Analyses
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15 octobre 2026
IT
Le soldat du futur : drones, neutralité et interfaces cerveau-machine
Pfister a Lugano: «Senza mezzi supplementari l'esercito non può proteggere il Paese» Il capo del DDPS ospite dell'ARMSI al LAC. Dalla difesa aerea alle interfacce cervello-macchina, una serata sul soldato del futuro Lugano, 13 ottobre 2026 – Sala gremita al LAC di Lugano per la conferenza annuale dell'Associazione per la Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (ARMSI). Ospite d'onore il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che ha parlato interamente in italiano del «soldato del futuro». Ad aprire la serata è stato il consigliere di Stato Norman Gobbi. Ha definito il Ticino una cerniera e non una periferia del sistema di difesa, e ha ricordato la richiesta del Consiglio di Stato di valorizzare il Centro di competenza sui droni di Lodrino. Pfister ha articolato il suo intervento in tre punti: i bisogni del soldato, il soldato come vettore di tecnologie e la trasparenza. Con una franchezza poco consueta ha riconosciuto che oggi l'esercito non dispone dei mezzi necessari per difendere la popolazione e per equipaggiare in modo moderno i soldati. Tra le novità ha citato il centro di competenza per droni e robotica, la scuola reclute per i droni dal 2027 e un battaglione di droni dal 2028. Nel colloquio con Giancarlo Dillena, già direttore del Corriere del Ticino, il consigliere federale ha osservato che la sicurezza svizzera dipende anche dalla NATO e dall'Europa. Sulla difesa aerea ha spiegato che il sistema a strati è in fase di completamento e che i Patriot sono in ritardo. Ha poi invitato a sostenere, il 29 novembre, la modifica della legge sul materiale bellico. Nella seconda parte una tavola rotonda ha riunito il magg. Luca Tenzi, il dr. Quentin Ladetto (armasuisse) e il cap. Patrik Ghion (polizia di Ginevra). Al centro del dibattito le interfacce cervello-macchina e il passaggio «dalla cibersicurezza alla neurosicurezza», con interrogativi sulla prova penale, sull'equo processo e sulla tutela della libertà cognitiva. In chiusura il col SMG Marco Netzer, presidente dell'ARMSI, si è rallegrato della numerosa partecipazione, in particolare di donne e giovani.
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11 octobre 2026
IT
De la vallée de l'Olona au Verbano : l'hydrogène vert aux portes du Tessin
Il 9 ottobre 2026 è stata inaugurata a Cairate (VA), nell'area delle ex cartiere Vita Mayer, la H2Olona Hydrogen Valley promossa da Expand, prima Hydrogen Valley lombarda aperta al libero mercato. Il primo lotto comprende un elettrolizzatore da 2 MW alimentato da 4,5 MWp di fotovoltaico, stoccaggio in idruri metallici e baie di carico: 107 t/anno di idrogeno verde, con un investimento di circa 23 milioni di euro (11,5 dal PNRR). L'impianto si inserisce nell'ecosistema dell'idrogeno di Malpensa (TH2ICINO, Malpensa H2, ALRIGH2T), a meno di 20 km dal confine. Nel Cantone Ticino il tema resta prevalentemente parlamentare e progettuale: il PECC non contiene una componente dedicata, un progetto a Giubiasco non è stato realizzato per motivi economici e sull'asse del San Gottardo manca una stazione di rifornimento, benché a Faido si produca già idrogeno da energia idroelettrica. Una prima applicazione concreta potrebbe riguardare le capanne alpine, oggi dipendenti dal gasolio trasportato spesso in elicottero: al rifugio del Col du Palet, nel Parco nazionale della Vanoise, dal 2015 l'energia solare immagazzinata come idrogeno ha reso superfluo il generatore diesel, e Giacomini S.p.A. ha già fornito caldaie a idrogeno per due edifici scolastici delle Orcadi nel progetto europeo BIG HIT. La seconda parte esamina le ricadute per il tratto Locarno–Sesto Calende–Malpensa–Milano dell’idrovia Locarno–Milano–Venezia. L’autore, presidente dell’Associazione Locarno-Milano-Venezia, scrive a titolo personale. Il 29 settembre 2026 il Consiglio regionale lombardo, nella seduta in cui ha ratificato l'intesa con il Ticino, ha approvato un ordine del giorno che estende la cooperazione al cabotaggio su acqua, alla revisione della Convenzione del 1992 sulla navigazione e alla gestione comune degli invasi alpini in chiave ecologica. L'intesa prevede inoltre il potenziamento dei collegamenti ferroviari RE50 verso Malpensa e RE80 Milano–Locarno, con cui il collegamento per via d'acqua potrebbe integrarsi. Il Canale Villoresi passa a circa 1,2 km dal Terminal 1 di Malpensa: un approdo, servito da unità ibride elettrico-idrogeno rifornite con l'idrogeno di Cairate e di Malpensa, collegherebbe Locarno e il Verbano all'aeroporto. Spunti per il Cantone Ticino: idrogeno nel PECC; rilancio di Giubiasco; una stazione sull'A2 valorizzando la produzione di Faido; cooperazione Interreg; una capanna alpina pilota a idrogeno con il CAS o la FAT e la SUPSI; un collegamento Locarno–Malpensa con approdo sul Villoresi e motoscafi elettrico-idrogeno; seguito all'ordine del giorno lombardo.
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10 octobre 2026
ITEN
À qui appartiennent les deniers publics ?
Executive summary del rapporto «Analisi storica, comparata e filosofica: la carica come rendita è un segno di declino?» e delle «Proposte operative» Il punto di partenza Nell'autunno 2026 la pubblicazione dei compensi del consiglio di amministrazione della principale azienda municipalizzata del Cantone ha riaperto il dibattito sulle cariche negli enti pubblici. Il rapporto non si occupa di persone, ma di cariche, tipologie e tendenze, e pone una domanda antica: di chi è la cassa pubblica, e chi ne vive? La tesi La tendenza a massimizzare il reddito da carica non è ancora un declino delle istituzioni ticinesi e svizzere, ma ne è un indizio precoce, nel senso di Machiavelli: segnala che il criterio di scelta si sposta dalla funzione al beneficio. Le istituzioni non cadono quando nasce un abuso, ma quando l'abuso diventa normale e le forme continuano a coprire una sostanza mutata. Che cosa emerge 1. Le forme cambiano, il controllo si allontana. Le aziende pubbliche diventano società anonime ed enti autonomi e generano a loro volta società figlie. Decisioni e compensi escono dal bilancio votato e dal referendum finanziario. 2. I compensi restano opachi. Di regola si conosce al massimo il totale versato al consiglio, non quanto riceve ciascun amministratore nell'intero gruppo. 3. I seggi seguono le quote di partito. Il rapporto individua otto tipologie ticinesi: dal municipale-amministratore all'approdo di fine carriera, fino al sindaco e all'amministratore di servizio, che regge la milizia e rischia l'esaurimento. 4. Il circolo tra seggi e voti. Le cariche producono consenso e il consenso produce cariche: la spartizione si autoalimenta, premia chi è già insediato e rende ogni riforma più difficile. 5. Dopo il mandato, nessuna regola. In Ticino un consigliere di Stato non può, durante il mandato, sedere neppure gratuitamente negli organi di un'impresa a scopo di lucro; il giorno dopo non vige alcun periodo di attesa. A livello federale il periodo di attesa per i funzionari è soltanto facoltativo, per i consiglieri federali non esiste. 6. Il terzo potere. In Ticino è il Consiglio di Stato ad autorizzare i magistrati a fungere da arbitri, senza pubblicità né regole sui compensi. 7. Lo sguardo esterno. Il GRECO rimprovera alla Svizzera di affidarsi all'autocontrollo. Nell'indice di Transparency International la Svizzera è sesta, ma ha perso sei punti in dieci anni. L'Italia mostra il rovescio: molte regole, risultati parziali. 8. La milizia sotto pressione. Gli esecutivi comunali svolgono un lavoro sempre più vicino al tempo pieno con onorari pensati per un impegno accessorio. Il reddito si sposta così sulle cariche derivate, e il segretario comunale, primo presidio della legalità, non ha un mandato di legalità scritto nella legge. Le proposte principali Il rapporto è accompagnato da 23 proposte operative, organizzate in sei principi. Tra le principali: • Riversamento dei compensi: i compensi dei rappresentanti comunali negli enti vanno al Comune, come avviene a Locarno dal 2010. • Trasparenza: pubblicazione annuale dei compensi per persona, estesa all'intero gruppo e alle società figlie. • Nomine per competenza: profilo pubblicato, candidature pubbliche, preavviso di esperti indipendenti, limiti di cumulo e di durata, separazione tra direzione di partito e designazioni. • Dopo la carica: periodo di attesa di dodici mesi, diciotto per i consiglieri di Stato, con indennità transitoria e parere pubblico di un organo indipendente. • Gruppi e concorrenza: approvazione del legislativo per le nuove società figlie, rapporto annuale sulle partecipazioni, neutralità concorrenziale. • Controllo: un'Autorità cantonale per l'integrità, con sanzioni e una strategia anticorruzione per Cantone e Comuni. • Milizia: onorari dei sindaci in base al grado di occupazione effettivo e un nuovo statuto del segretario comunale. • Giustizia e Confederazione: autorizzazione all'arbitrato da parte del Consiglio della magistratura e un'iniziativa cantonale verso Berna. Il calendario Subito, i Comuni possono pubblicare i compensi e adottare regolamenti sul riversamento. Entro un anno vanno modificate la legge organica comunale, la legge sul Gran Consiglio e la legge sull'organizzazione giudiziaria. Entro due anni vanno adottate una legge cantonale sull'integrità delle cariche pubbliche e l'iniziativa cantonale. La milizia non finisce quando si paga il lavoro: finisce quando il lavoro si paga di nascosto.
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4 octobre 2026
ITEN
LE NOTAIRE ET L'AVOCAT EN TANT QUE « CONSEILLERS » AU SENS DE LA LRD
Perché un addendum? Il rapporto del 13 settembre 2026, "La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario", era fondato soprattutto sul testo di legge, sull'ordinanza e sul messaggio del Consiglio federale. Nelle settimane successive sono apparsi materiali che cambiano in modo rilevante il quadro: la FAQ della Federazione Svizzera dei Notai (15 settembre 2026), l'incarto modello e le direttive interne dell'OAD FSA/FSN per i consulenti, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il commento di Naef/Benedick in Novità giuridiche 3/2026. L'Addendum li esamina, corregge gli errori e le imprecisioni della prima valutazione (capitolo 23) ed estende l'analisi all'avvocato e alla figura ticinese dell'avvocato e notaio. Il principio La LRD è una legge di attività, non di professioni. Dal 1° ottobre 2026 è soggetto chi partecipa a titolo professionale, per conto di terzi, a una transazione finanziaria legata a un negozio del catalogo (art. 2 cpv. 3bis e 3ter LRD): compravendita di fondi, costituzione, gestione, conferimenti e distribuzioni di enti non operativi o esteri, compravendita di enti tramite enti non operativi, domiciliazione. Nessuno è soggetto perché notaio o avvocato. Il notaio Il notaio che si limita a rogare non è soggetto: la rogazione senza consulenza accessoria è esclusa dalla lett. h. Il confine passa all'interno dello studio, tra rogazione e consulenza (strutturazione, atti privati collaterali, attività fiduciarie). Il conto clienti resta la principale zona grigia. L'obbligo di ministero riguarda la rogazione, non la consulenza accessoria, che il notaio può rifiutare. L'avvocato L'avvocato è strutturalmente più esposto: non dispone di un'eccezione equivalente alla lett. h ed è escluso in modo assoluto solo il contenzioso. Per chi opera in diritto immobiliare, societario o fiduciario l'affiliazione sarà spesso la regola. Nell'avvocato e notaio ogni prestazione va qualificata separatamente. Le soglie La correzione più rilevante riguarda l'art. 12f ORD. Le soglie si calcolano solo sull'attività soggetta: non contano il rogito senza consulenza accessoria, le transazioni sotto CHF 5 milioni pagate tramite banche svizzere (lett. b) e gli atti fuori catalogo. Il rischio non sta quindi nel numero dei rogiti, ma nelle poche operazioni di valore elevato o con elementi esteri: una sola transazione oltre CHF 5 milioni con consulenza accessoria basta. Restare sotto le soglie non è comunque un porto sicuro garantito. Segreto e comunicazione Per avvocati e notai consulenti l'obbligo di comunicazione al MROS sussiste solo se si realizza una transazione finanziaria per conto del cliente e l'informazione non è coperta dal segreto (art. 9 cpv. 2 LRD). Il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti. Se il sospetto non può essere fugato, il mandato va rifiutato o interrotto. Funzioni particolari Esecutore testamentario, amministratore e liquidatore della successione, curatore e mandatario precauzionale non diventano soggetti per il solo fatto della riforma; lo diventano le operazioni che escono dalla funzione. La procura con poteri di amministrazione è il caso più esposto. L'Addendum tratta inoltre titoli in deposito, escrow, trust, incarti aperti prima del 1° ottobre 2026 e il passaggio dal regime del consulente a quello dell'intermediario finanziario. Termini e costi Chi esercitava già un'attività soggetta il 1° ottobre 2026 deve chiedere l'affiliazione a un OAD entro il 1° dicembre 2026; chi supera le soglie in seguito, entro due mesi. Gli obblighi di diligenza valgono dal 1° ottobre 2026. I costi annui di base presso l'OAD FSA/FSN sono di CHF 790, oltre a tassa d'ammissione, formazione e controlli. L'esercizio di un'attività soggetta senza affiliazione è punibile anche per negligenza. Strumenti operativi L'Addendum propone una road map per la gestione degli incarti, una lettura commentata dei modelli OAD, un vademecum per notaio, avvocato, avvocato e notaio e professionista non affiliato e, quale Allegato A, un progetto di scheda di valutazione dell'assoggettamento (pre-triage) per lo studio individuale, la società e lo studio associato. Conclusione Il notaio ticinese che roga senza consulenza accessoria e senza gestire fondi oltre il flusso legato all'atto non deve affiliarsi. Chi svolge anche consulenza contrattuale, societaria o fiduciaria deve compiere una valutazione documentata. Finché la prassi non si consolida, l'affiliazione prudenziale resta una scelta legittima di gestione del rischio. Anche chi non è affiliato deve poter dimostrare perché non è soggetto. L'Addendum riflette l'opinione dell'autore e non sostituisce un parere giuridico. Osservazioni e critiche sono benvenute.
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2 octobre 2026
ITEN
Accords bilatéraux III, double majorité et eau : que signifie l'accord sur l'électricité pour le Tessin ?
Sintesi della ricerca Nel dicembre 2025 avevo formulato alcune riflessioni critiche sull’accordo sull’energia elettrica tra Svizzera e Unione europea. Dieci mesi dopo il quadro è cambiato su tre fronti. Il primo è il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026. Il secondo è la decisione del Consiglio degli Stati di sottoporre il pacchetto centrale alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Il terzo è la siccità dell’estate 2026, che ha portato il Lago Maggiore oltre 46 centimetri sotto lo zero idrometrico. Che cosa si ridimensiona. Concessioni, canoni d’acqua, diritto di riversione e proprietà pubblica degli impianti restano fuori dall’accordo, e l’UE condivide questa lettura. Il timore di una messa a gara delle concessioni non trova riscontro nel testo. Il servizio universale a prezzi regolamentati protegge le economie domestiche. Che cosa si conferma. Restano la ripresa dinamica del diritto UE, la disciplina degli aiuti di Stato, che restringe la politica energetica cantonale, e un onere regolatorio sproporzionato per i piccoli distributori. L’accordo conviene invece ai grandi produttori come AET, perché valorizza la flessibilità dei bacini sui mercati europei. Un diritto in movimento. La ripresa dinamica pesa di più perché il diritto europeo dell’energia non è stabile. L’UE semplifica la legislazione sui prodotti e accelera le procedure, ma rende più densa proprio la disciplina del mercato elettrico, come mostra la proposta dell’agosto 2026 sulle tariffe di rete. La Svizzera potrà contribuire a preparare questi sviluppi, non co-deciderli. Il Consiglio federale replica che la ripresa non è automatica: ogni sviluppo passa dal comitato misto e dalle procedure interne, referendum compreso. Il nodo istituzionale L’accordo elettrico è oggetto di un decreto federale distinto e il Consiglio degli Stati non lo ha ancora esaminato. Non può però entrare in vigore senza il pacchetto centrale. Il peso dei Cantoni nella doppia maggioranza si estende quindi, di fatto, anche all’elettricità. Il pacchetto, inoltre, non tocca i Cantoni allo stesso modo: secondo stime di Ticinus, per i Cantoni di frontiera come il Ticino l’incidenza può raggiungere il 60% del PIL cantonale, contro circa il 15% per quelli interni. La doppia maggioranza non pesa i Cantoni secondo la loro esposizione, ma garantisce che ciascuno si esprima come tale. Il nuovo fronte: l’acqua. Sui bacini alpini convergono tre pressioni: il mercato europeo, che vuole l’acqua trattenuta per l’inverno; l’Italia, che la chiede d’estate per l’irrigazione della pianura padana; gli ecosistemi, che richiedono deflussi minimi. L’estate 2026 ne ha dato la misura: tra maggio e luglio la produzione idroelettrica di AET è stata inferiore del 40–70% alla media, e uno studio del Politecnico di Milano e del CMCC colloca la Svizzera tra le economie europee più colpite dalle siccità pluriennali. A luglio il Piemonte ha chiesto al Ticino più acqua per il Verbano. Il Consiglio di Stato ha risposto con un «nì»: le riserve erano ai minimi e gran parte dell’acqua è vincolata da concessioni di cui il Cantone non dispone liberamente. La Regione Lombardia ha già collegato navigazione lacuale e «gestione comune degli invasi alpini». Il Lago Maggiore, a differenza del Ceresio e del Lemano, non ha un’intesa internazionale paritaria sulla regolazione. La Confederazione intende avviarne l’elaborazione nel 2027. Gli strumenti giuridici Ogni riduzione di una concessione richiede piena indennità (art. 43 cpv. 2 LUFI). Sulle acque internazionali la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati e tiene conto degli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono (art. 76 cpv. 5 e 6 Cost.). I Cantoni partecipano inoltre al processo decisionale federale e alla politica estera che tocca i loro interessi (art. 45 e 55 Cost.). La Convenzione di Helsinki obbliga gli Stati rivieraschi a concludere accordi dove ancora non esistono. La proposta La ricerca propone un’intesa idrica sul bacino Ticino-Verbano-Ceresio, parallela ai Bilaterali III e coordinata con il negoziato del 2027. L’intesa dovrebbe fissare regole preventive per i rilasci in caso di siccità e compensare il servizio idrico reso dai bacini. Dovrebbe coordinare i livelli dei laghi con il riempimento dei bacini e coinvolgere le aziende produttrici e gli enti concedenti. Dovrebbe infine abbracciare l’intero sistema alpino che alimenta il Verbano, compresi gli invasi italiani dell’Ossola, così che i rilasci non gravino soltanto sul versante svizzero. A questo si aggiunge una strategia cantonale per accumulo e idrogeno, oggi assente anche dopo il ridimensionamento del PECC. Le condizioni del consenso Nella prospettiva della doppia maggioranza, i Cantoni alpini possono condizionare il proprio consenso a garanzie concrete su quattro fronti: la gestione dell’acqua dell’intero bacino, la compensazione dei servizi idrici transfrontalieri, una strategia per accumulo e idrogeno e una partecipazione effettiva dei Cantoni alla preparazione degli sviluppi futuri del diritto UE ripreso. Il Ticino dovrebbe arrivare al voto con un’agenda chiara, non limitarsi a un sì o a un no.
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27 septembre 2026
ITEN
Neutralité, quo vadis ?
Neutralità, quo vadis? - Il voto del 27 settembre 2026: una battaglia vinta, una guerra ancora aperta Il 27 settembre 2026 popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» con il 70,15% di no e senza alcun Cantone favorevole. L’analisi parte dai numeri. A livello nazionale il sì (29,85%) coincide quasi esattamente con il peso elettorale del blocco sovranista (30,2%), anche se i sondaggi indicano travasi in entrambe le direzioni. Il Ticino fa eccezione: 48,25% di sì, 45 Comuni su 100 favorevoli, circa venti punti oltre il perimetro UDC-Lega. È il segno di una fedeltà di partito in calo e di un voto giudicato più sul merito che sul proponente. Sul piano giuridico il voto non modifica il diritto della neutralità, codificato nelle Convenzioni dell’Aia del 1907, ma ne orienta la politica: respingendo il divieto, il sovrano ha avallato un’interpretazione di fatto della neutralità. Per la prima volta le sanzioni riprese dall’Unione europea ricevono una conferma popolare, sia pure indiretta: ciò che era una scelta dell’esecutivo diventa una scelta, e una responsabilità, del Paese. Ne derivano conseguenze sul piano internazionale: una prassi più difficile da invertire, un peso sul diritto consuetudinario della neutralità, buoni uffici che dipendono dal consenso di chi li deve accettare. L’articolo esamina poi le prospettive: la votazione sul materiale bellico del 29 novembre, i Bilaterali III e le loro disposizioni a doppio uso, l’avvicinamento alla NATO. Ricorda il precedente della neutralità «differenziale» degli anni 1920–1938 e i dati ETH sul valore identitario della neutralità. Ogni passo, preso da solo, è compatibile con la neutralità; la questione è la loro somma. Infine la sicurezza. Il messaggio ufficiale è che nulla cambia: la neutralità continuerà a essere applicata come finora, con l’obiettivo della sicurezza del Paese. È corretto, ma non basta. Per un piccolo Stato neutrale la sicurezza può poggiare sulla credibilità, cioè il non essere percepito come parte, o sull’integrazione in un sistema di difesa più grande. Tra le due si innesca un meccanismo circolare, e la scelta tra l’una e l’altra è una decisione politica di fondo che merita di essere dichiarata come tale. La partita, conclude l’autore, è tutt’altro che chiusa.
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26 septembre 2026
IT
Accès aux données relatives à la consommation et à la production d'énergie par les propriétaires, ainsi qu'à des fins de recherche et de statistiques
Un inquilino lascia l'appartamento. Il proprietario chiede all'azienda elettrica quanta energia vi è stata consumata, perché gli serve per il conteggio delle spese accessorie. La risposta è un rifiuto: sono dati personali, serve una liberatoria dell'ex inquilino. Il rapporto parte da questo caso ipotetico, ma verosimile in qualunque comprensorio del Cantone, e ricostruisce la questione dalle fondamenta. La tesi centrale è che la protezione dei dati dipende dalla granularità. Alla luce di DTF 147 I 346 va protetto il profilo di carico quartorario, che rivela abitudini di vita, e non il totale annuo di un punto di misurazione. Per i valori aggregati e senza nominativo l'interesse preponderante del proprietario basta (art. 31 LPD; artt. 257a–257b CO). Il tema non riguarda pochi casi. Delle 259'293 abitazioni del parco ticinese, circa 23'100, pari all'8.9%, sono riscaldate con elettricità diretta. Fra le 174'958 abitazioni occupate in via permanente sono circa 11'000 (6.3%); la differenza è costituita in larga parte da residenze secondarie. Se si contano gli edifici, la quota sale al 14.7%, cioè circa 16'900 dei 114'980 edifici abitativi, contro il 6.6% della media svizzera: più del doppio. È un parco che la legge cantonale impone di convertire e di cui, oggi, non si conoscono in modo sistematico i consumi. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. L'ordinamento lo consente già, ma manca la norma che obblighi i gestori di rete a trasmettere i dati. Nel 2026, inoltre, il prezzo dell'olio da riscaldamento è salito del 78.7%, e con esso il valore economico di ogni conteggio. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. Seguono il capitolo speculare sui dati di produzione, l'uso del consumo elettrico come prova della dimora effettiva, il confronto con i Paesi vicini, il PECC votato dal Gran Consiglio e l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE. Chiudono il rapporto dieci proposte operative.
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22 septembre 2026
ITEN
Administration, pas confiscation L'affaire Nestlé et le prix de l'appartenance à un camp pour la Suisse
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
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18 septembre 2026
ITDE
Le grand festin des F-35 : six milliards, mille pages et personne pour goûter au menu
Sei miliardi di franchi, un contratto di almeno mille pagine e una sola persona che l'ha letto per intero. La saga dell'acquisto dei 36 caccia F-35 è, secondo il rapporto della Commissione della gestione, la storia di un "prezzo fisso" che fisso non era — e di un vertice politico e amministrativo che si è fidato senza verificare. In una cronaca semiseria ma documentata, il testo ricostruisce come la Confederazione abbia comprato la sua flotta di jet "senza che quasi nessuno leggesse il conto", tra proverbi popolari, la legge di Parkinson e il monito di Reagan a Gorbaciov: fidati, ma verifica.
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17 septembre 2026
ITEN
La Suisse a-t-elle levé le voile ? Notes sur le langage de la neutralité, de 1939 à nos jours
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi Nel settembre 1939, alla vigilia della guerra, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. Il linguaggio dice più di molti commenti: nessun aggressore nominato, nessun belligerante citato, solo una «tensione internazionale» senza soggetto. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che la riconoscono «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera»: una funzione che l'Europa aveva attribuito alla Svizzera, sopra le parti. E l'apparato che la sosteneva — ordinanza sul mantenimento della neutralità del 14 aprile 1939, economia di guerra già pronta dal dicembre 1938 — era stato costruito con mesi d'anticipo e innescato al momento esatto. Non una reazione: un meccanismo. Tengo davanti a questi documenti l'intervista del capo del Servizio informazioni militare, brigadiere Stefano Trojani, che ha definito «regime» il governo russo. Sul piano tecnico la parola è difendibile. Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa: si riserva a chi si vuole segnalare come avversario, mai a partner o alleati con tratti analoghi. Nessun funzionario svizzero direbbe «il regime saudita» o «il regime egiziano». La scelta non segue una griglia politologica coerente: segue l'allineamento del momento. E nel servizio andato in onda la cornice visiva — la portaerei americana, «i mezzi americani», «l'industria dell'armamento occidentale» — colloca la Svizzera dentro un campo, non sopra i campi. Qui il metro di giudizio corretto non è la neutralità dello Stato — che alla RSI non si applica — ma l'obbligo di pertinenza dell'art. 4 cpv. 2 LRTV: pareri e commenti devono essere riconoscibili come tali. Buona parte di ciò che è andato in onda è legittimo: la parola è di un intervistato, e il Tribunale federale ammette che le singole posizioni siano unilaterali (DTF 139 II 519, nata proprio dall'esame della copertura di una votazione). Ma due punti mordono: una qualificazione come «regime» entrata nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto di giudizio; e soprattutto l'insieme delle trasmissioni (art. 4 cpv. 4) — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — che converge sullo stesso registro, a ridosso di un voto sul tema. Non è un episodio isolato: è una linea che attraversa il cambio di comando. La domanda, a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, non è se sia stata usata la parola giusta. È se la Svizzera percepisca ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale — o come un'etichetta da maneggiare con disinvoltura, perché il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come nel 1939.
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14 septembre 2026
IT
Programme de mise en valeur de la forteresse de Bellinzone dans le cadre de la revitalisation territoriale
Rapporto integrato di valutazione esterna — Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona nel quadro della rigenerazione territoriale Ticinus – Centro Studi pubblica un contributo analitico indipendente sul Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona, in vista della votazione comunale del 27 settembre 2026. Il rapporto non prende posizione referendaria: offre una chiave di lettura comparativa ad integrazione dei messaggi municipali, ponendo il progetto in dialogo con oltre dieci casi svizzeri, italiani ed europei — da Chillon a Bard, da Königstein a Suomenlinna, fino a Vianden. Ne emerge una tesi: nessun modello di gestione è virtuoso in sé; contano le condizioni di efficacia — diversificazione delle entrate, autonomia gestionale, radicamento territoriale e controllo pubblico. L'analisi affronta la forma giuridica (fondazione ex art. 80 ss. CC, ente autonomo di diritto comunale ex artt. 193c ss. LOC, con il precedente locarnese LEA), la distinzione tra investimento e sostenibilità gestionale, l'accesso civico e il ticketing, le possibili interazioni macroregionali. Un invito a leggere la Fortezza come bene comune e risorsa di scala insubrica, oltre il perimetro comunale. (immagine: Castello di Vianden, Lussemburgo – 2018 - Tra le antiche mura del castello, la storia prende vita: musicisti e figuranti in abiti medievali ricreano l’atmosfera di un’altra epoca, tra strumenti tradizionali, armature e costumi d’altri tempi. Un incontro curioso e suggestivo tra musica, storia e vita medievale, nella splendida cornice del Castello.)
