Sicherheit / Verteidigung
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15. Oktober 2026
IT
Der Soldat der Zukunft: Drohnen, Neutralität und Gehirn-Maschine-Schnittstellen
Pfister a Lugano: «Senza mezzi supplementari l'esercito non può proteggere il Paese» Il capo del DDPS ospite dell'ARMSI al LAC. Dalla difesa aerea alle interfacce cervello-macchina, una serata sul soldato del futuro Lugano, 13 ottobre 2026 – Sala gremita al LAC di Lugano per la conferenza annuale dell'Associazione per la Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (ARMSI). Ospite d'onore il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che ha parlato interamente in italiano del «soldato del futuro». Ad aprire la serata è stato il consigliere di Stato Norman Gobbi. Ha definito il Ticino una cerniera e non una periferia del sistema di difesa, e ha ricordato la richiesta del Consiglio di Stato di valorizzare il Centro di competenza sui droni di Lodrino. Pfister ha articolato il suo intervento in tre punti: i bisogni del soldato, il soldato come vettore di tecnologie e la trasparenza. Con una franchezza poco consueta ha riconosciuto che oggi l'esercito non dispone dei mezzi necessari per difendere la popolazione e per equipaggiare in modo moderno i soldati. Tra le novità ha citato il centro di competenza per droni e robotica, la scuola reclute per i droni dal 2027 e un battaglione di droni dal 2028. Nel colloquio con Giancarlo Dillena, già direttore del Corriere del Ticino, il consigliere federale ha osservato che la sicurezza svizzera dipende anche dalla NATO e dall'Europa. Sulla difesa aerea ha spiegato che il sistema a strati è in fase di completamento e che i Patriot sono in ritardo. Ha poi invitato a sostenere, il 29 novembre, la modifica della legge sul materiale bellico. Nella seconda parte una tavola rotonda ha riunito il magg. Luca Tenzi, il dr. Quentin Ladetto (armasuisse) e il cap. Patrik Ghion (polizia di Ginevra). Al centro del dibattito le interfacce cervello-macchina e il passaggio «dalla cibersicurezza alla neurosicurezza», con interrogativi sulla prova penale, sull'equo processo e sulla tutela della libertà cognitiva. In chiusura il col SMG Marco Netzer, presidente dell'ARMSI, si è rallegrato della numerosa partecipazione, in particolare di donne e giovani.
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27. September 2026
ITEN
Neutralität, quo vadis?
Neutralità, quo vadis? - Il voto del 27 settembre 2026: una battaglia vinta, una guerra ancora aperta Il 27 settembre 2026 popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» con il 70,15% di no e senza alcun Cantone favorevole. L’analisi parte dai numeri. A livello nazionale il sì (29,85%) coincide quasi esattamente con il peso elettorale del blocco sovranista (30,2%), anche se i sondaggi indicano travasi in entrambe le direzioni. Il Ticino fa eccezione: 48,25% di sì, 45 Comuni su 100 favorevoli, circa venti punti oltre il perimetro UDC-Lega. È il segno di una fedeltà di partito in calo e di un voto giudicato più sul merito che sul proponente. Sul piano giuridico il voto non modifica il diritto della neutralità, codificato nelle Convenzioni dell’Aia del 1907, ma ne orienta la politica: respingendo il divieto, il sovrano ha avallato un’interpretazione di fatto della neutralità. Per la prima volta le sanzioni riprese dall’Unione europea ricevono una conferma popolare, sia pure indiretta: ciò che era una scelta dell’esecutivo diventa una scelta, e una responsabilità, del Paese. Ne derivano conseguenze sul piano internazionale: una prassi più difficile da invertire, un peso sul diritto consuetudinario della neutralità, buoni uffici che dipendono dal consenso di chi li deve accettare. L’articolo esamina poi le prospettive: la votazione sul materiale bellico del 29 novembre, i Bilaterali III e le loro disposizioni a doppio uso, l’avvicinamento alla NATO. Ricorda il precedente della neutralità «differenziale» degli anni 1920–1938 e i dati ETH sul valore identitario della neutralità. Ogni passo, preso da solo, è compatibile con la neutralità; la questione è la loro somma. Infine la sicurezza. Il messaggio ufficiale è che nulla cambia: la neutralità continuerà a essere applicata come finora, con l’obiettivo della sicurezza del Paese. È corretto, ma non basta. Per un piccolo Stato neutrale la sicurezza può poggiare sulla credibilità, cioè il non essere percepito come parte, o sull’integrazione in un sistema di difesa più grande. Tra le due si innesca un meccanismo circolare, e la scelta tra l’una e l’altra è una decisione politica di fondo che merita di essere dichiarata come tale. La partita, conclude l’autore, è tutt’altro che chiusa.
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22. September 2026
ITEN
Verwaltung, keine Beschlagnahmung Der Fall Nestlé und der Preis der Zugehörigkeit zu einem Lager für die Schweiz
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
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18. September 2026
ITDE
Das grosse Festmahl der F-35: sechs Milliarden, tausend Seiten und niemand, der das Menü probiert
Sei miliardi di franchi, un contratto di almeno mille pagine e una sola persona che l'ha letto per intero. La saga dell'acquisto dei 36 caccia F-35 è, secondo il rapporto della Commissione della gestione, la storia di un "prezzo fisso" che fisso non era — e di un vertice politico e amministrativo che si è fidato senza verificare. In una cronaca semiseria ma documentata, il testo ricostruisce come la Confederazione abbia comprato la sua flotta di jet "senza che quasi nessuno leggesse il conto", tra proverbi popolari, la legge di Parkinson e il monito di Reagan a Gorbaciov: fidati, ma verifica.
