Governance and Doctrine
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30 August 2026
IT
Video Surveillance and License Plate Recognition: From Ticino Municipalities to the Idea of Federal Oversight
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale Sintesi A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo, 1° luglio 2026), la scheda affronta un istituto vicino ma finora privo di un’analisi d’insieme: la lettura automatica delle targhe ai varchi delle zone a traffico limitato. È il primo tentativo di leggere in un quadro unico la nuova LViSo, i regolamenti comunali sui varchi e il confronto con Italia, Francia, Germania e Austria. La tesi centrale è che, a differenza dell’Italia — dove le ZTL sono disciplinate da una cornice nazionale uniforme (base legale, omologazione dei dispositivi, segnaletica standardizzata, sanzioni fisse, elenco pubblico dei Comuni) — in Svizzera la materia è frammentata su tre livelli, federale, cantonale e comunale, senza standard vincolanti sulla segnaletica né un registro pubblico dei varchi attivi. Ne deriva, per l’automobilista, un’imprevedibilità strutturale del rischio di sanzione che varia da un Comune all’altro. Il paradosso ha già prodotto conseguenze concrete: nel 2023 circa 150 multe ticinesi sono state sospese perché i regolamenti comunali sottostanti non erano conformi alla Legge sulla protezione dei dati. A Locarno, un’inchiesta della RSI aveva documentato molte telecamere a fronte di una segnaletica quasi inesistente — una lacuna ammessa dalla stessa polizia comunale. Oltre alla ricostruzione delle basi legali a tre livelli e al caso locarnese, la scheda esplora profili finora poco trattati in Ticino: il modello whitelist e il vuoto che esso lascia per taxi, servizi a chiamata e consegne occasionali; il diritto dei Comuni limitrofi di essere sentiti quando il traffico deviato si scarica sulle loro strade; l’uso penale dei dati dei varchi e la loro utilizzabilità processuale alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale; le disomogeneità nei termini di conservazione (da poche ore a cento giorni, senza criterio uniforme); l’inapplicabilità diretta del GDPR ai trattamenti dei Comuni ticinesi; e il quadro degli accordi internazionali e bilaterali, nessuno dei quali concepito per i varchi. Un capitolo conclusivo allarga lo sguardo dal varco comunale all’ipotesi di un “varco federale”: il dazio dinamico al San Gottardo e il più ampio programma di mobility pricing, con le implicazioni — diverse a seconda che si scelga la lettura ottica delle targhe (ANPR) o il tracciamento satellitare (GNSS) — in tema di protezione dei dati e base legale. La conclusione è che la vera sfida per il legislatore ticinese e federale non è impedire l’uso della tecnologia, ma colmare per tempo il vuoto di armonizzazione che oggi rende il rischio di sanzione — e la possibilità stessa di conoscerlo in anticipo — sostanzialmente aleatorio; un vuoto che, senza correttivi, rischierebbe di riprodursi su scala nazionale il giorno in cui la Confederazione decidesse di dotarsi di un proprio strumento di controllo dei transiti. Dietro il dettaglio tecnico si cela una domanda che Stefano Rodotà poneva già vent’anni fa: quanto controllo può sopportare una democrazia? Un controllo che si sottrae alla conoscenza del cittadino — cartelli invisibili, nessun registro pubblico — non produce la sicurezza che promette, ma ne erode il presupposto. La differenza tra un controllo compatibile con la libertà e uno che la logora non sta nella tecnologia, ma nella sua conoscibilità.
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29 August 2026
IT
Nove anni non bastano?
Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto la mozione Storni (26.4014), che chiedeva di avviare trattative con l’Italia per una convenzione internazionale sulla regolazione del Lago Maggiore, sostenendo che le richieste sono «già in fase di attuazione». Questa mostra che dietro quella formula si nascondono due silenzi. Il primo è temporale: l’elaborazione dell’accordo vincolante comincerà solo nel 2027, a nove anni dall’avvio dei lavori preparatori del 2016, mentre l’estate 2026 ha portato il Verbano a uno dei livelli più bassi dal 1943 e la risposta è arrivata, ancora una volta, a crisi già avviata. Il secondo, più grave, è giuridico: nulla si dice sulla natura del futuro organismo, che rischia di restare un tavolo consultivo senza potere vincolante. L’analisi ripercorre gli strumenti disponibili — dall’Accordo di Carlsruhe al Terzo Protocollo di Madrid fino ai trattati bilaterali diretti — per concludere che non è la forma del trattato a garantire il potere, ma il contenuto del mandato con cui la Svizzera si presenterà al tavolo del 2027.
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26 August 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
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23 August 2026
ITDEFREN
Common destiny or "à la carte" neutrality? Singapore and Switzerland compared
Common destiny or "à la carte" neutrality? Singapore and Switzerland compared Starting from a 1988 speech by Lee Kuan Yew — at once a warning and a founding act of Singapore's national narrative — this analysis builds a systematic comparison between two exposed small states at opposite ends of the world, Singapore and Switzerland. It is the distance between them, rather than any presumed similarity, that makes the exercise fruitful: it allows one to separate what is structurally necessary to a small state's survival from what is merely contingent or the product of political choice. The comparison unfolds on several planes. On the side of convergence: the centrality of institutional continuity; the doctrine of vulnerability elevated into a founding identity; the strategic management of national reserves (sovereign wealth funds and secrecy in Singapore, National Bank reserves in Switzerland); "porcupine" defence, built on a militia army and universal conscription; and the shared condition of multilingual and multi-faith societies, in which cohesion must be manufactured rather than inherited. On the side of divergence in method: Singapore's social engineering from above — rigorous meritocracy, a top civil service paid on a par with the private sector, ethnic quotas imposed in public housing, English as a neutral working language — set against the Swiss model of militia service, territorial autonomy and parity among the national languages. The central question is neutrality. In principle, Bern and the city-state diverge radically: one neutral by identity, the other openly non-aligned. Yet on the concrete ground of security policy the distance narrows almost to nothing: de facto alignment with Western defence architecture, the same weapons systems, sanctions on Russia adopted by breaking with long-standing practice. The analysis also examines the legal nature of Swiss neutrality — defined by no statute, managed "à la carte" by the executive — and the debate opened by the Neutrality Initiative, put to the vote on 27 September 2026. The result is a paradox: for an exposed small state, the legal label matters far less than the material logic of survival. Neutrality thus proves to be less a condition of law than a mode of risk management. A postscript carries the reflection to its conclusion: since neutrality is an inherently war-related institution and Switzerland’s geographical exposure to a great-power conflict is far sharper than Singapore’s, the Confederation is eroding the very instrument its position makes most necessary — and its convergence with the city-state proves, on closer view, less reassuring than it appears.
