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Il potere d'inchiesta del Parlamento alla prova della fuga di notizie

Il potere d'inchiesta del Parlamento alla prova della fuga di notizie La CPI Hospita e un confronto tra le commissioni d'inchiesta cantonali, federali, europee, statunitensi e di altri ordinamenti Appendice integrativa allo studio «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta» Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, analista politico-istituzionale, Locarno – Ticinus – Centro Studi, 3 novembre 2026 EXECUTIVE REPORT Il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul caso Hospita è stato firmato il 13 ottobre 2026 e sarà pubblicato l'11 novembre. I suoi contenuti essenziali sono però già apparsi sulla stampa il 30 e il 31 ottobre. L'appendice non entra nel merito dell'inchiesta, né nelle responsabilità delle persone coinvolte, per le quali vale la presunzione d'innocenza. Si interroga invece su una questione istituzionale: perché il testo è uscito prima del tempo, e che cosa fanno gli altri ordinamenti per evitarlo. La tesi è che la fuga di notizie non sia un incidente, ma il sintomo di un difetto di architettura. Il modello ticinese combina tre elementi: una commissione composta soltanto da deputati, un'istruttoria interamente segreta e una fase finale in cui la bozza circola fuori dalla commissione, per le osservazioni degli interessati, senza che la legge vincoli espressamente al segreto chi la riceve. La Legge sul Gran Consiglio impone il «riserbo più assoluto» ai soli membri della CPI. Non è un caso isolato: già nel 2019 la CPI sul caso Argo 1 aveva denunciato contro ignoti la pubblicazione di stralci del rapporto, uscito proprio nella stessa fase. Il confronto svizzero mostra che altrove questo punto è regolato. La legge federale sul Parlamento vincola al segreto tutte le persone che partecipano alle sedute e alle audizioni, comprese quelle interrogate, e affida le violazioni alla giurisdizione federale. Ginevra estende il segreto d'ufficio alle autorità interessate e alle persone sentite. Zurigo offre il precedente più vicino al caso ticinese: nel 2012 il Tages-Anzeiger pubblicò estratti della bozza del rapporto della commissione d'inchiesta sulla cassa pensioni BVK, il giorno stesso in cui la commissione esaminava le osservazioni degli interessati. Nel 2016 il Tribunale federale ha ritenuto realizzato il reato di pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP). Ha affermato che il lavoro di una commissione d'inchiesta dev'essere confidenziale e che basta il rischio di influenzarne la formazione dell'opinione. Il Consiglio svizzero della stampa aveva invece giudicato legittima la pubblicazione. Il confronto internazionale indica tre strade che riducono il problema. La prima è la pubblicità delle audizioni, scelta da Germania, Paesi Bassi, Francia e Stati Uniti: i fatti emergono in aula e l'anticipazione perde valore. La seconda è un segreto esteso per legge a tutti i partecipanti, come nella Confederazione, a Ginevra, in Francia e nel Regno Unito, dove chi riceve in anticipo una critica è vincolato alla riservatezza fino alla pubblicazione. La terza è l'affidamento dell'inchiesta, o di una sua parte, a un organo terzo: il giudice di procedura austriaco, le commissioni statali israeliane, le royal commissions australiane. L'appendice formula alcune proposte per il Ticino. Sul piano legislativo: 1. estendere l'obbligo del segreto a tutti i partecipanti, compresi le persone sentite, i loro legali e i destinatari degli estratti della bozza, sul modello federale e ginevrino; 2. codificare una lettera di preavviso che indichi la critica, i fatti e le prove, coperta da un obbligo espresso di riservatezza; 3. fissare per legge un termine per le osservazioni e una pubblicazione a ridosso della sua scadenza; 4. prevedere la pubblicazione anticipata del rapporto completo in caso di fuga di notizie; 5. introdurre un garante procedurale, ad esempio un magistrato di un altro Cantone, per la redazione tecnica e la vigilanza sul contraddittorio, lasciando ai deputati la valutazione politica; 6. affidare le violazioni del segreto legate a una CPI a un foro esterno, come avviene a livello federale. Senza riforma, subito: 1. consultazione degli estratti in sola lettura o con copie numerate; 2. dichiarazione formale di segretezza degli estratti e comminatoria dell'art. 292 CP a ogni destinatario; 3. trasmissione separata alla Procura delle parti che riguardano segnalazioni penali individuali; 4. pubblicazione, all'inizio dei lavori, del capitolato con i fatti da esaminare e le domande cui rispondere. La conclusione si collega allo studio principale. Quando la terzietà non è garantita dalla struttura, la credibilità di un'istituzione dipende dalla disciplina di ogni singolo anello. Basta un anello debole per consegnare ai media il compito di annunciare ciò che spettava al Parlamento dire. Il problema è stato risolto altrove; si tratta di dotare il Ticino di regole che funzionino anche quando la disciplina dei singoli viene meno. L'appendice è stata redatta prima della pubblicazione ufficiale del rapporto della CPI e potrà essere aggiornata alla luce del testo integrale, delle osservazioni del Consiglio di Stato e del dibattito in Gran Consiglio.

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