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17. September 2026
ITEN
Hat die Schweiz ihre Maske abgelegt? Anmerkungen zur Sprache der Neutralität von 1939 bis heute
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi Nel settembre 1939, alla vigilia della guerra, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. Il linguaggio dice più di molti commenti: nessun aggressore nominato, nessun belligerante citato, solo una «tensione internazionale» senza soggetto. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che la riconoscono «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera»: una funzione che l'Europa aveva attribuito alla Svizzera, sopra le parti. E l'apparato che la sosteneva — ordinanza sul mantenimento della neutralità del 14 aprile 1939, economia di guerra già pronta dal dicembre 1938 — era stato costruito con mesi d'anticipo e innescato al momento esatto. Non una reazione: un meccanismo. Tengo davanti a questi documenti l'intervista del capo del Servizio informazioni militare, brigadiere Stefano Trojani, che ha definito «regime» il governo russo. Sul piano tecnico la parola è difendibile. Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa: si riserva a chi si vuole segnalare come avversario, mai a partner o alleati con tratti analoghi. Nessun funzionario svizzero direbbe «il regime saudita» o «il regime egiziano». La scelta non segue una griglia politologica coerente: segue l'allineamento del momento. E nel servizio andato in onda la cornice visiva — la portaerei americana, «i mezzi americani», «l'industria dell'armamento occidentale» — colloca la Svizzera dentro un campo, non sopra i campi. Qui il metro di giudizio corretto non è la neutralità dello Stato — che alla RSI non si applica — ma l'obbligo di pertinenza dell'art. 4 cpv. 2 LRTV: pareri e commenti devono essere riconoscibili come tali. Buona parte di ciò che è andato in onda è legittimo: la parola è di un intervistato, e il Tribunale federale ammette che le singole posizioni siano unilaterali (DTF 139 II 519, nata proprio dall'esame della copertura di una votazione). Ma due punti mordono: una qualificazione come «regime» entrata nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto di giudizio; e soprattutto l'insieme delle trasmissioni (art. 4 cpv. 4) — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — che converge sullo stesso registro, a ridosso di un voto sul tema. Non è un episodio isolato: è una linea che attraversa il cambio di comando. La domanda, a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, non è se sia stata usata la parola giusta. È se la Svizzera percepisca ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale — o come un'etichetta da maneggiare con disinvoltura, perché il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come nel 1939.
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10. September 2026
ITEN
Warum „Ziel Moskaus“: eine rechtlich-institutionelle Betrachtung
Il capo dell'esercito Benedikt Roos ha definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale. Questo report ribalta la prospettiva: il problema non è l'ostilità russa in sé, ma il fatto che la Svizzera non goda più della protezione che derivava dal suo status di potenza neutrale. Il diritto della neutralità, codificato nella V Convenzione dell'Aia del 1907, poggia su due obblighi: non fornire materiale bellico ai belligeranti (art. 7) e trattarli con imparzialità (art. 9). Negli ultimi anni una serie di decisioni ha eroso nella sostanza quell'equilibrio: la presenza di sistemi d'arma di matrice svizzera destinati all'Ucraina per vie indirette, l'apertura delle esportazioni a 25 Paesi quasi tutti occidentali (modifica di legge del dicembre 2025, sospesa da referendum riuscito), l'adesione al programma di munizioni della NATO, l'agevolazione del transito militare prevista dalla Strategia di sicurezza 2026 e l'allineamento delle sanzioni a quelle dell'UE contro la sola Russia — per la prima volta contro una potenza nucleare titolare del diritto di veto all'ONU. Sul piano formale la posizione del Consiglio federale è difendibile: gli obblighi dell'Aia riguardano le forniture statali, non il commercio privato di materiale bellico, che il diritto di neutralità non obbliga a vietare. Il report ne mostra però il limite: la parità di trattamento non si misura sulla singola norma, bensì sull'effetto complessivo di un dispositivo che agevola sistematicamente un solo campo La neutralità permanente non è un catalogo di divieti tecnici, ma un'equidistanza credibile; ed è quella postura, non la lettera degli articoli, a proteggere. Su questo si innesta la replica a due tesi opposte. A chi sostiene, con la professoressa Odile Ammann, che una neutralità credibile serva «l'interesse comune» e implichi le sanzioni, il report obietta che una neutralità che sceglie sempre la stessa parte non è più equidistanza ma giudizio selettivo, coincidente con quello dell'UE. A chi ricorda, con lo storico Thomas Maissen, che non fu la neutralità a salvarci nel 1939-45, risponde che proprio quell'episodio prova il punto: la Svizzera fu risparmiata per puro calcolo di convenienza — occuparla costava più di quanto rendesse, con il Ridotto a minacciare le linee alpine vitali per l'Asse. È lo stesso calcolo che lo schieramento odierno rischia di rovesciare: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva l'articolo 5 e non obbliga nessuno a reagire. La conclusione è che il pericolo evocato da Roos è in larga parte autoprodotto da una scelta politica: compiuta dal Consiglio federale, ratificata dal Parlamento e, il 27 settembre, rimessa al popolo con l'iniziativa sulla neutralità. Se l'iniziativa non passa, la responsabilità di questa deriva ricadrà anche sui cittadini — quello stesso popolo che, secondo Roos, non percepisce il pericolo, perché ancora convinto di essere protetto.
