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Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese: base legale, precedenti e l’imprevisto - v2

Sintesi. Nota alla presente edizione v2. Questa è una versione rielaborata e ampliata dello studio pubblicato ieri: integra un capitolo dedicato alla posizione dell’autorità eventualmente chiamata a giudicare, profilo che la prima edizione non affrontava. Le conclusioni relative al Ministero pubblico restano invariate; l’aggiornamento le completa senza modificarle. L’oggetto. Questo studio esamina l’istituto del procuratore pubblico straordinario nell’ordinamento ticinese: su quale base legale riposi, quali precedenti cantonali lo abbiano applicato, e perché la configurazione emersa nel luglio 2026 sollevi una questione che nessuno di quei precedenti aveva dovuto affrontare. È un approfondimento del commento «Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale», pubblicato in pari data, ma può essere letto autonomamente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati né ne riproduce alcun contenuto, non chiede dimissioni. La presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone menzionate. Il procedimento che sfiora la posizione di un minorenne detenuto è considerato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Due fondamenti da tenere distinti. L’esigenza di un magistrato esterno discende dal meccanismo di ricusazione ed esclusione del diritto processuale penale, che impone l’astensione quando sia compromessa l’imparzialità, effettiva o apparente. Il potere di designarlo riposa invece su una base diversa e cantonale: l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Il dibattito tende a sovrapporre i due piani; tenerli separati è la premessa di tutto il ragionamento. Il rilievo tecnico centrale. L’art. 24 LOG è rubricato «Supplenze durevoli» e prevede che, in caso di vacanza di un seggio giudiziario o di impedimento durevole, il Consiglio di Stato possa designare un supplente a ricoprire l’ufficio. È una disposizione concepita per coprire una funzione rimasta scoperta — non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione al procuratore straordinario riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante — non è una lacuna del legislatore, la disposizione disciplina semplicemente tutt’altro. Un precedente che il dibattito ha trascurato. Nel marzo 2024, aperto un procedimento penale relativo a un incidente stradale in Leventina, nessuno chiese la nomina di un procuratore straordinario: il rimedio adottato fu politico, con l’autosospensione del consigliere di Stato dalla conduzione della polizia. Lo studio dà conto di quel precedente, e di un’asimmetria allora non rilevata da alcuno — autore di queste pagine compreso — poiché la misura copriva l’organo investigato ma non quello investigante. Tre differenze che rendono inedita la configurazione attuale. La prima è la qualità processuale: nel 2024 il consigliere di Stato non fu mai imputato. La seconda, e più rilevante, è la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza; per il denunciante il rapporto si rovescia, poiché dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza e non darvi seguito a quella opposta. Nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto esiste per sciogliere. La terza riguarda la qualità dei denunciati, che siedono anche in Gran Consiglio, l’organo che elegge i magistrati. E poi chi giudica. Le tre differenze appena descritte riguardano la fase istruttoria. Ma se il procuratore straordinario promuovesse l’accusa, si porrebbe una domanda distinta, che il dibattito cantonale non ha ancora formulato: chi giudicherebbe? Il giudice non condivide il legame con l’Esecutivo che espone il Ministero pubblico, ma resta esposto a un legame con il Legislativo, poiché i denunciati siedono nell’organo che elegge i giudici. La designazione di un procuratore straordinario risolverebbe dunque il conflitto a monte, lasciando intatto quello a valle. Lo studio esamina gli strumenti che il diritto processuale federale offre per questa fase — dal trasferimento di foro tra procure cantonali alla ricusazione a cascata fino al Tribunale penale federale — distinguendoli, per rigore di garanzia, da quelli applicabili al Ministero pubblico. La posizione del Governo, e ciò che essa non copre. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la designazione dei procuratori straordinari. Lo studio riporta quella posizione nella sua forma migliore — la consultazione favorevole dei tre organi giudiziari interpellati, la giurisprudenza federale richiamata, il rilievo secondo cui l’iniziativa lascerebbe trasparire sfiducia verso la magistratura — e ne isola il presupposto comune: tutte le fattispecie richiamate presuppongono un Esecutivo collocato fuori dal conflitto. Non è in discussione la validità della base legale, ma la sua sufficienza in una situazione che nessuna delle pronunce citate ha dovuto considerare. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Quarantott’ore dopo aver dichiarato non necessari cambiamenti procedurali, il Consiglio di Stato si è trovato ad affrontare proprio quell’ipotesi. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni, in una catena dove il sostituto del primo interessato è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale — e ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze. Nota sulla revisione v2. Rispetto alla versione pubblicata ieri, questo aggiornamento aggiunge l’analisi della posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non esaminato nel dibattito cantonale — e i relativi strumenti di rimedio previsti dal diritto processuale federale. Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.

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