Eigentum und Ähnliches
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10. Oktober 2026
ITEN
Wem gehören die öffentlichen Gelder?
Executive summary del rapporto «Analisi storica, comparata e filosofica: la carica come rendita è un segno di declino?» e delle «Proposte operative» Il punto di partenza Nell'autunno 2026 la pubblicazione dei compensi del consiglio di amministrazione della principale azienda municipalizzata del Cantone ha riaperto il dibattito sulle cariche negli enti pubblici. Il rapporto non si occupa di persone, ma di cariche, tipologie e tendenze, e pone una domanda antica: di chi è la cassa pubblica, e chi ne vive? La tesi La tendenza a massimizzare il reddito da carica non è ancora un declino delle istituzioni ticinesi e svizzere, ma ne è un indizio precoce, nel senso di Machiavelli: segnala che il criterio di scelta si sposta dalla funzione al beneficio. Le istituzioni non cadono quando nasce un abuso, ma quando l'abuso diventa normale e le forme continuano a coprire una sostanza mutata. Che cosa emerge 1. Le forme cambiano, il controllo si allontana. Le aziende pubbliche diventano società anonime ed enti autonomi e generano a loro volta società figlie. Decisioni e compensi escono dal bilancio votato e dal referendum finanziario. 2. I compensi restano opachi. Di regola si conosce al massimo il totale versato al consiglio, non quanto riceve ciascun amministratore nell'intero gruppo. 3. I seggi seguono le quote di partito. Il rapporto individua otto tipologie ticinesi: dal municipale-amministratore all'approdo di fine carriera, fino al sindaco e all'amministratore di servizio, che regge la milizia e rischia l'esaurimento. 4. Il circolo tra seggi e voti. Le cariche producono consenso e il consenso produce cariche: la spartizione si autoalimenta, premia chi è già insediato e rende ogni riforma più difficile. 5. Dopo il mandato, nessuna regola. In Ticino un consigliere di Stato non può, durante il mandato, sedere neppure gratuitamente negli organi di un'impresa a scopo di lucro; il giorno dopo non vige alcun periodo di attesa. A livello federale il periodo di attesa per i funzionari è soltanto facoltativo, per i consiglieri federali non esiste. 6. Il terzo potere. In Ticino è il Consiglio di Stato ad autorizzare i magistrati a fungere da arbitri, senza pubblicità né regole sui compensi. 7. Lo sguardo esterno. Il GRECO rimprovera alla Svizzera di affidarsi all'autocontrollo. Nell'indice di Transparency International la Svizzera è sesta, ma ha perso sei punti in dieci anni. L'Italia mostra il rovescio: molte regole, risultati parziali. 8. La milizia sotto pressione. Gli esecutivi comunali svolgono un lavoro sempre più vicino al tempo pieno con onorari pensati per un impegno accessorio. Il reddito si sposta così sulle cariche derivate, e il segretario comunale, primo presidio della legalità, non ha un mandato di legalità scritto nella legge. Le proposte principali Il rapporto è accompagnato da 23 proposte operative, organizzate in sei principi. Tra le principali: • Riversamento dei compensi: i compensi dei rappresentanti comunali negli enti vanno al Comune, come avviene a Locarno dal 2010. • Trasparenza: pubblicazione annuale dei compensi per persona, estesa all'intero gruppo e alle società figlie. • Nomine per competenza: profilo pubblicato, candidature pubbliche, preavviso di esperti indipendenti, limiti di cumulo e di durata, separazione tra direzione di partito e designazioni. • Dopo la carica: periodo di attesa di dodici mesi, diciotto per i consiglieri di Stato, con indennità transitoria e parere pubblico di un organo indipendente. • Gruppi e concorrenza: approvazione del legislativo per le nuove società figlie, rapporto annuale sulle partecipazioni, neutralità concorrenziale. • Controllo: un'Autorità cantonale per l'integrità, con sanzioni e una strategia anticorruzione per Cantone e Comuni. • Milizia: onorari dei sindaci in base al grado di occupazione effettivo e un nuovo statuto del segretario comunale. • Giustizia e Confederazione: autorizzazione all'arbitrato da parte del Consiglio della magistratura e un'iniziativa cantonale verso Berna. Il calendario Subito, i Comuni possono pubblicare i compensi e adottare regolamenti sul riversamento. Entro un anno vanno modificate la legge organica comunale, la legge sul Gran Consiglio e la legge sull'organizzazione giudiziaria. Entro due anni vanno adottate una legge cantonale sull'integrità delle cariche pubbliche e l'iniziativa cantonale. La milizia non finisce quando si paga il lavoro: finisce quando il lavoro si paga di nascosto.
