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Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale in tempo reale

In sintesi Il quadro. Il 23 luglio il Consiglio di Stato ha auspicato e accolto la rinuncia temporanea di Claudio Zali alla responsabilità politica su magistratura e polizia cantonale, esercitata nel frattempo dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Zali resta presidente del Governo e direttore del Dipartimento del territorio. Nei giorni successivi quasi tutte le forze politiche hanno chiesto un passo ulteriore, fino alla richiesta di dimissioni immediate formulata dall’UDC il 25 luglio; il 26 è giunto un segnale anche dall’area politica di riferimento del consigliere di Stato, con l’annuncio che il settimanale Il Mattino della Domenica non ne sosterrà l’eventuale ricandidatura nel 2027. La Lega, sola tra i partiti rappresentati in Governo, mantiene una linea attendista e riunirà i propri rappresentanti martedì 28. Tutti i procedimenti restano in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ne riproduce i contenuti, non chiede dimissioni. Il filone che sfiora un minorenne detenuto è trattato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Il nodo trascurato: la presidenza. La sospensione delle competenze non ha toccato la presidenza del Consiglio di Stato, che Zali detiene dall’aprile 2026. Il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato non prevede alcuna decadenza automatica legata a un’inchiesta penale: si tratta di una carica collegiale-organizzativa, revocabile solo dal Governo stesso. Ma la presidenza comporta anche la rappresentanza del Cantone verso l’esterno — funzione oggi particolarmente delicata, con un contenzioso aperto su tre tavoli simultanei nel dossier dei ristorni frontalieri, dove Bellinzona, Berna e Roma esprimono posizioni divergenti. Il rilievo tecnico centrale. La base legale della nomina di un procuratore straordinario è l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, disposizione rubricata «Supplenze durevoli» e concepita per coprire un seggio vacante o un magistrato durevolmente impedito — non per affiancare al titolare in carica un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante: non è una lacuna del legislatore, è la conseguenza del fatto che la disposizione disciplina tutt’altro. Perché la configurazione è inedita. In tutti i precedenti richiamati il Consiglio di Stato era terzo rispetto al conflitto, e vi si ricorreva proprio per questo. Oggi l’organo cui spetterebbe designare il magistrato terzo è il medesimo collegio di cui la persona interessata fa parte. A ciò si aggiunge un profilo finora ignorato dal dibattito, e che pesa più di quello dell’imputato: la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza. Per il denunciante no: dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza, non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell’apparenza, e nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto del procuratore straordinario è concepito per sciogliere. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la competenza di designare i procuratori straordinari, ritenendo l’assetto attuale solido e non bisognoso di modifiche. Quarantott’ore più tardi si è trovato ad affrontare l’unica ipotesi che né la giurisprudenza richiamata né i precedenti cantonali avevano avuto occasione di considerare. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni — nel 2024 a Norman Gobbi, che cedette la polizia a Zali; nel 2025 con l’arrocchino; nel 2026 a Zali stesso — in una catena dove il sostituto del primo è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. Ciò che ha tenuto. Nonostante la pressione convergente di quasi tutte le forze politiche, un caso mediatico di risonanza nazionale e internazionale e un’istruttoria penale aperta, il dibattito ticinese ha finora mantenuto separati i piani. Le richieste di dimissioni, anche le più recise, sono state formulate come conseguenze politiche e non come sanzioni anticipate, con la presunzione d’innocenza esplicitamente riaffermata anche da chi chiede il passo indietro senza condizioni. In un cantone piccolo, in piena estate e a un anno dalle elezioni, non era affatto scontato. Le due date davanti. Martedì 28 luglio la riunione interna della Lega; mercoledì 29 il presidio annunciato in Piazza Governo a Bellinzona. Dalla prima dipenderà quale dei sei scenari delineati in questa analisi diventi praticabile. Un approfondimento dedicato al procuratore straordinario — con la ricostruzione integrale dei precedenti cantonali, l’analisi delle garanzie applicabili al Ministero pubblico e l’esame della posizione governativa del 21 luglio — sarà pubblicato separatamente.

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