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3. September 2026
IT
Neutral, nicht gleichgültig
Risposta all’editoriale di Orazio Martinetti “Neutrali ma non ignavi” (La Regione, 27 agosto 2026), che criticava l’iniziativa Pro Svizzera come “neutralismo” ingenuo. L’articolo contesta le tesi punto per punto: la neutralità non è un’opinione morale sulla guerra ma uno statuto giuridico (Convenzioni dell’Aja 1907) fondato su doveri precisi — parità di trattamento, vigilanza armata, assistenza umanitaria imparziale — che la Svizzera ha smarrito dal 28 febbraio 2022 con l’adesione alle sanzioni UE contro la Russia. Testo apparso in forma ridotta il 2 settembre 2026 su LaRegione.
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23. August 2026
ITDEFREN
Schicksalsgemeinschaft oder Neutralität „à la carte"? Singapur und die Schweiz im Vergleich
Daraus ergibt sich ein Paradox: Für einen exponierten Kleinstaat zählt das rechtliche Etikett weit weniger als die materielle Logik des Überlebens. Die Neutralität erweist sich damit weniger als Rechtszustand denn als eine Form des Risikomanagements. Ein Nachwort führt die Überlegung zu Ende: Da die Neutralität ein zutiefst kriegsbezogenes Institut ist und die geografische Exposition der Schweiz gegenüber einem Grossmächtekonflikt weit schärfer ausfällt als jene Singapurs, höhlt die Eidgenossenschaft gerade jenes Instrument aus, das ihre Lage am nötigsten macht — und ihre Konvergenz mit dem Stadtstaat erweist sich damit als weniger beruhigend, als sie scheint.
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17. August 2026
ITDEFREN
Das Schweizer Neutralitätsrecht – II: Mögliche Entwicklungen nach der Annahme der Verfassungsänderung vom 27. September
Während der erste Band das geltende Recht beleuchtete, geht dieser zweite Band einen Schritt weiter: Er versucht, einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Nach einer Untersuchung des geltenden Rechtsrahmens und der Art und Weise, wie Regierung und Parlament damit umgehen, simuliert die Studie, was passieren könnte, wenn die Neutralitätsinitiative am 27. September 2026 angenommen würde. Es handelt sich also nicht um eine Prognose, sondern um eine fundierte Simulation, die auf den im ersten Band festgestellten Fakten und den verfügbaren historischen Präzedenzfällen basiert. Ausgangspunkt ist die verfassungsgebende Kraft der Volksinitiative, die anhand zweier gegensätzlicher Präzedenzfälle veranschaulicht wird: der Lex Weber von 2012, die überraschend angenommen und mit rasender Geschwindigkeit umgesetzt wurde; und der Initiative zur Masseneinwanderung von 2014, deren Umsetzung jahrelang an den europäischen Verpflichtungen scheiterte, bis schließlich ein Kompromiss erzielt wurde, der ihre Tragweite aushöhlte. Es sind diese beiden Modelle – das eine schnell, das andere konfliktreich –, in deren Rahmen die möglichen Auswirkungen des neuen Artikels 54a einzuordnen sind. Die Studie gibt anschliessend einen Ausblick auf die Themen des ersten Bandes und geht auf einige spezifische Kapitel ein: die Auswirkungen des Übergangs von einer flexiblen zu einer strengen Neutralität auf die humanitäre Glaubwürdigkeit und die Rolle des IKRK; die Folgen für den Finanzplatz angesichts westlicher Sanktionsregime; die vom SECO durchzuführende Überprüfung der Sanktionen, einschließlich des Schicksals der rund 7,4 Milliarden an gesperrten Vermögenswerten und der voraussichtlichen Funktionsänderung der Behörde, die von der Kontrolle der sanktionierten Personen zur Überwachung der Finanzströme übergehen soll; die autonomen Reaktionsmaßnahmen der Schweiz und, spiegelbildlich dazu, jene, die die westlichen Partner gegen eine Abweichung der Schweiz ergreifen könnten. Ein Kapitel von besonderem Interesse betrifft die Justiziabilität: Eine in einem präzisen Verbot verfassungsrechtlich verankerte Neutralität könnte – nach dem Vorbild der Lex Weber, die das Bundesgericht für unmittelbar anwendbar erklärte – die Neutralität von einem unanfechtbaren Regierungsakt in eine Rechtmäßigkeitskontrolle verwandeln, die indirekt von denjenigen geltend gemacht werden kann, die unter deren Auswirkungen leiden. Eine gerichtliche Überprüfung, die heute angesichts der Unanfechtbarkeit aussenpolitischer Handlungen schlichtweg nicht existiert. Die Studie betrachtet die Fragestellung nicht isoliert von ihrem Kontext. Sie beleuchtet die beiden wunden Punkte, die die Debatte der letzten Wochen prägen: das Sicherheitsargument der Gegner der Initiative, wonach eine starre Neutralität die Verteidigungszusammenarbeit gerade dann schwächen würde, wenn das europäische Umfeld instabil wird; und die Übereinstimmung mit der parallelen Initiative «Bussola», die denselben Kernpunkt der dynamischen Übernahme des europäischen Rechts betrifft. Sowohl die Neutralität als auch die Bilateralen III drehen sich im Grunde genommen um dieselbe Frage: Wie viel Souveränität ist die Schweiz bereit abzugeben? Schliesslich werden das Szenario einer Ablehnung der Initiative und das schwerwiegendere Szenario eines offenen Konflikts zwischen Russland und den westlichen Partnern der Eidgenossenschaft untersucht. Der rote Faden der Schlussfolgerungen ist, dass es bei der Abstimmung am 27. September nicht um die Wahl zwischen Neutralität und Nicht-Neutralität geht – die Schweiz wird in beiden Fällen neutral bleiben –, sondern um die Wahl zwischen zwei Arten der Neutralität: einer flexiblen Neutralität, die der Politik den Spielraum für eine selektive Ausrichtung bewahrt, und einer starren Neutralität, die diesen Spielraum zugunsten einer vordefinierten und konsequenten Position opfert. Eine Entscheidung, die, wie der Streit um die Bilateralen III und die «Kompass»-Initiative zeigen, nur der erste Schritt einer umfassenderen Neudefinition der Beziehungen zwischen Souveränität, direkter Demokratie und europäischer Integration ist.
