Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale

Il caso. Due vicende distinte si sono sovrapposte nella percezione pubblica nell’arco di poche settimane. La prima riguarda un intervento del consigliere di Stato Claudio Zali presso le strutture detentive, su cui il Gran Consiglio ha attivato l’alta vigilanza e su cui, secondo quanto riferito dalla stampa, risulta aperto un procedimento penale. La seconda riguarda due frammenti audio diffusi da un profilo Instagram, dei quali non esiste alcuna perizia indipendente, e la lettera con cui tre presidenti di partito di governo hanno chiesto un chiarimento pubblico. Tutti i procedimenti sono in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Che cosa questa analisi non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ipotizza alcuna ingerenza nelle indagini — che nulla lascia supporre e che sarebbe grave affermare senza prove. Non chiede dimissioni. Il suo oggetto è il metodo con cui le istituzioni stanno affrontando la crisi, non il merito dei fatti. La tesi. Il problema istituzionale non è la colpevolezza di qualcuno, ma la coincidenza tra chi è parte e chi vigila. Una scelta organizzativa del luglio 2025 — il cosiddetto “arrocchino” — ha attribuito al presidente del Governo la conduzione politica di magistratura, polizia e giudicature di pace, pur lasciandolo direttore del Dipartimento del territorio. Oggi quella stessa persona è coinvolta, a più titoli, in vicende che ricadono nel perimetro di quel settore. Ne risulta un difetto di apparenza di imparzialità che, nel diritto pubblico, non è un dettaglio formale ma un requisito autonomo di legittimità: produce danno istituzionale a prescindere da qualunque comportamento scorretto effettivo. La proposta. Due interventi paralleli, entrambi già disponibili nell’ordinamento, nessuno dei quali presuppone un giudizio di colpevolezza. Sul piano giudiziario, la nomina di un procuratore straordinario esterno, istituto già applicato in Ticino nell’agosto 2024 e oggetto di un’iniziativa parlamentare del dicembre 2025 che ne propone la codificazione. Sul piano politico-amministrativo, la restituzione almeno temporanea della conduzione politica di magistratura e polizia a un altro membro del Governo. È la misura meno invasiva tra quelle in discussione: non incide sul mandato popolare, non anticipa alcun verdetto, non priva il consigliere di Stato del proprio dipartimento, ed è revocabile il giorno stesso in cui i procedimenti si chiudessero senza addebiti. Il precedente decisivo. Nel settembre 2018 il Governo ginevrino, aperto un procedimento penale contro il consigliere di Stato Pierre Maudet, gli sottrasse anzitutto le relazioni istituzionali tra sicurezza e potere giudiziario; otto giorni dopo, ritenendo la misura insufficiente, gli trasferì anche la responsabilità della polizia. Maudet restò in carica e alla guida del proprio dipartimento, e il collegio precisò un principio destinato a durare: a un eletto dal popolo non si ritirano tutte le prerogative — si separano le funzioni esposte al conflitto, non il mandato. Il confronto con i casi Kopp (1989) e Berset (2019-2022) conferma che l’elemento decisivo per la tenuta di un sistema non è la gravità delle accuse, ma l’esistenza di una terzietà credibile e tempestiva. Dove è mancata, il danno si è consumato prima e indipendentemente dall’esito giudiziario. Il principio. «Tre cose siano poste a salvaguardia della Repubblica: la costituzione delle leggi, la virtù dei magistrati, le accuse dei vizi.» Così Carlo Battaglini nel 1855, in un passaggio inciso sul suo monumento a Lugano. Le accuse ci sono state, ed erano legittime. La virtù dei magistrati non è in discussione. È il primo elemento — l’assetto che dovrebbe incanalare l’accusa verso un accertamento ordinato — a mostrare oggi la crepa.

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