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13 septembre 2026
ITEN
La révision de la LBA et le notaire tessinois en tant que fonctionnaire public
NOTA DI AGGIORNAMENTO — per la sintesi su Ticinus Aggiornamento del 4 ottobre 2026 — esiste un addendum correttivo. Questo rapporto è stato redatto il 13 settembre 2026, prima dell'entrata in vigore della riforma (1° ottobre 2026) e prima che apparisse una serie di materiali che ne hanno modificato il quadro interpretativo: la FAQ sintetica della Federazione Svizzera dei Notai, il regolamento delle tasse e l'Informationsbulletin 4/2026 dell'OAD FSA/FSN, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il contributo Naef/Benedick su Novità giuridiche 3/2026. Alla luce di questi materiali ho pubblicato un addendum — "Il notaio e l'avvocato quali 'consulenti' ai sensi della LRD" (4 ottobre 2026) — che completa e, su alcuni punti, corregge questo rapporto. In particolare: - la base di calcolo delle soglie dell'art. 12f ORD va ridimensionata: le transazioni esenti (lett. h e lett. b) non si computano, sicché la tesi secondo cui la soglia dei CHF 2 milioni sarebbe superata di routine dalle sole compravendite ordinarie è troppo ampia — conta l'operazione eccezionale, non il volume; - il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti: la comunicazione volontaria di fatti coperti dal segreto, da parte del notaio o dell'avvocato consulente, non è una facoltà ma può violare il segreto professionale; l'obbligo di ministero del notaio non rende "necessitata" l'affiliazione: copre la rogazione, proprio ciò che la lett. h esenta, mentre la consulenza accessoria può essere rifiutata. La tesi centrale del rapporto — che l'assoggettamento non discende dallo status di "pubblico funzionario", ma dall'attività concretamente svolta — ne esce confermata e rafforzata. Per i dettagli, i nuovi capitoli (funzioni successorie e di protezione, deposito di titoli ed escrow, trust, passaggio tra consulente e intermediario finanziario) e una scheda operativa di pre-triage, si rinvia all'addendum. Una valutazione consolidata dei due testi è prevista dopo l'assemblea dei notai del 7 ottobre 2026, per tenere conto delle osservazioni che emergeranno. Niccolò Salvioni, il 4 ottobre 2026 *** Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). Il rapporto — a scopo di orientamento generale — ricostruisce che cosa cambia concretamente per notai e avvocati elvetici, anche per i professionisti operanti nel Cantone del Ticino. Il punto centrale: contrariamente a una lettura affrettata, l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) non discende dallo status di "pubblico ufficiale" del notaio. Il notariato ticinese è libero-professionista, non un Amtsnotariat di pubblico impiego (regime speciale riservato a Zurigo e Sciaffusa): il notaio ticinese ricade quindi nella categoria generale dei "consulenti" (art. 2 cpv. 3bis LRD) e l'obbligo scatta solo al superamento delle soglie di professionalità dell'art. 12f OLRD — in primo luogo il volume aggregato annuo di CHF 2 milioni, criterio molto più realistico della soglia dei CHF 5 milioni per singola transazione. Il rapporto copre inoltre: le origini internazionali della riforma (GAFI, valutazione 2027/2028); il confronto con Germania, Francia, Italia e Austria; un vademecum decisionale in 5 passi; l'impatto specifico sull'avvocato; le operazioni transfrontaliere; procura, mandato e acconti sull'onorario; la LTPG e le sue sanzioni; il regime penale e disciplinare; costi e adempimenti dell'affiliazione OAD. Chiude una riflessione sull'asimmetria tra costi quantificati per lo Stato e costi "esternalizzati", non stimati, sui professionisti.
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10 septembre 2026
ITEN
Pourquoi « l'objectif de Moscou » : une analyse juridique et institutionnelle
Il capo dell'esercito Benedikt Roos ha definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale. Questo report ribalta la prospettiva: il problema non è l'ostilità russa in sé, ma il fatto che la Svizzera non goda più della protezione che derivava dal suo status di potenza neutrale. Il diritto della neutralità, codificato nella V Convenzione dell'Aia del 1907, poggia su due obblighi: non fornire materiale bellico ai belligeranti (art. 7) e trattarli con imparzialità (art. 9). Negli ultimi anni una serie di decisioni ha eroso nella sostanza quell'equilibrio: la presenza di sistemi d'arma di matrice svizzera destinati all'Ucraina per vie indirette, l'apertura delle esportazioni a 25 Paesi quasi tutti occidentali (modifica di legge del dicembre 2025, sospesa da referendum riuscito), l'adesione al programma di munizioni della NATO, l'agevolazione del transito militare prevista dalla Strategia di sicurezza 2026 e l'allineamento delle sanzioni a quelle dell'UE contro la sola Russia — per la prima volta contro una potenza nucleare titolare del diritto di veto all'ONU. Sul piano formale la posizione del Consiglio federale è difendibile: gli obblighi dell'Aia riguardano le forniture statali, non il commercio privato di materiale bellico, che il diritto di neutralità non obbliga a vietare. Il report ne mostra però il limite: la parità di trattamento non si misura sulla singola norma, bensì sull'effetto complessivo di un dispositivo che agevola sistematicamente un solo campo La neutralità permanente non è un catalogo di divieti tecnici, ma un'equidistanza credibile; ed è quella postura, non la lettera degli articoli, a proteggere. Su questo si innesta la replica a due tesi opposte. A chi sostiene, con la professoressa Odile Ammann, che una neutralità credibile serva «l'interesse comune» e implichi le sanzioni, il report obietta che una neutralità che sceglie sempre la stessa parte non è più equidistanza ma giudizio selettivo, coincidente con quello dell'UE. A chi ricorda, con lo storico Thomas Maissen, che non fu la neutralità a salvarci nel 1939-45, risponde che proprio quell'episodio prova il punto: la Svizzera fu risparmiata per puro calcolo di convenienza — occuparla costava più di quanto rendesse, con il Ridotto a minacciare le linee alpine vitali per l'Asse. È lo stesso calcolo che lo schieramento odierno rischia di rovesciare: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva l'articolo 5 e non obbliga nessuno a reagire. La conclusione è che il pericolo evocato da Roos è in larga parte autoprodotto da una scelta politica: compiuta dal Consiglio federale, ratificata dal Parlamento e, il 27 settembre, rimessa al popolo con l'iniziativa sulla neutralità. Se l'iniziativa non passa, la responsabilità di questa deriva ricadrà anche sui cittadini — quello stesso popolo che, secondo Roos, non percepisce il pericolo, perché ancora convinto di essere protetto.
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5 septembre 2026
ITEN
Changer d'opérateur ne suffit pas : il faut une coordination, pas une injonction
Navigazione sul Verbano: l’ultimatum all’azienda sbagliata Un accordo pensato fino al 2046, un ultimatum di quattro mesi. E una domanda che nessuno scioglie. L’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ha intimato alla Società di Navigazione del Lago di Lugano di “farsi da parte”, dichiarando che “la regione non ha più fiducia” nell’azienda. Ma l’appello dimentica un pezzo di storia recente e confonde i piani. Nel 2017 fu la concessionaria italiana (Ggnl) a interrompere il servizio sul bacino svizzero, licenziando 34 dipendenti residenti in Svizzera. Per quasi tre mesi il Verbano restò senza linea regolare. A rimettere in acqua il servizio, nel 2018, fu Snl: riassunse gli ex dipendenti e ricostituì la navigazione. Le Fart, allora, non si fecero avanti. È in quel contesto che nel dicembre 2023 Ggnl e Snl hanno firmato l’accordo quadro fino al 2046, orizzonte lungo pensato per un settore ad alta intensità di capitale. Il nodo è giuridico. La linea 351 Locarno-Tenero-Magadino è servizio di trasporto pubblico cantonale: il Cantone la finanzia e può definanziarla. Ma la navigazione di linea discende dalla Convenzione italo-svizzera del 1992 e dalla concessione federale: rispetto a quel titolo il Cantone resta terzo. Può cambiare il proprio contraente, non può “nominare” d’imperio un nuovo gestore della navigazione. Immagine: partenza del piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno. Restano due domande aperte. La prima sulla tempistica: le concessioni scadono il 31 dicembre 2026, ed è alla vigilia del rinnovo decennale che il Cantone archivia il “Progetto cantonale per la navigazione” avviato nel 2022. La seconda su quel Progetto, elaborato internamente all’esecutivo e mai reso pubblico. La stessa Snl, nel ricorso al Tribunale amministrativo, sostiene che il Cantone possa solo ordinare e indennizzare la linea, non disporre della concessione. Il paradosso è che l’ultimatum rischia di produrre proprio il vuoto di servizio che dice di voler evitare: un contenzioso allunga i tempi, non li accorcia. Più che ingiungere a Snl di sparire, servirebbe che l’Ers — ente che riunisce i Comuni ma dipende in misura rilevante dal Cantone — chiedesse trasparenza sugli atti e la riattivazione della Commissione mista prevista dal trattato. Perché cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione. (Immagine: partenza del Piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno.)
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4 septembre 2026
ITEN
Le bilan de la sécheresse : ce que la science nous apprend déjà sur la Suisse
Un studio econometrico del Politecnico di Milano e del CMCC (Mastropietro, Daumas, Kotz, Tavoni, 2026) quantifica per la prima volta, paese per paese, il costo delle siccità pluriennali in Europa: la Svizzera risulta tra le economie più colpite in termini relativi, con una perdita di PIL pari al 3,88% nel periodo 2015-2018 — quasi il triplo dell’impatto italiano, a fronte di un danno nominale quasi identico (24,3 miliardi di euro). L’estate appena trascorsa offre una verifica empirica quasi in tempo reale di questa traiettoria: la più calda mai registrata nell’Europa occidentale e il quarto anno più arido in Ticino dal 1900, con la produzione idroelettrica di AET in calo fino al 70% tra maggio e luglio, il Reno a Basilea il 66% sotto la media storica di agosto con il rischio, segnalato dalla stessa Commissione centrale per la navigazione del Reno, di uno spezzettamento della rotta navigabile, e nel bacino del Po un nuovo record negativo di siccità a Cremona, con ordinanze di “cauta navigazione” e oltre 3 miliardi di euro di danni stimati all’agricoltura italiana. Sullo sfondo, la ricerca glaciologica di ETH Zürich e GLAMOS conferma che il “picco dell’acqua” alpino è già stato raggiunto: da qui in avanti la riserva glaciale può solo calare, con conseguenze che il bacino idrografico condivide al di là dei confini nazionali — a partire dal Lago Maggiore, il cui bacino imbrifero è svizzero per il 51% e alimenta, attraverso il Ticino, lo stesso Po in crisi idrica. L’articolo si chiude con una riflessione personale dell’autore su un possibile coordinamento tra il rilascio degli invasi alpini e il sostegno alla navigazione commerciale — un’ipotesi non ancora presente nel dibattito politico-istituzionale — in un contesto in cui i negoziati italo-svizzeri per la regolazione del Verbano restano, dopo il rigetto della mozione Storni il 26 agosto 2026, rimandati al 2027.
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3 septembre 2026
IT
Neutre, mais pas indifférent
Risposta all’editoriale di Orazio Martinetti “Neutrali ma non ignavi” (La Regione, 27 agosto 2026), che criticava l’iniziativa Pro Svizzera come “neutralismo” ingenuo. L’articolo contesta le tesi punto per punto: la neutralità non è un’opinione morale sulla guerra ma uno statuto giuridico (Convenzioni dell’Aja 1907) fondato su doveri precisi — parità di trattamento, vigilanza armata, assistenza umanitaria imparziale — che la Svizzera ha smarrito dal 28 febbraio 2022 con l’adesione alle sanzioni UE contro la Russia. Testo apparso in forma ridotta il 2 settembre 2026 su LaRegione.
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30 août 2026
IT
Vidéosurveillance et reconnaissance des plaques d'immatriculation : des communes tessinoises à l'hypothèse d'un contrôle fédéral
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale Sintesi A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo, 1° luglio 2026), la scheda affronta un istituto vicino ma finora privo di un’analisi d’insieme: la lettura automatica delle targhe ai varchi delle zone a traffico limitato. È il primo tentativo di leggere in un quadro unico la nuova LViSo, i regolamenti comunali sui varchi e il confronto con Italia, Francia, Germania e Austria. La tesi centrale è che, a differenza dell’Italia — dove le ZTL sono disciplinate da una cornice nazionale uniforme (base legale, omologazione dei dispositivi, segnaletica standardizzata, sanzioni fisse, elenco pubblico dei Comuni) — in Svizzera la materia è frammentata su tre livelli, federale, cantonale e comunale, senza standard vincolanti sulla segnaletica né un registro pubblico dei varchi attivi. Ne deriva, per l’automobilista, un’imprevedibilità strutturale del rischio di sanzione che varia da un Comune all’altro. Il paradosso ha già prodotto conseguenze concrete: nel 2023 circa 150 multe ticinesi sono state sospese perché i regolamenti comunali sottostanti non erano conformi alla Legge sulla protezione dei dati. A Locarno, un’inchiesta della RSI aveva documentato molte telecamere a fronte di una segnaletica quasi inesistente — una lacuna ammessa dalla stessa polizia comunale. Oltre alla ricostruzione delle basi legali a tre livelli e al caso locarnese, la scheda esplora profili finora poco trattati in Ticino: il modello whitelist e il vuoto che esso lascia per taxi, servizi a chiamata e consegne occasionali; il diritto dei Comuni limitrofi di essere sentiti quando il traffico deviato si scarica sulle loro strade; l’uso penale dei dati dei varchi e la loro utilizzabilità processuale alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale; le disomogeneità nei termini di conservazione (da poche ore a cento giorni, senza criterio uniforme); l’inapplicabilità diretta del GDPR ai trattamenti dei Comuni ticinesi; e il quadro degli accordi internazionali e bilaterali, nessuno dei quali concepito per i varchi. Un capitolo conclusivo allarga lo sguardo dal varco comunale all’ipotesi di un “varco federale”: il dazio dinamico al San Gottardo e il più ampio programma di mobility pricing, con le implicazioni — diverse a seconda che si scelga la lettura ottica delle targhe (ANPR) o il tracciamento satellitare (GNSS) — in tema di protezione dei dati e base legale. La conclusione è che la vera sfida per il legislatore ticinese e federale non è impedire l’uso della tecnologia, ma colmare per tempo il vuoto di armonizzazione che oggi rende il rischio di sanzione — e la possibilità stessa di conoscerlo in anticipo — sostanzialmente aleatorio; un vuoto che, senza correttivi, rischierebbe di riprodursi su scala nazionale il giorno in cui la Confederazione decidesse di dotarsi di un proprio strumento di controllo dei transiti. Dietro il dettaglio tecnico si cela una domanda che Stefano Rodotà poneva già vent’anni fa: quanto controllo può sopportare una democrazia? Un controllo che si sottrae alla conoscenza del cittadino — cartelli invisibili, nessun registro pubblico — non produce la sicurezza che promette, ma ne erode il presupposto. La differenza tra un controllo compatibile con la libertà e uno che la logora non sta nella tecnologia, ma nella sua conoscibilità.
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29 août 2026
IT
Nove anni non bastano?
Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto la mozione Storni (26.4014), che chiedeva di avviare trattative con l’Italia per una convenzione internazionale sulla regolazione del Lago Maggiore, sostenendo che le richieste sono «già in fase di attuazione». Questa mostra che dietro quella formula si nascondono due silenzi. Il primo è temporale: l’elaborazione dell’accordo vincolante comincerà solo nel 2027, a nove anni dall’avvio dei lavori preparatori del 2016, mentre l’estate 2026 ha portato il Verbano a uno dei livelli più bassi dal 1943 e la risposta è arrivata, ancora una volta, a crisi già avviata. Il secondo, più grave, è giuridico: nulla si dice sulla natura del futuro organismo, che rischia di restare un tavolo consultivo senza potere vincolante. L’analisi ripercorre gli strumenti disponibili — dall’Accordo di Carlsruhe al Terzo Protocollo di Madrid fino ai trattati bilaterali diretti — per concludere che non è la forma del trattato a garantire il potere, ma il contenuto del mandato con cui la Svizzera si presenterà al tavolo del 2027.
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26 août 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
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23 août 2026
ITDEFREN
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard Partant d'un discours de Lee Kuan Yew de 1988 — à la fois avertissement et acte fondateur du récit national singapourien — cette analyse construit une comparaison systématique entre deux petits États exposés et situés aux antipodes, Singapour et la Suisse. C'est la distance qui les sépare, plus qu'une prétendue ressemblance, qui rend l'exercice fécond : elle permet de distinguer ce qui, dans la survie d'un petit État, relève de la nécessité structurelle de ce qui n'est que contingent ou fruit de choix politiques. La comparaison se déploie sur plusieurs plans. Du côté des convergences : la centralité de la continuité institutionnelle ; la doctrine de la vulnérabilité érigée en fondement identitaire ; la gestion stratégique des réserves nationales (fonds souverains et secret à Singapour, réserves de la Banque nationale en Suisse) ; la défense « en hérisson », fondée sur une armée de milice et la conscription universelle ; et la condition commune de sociétés plurilingues et pluriconfessionnelles, où la cohésion doit être fabriquée plutôt qu'héritée. Du côté des divergences de méthode : l'ingénierie sociale par le haut de Singapour — méritocratie rigoureuse, haute administration rémunérée comme le privé, quotas ethniques imposés dans le logement public, anglais comme langue véhiculaire neutre — face au modèle suisse de milice, d'autonomie territoriale et de parité des langues nationales. Le nœud central est la neutralité. Sur le plan des principes, Berne et la cité-État divergent radicalement : l'une neutre par identité, l'autre ouvertement non alignée. Mais sur le terrain concret de la politique de sécurité, l'écart se réduit presque à néant : alignement de facto sur l'architecture de défense occidentale, mêmes systèmes d'armes, sanctions contre la Russie adoptées en rompant avec une pratique établie. L'analyse examine en outre la nature juridique de la neutralité suisse — définie par aucune loi, gérée « à la carte » par l'exécutif — et le débat ouvert par l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre 2026. Il en résulte un paradoxe : pour un petit État exposé, l’étiquette juridique compte bien moins que la logique matérielle de la survie. La neutralité se révèle ainsi moins une condition de droit qu’un mode de gestion du risque. Un post-scriptum mène la réflexion à son terme : la neutralité étant un institut intrinsèquement lié à la guerre, et l’exposition géographique de la Suisse à un conflit entre grandes puissances étant bien plus aiguë que celle de Singapour, la Confédération érode précisément l’instrument que sa position rend le plus nécessaire — et sa convergence avec la cité-État se révèle dès lors moins rassurante qu’il n’y paraît.
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20 août 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — II : scénarios d'évolution après l'adoption de la modification constitutionnelle du 27 septembre
Si le premier volume dressait un état des lieux du droit en vigueur, ce deuxième volume franchit une étape supplémentaire : il tente de le projeter dans l'avenir. Après avoir examiné le cadre réglementaire en vigueur et la manière dont le gouvernement et le Parlement s’y rapportent, l’étude simule ce qui pourrait se passer si l’initiative sur la neutralité était acceptée le 27 septembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’une prévision, mais d’une simulation raisonnée, menée à partir des éléments constatés dans le premier volume et des précédents historiques disponibles. Le point de départ est le pouvoir constituant de l’initiative populaire, illustré par deux précédents opposés : la Lex Weber de 2012, acceptée à la surprise générale et appliquée avec une rapidité fulgurante ; et l’initiative sur l’immigration de masse de 2014, dont la mise en œuvre s’est enlisée pendant des années face aux obligations européennes, jusqu’à un compromis qui en a vidé la portée. Ce sont ces deux modèles — l’un rapide, l’autre conflictuel — qui permettent de situer les effets possibles du nouvel article 54a. L’étude passe ensuite en revue, dans une perspective d’avenir, les thèmes du premier volume, et aborde certains chapitres spécifiques : l’effet du passage d’une neutralité flexible à une neutralité rigide sur la crédibilité humanitaire et sur le rôle du CICR ; les conséquences sur la place financière face aux régimes de sanctions occidentaux ; le réexamen que le SECO devrait mener sur les sanctions, avec le sort des quelque 7,4 milliards d’avoirs bloqués et le changement probable de fonction de l’autorité, appelée à passer du contrôle des entités sanctionnées à celui des flux financiers ; les mesures de réaction autonomes de la Suisse et, en parallèle, celles que les partenaires occidentaux pourraient adopter face à un désalignement helvétique. Un chapitre particulièrement intéressant concerne la justiciabilité : une neutralité inscrite dans la Constitution sous la forme d’une interdiction précise pourrait — à l’instar de la Lex Weber, que le Tribunal fédéral a déclarée directement applicable — transformer la neutralité, d’acte gouvernemental incontestable, en un contrôle de légalité pouvant être invoqué, de manière indirecte, par ceux qui en subissent les effets. Un contrôle juridictionnel qui, aujourd’hui, compte tenu du caractère insusceptible de recours des actes de politique étrangère, n’existe tout simplement pas. L’étude ne dissocie pas la question de son contexte. Elle met en lumière les deux points sensibles qui animent le débat de ces dernières semaines : l’argument de la sécurité, soulevé par les opposants à l’initiative, selon lequel une neutralité rigide affaiblirait la coopération en matière de défense au moment même où le contexte européen devient instable ; et la convergence avec l’initiative parallèle « Bussola », qui aborde la même question de la transposition dynamique du droit européen. Au fond, tant la neutralité que les Accords bilatéraux III tournent autour de la même question : quelle part de souveraineté la Suisse est-elle prête à céder ? Enfin, l’étude examine le scénario d’un rejet de l’initiative et celui, plus grave, d’un conflit ouvert entre la Russie et les partenaires occidentaux de la Confédération. Le fil conducteur des conclusions est que l’enjeu réel du 27 septembre n’est pas le choix entre avoir ou ne pas avoir la neutralité — la Suisse restera neutre dans les deux cas —, mais le choix entre deux façons de l’être : une neutralité flexible, qui préserve à la politique la marge de manœuvre nécessaire pour s’aligner de manière sélective, et une neutralité rigide, qui sacrifie cette marge en échange d’une position prédéfinie et cohérente. Un choix qui, comme le montrent la question des accords bilatéraux III et l’initiative «Boussole», n’est que le premier acte d’une redéfinition plus large des rapports entre souveraineté, démocratie directe et intégration européenne.
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16 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet À quelques semaines de la votation fédérale du 27 septembre 2026 sur l’initiative populaire en faveur de la neutralité, cette étude propose un tour d’horizon systématique de ce que prévoit effectivement, à l’heure actuelle, le droit suisse en la matière. La question de départ est aussi simple que peu abordée : quelles sont, à l’heure actuelle, toutes les normes — de rang constitutionnel, législatif, réglementaire et international — qui régissent, directement ou indirectement, la neutralité de la Confédération ? Le résultat de cette recherche est surprenant à plus d’un titre. La Constitution fédérale ne mentionne la neutralité que dans deux dispositions (articles 173 et 185), et ce non pas pour en définir le contenu, mais pour confier sa sauvegarde à la compétence de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. La législation qui touche le plus étroitement à cette matière — la loi sur les embargos, celle sur le matériel de guerre, le contrôle des biens à double usage — ne mentionne jamais la neutralité, mais opère plutôt par le biais de clauses générales de respect du droit international. Il en découle le nœud central du débat actuel : dans le droit en vigueur, la neutralité est une compétence discrétionnaire, et non un principe matériel doté d’un contenu contraignant. Le silence du Tribunal fédéral, qui la traite comme un acte gouvernemental soustrait au contrôle judiciaire, en est la confirmation. C’est précisément cette architecture que l’initiative soumise au vote souhaiterait modifier, en transformant une marge de manœuvre politique en une contrainte constitutionnelle de fond. L’étude examine en outre, à titre d’études de cas, les sanctions de 2022 contre la Russie et leur rapport avec le statut de neutralité, les Accords bilatéraux III et l’absence, dans ceux-ci, de toute clause relative à la neutralité, la révision de la loi sur le matériel de guerre, ainsi que les précédents historiques dans lesquels la Suisse a adopté une neutralité plus rigide (de la Société des Nations à la Rhodésie). Cet ouvrage constitue le premier de deux volumes. Le second, consacré aux scénarios d’évolution dans l’éventualité d’une acceptation de l’initiative, paraîtra prochainement en complément. Il s’agit d’une étude de grande envergure, qui s’efforce de retracer la multitude d’aspects directement ou indirectement influencés par la neutralité, en tant que mécanisme aux multiples facettes du droit international public. J’ai cherché à être aussi précis que possible et à vérifier minutieusement les sources sur lesquelles repose ce travail. Si des erreurs ou des omissions devaient apparaître, je me ferai un plaisir de les corriger ou d’intégrer de nouveaux éléments dans une version ultérieure.
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15 août 2026
IT
Abitare cooperativo e alloggio accessibile: modelli, diritto e pianificazione
Cos’è una cooperativa d’abitazione Nella cooperativa d’abitazione i soci non acquistano la proprietà del singolo appartamento: l’immobile resta collettivo, la pigione è commisurata ai costi (terreno, investimento, manutenzione, riserve) e non alla rendita di mercato. È importante non confondere due assi indipendenti: la forma di proprietà e gestione (chi possiede l’immobile) e il livello della pigione (quanto si paga). Una cooperativa mal strutturata su un terreno costoso può avere pigioni elevate, mentre un operatore non cooperativo può offrire pigioni moderate. Il paragone con Zurigo e i modelli pubblici svizzeri A Zurigo, 131 cooperative gestiscono circa 41’300 abitazioni; nel 2025 hanno prodotto 618 dei 2’977 nuovi alloggi della città. In Svizzera, il parallelo pubblico più vicino sono le Fondations immobilières de droit public di Ginevra (8’158 alloggi HBM a fine 2023). In Ticino, Alloggi Ticino SA (ATISA) — 38 immobili, 1’256 appartamenti — resta il principale operatore di interesse pubblico, ora oggetto di una proposta di acquisizione integrale da parte del Cantone. Comparazione con i modelli di abitazioni sociali ed istituti giuridici in uso in Italia. Come innestare una cooperativa nella pianificazione Il percorso segue tre fasi distinte: la pianificazione (variante di piano regolatore o norma specifica) definisce cosa va realizzato; il concorso pubblico determina chi lo realizza; la convenzione di diritto di superficie fissa come l’obiettivo resta garantito nel tempo — canone, durata, vincoli su pigioni, criteri di riversione. Il Ticino ha già precedenti istruttivi: Locarno-Solduno (mappale 4857, diritto di superficie di 50 anni per alloggi per anziani), Lugano-via Lambertenghi (concorso chiuso nel 2020, vinto dalla Cooperativa Vivere Lambertenghi) e Melide (iter completo con tempistiche precise, diritto di superficie fino a 60 anni). Varianti di piano regolatore: modelli già in vigore in Ticino Diversi Comuni ticinesi hanno tradotto la scheda R6 del Piano direttore cantonale in articoli di regolamento edilizio operativi: a Locarno, l’art. 59bis RE introduce un bonus fino al 5% dell’indice di sfruttamento per edifici gestiti da cooperativa, con convenzione di almeno 30 anni e retrocessione decrescente in caso di uscita anticipata; a Lugano, l’ordinanza comunale sulla promozione dell’alloggio, in vigore dal 24 febbraio 2022, arriva fino al 30%; a Bellinzona, l’art. 15 del Regolamento edilizio lega il bonus a quote minime di superficie sussidiata (60% zona B, 70% zone C/D); a Massagno, il Municipio ha richiamato indice maggiorato, diritto di compera e quote nei nuovi azzonamenti come misure allo studio. Conclusione: il caso ex Gas–ex Macello Il confronto mostra due famiglie di strumenti complementari: il bonus edificatorio nel Regolamento edilizio (Locarno, Lugano, Bellinzona) e il diritto di superficie su terreno pubblico assegnato tramite concorso (Locarno-Solduno, Lugano-Lambertenghi, Melide). Per l’ex Gas–ex Macello, l’art. 59bis RE fornisce già una base, ma l’area è troppo strategica per accontentarsi di un bonus generico: il passaggio ulteriore riguarderebbe i fondi pubblici del comparto, affiancando al bonus un concorso per un diritto di superficie sul modello di Lugano-Lambertenghi e Melide. La domanda di fondo resta aperta: quale parte del valore generato dalla trasformazione deve restare alla collettività? Se la Città saprà fissare obiettivi chiari e procedure neutrali, l’ex Macello potrà diventare un riferimento per altri comparti pubblici del Locarnese.