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16. August 2026
ITDEFREN
Das Schweizer Neutralitätsrecht – I: Vollständiger systematischer Überblick
Das Schweizer Neutralitätsrecht – I: Umfassender systematischer Überblick Wenige Wochen vor der eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 2026 über die Volksinitiative zur Neutralität bietet diese Studie einen systematischen Überblick darüber, was das Schweizer Recht heute tatsächlich in diesem Bereich vorsieht. Die Ausgangsfrage ist ebenso einfach wie selten gestellt: Welche Normen – auf verfassungsrechtlicher, gesetzgeberischer, verordnungsrechtlicher und internationaler Ebene – regeln derzeit direkt oder indirekt die Neutralität der Eidgenossenschaft? Das Ergebnis der Untersuchung ist in vielerlei Hinsicht überraschend. Die Bundesverfassung erwähnt die Neutralität in nur zwei Bestimmungen (Artikel 173 und 185), und zwar nicht, um ihren Inhalt zu definieren, sondern um ihre Wahrung in die Zuständigkeit der Bundesversammlung und des Bundesrats zu übertragen. Die Gesetzgebung, die diesen Bereich am unmittelbarsten betrifft – das Embargogesetz, das Kriegsmaterialgesetz und die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck –, erwähnt die Neutralität nie, sondern stützt sich stattdessen auf allgemeine Klauseln zur Einhaltung des Völkerrechts. Daraus ergibt sich der Kernpunkt der heutigen Debatte: Im geltenden Recht ist die Neutralität eine Ermessenskompetenz, kein materieller Grundsatz mit verbindlichem Inhalt. Das Schweigen des Bundesgerichts, das die Neutralität als Regierungsakt behandelt, der der gerichtlichen Kontrolle entzogen ist, bestätigt dies. Genau diese Struktur möchte die zur Abstimmung stehende Initiative ändern, indem sie einen politischen Handlungsspielraum in eine verfassungsrechtliche inhaltliche Verpflichtung umwandelt. Die Studie untersucht zudem als Fallbeispiele die Sanktionen von 2022 gegen Russland und deren Verhältnis zum Neutralitätsstatus, die Bilateralen III und das Fehlen jeglicher Neutralitätsklausel in diesen Abkommen, die Revision des Kriegsmaterialgesetzes sowie historische Präzedenzfälle, in denen die Schweiz eine strengere Neutralität einnahm (vom Völkerbund bis nach Rhodesien). Die Studie bildet den ersten von zwei Bänden. Der zweite Band, der sich mit den möglichen Entwicklungen im Falle einer Annahme der Initiative befasst, wird in Kürze als Fortsetzung erscheinen. Es handelt sich um eine umfassende Studie, die versucht, die Vielzahl der Aspekte nachzuzeichnen, die direkt oder indirekt von der Neutralität als facettenreichem Mechanismus des Völkerrechts beeinflusst werden. Ich habe mich bemüht, so präzise wie möglich zu sein und die Quellen, auf denen diese Arbeit basiert, sorgfältig zu überprüfen. Sollten sich Fehler oder Auslassungen ergeben, werde ich diese gerne korrigieren oder neue Elemente in einer späteren Fassung ergänzen.