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20 August 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 August 2026
ITDEFREN
Swiss law on neutrality — II: possible developments following the adoption of the constitutional amendment of 27 September
Whilst the first volume provided an overview of the existing law, this second volume takes the next step: it attempts to project it into the future. Having examined the current regulatory framework and the way in which the Government and Parliament relate to it, the study simulates what might happen if the initiative on neutrality were to be accepted on 27 September 2026. It is not, therefore, a prediction, but a reasoned simulation, based on the findings of the first volume and available historical precedents. The starting point is the constituent power of the popular initiative, illustrated through two contrasting precedents: the Lex Weber of 2012, which was unexpectedly accepted and implemented with disruptive speed; and the 2014 initiative on mass immigration, the implementation of which was stalled for years by European obligations, until a compromise was reached that effectively gutted its scope. These are the two models — one swift, the other contentious — against which to assess the possible effects of the new Article 54a. The study then reviews, in perspective, the themes of the first volume, and addresses some specific chapters: the effect of the shift from flexible to rigid neutrality on humanitarian credibility and the role of the ICRC; the consequences for the financial centre in the face of Western sanctions regimes; the review of sanctions that SECO is expected to conduct, including the fate of the approximately 7.4 billion in frozen assets and the likely shift in the authority’s remit, from monitoring sanctioned entities to monitoring financial flows; Switzerland’s autonomous countermeasures and, conversely, those that Western partners might adopt in response to a Swiss deviation. A chapter of particular interest concerns justiciability: constitutionalised neutrality enshrined in a specific prohibition could — following the model of the Lex Weber, which the Federal Supreme Court declared directly applicable — transform neutrality from an unchallengeable act of government into a test of legality that can be invoked, indirectly, by those affected by it. Such judicial review simply does not exist today, given that acts of foreign policy are not subject to judicial review. The study does not isolate the issue from its context. It highlights the two key issues driving the debate in recent weeks: the security argument, raised by opponents of the initiative, according to which rigid neutrality would weaken defence cooperation at precisely the moment when the European context is becoming unstable; and the convergence with the parallel ‘Bussola’ initiative, which addresses the same issue of the dynamic transposition of European law. Both neutrality and the Bilateral Agreements III, ultimately, revolve around the same question: how much sovereignty Switzerland is prepared to cede. Finally, the study examines the scenario of a rejection of the initiative and the more serious scenario of an open conflict between Russia and the Confederation’s Western partners. The overarching theme of the conclusions is that what is truly at stake on 27 September is not the choice between having or not having neutrality — Switzerland will remain neutral in either case — but rather the choice between two ways of being neutral: a flexible neutrality, which preserves the political scope to align itself selectively, and a rigid neutrality, which sacrifices that scope in exchange for a predefined and consistent position. A choice which, as demonstrated by the Bilateral Agreements III issue and the ‘Compass’ initiative, is merely the first step in a broader redefinition of the relationship between sovereignty, direct democracy and European integration.
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16 August 2026
ITDEFREN
Swiss law on neutrality — Part I: a comprehensive systematic overview
Swiss law on neutrality — Part I: a comprehensive systematic overview With just a few weeks to go before the federal vote on 27 September 2026 on the popular initiative on neutrality, this study offers a systematic review of what Swiss law currently provides for in this area. The starting question is as simple as it is rarely asked: what are, at present, all the provisions — at constitutional, legislative, regulatory and international levels — that govern, directly or indirectly, the Confederation’s neutrality? The findings of the research are surprising in several respects. The Federal Constitution mentions neutrality in only two provisions (Articles 173 and 185), and does so not to define its content, but to assign responsibility for safeguarding it to the Federal Assembly and the Federal Council. The legislation most closely related to the subject — the Embargoes Act, the War Material Act and the Dual-Use Goods Control Act — never mentions neutrality, operating instead through general clauses requiring compliance with international law. This gives rise to the central issue of today’s debate: under current law, neutrality is a discretionary power, not a substantive principle with binding content. The silence of the Federal Supreme Court, which treats it as an act of government beyond judicial review, confirms this. It is precisely this framework that the initiative put to the vote seeks to amend, transforming a margin of political manoeuvre into a substantive constitutional constraint. The study also examines, as case studies, the 2022 sanctions against Russia and their relationship with the status of neutrality; the Bilateral Agreements III and the absence therein of any clause on neutrality; the revision of the War Material Act; and historical precedents in which Switzerland adopted a stricter form of neutrality (from the League of Nations to Rhodesia). This research constitutes the first of two volumes. The second, devoted to scenarios for how the situation might evolve should the initiative be accepted, will follow shortly as a sequel. This is a wide-ranging study that seeks to map out the multitude of aspects directly or indirectly influenced by neutrality, as a multifaceted mechanism of public international law. I have endeavoured to be as precise as possible and to thoroughly verify the sources on which this work is based. Should any errors or omissions come to light, I shall be happy to correct them or incorporate new elements in a subsequent edition.
