La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, Locarno. Ricerca, v2, ottobre 2023 Il testo nasce come relazione al pomeriggio di studio del Comitato dei notariati lombardo e ticinese (USI, Lugano, 13 ottobre 2023). È stato poi rivisto e presentato in inglese all'Euro American Lawyers Group (Istanbul, 27 ottobre 2023). Il contributo prende spunto dalla procedura di menzione del rapporto di trust su un immobile (art. 12 CA Trust, art. 149d LDIP, art. 58 e 128 ORF). Da lì esplora un terreno poco battuto dalla letteratura svizzera: l'interazione pratica tra il trust di common law, i diritti reali e il diritto successorio elvetico. Il punto di partenza è storico-territoriale. Il Ticino è stato il Cantone con la più forte emigrazione dell'Ottocento e del primo Novecento, in larga parte verso California, Regno Unito e Australia. Per questo è verosimilmente il Cantone con la maggiore incidenza di immobili, spesso rurali e di valle, coinvolti in successioni estere e trust. Quando un anello della catena si inceppa, all'estero o in Ticino, il trapasso di proprietà si blocca e nascono i "terreni silenti", privi di proprietari noti. L'analisi distingue due situazioni: • Trust in vita: qui il notaio si muove soprattutto nei diritti reali, con una complessità "alla seconda potenza". • Trust mortis causa, testamentario o con pour-over disposition: entrano in gioco anche successioni estere, probate e nonprobate assets, e la complessità sale "alla terza potenza". Sul fronte degli strumenti, il testo esamina il ruolo istruttorio che l'art. 67 ORF affida al notaio. Considera anche la competenza ancillare del foro del luogo di situazione (art. 88 LDIP, Trattato CH-USA del 1850) e il certificato di esecutore testamentario limitato alla Svizzera come chiave per sbloccare i trasferimenti al trustee. Propone infine una lettura restrittiva del divieto di "successione universale" delle Istruzioni federali del 2007, limitata ai soli trasferimenti inter vivos. Completano il lavoro: • l'esame della revisione della LDIP in materia successoria; • la tecnica del testamento separato per i beni situati in Svizzera; • la struttura in otto passaggi del rogito finalizzato alla menzione; • un glossario inglese-italiano; • diagrammi di flusso in formato A3. Più che conclusioni definitive, il testo offre spunti di riflessione, con l'auspicio che i terreni silenti possano ritrovare i propri legami e tornare a vivere. Nota di aggiornamento (settembre 2026). Il testo riflette lo stato dei lavori parlamentari a settembre 2023. La revisione del capitolo 6 LDIP è stata adottata dalle Camere federali il 22 dicembre 2023, e il Consiglio federale l'ha posta in vigore il 1° gennaio 2025. Tre esiti toccano da vicino l'analisi: • Art. 88 cpv. 1. È prevalsa la versione del Consiglio degli Stati. La competenza sussidiaria del foro del luogo di situazione resta, purché lo Stato di domicilio non si occupi della successione. Tuttavia i tribunali svizzeri non subordinano più la propria competenza all'inoperosità di altri Stati: possono invece declinarla se se ne occupano lo Stato di origine estero o quello dell'ultima dimora abituale. • Art. 91 cpv. 1. La versione restrittiva del Consiglio degli Stati non è passata. Si è imposto il compromesso proposto dal Consiglio nazionale: gli svizzeri con più cittadinanze possono sottoporre la successione al diritto di uno dei loro Stati di origine, nel rispetto delle norme svizzere sulla porzione disponibile e sulla legittima. La professio iuris verso ordinamenti che conoscono il trust testamentario resta quindi possibile. Il limite della legittima pesa però soprattutto sui doppi cittadini di Stati di common law come Regno Unito e Stati Uniti, dove le quote riservate sono basse o inesistenti, e l'ammissibilità del trust testamentario rimane controversa nel diritto svizzero. • Art. 92 cpv. 2. È entrato in vigore nella formulazione del Consiglio federale. I diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore, e la sua facoltà di disporne, sono quindi retti dal diritto dello Stato dell'apertura. Proprio da quest'ultima norma discende un ulteriore sviluppo. Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ORF sull'attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust, con termine al 27 novembre 2026. L'avamprogetto cambia paradigma: il personal representative nominato all'estero non sarebbe più considerato proprietario ai fini del registro fondiario, ma menzionato come rappresentante legale ai sensi dell'art. 962a n. 2 CC, con iscrizione della comunione ereditaria. L'art. 67 ORF verrebbe ridotto ai trapassi estranei alla successione: costituzione del trust, cambio di trustee e trasferimento al beneficiario. Successioni, divisioni e legati a favore di un trust confluirebbero invece negli art. 64 e 65. Per le divisioni ereditarie estere basterebbe il documento previsto dal diritto successorio applicabile, per esempio il deed of assent, al posto del contratto per atto pubblico oggi richiesto dall'art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2. Se adottata, la revisione imporrà di rileggere il percorso descritto nel testo, che passa dal certificato di esecutore testamentario all'atto pubblico ex art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 ORF.
ITEN