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4. Oktober 2026
ITEN
DER NOTAR UND DER RECHTSANWALT ALS „BERATER“ IM SINNE DES Geldwäschereigesetzes
Perché un addendum? Il rapporto del 13 settembre 2026, "La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario", era fondato soprattutto sul testo di legge, sull'ordinanza e sul messaggio del Consiglio federale. Nelle settimane successive sono apparsi materiali che cambiano in modo rilevante il quadro: la FAQ della Federazione Svizzera dei Notai (15 settembre 2026), l'incarto modello e le direttive interne dell'OAD FSA/FSN per i consulenti, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il commento di Naef/Benedick in Novità giuridiche 3/2026. L'Addendum li esamina, corregge gli errori e le imprecisioni della prima valutazione (capitolo 23) ed estende l'analisi all'avvocato e alla figura ticinese dell'avvocato e notaio. Il principio La LRD è una legge di attività, non di professioni. Dal 1° ottobre 2026 è soggetto chi partecipa a titolo professionale, per conto di terzi, a una transazione finanziaria legata a un negozio del catalogo (art. 2 cpv. 3bis e 3ter LRD): compravendita di fondi, costituzione, gestione, conferimenti e distribuzioni di enti non operativi o esteri, compravendita di enti tramite enti non operativi, domiciliazione. Nessuno è soggetto perché notaio o avvocato. Il notaio Il notaio che si limita a rogare non è soggetto: la rogazione senza consulenza accessoria è esclusa dalla lett. h. Il confine passa all'interno dello studio, tra rogazione e consulenza (strutturazione, atti privati collaterali, attività fiduciarie). Il conto clienti resta la principale zona grigia. L'obbligo di ministero riguarda la rogazione, non la consulenza accessoria, che il notaio può rifiutare. L'avvocato L'avvocato è strutturalmente più esposto: non dispone di un'eccezione equivalente alla lett. h ed è escluso in modo assoluto solo il contenzioso. Per chi opera in diritto immobiliare, societario o fiduciario l'affiliazione sarà spesso la regola. Nell'avvocato e notaio ogni prestazione va qualificata separatamente. Le soglie La correzione più rilevante riguarda l'art. 12f ORD. Le soglie si calcolano solo sull'attività soggetta: non contano il rogito senza consulenza accessoria, le transazioni sotto CHF 5 milioni pagate tramite banche svizzere (lett. b) e gli atti fuori catalogo. Il rischio non sta quindi nel numero dei rogiti, ma nelle poche operazioni di valore elevato o con elementi esteri: una sola transazione oltre CHF 5 milioni con consulenza accessoria basta. Restare sotto le soglie non è comunque un porto sicuro garantito. Segreto e comunicazione Per avvocati e notai consulenti l'obbligo di comunicazione al MROS sussiste solo se si realizza una transazione finanziaria per conto del cliente e l'informazione non è coperta dal segreto (art. 9 cpv. 2 LRD). Il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti. Se il sospetto non può essere fugato, il mandato va rifiutato o interrotto. Funzioni particolari Esecutore testamentario, amministratore e liquidatore della successione, curatore e mandatario precauzionale non diventano soggetti per il solo fatto della riforma; lo diventano le operazioni che escono dalla funzione. La procura con poteri di amministrazione è il caso più esposto. L'Addendum tratta inoltre titoli in deposito, escrow, trust, incarti aperti prima del 1° ottobre 2026 e il passaggio dal regime del consulente a quello dell'intermediario finanziario. Termini e costi Chi