Sanzioni Svizzere quale Arma Economica nei Confronti della Russia: Analisi Giuridica, Tecnologica e Storica
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
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