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Sanzioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia, nonché congelamento e restituzione di beni illeciti detenuti da persone politicamente esposte straniere

La duplice risposta svizzera ai patrimoni illeciti e agli Stati sanzionati La Svizzera gestisce le sanzioni e il recupero di valori patrimoniali di provenienza illecita attraverso due strumenti giuridici distinti, che rispecchiano la sua architettura federale a più livelli. Le sanzioni commerciali e finanziarie contro Stati, entità e persone straniere — in attuazione di misure dell’ONU, dell’OSCE o dei principali partner commerciali — rientrano nella Legge sugli embarghi (LEmb), applicata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in seno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. Tali sanzioni bloccano fondi e risorse economiche delle persone elencate e limitano il commercio di beni, servizi e capitali. Uno strumento distinto, la legge del 2015 sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP), affronta un problema più circoscritto ma politicamente sensibile: i valori patrimoniali detenuti in Svizzera da ex capi di Stato o alti funzionari stranieri sospettati di corruzione, tipicamente dopo un cambio di regime all’estero. In questo caso è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a ordinare il blocco iniziale — spesso a pochi giorni da un rovesciamento politico, come nei casi di Ben Ali (Tunisia), Mubarak (Egitto) e Yanukovich (Ucraina) — per preservare i valori patrimoniali mentre lo Stato estero avvia una procedura di assistenza giudiziaria. Se tale Stato non riesce a portare a termine la procedura a causa di un sistema giudiziario dissestato, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può proporre un’azione di confisca dinanzi al Tribunale amministrativo federale, basandosi su una presunzione legale secondo cui una crescita patrimoniale sproporzionata e inspiegabile, maturata durante un regime corrotto, è di provenienza illecita. I fondi confiscati non tornano direttamente alle casse dello Stato di provenienza, ma finanziano programmi di interesse pubblico a beneficio della popolazione, sotto la supervisione del DFAE. La distinzione è rilevante: le sanzioni ai sensi della LEmb costituiscono uno strumento di politica estera e commerciale legato al coordinamento internazionale, mentre il meccanismo della LVP è una procedura mirata di lotta alla corruzione e di recupero patrimoniale, specifica per l’integrità della piazza finanziaria svizzera, situata all’incrocio tra politica estera, diritto penale e assistenza giudiziaria internazionale.

ITDEFREN