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15 August 2026
IT
Abitare cooperativo e alloggio accessibile: modelli, diritto e pianificazione
Cos’è una cooperativa d’abitazione Nella cooperativa d’abitazione i soci non acquistano la proprietà del singolo appartamento: l’immobile resta collettivo, la pigione è commisurata ai costi (terreno, investimento, manutenzione, riserve) e non alla rendita di mercato. È importante non confondere due assi indipendenti: la forma di proprietà e gestione (chi possiede l’immobile) e il livello della pigione (quanto si paga). Una cooperativa mal strutturata su un terreno costoso può avere pigioni elevate, mentre un operatore non cooperativo può offrire pigioni moderate. Il paragone con Zurigo e i modelli pubblici svizzeri A Zurigo, 131 cooperative gestiscono circa 41’300 abitazioni; nel 2025 hanno prodotto 618 dei 2’977 nuovi alloggi della città. In Svizzera, il parallelo pubblico più vicino sono le Fondations immobilières de droit public di Ginevra (8’158 alloggi HBM a fine 2023). In Ticino, Alloggi Ticino SA (ATISA) — 38 immobili, 1’256 appartamenti — resta il principale operatore di interesse pubblico, ora oggetto di una proposta di acquisizione integrale da parte del Cantone. Comparazione con i modelli di abitazioni sociali ed istituti giuridici in uso in Italia. Come innestare una cooperativa nella pianificazione Il percorso segue tre fasi distinte: la pianificazione (variante di piano regolatore o norma specifica) definisce cosa va realizzato; il concorso pubblico determina chi lo realizza; la convenzione di diritto di superficie fissa come l’obiettivo resta garantito nel tempo — canone, durata, vincoli su pigioni, criteri di riversione. Il Ticino ha già precedenti istruttivi: Locarno-Solduno (mappale 4857, diritto di superficie di 50 anni per alloggi per anziani), Lugano-via Lambertenghi (concorso chiuso nel 2020, vinto dalla Cooperativa Vivere Lambertenghi) e Melide (iter completo con tempistiche precise, diritto di superficie fino a 60 anni). Varianti di piano regolatore: modelli già in vigore in Ticino Diversi Comuni ticinesi hanno tradotto la scheda R6 del Piano direttore cantonale in articoli di regolamento edilizio operativi: a Locarno, l’art. 59bis RE introduce un bonus fino al 5% dell’indice di sfruttamento per edifici gestiti da cooperativa, con convenzione di almeno 30 anni e retrocessione decrescente in caso di uscita anticipata; a Lugano, l’ordinanza comunale sulla promozione dell’alloggio, in vigore dal 24 febbraio 2022, arriva fino al 30%; a Bellinzona, l’art. 15 del Regolamento edilizio lega il bonus a quote minime di superficie sussidiata (60% zona B, 70% zone C/D); a Massagno, il Municipio ha richiamato indice maggiorato, diritto di compera e quote nei nuovi azzonamenti come misure allo studio. Conclusione: il caso ex Gas–ex Macello Il confronto mostra due famiglie di strumenti complementari: il bonus edificatorio nel Regolamento edilizio (Locarno, Lugano, Bellinzona) e il diritto di superficie su terreno pubblico assegnato tramite concorso (Locarno-Solduno, Lugano-Lambertenghi, Melide). Per l’ex Gas–ex Macello, l’art. 59bis RE fornisce già una base, ma l’area è troppo strategica per accontentarsi di un bonus generico: il passaggio ulteriore riguarderebbe i fondi pubblici del comparto, affiancando al bonus un concorso per un diritto di superficie sul modello di Lugano-Lambertenghi e Melide. La domanda di fondo resta aperta: quale parte del valore generato dalla trasformazione deve restare alla collettività? Se la Città saprà fissare obiettivi chiari e procedure neutrali, l’ex Macello potrà diventare un riferimento per altri comparti pubblici del Locarnese.
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14 August 2026
ITEN
Bilateral Agreements III: Federal Council closes ro Double Majority; Parliament Remains Divided
This summary serves as a parallel update to the analysis published in Ticinus on August 14, 2026, titled “Switzerland–EU Bilateral Agreements III: Institutional Challenges for Swiss Democracy.” Within the same 24 hours that article was published, the Federal Council blocked two parallel paths toward a mandatory referendum on the Bilateral Agreements III—a parliamentary initiative and a popular initiative—with outcomes that warrant a joint reading. The facts: two doors closed in one day On August 12, 2026, the Federal Council rejected Parliamentary Initiative 26.425 of the Council of States’ Committee on Political Institutions (CIP-S), which called for subjecting the Bilateral Agreements III to a mandatory referendum through a transitional constitutional provision. The government reiterated its position of April 30, 2025: in its view, the agreements do not meet the requirements of Art. 140, para. 1 of the Constitution (admin.ch). The following day, August 13, the Federal Council also adopted the message on the “Bussola” popular initiative, recommending its rejection without a counterproposal (EJPD). The institutional difference between the two cases, however, is decisive. The CIP-S depends on approval by the Council of States, where the government’s negative opinion carries direct weight; the chambers remain divided, however, with the Council of States’ Foreign Affairs Committee opposing it by a vote of 8 to 5 and the corresponding committee in the National Council supporting it by margins of 16 to 9 and 15 to 10 (parlament.ch; SVP Zürich). The Bussola initiative, on the other hand, has already collected 111,422 valid signatures and formally reached the quorum on October 21, 2025: the Federal Council may recommend its rejection, but it cannot prevent the people from voting on it, as a transitional provision would require a new referendum—this time mandatory—on the Bilateral Agreements III if the vote on the Bussola initiative were to take place after the vote on the Switzerland-EU package (Reuters). Analysis: A Three-Way Standoff, and Two Unresolved Asymmetries Viewed as a whole, the issue takes the form of a constitutional standoff involving three actors—the Federal Council, Parliament, and the people—in which each controls a different lever, and in which the Compass remains the only lever that the other two cannot neutralize: its retroactive clause is, under current law, the only instrument still capable of bringing the Bilateral Agreements III back to a double-majority vote after their eventual ratification. Two asymmetries, already noted in the November 2025 reference analysis, remain unresolved by these developments. The first is economic: the package accounts for about 40% of federal GDP but about 60% of Ticino’s GDP, due to the canton’s high level of cross-border integration and the 80,000 cross-border workers employed there—an exposure one and a half times higher than the national average, which the optional referendum alone does not allow to be treated as a separate item. The second concerns neutrality: none of the agreements contains a horizontal clause excluding the use of Swiss infrastructure, energy, data, or research for purposes incompatible with neutrality in the dual-use sectors covered by the package (energy, space, research, and healthcare). On September 27, 2026, voters will vote separately on the “Safeguarding Swiss Neutrality” initiative — but even its defeat, which polls suggest is likely (54% opposed, 34% in favor as of June 2026, Corriere del Ticino), would leave the specific gap regarding Bilateral Agreements III intact, shifting political weight—if anything—to the “Bussola” as a residual channel. Conclusion Nine months after the Bellinzona report, the events of August 12–13 confirm rather than refute the interpretation proposed at that time: the absence of a stable constitutional requirement regarding the type of referendum leaves a decision—which should be based on a predictable criterion applicable regardless of who is in power and which agreement is under discussion—to the political discretion of the moment. The issue remains squarely political and will shift to the upcoming weeks of parliamentary debate on Initiative 26.425, to the campaign for the September 27 vote on neutrality, and—in the longer term—to a possible vote on the Bussola itself. For the relevant institutional analysis, including a comprehensive mapping of the regulatory impact of the Third Round of Bilateral Agreements, see the article published in Ticinus: “Switzerland–EU Bilateral Agreements III: Institutional Challenges for Swiss Democracy.”
