Armes, neutralité et Cour de La Haye

Armi, neutralità e Corte dell’Aia Executive report Locarno, 27 ottobre 2026 – Sintesi del rapporto di analisi sulla modifica del 19 dicembre 2025 della legge federale sul materiale bellico (LMB), in votazione il 29 novembre 2026. L’oggetto La votazione non riguarda la legge sulle armi dei privati, ma la legge che disciplina fabbricazione, commercio ed esportazione di materiale bellico. La modifica tocca tre norme. L’art. 22a cpv. 2bis sottrae al criterio di esclusione del conflitto armato i 36 Paesi dell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (Stati dell’UE e dell’AELS, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Argentina): le domande verso questi Paesi sono accolte, salvo circostanze straordinarie e interessi svizzeri contrari. L’art. 22b restituisce al Consiglio federale la facoltà di derogare a tutti i criteri di autorizzazione. L’art. 18 rende facoltativa la dichiarazione di non riesportazione e vi rinuncia di principio per le componenti inserite in catene internazionali del valore. Resta invariato l’art. 22, secondo cui ogni autorizzazione deve rispettare il diritto internazionale: è la norma che regge l’intero esame. Neutralità: compatibile, ma per interpretazione Secondo le Convenzioni dell’Aia del 1907, lo Stato neutrale non deve fornire armi ai belligeranti, né direttamente né indirettamente, mentre le esportazioni private sono ammesse purché le eventuali restrizioni valgano per tutte le parti. La modifica rispetta questi limiti solo se l’art. 22 è applicato come limite effettivo e se verso un Paese partner in guerra si autorizza unicamente materiale privo di rilevanza militare per quel conflitto, come sostiene il Consiglio federale. La conformità non è garantita dal testo: è affidata all’amministrazione. Il margine di sicurezza che oggi separa la prassi svizzera da una possibile violazione si riduce. La lezione del caso Nicaragua c. Germania Il Nicaragua ha convenuto la Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia per le forniture di armi a Israele. Nulla è ancora deciso nel merito: la sentenza sulle eccezioni preliminari tedesche è attesa dopo il voto, probabilmente nel 2027. La Corte ha però ricordato a tutti gli Stati i loro obblighi in materia di trasferimenti di armi, e la Germania si è difesa invocando un controllo documentato caso per caso. Per la Svizzera, la cui esposizione processuale è maggiore di quella tedesca (dichiarazione di accettazione della giurisdizione del 1948 senza limiti temporali, nessuna riserva alla Convenzione sul genocidio), la conclusione è chiara: la votazione non può ampliare ciò che il Paese può lecitamente fare sul piano internazionale, ma cambia la sua posizione probatoria. Una legge più flessibile richiede più controlli e più documentazione. Le tre norme: livelli di rischio Per l’art. 22a cpv. 2bis il rischio sul piano della responsabilità internazionale è medio: la presunzione di accoglimento inverte l’onere argomentativo interno e rende più difficile provare di aver valutato ogni caso. Per l’art. 18 il rischio è medio-alto: meno controllo sull’uso finale delle componenti non protegge lo Stato, rende più difficile sostenere di non aver potuto conoscere il rischio. Per l’art. 22b il rischio è alto: una deroga ai criteri sui diritti umani e sulla protezione dei civili sarebbe un atto direttamente imputabile allo Stato, comunicata al Parlamento solo a posteriori e sottratto al controllo del Tribunale federale. Forniture indirette e scambi circolari Alla luce dello studio del prof. Robert Kolb, il diritto della neutralità vieta di far giungere le proprie armi al belligerente attraverso uno Stato interposto e, quando vi è conoscenza o forte probabilità, di fornire a uno Stato che le cederà al belligerente. Non vieta invece la sostituzione: vendere armi nuove a un partner che regala le proprie, più vecchie, a un Paese in guerra. Lecita sul piano giuridico, la sostituzione resta però un rischio per la credibilità della neutralità, soprattutto quando il materiale proviene dalle scorte dell’esercito o da RUAG. Il caso dei 25 Leopard 2 venduti a Rheinmetall lo illustra. Esecuzione e fiducia nell’amministrazione Un sistema discrezionale richiede più capacità amministrativa di un sistema a regole fisse. Le lacune accertate dalle Commissioni della gestione nel dossier F-35 e nella vigilanza su RUAG riguardano proprio la documentazione, il principio dei quattro occhi e il controllo delle scorte. C’è poi un punto decisivo: la clausola sulle verifiche sul posto è legata alla dichiarazione di non riesportazione. Se la dichiarazione non è più richiesta, si perde anche la base ordinaria dei controlli. Approfondimenti L’allegato 2 è una lista tecnica, fondata sui sistemi di controllo delle esportazioni, non sulla qualità democratica: secondo il V-Dem Stati Uniti, Regno Unito e Italia sono in fase di autocratizzazione e l’Ungheria non è più considerata una democrazia. Il confronto con Italia, Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti mostra che la Svizzera ha il profilo più coerente verso la giustizia internazionale, e proprio per questo ha più da perdere. In caso di fallimento dei controlli, la responsabilità internazionale ricadrebbe sulla Confederazione; quella penale individuale resta possibile, ma difficile da far valere. Politica economica dell’armamento Le esportazioni di materiale bellico hanno raggiunto 948,2 milioni di franchi nel 2025, lo 0,21% delle esportazioni di merci. La tesi secondo cui l’apertura è necessaria alla difesa del Paese è vera solo in parte: il diritto degli appalti consente già una preferenza nazionale, il budget dell’esercito in crescita può sostenere un nucleo di capacità critiche (droni, ciberdifesa, sensori, munizioni, manutenzione) e il mercato che sostiene l’occupazione è soprattutto civile e a duplice uso. Quest’ultimo dipende dall’accesso al mercato europeo, quindi dai Bilaterali III e da un partenariato di sicurezza con l’UE, più che dalle esportazioni verso Stati in guerra. Le proposte Il rapporto formula otto correttivi, attuabili in parte per ordinanza e in parte con un’iniziativa parlamentare, sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto: richiamo esplicito al diritto della neutralità nell’art. 22a; divieto di materiale rilevante per un conflitto internazionale, con motivazione scritta; un nucleo non derogabile dell’art. 22b per il rischio di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra; dichiarazione di non riesportazione obbligatoria in caso di conflitto armato internazionale e diligenza sulle componenti; un regime più rigoroso per le imprese della Confederazione; un rapporto annuale motivato; verifiche sul posto separate dalla dichiarazione, con misure organizzative; una clausola contro gli scambi circolari (nuovo art. 22d) per il materiale di origine statale. Nessun partito ha finora formulato correttivi di questo tipo: lo spazio per un’iniziativa trasversale dopo il voto è aperto. Conclusione Votare sì o no è una scelta politica legittima. Il voto del 29 novembre è una scelta sul margine di sicurezza, non sulla liceità internazionale. La reputazione della Svizzera come Stato neutrale e depositario delle Convenzioni di Ginevra non vale un miliardo di esportazioni, ma non è nemmeno in gioco per intero: lo è nella parte della riforma che apre ai belligeranti senza controlli verificabili. La via è pericolosa non per ciò che vuole ottenere, ma per lo strumento scelto. Il rapporto si coordina con lo studio di MLaw Lara Capponi, LL.M., «ICJ, Nicaragua v. Germany: Third State Responsibility for Arms Transfer and the Swiss Vote of 29 November 2026». Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, analista politico-istituzionale, Ticinus – Centro Studi, Locarno

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