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14 août 2026
ITEN
Bilaterali III: il Consiglio federale chiude alla doppia maggioranza, il Parlamento resta spaccato
Premessa Questa sintesi accompagna, come aggiornamento in parallelo, la mia analisi ora pubblicata su Ticinus del 23 novembre 2025, «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». Nelle stesse 24 ore in cui quell’articolo veniva ri-pubblicato, il Consiglio federale ha chiuso due strade parallele verso il referendum obbligatorio sui Bilaterali III — un’iniziativa parlamentare e un’iniziativa popolare — con esiti che meritano una lettura congiunta. I fatti: due porte chiuse in un giorno Il 12 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto l’iniziativa parlamentare 26.425 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), che chiedeva di assoggettare i Bilaterali III al referendum obbligatorio tramite una disposizione transitoria costituzionale. Il Governo ha ribadito la propria posizione del 30 aprile 2025: gli accordi non soddisfarebbero, a suo giudizio, i requisiti dell’art. 140 cpv. 1 Cost. (admin.ch). Il giorno seguente, 13 agosto, il Consiglio federale ha adottato anche il messaggio sull’iniziativa popolare «Bussola», raccomandandone il rigetto senza controprogetto (EJPD). La differenza istituzionale tra i due casi è però decisiva. La CIP-S dipende dal via libera del Consiglio degli Stati, dove il parere negativo del Governo pesa direttamente; le Camere restano peraltro divise, con la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati contraria per 8 voti a 5 e la Commissione omologa del Consiglio nazionale favorevole con margini di 16 a 9 e 15 a 10 (parlament.ch; SVP Zürich). L’iniziativa Bussola, invece, ha già raccolto 111’422 firme valide e ha formalmente raggiunto il quorum il 21 ottobre 2025: il Consiglio federale può raccomandarne il rigetto, ma non può impedire che sia il popolo a votare, con una disposizione transitoria che imporrebbe un nuovo referendum — questa volta obbligatorio — sui Bilaterali III se la votazione sulla Bussola arrivasse dopo quella sul pacchetto Svizzera-UE (Reuters). L’analisi: un braccio di ferro a tre, e due asimmetrie non risolte Letto nell’insieme, il dossier assume la forma di un confronto costituzionale a tre attori — Consiglio federale, Parlamento e popolo — in cui ciascuno controlla una leva diversa, e in cui la Bussola resta l’unica leva che gli altri due non possono disinnescare: la sua clausola retroattiva è, a normativa vigente, l’unico strumento ancora capace di riportare i Bilaterali III a un voto a doppia maggioranza dopo la loro eventuale ratifica. Due asimmetrie, già segnalate nell’analisi di riferimento del novembre 2025, restano irrisolte da questi sviluppi. La prima è economica: il pacchetto tocca circa il 40% del PIL federale ma circa il 60% del PIL ticinese, per l’elevata integrazione transfrontaliera del Cantone e per gli 80.000 frontalieri che vi lavorano — un’esposizione una volta e mezza superiore alla media nazionale, che il solo referendum facoltativo non permette di far pesare come voce distinta. La seconda riguarda la neutralità: nessuno degli accordi contiene una clausola orizzontale che escluda l’uso di infrastrutture, energia, dati o ricerca svizzeri per finalità incompatibili con la neutralità nei settori a valenza duale del pacchetto (energia, spazio, ricerca, sanità). Il 27 settembre 2026 l’elettorato voterà separatamente sull’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» — ma anche una sua sconfitta, data probabile dai sondaggi (54% contrari, 34% favorevoli a giugno 2026, Corriere del Ticino), lascerebbe intatto il vuoto specifico sui Bilaterali III, spostando semmai peso politico sulla Bussola come canale residuo. Conclusione Nove mesi dopo la relazione di Bellinzona, i fatti del 12-13 agosto confermano piuttosto che smentiscono la lettura allora proposta: l’assenza di un vincolo costituzionale stabile sul tipo di referendum lascia alla discrezionalità politica del momento una decisione che dovrebbe rispondere a un criterio prevedibile, applicabile indipendentemente da chi governa e da quale accordo è in discussione. Il nodo resta apertamente politico e si trasferirà nelle prossime settimane di dibattito parlamentare sull’iniziativa 26.425, nella campagna per il voto del 27 settembre sulla neutralità, e — su un orizzonte più lungo — nell’eventuale votazione sulla Bussola stessa. Per l’analisi istituzionale di riferimento del novembre 2025 con la mappatura completa dell’impatto normativo dei Bilaterali III, si veda l’articolo pubblicato su Ticinus: «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». https://ticinus.ch/it/analisi/Bilaterali-ch%E2%80%93ue-iii-le%20sfide-istituzionali-per-la-democrazia-svizzera
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12 août 2026
IT
Dalla CEDU all'Aja: due anni dopo, l'Europa brucia e i più fragili pagano il prezzo più alto
A sedici mesi dalla condanna della Svizzera per inazione climatica (CEDU, KlimaSeniorinnen, aprile 2024) e a un anno dal parere dell’Aja che ha qualificato come illecito internazionale i sussidi fossili (ICJ, luglio 2025), i dati dell’estate 2026 mostrano che il costo di quell’illecito non si misura più in risarcimenti simbolici, ma in migliaia di morti e in bollette che i più fragili non possono pagare. Tesi Il diritto internazionale ha ormai riconosciuto, da Strasburgo all’Aja, che l’inazione climatica è un illecito. Ma entrambe le decisioni condividono lo stesso limite strutturale: indicano l’obbligo di agire e lasciano alla politica la scelta dei mezzi. L’estate 2026 dimostra che quel rinvio non è più sostenibile. Struttura dell’articolo 1. Il filo giuridico 2024–2026 — Dalla condanna della Svizzera (violazione art. 8 e art. 6 §1 CEDU) al parere consultivo ICJ del 23 luglio 2025 (obbligo di dovuta diligenza, 1,5°C vincolante, sussidi fossili come atto illecito, piena riparazione del danno), fino alla risoluzione ONU A/80/L.65 del 20 maggio 2026. Filo conduttore: il diritto può costringere gli Stati ad agire in tempo, o certifica solo un danno già avvenuto? 2. L’anomalia europea dell’estate 2026 — I numeri che nel 2024 erano proiezioni IPCC oggi sono cronaca: oltre 10’000 decessi in eccesso nella sola settimana 22–28 giugno (EuroMOMO); Reno “diviso in due” a Kaub; Po a record negativo (−8,59 m a Cremona); Verbano a 13 cm dal minimo storico di agosto; accordo bilaterale italo-elvetico dell’11 agosto sul rilascio dal Ceresio. 3. Un pericolo lento, non spettacolare — L’AMOC non collasserà come in The Day After Tomorrow: oltre il 50% di probabilità di forte indebolimento entro fine secolo (Univ. Bordeaux), ma in modo graduale (Politecnico di Torino). Record oceanico Copernicus (20,86°C, 21 giugno). Moria di molluschi in Adriatico e sbiancamento dei coralli: il calore accumulato è un accumulatore termico, non un interruttore — la retorica dei “gesti simbolici” sposta il problema dal piano industriale a quello morale individuale. 4. I più fragili pagano due volte — Salute (85% dei decessi tra gli over-65, +40% in casa) e portafoglio (costo del raffrescamento quasi raddoppiato dal 2015; chi vive in edifici mal isolati paga di più per climatizzare peggio). È la stessa diseguaglianza già intravista da Strasburgo nel 2024, ora tradotta in cifre. 5. Cosa dovrebbe fare il potere pubblico — Sei priorità operative: budget di carbonio vincolanti; sistemi di allerta caldo-salute ad azione automatica; tariffe sociali per il raffrescamento; fondi di ricostruzione vincolati alla prevenzione strutturale; coordinamento di bacino di invasi alpini e regolazioni fluviali (con protocolli multiuso e cautela ambientale); leva diplomatica ex-Aja per far contribuire grandi emettitori e imprese fossili ai costi di adattamento. Angolo distintivo Non un pezzo climatico generalista: un’analisi che tiene insieme il diritto (CEDU/ICJ, con precisione tecnica sulle basi di responsabilità) e il territorio (Ticino, Verbano, Ceresio, comparto risicolo, bacino Po), leggendo l’estate 2026 come prova empirica di una tesi giuridica formulata nel 2024. Prospettiva transfrontaliera insubrica. Fonti principali CEDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (9.4.2024); ICJ Advisory Opinion (23.7.2025); UNGA A/80/L.65 (20.5.2026); EuroMOMO/ECDC/OMS; Copernicus C3S/CMEMS; Autorità di bacino distrettuale del Po; UFAM; Portmann et al. e Mehling/von Hardenberg et al. (Science Advances, 2026); Greenpeace “Mare Caldo”; Coldiretti. Parole chiave diritti umani, cambiamento climatico, CEDU, Corte Internazionale di Giustizia, siccità, canicola, Verbano, Ticino, adattamento climatico, giustizia climatica, diseguaglianza energetica, AMOC
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11 août 2026
IT
Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»
Scheda di sintesi — «Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»?» Analisi indipendente di Niccolò Salvioni, 11 agosto 2026. Voto federale del 27 settembre sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata» (nuovo art. 54a Cost.). Documento di lavoro interno: mappa completa dell'articolo, sezione per sezione. Tesi e taglio Analisi che non prende posizione per il Sì o per il No: isola il meccanismo comunicativo con cui entrambi i fronti sostituiscono l'argomento con il sospetto, e riporta il dibattito sul merito costituzionale. La simmetria isolata è di metodo comunicativo, non di solidità istituzionale — che resta invece asimmetrica (v. sotto). 1. Il meccanismo: sospetto al posto dell'argomento Il comitato del Sì (UDC, Pro Svizzera) evita il tema che ha originato l'iniziativa — la guerra in Ucraina, «l'elefante nella stanza». Il fronte del No la bolla come «Pro-Putin-Initiative». Un testo che non nomina alcuno Stato viene tradotto in un giudizio di lealtà. Slogan dei due fronti: «Kein Krieg» (Sì) contro «gioco di Putin» / «Pas d'affaires sanglantes avec Poutine» (No). Nessuno dei due schieramenti è compatto come gli slogan suggeriscono. 2. La sostanza: art. 1 LEmb, veto ONU, portata L'art. 1 della Legge sugli embarghi (dal 2003) consente sanzioni su base ONU, OSCE o dei principali partner commerciali (l'UE). L'iniziativa vorrebbe indirettamente abrogare questa facoltà, limitando la Svizzera alle sole misure ONU — dove la Russia ha il veto: un regime «solo ONU» non avrebbe mai potuto colpire Mosca. Recidere la clausola toglierebbe due ancoraggi (partner commerciali e OSCE), non uno. Portata oltre l'Ucraina: sanzioni verso RDC, Haiti, Libia, Sudan, e -forse- Venezuela. 3. Memoria storica usata a rovescio La memoria della Commissione Bergier (oro Reichsbank, timbro «J», politica dei rifugiati) è arruolata con segno opposto: Zakharova (31 luglio) la usa per dire che Berna si è «solo spostata di bersaglio» — da Berlino a Kiev/Bruxelles; Blocher la usa citando il 1938 come modello di «neutralità integrale» da recuperare. Stesse fonti, direzioni politiche opposte. Il parallelo Svizzera-Germania nazista/UE si spezza dove conta: differenza categorica, non di grado — nessuna fonte formula l'equivalenza; è continuità di metodo (neutralità come prassi negoziata col potere dominante), non equivalenza morale. 4. L'asimmetria istituzionale (argomento centrale) Fronte del No: interpartitico — conferenza stampa comune 17 agosto di PLR, Centro, Verdi liberali, PS, Verdi (inclusa la ticinese Greta Gysin), coerente col voto delle Camere che avevano respinto l'iniziativa. Vi si aggiunge il Consiglio federale: Cassis avverte oggi che l'iniziativa «indebolirebbe la Svizzera». Fronte del Sì: sostanzialmente monopartitico (solo l'UDC tra i grandi partiti). Alla conferenza di lancio (4 agosto) la guerra in Ucraina è stata trattata come «l'elefante nella stanza» — perché i sondaggi mostrano ampio sostegno alle sanzioni (64% le ritiene compatibili con la neutralità; sostegno 77% nel 2022, 71% nel 2026). 5. Sondaggi elettorali (quadro aperto) YouGov (fine luglio): Sì 40 / No 38, indecisi 22%. Leewas (fine giugno, per Tamedia/20 Minuten): No 54 / Sì 34. La divergenza segnala esito non deciso. 6. Il precedente Venezuela 3 gennaio 2026: operazione militare USA unilaterale in Venezuela, senza mandato ONU, con cattura di Maduro. 48 ore dopo il Consiglio federale blocca i beni svizzeri di Maduro e di altre 35 persone, con la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (strumento distinto dalla LEmb, ma stessa discrezionalità). Nessun allarme sulla neutralità: prova che l'obiezione «neutralità» è applicata selettivamente. 7. Il «contrappeso involontario» (Jorio) Lo storico Marco Jorio, intervistato dal Der Bund nello stesso pezzo che descrive l'iniziativa come «dirottata» da Russia Today, definisce «esagerazione smisurata» (masslose Übertreibung) la tesi di un nesso stretto tra neutralità svizzera e interessi russi. La fonte scelta dal giornale per legittimare la tesi la corregge al ribasso. 8. Doppio standard sull'«ingerenza» La voce russa da RT (propaganda esplicita) è segnalata come disinformazione; la stessa voce da una portavoce ministeriale (Zakharova) è ospitata per intero dalla NZZ (6 agosto) quasi senza filtro. Per contro, due voci tedesche contro l'iniziativa non producono titoli su «ingerenza»: Constanze Stelzenmüller (Brookings, giurista tedesca) testimonia alla Commissione degli Stati (audizione 20 gennaio 2025); l'ambasciatore Markus Potzel critica in un'intervista NZZ (27 gennaio 2026) l'allentamento dell'export di armi. L'etichetta «disinformazione» è applicata a doppio standard secondo chi parla. 9. Il caso Baud e il debanking Jacques Baud (cittadino svizzero, ex colonnello) inserito il 15 dicembre 2025 nella lista UE (Decisione PESC 2025/2572) come «portavoce della propaganda filorussa», senza processo. La Svizzera non ha recepito la sanzione. Il 22 febbraio 2026 UBS blocca conti e carte senza obbligo giuridico svizzero (la SECO ricorda che le banche possono farlo autonomamente); UBS non ha reso note le motivazioni. Debanking preventivo, onere della prova rovesciato. Profili di diritti fondamentali: sul piano della sanzione UE, precedenti di Strasburgo sull'accesso a un giudice (Al-Dulimi c. Svizzera 2016; Nada c. Svizzera 2012, per libertà di movimento e vita privata); il gesto della banca privata resta fuori dalla Convenzione e va misurato sul diritto svizzero della personalità. Rinvio a un possibile futuro pezzo sulla piazza finanziaria (risoluzioni forzate di conti quadruplicate 2019-2024). 10. Dimensione ticinese Fronte del Sì ticinese (UDC + Lega) formalmente compatto ma organizzativamente indebolito. Voti di minoranza di Chiesa (agli Stati) e Quadri (al Nazionale). Crisi Lega: il consigliere di Stato Claudio Zali — inchiesta penale del Ministero pubblico per abuso di autorità e tentata coazione (distinta dagli audio), presunzione d'innocenza — si dimette dal 30 settembre, tre giorni dopo il voto; il seggio va all'UDC Marchesi. Il nesso tra crisi Zali e disimpegno leghista è ipotesi analitica, non fatto accertato. Il Gran Consiglio non ha ruolo formale (iniziativa federale). Conclusione dell'articolo Il modo più efficace per neutralizzare un'iniziativa costituzionale scomoda non è confutarla nel merito, ma renderla sospetta per associazione — uso asimmetrico dell'etichetta «disinformazione», memoria storica arruolata a rovescio, slogan che riducono un dibattito sulla discrezionalità del Consiglio federale a un test di lealtà, partiti non compatti. Il rischio: un serio dibattito costituzionale di merito sulla neutralità scompare dietro tutto questo.
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8 août 2026
IT
Il tavolo che manca: la crisi idrica del Verbano vista dalla Miorina
L'intervista del presidente del Consorzio del Ticino, Paolo Seitone, a Varese News (7 agosto 2026) fornisce, dal lato italiano e con la voce di chi gestisce la traversa della Miorina, la conferma operativa di una diagnosi che i dati idrometrici svizzeri anticipavano da settimane: la siccità del Verbano nell'estate 2026 è più grave di quella del 2022. Il report rilegge quell'intervista in chiave di governance transfrontaliera e sostiene una tesi di metodo: la cooperazione italo-svizzera sulle acque del Verbano si attiva solo a crisi conclamata, mentre servirebbe una cornice istituzionale permanente di monitoraggio e decisione condivisa. I fatti La crisi nei numeri ● Verbano a −40 cm dallo zero idrometrico a inizio agosto, con una perdita di 1,20–1,30 m dalla fine della primavera (Seitone). ● Stazione UFAM di Locarno: 192,23 m s.l.m. il 6 agosto — 14 cm sopra il minimo storico di agosto (1990), già 18 cm sotto il minimo del 2022. ● 400–500mila ettari di colture, soprattutto risicole, colpiti in fase di fioritura; rischio di compromettere la quasi totalità del raccolto senza normalizzazione entro metà agosto. ● Piemonte in stato di emergenza (verso lo stato di calamità); Lombardia in valutazione; Veneto in emergenza regionale riconosciuta dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto (3,55 mln € dal Fondo Emergenze Nazionali). ● La crisi investe anche la navigazione interna: ordinanze di cauta navigazione da AIPo (3 luglio), Mantova (8 luglio) e Regione Veneto (4 agosto, estesa a tutta la rete regionale). Cuneo salino oltre 20 km nel Delta del Po. Gli invasi alpini: crisi simmetrica ● Bacino svizzero Ticino-Lago Maggiore: 11 invasi principali, ~440 mln m³ di capacità, oggi al ~40%. ● Invasi montani del distretto padano: 41% a fine luglio (38–40% a inizio agosto). Dato pressoché identico. ● Sul lato italiano l'Osservatorio è esplicito — «i margini di sostegno di origine nazionale risultano in larga parte esauriti»: la simmetria della crisi è documentata su entrambe le sponde. ● Non esiste una sponda « ricca » e una « povera » d'acqua: la crisi è simmetrica. La Svizzera non è una riserva pronta all'uso. L'analisi Un ponte istituzionale già esistente, sottoutilizzato Il Consorzio Villoresi è al tempo stesso socio dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia e membro del Consorzio del Ticino: un collegamento che unisce già oggi, sulla carta, la navigazione interna transfrontaliera e -indirettamente- la regolazione idraulica italiana del Verbano. Non è un dettaglio astratto: Villoresi è anche l'ente proprietario delle dighe del Panperduto (Somma Lombardo, 1884), lo sbarramento che smista le acque del Ticino tra uso irriguo e idroelettrico. Da qui, il 28 luglio, è partita l'istanza di Lombardia e Piemonte per ridurre il deflusso ecologico del Ticino da 17 a 14 m³/s — la stessa deroga già concessa nel 2022. Il ponte istituzionale ha dunque un ancoraggio fisico concreto; resta però inutilizzato come canale di dialogo strutturato. Il tavolo che c'è, ma solo in emergenza Un canale bilaterale con la Svizzera esiste ed è stato convocato su richiesta dell'Autorità di bacino del Po — AIPo di Parma — ma si attiva quando la crisi è già acuta. Con crisi destinate a ripetersi ogni pochi anni (Seitone: nei prossimi 7–8 anni « di tutto »), un tavolo convocato ex post arriva sistematicamente tardi rispetto ai tempi dell'agricoltura e degli ecosistemi lacustri. La stessa esigenza di metodo Potenziamento coordinato degli invasi alpini a monte e -contestata- bacinizzazione del Po a valle sono oggi discussi su binari separati. Senza una cornice di governance comune lungo l'intera asta Ticino-Po, le due leve non possono essere coordinate efficacemente. Conclusione e proposta Il problema non è la mancanza di canali, ma la loro natura estemporanea. Non esiste tra Svizzera e Italia alcun quadro giuridico bilaterale stabile sulla ripartizione delle acque del Verbano; le Convenzioni di Helsinki (1992) ed Espoo (1991) non sono mai state tradotte in un trattato vincolante né in una commissione mista con poteri reali. La proposta: attivare concretamente Helsinki ed Espoo attraverso un accordo specifico e una commissione mista permanente, eventualmente sostenuta dalla ratifica italiana del Protocollo n. 3 di Utrecht (2009). Dare ai collegamenti esistenti una cornice di governance permanente — capace di monitorare e decidere prima che la crisi sia acuta — è ormai una necessità di metodo, più che una scelta tra opzioni.
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7 août 2026
ITDEFREN
Le limnigographe de Locarno et le lac Majeur face à la grande sécheresse de 2026
Cette étude s'appuie sur le limnigraphe de Locarno, un instrument hydrométrique fonctionnant sans interruption depuis 1867, qui enregistre actuellement l'un des niveaux les plus bas jamais observés sur le lac Majeur. Elle examine comment la gouvernance italo-suisse de l'eau doit s'adapter alors que la neige — le réservoir naturel du bassin — régule de moins en moins le débit saisonnier, et se penche sur le débat parallèle concernant le bassin du Pô : la construction de barrages en plaine pour la navigation contre les réservoirs alpins pour le stockage saisonnier, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Étude complète sur Ticinus.
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5 août 2026
IT
L’estate 2026: quando il 2003 non è più il record
Il clima come questione di governance transfrontaliera. L’estate 2026 ha superato il parametro storico del 2003 a sud delle Alpi. Il periodo canicolare, aperto il 18 giugno e interrotto da una sola giornata, colloca le ondate di quest’anno tra le più intense e prolungate della serie di Locarno-Monti dal 1935. Il dato conferma in tempo reale l’accelerazione antropica segnalata da MeteoSvizzera. L’analisi sposta però il fuoco dal dato meteorologico alla sua dimensione politico-istituzionale, individuando un duplice disallineamento. Il primo, interno alla Svizzera: mentre gli operatori sul terreno — dal comando dei pompieri ginevrini reduci dalla Gironda — avvertono che i mezzi antincendio non sono più dimensionati alla minaccia, il Consiglio federale ha stralciato, in nome del freno all’indebitamento, un credito di 100 milioni per la resilienza forestale già approvato dal Parlamento. Il secondo, transfrontaliero: la governance climatica del bacino del Po si struttura sul solo versante italiano ed europeo (progetto LIFE CLIMAX PO), senza integrare stabilmente la sponda svizzera — Verbano, Ticino, laghi prealpini — da cui dipende buona parte della disponibilità idrica del distretto nei periodi critici. La conclusione è che la finestra di adattamento si sta restringendo, mentre le architetture di governance restano frammentate su entrambi i fronti — acqua e incendi, nord e sud delle Alpi. Il tassello mancante è un raccordo stabile, non occasionale, tra la governance del Po e il versante svizzero del bacino.
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4 août 2026
IT
Boschi e clima: il taglio di Berna e il paradosso ticinese
Il paradosso ticinese del bosco Il taglio federale 2027 all'adattamento climatico dei boschi e il sotto-finanziamento strutturale del Ticino Sintesi esecutiva A inizio agosto 2026 il Consiglio federale, per voce del capo del DATEC Albert Rösti, ha stralciato dalla pianificazione finanziaria a partire dal 2027 i fondi specificamente destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici, nel quadro del pacchetto di risparmio EP27. La reazione istintiva ticinese — protesta contro il disimpegno federale — è però mal calibrata. Il taglio colpirà il Ticino meno di ogni altro cantone alpino, perché il Cantone riceve già oggi da Berna un cofinanziamento forestale strutturalmente basso. Il problema reale non è la decisione del 2027, ma lo squilibrio che la precede: circa 12 CHF/ha di contributo federale, contro 89-152 CHF/ha degli altri cantoni alpini e prealpini. Questo report ne ricostruisce le cause, i rischi connessi e le linee d'azione per il Cantone. Dati chiave ● Contributo federale 2024: ~1,78 mio CHF al Ticino, a fronte di ~14,2 mio CHF di spesa cantonale (autofinanziamento all'87%). ● Patrimonio forestale: 146.118 ha, terzo del Paese dopo Grigioni (216.000) e Berna (179.184), superiore a Vallese e Vaud. ● Indice delle risorse: ~91 punti (2024-2025), solo moderatamente sotto la media svizzera di 100 — il divario non è spiegabile con la perequazione. ● Rischio incendi: interfaccia bosco-abitato pari al 17% della superficie forestale; incendi in calo (2,44 ha nel 2025, minimo storico) ma trend globale delle perdite assicurate in forte crescita (Swiss Re: dal 2% pre-2015 al 10-11% attuale). ● Assetto proprietario: ~80% pubblico, di cui il grosso in capo a 255 patriziati (75-79% dell'intera superficie boschiva). Cantone Superficie boschiva Contributo fed. / ha: Vallese ~120.000 ha ~152 CHF/ha Grigioni 216.000 ha ~143 CHF/ha Berna 179.184 ha ~98 CHF/ha Vaud 127.775 ha ~89 CHF/ha Ticino 146.118 ha ~12 CHF/ha Analisi Perché il Ticino riceve così poco. Non per capacità finanziaria: l'indice delle risorse esclude una logica perequativa. La spiegazione è tecnica. Berna ripartisce la quota principale dei sussidi «Bosco» (forfait di 5.000 CHF/ha) in base al bosco di protezione classificato secondo SilvaProtect-CH, non alla superficie totale, applicando inoltre tariffe crescenti per fascia altimetrica (fino a 1.400 CHF/ha nelle Alpi, fascia del Ticino). Che il Ticino, pur nella fascia più remunerativa, resti ultimo suggerisce due ipotesi — non confermate su fonte primaria: una quota di bosco riconosciuta come protezione inferiore a quella degli altri cantoni alpini, oppure un minore utilizzo storico dei programmi federali. È il primo nodo da occorrerebbe chiarire con la Sezione forestale. Il rischio territoriale. Il bosco copre oltre metà del Cantone ma si concentra sui versanti; il fondovalle, dove vive il 90% della popolazione, ospita solo il 3% del bosco. Il rischio d'incendio si addensa quindi nella fascia d'interfaccia. Manca in Svizzera — lo riconosce l'UFAM — una base legale per la protezione antincendio degli edifici, analoga al débroussaillement francese. Il caso californiano (ritiro degli assicuratori, esposizione del FAIR Plan cresciuta da 50 a 458 mia USD tra 2018 e 2024) mostra dove porta l'inazione: l'onere della prevenzione ricade comunque sul proprietario, ma in emergenza e a costi molto superiori. La variabile istituzionale. Le dimissioni di Claudio Zali (fine settembre 2026) aprono la successione al Dipartimento del territorio, con l'ingresso in Governo di Piero Marchesi (UDC), primo subentrante della lista Lega-UDC. L'attribuzione dei dipartimenti spetta all'Esecutivo e non è acquisita, ma il ricambio coincide con la fase in cui il Cantone dovrebbe far valere a Berna la propria posizione sui fondi «Bosco». Resta aperta la questione se il dossier sarà trattato come interesse cantonale trasversale. Raccomandazioni 1. Chiarimento tecnico prioritario. Ottenere dalla Sezione forestale un'analisi pubblica sul divario di cofinanziamento per ettaro, distinguendo la componente di classificazione (bosco di protezione SilvaProtect-CH) da quella di mobilitazione dei programmi, in vista del negoziato NPC 2028-2031. 2. Strategia comunicativa sui dati WSL 2025. Utilizzare il Rapporto forestale per motivare presso l'opinione pubblica un eventuale aumento della spesa cantonale a compensazione del disimpegno federale, valorizzando il fatto che il Ticino già sostiene la quota maggioritaria dell'onere. 3. Colmatura della lacuna normativa. Valutare l'introduzione di obblighi ragionevoli di manutenzione preventiva nelle fasce d'interfaccia (modello francese), come alternativa ordinata e anticipata allo scenario californiano di scarico del rischio sul privato. 4. Cooperazione operativa transfrontaliera. Rafforzare gli accordi con il Piemonte per l'accesso rapido ai mezzi aerei di spegnimento, sul precedente del Monte Gambarogno 2022, per mitigare nel breve periodo l'effetto del minor sostegno federale. 5. Coordinamento con i patriziati. Impostare qualsiasi politica di prevenzione in concertazione con la rete dei 255 patriziati, riconoscendo il ruolo di regia e cofinanziamento cantonale a fronte della frammentazione proprietaria.