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12 August 2026
IT
Dalla CEDU all'Aja: due anni dopo, l'Europa brucia e i più fragili pagano il prezzo più alto
A sedici mesi dalla condanna della Svizzera per inazione climatica (CEDU, KlimaSeniorinnen, aprile 2024) e a un anno dal parere dell’Aja che ha qualificato come illecito internazionale i sussidi fossili (ICJ, luglio 2025), i dati dell’estate 2026 mostrano che il costo di quell’illecito non si misura più in risarcimenti simbolici, ma in migliaia di morti e in bollette che i più fragili non possono pagare. Tesi Il diritto internazionale ha ormai riconosciuto, da Strasburgo all’Aja, che l’inazione climatica è un illecito. Ma entrambe le decisioni condividono lo stesso limite strutturale: indicano l’obbligo di agire e lasciano alla politica la scelta dei mezzi. L’estate 2026 dimostra che quel rinvio non è più sostenibile. Struttura dell’articolo 1. Il filo giuridico 2024–2026 — Dalla condanna della Svizzera (violazione art. 8 e art. 6 §1 CEDU) al parere consultivo ICJ del 23 luglio 2025 (obbligo di dovuta diligenza, 1,5°C vincolante, sussidi fossili come atto illecito, piena riparazione del danno), fino alla risoluzione ONU A/80/L.65 del 20 maggio 2026. Filo conduttore: il diritto può costringere gli Stati ad agire in tempo, o certifica solo un danno già avvenuto? 2. L’anomalia europea dell’estate 2026 — I numeri che nel 2024 erano proiezioni IPCC oggi sono cronaca: oltre 10’000 decessi in eccesso nella sola settimana 22–28 giugno (EuroMOMO); Reno “diviso in due” a Kaub; Po a record negativo (−8,59 m a Cremona); Verbano a 13 cm dal minimo storico di agosto; accordo bilaterale italo-elvetico dell’11 agosto sul rilascio dal Ceresio. 3. Un pericolo lento, non spettacolare — L’AMOC non collasserà come in The Day After Tomorrow: oltre il 50% di probabilità di forte indebolimento entro fine secolo (Univ. Bordeaux), ma in modo graduale (Politecnico di Torino). Record oceanico Copernicus (20,86°C, 21 giugno). Moria di molluschi in Adriatico e sbiancamento dei coralli: il calore accumulato è un accumulatore termico, non un interruttore — la retorica dei “gesti simbolici” sposta il problema dal piano industriale a quello morale individuale. 4. I più fragili pagano due volte — Salute (85% dei decessi tra gli over-65, +40% in casa) e portafoglio (costo del raffrescamento quasi raddoppiato dal 2015; chi vive in edifici mal isolati paga di più per climatizzare peggio). È la stessa diseguaglianza già intravista da Strasburgo nel 2024, ora tradotta in cifre. 5. Cosa dovrebbe fare il potere pubblico — Sei priorità operative: budget di carbonio vincolanti; sistemi di allerta caldo-salute ad azione automatica; tariffe sociali per il raffrescamento; fondi di ricostruzione vincolati alla prevenzione strutturale; coordinamento di bacino di invasi alpini e regolazioni fluviali (con protocolli multiuso e cautela ambientale); leva diplomatica ex-Aja per far contribuire grandi emettitori e imprese fossili ai costi di adattamento. Angolo distintivo Non un pezzo climatico generalista: un’analisi che tiene insieme il diritto (CEDU/ICJ, con precisione tecnica sulle basi di responsabilità) e il territorio (Ticino, Verbano, Ceresio, comparto risicolo, bacino Po), leggendo l’estate 2026 come prova empirica di una tesi giuridica formulata nel 2024. Prospettiva transfrontaliera insubrica. Fonti principali CEDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (9.4.2024); ICJ Advisory Opinion (23.7.2025); UNGA A/80/L.65 (20.5.2026); EuroMOMO/ECDC/OMS; Copernicus C3S/CMEMS; Autorità di bacino distrettuale del Po; UFAM; Portmann et al. e Mehling/von Hardenberg et al. (Science Advances, 2026); Greenpeace “Mare Caldo”; Coldiretti. Parole chiave diritti umani, cambiamento climatico, CEDU, Corte Internazionale di Giustizia, siccità, canicola, Verbano, Ticino, adattamento climatico, giustizia climatica, diseguaglianza energetica, AMOC
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8 August 2026
IT
Il tavolo che manca: la crisi idrica del Verbano vista dalla Miorina
L'intervista del presidente del Consorzio del Ticino, Paolo Seitone, a Varese News (7 agosto 2026) fornisce, dal lato italiano e con la voce di chi gestisce la traversa della Miorina, la conferma operativa di una diagnosi che i dati idrometrici svizzeri anticipavano da settimane: la siccità del Verbano nell'estate 2026 è più grave di quella del 2022. Il report rilegge quell'intervista in chiave di governance transfrontaliera e sostiene una tesi di metodo: la cooperazione italo-svizzera sulle acque del Verbano si attiva solo a crisi conclamata, mentre servirebbe una cornice istituzionale permanente di monitoraggio e decisione condivisa. I fatti La crisi nei numeri ● Verbano a −40 cm dallo zero idrometrico a inizio agosto, con una perdita di 1,20–1,30 m dalla fine della primavera (Seitone). ● Stazione UFAM di Locarno: 192,23 m s.l.m. il 6 agosto — 14 cm sopra il minimo storico di agosto (1990), già 18 cm sotto il minimo del 2022. ● 400–500mila ettari di colture, soprattutto risicole, colpiti in fase di fioritura; rischio di compromettere la quasi totalità del raccolto senza normalizzazione entro metà agosto. ● Piemonte in stato di emergenza (verso lo stato di calamità); Lombardia in valutazione; Veneto in emergenza regionale riconosciuta dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto (3,55 mln € dal Fondo Emergenze Nazionali). ● La