esercitava già un'attività soggetta il 1° ottobre 2026 deve chiedere l'affiliazione a un OAD entro il 1° dicembre 2026; chi supera le soglie in seguito, entro due mesi. Gli obblighi di diligenza valgono dal 1° ottobre 2026. I costi annui di base presso l'OAD FSA/FSN sono di CHF 790, oltre a tassa d'ammissione, formazione e controlli. L'esercizio di un'attività soggetta senza affiliazione è punibile anche per negligenza. Strumenti operativi L'Addendum propone una road map per la gestione degli incarti, una lettura commentata dei modelli OAD, un vademecum per notaio, avvocato, avvocato e notaio e professionista non affiliato e, quale Allegato A, un progetto di scheda di valutazione dell'assoggettamento (pre-triage) per lo studio individuale, la società e lo studio associato. Conclusione Il notaio ticinese che roga senza consulenza accessoria e senza gestire fondi oltre il flusso legato all'atto non deve affiliarsi. Chi svolge anche consulenza contrattuale, societaria o fiduciaria deve compiere una valutazione documentata. Finché la prassi non si consolida, l'affiliazione prudenziale resta una scelta legittima di gestione del rischio. Anche chi non è affiliato deve poter dimostrare perché non è soggetto. L'Addendum riflette l'opinione dell'autore e non sostituisce un parere giuridico. Osservazioni e critiche sono benvenute.
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26. September 2026
IT
Zugriff auf Daten zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung durch die Eigentümer sowie zu Forschungs- und statistischen Zwecken
Un inquilino lascia l'appartamento. Il proprietario chiede all'azienda elettrica quanta energia vi è stata consumata, perché gli serve per il conteggio delle spese accessorie. La risposta è un rifiuto: sono dati personali, serve una liberatoria dell'ex inquilino. Il rapporto parte da questo caso ipotetico, ma verosimile in qualunque comprensorio del Cantone, e ricostruisce la questione dalle fondamenta. La tesi centrale è che la protezione dei dati dipende dalla granularità. Alla luce di DTF 147 I 346 va protetto il profilo di carico quartorario, che rivela abitudini di vita, e non il totale annuo di un punto di misurazione. Per i valori aggregati e senza nominativo l'interesse preponderante del proprietario basta (art. 31 LPD; artt. 257a–257b CO). Il tema non riguarda pochi casi. Delle 259'293 abitazioni del parco ticinese, circa 23'100, pari all'8.9%, sono riscaldate con elettricità diretta. Fra le 174'958 abitazioni occupate in via permanente sono circa 11'000 (6.3%); la differenza è costituita in larga parte da residenze secondarie. Se si contano gli edifici, la quota sale al 14.7%, cioè circa 16'900 dei 114'980 edifici abitativi, contro il 6.6% della media svizzera: più del doppio. È un parco che la legge cantonale impone di convertire e di cui, oggi, non si conoscono in modo sistematico i consumi. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. L'ordinamento lo consente già, ma manca la norma che obblighi i gestori di rete a trasmettere i dati. Nel 2026, inoltre, il prezzo dell'olio da riscaldamento è salito del 78.7%, e con esso il valore economico di ogni conteggio. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. Seguono il capitolo speculare sui dati di produzione, l'uso del consumo elettrico come prova della dimora effettiva, il confronto con i Paesi vicini, il PECC votato dal Gran Consiglio e l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE. Chiudono il rapporto dieci proposte operative.