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2 août 2026
IT
Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta - Il procuratore straordinario, il foro derogatorio e il processo equo: un confronto tra ordinamenti
Sintesi La v2 è attualmente pubblicata su Ticinus uscita 27 luglio 2026). Nel frattempo lo studio è stato ampliato in questa v3 (file Terzieta-e-cariche-istituzionali) che integra diversi paragrafi elaborati nel corso degli ultimi giorni. Premessa fattuale — Come si è chiuso il caso all’origine dello studio. Epilogo politico della crisi: dimissioni del consigliere di Stato annunciate il 29 luglio 2026 con effetto al 30 settembre, trasferimento immediato della presidenza alla vicepresidente, subentro del primo dei non eletti dal 1º ottobre. Ruolo marginale della magistratura nella soluzione della crisi e riflessione sul «quarto e quinto potere» — i media tradizionali che accendono le polveri, la flussocrazia dei media sociali che ne amplifica il ritmo, con il terzo potere rimasto sullo sfondo. Parte I — Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese. Sei sotto-sezioni: i due fondamenti distinti (sostanziale ex artt. 56 ss. CPP, formale ex art. 24 LOG «Supplenze durevoli»); i precedenti del 2024 e dell’incidente in Leventina; l’argomento originale della posizione di denunciante; le garanzie applicabili e i loro destinatari (art. 29 vs art. 30 Cost. e art. 6 CEDU); il conflitto «a valle» sul giudice. Parte II — Un problema già risolto altrove: il confronto intercantonale. Quattro modelli a confronto (parlamentare puro — Vaud, Grigioni, Sciaffusa, Argovia; organo terzo indipendente — Ginevra e Confederazione; endo-giudiziario con valvola — Vallese; e senza deroga — Zurigo, Basilea Città, Berna), il caso a parte di San Gallo, il confronto Ginevra/Basilea Città come poli opposti dello spettro, e il capitolo sull’immunità parlamentare cantonale (art. 51 LGC) e federale (artt. 162 Cost., 16-17a LParl). Parte III — Quando la competenza esce dal Cantone: un caso a rovescio. Contenuto nuovo: il caso del deputato con procedura in Canton Uri per eccesso di velocità. Analisi tecnica della cornice edittale (art. 90 cpv. 2 e 4 LCStr, soglie e margini di misurazione ex OOCCS-USTRA) e riflessione sul trattamento paritario dei reati comuni dei politici. Il foro che esce naturalmente dal Cantone per territorialità dissolve il conflitto senza bisogno di designazione: la conferma per differenza del nucleo dello studio. Parte IV — Uno sguardo oltre confine: il modello italiano dei reati ministeriali. Contenuto nuovo: l’art. 96 Cost. italiano e il Tribunale dei ministri, dall’accusa parlamentare pre-1989 al giudice ordinario predeterminato, con la distinzione tra reati ministeriali e reati comuni. Parte V — Il diritto convenzionale: la CEDU e il processo equo dei titolari di cariche. Contenuto nuovo: art. 6 CEDU e i suoi destinatari, il test dell’imparzialità soggettiva/oggettiva (Kyprianou, Micallef), il legame istituzionale come motivo di dubbio (Wettstein c. Svizzera) e la specificità dei procedimenti che coinvolgono figure pubbliche. Parte VI — Poteri dello Stato e responsabilità politica: un argine da ricostruire. Contenuto nuovo: il potere giudiziario «nullo» nella tripartizione di Montesquieu, la presunzione d’innocenza (art. 6 n. 2 CEDU) come argine sistemico, il paradosso della fiducia trasferita, e — sul piano cantonale — la destituzione ex post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (art. 29a e art. 59 lett. n Cost. cant.), la relativa procedura (artt. 93-96 LGC: filtro dell’Ufficio presidenziale, commissione di sette membri, scrutinio segreto, ricorso al TRAM) e il criterio della «dignità della carica». Chiude la mutazione del quarto potere nel quinto. Parte VII — Conclusioni: quale assetto per un Cantone di frontiera. Due sotto-sezioni. Una proposta ragionevole: quattro strumenti — trasferimento al legislativo, organo terzo indipendente, clausola di risalita, più l’accordo di foro tra procure (art. 38 cpv. 1 CPP) già attivabile senza riforma — seguiti da una prassi minima transitoria (iniziativa del Procuratore generale, accordo con altro Cantone, motivazione pubblicata). L’orizzonte di un Cantone di frontiera: riflessione di sistema sul costo dell’instabilità istituzionale (tre sostituzioni in Governo in due anni) e sul valore di un meccanismo di terzietà automatico rispetto alla sola protezione dei titolari di cariche. Nota di continuità editoriale. Le versioni precedenti restano accessibili su Ticinus agli indirizzi già indicizzati: documentano gli stadi iniziali dell’analisi, incentrati sul caso singolo; questa versione ne raccoglie lo sviluppo verso una teoria generale della terzietà, corredata dal diritto comparato intercantonale e italiano, dalla giurisprudenza CEDU e dall’analisi dei meccanismi cantonali di destituzione. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione. Nota sulla revisione v3. Rispetto alle versioni precedenti, questo aggiornamento estende l’analisi oltre il piano della sola designazione dell’autorità inquirente: esamina la posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non affrontato nel dibattito cantonale — e i relativi rimedi previsti dal diritto processuale federale; allarga il confronto al diritto comparato intercantonale e italiano e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; e aggiunge, sul piano cantonale, l’analisi del meccanismo di destituzione ex-post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (artt. 29a e 59 lett. n Cost. cant.; artt. 93-96 LGC). Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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30 juillet 2026
IT
Super Puma in Corsica, pompieri a Bordeaux: e il fuoco dietro il Ghiridone, a un passo da casa?
Sintesi Mentre tre Super Puma dell’esercito svizzero e decine di pompieri romandi venivano mobilitati verso la Corsica e la Gironda, un incendio persistente bruciava per giorni a pochi chilometri da Locarno, sul versante italiano del Monte Ghiridone — senza che il Ticino intervenisse attivamente, limitandosi al monitoraggio. Questo contributo, complementare a «Il fuoco non conosce confini», ricostruisce la cronologia dell’episodio e la confronta con il precedente di Indemini (2022), quando la cooperazione con l’Italia permise di ottenere Canadair in una mezza giornata, evitando conseguenze peggiori a un incendio costato comunque oltre 7,5 milioni di franchi. L’analisi mostra che la base giuridica per la collaborazione transfrontaliera esiste già — l’art. 13 della Convenzione ticinese sui mezzi aerei antincendio non esclude affatto l’intervento di mezzi esteri — ma resta una clausola di tolleranza, attivabile solo caso per caso, non un protocollo di ingaggio preventivo. L’articolo affronta anche l’illusione di una soluzione “europea”: l’adesione della Svizzera al Meccanismo di protezione civile UE è sospesa da fine 2025, non arriverà prima del 2028, e il tema non figura nemmeno nei Bilaterali III firmati con Bruxelles a marzo 2026. La conclusione è netta: se la Confederazione sa proiettare uomini e mezzi a ottocento chilometri di distanza, sotto comando straniero, nel giro di pochi giorni, allora l’ostacolo a un accordo di reciprocità con Piemonte e Lombardia — penso in particolare a “zone di cooperazione prioritaria” lungo Vigezzo-Centovalli, Grande-Onsernone, Formazza-Bedretto — non è tecnico né giuridico. È soltanto la mancanza di una firma, scritta prima che il prossimo incendio la renda urgente.
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27 juillet 2026
IT
Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese: base legale, precedenti e l’imprevisto - v2
Sintesi. Nota alla presente edizione v2. Questa è una versione rielaborata e ampliata dello studio pubblicato ieri: integra un capitolo dedicato alla posizione dell’autorità eventualmente chiamata a giudicare, profilo che la prima edizione non affrontava. Le conclusioni relative al Ministero pubblico restano invariate; l’aggiornamento le completa senza modificarle. L’oggetto. Questo studio esamina l’istituto del procuratore pubblico straordinario nell’ordinamento ticinese: su quale base legale riposi, quali precedenti cantonali lo abbiano applicato, e perché la configurazione emersa nel luglio 2026 sollevi una questione che nessuno di quei precedenti aveva dovuto affrontare. È un approfondimento del commento «Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale», pubblicato in pari data, ma può essere letto autonomamente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati né ne riproduce alcun contenuto, non chiede dimissioni. La presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone menzionate. Il procedimento che sfiora la posizione di un minorenne detenuto è considerato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Due fondamenti da tenere distinti. L’esigenza di un magistrato esterno discende dal meccanismo di ricusazione ed esclusione del diritto processuale penale, che impone l’astensione quando sia compromessa l’imparzialità, effettiva o apparente. Il potere di designarlo riposa invece su una base diversa e cantonale: l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Il dibattito tende a sovrapporre i due piani; tenerli separati è la premessa di tutto il ragionamento. Il rilievo tecnico centrale. L’art. 24 LOG è rubricato «Supplenze durevoli» e prevede che, in caso di vacanza di un seggio giudiziario o di impedimento durevole, il Consiglio di Stato possa designare un supplente a ricoprire l’ufficio. È una disposizione concepita per coprire una funzione rimasta scoperta — non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione al procuratore straordinario riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante — non è una lacuna del legislatore, la disposizione disciplina semplicemente tutt’altro. Un precedente che il dibattito ha trascurato. Nel marzo 2024, aperto un procedimento penale relativo a un incidente stradale in Leventina, nessuno chiese la nomina di un procuratore straordinario: il rimedio adottato fu politico, con l’autosospensione del consigliere di Stato dalla conduzione della polizia. Lo studio dà conto di quel precedente, e di un’asimmetria allora non rilevata da alcuno — autore di queste pagine compreso — poiché la misura copriva l’organo investigato ma non quello investigante. Tre differenze che rendono inedita la configurazione attuale. La prima è la qualità processuale: nel 2024 il consigliere di Stato non fu mai imputato. La seconda, e più rilevante, è la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza; per il denunciante il rapporto si rovescia, poiché dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza e non darvi seguito a quella opposta. Nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto esiste per sciogliere. La terza riguarda la qualità dei denunciati, che siedono anche in Gran Consiglio, l’organo che elegge i magistrati. E poi chi giudica. Le tre differenze appena descritte riguardano la fase istruttoria. Ma se il procuratore straordinario promuovesse l’accusa, si porrebbe una domanda distinta, che il dibattito cantonale non ha ancora formulato: chi giudicherebbe? Il giudice non condivide il legame con l’Esecutivo che espone il Ministero pubblico, ma resta esposto a un legame con il Legislativo, poiché i denunciati siedono nell’organo che elegge i giudici. La designazione di un procuratore straordinario risolverebbe dunque il conflitto a monte, lasciando intatto quello a valle. Lo studio esamina gli strumenti che il diritto processuale federale offre per questa fase — dal trasferimento di foro tra procure cantonali alla ricusazione a cascata fino al Tribunale penale federale — distinguendoli, per rigore di garanzia, da quelli applicabili al Ministero pubblico. La posizione del Governo, e ciò che essa non copre. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la designazione dei procuratori straordinari. Lo studio riporta quella posizione nella sua forma migliore — la consultazione favorevole dei tre organi giudiziari interpellati, la giurisprudenza federale richiamata, il rilievo secondo cui l’iniziativa lascerebbe trasparire sfiducia verso la magistratura — e ne isola il presupposto comune: tutte le fattispecie richiamate presuppongono un Esecutivo collocato fuori dal conflitto. Non è in discussione la validità della base legale, ma la sua sufficienza in una situazione che nessuna delle pronunce citate ha dovuto considerare. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Quarantott’ore dopo aver dichiarato non necessari cambiamenti procedurali, il Consiglio di Stato si è trovato ad affrontare proprio quell’ipotesi. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni, in una catena dove il sostituto del primo interessato è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale — e ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze. Nota sulla revisione v2. Rispetto alla versione pubblicata ieri, questo aggiornamento aggiunge l’analisi della posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non esaminato nel dibattito cantonale — e i relativi strumenti di rimedio previsti dal diritto processuale federale. Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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26 juillet 2026
IT
Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale in tempo reale
In sintesi Il quadro. Il 23 luglio il Consiglio di Stato ha auspicato e accolto la rinuncia temporanea di Claudio Zali alla responsabilità politica su magistratura e polizia cantonale, esercitata nel frattempo dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Zali resta presidente del Governo e direttore del Dipartimento del territorio. Nei giorni successivi quasi tutte le forze politiche hanno chiesto un passo ulteriore, fino alla richiesta di dimissioni immediate formulata dall’UDC il 25 luglio; il 26 è giunto un segnale anche dall’area politica di riferimento del consigliere di Stato, con l’annuncio che il settimanale Il Mattino della Domenica non ne sosterrà l’eventuale ricandidatura nel 2027. La Lega, sola tra i partiti rappresentati in Governo, mantiene una linea attendista e riunirà i propri rappresentanti martedì 28. Tutti i procedimenti restano in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ne riproduce i contenuti, non chiede dimissioni. Il filone che sfiora un minorenne detenuto è trattato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Il nodo trascurato: la presidenza. La sospensione delle competenze non ha toccato la presidenza del Consiglio di Stato, che Zali detiene dall’aprile 2026. Il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato non prevede alcuna decadenza automatica legata a un’inchiesta penale: si tratta di una carica collegiale-organizzativa, revocabile solo dal Governo stesso. Ma la presidenza comporta anche la rappresentanza del Cantone verso l’esterno — funzione oggi particolarmente delicata, con un contenzioso aperto su tre tavoli simultanei nel dossier dei ristorni frontalieri, dove Bellinzona, Berna e Roma esprimono posizioni divergenti. Il rilievo tecnico centrale. La base legale della nomina di un procuratore straordinario è l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, disposizione rubricata «Supplenze durevoli» e concepita per coprire un seggio vacante o un magistrato durevolmente impedito — non per affiancare al titolare in carica un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante: non è una lacuna del legislatore, è la conseguenza del fatto che la disposizione disciplina tutt’altro. Perché la configurazione è inedita. In tutti i precedenti richiamati il Consiglio di Stato era terzo rispetto al conflitto, e vi si ricorreva proprio per questo. Oggi l’organo cui spetterebbe designare il magistrato terzo è il medesimo collegio di cui la persona interessata fa parte. A ciò si aggiunge un profilo finora ignorato dal dibattito, e che pesa più di quello dell’imputato: la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza. Per il denunciante no: dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza, non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell’apparenza, e nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto del procuratore straordinario è concepito per sciogliere. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la competenza di designare i procuratori straordinari, ritenendo l’assetto attuale solido e non bisognoso di modifiche. Quarantott’ore più tardi si è trovato ad affrontare l’unica ipotesi che né la giurisprudenza richiamata né i precedenti cantonali avevano avuto occasione di considerare. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni — nel 2024 a Norman Gobbi, che cedette la polizia a Zali; nel 2025 con l’arrocchino; nel 2026 a Zali stesso — in una catena dove il sostituto del primo è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. Ciò che ha tenuto. Nonostante la pressione convergente di quasi tutte le forze politiche, un caso mediatico di risonanza nazionale e internazionale e un’istruttoria penale aperta, il dibattito ticinese ha finora mantenuto separati i piani. Le richieste di dimissioni, anche le più recise, sono state formulate come conseguenze politiche e non come sanzioni anticipate, con la presunzione d’innocenza esplicitamente riaffermata anche da chi chiede il passo indietro senza condizioni. In un cantone piccolo, in piena estate e a un anno dalle elezioni, non era affatto scontato. Le due date davanti. Martedì 28 luglio la riunione interna della Lega; mercoledì 29 il presidio annunciato in Piazza Governo a Bellinzona. Dalla prima dipenderà quale dei sei scenari delineati in questa analisi diventi praticabile. Un approfondimento dedicato al procuratore straordinario — con la ricostruzione integrale dei precedenti cantonali, l’analisi delle garanzie applicabili al Ministero pubblico e l’esame della posizione governativa del 21 luglio — sarà pubblicato separatamente.
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23 juillet 2026
IT
Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale
Il caso. Due vicende distinte si sono sovrapposte nella percezione pubblica nell’arco di poche settimane. La prima riguarda un intervento del consigliere di Stato Claudio Zali presso le strutture detentive, su cui il Gran Consiglio ha attivato l’alta vigilanza e su cui, secondo quanto riferito dalla stampa, risulta aperto un procedimento penale. La seconda riguarda due frammenti audio diffusi da un profilo Instagram, dei quali non esiste alcuna perizia indipendente, e la lettera con cui tre presidenti di partito di governo hanno chiesto un chiarimento pubblico. Tutti i procedimenti sono in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Che cosa questa analisi non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ipotizza alcuna ingerenza nelle indagini — che nulla lascia supporre e che sarebbe grave affermare senza prove. Non chiede dimissioni. Il suo oggetto è il metodo con cui le istituzioni stanno affrontando la crisi, non il merito dei fatti. La tesi. Il problema istituzionale non è la colpevolezza di qualcuno, ma la coincidenza tra chi è parte e chi vigila. Una scelta organizzativa del luglio 2025 — il cosiddetto “arrocchino” — ha attribuito al presidente del Governo la conduzione politica di magistratura, polizia e giudicature di pace, pur lasciandolo direttore del Dipartimento del territorio. Oggi quella stessa persona è coinvolta, a più titoli, in vicende che ricadono nel perimetro di quel settore. Ne risulta un difetto di apparenza di imparzialità che, nel diritto pubblico, non è un dettaglio formale ma un requisito autonomo di legittimità: produce danno istituzionale a prescindere da qualunque comportamento scorretto effettivo. La proposta. Due interventi paralleli, entrambi già disponibili nell’ordinamento, nessuno dei quali presuppone un giudizio di colpevolezza. Sul piano giudiziario, la nomina di un procuratore straordinario esterno, istituto già applicato in Ticino nell’agosto 2024 e oggetto di un’iniziativa parlamentare del dicembre 2025 che ne propone la codificazione. Sul piano politico-amministrativo, la restituzione almeno temporanea della conduzione politica di magistratura e polizia a un altro membro del Governo. È la misura meno invasiva tra quelle in discussione: non incide sul mandato popolare, non anticipa alcun verdetto, non priva il consigliere di Stato del proprio dipartimento, ed è revocabile il giorno stesso in cui i procedimenti si chiudessero senza addebiti. Il precedente decisivo. Nel settembre 2018 il Governo ginevrino, aperto un procedimento penale contro il consigliere di Stato Pierre Maudet, gli sottrasse anzitutto le relazioni istituzionali tra sicurezza e potere giudiziario; otto giorni dopo, ritenendo la misura insufficiente, gli trasferì anche la responsabilità della polizia. Maudet restò in carica e alla guida del proprio dipartimento, e il collegio precisò un principio destinato a durare: a un eletto dal popolo non si ritirano tutte le prerogative — si separano le funzioni esposte al conflitto, non il mandato. Il confronto con i casi Kopp (1989) e Berset (2019-2022) conferma che l’elemento decisivo per la tenuta di un sistema non è la gravità delle accuse, ma l’esistenza di una terzietà credibile e tempestiva. Dove è mancata, il danno si è consumato prima e indipendentemente dall’esito giudiziario. Il principio. «Tre cose siano poste a salvaguardia della Repubblica: la costituzione delle leggi, la virtù dei magistrati, le accuse dei vizi.» Così Carlo Battaglini nel 1855, in un passaggio inciso sul suo monumento a Lugano. Le accuse ci sono state, ed erano legittime. La virtù dei magistrati non è in discussione. È il primo elemento — l’assetto che dovrebbe incanalare l’accusa verso un accertamento ordinato — a mostrare oggi la crepa.
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21 juillet 2026
IT
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ticinese alla prova del confronto comparato e dell'efficienza strutturale
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? L’addio di Christian Vitta al Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), annunciato il 28 maggio 2026, riapre una domanda mai discussa apertamente: ha ancora senso che un solo Consigliere di Stato cumuli finanze pubbliche e politica economica? Il confronto con gli altri 26 cantoni e la Confederazione mostra che il Ticino è l’unica eccezione: ovunque altrove le due funzioni sono separate, anche nei cantoni con esecutivi più ristretti. Il confronto si estende anche all’Italia, dove MEF e MIMIT sono separati a livello statale — con la sola eccezione della Regione Piemonte, che dal 2019 riunisce le due funzioni come il Ticino, a conferma che l’anomalia ticinese è rara ma non unica al mondo. Sul piano dottrinale, la separazione trova un fondamento solido nei principi di controllo reciproco tra chi genera le entrate e chi ne propone l’impiego (Wildavsky, OCSE, FMI) — un argomento di equilibrio dei poteri più che un vincolo giuridico superiore, dato che nessuna fonte europea lo applica esplicitamente al livello cantonale o regionale. Una scomposizione del DFE nelle sue tre divisioni interne (economia, contribuzioni, risorse) rivela inoltre che il dipartimento genera un surplus di 2.18 miliardi di franchi, quasi interamente dalla componente fiscale — un’asimmetria che rende la sua eventuale riorganizzazione tutt’altro che neutra per i conti cantonali, già sotto pressione con un disavanzo pluriennale in peggioramento. Il dibattito politico aperto dopo l’annuncio di Vitta resta però timido: UDC e PLR ne hanno parlato solo lateralmente, senza proporre la scissione; la voce più esplicita viene dal mondo imprenditoriale (Oliviero Pesenti, ex AITI), non dai partiti. La Costituzione ticinese offre tre strade tecnicamente percorribili — nessuna a costo politico zero — e il precedente dell’“arrocchino” Gobbi-Zali del 2025 dimostra quanto sia delicato toccare l’attuale assetto dipartimentale, risalente all’accordo del 1991. La ricerca conclude che la finestra più realistica per intervenire è l’inizio della legislatura 2027-2031, e propone anche una lettura strategica inedita: per il PLR, separare preventivamente le finanze dall’economia potrebbe rivelarsi una mossa difensiva più che una cessione, in vista del rischio di perdere l’intero dipartimento a favore di UDC o Centro.
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19 juillet 2026
IT
Verbano senza regole comuni: la crisi idrica rivela un vuoto normativo, non un divieto
Verbano senza regole comuni: la crisi idrica rivela un vuoto normativo, non un divieto La richiesta piemontese del 15 luglio 2026 di maggiore rilascio d'acqua dal Lago Maggiore, e la risposta cauta del Consiglio di Stato ticinese due giorni dopo, mettono a nudo un problema strutturale: non esiste alcun quadro giuridico bilaterale che regoli in modo stabile la ripartizione delle acque del Verbano tra Svizzera e Italia. Una richiesta non isolata Il Piemonte ha chiesto a Bellinzona e alla Valle d'Aosta un maggiore afflusso verso la Pianura Padana in crisi idrica; il Governo ticinese ha risposto con un "nì", offrendo sostegno per l'acqua potabile ma negando l'aumento dei flussi per irrigazione e industria, richiamando la propria situazione di siccità simmetrica. Non è la prima volta: già nel gennaio 2022 Lombardia e Piemonte avevano avanzato una richiesta analoga, segno che la gestione caso per caso è ormai inadeguata. Chi decide oggi sul Lago Maggiore La regolazione quantitativa del Verbano è affidata dal lato italiano allo sbarramento della Miorina, gestito dal Consorzio del Ticino su concessione del 1940, mentre la Svizzera partecipa solo tramite un tavolo tecnico consultivo, senza poteri di codecisione. La Corte di Cassazione italiana ha confermato nel marzo 2025 la competenza regionale dell'Autorità di bacino del Po sui livelli del lago, ma questa decisione produce effetti solo nell'ordinamento italiano e non obbliga in alcun modo la Svizzera. Perché la Svizzera non è tenuta a cedere acqua Le norme federali sulla sicurezza energetica rafforzano il ruolo degli invasi alpini come riserva strategica interna, senza creare obblighi verso il Po. A ciò si aggiunge che la gestione delle acque è materia cantonale (art. 76 Cost.) e che molte concessioni sono in mano a operatori privati, spesso esteri, su cui il Cantone non ha potere di indirizzo. Al 13 luglio 2026 i bacini ticinesi erano riempiti solo al 40,2%, contro una media storica del 71,5%, il dato più basso registrato per questo periodo dell'anno. Le convenzioni internazionali esistono, ma non bastano Helsinki (1992) ed Espoo (1991) offrono principi di cooperazione e di divieto del danno transfrontaliero significativo, ma non sono mai stati tradotti in un trattato vincolante o in una commissione mista con poteri reali sul Verbano. Il confronto con il Reno, il Lago di Costanza e il Lemano mostra modelli di governance condivisa già collaudati altrove, mentre sul Verbano manca persino lo strumento giuridico di base: l'Italia non ha ratificato il Protocollo n. 3 di Utrecht (2009), erede dell’Accordo di Karlsruhe, che permetterebbe di creare gruppi di cooperazione transfrontaliera con personalità giuridica propria. Una leva negoziale da valorizzare Il vuoto istituzionale non è privo di opportunità per la Svizzera: la sicurezza idraulica di Locarno e la tutela delle Bolle di Magadino rappresentano un costo oggi sopportato unilateralmente dal Ticino, che potrebbe essere negoziato in cambio di un accordo di scambio energetico stagionale o di un seggio consultivo rafforzato nell'Autorità di bacino del Po. Una lacuna che il clima renderà più urgente Il ritiro dei ghiacciai e la riduzione dell'innevamento anticiperanno i picchi di deflusso proprio nei mesi di massima domanda irrigua padana, rendendo queste crisi sempre più frequenti. Solo l'attivazione concreta di Helsinki ed Espoo, tramite un accordo specifico e una commissione mista permanente, potrà trasformare le crisi ricorrenti in cooperazione strutturata tra resilienza energetica svizzera ed esigenze irrigue italiane. Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus – Centro Studi, Locarno, 19 luglio 2026
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17 juillet 2026
IT
Monitoraggio: impatto dei tagli federali 2027 sulla rete radar di MeteoSvizzera
Riassunto: Il problema: il "pacchetto di risparmi 2027" della Confederazione lascia MeteoSvizzera senza fondi per rinnovare la rete radar nazionale, dopo tagli già del 7-8% negli anni precedenti. Mancheranno circa 7 milioni di franchi nel 2027 e 8 nel 2028, in parte dovuti proprio a questo nuovo pacchetto. Stato della rete: su 5 stazioni radar (Albis, Monte Lema, La Dôle, Pointe de la Plaine Morte, Weissfluhgipfel), Monte Lema e La Dôle hanno già superato o toccato i 15 anni di età, entrando nella fascia finale del ciclo di vita (15-20 anni); il rinnovo hardware è sospeso per mancanza di fondi. Voce del direttore Uhlenbrook: un guasto a un solo radar non compromette la rete, ma il guasto simultaneo di due impianti riduce drasticamente la capacità di prevedere fenomeni estremi con precisione; la sicurezza pubblica non è ancora a rischio diretto, ma il rischio operativo cresce nel tempo, con possibili previsioni meno precise e costi futuri più alti. Perché il Ticino è più esposto: il Monte Lema è l'unico radar che copre tutta la Svizzera meridionale, senza ridondanza alpina; il Sottoceneri è già la zona con più grandinate e fulmini del Paese, in un contesto di intensificazione climatica degli eventi estremi confermata dal BAFU. Due fragilità che si sommano: oltre al radar, il documento segnala una lacuna nella rete cantonale di Punti di Raccolta d'Urgenza (attiva solo dal 2026), con Lugano e Bellinzona sotto-coperte rispetto a città comparabili come Winterthur. Dimensione transfrontaliera: il segnale del Monte Lema è già integrato sistematicamente da ARPA Lombardia (PRISMA, MOPRAM, GESTISCO, storicamente STRADA); con il Piemonte la cooperazione è più indiretta, tramite i programmi Interreg e il composito europeo OPERA. Politica: il dossier è sotto la responsabilità del Dipartimento federale dell'interno (Baume-Schneider); a livello federale Verdi e Centro criticano i tagli, PLR e UDC sono più scettici sulla gravità della minaccia. Nessuna presa di posizione ticinese risultava ancora nota alla data del documento. Valutazione analitica (elaborazione propria, non dichiarazione ufficiale): la decisione del Consiglio federale di tagliare e di fatto congelare l'aggiornamento del dispositivo di sicurezza meteorologica appare, in questa prospettiva, poco lungimirante: espone infatti l'intero patrimonio infrastrutturale e immobiliare ticinese al rischio di danni potenzialmente di portata miliardaria, oltre che di natura strategica, a fronte di un risparmio annuo che, come illustrato sopra, si misura in poche unità di milioni di franchi.
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13 juillet 2026
IT
Il Fuoco non conosce confini.
Il fuoco non conosce confini. Gli incendi che stanno colpendo l’Ossola in questi giorni non sono un episodio isolato: sono il segnale di una tendenza che riguarda tutto l’arco alpino — Ticino, Piemonte, Lombardia, Vallese, Grigioni — resa più probabile dall’ondata di caldo “di proporzioni storiche” registrata da MeteoSvizzera nel giugno 2026. In questo approfondimento analizzo il fenomeno su tre livelli: il confronto tra i modelli di lotta agli incendi di Svizzera, Mediterraneo (Grecia) e taiga russa; la cronologia degli incendi del VCO 2026, con nove-dieci giorni di fronte attivo e sette Canadair impegnati; e una proposta di adeguamento normativo della Convenzione italo-svizzera del 1995, con zone di cooperazione prioritaria, protocolli di pre-autorizzazione per gli elicotteri, soglie condivise per l’attivazione dei Canadair italiani e un centro di coordinamento congiunto. Un capitolo dedicato affronta anche un tema finora poco discusso: chi paga un intervento aereo transfrontaliero? Confronto il regime europeo (UCPM/rescEU) con il principio di gratuità della Convenzione del 1995, proponendo un modello a soglie per il Ticino. L’obiettivo: trasformare il confine da barriera in linea di cooperazione operativa, prima che la prossima estate ce lo imponga.