crisi investe anche la navigazione interna: ordinanze di cauta navigazione da AIPo (3 luglio), Mantova (8 luglio) e Regione Veneto (4 agosto, estesa a tutta la rete regionale). Cuneo salino oltre 20 km nel Delta del Po. Gli invasi alpini: crisi simmetrica ● Bacino svizzero Ticino-Lago Maggiore: 11 invasi principali, ~440 mln m³ di capacità, oggi al ~40%. ● Invasi montani del distretto padano: 41% a fine luglio (38–40% a inizio agosto). Dato pressoché identico. ● Sul lato italiano l'Osservatorio è esplicito — «i margini di sostegno di origine nazionale risultano in larga parte esauriti»: la simmetria della crisi è documentata su entrambe le sponde. ● Non esiste una sponda « ricca » e una « povera » d'acqua: la crisi è simmetrica. La Svizzera non è una riserva pronta all'uso. L'analisi Un ponte istituzionale già esistente, sottoutilizzato Il Consorzio Villoresi è al tempo stesso socio dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia e membro del Consorzio del Ticino: un collegamento che unisce già oggi, sulla carta, la navigazione interna transfrontaliera e -indirettamente- la regolazione idraulica italiana del Verbano. Non è un dettaglio astratto: Villoresi è anche l'ente proprietario delle dighe del Panperduto (Somma Lombardo, 1884), lo sbarramento che smista le acque del Ticino tra uso irriguo e idroelettrico. Da qui, il 28 luglio, è partita l'istanza di Lombardia e Piemonte per ridurre il deflusso ecologico del Ticino da 17 a 14 m³/s — la stessa deroga già concessa nel 2022. Il ponte istituzionale ha dunque un ancoraggio fisico concreto; resta però inutilizzato come canale di dialogo strutturato. Il tavolo che c'è, ma solo in emergenza Un canale bilaterale con la Svizzera esiste ed è stato convocato su richiesta dell'Autorità di bacino del Po — AIPo di Parma — ma si attiva quando la crisi è già acuta. Con crisi destinate a ripetersi ogni pochi anni (Seitone: nei prossimi 7–8 anni « di tutto »), un tavolo convocato ex post arriva sistematicamente tardi rispetto ai tempi dell'agricoltura e degli ecosistemi lacustri. La stessa esigenza di metodo Potenziamento coordinato degli invasi alpini a monte e -contestata- bacinizzazione del Po a valle sono oggi discussi su binari separati. Senza una cornice di governance comune lungo l'intera asta Ticino-Po, le due leve non possono essere coordinate efficacemente. Conclusione e proposta Il problema non è la mancanza di canali, ma la loro natura estemporanea. Non esiste tra Svizzera e Italia alcun quadro giuridico bilaterale stabile sulla ripartizione delle acque del Verbano; le Convenzioni di Helsinki (1992) ed Espoo (1991) non sono mai state tradotte in un trattato vincolante né in una commissione mista con poteri reali. La proposta: attivare concretamente Helsinki ed Espoo attraverso un accordo specifico e una commissione mista permanente, eventualmente sostenuta dalla ratifica italiana del Protocollo n. 3 di Utrecht (2009). Dare ai collegamenti esistenti una cornice di governance permanente — capace di monitorare e decidere prima che la crisi sia acuta — è ormai una necessità di metodo, più che una scelta tra opzioni.
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7 August 2026
ITDEFREN
The Locarno Limnigraph and Lake Maggiore Put to the Test by the Great Drought of 2026
The study starts from the Locarno limnigraph, a hydrometric instrument running non-stop since 1867, now witnessing one of the lowest levels ever recorded on Lake Maggiore. It examines how Italian-Swiss water governance must adapt as snow — the basin’s natural reservoir — regulates seasonal flow less and less, and looks at the parallel Po basin debate: plain-based damming for navigation versus Alpine reservoirs for seasonal storage, each with its own trade-offs. Full study on Ticinus.
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5 August 2026
IT
L’estate 2026: quando il 2003 non è più il record
Il clima come questione di governance transfrontaliera. L’estate 2026 ha superato il parametro storico del 2003 a sud delle Alpi. Il periodo canicolare, aperto il 18 giugno e interrotto da una sola giornata, colloca le ondate di quest’anno tra le più intense e prolungate della serie di Locarno-Monti dal 1935. Il dato conferma in tempo reale l’accelerazione antropica segnalata da MeteoSvizzera. L’analisi sposta però il fuoco dal dato meteorologico alla sua dimensione politico-istituzionale, individuando un duplice disallineamento. Il primo, interno alla Svizzera: mentre gli operatori sul terreno — dal comando dei pompieri ginevrini reduci dalla Gironda — avvertono che i mezzi antincendio non sono più dimensionati alla minaccia, il Consiglio federale ha stralciato, in nome del freno all’indebitamento, un credito di 100 milioni per la resilienza forestale già approvato dal Parlamento. Il secondo, transfrontaliero: la governance climatica del bacino del Po si struttura sul solo versante italiano ed europeo (progetto LIFE CLIMAX PO), senza integrare stabilmente la sponda svizzera — Verbano, Ticino, laghi prealpini — da cui dipende buona parte della disponibilità idrica del distretto nei periodi critici. La conclusione è che la finestra di adattamento si sta restringendo, mentre le architetture di governance restano frammentate su entrambi i fronti — acqua e incendi, nord e sud delle Alpi. Il tassello mancante è un raccordo stabile, non occasionale, tra la governance del Po e il versante svizzero del bacino.