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8. Februar 2026
ITEN
Die Schweizer Neutralität in der Falle: Schutzmächte, Atlantische Ausrichtung und das Paradoxon der selbst geschaffenen Sicherheit
Neutralità in trappola: la sicurezza che la Svizzera si è costruita da sola Sintesi storico-politica del saggio "Neutralità svizzera in trappola: potenze protettrici, allineamento atlantico e paradosso della sicurezza autoprodotta" (Niccolò Salvioni, 8 febbraio 2026) Il 27 gennaio 2026 il consigliere federale Martin Pfister aveva chiesto ai cittadini svizzeri un aumento permanente dell'IVA dello 0,8% — 31 miliardi di franchi in dieci anni — perché la Confederazione «non sarebbe più in grado di difendersi da sola». È un annuncio che, letto in controluce, rivela un paradosso storico di prima grandezza: buona parte delle minacce per cui oggi si chiede di pagare discende dalle scelte politiche compiute dal Consiglio federale stesso a partire dal 2022, quando Berna decise di aderire alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, abbandonando di fatto — pur senza mai dichiararlo — due secoli di neutralità armata. Mosca reagì inserendo immediatamente la Svizzera nella lista dei "Paesi ostili". Il conto di quella svolta politica, mai sottoposta a referendum, viene ora presentato ai contribuenti sotto forma di imposta sui consumi. Da Vienna 1815 a oggi: una neutralità sempre reinterpretata La neutralità svizzera nasce come istituto di diritto internazionale con il Congresso di Vienna del maggio 1815 e viene ratificata dal Trattato di Parigi del 20 novembre dello stesso anno, quando Russia, Inghilterra, Prussia, Austria e Francia riconobbero la neutralità "perpetua" della Confederazione, dichiarando che la sua inviolabilità era "nell'interesse di tutta l'Europa". Da allora la dottrina distingue cinque caratteri: volontaria, permanente, armata, internazionalmente riconosciuta e attiva (orientata ai buoni uffici e all'aiuto umanitario). Nella pratica, però, la neutralità elvetica non è mai stata un blocco rigido, ma un principio negoziato con la storia: - Prima guerra mondiale (1914-1918): neutralità integrale, difesa con mobilitazioni fino a 450.000 uomini, ma percorsa da forti tensioni linguistiche interne tra simpatie opposte per le Potenze Centrali e per l'Intesa. - Seconda guerra mondiale (1939-1945): apice della credibilità militare — il "ridotto alpino" rese l'invasione troppo costosa per la Wehrmacht — ma anche il punto più basso sul piano morale ed economico, con l'industria bellica svizzera (Bührle in testa) che riforniva il Reich e la Banca nazionale che acquistava oro tedesco di provenienza incerta, mentre i profughi ebrei venivano respinti alla frontiera. - Guerra fredda (1945-1989): la formula del consigliere federale Max Petitpierre, "neutralità e solidarietà" (1953), descrive una Svizzera formalmente equidistante ma culturalmente ed economicamente ancorata all'Occidente. - Dal 1990 a oggi: la Confederazione accetta sanzioni ONU (Golfo, 1991), entra nel Partenariato per la pace della NATO (1996), invia contingenti non armati in Kosovo (1999). Ma la svolta del 28 febbraio 2022 — l'adesione alle sanzioni UE contro la Russia — è di natura diversa: per la prima volta dal 1815 la Svizzera si schiera in un conflitto tra grandi potenze senza un mandato ONU universale, e lo fa per scelta autonoma, non per obbligo di appartenenza come nel caso di Irlanda o Austria, vincolate invece dalla politica estera comune dell'UE. Il crollo silenzioso delle potenze protettrici Meno nota al grande pubblico, ma centrale nel saggio, è la parabola dell'istituto della potenza protettrice: lo Stato neutrale che, su mandato di un belligerante, ne rappresenta gli interessi presso un altro Stato con cui le relazioni diplomatiche sono interrotte, funzione codificata dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, di cui la Svizzera è depositaria. Durante la Seconda guerra mondiale Berna gestiva 219 mandati di questo tipo, l'apice assoluto della propria influenza diplomatica. Oggi ne restano otto. Il più noto — la rappresentanza degli interessi americani in Iran dal 1980, all'indomani della crisi degli ostaggi — è anche il più emblematico del paradosso attuale: la Svizzera rappresenta Washington a Teheran, ma applica contemporaneamente sanzioni contro l'Iran su pressione occidentale, un conflitto di interessi strutturale che Teheran non può che percepire come schieramento, non come equidistanza. Lo stesso meccanismo si è riprodotto, in scala maggiore, con l'adesione alle sanzioni anti-russe: un mandato di potenza protettrice reciproca tra Berna e Mosca, sul modello di quello attivato dopo il conflitto russo-georgiano del 2008, è oggi politicamente impensabile. Svezia e Finlandia, che nella Seconda guerra mondiale gestivano rispettivamente 114 e diversi mandati propri, hanno chiuso il cerchio aderendo formalmente alla NATO nel 2023-2024, riconoscendo l'abbandono della neutralità. La Svizzera, invece, resta in una posizione ibrida: troppo schierata per essere creduta imparziale, troppo formalmente neutrale per godere delle garanzie di difesa collettiva. Un esercito che non sa spendere: il conto dei 19 miliardi Il paradosso della "sicurezza autoprodotta" ha anche un volto squisitamente gestionale. Una commissione parlamentare ha certificato, a fine 2024, che sette progetti militari e informatici del Dipartimento della difesa — per un valore complessivo di 19 miliardi di franchi — presentano «gravi problemi e grandi rischi»: i sovracosti dei caccia F-35A (fino a 1,8 miliardi), i droni