Il diritto svizzero della neutralità — II: ipotesi evolutive post accettazione della modifica costituzionale del 27 settembre

Se il primo volume fotografava il diritto esistente, questo secondo compie il passo successivo: prova a proiettarlo in avanti. Dopo aver esaminato il quadro normativo vigente e il modo in cui vi si rapportano Governo e Parlamento, lo studio simula che cosa potrebbe accadere qualora l’iniziativa sulla neutralità venisse accolta il 27 settembre 2026. Non una previsione, dunque, ma una simulazione ragionata, condotta a partire dagli elementi accertati nel primo volume e dai precedenti storici disponibili. Il punto di partenza è il potere costituente dell’iniziativa popolare, illustrato attraverso due precedenti opposti: la Lex Weber del 2012, accolta a sorpresa e applicata con rapidità dirompente; e l’iniziativa sull’immigrazione di massa del 2014, la cui attuazione si arenò per anni contro gli obblighi europei, fino a un compromesso che ne svuotò la portata. Sono i due modelli — l’uno rapido, l’altro conflittuale — entro cui collocare gli effetti possibili del nuovo articolo 54a. Lo studio passa poi in rassegna, in prospettiva, i temi del primo volume, e affronta alcuni capitoli specifici: l’effetto del passaggio da una neutralità flessibile a una rigida sulla credibilità umanitaria e sul ruolo del CICR; le conseguenze sulla piazza finanziaria di fronte ai regimi sanzionatori occidentali; il riesame che la SECO dovrebbe condurre sulle sanzioni, con la sorte dei circa 7,4 miliardi di averi bloccati e il probabile mutamento di funzione dell’autorità, chiamata a passare dal controllo dei soggetti sanzionati a quello dei flussi finanziari; le misure di reazione autonoma della Svizzera e, specularmente, quelle che i partner occidentali potrebbero adottare contro un disallineamento elvetico. Un capitolo di particolare interesse riguarda la giustiziabilità: una neutralità costituzionalizzata in un divieto preciso potrebbe — sul modello della Lex Weber, che il Tribunale federale dichiarò direttamente applicabile — trasformare la neutralità da atto di governo insindacabile in un controllo di legittimità azionabile, in via indiretta, da chi ne subisca gli effetti. Un sindacato giudiziario che oggi, data l'insindacabilità degli atti di politica estera, semplicemente non esiste. Lo studio non isola il quesito dal suo contesto. Ne mette in luce i due nervi scoperti che animano il dibattito di queste settimane: l'argomento della sicurezza, sollevato dal fronte contrario all'iniziativa, secondo cui una neutralità rigida indebolirebbe la cooperazione difensiva proprio quando il contesto europeo si fa instabile; e la convergenza con la parallela iniziativa «Bussola», che investe il medesimo nodo del recepimento dinamico del diritto europeo. Sia la neutralità sia i Bilaterali III, in fondo, ruotano attorno alla stessa domanda: quanta sovranità la Svizzera sia disposta a cedere. Vengono infine esaminati lo scenario di un rifiuto dell'iniziativa e quello, più grave, di un conflitto aperto tra la Russia e i partner occidentali della Confederazione. Il filo conduttore delle conclusioni è che la vera posta del 27 settembre non è la scelta fra avere o non avere una neutralità — la Svizzera resterà neutrale in entrambi i casi — bensì la scelta fra due modi di esserlo: una neutralità flessibile, che conserva alla politica il margine di allinearsi selettivamente, e una neutralità rigida, che quel margine sacrifica in cambio di una posizione predefinita e coerente. Una scelta che, come mostrano il nodo dei Bilaterali III e l'iniziativa «Bussola», è solo il primo atto di una più ampia ridefinizione dei rapporti fra sovranità, democrazia diretta e integrazione europea.

ITDEFREN