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11 juillet 2026
IT
Cambiare gestione non basta, il lago deve tornare a vivere
L'articolo del Corriere del Ticino riporta la posizione di Niccolò Salvioni, presidente dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, sulla recente decisione del Consiglio di Stato ticinese di affidare alle Fart (Ferrovie e autolinee regionali ticinesi) la gestione della navigazione sul Lago Maggiore, in sostituzione della Società di navigazione del Lago di Lugano (SNL) — che ha già annunciato di voler impugnare legalmente la decisione. Tesi centrale: per Salvioni la «svolta Fart» rappresenta «un cambio di paradigma necessario, ma non sufficiente». Il semplice avvicendamento di gestore non basta: il Cantone deve recuperare una vera regia politica e pianificatoria sul bacino, dopo decenni in cui la navigazione interna è stata delegata ad altri (prima alla Gestione governativa dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, poi alla SNL) senza mai costruire una politica propria. Critiche principali: La navigazione è sempre stata trattata come servizio accessorio nei piani direttori, mai come infrastruttura strategica Prevale una cultura politica che vede il lago come «margine» o confine, non come corridoio di mobilità I Comuni rivieraschi restano introflessi nei propri confini amministrativi, con piani regolatori che trattano la riva come semplice linea di chiusura del territorio edificabile Proposte avanzate: Rivedere la Convenzione italo-svizzera del 1992, il Piano settoriale federale e "Trasporti '45" Riformare il funzionamento della Commissione mista italo-svizzera, con un mandato negoziale esplicito del Consiglio federale Inserire esplicitamente il Verbano nei piani federali dei trasporti Rivedere la pianificazione cantonale e comunale per integrare davvero il lago come corridoio di multimobilità Costruire cooperazione tra Cantone, Comuni e attori turistici per una strategia non solo cantonale ma macroregionale e internazionale Il modello Fart viene giudicato più adatto della SNL perché potrebbe fare delle Fart un interlocutore unico per il Cantone, capace di integrare lago, ferrovia e autobus in un'unica pianificazione territoriale — ma il successo dell'operazione, sottolinea Salvioni, dipenderà dalla capacità di costruire consenso e di tradurre questi principi in una vera agenda di riforma, non solo in testi ufficiali.
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10 juin 2026
IT
Les terrains « fantômes » au Tessin : trois lacunes, une proposition
Negli ultimi mesi abbiamo letto della vicenda del sedicente “Re della Svizzera”, che riesce – sfruttando le norme sui fondi senza padrone – a farsi intestare strade e particelle dimenticate un po’ in tutta la Confederazione, per poi rivenderne l’uso a caro prezzo ai Comuni. In alcuni cantoni questo è possibile perché, quando un fondo è qualificato come “senza padrone”, chi si muove per primo può ottenerne l’intavolazione a proprio nome, con il solo filtro formale dell’autorità. Il dibattito che ne è nato a livello federale va nella direzione – condivisibile – di evitare che queste situazioni diventino terreno di pura speculazione privata e di prevedere invece il passaggio prioritario ai Comuni o alla collettività.[tio +2] Se guardiamo al Canton Ticino, però, lo scenario è diverso e, per certi versi, ancora più bloccato: • l’art. 1a della Legge sul demanio pubblico prevede sì che le proprietà fondiarie estinte per derelizione diventino “cose senza padrone suscettibili di occupazione”, ma solo previa autorizzazione del Cantone; • nei casi molto più frequenti di “grappoli” di comunioni ereditarie mai sciolte, proprietari irreperibili o terreni di fatto abbandonati, la proprietà resta comunque ancorata al soggetto iscritto a registro: non esiste un canale semplice per far subentrare né privati che curano il territorio, né Comuni, né patriziati. Se confrontiamo questo quadro con il modello piemontese dei “terreni silenti”, il contrasto è forte: • in Piemonte la legislazione regionale, sulla base della legge nazionale, ha introdotto strumenti come la Banca della terra e la disciplina dei terreni incolti, abbandonati e “silenti”, ossia di proprietà ignota o irreperibile; • i Comuni censiscono questi terreni, li inseriscono in elenchi pubblici e possono affidarli – tramite bandi – ad agricoltori o associazioni fondiarie per la loro coltivazione e gestione, mantenendo comunque salvo il diritto del proprietario che dovesse riapparire. In altre parole: in Piemonte il problema dei terreni abbandonati diventa un’occasione di rigenerazione agricola, paesaggistica e climatica, mentre da noi resta spesso un’impasse giuridica, o peggio un’occasione di speculazione per chi riesce a muoversi prima degli enti pubblici. A questo punto la domanda politica è inevitabile: per quale motivo, in un Paese – la Svizzera – che dichiara obiettivi ambiziosi di protezione del paesaggio e di assorbimento di CO₂, nessun deputato federale osa proporre seriamente un modello “alla piemontese” anche per la Svizzera? Perché non pensare a una disciplina che, invece di lasciare i terreni “fantasma” in mano a nessuno o a speculatori, li metta a disposizione – con garanzie – di Comuni, patriziati, associazioni fondiarie o aziende forestali per la cura del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e la creazione di quote verdi certificabili? È una discussione che, soprattutto in Ticino, dovremmo forse aprire con più coraggio, anche traendo esempio da esperienze piemontesi già avviate.
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8 février 2026
ITEN
La neutralité suisse prise au piège : puissances protectrices, alignement atlantique et paradoxe de la sécurité auto-générée
Neutralità in trappola: la sicurezza che la Svizzera si è costruita da sola Sintesi storico-politica del saggio "Neutralità svizzera in trappola: potenze protettrici, allineamento atlantico e paradosso della sicurezza autoprodotta" (Niccolò Salvioni, 8 febbraio 2026) Il 27 gennaio 2026 il consigliere federale Martin Pfister aveva chiesto ai cittadini svizzeri un aumento permanente dell'IVA dello 0,8% — 31 miliardi di franchi in dieci anni — perché la Confederazione «non sarebbe più in grado di difendersi da sola». È un annuncio che, letto in controluce, rivela un paradosso storico di prima grandezza: buona parte delle minacce per cui oggi si chiede di pagare discende dalle scelte politiche compiute dal Consiglio federale stesso a partire dal 2022, quando Berna decise di aderire alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, abbandonando di fatto — pur senza mai dichiararlo — due secoli di neutralità armata. Mosca reagì inserendo immediatamente la Svizzera nella lista dei "Paesi ostili". Il conto di quella svolta politica, mai sottoposta a referendum, viene ora presentato ai contribuenti sotto forma di imposta sui consumi. Da Vienna 1815 a oggi: una neutralità sempre reinterpretata La neutralità svizzera nasce come istituto di diritto internazionale con il Congresso di Vienna del maggio 1815 e viene ratificata dal Trattato di Parigi del 20 novembre dello stesso anno, quando Russia, Inghilterra, Prussia, Austria e Francia riconobbero la neutralità "perpetua" della Confederazione, dichiarando che la sua inviolabilità era "nell'interesse di tutta l'Europa". Da allora la dottrina distingue cinque caratteri: volontaria, permanente, armata, internazionalmente riconosciuta e attiva (orientata ai buoni uffici e all'aiuto umanitario). Nella pratica, però, la neutralità elvetica non è mai stata un blocco rigido, ma un principio negoziato con la storia: - Prima guerra mondiale (1914-1918): neutralità integrale, difesa con mobilitazioni fino a 450.000 uomini, ma percorsa da forti tensioni linguistiche interne tra simpatie opposte per le Potenze Centrali e per l'Intesa. - Seconda guerra mondiale (1939-1945): apice della credibilità militare — il "ridotto alpino" rese l'invasione troppo costosa per la Wehrmacht — ma anche il punto più basso sul piano morale ed economico, con l'industria bellica svizzera (Bührle in testa) che riforniva il Reich e la Banca nazionale che acquistava oro tedesco di provenienza incerta, mentre i profughi ebrei venivano respinti alla frontiera. - Guerra fredda (1945-1989): la formula del consigliere federale Max Petitpierre, "neutralità e solidarietà" (1953), descrive una Svizzera formalmente equidistante ma culturalmente ed economicamente ancorata all'Occidente. - Dal 1990 a oggi: la Confederazione accetta sanzioni ONU (Golfo, 1991), entra nel Partenariato per la pace della NATO (1996), invia contingenti non armati in Kosovo (1999). Ma la svolta del 28 febbraio 2022 — l'adesione alle sanzioni UE contro la Russia — è di natura diversa: per la prima volta dal 1815 la Svizzera si schiera in un conflitto tra grandi potenze senza un mandato ONU universale, e lo fa per scelta autonoma, non per obbligo di appartenenza come nel caso di Irlanda o Austria, vincolate invece dalla politica estera comune dell'UE. Il crollo silenzioso delle potenze protettrici Meno nota al grande pubblico, ma centrale nel saggio, è la parabola dell'istituto della potenza protettrice: lo Stato neutrale che, su mandato di un belligerante, ne rappresenta gli interessi presso un altro Stato con cui le relazioni diplomatiche sono interrotte, funzione codificata dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, di cui la Svizzera è depositaria. Durante la Seconda guerra mondiale Berna gestiva 219 mandati di questo tipo, l'apice assoluto della propria influenza diplomatica. Oggi ne restano otto. Il più noto — la rappresentanza degli interessi americani in Iran dal 1980, all'indomani della crisi degli ostaggi — è anche il più emblematico del paradosso attuale: la Svizzera rappresenta Washington a Teheran, ma applica contemporaneamente sanzioni contro l'Iran su pressione occidentale, un conflitto di interessi strutturale che Teheran non può che percepire come schieramento, non come equidistanza. Lo stesso meccanismo si è riprodotto, in scala maggiore, con l'adesione alle sanzioni anti-russe: un mandato di potenza protettrice reciproca tra Berna e Mosca, sul modello di quello attivato dopo il conflitto russo-georgiano del 2008, è oggi politicamente impensabile. Svezia e Finlandia, che nella Seconda guerra mondiale gestivano rispettivamente 114 e diversi mandati propri, hanno chiuso il cerchio aderendo formalmente alla NATO nel 2023-2024, riconoscendo l'abbandono della neutralità. La Svizzera, invece, resta in una posizione ibrida: troppo schierata per essere creduta imparziale, troppo formalmente neutrale per godere delle garanzie di difesa collettiva. Un esercito che non sa spendere: il conto dei 19 miliardi Il paradosso della "sicurezza autoprodotta" ha anche un volto squisitamente gestionale. Una commissione parlamentare ha certificato, a fine 2024, che sette progetti militari e informatici del Dipartimento della difesa — per un valore complessivo di 19 miliardi di franchi — presentano «gravi problemi e grandi rischi»: i sovracosti dei caccia F-35A (fino a 1,8 miliardi), i droni israeliani ADS-15 in ritardo di sette anni, il sistema di difesa terra-aria sospeso dal 2016 senza sostituto, il sistema informatico FIS Heer naufragato dopo quasi un miliardo investito, le telecomunicazioni militari mobili in ritardo di anni. Nessun dirigente è stato rimosso, nessuna responsabilità politica assunta. Il confronto internazionale, spiega il saggio, mostra che l'unico modo per conciliare neutralità armata e credibilità industriale è quello svedese — Saab e il caccia Gripen —, che però costa quasi cinque volte quanto la Svizzera spende oggi in proporzione al PIL (0,72% contro il 3,5% verso cui la Svezia si sta orientando). Oltre l'80% degli acquisti militari recenti elvetici proviene ormai da un solo Paese, gli Stati Uniti, o dai suoi alleati stretti come Israele: l'esatto contrario dell'autonomia industriale che la stessa Strategia in materia di politica d'armamento del giugno 2025 dichiara di voler perseguire. Chi paga il conto: la regressività dell'IVA L'aumento dell'IVA proposto per finanziare il riarmo — dall'8,1% all'8,9%, per riportare la spesa militare all'1% del PIL entro il 2032, contro l'attuale 0,72% e la media storica 1960-2024 pari all'1,43% — è, per sua natura, una scelta fiscalmente regressiva: colpisce proporzionalmente di più chi consuma quasi tutto il proprio reddito (famiglie a basso reddito, pensionati con rendite fisse) rispetto a chi può risparmiare o investire una quota consistente delle proprie entrate. Secondo le stime richiamate nel saggio, una famiglia con reddito annuo di 30.000 franchi vedrebbe un aggravio pari allo 0,72% del proprio reddito, contro lo 0,60% di una famiglia con reddito mediano. Il Consiglio federale avrebbe potuto scegliere strumenti progressivi — un'aliquota marginale più alta dell'imposta federale diretta sopra i 250.000 franchi, o un prelievo straordinario sugli utili delle multinazionali che beneficiano dell'accordo di novembre 2025 con l'amministrazione Trump (200 miliardi di dollari di investimenti vincolati agli Stati Uniti) — ma non lo ha fatto: nessuna di queste alternative è mai stata discussa pubblicamente. Horizon Europe e i Bilaterali III: la neutralità ipotecata Un intero capitolo del saggio è dedicato a una contraddizione poco discussa: dal luglio 2025 la Commissione europea ha aperto per la prima volta in oltre quarant'anni il programma di ricerca Horizon Europe (2028-2034, budget quasi raddoppiato a 175 miliardi di euro) a progetti dual-use, cioè con applicazioni sia civili sia militari — droni, intelligenza artificiale per sistemi d'arma, tecnologie quantistiche, sorveglianza satellitare. Attraverso i Bilaterali III e l'Accordo sui programmi UE (EUPA), in vigore dal 1° gennaio 2025, la Svizzera vi partecipa come "Paese associato", contribuendo con centinaia di milioni di franchi l'anno senza alcuna clausola di salvaguardia, diritto di opt-out o audit indipendente sull'uso finale delle tecnologie finanziate. L'articolo 4 dell'EUPA impone di recepire dinamicamente tutte le regole future dei programmi europei: l'unica via d'uscita sarebbe la denuncia dell'intero accordo. A ciò si somma l'integrazione infrastrutturale prevista dagli stessi Bilaterali III in materia di energia (ENTSO-E) e trasporti, che in caso di conflitto tra l'UE e uno Stato terzo obbligherebbe la Confederazione a scelte discriminatorie verso uno dei belligeranti — una violazione automatica del principio di parità di trattamento sancito dalle Convenzioni dell'Aja del 1907, e con essa la fine, di fatto, della possibilità stessa di restare neutrali in senso giuridico. Dall'equidistanza alla subordinazione economica Il quadro si completa con l'accordo commerciale del novembre 2025 con l'amministrazione Trump — 200 miliardi di dollari di investimenti privati svizzeri vincolati agli Stati Uniti entro il 2028 — e con un episodio sintomatico del clima politico: nel gennaio 2026 il Municipio di Muralto ha revocato l'autorizzazione a una proiezione del documentario "Maidan: la strada verso la guerra", organizzata dalla sezione ticinese degli Amici della Costituzione, un caso di censura preventiva che il saggio colloca nello stesso solco dell'allineamento retorico e politico al blocco atlantico. Le domande aperte per i cittadini Il saggio si conclude con una lettura costituzionale: l'articolo 185 della Costituzione federale affida al Consiglio federale il compito di "vegliare sulla neutralità", ma l'adesione alle sanzioni contro la Russia non è mai stata ratificata dal Parlamento su base giuridica ordinaria, e i Bilaterali III sono destinati a un referendum solo facoltativo, non obbligatorio come previsto dall'articolo 140 per i trattati che comportano un'integrazione sovranazionale. È in corso, ricorda l'autore, una raccolta firme per un'iniziativa che vorrebbe ancorare in Costituzione l'obbligo di un referendum a doppia maggioranza per questo tipo di accordi. Nell'ultimo capitolo, una postfazione dedicata agli scenari di minaccia del XXI secolo, l'autore valuta come estremamente improbabile un'invasione convenzionale del territorio svizzero, mentre giudica alta la probabilità di minacce ibride — cyber-attacchi, disinformazione, pressioni economiche — contro cui caccia F-35 e sistemi corazzati sono sostanzialmente inutili. La sua conclusione è che, tra le quattro strade percorribili — neutralità armata piena sul modello 1960-1990, integrazione atlantica esplicita nella NATO, neutralità leggera "alla irlandese" o una neutralità leggera rafforzata da elementi selettivi del modello classico (servizio militare obbligatorio, riserve strategiche, cyber-difesa) — quest'ultima opzione offrirebbe il miglior rapporto tra costi, efficacia contro le minacce reali e compatibilità con i valori della popolazione, a condizione però di rinunciare proprio a quei Bilaterali III che, integrando la Svizzera nelle strutture energetiche, digitali e di ricerca europee, renderebbero comunque quella stessa autonomia solo parziale. Resta, come nota conclusiva dell'autore, una domanda che nessun documento ufficiale ha ancora posto direttamente ai cittadini: quale Svizzera vogliamo per il XXI secolo — neutrale e coerente, alleata e dichiarata, o ancora intrappolata in un ibrido che finora ha accumulato i costi di tutte le opzioni senza i benefici di nessuna? Niccolò Salvioni, Locarno
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20 janvier 2026
ITEN
Accords bilatéraux III entre la Suisse et l'UE – Questions institutionnelles et leurs répercussions
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
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12 janvier 2026
IT
le rôle crucial et les responsabilités bafouées des médias de service public dans la formation de l'opinion démocratique
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
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23 novembre 2025
ITDEFREN
Accords bilatéraux Suisse-UE III : les défis institutionnels pour la démocratie suisse
Préambule et contexte historique Le 23 novembre 2025, à la Casa del Popolo de Bellinzone, Niccolò Salvioni a prononcé l'exposé introductif de la conférence «Accords Suisse-UE : quels dangers pour la démocratie, le travail et le service public ?», organisée par le comité interpartis «No UE No NATO». Ont suivi les interventions de Graziano Pestoni (crise du modèle néolibéral européen et service public de l'énergie), Leonardo Schmid (marché du travail et statut des frontaliers) et Alberto Togni (souveraineté et défense). Cette date se situe à un moment précis de la chronologie des Bilatérales III : la consultation fédérale, lancée par le Conseil fédéral en juin 2025, venait de se clore (fin octobre 2025), tandis que la signature des accords à Bruxelles restait encore à venir. Depuis lors, la situation a évolué sur trois fronts : 2 mars 2026 — le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen signent à Bruxelles le paquet d'accords, de protocoles et la déclaration commune sur le dialogue de haut niveau (l'accord sur les programmes de l'UE avait déjà été signé en novembre 2025) (DFAE ; RSI). 13 mars 2026 — le Conseil fédéral adopte le message à l'intention du Parlement ; la phase parlementaire s'ouvre et se poursuit actuellement entre le Conseil national et le Conseil des États (DFAE). 12 août 2026 — un jour avant la présente synthèse, le Conseil fédéral rejette l'initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-CE), qui demandait une modification constitutionnelle afin de soumettre les Bilatérales III au référendum obligatoire. Le Gouvernement confirme sa position du 30 avril 2025 en faveur du référendum facultatif (DFAE). Une votation populaire demeure néanmoins probable, vraisemblablement en 2027 ou 2028 (Wikipédia — Bilaterale III). La question du référendum obligatoire — c'est-à-dire l'exigence d'une double majorité (du peuple et des cantons) plutôt qu'un simple référendum facultatif — était déjà au cœur de l'exposé de Bellinzone, et reste aujourd'hui le seul point de la chronologie où la position du Conseil fédéral et celle de dix cantons, dont le Tessin, demeurent frontalement en conflit. Ce qui suit est une synthèse du contenu de cet exposé, avec les données et les arguments tels qu'ils ont été présentés le 23 novembre 2025 — à lire en sachant que le paquet est aujourd'hui signé et en discussion aux Chambres, et non plus une simple hypothèse de négociation. Les faits : chiffres et impact normatif Les relations Suisse-UE reposent aujourd'hui sur environ 120 accords, principalement les Bilatérales I (1999) et II (2004, Schengen/Dublin), bloqués en mode « statique » : toute modification exige l'unanimité et des négociations longues. Les Bilatérales III introduisent 9 instruments principaux — mises à jour institutionnelles (libre circulation, transports, ARM, agriculture), nouveaux accords (énergie, sécurité alimentaire, santé) et coopérations (programmes de l'UE, agence spatiale) — et passent à la reprise dynamique du droit. Réglementations européennes concernées : 150-200 actes principaux, jusqu'à 350 avec les actes délégués, soit 1 800-2 000 pages — 1 à 1,5 % de l'acquis communautaire (170 000-180 000 pages, 23 000-25 000 actes en vigueur). Législation suisse concernée : 80-100 lois fédérales sur 600-650 (12-16 %) et 200-250 ordonnances fédérales sur environ 2 000 ; on estime à 6 000-7 000 pages la législation fédérale concernée, soit environ 20 % du corpus total. Niveau cantonal et communal : 30-50 lois par canton (14-18 % au Tessin) ; 15-25 règlements communaux (18-25 %), avec un impact disproportionné sur les communes frontalières comme Chiasso, Mendrisio et Lugano, et sur les centres moyens-grands comme Bellinzone et Locarno. Impact économique : environ 40 % du PIB fédéral (énergie, transports, marché du travail, sécurité alimentaire, recherche) et 60 % du PIB tessinois, en raison de la forte intégration transfrontalière et des 80 000 frontaliers (environ 20 % du total national, plus de 35 % de la population active cantonale) seraient hypothétiquement concernés. L'exposé précise en annexe que ces pourcentages sont des estimations reconstructives, non des données officielles confirmées. Coûts financiers directs : plus de 2 milliards de CHF (2 005,08 millions) pour la cohésion économique et sociale de l'UE sur la période 2030-2036, plus 1 013,7 millions d'engagements financiers supplémentaires, auxquels s'ajoutent des contributions annuelles pour Horizon Europe, Erasmus+ et les programmes spatiaux GNSS. Vote cantonal : 21 cantons favorables ; opposés : Schwytz, Nidwald, Schaffhouse et le Tessin (Obwald s'étant abstenu). Le Tessin a justifié son vote négatif par des réserves sur la clause de sauvegarde, sur les compensations financières et sur les incertitudes de l'accord sur l'électricité. Dix cantons, dont le Tessin, demandent le référendum obligatoire. L'analyse Souveraineté monnayée. L'exposé compare les contributions à l'UE (plus de 2 milliards de CHF) aux 200 milliards de dollars (~176 milliards de CHF) d'investissements convenus avec les États-Unis pour éviter des droits de douane punitifs. Puisque l'UE absorbe 48-50 % des exportations suisses contre 16-18 % pour les États-Unis, en appliquant les mêmes paramètres, la Suisse devrait verser à l'UE entre 540 et 600 milliards de CHF. Le montant effectif, bien plus faible, est interprété comme le signe d'un échange asymétrique : en payant moins sur le plan financier, la Suisse accepte la reprise dynamique obligatoire du droit, des contraintes sur les aides d'État cantonales et la perte de compétences stratégiques dans le domaine de l'énergie, dans des secteurs qui pèsent 40 % du PIB fédéral. Mécanismes institutionnels clés. Reprise dynamique obligatoire (mais non automatique, avec un alignement requis dans un délai de deux ans et un report possible uniquement par référendum) ; decision shaping sans droit de vote ; Comité mixte statuant par consensus ; tribunal arbitral mixte lié par les avis préjudiciels de la Cour de justice de l'UE (CJUE) sur les questions de droit européen ; mesures compensatoires avec possibilité de cross-retaliation (rétorsion pouvant toucher des secteurs étrangers à la violation spécifique). Érosion constitutionnelle. L'exposé cite le prof. Glaser (la souveraineté législative devient un coût économique plutôt qu'une option réelle) et le prof. Richli (modification matérielle de l'art. 3 Cst. sur la souveraineté des cantons, de l'art. 163 sur la forme des lois, de l'art. 189 sur le rôle du Tribunal fédéral et de l'art. 34 sur les droits politiques). Comparaison avec d'autres modèles. L'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) reprend environ 5 000 directives, mais avec un droit de consultation et une représentation permanente à Bruxelles. Le Royaume-Uni post-Brexit a refusé à la fois la reprise dynamique du droit et la juridiction de la CJUE, restant hors de la clause de défense mutuelle de l'UE (art. 42.7 TUE). Les États en phase de préadhésion (Ukraine, Moldavie, Géorgie, Serbie) harmonisent progressivement leur droit mais savent qu'ils obtiendront une voix décisionnelle une fois membres. La Suisse, selon l'exposé, atteindrait avec les Bilatérales III un niveau d'intégration supérieur à celui du Royaume-Uni post-Brexit et comparable à celui des États en préadhésion, mais sans droit de vote dans aucun scénario — qualifiée d'« anomalie organisée » sans véritable équivalent international. La métaphore du bernard-l'hermite et de l'anémone. L'exposé propose la symbiose entre le bernard-l'hermite et l'anémone de mer comme lecture de la position suisse : protection réciproque tant que les eaux restent calmes, mais risque d'être « entraînée dans les mêmes courants » si l'UE s'engage dans des sanctions, des positions proches de l'OTAN ou des conflits commerciaux que la Suisse ne partage pas. La formule de Hersch Lauterpacht (1936) est rappelée : « la sécurité collective et la neutralité s'excluent mutuellement ». Conclusion et proposition L'exposé qualifie le choix du gouvernement de ne pas soumettre les Bilatérales III au référendum obligatoire comme le signe d'une rupture préoccupante entre les institutions fédérales et la souveraineté populaire, argument repris par la Lega et l'UDC et reflété dans le vote négatif du canton du Tessin. La proposition centrale, en novembre 2025, était sans ambiguïté : seul le référendum obligatoire, avec un vote du peuple et des cantons, peut garantir qu'une modification d'une telle portée constitutionnelle respecte la volonté fédérale — invoquant la Suisse comme une « Willensnation » capable de régénérer sans cesse son consentement, plutôt que de se réduire à une « réactivité induite » par les normes européennes. Neuf mois plus tard, la décision du Conseil fédéral du 12 août 2026 de rejeter l'initiative de la CIP-CE en faveur du référendum obligatoire tranche, pour l'instant, ce point en défaveur de la ligne défendue à Bellinzone : le Gouvernement maintient sa proposition de référendum facultatif, laissant au Parlement le dernier mot sur le type de procédure (fiche d'information du DFAE sur les aspects juridiques). La question reste donc ouvertement politique et se prolongera dans les prochaines semaines de débat parlementaire et, très probablement, dans la campagne référendaire de 2027-2028. Exposé original : Niccolò Salvioni, «Bilaterali CH-UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera» (Bilatérales CH-UE III : les défis institutionnels pour la démocratie suisse), Bellinzone, 23 novembre 2025.