israeliani ADS-15 in ritardo di sette anni, il sistema di difesa terra-aria sospeso dal 2016 senza sostituto, il sistema informatico FIS Heer naufragato dopo quasi un miliardo investito, le telecomunicazioni militari mobili in ritardo di anni. Nessun dirigente è stato rimosso, nessuna responsabilità politica assunta. Il confronto internazionale, spiega il saggio, mostra che l'unico modo per conciliare neutralità armata e credibilità industriale è quello svedese — Saab e il caccia Gripen —, che però costa quasi cinque volte quanto la Svizzera spende oggi in proporzione al PIL (0,72% contro il 3,5% verso cui la Svezia si sta orientando). Oltre l'80% degli acquisti militari recenti elvetici proviene ormai da un solo Paese, gli Stati Uniti, o dai suoi alleati stretti come Israele: l'esatto contrario dell'autonomia industriale che la stessa Strategia in materia di politica d'armamento del giugno 2025 dichiara di voler perseguire. Chi paga il conto: la regressività dell'IVA L'aumento dell'IVA proposto per finanziare il riarmo — dall'8,1% all'8,9%, per riportare la spesa militare all'1% del PIL entro il 2032, contro l'attuale 0,72% e la media storica 1960-2024 pari all'1,43% — è, per sua natura, una scelta fiscalmente regressiva: colpisce proporzionalmente di più chi consuma quasi tutto il proprio reddito (famiglie a basso reddito, pensionati con rendite fisse) rispetto a chi può risparmiare o investire una quota consistente delle proprie entrate. Secondo le stime richiamate nel saggio, una famiglia con reddito annuo di 30.000 franchi vedrebbe un aggravio pari allo 0,72% del proprio reddito, contro lo 0,60% di una famiglia con reddito mediano. Il Consiglio federale avrebbe potuto scegliere strumenti progressivi — un'aliquota marginale più alta dell'imposta federale diretta sopra i 250.000 franchi, o un prelievo straordinario sugli utili delle multinazionali che beneficiano dell'accordo di novembre 2025 con l'amministrazione Trump (200 miliardi di dollari di investimenti vincolati agli Stati Uniti) — ma non lo ha fatto: nessuna di queste alternative è mai stata discussa pubblicamente. Horizon Europe e i Bilaterali III: la neutralità ipotecata Un intero capitolo del saggio è dedicato a una contraddizione poco discussa: dal luglio 2025 la Commissione europea ha aperto per la prima volta in oltre quarant'anni il programma di ricerca Horizon Europe (2028-2034, budget quasi raddoppiato a 175 miliardi di euro) a progetti dual-use, cioè con applicazioni sia civili sia militari — droni, intelligenza artificiale per sistemi d'arma, tecnologie quantistiche, sorveglianza satellitare. Attraverso i Bilaterali III e l'Accordo sui programmi UE (EUPA), in vigore dal 1° gennaio 2025, la Svizzera vi partecipa come "Paese associato", contribuendo con centinaia di milioni di franchi l'anno senza alcuna clausola di salvaguardia, diritto di opt-out o audit indipendente sull'uso finale delle tecnologie finanziate. L'articolo 4 dell'EUPA impone di recepire dinamicamente tutte le regole future dei programmi europei: l'unica via d'uscita sarebbe la denuncia dell'intero accordo. A ciò si somma l'integrazione infrastrutturale prevista dagli stessi Bilaterali III in materia di energia (ENTSO-E) e trasporti, che in caso di conflitto tra l'UE e uno Stato terzo obbligherebbe la Confederazione a scelte discriminatorie verso uno dei belligeranti — una violazione automatica del principio di parità di trattamento sancito dalle Convenzioni dell'Aja del 1907, e con essa la fine, di fatto, della possibilità stessa di restare neutrali in senso giuridico. Dall'equidistanza alla subordinazione economica Il quadro si completa con l'accordo commerciale del novembre 2025 con l'amministrazione Trump — 200 miliardi di dollari di investimenti privati svizzeri vincolati agli Stati Uniti entro il 2028 — e con un episodio sintomatico del clima politico: nel gennaio 2026 il Municipio di Muralto ha revocato l'autorizzazione a una proiezione del documentario "Maidan: la strada verso la guerra", organizzata dalla sezione ticinese degli Amici della Costituzione, un caso di censura preventiva che il saggio colloca nello stesso solco dell'allineamento retorico e politico al blocco atlantico. Le domande aperte per i cittadini Il saggio si conclude con una lettura costituzionale: l'articolo 185 della Costituzione federale affida al Consiglio federale il compito di "vegliare sulla neutralità", ma l'adesione alle sanzioni contro la Russia non è mai stata ratificata dal Parlamento su base giuridica ordinaria, e i Bilaterali III sono destinati a un referendum solo facoltativo, non obbligatorio come previsto dall'articolo 140 per i trattati che comportano un'integrazione sovranazionale. È in corso, ricorda l'autore, una raccolta firme per un'iniziativa che vorrebbe ancorare in Costituzione l'obbligo di un referendum a doppia maggioranza per questo tipo di accordi. Nell'ultimo capitolo, una postfazione dedicata agli scenari di minaccia del XXI secolo, l'autore valuta come estremamente improbabile un'invasione convenzionale del territorio svizzero, mentre giudica alta la probabilità di minacce ibride — cyber-attacchi, disinformazione, pressioni economiche — contro cui caccia F-35 e sistemi corazzati sono sostanzialmente inutili. La sua conclusione è che, tra le quattro strade percorribili — neutralità armata piena sul modello 1960-1990, integrazione atlantica esplicita nella NATO, neutralità leggera "alla irlandese" o una neutralità leggera rafforzata da elementi selettivi del modello classico (servizio militare obbligatorio, riserve strategiche, cyber-difesa) — quest'ultima opzione offrirebbe il miglior rapporto tra costi, efficacia contro le minacce reali e compatibilità con i valori della popolazione, a condizione però di rinunciare proprio a quei Bilaterali III che, integrando la Svizzera nelle strutture energetiche, digitali e di ricerca europee, renderebbero comunque quella stessa autonomia solo parziale. Resta, come nota conclusiva dell'autore, una domanda che nessun documento ufficiale ha ancora posto direttamente ai cittadini: quale Svizzera vogliamo per il XXI secolo — neutrale e coerente, alleata e dichiarata, o ancora intrappolata in un ibrido che finora ha accumulato i costi di tutte le opzioni senza i benefici di nessuna? Niccolò Salvioni, Locarno