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22. September 2026
ITEN
Verwaltung, keine Beschlagnahmung Der Fall Nestlé und der Preis der Zugehörigkeit zu einem Lager für die Schweiz
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
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5. September 2026
ITEN
Ein Anbieterwechsel reicht nicht aus: Es braucht eine Steuerung, keine Anordnung
Navigazione sul Verbano: l’ultimatum all’azienda sbagliata Un accordo pensato fino al 2046, un ultimatum di quattro mesi. E una domanda che nessuno scioglie. L’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ha intimato alla Società di Navigazione del Lago di Lugano di “farsi da parte”, dichiarando che “la regione non ha più fiducia” nell’azienda. Ma l’appello dimentica un pezzo di storia recente e confonde i piani. Nel 2017 fu la concessionaria italiana (Ggnl) a interrompere il servizio sul bacino svizzero, licenziando 34 dipendenti residenti in Svizzera. Per quasi tre mesi il Verbano restò senza linea regolare. A rimettere in acqua il servizio, nel 2018, fu Snl: riassunse gli ex dipendenti e ricostituì la navigazione. Le Fart, allora, non si fecero avanti. È in quel contesto che nel dicembre 2023 Ggnl e Snl hanno firmato l’accordo quadro fino al 2046, orizzonte lungo pensato per un settore ad alta intensità di capitale. Il nodo è giuridico. La linea 351 Locarno-Tenero-Magadino è servizio di trasporto pubblico cantonale: il Cantone la finanzia e può definanziarla. Ma la navigazione di linea discende dalla Convenzione italo-svizzera del 1992 e dalla concessione federale: rispetto a quel titolo il Cantone resta terzo. Può cambiare il proprio contraente, non può “nominare” d’imperio un nuovo gestore della navigazione. Immagine: partenza del piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno. Restano due domande aperte. La prima sulla tempistica: le concessioni scadono il 31 dicembre 2026, ed è alla vigilia del rinnovo decennale che il Cantone archivia il “Progetto cantonale per la navigazione” avviato nel 2022. La seconda su quel Progetto, elaborato internamente all’esecutivo e mai reso pubblico. La stessa Snl, nel ricorso al Tribunale amministrativo, sostiene che il Cantone possa solo ordinare e indennizzare la linea, non disporre della concessione. Il paradosso è che l’ultimatum rischia di produrre proprio il vuoto di servizio che dice di voler evitare: un contenzioso allunga i tempi, non li accorcia. Più che ingiungere a Snl di sparire, servirebbe che l’Ers — ente che riunisce i Comuni ma dipende in misura rilevante dal Cantone — chiedesse trasparenza sugli atti e la riattivazione della Commissione mista prevista dal trattato. Perché cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione. (Immagine: partenza del Piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno.)
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26. August 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
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15. August 2026
IT
Abitare cooperativo e alloggio accessibile: modelli, diritto e pianificazione
Cos’è una cooperativa d’abitazione Nella cooperativa d’abitazione i soci non acquistano la proprietà del singolo appartamento: l’immobile resta collettivo, la pigione è commisurata ai costi (terreno, investimento, manutenzione, riserve) e non alla rendita di mercato. È importante non confondere due assi indipendenti: la forma di proprietà e gestione (chi possiede l’immobile) e il livello della pigione (quanto si paga). Una cooperativa mal strutturata su un terreno costoso può avere pigioni elevate, mentre un operatore non cooperativo può offrire pigioni moderate. Il paragone con Zurigo e i modelli pubblici svizzeri A Zurigo, 131 cooperative gestiscono circa 41’300 abitazioni; nel 2025 hanno prodotto 618 dei 2’977 nuovi alloggi della città. In Svizzera, il parallelo pubblico più vicino sono le Fondations immobilières de droit public di Ginevra (8’158 alloggi HBM a fine 2023). In Ticino, Alloggi Ticino SA (ATISA) — 38 immobili, 1’256 appartamenti — resta il principale operatore di interesse pubblico, ora oggetto di una proposta di acquisizione integrale da parte del Cantone. Comparazione con i modelli di abitazioni sociali ed istituti giuridici in uso in Italia. Come innestare una cooperativa nella pianificazione Il percorso segue tre fasi distinte: la pianificazione (variante di piano regolatore o norma specifica) definisce cosa va realizzato; il concorso pubblico determina chi lo realizza; la convenzione di diritto di superficie fissa come l’obiettivo resta garantito nel tempo — canone, durata, vincoli su pigioni, criteri di riversione. Il Ticino ha già precedenti istruttivi: Locarno-Solduno (mappale 4857, diritto di superficie di 50 anni per alloggi per anziani), Lugano-via Lambertenghi (concorso chiuso nel 2020, vinto dalla Cooperativa Vivere Lambertenghi) e Melide (iter completo con tempistiche precise, diritto di superficie fino a 60 anni). Varianti di piano regolatore: modelli già in vigore in Ticino Diversi Comuni ticinesi hanno tradotto la scheda R6 del Piano direttore cantonale in articoli di regolamento edilizio operativi: a Locarno, l’art. 59bis RE introduce un bonus fino al 5% dell’indice di sfruttamento per edifici gestiti da cooperativa, con convenzione di almeno 30 anni e retrocessione decrescente in caso di uscita anticipata; a Lugano, l’ordinanza comunale sulla promozione dell’alloggio, in vigore dal 24 febbraio 2022, arriva fino al 30%; a Bellinzona, l’art. 15 del Regolamento edilizio lega il bonus a quote minime di superficie sussidiata (60% zona B, 70% zone C/D); a Massagno, il Municipio ha richiamato indice maggiorato, diritto di compera e quote nei nuovi azzonamenti come misure allo studio. Conclusione: il caso ex Gas–ex Macello Il confronto mostra due famiglie di strumenti complementari: il bonus edificatorio nel Regolamento edilizio (Locarno, Lugano, Bellinzona) e il diritto di superficie su terreno pubblico assegnato tramite concorso (Locarno-Solduno, Lugano-Lambertenghi, Melide). Per l’ex Gas–ex Macello, l’art. 59bis RE fornisce già una base, ma l’area è troppo strategica per accontentarsi di un bonus generico: il passaggio ulteriore riguarderebbe i fondi pubblici del comparto, affiancando al bonus un concorso per un diritto di superficie sul modello di Lugano-Lambertenghi e Melide. La domanda di fondo resta aperta: quale parte del valore generato dalla trasformazione deve restare alla collettività? Se la Città saprà fissare obiettivi chiari e procedure neutrali, l’ex Macello potrà diventare un riferimento per altri comparti pubblici del Locarnese.
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10. Juni 2026
IT
«Geistergrundstücke» im Tessin: drei Lücken, ein Vorschlag
Negli ultimi mesi abbiamo letto della vicenda del sedicente “Re della Svizzera”, che riesce – sfruttando le norme sui fondi senza padrone – a farsi intestare strade e particelle dimenticate un po’ in tutta la Confederazione, per poi rivenderne l’uso a caro prezzo ai Comuni. In alcuni cantoni questo è possibile perché, quando un fondo è qualificato come “senza padrone”, chi si muove per primo può ottenerne l’intavolazione a proprio nome, con il solo filtro formale dell’autorità. Il dibattito che ne è nato a livello federale va nella direzione – condivisibile – di evitare che queste situazioni diventino terreno di pura speculazione privata e di prevedere invece il passaggio prioritario ai Comuni o alla collettività.