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4 August 2026
IT
Boschi e clima: il taglio di Berna e il paradosso ticinese
Il paradosso ticinese del bosco Il taglio federale 2027 all'adattamento climatico dei boschi e il sotto-finanziamento strutturale del Ticino Sintesi esecutiva A inizio agosto 2026 il Consiglio federale, per voce del capo del DATEC Albert Rösti, ha stralciato dalla pianificazione finanziaria a partire dal 2027 i fondi specificamente destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici, nel quadro del pacchetto di risparmio EP27. La reazione istintiva ticinese — protesta contro il disimpegno federale — è però mal calibrata. Il taglio colpirà il Ticino meno di ogni altro cantone alpino, perché il Cantone riceve già oggi da Berna un cofinanziamento forestale strutturalmente basso. Il problema reale non è la decisione del 2027, ma lo squilibrio che la precede: circa 12 CHF/ha di contributo federale, contro 89-152 CHF/ha degli altri cantoni alpini e prealpini. Questo report ne ricostruisce le cause, i rischi connessi e le linee d'azione per il Cantone. Dati chiave ● Contributo federale 2024: ~1,78 mio CHF al Ticino, a fronte di ~14,2 mio CHF di spesa cantonale (autofinanziamento all'87%). ● Patrimonio forestale: 146.118 ha, terzo del Paese dopo Grigioni (216.000) e Berna (179.184), superiore a Vallese e Vaud. ● Indice delle risorse: ~91 punti (2024-2025), solo moderatamente sotto la media svizzera di 100 — il divario non è spiegabile con la perequazione. ● Rischio incendi: interfaccia bosco-abitato pari al 17% della superficie forestale; incendi in calo (2,44 ha nel 2025, minimo storico) ma trend globale delle perdite assicurate in forte crescita (Swiss Re: dal 2% pre-2015 al 10-11% attuale). ● Assetto proprietario: ~80% pubblico, di cui il grosso in capo a 255 patriziati (75-79% dell'intera superficie boschiva). Cantone Superficie boschiva Contributo fed. / ha: Vallese ~120.000 ha ~152 CHF/ha Grigioni 216.000 ha ~143 CHF/ha Berna 179.184 ha ~98 CHF/ha Vaud 127.775 ha ~89 CHF/ha Ticino 146.118 ha ~12 CHF/ha Analisi Perché il Ticino riceve così poco. Non per capacità finanziaria: l'indice delle risorse esclude una logica perequativa. La spiegazione è tecnica. Berna ripartisce la quota principale dei sussidi «Bosco» (forfait di 5.000 CHF/ha) in base al bosco di protezione classificato secondo SilvaProtect-CH, non alla superficie totale, applicando inoltre tariffe crescenti per fascia altimetrica (fino a 1.400 CHF/ha nelle Alpi, fascia del Ticino). Che il Ticino, pur nella fascia più remunerativa, resti ultimo suggerisce due ipotesi — non confermate su fonte primaria: una quota di bosco riconosciuta come protezione inferiore a quella degli altri cantoni alpini, oppure un minore utilizzo storico dei programmi federali. È il primo nodo da occorrerebbe chiarire con la Sezione forestale. Il rischio territoriale. Il bosco copre oltre metà del Cantone ma si concentra sui versanti; il fondovalle, dove vive il 90% della popolazione, ospita solo il 3% del bosco. Il rischio d'incendio si addensa quindi nella fascia d'interfaccia. Manca in Svizzera — lo riconosce l'UFAM — una base legale per la protezione antincendio degli edifici, analoga al débroussaillement francese. Il caso californiano (ritiro degli assicuratori, esposizione del FAIR Plan cresciuta da 50 a 458 mia USD tra 2018 e 2024) mostra dove porta l'inazione: l'onere della prevenzione ricade comunque sul proprietario, ma in emergenza e a costi molto superiori. La variabile istituzionale. Le dimissioni di Claudio Zali (fine settembre 2026) aprono la successione al Dipartimento del territorio, con l'ingresso in Governo di Piero Marchesi (UDC), primo subentrante della lista Lega-UDC. L'attribuzione dei dipartimenti spetta all'Esecutivo e non è acquisita, ma il ricambio coincide con la fase in cui il Cantone dovrebbe far valere a Berna la propria posizione sui fondi «Bosco». Resta aperta la questione se il dossier sarà trattato come interesse cantonale trasversale. Raccomandazioni 1. Chiarimento tecnico prioritario. Ottenere dalla Sezione forestale un'analisi pubblica sul divario di cofinanziamento per ettaro, distinguendo la componente di classificazione (bosco di protezione SilvaProtect-CH) da quella di mobilitazione dei programmi, in vista del negoziato NPC 2028-2031. 2. Strategia comunicativa sui dati WSL 2025. Utilizzare il Rapporto forestale per motivare presso l'opinione pubblica un eventuale aumento della spesa cantonale a compensazione del disimpegno federale, valorizzando il fatto che il Ticino già sostiene la quota maggioritaria dell'onere. 3. Colmatura della lacuna normativa. Valutare l'introduzione di obblighi ragionevoli di manutenzione preventiva nelle fasce d'interfaccia (modello francese), come alternativa ordinata e anticipata allo scenario californiano di scarico del rischio sul privato. 4. Cooperazione operativa transfrontaliera. Rafforzare gli accordi con il Piemonte per l'accesso rapido ai mezzi aerei di spegnimento, sul precedente del Monte Gambarogno 2022, per mitigare nel breve periodo l'effetto del minor sostegno federale. 5. Coordinamento con i patriziati. Impostare qualsiasi politica di prevenzione in concertazione con la rete dei 255 patriziati, riconoscendo il ruolo di regia e cofinanziamento cantonale a fronte della frammentazione proprietaria.
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2 August 2026
IT
Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta - Il procuratore straordinario, il foro derogatorio e il processo equo: un confronto tra ordinamenti