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25 août 2025
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Svizzera 2025 Ricerca Innovazione e Sviluppo tra Europa, Stati Uniti e Territori – Ambiente ed energia
Svizzera 2025: Ricerca, Innovazione e Sviluppo tra Europa, Stati Uniti e Territori – Ambiente ed energia Presentazione della ricerca Questa ricerca, redatta nell’agosto 2025, nasceva in un contesto segnato da una duplice tensione per la Svizzera: da una parte il parziale indebolimento dei rapporti con l’Unione europea in materia di ricerca e mobilità accademica dopo il 2021; dall’altra l’impatto dei dazi statunitensi su comparti industriali, tecnologici e farmaceutici svizzeri, con effetti potenzialmente rilevanti anche sulla capacità di investimento in ricerca e sviluppo. L’analisi si collocava quindi nel solco delle riflessioni sul posizionamento della Svizzera nel nuovo quadro geopolitico della conoscenza, interrogandosi su come la pressione commerciale esterna potesse riflettersi sulla competitività scientifica, sull’attrattività dei poli universitari e sulla tenuta del sistema dell’innovazione. In questo scenario, il rapporto attribuiva particolare importanza alla prospettiva dei nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea, allora letti come possibile leva di normalizzazione per il ritorno pieno ai programmi europei di ricerca, cooperazione scientifica e mobilità come Horizon Europe ed Erasmus+. Il testo concentrava poi l’attenzione sul Cantone Ticino, considerato non come periferia, ma come laboratorio avanzato di cooperazione tra livello cantonale, federale, macroregionale e transfrontaliero. La ricerca ricostruiva infatti la rete degli attori che sostengono innovazione e sviluppo: strumenti federali come Innosuisse, FNS/SNF, SECO e Switzerland Innovation; strutture cantonali e territoriali come Fondazione Agire, Tecnopolo Ticino, USI, SUPSI, Switzerland Innovation Park Ticino SA; programmi europei e macroregionali come Interreg ed EUSALP; fino agli enti locali, ai manager economici territoriali e alle piattaforme urbane di sperimentazione come Lugano Living Lab, Plan ₿ e USI Startup Centre. Uno degli elementi centrali dell’analisi era l’idea che i dazi americani non costituissero soltanto un problema commerciale, ma anche un segnale di vulnerabilità sistemica. Se si riducono margini, export e investimenti privati, si restringono anche le risorse disponibili per innovazione applicata, trasferimento tecnologico e sostegno ai centri di ricerca. Da qui la conclusione che la Svizzera fosse chiamata a rafforzare la diversificazione dei mercati e, parallelamente, a consolidare le proprie connessioni scientifiche e istituzionali con l’Europa. Nel caso ticinese, la ricerca evidenziava come questa resilienza potesse tradursi in una strategia concreta: più integrazione tra università, imprese, enti di promozione economica e programmi europei; maggiore capacità di attrarre investimenti e competenze; sviluppo di poli specializzati nei settori life sciences, droni, digitalizzazione, blockchain, ambiente ed energia. Il Ticino veniva così descritto come una piattaforma di frontiera capace di connettere reti svizzere e italiane, trasformando la propria posizione geografica in un vantaggio competitivo. Dalle conclusioni del testo emergeva inoltre un messaggio più ampio: la forza del modello svizzero non risiede in un unico attore, ma nella sua governance multi-livello, cioè nella capacità di coordinare Confederazione, Cantoni, comuni, università, parchi dell’innovazione, fondazioni, imprese e reti internazionali. In questa prospettiva, il Ticino appariva come uno degli spazi più interessanti per osservare come la cooperazione territoriale, la flessibilità istituzionale e il cofinanziamento pubblico-privato possano sostenere uno sviluppo innovativo diffuso. La parte finale della ricerca insisteva poi su un punto che oggi appare ancora molto attuale: l’innovazione non va letta solo in chiave tecnologica o industriale, ma sempre più anche in relazione ad ambiente, energia e sostenibilità. Il documento sottolineava infatti la crescita di filiere legate alla green innovation, alla digitalizzazione energetica, al monitoraggio ambientale, alle smart cities e all’economia circolare, indicando nel Ticino un possibile punto di convergenza tra eccellenza scientifica, sperimentazione territoriale e transizione ecologica. Nel suo insieme, questa ricerca può quindi essere letta come una fotografia ragionata di un momento di svolta. A un anno di distanza, conserva interesse non solo come documento di scenario, ma anche come tentativo di mettere in relazione shock esterni, dinamiche europee e specificità territoriali, mostrando come proprio nei territori di confine — e in particolare nel Ticino — possano maturare risposte originali alle trasformazioni dell’economia della conoscenza
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11 avril 2025
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Le leadership en situation d'urgence : la leçon de la Vallemaggia
Contestualizzazione dell’articolo Leadership in emergenza: la lezione della Vallemaggia raccoglie le testimonianze emerse durante l’AGORA LEADERSHIP TALK dell’11 aprile 2025 alla Galleria filoArte di Locarno, un incontro pubblico che ha riunito i protagonisti della gestione dell’alluvione che il 30 giugno 2024 ha colpito la Vallemaggia e la Val Bavona (crollo del ponte di Visletto, frana di Fontana da 300’000 m³, otto vittime, oltre cento immobili distrutti). Attraverso le voci della Polizia cantonale, della Protezione civile, dell’Esercito, dei sindaci di Cevio e Lavizzara e di volontari e tecnici sul campo, il testo ricostruisce in presa diretta come funziona — e dove si inceppa — la macchina istituzionale svizzera nel momento della catastrofe: dal principio di sussidiarietà che condiziona l’intervento dell’esercito, alla gestione delle 6’000 chiamate al 117, fino alle proposte emerse a workshop (Fondo nazionale catastrofi, potenziamento delle tecnologie predittive, revisione della sussidiarietà). È un documento di prima mano, utile sia come memoria storica dell’evento sia come base per una riflessione istituzionale più ampia sulla capacità del Ticino e della Svizzera di affrontare rischi naturali sempre più frequenti. Sintesi di accompagnamento (per Ticinus.ch) La Vallemaggia come banco di prova della leadership in emergenza Un anno dopo l’alluvione del 30 giugno 2024, un incontro pubblico a Locarno ha permesso ai protagonisti della gestione dell’emergenza — polizia, protezione civile, esercito, sindaci e volontari — di ricostruire a più voci una delle crisi più gravi degli ultimi decenni in Ticino. Ne emerge un quadro a più livelli: Il comando nel caos iniziale. Il crollo del ponte di Visletto ha tagliato di netto energia, acqua e comunicazioni; il call center d’emergenza ha potuto gestire solo 300 delle oltre 6’000 chiamate arrivate al 117. Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMRC), regolato dalla Legge sulla protezione della popolazione, ha dovuto coordinare in tempo reale 18 enti, 2’500 operatori e 600 volontari, mentre gli elicotteri di Esercito e REGA garantivano la prima mappatura del disastro dalla “terza dimensione”. Il paradosso della sussidiarietà. Uno dei nodi più interessanti riguarda il ruolo dell’esercito: per principio costituzionale, le forze armate non possono intervenire finché il settore privato non rinuncia formalmente ad agire — un meccanismo che, come ammesso dagli stessi militari intervenuti, può generare ritardi pericolosi in una fase in cui “il tempo perso nell’attesa della catena delle autorizzazioni può compromettere vite e infrastrutture”. Il ponte modulare Mabey di Cevio, costruito in poco più di venti giorni, resta l’esempio di un intervento che ha comunque funzionato, ma che ha richiesto il via libera preventivo delle imprese locali. La leadership diffusa dei volontari. Le oltre 500 offerte di aiuto arrivate tramite portale web e coordinate dalla Protezione civile vengono presentate come un caso pionieristico in Svizzera di auto-attivazione cittadina organizzata — un modello di “leadership diffusa” che l’articolo suggerisce di coltivare anche in tempi ordinari. Le proposte istituzionali emerse. Il workshop ha messo sul tavolo una serie di nodi politici tuttora aperti: l’istituzione di un Fondo nazionale per le catastrofi naturali (proposta già presentata in Parlamento da Fabio Regazzi l’11 settembre 2024), la revisione operativa del principio di sussidiarietà, il rafforzamento del coordinamento 24/7 tra Confederazione, Cantoni e regioni transfrontaliere (Piemonte, Lombardia), e — punto di particolare rilievo — la “incentivazione all’uso e allo sviluppo delle tecnologie predittive e di monitoraggio (IA, droni, satelliti, sensoristica distribuita)” per anticipare eventi come quello della Vallemaggia. Una domanda che resta aperta. L’articolo si chiude con un interrogativo lasciato volutamente senza risposta univoca: se l’alluvione del 1978 (portate fino a 4’700 m³/s) fu ancora più devastante di quella del 2024, gli eventi estremi stanno diventando la norma? E se sì, gli strumenti predittivi e le strutture di comando di cui la Svizzera dispone oggi sono all’altezza di una frequenza e un’intensità crescenti?
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7 avril 2025
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Rigenerazione territoriale e sviluppo economico sostenibile
Rigenerare il territorio: non solo opere, ma relazioni La rigenerazione territoriale non coincide con il semplice recupero di edifici, aree dismesse o infrastrutture. È un processo più ampio: culturale, sociale, ambientale ed economico. Significa rileggere ciò che già esiste, restituendo senso ai luoghi senza consumare nuovo suolo e senza separare la città dal paesaggio che la circonda. Il testo nasce dagli spunti emersi durante la conferenza del 7 aprile 2025 a Varese, organizzata in occasione della presentazione del libro La città tra IA, smart city, diritto e rigenerazione, curato da Francesco Alessandria. Urbanisti, giuristi, antropologi, tecnici e amministratori hanno affrontato una domanda decisiva: come rendere i territori più vivibili, equi e capaci di futuro? Il patrimonio come punto di partenza La rigenerazione non deve significare cancellare e ricostruire. Il patrimonio culturale, industriale, rurale e paesaggistico può diventare il punto di partenza per nuove funzioni e nuove economie. L’immagine proposta dagli ordini professionali è efficace: rigenerare è come scrivere parole nuove su un romanzo già esistente. Occorre leggere il luogo, comprenderne storia e identità, e intervenire con qualità architettonica, partecipazione e responsabilità. La bellezza non è soltanto estetica: è ciò che rende una città più accessibile, riconoscibile, funzionale e utile alla comunità. I casi richiamati nella conferenza mostrano come edifici e infrastrutture possano cambiare funzione senza perdere memoria: il Lingotto di Torino, la Gare d’Orsay a Parigi, divenuta museo, la Centrale Montemartini di Roma, le ex caserme di Freiburg e la rigenerazione del porto storico di Amburgo. Niente nuovo consumo di suolo Uno dei temi centrali è la necessità di ridurre il consumo di suolo. Le aree dismesse, gli edifici inutilizzati, le stazioni, le cave, le reti ferroviarie e i complessi produttivi abbandonati possono essere recuperati invece di continuare a espandere città e infrastrutture su terreni liberi. Per Luca Sartorio, la pianificazione tradizionale non basta: la rigenerazione richiede insieme diritto, economia, ambiente, urbanistica, conoscenza sociale e una collaborazione concreta tra istituzioni, proprietari e comunità. In molti casi, soprattutto quando il patrimonio è privato o frammentato, servono forme di negoziazione e programmazione sovralocale capaci di distribuire oneri e benefici fra Comuni e territori diversi. Questo è un punto decisivo anche per il Ticino e per l’area insubrica: le sfide territoriali raramente coincidono con i confini amministrativi. Mobilità, paesaggio, turismo, fiumi, laghi e aree urbane devono essere affrontati con una visione condivisa. La sostenibilità è tripla La sostenibilità non è soltanto ambientale. Il testo richiama il modello dei tre pilastri — ambientale, economico e sociale — che devono procedere insieme. Un progetto può essere tecnicamente efficiente e redditizio, ma non sostenibile se esclude i residenti, peggiora la qualità dello spazio pubblico o concentra i benefici in pochi soggetti. La componente sociale è la più difficile da misurare, perché riguarda fiducia, coesione, accessibilità, sicurezza, identità e senso di appartenenza. Per questo servono progetti capaci di operare a più scale: dal quartiere alla regione, dalla piccola comunità alla rete internazionale. L’avvocato Emanuele Boscolo ha definito il suolo una “matrice ambientale”: non una superficie disponibile da consumare, ma una risorsa da tutelare per i servizi ecosistemici che offre alle generazioni presenti e future. La rigenerazione deve quindi creare un’urbanità diffusa, fondata su prossimità, accessibilità, sicurezza e qualità dell’organizzazione territoriale. Una prospettiva per il territorio La tecnologia può aiutare, ma non è la soluzione in sé. L’idea di smartland supera quella di smart city: non solo città intelligenti, ma territori — urbani, rurali, alpini e lacustri — capaci di mettere in relazione risorse locali, conoscenza, mobilità sostenibile, cultura e innovazione. In questa prospettiva si colloca anche l’ipotesi di collegare Locarno, Milano e Venezia attraverso una infrastruttura fluida e transfrontaliera, che riunisca paesaggio, acqua, cultura e mobilità sostenibile. Il suo valore sta nell’idea di ricucire territori e identità, anziché trattare ogni città o valle come un sistema chiuso. Il messaggio conclusivo è semplice ma impegnativo: rigenerare significa costruire futuro a partire da ciò che già abbiamo. Richiede competenze diverse, capacità di cooperare e coraggio decisionale. Come il colibrì della metafora richiamata nella conferenza, nessun intervento è troppo piccolo se contribuisce a un disegno comune: ciascuno può e deve fare la propria parte.
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11 mars 2025
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Congrès « Varese Hydrogen System »
Executive report per Ticinus – dal congresso «Varese Hydrogen System» (Busto Arsizio, 11 marzo 2025) all’inaugurazione della H2Olona Hydrogen Valley (Cairate, 9 ottobre 2026) Sintesi In diciotto mesi la provincia di Varese è passata dagli annunci all’esercizio: i progetti presentati a Busto Arsizio nel marzo 2025 hanno prodotto, nell’ottobre 2026, il primo impianto lombardo di idrogeno verde aperto al mercato, a circa 30 km dal confine. Il Ticino, pur disponendo di abbondante energia idroelettrica e di una posizione chiave sull’asse del San Gottardo, non ha ancora né una stazione di rifornimento, né una strategia cantonale dedicata, né un progetto pilota operativo nella mobilità. Per Ticinus il tema interessa in particolare la navigazione interna: l’idrogeno offre una via concreta per motonavi ibride elettrico-idrogeno sul Lago Maggiore e lungo l’idrovia Locarno–Milano. 1. Il congresso di Busto Arsizio (11 marzo 2025) • Promotori: Comune di Busto Arsizio e Confindustria Varese, nell’ambito della Hydrogen Valley Malpensa (TH2ICINO), ideata dall’arch. Giorgio Mariani, già assessore di Busto Arsizio e oggi attivo presso SEA Malpensa. • TH2ICINO: 2023–2027, 9 partner in 4 Paesi (tra cui RINA, SEA, Air Pullman, Lhyfe), 18 milioni di euro di cui 7,4 dall’UE. Previsto un elettrolizzatore da 5 MW presso Malpensa (fino a 500 t/anno) per mezzi aeroportuali, trasporto pubblico e industria. • Progetto Cargo Busto Arsizio: impianto da 1 MW (400 kg/giorno) per il nodo intermodale ferro-gomma Busto Arsizio–Novara, sul corridoio merci Rotterdam–Genova. • Rifornimento stradale (Edison): in Italia 2 stazioni operative (Bolzano e Mestre), destinate a salire a 38 entro il 2026 con il PNRR. • Costi: idrogeno verde circa 10 €/kg contro 5–6 €/kg per quello grigio o blu; un vero mercato dell’idrogeno verde non esiste ancora. • Altri ambiti: siderurgia (Tenova, De Nora), idrogenodotto SoutH2 dall’Africa (SNAM), porti e mezzi operativi (ENEA, Atena: H2Ports, HYSpark). 2. Cosa è successo da allora • Cairate, 9 ottobre 2026: inaugurata la H2Olona Hydrogen Valley di Expand nell’ex Cartiera Vita Mayer – fotovoltaico da 4,5 MWp, elettrolizzatore da 2 MW, 107 t/anno, stoccaggio in idruri metallici, due baie di carico a 200 bar; 11,5 milioni PNRR, 22–23 milioni complessivi (VareseNews: https://www.varesenews.it/2026/10/dalle-vecchie-cartiere-allidrogeno-verde-a-cairate-nasce-la-hydrogen-valley/2703577/). • Malpensa H2 (Edison Next–SEA): la stazione di Cargo City, annunciata per febbraio 2026, non era ancora in funzione al 6 ottobre 2026; il primo camion a idrogeno di Gruber Logistics vi opera in attesa dell’apertura (Edison: https://www.edison.it/it/malpensa-cargo-city-il-primo-truck-idrogeno). • ALRIGH2T: a Malpensa è in preparazione la prova di rifornimento di idrogeno liquido su una fusoliera Piaggio P.180, attesa entro il 2027 (ALRIGH2T: https://alrigh2t.eu/airport-demos/). • Mobilità pesante: a Cairate è stato presentato il Ford F-MAX H-DUAL (HVO + idrogeno, 30% di sostituzione energetica, 350 bar), soluzione retrofit per flotte esistenti. • Piemonte e Valle d’Aosta: Gattinara (idrogeno in miscela con il metano per i forni di laterizi Wienerberger), Trecate, Premosello Chiovenda in Val d’Ossola; ad Aosta l’acciaieria Cogne usa idrogeno prodotto con energia idroelettrica. 3. La situazione in Svizzera e in Ticino • La Svizzera conta 18–19 stazioni di rifornimento, sviluppate senza sussidi da H2 Mobilität Schweiz per circa 54 autocarri; nessuna in Ticino e in Vallese (Swissinfo: https://www.swissinfo.ch/ger/18-tankstellen-f%C3%BCr-wasserstoff-fahrzeuge-in-der-schweiz/89151932). • Senza una stazione a sud delle Alpi, l’asse del San Gottardo resta interrotto tra la rete svizzera e quella lombarda in costruzione: il Ticino è l’anello mancante. • Il PECC approvato a settembre 2026 resta «tecnologicamente neutro», senza strumenti specifici per l’idrogeno; il progetto di Giubiasco approvato nel 2023 non è stato realizzato per motivi economici (Gran Consiglio: https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/30153_8467%20R-magg.pdf). • L’unica produzione nota è quella della Cooperativa Elettrica di Faido, promossa da Marco Passalia, destinata all’uso industriale. • Sul piano parlamentare, l’interrogazione n. 74.25 di Matteo Quadranti (PLR) chiede una visione organica della filiera, la collaborazione con le Hydrogen Valley lombarde e piemontesi e l’uso dell’idrogeno nella navigazione lacustre (Gran Consiglio: https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=176078). 4. Navigazione interna: gli elementi per Ticinus • Esempi già concreti: la Dhamma Blue (Giacomini, NatPower H, Linde) sul Lago d’Orta e a Losanna; la MS Saphir della SGV sul Lago dei Quattro Cantoni, con idrogeno prodotto a Bürglen (Uri), in servizio dalla stagione 2027 (SGV: https://www.lakelucerne.ch/de/nachhaltigkeit/nachhaltige-flotte/). • Quadro giuridico: il 29 settembre 2026 il Consiglio regionale lombardo ha approvato l’ordine del giorno Garavaglia, che chiede di estendere il cabotaggio al trasporto pubblico su acqua, di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 e di gestire in comune gli invasi alpini (VareseNoi: https://www.varesenoi.it/2026/09/29/leggi-notizia/argomenti/politica-20/articolo/mobilita-il-consiglio-regionale-rinnova-lintesa-lombardia-canton-ticino-1.html). • Prospettiva Locarno–Malpensa: il canale Villoresi passa a circa 1,2 km dal Terminal 1; un approdo dedicato permetterebbe un collegamento con motonavi elettriche ad autonomia estesa a idrogeno, rifornite con l’idrogeno della Valle Olona e di Malpensa. • Siccità 2026: con il Lago Maggiore sotto lo zero idrometrico e approdi sospesi, la gestione coordinata degli invasi alpini diventa condizione per la stessa navigabilità. 5. Proposte • Inserire nel PECC una componente specifica sull’idrogeno e una stazione di rifornimento sull’asse A2, collegata alla produzione idroelettrica cantonale. • Promuovere progetti Interreg Italia–Svizzera con TH2ICINO e H2Olona, in particolare per la navigazione sul Lago Maggiore. • Dare seguito, sul versante ticinese, all’ordine del giorno lombardo su cabotaggio su acqua, Convenzione del 1992 e invasi alpini. • Valutare con la Navigazione Lago Maggiore un’unità pilota ibrida elettrico-idrogeno e uno studio di fattibilità per l’approdo Villoresi–Malpensa. • Sperimentare l’idrogeno verde in una capanna alpina pilota, sul modello delle Orcadi e della Vanoise. Niccolò Salvioni, Presidente dell’Associazione Locarno-Milano-Venezia – Locarno, 11 ottobre 2026
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29 novembre 2024
IT
Les sanctions suisses comme arme économique à l'encontre de la Russie : analyse juridique, technologique et historique
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
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2 juillet 2024
IT
Reconstruction des zones sinistrées et amélioration des moyens d'intervention : le nouveau rôle de la confédération
Premessa di collocamento temporale Il testo è stato redatto il 2/5 luglio 2024, all'indomani delle devastazioni alluvionali in Val Mesolcina/Moesa e in Vallemaggia dello stesso anno — eventi che l'articolo cita esplicitamente come innesco della riflessione. Si tratta quindi di un contributo di analisi e proposta personale (non di un resoconto di dibattito istituzionale già in corso), maturato "a caldo" nei giorni immediatamente successivi alle catastrofi, e riletto oggi con circa due anni di distanza — un periodo in cui, come mostrano gli articoli più recenti su Ticinus (sulla siccità e sul Lago Maggiore), il tema della gestione federale delle emergenze climatiche è rimasto centrale. Sintesi dei contenuti Il quadro attuale (sezione A). In Svizzera la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche dopo eventi climatici estremi resta governata dal principio di sussidiarietà: Cantoni e Comuni sono i primi responsabili di gestione e finanziamento, mentre la Confederazione interviene solo in via sussidiaria nei casi più gravi — un impianto confermato dallo stesso Consigliere federale Ignazio Cassis. L'articolo cita anche criticamente un'osservazione del Consigliere federale Albert Rösti sui 160 milioni di CHF/anno investiti in protezione dai nubifragi, ritenendola riduttiva rispetto alla scala del problema. Assicurazioni cantonali obbligatorie e fondi straordinari completano il quadro di finanziamento esistente. Le proposte di riforma (sezioni B-D — riflessione personale dell'autore). Il cuore del documento è un pacchetto di proposte non ancora presenti nel dibattito istituzionale corrente, che l'autore avanza come contributo di analisi indipendente: una modifica costituzionale che renda esplicita la competenza federale sul cambiamento climatico (richiamando gli artt. 2, 61, 73, 74, 76, 89, 102, 104, 118, 119 Cost. fed. come base derivata già esistente, ma insufficiente); l'istituzione di un Fondo Nazionale per le Emergenze Climatiche, finanziato da contributi federali, tasse ambientali e sanzioni CO2; l'integrazione del rischio climatico nella Legge sulla protezione della popolazione e della protezione civile (LPPC); un rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la gestione delle acque, ispirato alla Convenzione di Helsinki (1992) sui corsi d'acqua transfrontalieri, alla direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE) e — come analogia extraeuropea — al Great Lakes Water Quality Agreement tra USA e Canada; l'istituzione di un Centro Federale per la Gestione delle Emergenze Climatiche (CFGEC) e di accordi di mutuo soccorso intercantonali/internazionali; l'estensione a tutto il Lago Maggiore dei segnali luminosi di allerta tempesta già previsti dalla Convenzione italo-svizzera di navigazione — proposta tecnica specifica e originale dell'autore. Il ruolo dell'esercito (sezioni C-E). L'articolo propone di ampliare per via legislativa (modifica della Legge militare) la possibilità di mobilitare le Forze Armate svizzere per trasporto, ripristino delle telecomunicazioni e logistica d'emergenza nelle primissime ore-giorni dopo un disastro climatico, citando modelli esteri (U.S. Army Reserve, USNORTHCOM, Nepal Army, Forze Armate filippine, SDF giapponesi, NATO EADRCC, Australian Defence Force). Affronta esplicitamente il rischio di distorsione della concorrenza che un intervento militare in attività di ricostruzione potrebbe generare (asimmetria di risorse, accesso preferenziale, costi operativi inferiori), proponendo come contrappeso supervisione parlamentare, trasparenza e limitazione temporale rigorosa dell'intervento alle situazioni di emergenza conclamata. Conclusioni. L'articolo richiama i dati Copernicus sul 2024 come anno di temperature record e collega esplicitamente gli eventi di Moesa/Vallemaggia ad altri episodi regionali — la grandinata sul Locarnese (oltre 1 miliardo di danni) e il naufragio per vento discendente presso Sesto Calende — sostenendo la tesi che l'attuale assetto sussidiario federale-cantonale non sia più adeguato alla frequenza e intensità di questi fenomeni.
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10 avril 2024
ITEN
CEDU e Clima tramite Svizzera - un segnale globale
Nota introduttiva alla pubblicazione Autore: Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera Data di redazione originale: 10 aprile 2024 — il giorno successivo alla sentenza Collocazione temporale: l’articolo costituisce una delle prime analisi in lingua italiana della sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, redatta a caldo, quando la decisione della Grande Camera della CEDU (pronunciata il 9 aprile 2024) non era ancora stata commentata dalla dottrina né recepita nel dibattito politico-istituzionale ticinese e federale. Va quindi letto come una testimonianza diretta e coeva dell’impatto della sentenza, precedente sia al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025, sia alla successiva risoluzione dell’Assemblea Generale ONU del 2026 che ne ha rafforzato la portata politica — sviluppi che confermano, con oltre due anni di distanza, la lettura anticipatoria proposta nell’articolo, in particolare sul possibile “effetto domino” internazionale. Sintesi del contenuto L’articolo ricostruisce in modo analitico la sentenza con cui, il 9 aprile 2024, la Grande Camera della CEDU ha condannato la Confederazione Svizzera a versare 80’000 euro all’associazione delle Anziane per il Clima di Zurigo, per violazione degli articoli 8 (vita privata e familiare) e 6 (equo processo) della Convenzione. Cronistoria del contenzioso — Il testo ripercorre l’iter durato otto anni: dalla richiesta del 2016 alle autorità federali (Consiglio federale, DATEC, UFAM, UFE), passando per il rigetto del Tribunale amministrativo federale (2018) e del Tribunale federale (2020), fino al ricorso a Strasburgo nel 2020 e alla decisione finale nel 2024. Il merito della decisione — Vengono evidenziati i passaggi chiave della sentenza (286 pagine): la Corte riconosce che il cambiamento climatico minaccia concretamente i diritti garantiti dalla Convenzione, ma delimita con cura la propria giurisdizione rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Riconosce inoltre le specificità del danno climatico rispetto al danno ambientale “classico” (fonte diffusa e non localizzabile, effetti imprevedibili, natura sistemica) e da qui deriva l’obbligo positivo per gli Stati di adottare un quadro normativo vincolante orientato alla neutralità carbonica, con obiettivi intermedi verificabili (§§544-550). I limiti critici individuati dall’autore — Il pezzo non si limita alla cronaca giuridica ma sviluppa una lettura critica indipendente su quattro piani: • La sproporzione tra la gravità del tema e la modestia della condanna pecuniaria (80’000 euro), interrogandosi sulla reale capacità deterrente delle sanzioni CEDU. • La limitata implementabilità della sentenza, riconosciuta dalla stessa Corte in base all’articolo 46 CEDU, che rimette al Comitato dei Ministri e allo Stato convenuto la scelta delle misure attuative. • Il paradosso “Svizzera piccola Stato, condanna grande”: un paese di dimensioni contenute viene sanzionato mentre le grandi potenze emittenti restano fuori da meccanismi di responsabilità analoghi. • Il rischio di frizione con il principio di separazione dei poteri, con possibili contestazioni di legittimità e il precedente del ritiro russo dalla Convenzione come monito. Una proiezione originale — L’articolo si chiude con un’ipotesi di sviluppo dottrinale personale dell’autore: l’estensione del ragionamento della Corte (artt. 6 e 8 CEDU) alle azioni o omissioni belliche che causano danno ambientale grave, aprendo alla possibile qualificazione giuridica dell’“ecocidio” bellico come violazione convenzionale — un’anticipazione che dialoga direttamente con il dibattito internazionale successivo su crimini ambientali e conflitti armati. Rilevanza per il lettore di oggi A oltre due anni dalla sentenza, l’articolo resta un utile punto di riferimento per misurare la distanza tra l’affermazione teorica del diritto alla protezione climatica e la sua effettiva implementazione normativa in Svizzera, tema che rimane oggi al centro del dibattito — rafforzato, ma non risolto, dal successivo parere dell’Aja.