[tio +2] Se guardiamo al Canton Ticino, però, lo scenario è diverso e, per certi versi, ancora più bloccato: • l’art. 1a della Legge sul demanio pubblico prevede sì che le proprietà fondiarie estinte per derelizione diventino “cose senza padrone suscettibili di occupazione”, ma solo previa autorizzazione del Cantone; • nei casi molto più frequenti di “grappoli” di comunioni ereditarie mai sciolte, proprietari irreperibili o terreni di fatto abbandonati, la proprietà resta comunque ancorata al soggetto iscritto a registro: non esiste un canale semplice per far subentrare né privati che curano il territorio, né Comuni, né patriziati. Se confrontiamo questo quadro con il modello piemontese dei “terreni silenti”, il contrasto è forte: • in Piemonte la legislazione regionale, sulla base della legge nazionale, ha introdotto strumenti come la Banca della terra e la disciplina dei terreni incolti, abbandonati e “silenti”, ossia di proprietà ignota o irreperibile; • i Comuni censiscono questi terreni, li inseriscono in elenchi pubblici e possono affidarli – tramite bandi – ad agricoltori o associazioni fondiarie per la loro coltivazione e gestione, mantenendo comunque salvo il diritto del proprietario che dovesse riapparire. In altre parole: in Piemonte il problema dei terreni abbandonati diventa un’occasione di rigenerazione agricola, paesaggistica e climatica, mentre da noi resta spesso un’impasse giuridica, o peggio un’occasione di speculazione per chi riesce a muoversi prima degli enti pubblici. A questo punto la domanda politica è inevitabile: per quale motivo, in un Paese – la Svizzera – che dichiara obiettivi ambiziosi di protezione del paesaggio e di assorbimento di CO₂, nessun deputato federale osa proporre seriamente un modello “alla piemontese” anche per la Svizzera? Perché non pensare a una disciplina che, invece di lasciare i terreni “fantasma” in mano a nessuno o a speculatori, li metta a disposizione – con garanzie – di Comuni, patriziati, associazioni fondiarie o aziende forestali per la cura del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e la creazione di quote verdi certificabili? È una discussione che, soprattutto in Ticino, dovremmo forse aprire con più coraggio, anche traendo esempio da esperienze piemontesi già avviate.
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7. April 2025
IT
Rigenerazione territoriale e sviluppo economico sostenibile
Rigenerare il territorio: non solo opere, ma relazioni La rigenerazione territoriale non coincide con il semplice recupero di edifici, aree dismesse o infrastrutture. È un processo più ampio: culturale, sociale, ambientale ed economico. Significa rileggere ciò che già esiste, restituendo senso ai luoghi senza consumare nuovo suolo e senza separare la città dal paesaggio che la circonda. Il testo nasce dagli spunti emersi durante la conferenza del 7 aprile 2025 a Varese, organizzata in occasione della presentazione del libro La città tra IA, smart city, diritto e rigenerazione, curato da Francesco Alessandria. Urbanisti, giuristi, antropologi, tecnici e amministratori hanno affrontato una domanda decisiva: come rendere i territori più vivibili, equi e capaci di futuro? Il patrimonio come punto di partenza La rigenerazione non deve significare cancellare e ricostruire. Il patrimonio culturale, industriale, rurale e paesaggistico può diventare il punto di partenza per nuove funzioni e nuove economie. L’immagine proposta dagli ordini professionali è efficace: rigenerare è come scrivere parole nuove su un romanzo già esistente. Occorre leggere il luogo, comprenderne storia e identità, e intervenire con qualità architettonica, partecipazione e responsabilità. La bellezza non è soltanto estetica: è ciò che rende una città più accessibile, riconoscibile, funzionale e utile alla comunità. I casi richiamati nella conferenza mostrano come edifici e infrastrutture possano cambiare funzione senza perdere memoria: il Lingotto di Torino, la Gare d’Orsay a Parigi, divenuta museo, la Centrale Montemartini di Roma, le ex caserme di Freiburg e la rigenerazione del porto storico di Amburgo. Niente nuovo consumo di suolo Uno dei temi centrali è la necessità di ridurre il consumo di suolo. Le aree dismesse, gli edifici inutilizzati, le stazioni, le cave, le reti ferroviarie e i complessi produttivi abbandonati possono essere recuperati invece di continuare a espandere città e infrastrutture su terreni liberi. Per Luca Sartorio, la pianificazione tradizionale non basta: la rigenerazione richiede insieme diritto, economia, ambiente, urbanistica, conoscenza