Sintesi La v2 è attualmente pubblicata su Ticinus uscita 27 luglio 2026). Nel frattempo lo studio è stato ampliato in questa v3 (file Terzieta-e-cariche-istituzionali) che integra diversi paragrafi elaborati nel corso degli ultimi giorni. Premessa fattuale — Come si è chiuso il caso all’origine dello studio. Epilogo politico della crisi: dimissioni del consigliere di Stato annunciate il 29 luglio 2026 con effetto al 30 settembre, trasferimento immediato della presidenza alla vicepresidente, subentro del primo dei non eletti dal 1º ottobre. Ruolo marginale della magistratura nella soluzione della crisi e riflessione sul «quarto e quinto potere» — i media tradizionali che accendono le polveri, la flussocrazia dei media sociali che ne amplifica il ritmo, con il terzo potere rimasto sullo sfondo. Parte I — Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese. Sei sotto-sezioni: i due fondamenti distinti (sostanziale ex artt. 56 ss. CPP, formale ex art. 24 LOG «Supplenze durevoli»); i precedenti del 2024 e dell’incidente in Leventina; l’argomento originale della posizione di denunciante; le garanzie applicabili e i loro destinatari (art. 29 vs art. 30 Cost. e art. 6 CEDU); il conflitto «a valle» sul giudice. Parte II — Un problema già risolto altrove: il confronto intercantonale. Quattro modelli a confronto (parlamentare puro — Vaud, Grigioni, Sciaffusa, Argovia; organo terzo indipendente — Ginevra e Confederazione; endo-giudiziario con valvola — Vallese; e senza deroga — Zurigo, Basilea Città, Berna), il caso a parte di San Gallo, il confronto Ginevra/Basilea Città come poli opposti dello spettro, e il capitolo sull’immunità parlamentare cantonale (art. 51 LGC) e federale (artt. 162 Cost., 16-17a LParl). Parte III — Quando la competenza esce dal Cantone: un caso a rovescio. Contenuto nuovo: il caso del deputato con procedura in Canton Uri per eccesso di velocità. Analisi tecnica della cornice edittale (art. 90 cpv. 2 e 4 LCStr, soglie e margini di misurazione ex OOCCS-USTRA) e riflessione sul trattamento paritario dei reati comuni dei politici. Il foro che esce naturalmente dal Cantone per territorialità dissolve il conflitto senza bisogno di designazione: la conferma per differenza del nucleo dello studio. Parte IV — Uno sguardo oltre confine: il modello italiano dei reati ministeriali. Contenuto nuovo: l’art. 96 Cost. italiano e il Tribunale dei ministri, dall’accusa parlamentare pre-1989 al giudice ordinario predeterminato, con la distinzione tra reati ministeriali e reati comuni. Parte V — Il diritto convenzionale: la CEDU e il processo equo dei titolari di cariche. Contenuto nuovo: art. 6 CEDU e i suoi destinatari, il test dell’imparzialità soggettiva/oggettiva (Kyprianou, Micallef), il legame istituzionale come motivo di dubbio (Wettstein c. Svizzera) e la specificità dei procedimenti che coinvolgono figure pubbliche. Parte VI — Poteri dello Stato e responsabilità politica: un argine da ricostruire. Contenuto nuovo: il potere giudiziario «nullo» nella tripartizione di Montesquieu, la presunzione d’innocenza (art. 6 n. 2 CEDU) come argine sistemico, il paradosso della fiducia trasferita, e — sul piano cantonale — la destituzione ex post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (art. 29a e art. 59 lett. n Cost. cant.), la relativa procedura (artt. 93-96 LGC: filtro dell’Ufficio presidenziale, commissione di sette membri, scrutinio segreto, ricorso al TRAM) e il criterio della «dignità della carica». Chiude la mutazione del quarto potere nel quinto. Parte VII — Conclusioni: quale assetto per un Cantone di frontiera. Due sotto-sezioni. Una proposta ragionevole: quattro strumenti — trasferimento al legislativo, organo terzo indipendente, clausola di risalita, più l’accordo di foro tra procure (art. 38 cpv. 1 CPP) già attivabile senza riforma — seguiti da una prassi minima transitoria (iniziativa del Procuratore generale, accordo con altro Cantone, motivazione pubblicata). L’orizzonte di un Cantone di frontiera: riflessione di sistema sul costo dell’instabilità istituzionale (tre sostituzioni in Governo in due anni) e sul valore di un meccanismo di terzietà automatico rispetto alla sola protezione dei titolari di cariche. Nota di continuità editoriale. Le versioni precedenti restano accessibili su Ticinus agli indirizzi già indicizzati: documentano gli stadi iniziali dell’analisi, incentrati sul caso singolo; questa versione ne raccoglie lo sviluppo verso una teoria generale della terzietà, corredata dal diritto comparato intercantonale e italiano, dalla giurisprudenza CEDU e dall’analisi dei meccanismi cantonali di destituzione. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione. Nota sulla revisione v3. Rispetto alle versioni precedenti, questo aggiornamento estende l’analisi oltre il piano della sola designazione dell’autorità inquirente: esamina la posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non affrontato nel dibattito cantonale — e i relativi rimedi previsti dal diritto processuale federale; allarga il confronto al diritto comparato intercantonale e italiano e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; e aggiunge, sul piano cantonale, l’analisi del meccanismo di destituzione ex-post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (artt. 29a e 59 lett. n Cost. cant.; artt. 93-96 LGC). Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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30 July 2026
IT
Super Puma in Corsica, pompieri a Bordeaux: e il fuoco dietro il Ghiridone, a un passo da casa?
Sintesi Mentre tre Super Puma dell’esercito svizzero e decine di pompieri romandi venivano mobilitati verso la Corsica e la Gironda, un incendio persistente bruciava per giorni a pochi chilometri da Locarno, sul versante italiano del Monte Ghiridone — senza che il Ticino intervenisse attivamente, limitandosi al monitoraggio. Questo contributo, complementare a «Il fuoco non conosce confini», ricostruisce la cronologia dell’episodio e la confronta con il precedente di Indemini (2022), quando la cooperazione con l’Italia permise di ottenere Canadair in una mezza giornata, evitando conseguenze peggiori a un incendio costato comunque oltre 7,5 milioni di franchi. L’analisi mostra che la base giuridica per la collaborazione transfrontaliera esiste già — l’art. 13 della Convenzione ticinese sui mezzi aerei antincendio non esclude affatto l’intervento di mezzi esteri — ma resta una clausola di tolleranza, attivabile solo caso per caso, non un protocollo di ingaggio preventivo. L’articolo affronta anche l’illusione di una soluzione “europea”: l’adesione della Svizzera al Meccanismo di protezione civile UE è sospesa da fine 2025, non arriverà prima del 2028, e il tema non figura nemmeno nei Bilaterali III firmati con Bruxelles a marzo 2026. La conclusione è netta: se la Confederazione sa proiettare uomini e mezzi a ottocento chilometri di distanza, sotto comando straniero, nel giro di pochi giorni, allora l’ostacolo a un accordo di reciprocità con Piemonte e Lombardia — penso in particolare a “zone di cooperazione prioritaria” lungo Vigezzo-Centovalli, Grande-Onsernone, Formazza-Bedretto — non è tecnico né giuridico. È soltanto la mancanza di una firma, scritta prima che il prossimo incendio la renda urgente.