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6 avril 2024
IT
Le Piémont mise sur l'hydrogène solaire vert destiné à l'industrie, produit à partir de friches industrielles
Idrogeno verde da aree dismesse per la navigazione interna Executive report per Ticinus sulla nota «Il Piemonte punta sull’idrogeno solare verde per l’industria prodotto da aree dismesse» (Locarno, 6 aprile 2024), con verifica degli sviluppi a ottobre 2026 Sintesi La nota del 6 aprile 2024, redatta dopo la presentazione del progetto Redfield a Gattinara, è tra i primi testi a collegare la nascente produzione di idrogeno verde in Piemonte e Lombardia con la navigazione interna subalpina e con il progetto Locarno–Milano–Venezia. A due anni e mezzo di distanza, buona parte delle previsioni si è concretizzata: la Hydrogen Valley Malpensa è in fase attuativa e nell’ottobre 2026 è entrato in funzione a Cairate il primo impianto lombardo di idrogeno verde da area dismessa. Resta invece irrisolto il nodo idraulico della conca di Porto della Torre, condizione per la navigabilità continua tra Lago Maggiore, Malpensa e Milano. 1. Contenuti principali della nota (aprile 2024) • Gattinara, 4 aprile 2024: l’assessore regionale piemontese all’Ambiente ed Energia Matteo Marnati presenta a Villa Paolotti il progetto Redfield di RF-Idra S.r.l. (Brescia). • Tecnica: elettrolizzatore da 1 MW (quattro container), alimentato da un nuovo impianto fotovoltaico su una ex cava; circa 142 litri d’acqua all’ora; idrogeno immesso in un gasdotto a metano esistente, in miscela del 6–10%, per i forni di una fabbrica di laterizi. • Vantaggi: nessuna compressione, stoccaggio o trasporto in bombole; nessun nuovo cablaggio né modifica dei forni; strutture rimovibili e riciclabili; uso di terreni non agricoli (ex cave, discariche, fornaci). • Quadro: bando PNRR del Ministero dell’Ambiente (gennaio 2022) per l’idrogeno in aree industriali dismesse; in Piemonte sette progetti idonei, tre subito finanziati, tra cui Gattinara. • Collegamento lombardo: Marnati richiama il progetto «gemello» Hydrogen Valley Malpensa di Busto Arsizio (SEA, RINA, Confindustria Varese), indicato come uno dei nove flagship project europei. • Tesi per Ticinus: l’idrogeno solare da aree dismesse può alimentare anche la navigazione a emissioni zero sui canali Villoresi e Industriale, da Vizzola verso Milano e il Lago Maggiore, rilanciando il progetto Locarno–Milano–Venezia in chiave multi-vettore e di autonomia energetica regionale. • Condizione infrastrutturale: costruire la conca di Porto della Torre a Varallo Pombia (Piemonte), dopo quella già realizzata dalla Lombardia a Golasecca presso la diga della Miorina. 2. Verifica a ottobre 2026 • Gattinara: il progetto Redfield è finanziato con 1,2 milioni PNRR su 3 milioni d’investimento; prevede 27 t/anno di idrogeno per i forni Wienerberger, 65 t di metano sostituite e 180 t di CO₂ evitate all’anno (Il Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/idrogeno-verde-gattinara-ospitera-l-impianto-finanziato-fondi-pnrr-AFbLMLQD). Non risulta una conferma pubblica dell’entrata in esercizio. • Triangolo piemontese: con Trecate (Sarpom) e Premosello Chiovenda (Films) i tre progetti ricevono 19,5 milioni PNRR (Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/al-via-produzione-idrogeno-verde). Premosello, in Val d’Ossola, è a poche decine di chilometri dal Ticino. • Hydrogen Valley Malpensa (TH2ICINO): 18 milioni di euro, di cui 7,4 dall’UE, fino al 2027; la stazione Malpensa H2 di Edison Next a Cargo City non era ancora in funzione al 6 ottobre 2026 (Edison: https://www.edison.it/it/malpensa-cargo-city-il-primo-truck-idrogeno). • Cairate, 9 ottobre 2026: inaugurata la H2Olona Hydrogen Valley di Expand nell’ex Cartiera Vita Mayer – 2 MW di elettrolisi, 4,5 MWp di fotovoltaico, 107 t/anno – che conferma il modello «idrogeno da area dismessa» descritto nella nota (VareseNews: https://www.varesenews.it/2026/10/dalle-vecchie-cartiere-allidrogeno-verde-a-cairate-nasce-la-hydrogen-valley/2703577/). • Navigazione a idrogeno: nel frattempo sono arrivati esempi concreti sui laghi – la Dhamma Blue sul Lago d’Orta (2025) e la MS Saphir sul Lago dei Quattro Cantoni, in servizio dalla stagione 2027 (SGV: https://www.lakelucerne.ch/de/nachhaltigkeit/nachhaltige-flotte/). • Idrovia: la conca di Porto della Torre non è ancora realizzata; resta il principale ostacolo alla navigabilità continua Lago Maggiore–Ticino–Villoresi (Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/navigazione-laghi-fiumi-e-navigli/idrovia-locarno-milano-venezia). • Quadro politico: il 29 settembre 2026 il Consiglio regionale lombardo ha chiesto di estendere il cabotaggio al trasporto pubblico su acqua e di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 (VareseNoi: https://www.varesenoi.it/2026/09/29/leggi-notizia/argomenti/politica-20/articolo/mobilita-il-consiglio-regionale-rinnova-lintesa-lombardia-canton-ticino-1.html). 3. Rilevanza per Ticinus • La nota del 2024 anticipa il legame, riconosciuto, tra idrogeno verde, Malpensa e navigazione interna: è un riferimento utile per documentare la continuità dell’impegno dell’Associazione. • Il modello di Gattinara – miscela in rete esistente, senza stoccaggio né trasporto – è replicabile in contesti industriali ticinesi serviti dal gas e con superfici dismesse disponibili. • La prospettiva multi-vettore e di autonomia energetica regionale trova oggi conferma nelle crisi dei prezzi e nella siccità del 2026, che rende cruciale anche la gestione coordinata degli invasi alpini. • Per il Ticino restano aperti tre fronti: una strategia cantonale sull’idrogeno, la partecipazione a progetti Interreg con le valli lombarde e piemontesi, e il sostegno alla conca di Porto della Torre come condizione per collegare Locarno a Malpensa e Milano via acqua. Niccolò Salvioni, Presidente dell’Associazione Locarno-Milano-Venezia – Locarno, 11 ottobre 2026
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3 mars 2024
IT
Réflexion entre macro et micro, depuis la Suisse : guerres, environnement et CO₂
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202
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24 novembre 2023
ITEN
Le transport international de passagers et de marchandises sur le lac Majeur et sur la voie navigable Locarno - Milan - Venise, ainsi que la planification
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno-Milano-Venezia Sintesi per il repertorio Ticinus Autore: Niccolò Salvioni, Locarno — Data: 24 novembre 2023 — Estensione: 72 pagine (19 cartine allegate) Sottotitolo: Pianificazione dei trasporti e del territorio in Svizzera e Cantone Ticino: progetti d’interesse nazionale e di pianificazione territoriale e dei trasporti svizzeri e ticinesi per i prossimi 30 anni (tesi e documenti) --- Oggetto e finalità Il documento è un aggiornamento e ampliamento di una ricerca del gennaio 2021 (pubblicata su LinkedIn e Academia.edu) sulla navigazione interna Svizzera-Italia. Raccoglie ed esamina sistematicamente le basi normative federali, cantonali e internazionali rilevanti per la navigazione sul Lago Maggiore svizzero e per la sua ipotetica estensione, tramite l’idrovia Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e il Po, fino a Milano e Venezia. Quattro sezioni (6, 9, 10, 11) sono state sviluppate con il supporto di IA generativa, poi rielaborate dall’autore. Struttura e fonti esaminate Il lavoro ripercorre in 17 capitoli: • le basi costituzionali federali in materia di trasporto (concessione di monopolio per il trasporto regolare di persone; assenza di monopolio per le merci); • i piani federali settoriali dei trasporti del 2006, 2009 e 2015, che non menzionano mai il Lago Maggiore o l’idrovia Locarno-Milano-Venezia come rete navigabile di importanza nazionale o all’estero; • il Piano federale strategico dei trasporti e territorio svizzero al 2050 (2021) e la strategia energetica 2025, di cui l’autore estrae principi generali applicabili, per analogia, alla navigazione interna; • la politica regionale elvetica e la strategia marittima federale del 2 luglio 2023; • un confronto tra finanziamento pubblico di strada, ferrovia e navigazione in Svizzera e Italia; • l’ipotesi di una linea crocieristica fluviomarittima Locarno-Milano-Venezia e il suo rapporto con i corridoi TEN-T e la DG REGIO europea; • i criteri svizzeri per qualificare una via d’acqua come “di interesse nazionale” o “all’estero”; • disposizioni bilaterali CH-UE e della Convenzione delle Alpi applicabili al traffico e al turismo alpino; • la Scheda di piano P7 “Laghi e Rive lacustri” del Piano Direttore ticinese (19.01.2022); • la mozione federale Storni-tipo del 30.11.2021 per una nuova convenzione con l’Italia sulla navigazione dei laghi Maggiore e Lugano, e l’interpellanza cantonale dell’11.02.2022 sulla stessa materia. Sintesi dei documenti esaminati (cap. 16) La Convenzione italo-svizzera del 1992 affida la navigazione sul Lago di Lugano a una concessionaria svizzera e quella sul Lago Maggiore a una concessionaria italiana (Navilaghi, riunita dal 2018 nel “Consorzio dei laghi”). I successivi piani federali (2006-2021) non hanno mai incluso il Lago Maggiore o il progetto Locarno-Milano-Venezia tra le reti navigabili nazionali o estere, rinviando la materia ai Cantoni. Le disposizioni bilaterali CH-UE e la Convenzione delle Alpi offrono principi di sostenibilità, non discriminazione e sviluppo turistico applicabili per analogia, ma senza riferimento diretto alla navigazione interna sub-alpina. Il Piano Direttore ticinese (scheda P7) prevede pianificazione di porti, punti di imbarco e navigazione pubblica, ma resta limitato alla sola sponda svizzera. Sia il Consiglio federale (in risposta alla mozione del 2021) sia il Consiglio di Stato ticinese (in risposta all’interpellanza del 2022) auspicano una soluzione condivisa con l’Italia, senza però assumere iniziative concrete. Conclusioni e riflessioni finali (cap. 17) L’autore rileva un vuoto pianificatorio pluridecennale: nonostante 60 km di acque libere tra Locarno e Sesto Calende, il trasporto internazionale di persone resta bloccato dal regime di monopolio duale (Navilaghi/Società di navigazione del Lago di Lugano) fissato dalla Convenzione del 1992, che non consente servizi non di linea (taxi boat, NCC) tra i due Paesi. L’associazione Locarno-Milano-Venezia, non essendo armatrice, non può colmare questo vuoto. Mancano inoltre: un ingegnere navale cantonale, dati aggiornati sui flussi di traffico, infrastrutture portuali (a differenza di Basilea), un organismo bilaterale paragonabile alle commissioni Reno/Danubio, e un coordinamento dei deflussi minimi degli invasi idroelettrici alpini che alimentano il 51% del bacino imbrifero svizzero del Verbano. Segnali di apertura vengono individuati nel recente riconoscimento italiano del “trasporto fluviomarittimo” da parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) e nel possibile ruolo di Locarno come capolinea di una rotta crocieristica verso Venezia. L’autore propone, tra l’altro, un confronto con il modello tripolistico (con diritto di cabotaggio) del Lago di Costanza, e ipotizza sinergie con il progetto “valle dell’idrogeno” dell’aeroporto di Malpensa, situato a soli 400 metri dalla desueta conca di Vizzola Ticino. La conclusione centrale: senza un quadro normativo condiviso tra Confederazione, Cantone e Italia, l’economia della navigazione interna resta strutturalmente atrofica. Allegati 19 cartine tematiche: piani settoriali federali dei trasporti (2006), scheda di piano P7 cantonale, cartografie del progetto Interreg SlowMove (bacini di utenza, nodi di interscambio, flussi turistici in Piemonte, Lombardia e Ticino), perimetri della Convenzione delle Alpi ed EUSALP, aree protette del Parco del Ticino (Piemonte e Lombardia), Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Ticino Valgrande Verbano”, e mappe dell’idrovia Lo-Mi-Ve nel suo perimetro ticinese-lombardo-piemontese-emiliano-veneto.
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30 octobre 2023
ITEN
La mention du trust au registre foncier : le notaire tessinois entre trust, droits réels et successions
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, Locarno. Ricerca, v2, ottobre 2023 Il testo nasce come relazione al pomeriggio di studio del Comitato dei notariati lombardo e ticinese (USI, Lugano, 13 ottobre 2023). È stato poi rivisto e presentato in inglese all'Euro American Lawyers Group (Istanbul, 27 ottobre 2023). Il contributo prende spunto dalla procedura di menzione del rapporto di trust su un immobile (art. 12 CA Trust, art. 149d LDIP, art. 58 e 128 ORF). Da lì esplora un terreno poco battuto dalla letteratura svizzera: l'interazione pratica tra il trust di common law, i diritti reali e il diritto successorio elvetico. Il punto di partenza è storico-territoriale. Il Ticino è stato il Cantone con la più forte emigrazione dell'Ottocento e del primo Novecento, in larga parte verso California, Regno Unito e Australia. Per questo è verosimilmente il Cantone con la maggiore incidenza di immobili, spesso rurali e di valle, coinvolti in successioni estere e trust. Quando un anello della catena si inceppa, all'estero o in Ticino, il trapasso di proprietà si blocca e nascono i "terreni silenti", privi di proprietari noti. L'analisi distingue due situazioni: • Trust in vita: qui il notaio si muove soprattutto nei diritti reali, con una complessità "alla seconda potenza". • Trust mortis causa, testamentario o con pour-over disposition: entrano in gioco anche successioni estere, probate e nonprobate assets, e la complessità sale "alla terza potenza". Sul fronte degli strumenti, il testo esamina il ruolo istruttorio che l'art. 67 ORF affida al notaio. Considera anche la competenza ancillare del foro del luogo di situazione (art. 88 LDIP, Trattato CH-USA del 1850) e il certificato di esecutore testamentario limitato alla Svizzera come chiave per sbloccare i trasferimenti al trustee. Propone infine una lettura restrittiva del divieto di "successione universale" delle Istruzioni federali del 2007, limitata ai soli trasferimenti inter vivos. Completano il lavoro: • l'esame della revisione della LDIP in materia successoria; • la tecnica del testamento separato per i beni situati in Svizzera; • la struttura in otto passaggi del rogito finalizzato alla menzione; • un glossario inglese-italiano; • diagrammi di flusso in formato A3. Più che conclusioni definitive, il testo offre spunti di riflessione, con l'auspicio che i terreni silenti possano ritrovare i propri legami e tornare a vivere. Nota di aggiornamento (settembre 2026). Il testo riflette lo stato dei lavori parlamentari a settembre 2023. La revisione del capitolo 6 LDIP è stata adottata dalle Camere federali il 22 dicembre 2023, e il Consiglio federale l'ha posta in vigore il 1° gennaio 2025. Tre esiti toccano da vicino l'analisi: • Art. 88 cpv. 1. È prevalsa la versione del Consiglio degli Stati. La competenza sussidiaria del foro del luogo di situazione resta, purché lo Stato di domicilio non si occupi della successione. Tuttavia i tribunali svizzeri non subordinano più la propria competenza all'inoperosità di altri Stati: possono invece declinarla se se ne occupano lo Stato di origine estero o quello dell'ultima dimora abituale. • Art. 91 cpv. 1. La versione restrittiva del Consiglio degli Stati non è passata. Si è imposto il compromesso proposto dal Consiglio nazionale: gli svizzeri con più cittadinanze possono sottoporre la successione al diritto di uno dei loro Stati di origine, nel rispetto delle norme svizzere sulla porzione disponibile e sulla legittima. La professio iuris verso ordinamenti che conoscono il trust testamentario resta quindi possibile. Il limite della legittima pesa però soprattutto sui doppi cittadini di Stati di common law come Regno Unito e Stati Uniti, dove le quote riservate sono basse o inesistenti, e l'ammissibilità del trust testamentario rimane controversa nel diritto svizzero. • Art. 92 cpv. 2. È entrato in vigore nella formulazione del Consiglio federale. I diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore, e la sua facoltà di disporne, sono quindi retti dal diritto dello Stato dell'apertura. Proprio da quest'ultima norma discende un ulteriore sviluppo. Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ORF sull'attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust, con termine al 27 novembre 2026. L'avamprogetto cambia paradigma: il personal representative nominato all'estero non sarebbe più considerato proprietario ai fini del registro fondiario, ma menzionato come rappresentante legale ai sensi dell'art. 962a n. 2 CC, con iscrizione della comunione ereditaria. L'art. 67 ORF verrebbe ridotto ai trapassi estranei alla successione: costituzione del trust, cambio di trustee e trasferimento al beneficiario. Successioni, divisioni e legati a favore di un trust confluirebbero invece negli art. 64 e 65. Per le divisioni ereditarie estere basterebbe il documento previsto dal diritto successorio applicabile, per esempio il deed of assent, al posto del contratto per atto pubblico oggi richiesto dall'art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2. Se adottata, la revisione imporrà di rileggere il percorso descritto nel testo, che passa dal certificato di esecutore testamentario all'atto pubblico ex art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 ORF.
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5 août 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.
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10 juillet 2023
IT
La géographie et l'hydrographie des voies navigables entre la Suisse et la mer Adriatique, du lac Majeur à Venise en passant par Milan, vers la fin du XIXe siècle : les observations de 1886 du géographe Élisée Reclus sur le bassin du Pô (avec un prologue et quelques hypothèses préhistoriques et historiques sur la navigation dans les Alpes)
Sintesi del testo sulla preistoria e Reclus Il documento si articola in tre blocchi: 1. Prologo storico-idrografico — presenta l’opera di Élisée Reclus (19 volumi, 1875-1894) e la sua descrizione del 1886 della rete Locarno-Lago Maggiore-Ticino-Milano-Po-Adriatico come asse di navigazione interna europea, poi progressivamente ostacolata da dighe idroelettriche e ponti (prima centrale idroelettrica italiana: Bertini, Adda, 1895). Include un approfondimento sulla piena del 1868 — il livello più alto mai registrato sul Verbano (6,96 m sopra lo zero di Sesto Calende, contro 4,62 m nel 2000) — con le lapidi commemorative di Locarno e Sesto Calende, il contesto geomorfologico (bacino ripido, rocce cristalline, massima piovosità svizzera) e il dato che la copertura forestale nel 1868 era solo la metà di quella attuale, complice il disboscamento per l’export verso la Lombardia. 2. Divagazione preistorica — ripercorre, per ipotesi, l’evoluzione del bacino dal Messiniano (5,3-7,2 milioni di anni fa) attraverso l’era glaciale (ghiaccio di 1000 m, 20.000 anni fa), il ritiro glaciale (16.000 anni fa) fino alle prime comunità di cacciatori-pescatori (Uomo di Similaun, cultura dei Terramare nell’Età del Bronzo) e all’avvio della navigazione moderna (il piroscafo Verbano, varato a Locarno-Muralto nel 1826). 3. Estratti tradotti di Reclus (1876, Nuova Geografia Universale, vol. 1) — la parte più densa: descrive la regressione delle rive del Verbano per apporto alluvionale (Gordola, Magadino, golfo di Locarno, lago di Mergozzo), la funzione regolatrice dei laghi alpini su piene e siccità, e soprattutto l’idrografia artificiale del Po — la Lombardia come “classico Paese dell’irrigazione, modello per tutta l’Europa”, con Naviglio Grande (XII secolo, dal Ticino), Muzza (XIII secolo, dall’Adda — definita da Reclus “il fiume artificiale più copioso del mondo” fino ai canali indiani) e Martesana (completata da Leonardo da Vinci). Chiude con un excursus sulle città della pianura padana (Milano, Pavia, Mantova, Verona, Venezia) e una conclusione dell’autore: la diga della Miorina (1943) ha ridotto le grandi oscillazioni di livello descritte da Reclus.
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5 octobre 2022
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L'impact du changement climatique sur les rivières et les lacs ainsi que sur la navigabilité : la leçon d'Arona
Premessa di collocamento temporale Questo resoconto ricostruisce la relazione del prof. Alessandro Pezzoli (Università di Torino / Politecnico di Torino) al convegno “Idrovia e mobilità: stato dell’arte, risultati e prospettive”, tenutosi ad Arona il 5 ottobre 2022 nel quadro del progetto Interreg Italia-Svizzera Slowmove. Il testo — dati, proiezioni climatiche e considerazioni del relatore, così come le riflessioni personali dell’autore — è scritto deliberatamente “in presa diretta”, cioè nella prospettiva e con le informazioni disponibili nell’autunno 2022: non contiene aggiornamenti relativi a eventi, dati scientifici o sviluppi politico-istituzionali successivi a quella data (compresi, ad esempio, i più recenti sviluppi sulla regolazione del Lago Maggiore o l’evoluzione della crisi energetica europea). Il layout è stato rivisto editorialmente il 1° settembre 2026 in vista della pubblicazione, senza alcuna modifica di contenuto, dati o giudizi rispetto alla versione originale. Sintesi dell’articolo e dell’analisi L’articolo riporta l’intervento di Pezzoli, che inquadra il Lago Maggiore e l’asse idroviario Locarno-Milano come oggetto di analisi climatica ed economica, richiamando una letteratura già consolidata sul nesso tra clima e trasporti fluviali — dallo studio di rassegna di Koetse & Rietveld (2009) ai due studi sulla navigazione renana di Jonkeren, Jourquin & Rietveld (2011) e di Jonkeren, Rietveld, van Ommeren & te Linde (2014), che quantificano perdite di carico e di benessere economico legate ai bassi livelli idrici del Reno. Applicando questo tipo di analisi al contesto locale, Pezzoli presenta proiezioni climatiche e idrologiche su tre punti-modello (Lago Maggiore/Verbania, Lonate Pozzolo, Milano), costruite sui dataset Copernicus ERA5, Euro-CORDEX ed E-HYPE, secondo gli scenari IPCC RCP 2.6 e RCP 8.5. I risultati indicano un aumento di temperatura compreso tra +1°C (scenario favorevole, orizzonte 2060) e +4,5°C (scenario sfavorevole, orizzonte 2100), con la traiettoria osservata già più vicina allo scenario pessimistico; sul fronte delle portate, il segno resta complessivamente positivo ma il regime idrologico si sposta stagionalmente — più deflusso invernale, meno estivo — in modo coerente sui tre punti, incluso il Lago Maggiore. Da qui derivano due implicazioni pratiche: un possibile spostamento invernale del turismo dalla montagna verso i laghi, e la necessità di strategie di adattamento per la navigazione nei periodi di magra estiva. Il testo si chiude con due sezioni esplicitamente qualificate come riflessione personale dell’autore, distinte dai dati del relatore: la prima propone un parallelo con il progetto Interreg STRADA (2010-2013) sulla regolazione condivisa dei laghi Maggiore e di Lugano, ipotizzando un coordinamento dei rilasci a fini anche di continuità navigabile; la seconda inquadra il contesto energetico dell’autunno 2022 — guerra in Ucraina, crisi energetica europea, scenari SSP dell’IPCC — e il paradosso di una propulsione nautica elettrica non necessariamente sostenibile se alimentata da fonti fossili, con un richiamo al pacchetto “Fit for 55” della Commissione europea.
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19 juin 2022
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Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione, navigazione interna nel Bacino del fiume Po e rapporti Italo Svizzeri:
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione e navigazione interna nel bacino del Po: i rapporti italo-svizzeri alla prova della crisi idrica La siccità del 2022 aveva già rivelato l'urgenza di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 su acque e navigazione del Lago Maggiore Testo ripreso l'8 agosto 2026 su Ticinus Sintesi Nel giugno 2022, in piena crisi idrica del bacino del Po — la peggiore da settant'anni, con una riduzione di portata del 30% e un livello del fiume di -2,7 m rispetto allo zero altimetrico normale — il Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli, presentava un quadro allarmante in occasione della giornata mondiale della siccità e della desertificazione a Roma (Radio Radicale, 17 giugno 2022). L'analisi qui ripresa, pubblicata il 19 giugno 2022, collega quella crisi a un tema più ampio: l'inadeguatezza del quadro istituzionale italo-svizzero — in particolare la Convenzione del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici sull'intero sistema idrico Alpi-Lago Maggiore-Po-Adriatico. Il quadro della siccità 2022 Sei episodi di siccità prolungata si erano registrati nei vent'anni precedenti, ma quello del 2022 veniva definito il più severo degli ultimi settant'anni. Interi Comuni si trovavano già senza acqua, riforniti tramite autobotti, mentre il cuneo salino risaliva di 20 km dal delta del Po, minacciando le colture della «Valle del Po» — che garantisce il 20% della produzione ortofrutticola italiana — e salinizzando i pozzi. La scarsità idrica colpiva anche il segmento a monte del fiume, in Lombardia e Piemonte, e rendeva difficoltosa la navigazione non solo sul Ticino sub-lacuale e sui Navigli lombardi, ma sull'intero corso del Po. L'interconnessione alpina e la funzione del Lago Maggiore L'analisi sottolinea come il Lago Maggiore Svizzero, con il suo 20% di superficie lacustre e il 51% di bacino imbrifero alpino, rappresenti un anello cruciale dell'intera catena idrica che dalle Alpi scende fino all'Adriatico. La riduzione della portata incide inoltre sulle falde freatiche e sulla capacità di approvvigionamento idrico civile, mentre la crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino — con il connesso rischio di blackout, aggravato dal fabbisogno di energia per il raffreddamento estivo e per il pompaggio irriguo — rende ancora più critica la gestione della risorsa idroelettrica del bacino. Una Convenzione del 1992 silente su energia e clima Un punto centrale dell'analisi riguarda la Convenzione italo-svizzera del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — che nel suo tempo aveva sostituito quella del 1923, risalente all'epoca dei piroscafi a caldaia a carbone — la quale non tiene ancora conto della transizione energetica: sul Lago Maggiore mancano tuttora stazioni di rifornimento GPL per la nautica (presenti invece sul Lago di Costanza, dove è stato varato il piroscafo Lodi a propulsione GPL) così come reti di colonnine di ricarica elettrica nautica interoperabili a livello internazionale, mentre gasolio e benzina restano i vettori energetici dominanti. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l'incertezza sulle future limitazioni ai motori nautici previste dal pacchetto europeo "Fit for 55". Il confronto con la Convenzione di Helsinki e i grandi fiumi europei L'analisi richiama la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che impegna le Parti rivierasche a cooperare "su una base di uguaglianza e di reciprocità... in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate". A differenza del Reno e del Danubio, dove tale convenzione ha portato all'istituzione di commissioni internazionali dedicate alla protezione del bacino, nel caso del Lago Maggiore e dei corsi d'acqua collegati al Po una simile struttura di cooperazione non è mai stata creata. Le iniziative in corso e le proposte Il documento segnala la convocazione, per la settimana successiva, dell'Osservatorio permanente sugli indirizzi idrici del distretto del fiume Po, tavolo di cooperazione coordinato dall'Autorità di Bacino a cui erano attesi anche rappresentanti svizzero-ticinesi per discutere un possibile afflusso coordinato di acqua nel Lago Maggiore dai bacini idroelettrici elvetici. Viene inoltre richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite di Parigi del 1994 sulla lotta alla desertificazione, ratificata da entrambi i Paesi, che prevede consultazione e cooperazione tra le Parti colpite per l'elaborazione di programmi d'azione armonizzati. L'analisi propone, sul modello delle esercitazioni interforze transfrontaliere "Odescalchi" già condotte tra Ticino, Lombardia e Piemonte in materia di sicurezza, che una cooperazione altrettanto strutturata venga sviluppata anche per la gestione delle acque interne, coinvolgendo gli enti regionali, provinciali, sovraregionali e centrali italiani assieme al Cantone Ticino e alla Confederazione. Conclusioni La crisi idrica del 2022 aveva già dimostrato che la gestione dell'acqua del bacino del Po — comune anche alla Svizzera per oltre la metà del suo apporto imbrifero — è un interesse condiviso la cui rarefazione rischia di compromettere non solo l'agricoltura e la produzione energetica, ma anche le prospettive di sviluppo della navigazione interna. Una rivisitazione della Convenzione italo-svizzera del 1992, che integri i principi di cooperazione della Convenzione di Helsinki e tenga conto della transizione energetica e dei rischi climatici, appare va già allora quanto mai opportuna in tale momento storico.
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8 mai 2022
ITDEFREN
Sanctions prononcées par le Département fédéral de l'économie, ainsi que gel et restitution des avoirs illicites détenus par des personnes étrangères exposées politiquement
La réponse suisse à double voie face aux avoirs illicites et aux États sanctionnés La Suisse traite les sanctions et la restitution des avoirs d’origine illicite au moyen de deux instruments juridiques distincts, reflet de son architecture fédérale à plusieurs niveaux. Les sanctions commerciales et financières visant des États, entités et personnes étrangers — en application des mesures de l’ONU, de l’OSCE ou des principaux partenaires commerciaux — relèvent de la loi sur les embargos (LEmb), appliquée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Ces sanctions gèlent les fonds et ressources économiques des personnes visées et restreignent le commerce de biens, de services et de capitaux. Un instrument distinct, la loi de 2015 sur le blocage et la restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP), traite un problème plus ciblé mais politiquement sensible : les avoirs détenus en Suisse par d’anciens chefs d’État ou hauts fonctionnaires étrangers soupçonnés de corruption, généralement après un changement de régime. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ordonne le blocage initial — souvent quelques jours après un changement de régime, comme dans les cas de Ben Ali (Tunisie), Moubarak (Égypte) et Ianoukovitch (Ukraine) — afin de préserver les avoirs pendant que l’État étranger engage une procédure d’entraide judiciaire. Si cet État ne peut mener à terme la procédure en raison d’un système judiciaire défaillant, le Département fédéral des finances (DFF) peut saisir le Tribunal administratif fédéral d’une action en confiscation, en s’appuyant sur une présomption légale selon laquelle un enrichissement disproportionné et inexpliqué survenu sous un régime corrompu est présumé d’origine illicite. Les fonds confisqués ne retournent pas directement au trésor de l’État concerné, mais financent des programmes d’intérêt public bénéficiant à la population, sous la supervision du DFAE. Cette distinction est importante : les sanctions relevant de la LEmb constituent un outil de politique étrangère et commerciale lié à la coordination internationale, tandis que le mécanisme de la LVP est une procédure ciblée de lutte contre la corruption et de recouvrement d’avoirs, propre à l’intégrité de la place financière suisse, à la croisée de la politique étrangère, du droit pénal et de l’entraide internationale.
