Anwaltschaft und Notariat
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4. Oktober 2026
ITEN
DER NOTAR UND DER RECHTSANWALT ALS „BERATER“ IM SINNE DES Geldwäschereigesetzes
Perché un addendum? Il rapporto del 13 settembre 2026, "La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario", era fondato soprattutto sul testo di legge, sull'ordinanza e sul messaggio del Consiglio federale. Nelle settimane successive sono apparsi materiali che cambiano in modo rilevante il quadro: la FAQ della Federazione Svizzera dei Notai (15 settembre 2026), l'incarto modello e le direttive interne dell'OAD FSA/FSN per i consulenti, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il commento di Naef/Benedick in Novità giuridiche 3/2026. L'Addendum li esamina, corregge gli errori e le imprecisioni della prima valutazione (capitolo 23) ed estende l'analisi all'avvocato e alla figura ticinese dell'avvocato e notaio. Il principio La LRD è una legge di attività, non di professioni. Dal 1° ottobre 2026 è soggetto chi partecipa a titolo professionale, per conto di terzi, a una transazione finanziaria legata a un negozio del catalogo (art. 2 cpv. 3bis e 3ter LRD): compravendita di fondi, costituzione, gestione, conferimenti e distribuzioni di enti non operativi o esteri, compravendita di enti tramite enti non operativi, domiciliazione. Nessuno è soggetto perché notaio o avvocato. Il notaio Il notaio che si limita a rogare non è soggetto: la rogazione senza consulenza accessoria è esclusa dalla lett. h. Il confine passa all'interno dello studio, tra rogazione e consulenza (strutturazione, atti privati collaterali, attività fiduciarie). Il conto clienti resta la principale zona grigia. L'obbligo di ministero riguarda la rogazione, non la consulenza accessoria, che il notaio può rifiutare. L'avvocato L'avvocato è strutturalmente più esposto: non dispone di un'eccezione equivalente alla lett. h ed è escluso in modo assoluto solo il contenzioso. Per chi opera in diritto immobiliare, societario o fiduciario l'affiliazione sarà spesso la regola. Nell'avvocato e notaio ogni prestazione va qualificata separatamente. Le soglie La correzione più rilevante riguarda l'art. 12f ORD. Le soglie si calcolano solo sull'attività soggetta: non contano il rogito senza consulenza accessoria, le transazioni sotto CHF 5 milioni pagate tramite banche svizzere (lett. b) e gli atti fuori catalogo. Il rischio non sta quindi nel numero dei rogiti, ma nelle poche operazioni di valore elevato o con elementi esteri: una sola transazione oltre CHF 5 milioni con consulenza accessoria basta. Restare sotto le soglie non è comunque un porto sicuro garantito. Segreto e comunicazione Per avvocati e notai consulenti l'obbligo di comunicazione al MROS sussiste solo se si realizza una transazione finanziaria per conto del cliente e l'informazione non è coperta dal segreto (art. 9 cpv. 2 LRD). Il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti. Se il sospetto non può essere fugato, il mandato va rifiutato o interrotto. Funzioni particolari Esecutore testamentario, amministratore e liquidatore della successione, curatore e mandatario precauzionale non diventano soggetti per il solo fatto della riforma; lo diventano le operazioni che escono dalla funzione. La procura con poteri di amministrazione è il caso più esposto. L'Addendum tratta inoltre titoli in deposito, escrow, trust, incarti aperti prima del 1° ottobre 2026 e il passaggio dal regime del consulente a quello dell'intermediario finanziario. Termini e costi Chi esercitava già un'attività soggetta il 1° ottobre 2026 deve chiedere l'affiliazione a un OAD entro il 1° dicembre 2026; chi supera le soglie in seguito, entro due mesi. Gli obblighi di diligenza valgono dal 1° ottobre 2026. I costi annui di base presso l'OAD FSA/FSN sono di CHF 790, oltre a tassa d'ammissione, formazione e controlli. L'esercizio di un'attività soggetta senza affiliazione è punibile anche per negligenza. Strumenti operativi L'Addendum propone una road map per la gestione degli incarti, una lettura commentata dei modelli OAD, un vademecum per notaio, avvocato, avvocato e notaio e professionista non affiliato e, quale Allegato A, un progetto di scheda di valutazione dell'assoggettamento (pre-triage) per lo studio individuale, la società e lo studio associato. Conclusione Il notaio ticinese che roga senza consulenza accessoria e senza gestire fondi oltre il flusso legato all'atto non deve affiliarsi. Chi svolge anche consulenza contrattuale, societaria o fiduciaria deve compiere una valutazione documentata. Finché la prassi non si consolida, l'affiliazione prudenziale resta una scelta legittima di gestione del rischio. Anche chi non è affiliato deve poter dimostrare perché non è soggetto. L'Addendum riflette l'opinione dell'autore e non sostituisce un parere giuridico. Osservazioni e critiche sono benvenute.
