Swiss Criminal Procedure Law
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20 August 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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2 August 2026
IT
Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta - Il procuratore straordinario, il foro derogatorio e il processo equo: un confronto tra ordinamenti
Sintesi La v2 è attualmente pubblicata su Ticinus uscita 27 luglio 2026). Nel frattempo lo studio è stato ampliato in questa v3 (file Terzieta-e-cariche-istituzionali) che integra diversi paragrafi elaborati nel corso degli ultimi giorni. Premessa fattuale — Come si è chiuso il caso all’origine dello studio. Epilogo politico della crisi: dimissioni del consigliere di Stato annunciate il 29 luglio 2026 con effetto al 30 settembre, trasferimento immediato della presidenza alla vicepresidente, subentro del primo dei non eletti dal 1º ottobre. Ruolo marginale della magistratura nella soluzione della crisi e riflessione sul «quarto e quinto potere» — i media tradizionali che accendono le polveri, la flussocrazia dei media sociali che ne amplifica il ritmo, con il terzo potere rimasto sullo sfondo. Parte I — Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese. Sei sotto-sezioni: i due fondamenti distinti (sostanziale ex artt. 56 ss. CPP, formale ex art. 24 LOG «Supplenze durevoli»); i precedenti del 2024 e dell’incidente in Leventina; l’argomento originale della posizione di denunciante; le garanzie applicabili e i loro destinatari (art. 29 vs art. 30 Cost. e art. 6 CEDU); il conflitto «a valle» sul giudice. Parte II — Un problema già risolto altrove: il confronto intercantonale. Quattro modelli a confronto (parlamentare puro — Vaud, Grigioni, Sciaffusa, Argovia; organo terzo indipendente — Ginevra e Confederazione; endo-giudiziario con valvola — Vallese; e senza deroga — Zurigo, Basilea Città, Berna), il caso a parte di San Gallo, il confronto Ginevra/Basilea Città come poli opposti dello spettro, e il capitolo sull’immunità parlamentare cantonale (art. 51 LGC) e federale (artt. 162 Cost., 16-17a LParl). Parte III — Quando la competenza esce dal Cantone: un caso a rovescio. Contenuto nuovo: il caso del deputato con procedura in Canton Uri per eccesso di velocità. Analisi tecnica della cornice edittale (art. 90 cpv. 2 e 4 LCStr, soglie e margini di misurazione ex OOCCS-USTRA) e riflessione sul trattamento paritario dei reati comuni dei politici. Il foro che esce naturalmente dal Cantone per territorialità dissolve il conflitto senza bisogno di designazione: la conferma per differenza del nucleo dello studio. Parte IV — Uno sguardo oltre confine: il modello italiano dei reati ministeriali. Contenuto nuovo: l’art. 96 Cost. italiano e il Tribunale dei ministri, dall’accusa parlamentare pre-1989 al giudice ordinario predeterminato, con la distinzione tra reati ministeriali e reati comuni. Parte V — Il diritto convenzionale: la CEDU e il processo equo dei titolari di cariche. Contenuto nuovo: art. 6 CEDU e i suoi destinatari, il test dell’imparzialità soggettiva/oggettiva (Kyprianou, Micallef), il legame istituzionale come motivo di dubbio (Wettstein c. Svizzera) e la specificità dei procedimenti che coinvolgono figure pubbliche. Parte VI — Poteri dello Stato e responsabilità politica: un argine da ricostruire. Contenuto nuovo: il potere giudiziario «nullo» nella tripartizione di Montesquieu, la presunzione d’innocenza (art. 6 n. 2 CEDU) come argine sistemico, il paradosso della fiducia trasferita, e — sul piano cantonale — la destituzione ex post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (art. 29a e art. 59 lett. n Cost. cant.), la relativa procedura (artt. 93-96 LGC: filtro dell’Ufficio presidenziale, commissione di sette membri, scrutinio segreto, ricorso al TRAM) e il criterio della «dignità della carica». Chiude la mutazione del quarto potere nel quinto. Parte VII — Conclusioni: quale assetto per un Cantone di frontiera. Due sotto-sezioni. Una proposta ragionevole: quattro strumenti — trasferimento al legislativo, organo terzo indipendente, clausola di risalita, più l’accordo di foro tra procure (art. 38 cpv. 1 CPP) già attivabile senza riforma — seguiti da una prassi minima transitoria (iniziativa del Procuratore generale, accordo con altro Cantone, motivazione pubblicata). L’orizzonte di un Cantone di frontiera: riflessione di sistema sul costo dell’instabilità istituzionale (tre sostituzioni in Governo in due anni) e sul valore di un meccanismo di terzietà automatico rispetto alla sola protezione dei titolari di cariche. Nota di continuità editoriale. Le versioni precedenti restano accessibili su Ticinus agli indirizzi già indicizzati: documentano gli stadi iniziali dell’analisi, incentrati sul caso singolo; questa versione ne raccoglie lo sviluppo verso una teoria generale della terzietà, corredata dal diritto comparato intercantonale e italiano, dalla giurisprudenza CEDU e dall’analisi dei meccanismi cantonali di destituzione. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione. Nota sulla revisione v3. Rispetto alle versioni precedenti, questo aggiornamento estende l’analisi oltre il piano della sola designazione dell’autorità inquirente: esamina la posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non affrontato nel dibattito cantonale — e i relativi rimedi previsti dal diritto processuale federale; allarga il confronto al diritto comparato intercantonale e italiano e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; e aggiunge, sul piano cantonale, l’analisi del meccanismo di destituzione ex-post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (artt. 29a e 59 lett. n Cost. cant.; artt. 93-96 LGC). Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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8 May 2022
ITDEFREN
Sanctions by Swiss federal Department of Economic Affairs, and Freezing and Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons by the Department of Justice and Department of Foreign affairs
Switzerland’s Dual-Track Response to Illicit Wealth and Sanctioned States Switzerland manages sanctions and illicit-asset recovery through two distinct legal channels, reflecting its layered federal architecture. Trade and financial sanctions against foreign states, entities and individuals — implementing UN, OSCE or partner-country measures — fall under the Embargo Act (LEmb), enforced by SECO within the Department of Economic Affairs, Education and Research. These sanctions freeze funds and economic resources of listed persons and restrict trade in goods, services and capital. A separate instrument, the 2015 Act on the Freezing and Restitution of Illicit Assets of Foreign Politically Exposed Persons (LVP), addresses a narrower but politically sensitive problem: assets held in Switzerland by former foreign heads of state or senior officials suspected of corruption, typically after they lose power in a political upheaval. Here, the Federal Department of Foreign Affairs orders the initial freeze — often within days of a regime change, as with Tunisia’s Ben Ali, Egypt’s Mubarak and Ukraine’s Yanukovych — to preserve assets while the foreign state pursues mutual legal assistance proceedings. If that state’s judicial system is too weakened to complete the process, the Federal Department of Finance can petition the Federal Administrative Court for outright confiscation, relying on a legal presumption that unexplained, disproportionate wealth accumulated during a corrupt regime is of illicit origin. Recovered funds are channelled back not to the state’s treasury directly, but into public-interest programmes benefiting the population, with FDFA supervision. The distinction matters: sanctions under LEmb are a foreign-policy and trade-control tool tied to international coordination, while the LVP mechanism is a targeted anti-corruption and asset-recovery procedure specific to Swiss financial-centre integrity, sitting at the intersection of foreign policy, criminal law and international assistance.