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24 avril 2022
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Neutralità svizzera e sanzioni
NEUTRALITÀ SVIZZERA E SANZIONI Sintesi del documento di Niccolò Salvioni del 24 aprile 2022 · Edizione Ticinus, 11 agosto 2026 OGGETTO Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio federale decise a sorpresa di riprendere le sanzioni economiche dell’Unione europea contro la Russia. Il documento — introduzione e conclusioni di uno studio di 33 pagine — è la prima presa di posizione pubblica dell’autore sul tema e chiede se quella scelta sia compatibile con la neutralità perpetua svizzera. TESI CENTRALE La ripresa delle sanzioni UE — e non di misure ONU, precluse dal veto russo — configura, secondo l’autore, un’adesione unilaterale che tratta in modo impari i due belligeranti e svilisce il ruolo della neutralità, subordinandola all’allineamento con Bruxelles. LE QUATTRO DIMENSIONI COLPITE ● Politica — offuscamento della capacità di autodeterminazione della Svizzera come Stato neutrale sovrano. ● Armata — esposizione della sicurezza nazionale verso una superpotenza nucleare con cui la Svizzera non può competere; il principio di parità di trattamento tra belligeranti andrebbe applicato in modo estensivo. ● Economica — disaccoppiamento repentino dalla Russia senza uno analogo verso l’Ucraina; rottura della «corrente normale degli affari» con entrambi i belligeranti. ● Attiva — indebolimento del ruolo di Potenza protettrice e mediatrice, e della credibilità delle istituzioni umanitarie con sede in Svizzera, a partire dal CICR. ANCORAGGI GIURIDICI ● Art. 1 LEmb: consente sanzioni su base ONU o dei principali partner commerciali (UE); il veto russo all’ONU rende inoperante la via multilaterale. ● Art. 185 cpv. 1 Cost.: affida al Consiglio federale i provvedimenti a tutela della neutralità — qui, secondo l’autore, non rispettato nel principio di parità. ● Art. 33 Conv. Ginevra: le misure di massa (SWIFT, soglia 100 000 fr.) sfiorano il divieto di pene collettive. IL DATO CHE HA RETTO La stima di ~7,5 miliardi di franchi di beni russi bloccati indicata nell’aprile 2022 è rimasta nello stesso ordine di grandezza: alla fine di marzo 2025 la SECO contava 7,4 miliardi di averi privati bloccati e circa 7,45 miliardi di riserve della banca centrale russa immobilizzate. La previsione dell’autore — una lunga «contesa giudiziaria planetaria» sui beni — resta aperta. PERCHÉ RILEVA OGGI La domanda del 2022 — se la Svizzera sappia ritrovare l’equilibrio tra politica estera e neutralità — è la stessa che gli elettori affrontano nella votazione federale del 27 settembre 2026. Questo testo è il punto di partenza della linea di ricerca Ticinus sul tema.
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19 mars 2022
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LAGO MAGGIORE, REGOLAZIONE ARTIFICIALE DI QUOTA E DIRITTO INTERNAZIONALE, QUALCHE RIFLESSIONE IN PROSPETTIVA SVIZZERA
Lago Maggiore, regolazione artificiale di quota e diritto internazionale: qualche riflessione in prospettiva svizzera Il sopralzo sperimentale a +1,50 m deciso dall'Autorità di Bacino del Po rivela la fragilità del quadro istituzionale italo-svizzero sulla gestione delle acque 8 agosto 2026 Sintesi Nel dicembre 2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) ha deliberato la prosecuzione, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione di regolazione estiva del Lago Maggiore, portando il limite massimo dagli attuali +1,25 m fino a un possibile +1,50 m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (Deliberazione n. 7/2021 ADBPO). La decisione, che riguarda un lago alimentato per il 51% da un bacino imbrifero svizzero e per il 49% da uno italiano, è stata assunta da una Conferenza Istituzionale Permanente di cui la Confederazione elvetica non fa parte. Questo caso concreto — qui ripreso nella sua analisi del marzo 2022 — offre l'occasione per una riflessione più ampia sul quadro giuridico internazionale, storicamente fermo da decenni, che regola i rapporti italo-svizzeri in materia di acque e navigazione sul Verbano. Parte I — Il Lago Maggiore e la diga della Miorina Il bacino imbrifero del Lago Maggiore si estende su circa 6.599 km², ripartiti quasi a metà tra Italia (3.229 km², 49%) e Svizzera (3.370 km², 51%), mentre lo specchio lacustre di 212 km² si trova per l'80% in territorio italiano e per il 20% in territorio svizzero. Unico emissario è il fiume Ticino sub-lacuale, il cui contributo determina dal 20% al 50% della portata del Po. La regolazione del livello è affidata dal 1942 alla diga traversa della Miorina a Golasecca, gestita dal Consorzio del Ticino (ente pubblico con sede a Milano, istituito nel 1928), entro i limiti fissati dal Disciplinare di Concessione del 24 gennaio 1940 tra +150 cm e -50 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (posto convenzionalmente a 193,016 m/slm), come richiamato dalla scheda del Dipartimento federale dell'ambiente (BAFU) sulla regolazione dei livelli lacuali. Parte II — La decisione dell'Autorità di Bacino del Po L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po — ente pubblico italiano con sede a Parma, sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, istituito dalla legge 221/2015 — ha comunicato il 22 dicembre 2021 la propria decisione di proseguire e ampliare la sperimentazione di sopralzo estivo del lago, dal precedente tetto di +1,25 m (raggiunto anche a +1,35 m nel 2019) fino a un possibile +1,50 m, per l'intero quinquennio 2022-2026, motivandola con l'esigenza di costituire una «scorta idrica strategica» per l'intero distretto del Po, specie nei periodi di siccità. La decisione è stata assunta dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità — composta dai Ministri italiani competenti e dai Presidenti delle Regioni del distretto — organo a cui la Svizzera non partecipa, nonostante il coinvolgimento diretto della porzione elvetica del bacino. Parte III — Un organismo bilaterale senza base giuridica formale Elemento di particolare interesse è il ruolo attribuito, nella stessa delibera, all'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, riattivato con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente italiano, composto — secondo il parere allegato alla delibera — da tre membri di designazione svizzera e quattro di designazione italiana. Come rilevato nell'analisi, questo organismo non risulta fondato su alcuna convenzione internazionale in vigore: non può infatti richiamarsi alla Convenzione italo-svizzera del 1956 sulla regolazione del Lago di Lugano, che riguarda esclusivamente il Ceresio e prevede una diversa "Commissione di Sorveglianza" di sei membri paritetici. Nondimeno, è proprio dal parere favorevole (ma condizionato a "ulteriori approfondimenti") di questo organismo privo di base legale formale che la delibera ADBPO fa dipendere l'eventuale entrata in vigore del nuovo tetto di +1,50 m. Parte IV — Le tre Commissioni convenzionali esistenti Il documento ricostruisce inoltre lo stato delle tre commissioni bilaterali effettivamente fondate su trattati in vigore, nessuna delle quali ha però competenza sulla quota del Lago Maggiore: - la Commissione internazionale per la regolazione del Verbano e del Ceresio, fondata sulla Convenzione italo-svizzera del 17 settembre 1955 (fedlex), non si riunisce più da anni e riguardava comunque solo il Lago di Lugano, non il Lago Maggiore; - la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS), basata sulla Convenzione del 20 aprile 1972 sulla protezione dall'inquinamento (cipais.org), non ha competenze decisionali sui livelli o le portate; - la Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), fondata sulla Convenzione del 19 marzo 1986 (fedlex), riguarda unicamente la fauna ittica. Parte V — Le criticità del sopralzo L'analisi elenca una serie di effetti potenzialmente avversi di un innalzamento permanente a +1,50 m: assenza di un modello di svaso preventivo in caso di piene estreme; erosione di rive, sponde e canneti; perdita di spiagge e strutture turistiche lacuali; difficoltà di accesso a pontili, attracchi e darsene; interferenze con zone umide protette (tra cui il sito Ramsar delle Bolle di Magadino) e con la riproduzione della fauna ittica e dell'avifauna; possibile sviluppo di alghe, schiume e zanzare; allungamento dei tempi di transito nella conca di navigazione della Miorina verso Milano. Parte VI — Un quadro convenzionale internazionale fermo da decenni Pur in assenza di un'appartenenza svizzera all'Unione Europea — situazione che l'analisi paragona a quella di uno «Stato europeo ai confini del territorio europeo», come Finlandia e Russia — esiste una fitta rete di strumenti internazionali applicabili ai rapporti italo-svizzeri in materia di acque: dalla Convenzione di Barcellona del 1921 sulla libertà di transito, alla Convenzione di Ramsar del 1971, alla Convenzione italo-svizzera sulla protezione delle acque del 1972, alla Convenzione di Helsinki del 1992 sui corsi d'acqua transfrontalieri (fedlex), fino alla Convenzione di Aarhus del 1998 sulla partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali. Nonostante questi impulsi, il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore non è stato aggiornato dal 1992. A titolo di paragone, il bacino del Reno dispone dal 1999 di una Convenzione per la protezione del fiume con sede a Coblenza, e il Danubio di una propria Convenzione del 1994 con sede a Vienna — entrambe nate proprio in attuazione della Convenzione di Helsinki. Parte VII — Il nodo della navigazione interna Un capitolo a parte riguarda la navigazione: la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano resta un caso atipico in Europa, poiché la Svizzera vi ha conferito l'esclusiva del servizio di linea sul proprio specchio d'acqua a un'impresa italiana di diritto pubblico, la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL). A differenza dei bacini del Reno (Commissione centrale del Reno, Convenzione di Mannheim del 1868) e del Danubio (Danube Commission, 1948), il sistema Lago Maggiore-Ticino-Po resta privo di una "cabina di regia" internazionale che ne coordini stabilmente la regolazione e la navigabilità, nonostante l'Accordo di Ginevra del 1996 sulle grandi idrovie e il potenziale collegamento — attraverso il Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e l'idrovia europea E 91 — fino al Po e all'Adriatico. Conclusioni Il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore, invariato da decenni nonostante l'evoluzione del diritto internazionale ambientale, mostra oggi tutta la propria fragilità di fronte a decisioni — come quella sul sopralzo sperimentale a +1,50 m — che producono effetti transfrontalieri diretti su una popolazione di oltre 670.000 abitanti dell'arco alpino e prealpino, senza che i portatori d'interesse svizzeri e ticinesi, né i Comuni rivieraschi italiani del Verbano-Cusio-Ossola e di Varese, risultino essere stati previamente consultati, in apparente contrasto con gli obblighi di informazione e partecipazione pubblica previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla direttiva europea 2007/60/CE. Anche la Convenzione di navigazione del 1992 andrebbe rivista, aggiornata ed estesa ai comparti fluviali del Ticino sub-lacuale e dei Navigli lombardi, per connettere realmente il Verbano al Po e, da lì, a Venezia. Il caso della quota del lago si aggiunge così, quale ulteriore tassello, al più ampio bisogno di un tavolo bilaterale italo-svizzero permanente sulla gestione integrata del bacino.
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2 mars 2022
ITDEFREN
Switzerland and neutrality towards belligerents - a system of conflict limitation
Mars 2022 : la première fissure dans la neutralité suisse Synthèse et mise en contexte historique de l'article « Switzerland and neutrality towards belligerents: a system of conflict limitation » de Niccolò Salvioni, publié sur LinkedIn et Academia.edu le 2 mars 2022 Le contexte : deux jours après le tournant de Berne Cet article – le premier d’une série de réflexions sur la neutralité que l’auteur mène depuis des années – a été rédigé dans l’immédiateté, à peine deux jours après un événement qui, avec le recul, peut aujourd’hui être considéré comme un tournant dans la politique étrangère suisse contemporaine. Le lundi 28 février 2022, quatre jours après l’invasion russe de l’Ukraine, le Conseil fédéral annonce lors d’une conférence de presse extraordinaire l’adoption des sanctions économiques déjà décidées par l’Union européenne à l’encontre de la Russie, gelant les avoirs de Poutine, Lavrov, Michoustine et de tous les députés de la Douma ayant voté la reconnaissance des régions séparatistes ukrainiennes. Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, déclare que « se ranger du côté de l’agresseur n’est pas compatible avec notre neutralité » – une phrase qui, à elle seule, bouleverse deux siècles de doctrine d’équidistance. Le même jour, le Conseil national adopte une résolution condamnant la guerre : pour la première fois, les pouvoirs exécutif et législatif prennent simultanément parti pour l’une des parties belligérantes contre l’autre. Le quotidien russe Novaya Gazeta commente laconiquement que « la Suisse a violé, pour la première fois depuis 1815, la neutralité qu’elle avait maintenue même pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ». C’est une période où tout est encore incertain : Moscou n’a pas réagi officiellement, Lavrov ne parvient pas à se rendre à Genève en raison de la fermeture de l’espace aérien, et la Chine – comme le note Salvioni lui-même – propose justement sa médiation à ce moment-là, comme pour reprendre un rôle que la Suisse laissait vacant. Le contenu : une question qui reste ouverte Le texte analyse cette décision à la lumière de la doctrine classique : la neutralité permanente de la Suisse – reconnue par le Congrès de Vienne et le Traité de Paris de 1815, et encore aujourd’hui inscrite aux articles 183 et 185 de la Constitution fédérale – impose un devoir de non-participation et d’impartialité envers tous les belligérants, non pas l’obligation d’une équidistance schématique, mais l’interdiction d’un traitement discriminatoire non justifié. Citant la définition classique de Vitzthum et Proelss, l’auteur rappelle que le régime des droits et devoirs des neutres est « un instrument important de limitation des conflits » : en distinguant les États neutres des États belligérants, le droit international empêche la propagation du conflit. La question centrale de l’ouvrage – « la position adoptée par le Conseil fédéral et le Conseil national est-elle compatible avec le statut de neutralité perpétuelle de la Suisse ? » – ne reçoit, délibérément, pas de réponse définitive. Le texte observe que cette décision, bien que prise de bonne foi et à des fins humanitaires envers l’Ukraine, a de fait privé la Suisse de son rôle de médiateur impartial entre les parties, éloignant encore davantage la Russie non seulement de Berne, mais aussi de l’Europe elle-même. Seul l’avenir, écrit-il, pourra dire si la Suisse continuera d’être considérée comme perpétuellement neutre. Rétrospective : une prédiction qui s’est réalisée Plus de quatre ans plus tard, ce premier article se lit comme le prélude d’un raisonnement que l’auteur allait ensuite développer dans des dizaines d’interventions ultérieures. Le 25 avril 2022 – moins de deux mois plus tard –, l’auteur publie une deuxième analyse approfondie (« Neutralité suisse et sanctions ») qui chiffre à 7,5 milliards de francs les avoirs déjà gelés et formalise la thèse d’une violation du principe du « courant normal ». À partir de là, la trajectoire s’élargit progressivement : l’adhésion de la Suisse à l’European Sky Shield Initiative en octobre 2024, la participation au Tribunal spécial du Conseil de l’Europe sur l’agression russe, le gel de plus de 13 milliards de francs d’actifs russes, jusqu’à la déclaration du Conseil national du 6 mars 2025 sur une « politique de sécurité européenne indépendante » et à un référendum constitutionnel désormais fixé au 27 septembre 2026 sur l’initiative « Sauvegarde de la neutralité suisse ». Même le dernier chapitre de cette escalade – les droits de douane américains de 39 % imposés à la Suisse en août 2025, supérieurs à ceux réservés à l’UE et à l’OTAN – confirme, selon l’auteur, que l’autonomie neutre, loin d’être protégée, est aujourd’hui perçue par les grandes puissances comme une anomalie à corriger. Relire ce texte du 2 mars 2022 revient donc à revenir au moment précis où la question « La Suisse est-elle encore neutre ? » a commencé à se poser avec une urgence institutionnelle – une question à laquelle le prochain référendum du 27 septembre 2026 est peut-être appelé à apporter une réponse définitive.
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19 janvier 2021
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LA NAVIGAZIONE INTERNA DI TRASPORTO PERSONE E MERCI SUL LAGO MAGGIORE SVIZZERO E SULL’IDROVIA LOCARNO - MILANO - VENEZIA DAL PROFILO DEL DIRITTO INTERNO SVIZZERO, PUBBLICO INTERNAZIONALE ED ALTRO
Gli attori istituzionali della navigazione interna nel bacino del Po e l'idrovia Locarno-Milano-Venezia: un primo quadro normativo del 20 gennaio 2020 A tre anni dalla presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, un tentativo di mappatura delle competenze nazionali, cantonali, regionali, provinciali e municipali Presentazione del 8 agosto 2026 Premessa Dopo un anno di presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia iniziavo ad avere un quadro più attivo e strutturato sui numerosi attori che, nel contesto del bacino del Po, regolamentano — parallelamente alla Confederazione elvetica e al Cantone Ticino — la navigazione interna. Il documento di riferimento di questa sintesi, redatto nel gennaio 2021, dopo l'assunzione della presidenza nel giugno 2019, ha rappresentato un primo tentativo di dare un quadro complessivo e normativo, al fine di comprendere la complessità delle relazioni tra i diversi attori con competenze nazionali, cantonali, regionali e provinciali; ve ne sono peraltro anche di natura municipale e sovraregionale. A distanza di anni, quel lavoro resta la base analitica su cui si è costruita l'attività istituzionale dell'Associazione, e vale la pena riproporne oggi una sintesi organica ai lettori di Ticinus. Sintesi Il tema della navigazione interna sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno-Milano-Venezia si colloca all'incrocio di ordinamenti giuridici distinti — federale svizzero, cantonale ticinese, statale italiano, regionale lombardo e piemontese, provinciale e municipale — e di una pluralità di enti pubblici, consorzi e società concessionarie la cui azione, spesso non coordinata, condiziona lo sviluppo turistico, ambientale ed economico dell'intero bacino. Il quadro che segue riprende, per punti, l'analisi del gennaio 2021 «La navigazione interna di trasporto persone e merci sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno – Milano – Venezia», confrontando il regime italo-svizzero con i modelli adottati sui laghi Lemano e di Costanza e sul fiume Reno, e ricostruendo la rete degli enti competenti sul bacino del Po, sul Ticino inferiore e sul sistema dei Navigli. Parte I — Il quadro giuridico federale svizzero La navigazione interna in Svizzera è retta dalla legge federale sulla navigazione interna (LNI) del 3 ottobre 1975 e dalla relativa ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere. L'art. 3 LNI attribuisce ai Cantoni la sovranità sulle proprie acque, riservato il diritto federale; l'art. 4 LNI riserva invece al Consiglio federale, sentiti i Cantoni rivieraschi, le decisioni sulle acque di confine o sottoposte a convenzioni internazionali. Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori è invece disciplinato dalla legge federale sul trasporto viaggiatori (LTV) del 20 marzo 2009, che attribuisce alla Confederazione — tramite l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) — l'esclusiva (la «privativa») sul rilascio delle concessioni di esercizio, comprese quelle per il trasporto lacuale. Il trasporto merci ferroviario e per via d'acqua è infine oggetto della legge federale sul trasporto di merci (LTM). Nel Rapporto sulla politica svizzera della navigazione del 14 ottobre 2009, il Consiglio federale ha definito i propri assi prioritari — rafforzamento dell'integrazione intermodale sul Reno, partecipazione ai processi normativi internazionali, salvaguardia dell'accesso al mare — senza tuttavia menzionare specificamente la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano. Parte II — I modelli comparati: Lemano, Bodanico e Reno Il documento del 2021 confronta il regime ticinese con tre convenzioni internazionali di navigazione lacuale e fluviale, evidenziandone il carattere nettamente più liberale: Lago Lemano — la Convenzione tra Svizzera e Francia del 7 dicembre 1976 lascia la gestione del servizio regolare a due società anonime svizzere con sede a Losanna, in un contesto di libertà di transito e approdo garantita anche alla Francia, pur in presenza di una netta preponderanza di infrastrutture svizzere (28 moli più 4 a Ginevra, contro 5 in territorio francese). Lago di Costanza — la Convenzione del 1° giugno 1973 tra Svizzera, Austria e Germania stabilisce un principio di parità di trattamento e libertà di movimento coordinato, con diverse società private nazionali coordinate da una struttura comune di diritto tedesco. Fiume Reno — la Convenzione riveduta del 17 ottobre 1868, sotto il controllo della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), sancisce la libertà di movimento e il divieto di trasbordo forzato o di diritti di scalo, un regime che ha permesso lo sviluppo del sistema portuale di Basilea. Rispetto a questi tre modelli, la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano viene qualificata nel documento come il «modello più atipico e meno liberale», fondato su due concessioni esclusive reciproche anziché sulla libertà di movimento. Parte III — La Convenzione del 1992 e le concessioni in essere La Convenzione per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 2 dicembre 1992 affida la gestione dei servizi regolari a due concessionarie in regime di privativa: la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), ente pubblico dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di Roma, con sede operativa a Milano e direzione di esercizio ad Arona, titolare della concessione per il bacino svizzero del Lago Maggiore, rinnovata il 23 dicembre 2016 per un decennio (fino al 2026); la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (SNL), concessionaria per il Lago di Lugano. L'art. 18 della Convenzione istituisce una Commissione consultiva mista, composta da sei membri (tre per delegazione), incaricata anche di definire nozioni chiave come «esigenza effettiva» e «notevole concorrenza» ai fini del regime speciale di autorizzazione previsto dall'art. 14 per i servizi non regolari di linea e il noleggio di banchina — un regime che, a differenza dell'Italia (dove i taxi d'acqua sono soggetti a licenza comunale), la Svizzera e il Cantone Ticino non hanno mai disciplinato, con la conseguenza pratica di impedire, ad esempio, il noleggio reciproco di imbarcazioni tra Ascona e le Isole Borromee. Parte IV — Il Memorandum d'Intesa del 2016 e il Consorzio Navigazione Laghi Il 31 maggio 2016 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e il MIT italiano hanno sottoscritto a Lugano un Memorandum d'Intesa per una cooperazione bilaterale volta a migliorare l'offerta di navigazione sui bacini di Locarno e Lugano, affidando a un Gruppo di lavoro bilaterale l'elaborazione di un piano di sviluppo condiviso. Dopo lo sciopero dei lavoratori del bacino svizzero nell'estate 2017 e la comunicazione di GGNL, il 27 dicembre 2017, del proprio disimpegno dai servizi di linea in territorio elvetico, il 13 marzo 2018 è stato costituito a Milano il Consorzio Navigazione Laghi (Swiss Italian Navigation Group), volto a coordinare le due concessionarie sui bacini del Verbano e del Ceresio. Il documento del 2021 rileva come questa «sperimentazione», pur necessaria a garantire la continuità del servizio, resti giuridicamente in tensione con l'esclusiva conferita dalla Convenzione del 1992 a GGNL, la quale mantiene la responsabilità di servizio fino alla scadenza della concessione nel 2026 ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Convenzione. Parte V — Gli enti regolatori del bacino del Po, del Ticino inferiore e dei Navigli Parallelamente al regime italo-svizzero, un insieme distinto di enti di diritto italiano regola le acque interne a valle del confine, con competenze che si intrecciano su base statale, regionale, provinciale e consortile: l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), con sede a Parma, competente sulle opere idrauliche dell'intero bacino del Po, sulla polizia idraulica e sulla gestione della conca della diga della Miorina e del progetto per Porto della Torre sul Ticino inferiore (agenziapo.it); l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ABDPo), anch'essa con sede a Parma, istituita dal decreto ministeriale del 25 ottobre 2016 che ha riorganizzato in sette distretti idrografici le competenze di pianificazione di bacino; la Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente sulla manutenzione delle grandi dighe, tra cui la diga della Miorina; il Consorzio Ticino, con sede a Milano, responsabile della regolazione del livello del Lago Maggiore tramite la diga della Miorina; il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi), ente pubblico economico che regola l'uso irriguo e la navigazione sul sistema dei Navigli Lombardi (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana, Paderno) e sul canale Villoresi, nei limiti del regolamento regionale lombardo; l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con sede a Laveno-Mombello, competente sul demanio lacuale; la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, titolari della potestà regolamentare sulla circolazione nautica rispettivamente sui Navigli e sul Po e sui laghi piemontesi, con delega di aspetti locali agli enti comunali. A questi si affianca, sul versante svizzero, la competenza dei Cantoni ex art. 3 LNI e, per le acque di confine, quella del Consiglio federale ex art. 4 LNI, sentiti i Cantoni rivieraschi — una struttura che rende il quadro complessivo effettivamente multilivello: federale, cantonale, statale italiano, regionale, provinciale, consortile e comunale. Parte VI — L'Associazione Locarno-Milano-Venezia: storia e progetti Interreg Erede ideale dell'associazione «Locarno–Venezia» costituita il 4 aprile 1940, l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione Locarno–Milano–Venezia il 18 giugno 2008, con l'adesione della Città di Milano, ponendosi due scopi statutari: la promozione dei valori ambientali e turistici delle vie d'acqua dal Lago Maggiore a Milano e Venezia, e lo studio della linea internazionale di navigazione interna. Sotto la presidenza di Aldo Torriani (figlio di Guido Torriani, segretario dell'associazione del 1940) fino al 2019, l'Associazione ha coordinato, quale capofila svizzero, tre progetti europei Interreg: Idrotour (2007–2013), con il Consorzio ETVilloresi e la Città di Locarno, che ha permesso la messa in sicurezza della diga del Panperduto (circa 21 milioni di euro) e la costruzione della barca LoVeMi per il trasporto di 40 passeggeri e biciclette; Transidro (2011–2014), con la Provincia di Novara, che ha realizzato ad Arona un porto di interscambio tra i battelli della Navigazione Lago Maggiore e le imbarcazioni più piccole dirette verso i canali; Slowmove (2019–2022), con la Provincia di Novara capofila, le Regioni Lombardia e Piemonte, i due Parchi del Ticino e il Comune di Castelletto Ticino, incentrato sul miglioramento degli attracchi, il controllo remoto delle conche e il cicloturismo. Il tragitto Locarno–Milano–Venezia resta tuttavia un progetto solo parzialmente navigabile: permangono due «nodi» principali — la diga di Porto della Torre sul Ticino inferiore, di competenza AIPo, e l'assenza di un ascensore d'acqua tra il canale Villoresi e il Naviglio Grande — oltre a nove conche fuori servizio sul Naviglio Pavese tra Milano e Pavia. Parte VII — Conclusioni e proposte Le conclusioni del documento del 2021, tuttora attuali, indicano alcune direttrici di lavoro che restano al centro dell'azione dell'Associazione: Una «liberalizzazione parziale» della Convenzione del 1992, sul modello bodanico e renano, che superi il vincolo delle due concessioni esclusive reciproche mantenendo un quadro di prescrizioni uniformi di navigazione. Un tavolo interministeriale italo-svizzero, oltre a quello nazionale italiano già auspicato dall'associazione Amici dei Navigli, per elevare l'idrovia Locarno-Milano-Venezia a progetto strategico di interesse comune, anche in vista di un possibile cofinanziamento delle opere. Il completamento delle infrastrutture mancanti (conche, ascensori d'acqua, piste ciclabili di collegamento) per garantire la continuità dell'itinerario. Una revisione della politica cantonale e nazionale che integri esplicitamente la rete idroviaria — Ticino inferiore, canali, Navigli — quale estensione naturale del Lago Maggiore, a beneficio dei comuni rivieraschi lombardi, piemontesi e ticinesi. Il chiarimento della volontà politica del Cantone Ticino rispetto al futuro della propria porzione di Lago Maggiore e ai rapporti con Piemonte e Lombardia, questione che il documento pone esplicitamente come nodo politico ancora aperto. A un anno dall'assunzione della presidenza, questo primo tentativo di mappatura resta un riferimento utile per orientare l'azione dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia nel dialogo con i molteplici attori — nazionali, cantonali, regionali, provinciali, consortili e municipali — che condividono la responsabilità sul futuro della navigazione interna nel bacino del Po e sul Verbano.