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20. Januar 2026
ITEN
Bilaterale Abkommen III Schweiz – EU – institutionelle Fragen und ihre Auswirkungen
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
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12. Januar 2026
IT
die entscheidende Rolle und die vernachlässigten Verantwortlichkeiten der öffentlich-rechtlichen Medien bei der Bildung einer demokratischen Meinungsbildung
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
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11. April 2025
IT
Führung in Krisenzeiten: Die Lehre aus dem Vallemaggia
Contestualizzazione dell’articolo Leadership in emergenza: la lezione della Vallemaggia raccoglie le testimonianze emerse durante l’AGORA LEADERSHIP TALK dell’11 aprile 2025 alla Galleria filoArte di Locarno, un incontro pubblico che ha riunito i protagonisti della gestione dell’alluvione che il 30 giugno 2024 ha colpito la Vallemaggia e la Val Bavona (crollo del ponte di Visletto, frana di Fontana da 300’000 m³, otto vittime, oltre cento immobili distrutti). Attraverso le voci della Polizia cantonale, della Protezione civile, dell’Esercito, dei sindaci di Cevio e Lavizzara e di volontari e tecnici sul campo, il testo ricostruisce in presa diretta come funziona — e dove si inceppa — la macchina istituzionale svizzera nel momento della catastrofe: dal principio di sussidiarietà che condiziona l’intervento dell’esercito, alla gestione delle 6’000 chiamate al 117, fino alle proposte emerse a workshop (Fondo nazionale catastrofi, potenziamento delle tecnologie predittive, revisione della sussidiarietà). È un documento di prima mano, utile sia come memoria storica dell’evento sia come base per una riflessione istituzionale più ampia sulla capacità del Ticino e della Svizzera di affrontare rischi naturali sempre più frequenti. Sintesi di accompagnamento (per Ticinus.ch) La Vallemaggia come banco di prova della leadership in emergenza Un anno dopo l’alluvione del 30 giugno 2024, un incontro pubblico a Locarno ha permesso ai protagonisti della gestione dell’emergenza — polizia, protezione civile, esercito, sindaci e volontari — di ricostruire a più voci una delle crisi più gravi degli ultimi decenni in Ticino. Ne emerge un quadro a più livelli: Il comando nel caos iniziale. Il crollo del ponte di Visletto ha tagliato di netto energia, acqua e comunicazioni; il call center d’emergenza ha potuto gestire solo 300 delle oltre 6’000 chiamate arrivate al 117. Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMRC), regolato dalla Legge sulla protezione della popolazione, ha dovuto coordinare in tempo reale 18 enti, 2’500 operatori e 600 volontari, mentre gli elicotteri di Esercito e REGA garantivano la prima mappatura del disastro dalla “terza dimensione”. Il paradosso della sussidiarietà. Uno dei nodi più interessanti riguarda il ruolo dell’esercito: per principio costituzionale, le forze armate non possono intervenire finché il settore privato non rinuncia formalmente ad agire — un meccanismo che, come ammesso dagli stessi militari intervenuti, può generare ritardi pericolosi in una fase in cui “il tempo perso nell’attesa della catena delle autorizzazioni può compromettere vite e infrastrutture”. Il ponte modulare Mabey di Cevio, costruito in poco più di venti giorni, resta l’esempio di un intervento che ha comunque funzionato, ma che ha richiesto il via libera preventivo delle imprese locali. La leadership diffusa dei volontari. Le oltre 500 offerte di aiuto arrivate tramite portale web e coordinate dalla Protezione civile vengono presentate come un caso pionieristico in Svizzera di auto-attivazione cittadina organizzata — un modello di “leadership diffusa” che l’articolo suggerisce di coltivare anche in tempi ordinari. Le proposte istituzionali emerse. Il workshop ha messo sul tavolo una serie di nodi politici tuttora aperti: l’istituzione di un Fondo nazionale per le catastrofi naturali (proposta già presentata in Parlamento da Fabio Regazzi l’11 settembre 2024), la revisione operativa del principio di sussidiarietà, il rafforzamento del coordinamento 24/7 tra Confederazione, Cantoni e regioni transfrontaliere (Piemonte, Lombardia), e — punto di particolare rilievo — la “incentivazione all’uso e allo sviluppo delle tecnologie predittive e di monitoraggio (IA, droni, satelliti, sensoristica distribuita)” per anticipare eventi come quello della Vallemaggia. Una domanda che resta aperta. L’articolo si chiude con un interrogativo lasciato volutamente senza risposta univoca: se l’alluvione del 1978 (portate fino a 4’700 m³/s) fu ancora più devastante di quella del 2024, gli eventi estremi stanno diventando la norma? E se sì, gli strumenti predittivi e le strutture di comando di cui la Svizzera dispone oggi sono all’altezza di una frequenza e un’intensità crescenti?