sociale e una collaborazione concreta tra istituzioni, proprietari e comunità. In molti casi, soprattutto quando il patrimonio è privato o frammentato, servono forme di negoziazione e programmazione sovralocale capaci di distribuire oneri e benefici fra Comuni e territori diversi. Questo è un punto decisivo anche per il Ticino e per l’area insubrica: le sfide territoriali raramente coincidono con i confini amministrativi. Mobilità, paesaggio, turismo, fiumi, laghi e aree urbane devono essere affrontati con una visione condivisa. La sostenibilità è tripla La sostenibilità non è soltanto ambientale. Il testo richiama il modello dei tre pilastri — ambientale, economico e sociale — che devono procedere insieme. Un progetto può essere tecnicamente efficiente e redditizio, ma non sostenibile se esclude i residenti, peggiora la qualità dello spazio pubblico o concentra i benefici in pochi soggetti. La componente sociale è la più difficile da misurare, perché riguarda fiducia, coesione, accessibilità, sicurezza, identità e senso di appartenenza. Per questo servono progetti capaci di operare a più scale: dal quartiere alla regione, dalla piccola comunità alla rete internazionale. L’avvocato Emanuele Boscolo ha definito il suolo una “matrice ambientale”: non una superficie disponibile da consumare, ma una risorsa da tutelare per i servizi ecosistemici che offre alle generazioni presenti e future. La rigenerazione deve quindi creare un’urbanità diffusa, fondata su prossimità, accessibilità, sicurezza e qualità dell’organizzazione territoriale. Una prospettiva per il territorio La tecnologia può aiutare, ma non è la soluzione in sé. L’idea di smartland supera quella di smart city: non solo città intelligenti, ma territori — urbani, rurali, alpini e lacustri — capaci di mettere in relazione risorse locali, conoscenza, mobilità sostenibile, cultura e innovazione. In questa prospettiva si colloca anche l’ipotesi di collegare Locarno, Milano e Venezia attraverso una infrastruttura fluida e transfrontaliera, che riunisca paesaggio, acqua, cultura e mobilità sostenibile. Il suo valore sta nell’idea di ricucire territori e identità, anziché trattare ogni città o valle come un sistema chiuso. Il messaggio conclusivo è semplice ma impegnativo: rigenerare significa costruire futuro a partire da ciò che già abbiamo. Richiede competenze diverse, capacità di cooperare e coraggio decisionale. Come il colibrì della metafora richiamata nella conferenza, nessun intervento è troppo piccolo se contribuisce a un disegno comune: ciascuno può e deve fare la propria parte.
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30. Oktober 2023
ITEN
Das Trust-Vermerk im Grundbuch: Der Tessiner Notar zwischen Trust, dinglichen Rechten und Erbrecht
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, Locarno. Ricerca, v2, ottobre 2023 Il testo nasce come relazione al pomeriggio di studio del Comitato dei notariati lombardo e ticinese (USI, Lugano, 13 ottobre 2023). È stato poi rivisto e presentato in inglese all'Euro American Lawyers Group (Istanbul, 27 ottobre 2023). Il contributo prende spunto dalla procedura di menzione del rapporto di trust su un immobile (art. 12 CA Trust, art. 149d LDIP, art. 58 e 128 ORF). Da lì esplora un terreno poco battuto dalla letteratura svizzera: l'interazione pratica tra il trust di common law, i diritti reali e il diritto successorio elvetico. Il punto di partenza è storico-territoriale. Il Ticino è stato il Cantone con la più forte emigrazione dell'Ottocento e del primo Novecento, in larga parte verso California, Regno Unito e Australia. Per questo è verosimilmente il Cantone con la maggiore incidenza di immobili, spesso rurali e di valle, coinvolti in successioni estere e trust. Quando un anello della catena si inceppa, all'estero o in Ticino, il trapasso di proprietà si blocca e nascono i "terreni silenti", privi di proprietari noti. L'analisi distingue due situazioni: • Trust in vita: qui il notaio si muove soprattutto nei diritti