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13. September 2026
ITEN
Die Revision des Geldwäschereigesetzes und der Tessiner Notar als Amtsträger
NOTA DI AGGIORNAMENTO — per la sintesi su Ticinus Aggiornamento del 4 ottobre 2026 — esiste un addendum correttivo. Questo rapporto è stato redatto il 13 settembre 2026, prima dell'entrata in vigore della riforma (1° ottobre 2026) e prima che apparisse una serie di materiali che ne hanno modificato il quadro interpretativo: la FAQ sintetica della Federazione Svizzera dei Notai, il regolamento delle tasse e l'Informationsbulletin 4/2026 dell'OAD FSA/FSN, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il contributo Naef/Benedick su Novità giuridiche 3/2026. Alla luce di questi materiali ho pubblicato un addendum — "Il notaio e l'avvocato quali 'consulenti' ai sensi della LRD" (4 ottobre 2026) — che completa e, su alcuni punti, corregge questo rapporto. In particolare: - la base di calcolo delle soglie dell'art. 12f ORD va ridimensionata: le transazioni esenti (lett. h e lett. b) non si computano, sicché la tesi secondo cui la soglia dei CHF 2 milioni sarebbe superata di routine dalle sole compravendite ordinarie è troppo ampia — conta l'operazione eccezionale, non il volume; - il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti: la comunicazione volontaria di fatti coperti dal segreto, da parte del notaio o dell'avvocato consulente, non è una facoltà ma può violare il segreto professionale; l'obbligo di ministero del notaio non rende "necessitata" l'affiliazione: copre la rogazione, proprio ciò che la lett. h esenta, mentre la consulenza accessoria può essere rifiutata. La tesi centrale del rapporto — che l'assoggettamento non discende dallo status di "pubblico funzionario", ma dall'attività concretamente svolta — ne esce confermata e rafforzata. Per i dettagli, i nuovi capitoli (funzioni successorie e di protezione, deposito di titoli ed escrow, trust, passaggio tra consulente e intermediario finanziario) e una scheda operativa di pre-triage, si rinvia all'addendum. Una valutazione consolidata dei due testi è prevista dopo l'assemblea dei notai del 7 ottobre 2026, per tenere conto delle osservazioni che emergeranno. Niccolò Salvioni, il 4 ottobre 2026 *** Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). Il rapporto — a scopo di orientamento generale — ricostruisce che cosa cambia concretamente per notai e avvocati elvetici, anche per i professionisti operanti nel Cantone del Ticino. Il punto centrale: contrariamente a una lettura affrettata, l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) non discende dallo status di "pubblico ufficiale" del notaio. Il notariato ticinese è libero-professionista, non un Amtsnotariat di pubblico impiego (regime speciale riservato a Zurigo e Sciaffusa): il notaio ticinese ricade quindi nella categoria generale dei "consulenti" (art. 2 cpv. 3bis LRD) e l'obbligo scatta solo al superamento delle soglie di professionalità dell'art. 12f OLRD — in primo luogo il volume aggregato annuo di CHF 2 milioni, criterio molto più realistico della soglia dei CHF 5 milioni per singola transazione. Il rapporto copre inoltre: le origini internazionali della riforma (GAFI, valutazione 2027/2028); il confronto con Germania, Francia, Italia e Austria; un vademecum decisionale in 5 passi; l'impatto specifico sull'avvocato; le operazioni transfrontaliere; procura, mandato e acconti sull'onorario; la LTPG e le sue sanzioni; il regime penale e disciplinare; costi e adempimenti dell'affiliazione OAD. Chiude una riflessione sull'asimmetria tra costi quantificati per lo Stato e costi "esternalizzati", non stimati, sui professionisti.
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29. November 2024
IT
Schweizer Sanktionen als wirtschaftliche Waffe gegen Russland: Eine rechtliche, technologische und historische Analyse
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.