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29. November 2024
IT
Schweizer Sanktionen als wirtschaftliche Waffe gegen Russland: Eine rechtliche, technologische und historische Analyse
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
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2. Juli 2024
IT
Wiederaufbau der betroffenen Gebiete und Verbesserung der Einsatzressourcen: neue Rolle des Bundes
Premessa di collocamento temporale Il testo è stato redatto il 2/5 luglio 2024, all'indomani delle devastazioni alluvionali in Val Mesolcina/Moesa e in Vallemaggia dello stesso anno — eventi che l'articolo cita esplicitamente come innesco della riflessione. Si tratta quindi di un contributo di analisi e proposta personale (non di un resoconto di dibattito istituzionale già in corso), maturato "a caldo" nei giorni immediatamente successivi alle catastrofi, e riletto oggi con circa due anni di distanza — un periodo in cui, come mostrano gli articoli più recenti su Ticinus (sulla siccità e sul Lago Maggiore), il tema della gestione federale delle emergenze climatiche è rimasto centrale. Sintesi dei contenuti Il quadro attuale (sezione A). In Svizzera la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche dopo eventi climatici estremi resta governata dal principio di sussidiarietà: Cantoni e Comuni sono i primi responsabili di gestione e finanziamento, mentre la Confederazione interviene solo in via sussidiaria nei casi più gravi — un impianto confermato dallo stesso Consigliere federale Ignazio Cassis. L'articolo cita anche criticamente un'osservazione del Consigliere federale Albert Rösti sui 160 milioni di CHF/anno investiti in protezione dai nubifragi, ritenendola riduttiva rispetto alla scala del problema. Assicurazioni cantonali obbligatorie e fondi straordinari completano il quadro di finanziamento esistente. Le proposte di riforma (sezioni B-D — riflessione personale dell'autore). Il cuore del documento è un pacchetto di proposte non ancora presenti nel dibattito istituzionale corrente, che l'autore avanza come contributo di analisi indipendente: una modifica costituzionale che renda esplicita la competenza federale sul cambiamento climatico (richiamando gli artt. 2, 61, 73, 74, 76, 89, 102, 104, 118, 119 Cost. fed. come base derivata già esistente, ma insufficiente); l'istituzione di un Fondo Nazionale per le Emergenze Climatiche, finanziato da contributi federali, tasse ambientali e sanzioni CO2; l'integrazione del rischio climatico nella Legge sulla protezione della popolazione e della protezione civile (LPPC); un rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la gestione delle acque, ispirato alla Convenzione di Helsinki (1992) sui corsi d'acqua transfrontalieri, alla direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE) e — come analogia extraeuropea — al Great Lakes Water Quality Agreement tra USA e Canada; l'istituzione di un Centro Federale per la Gestione delle Emergenze Climatiche (CFGEC) e di accordi di mutuo soccorso intercantonali/internazionali; l'estensione a tutto il Lago Maggiore dei segnali luminosi di allerta tempesta già previsti dalla Convenzione italo-svizzera di navigazione — proposta tecnica specifica e originale dell'autore. Il ruolo dell'esercito (sezioni C-E). L'articolo propone di ampliare per via legislativa (modifica della Legge militare) la possibilità di mobilitare le Forze Armate svizzere per trasporto, ripristino delle telecomunicazioni e logistica d'emergenza nelle primissime ore-giorni dopo un disastro climatico, citando modelli esteri (U.S. Army Reserve, USNORTHCOM, Nepal Army, Forze Armate filippine, SDF giapponesi, NATO EADRCC, Australian Defence Force). Affronta esplicitamente il rischio di distorsione della concorrenza che un intervento militare in attività di ricostruzione potrebbe generare (asimmetria di risorse, accesso preferenziale, costi operativi inferiori), proponendo come contrappeso supervisione parlamentare, trasparenza e limitazione temporale rigorosa dell'intervento alle situazioni di emergenza conclamata. Conclusioni. L'articolo richiama i dati Copernicus sul 2024 come anno di temperature record e collega esplicitamente gli eventi di Moesa/Vallemaggia ad altri episodi regionali — la grandinata sul Locarnese (oltre 1 miliardo di danni) e il naufragio per vento discendente presso Sesto Calende — sostenendo la tesi che l'attuale assetto sussidiario federale-cantonale non sia più adeguato alla frequenza e intensità di questi fenomeni.
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3. März 2024
IT
Reflexion zwischen Makro und Mikro – aus der Schweiz: Kriege, Umwelt und CO2
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202