reali, con una complessità "alla seconda potenza". • Trust mortis causa, testamentario o con pour-over disposition: entrano in gioco anche successioni estere, probate e nonprobate assets, e la complessità sale "alla terza potenza". Sul fronte degli strumenti, il testo esamina il ruolo istruttorio che l'art. 67 ORF affida al notaio. Considera anche la competenza ancillare del foro del luogo di situazione (art. 88 LDIP, Trattato CH-USA del 1850) e il certificato di esecutore testamentario limitato alla Svizzera come chiave per sbloccare i trasferimenti al trustee. Propone infine una lettura restrittiva del divieto di "successione universale" delle Istruzioni federali del 2007, limitata ai soli trasferimenti inter vivos. Completano il lavoro: • l'esame della revisione della LDIP in materia successoria; • la tecnica del testamento separato per i beni situati in Svizzera; • la struttura in otto passaggi del rogito finalizzato alla menzione; • un glossario inglese-italiano; • diagrammi di flusso in formato A3. Più che conclusioni definitive, il testo offre spunti di riflessione, con l'auspicio che i terreni silenti possano ritrovare i propri legami e tornare a vivere. Nota di aggiornamento (settembre 2026). Il testo riflette lo stato dei lavori parlamentari a settembre 2023. La revisione del capitolo 6 LDIP è stata adottata dalle Camere federali il 22 dicembre 2023, e il Consiglio federale l'ha posta in vigore il 1° gennaio 2025. Tre esiti toccano da vicino l'analisi: • Art. 88 cpv. 1. È prevalsa la versione del Consiglio degli Stati. La competenza sussidiaria del foro del luogo di situazione resta, purché lo Stato di domicilio non si occupi della successione. Tuttavia i tribunali svizzeri non subordinano più la propria competenza all'inoperosità di altri Stati: possono invece declinarla se se ne occupano lo Stato di origine estero o quello dell'ultima dimora abituale. • Art. 91 cpv. 1. La versione restrittiva del Consiglio degli Stati non è passata. Si è imposto il compromesso proposto dal Consiglio nazionale: gli svizzeri con più cittadinanze possono sottoporre la successione al diritto di uno dei loro Stati di origine, nel rispetto delle norme svizzere sulla porzione disponibile e sulla legittima. La professio iuris verso ordinamenti che conoscono il trust testamentario resta quindi possibile. Il limite della legittima pesa però soprattutto sui doppi cittadini di Stati di common law come Regno Unito e Stati Uniti, dove le quote riservate sono basse o inesistenti, e l'ammissibilità del trust testamentario rimane controversa nel diritto svizzero. • Art. 92 cpv. 2. È entrato in vigore nella formulazione del Consiglio federale. I diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore, e la sua facoltà di disporne, sono quindi retti dal diritto dello Stato dell'apertura. Proprio da quest'ultima norma discende un ulteriore sviluppo. Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ORF sull'attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust, con termine al 27 novembre 2026. L'avamprogetto cambia paradigma: il personal representative nominato all'estero non sarebbe più considerato proprietario ai fini del registro fondiario, ma menzionato come rappresentante legale ai sensi dell'art. 962a n. 2 CC, con iscrizione della comunione ereditaria. L'art. 67 ORF verrebbe ridotto ai trapassi estranei alla successione: costituzione del trust, cambio di trustee e trasferimento al beneficiario. Successioni, divisioni e legati a favore di un trust confluirebbero invece negli art. 64 e 65. Per le divisioni ereditarie estere basterebbe il documento previsto dal diritto successorio applicabile, per esempio il deed of assent, al posto del contratto per atto pubblico oggi richiesto dall'art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2. Se adottata, la revisione imporrà di rileggere il percorso descritto nel testo, che passa dal certificato di esecutore testamentario all'atto pubblico ex art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 ORF.