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27 July 2026
IT
Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese: base legale, precedenti e l’imprevisto - v2
Sintesi. Nota alla presente edizione v2. Questa è una versione rielaborata e ampliata dello studio pubblicato ieri: integra un capitolo dedicato alla posizione dell’autorità eventualmente chiamata a giudicare, profilo che la prima edizione non affrontava. Le conclusioni relative al Ministero pubblico restano invariate; l’aggiornamento le completa senza modificarle. L’oggetto. Questo studio esamina l’istituto del procuratore pubblico straordinario nell’ordinamento ticinese: su quale base legale riposi, quali precedenti cantonali lo abbiano applicato, e perché la configurazione emersa nel luglio 2026 sollevi una questione che nessuno di quei precedenti aveva dovuto affrontare. È un approfondimento del commento «Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale», pubblicato in pari data, ma può essere letto autonomamente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati né ne riproduce alcun contenuto, non chiede dimissioni. La presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone menzionate. Il procedimento che sfiora la posizione di un minorenne detenuto è considerato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Due fondamenti da tenere distinti. L’esigenza di un magistrato esterno discende dal meccanismo di ricusazione ed esclusione del diritto processuale penale, che impone l’astensione quando sia compromessa l’imparzialità, effettiva o apparente. Il potere di designarlo riposa invece su una base diversa e cantonale: l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Il dibattito tende a sovrapporre i due piani; tenerli separati è la premessa di tutto il ragionamento. Il rilievo tecnico centrale. L’art. 24 LOG è rubricato «Supplenze durevoli» e prevede che, in caso di vacanza di un seggio giudiziario o di impedimento durevole, il Consiglio di Stato possa designare un supplente a ricoprire l’ufficio. È una disposizione concepita per coprire una funzione rimasta scoperta — non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione al procuratore straordinario riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante — non è una lacuna del legislatore, la disposizione disciplina semplicemente tutt’altro. Un precedente che il dibattito ha trascurato. Nel marzo 2024, aperto un procedimento penale relativo a un incidente stradale in Leventina, nessuno chiese la nomina di un procuratore straordinario: il rimedio adottato fu politico, con l’autosospensione del consigliere di Stato dalla conduzione della polizia. Lo studio dà conto di quel precedente, e di un’asimmetria allora non rilevata da alcuno — autore di queste pagine compreso — poiché la misura copriva l’organo investigato ma non quello investigante. Tre differenze che rendono inedita la configurazione attuale. La prima è la qualità processuale: nel 2024 il consigliere di Stato non fu mai imputato. La seconda, e più rilevante, è la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza; per il denunciante il rapporto si rovescia, poiché dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza e non darvi seguito a quella opposta. Nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto esiste per sciogliere. La terza riguarda la qualità dei denunciati, che siedono anche in Gran Consiglio, l’organo che elegge i magistrati. E poi chi giudica. Le tre differenze appena descritte riguardano la fase istruttoria. Ma se il procuratore straordinario promuovesse l’accusa, si porrebbe una domanda distinta, che il dibattito cantonale non ha ancora formulato: chi giudicherebbe? Il giudice non condivide il legame con l’Esecutivo che espone il Ministero pubblico, ma resta esposto a un legame con il Legislativo, poiché i denunciati siedono nell’organo che elegge i giudici. La designazione di un procuratore straordinario risolverebbe dunque il conflitto a monte, lasciando intatto quello a valle. Lo studio esamina gli strumenti che il diritto processuale federale offre per questa fase — dal trasferimento di foro tra procure cantonali alla ricusazione a cascata fino al Tribunale penale federale — distinguendoli, per rigore di garanzia, da quelli applicabili al Ministero pubblico. La posizione del Governo, e ciò che essa non copre. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la designazione dei procuratori straordinari. Lo studio riporta quella posizione nella sua forma migliore — la consultazione favorevole dei tre organi giudiziari interpellati, la giurisprudenza federale richiamata, il rilievo secondo cui l’iniziativa lascerebbe trasparire sfiducia verso la magistratura — e ne isola il presupposto comune: tutte le fattispecie richiamate presuppongono un Esecutivo collocato fuori dal conflitto. Non è in discussione la validità della base legale, ma la sua sufficienza in una situazione che nessuna delle pronunce citate ha dovuto considerare. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Quarantott’ore dopo aver dichiarato non necessari cambiamenti procedurali, il Consiglio di Stato si è trovato ad affrontare proprio quell’ipotesi. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni, in una catena dove il sostituto del primo interessato è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale — e ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze. Nota sulla revisione v2. Rispetto alla versione pubblicata ieri, questo aggiornamento aggiunge l’analisi della posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non esaminato nel dibattito cantonale — e i relativi strumenti di rimedio previsti dal diritto processuale federale. Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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26 July 2026
IT
Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale in tempo reale
In sintesi Il quadro. Il 23 luglio il Consiglio di Stato ha auspicato e accolto la rinuncia temporanea di Claudio Zali alla responsabilità politica su magistratura e polizia cantonale, esercitata nel frattempo dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Zali resta presidente del Governo e direttore del Dipartimento del territorio. Nei giorni successivi quasi tutte le forze politiche hanno chiesto un passo ulteriore, fino alla richiesta di dimissioni immediate formulata dall’UDC il 25 luglio; il 26 è giunto un segnale anche dall’area politica di riferimento del consigliere di Stato, con l’annuncio che il settimanale Il Mattino della Domenica non ne sosterrà l’eventuale ricandidatura nel 2027. La Lega, sola tra i partiti rappresentati in Governo, mantiene una linea attendista e riunirà i propri rappresentanti martedì 28. Tutti i procedimenti restano in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ne riproduce i contenuti, non chiede dimissioni. Il filone che sfiora un minorenne detenuto è trattato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Il nodo trascurato: la presidenza. La sospensione delle competenze non ha toccato la presidenza del Consiglio di Stato, che Zali detiene dall’aprile 2026. Il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato non prevede alcuna decadenza automatica legata a un’inchiesta penale: si tratta di una carica collegiale-organizzativa, revocabile solo dal Governo stesso. Ma la presidenza comporta anche la rappresentanza del Cantone verso l’esterno — funzione oggi particolarmente delicata, con un contenzioso aperto su tre tavoli simultanei nel dossier dei ristorni frontalieri, dove Bellinzona, Berna e Roma esprimono posizioni divergenti. Il rilievo tecnico centrale. La base legale della nomina di un procuratore straordinario è l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, disposizione rubricata «Supplenze durevoli» e concepita per coprire un seggio vacante o un magistrato durevolmente impedito — non per affiancare al titolare in carica un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante: non è una lacuna del legislatore, è la conseguenza del fatto che la disposizione disciplina tutt’altro. Perché la configurazione è inedita. In tutti i precedenti richiamati il Consiglio di Stato era terzo rispetto al conflitto, e vi si ricorreva proprio per questo. Oggi l’organo cui spetterebbe designare il magistrato terzo è il medesimo collegio di cui la persona interessata fa parte. A ciò si aggiunge un profilo finora ignorato dal dibattito, e che pesa più di quello dell’imputato: la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza. Per il denunciante no: dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza, non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell’apparenza, e nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto del procuratore straordinario è concepito per sciogliere. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la competenza di designare i procuratori straordinari, ritenendo l’assetto attuale solido e non bisognoso di modifiche. Quarantott’ore più tardi si è trovato ad affrontare l’unica ipotesi che né la giurisprudenza richiamata né i precedenti cantonali avevano avuto occasione di considerare. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni — nel 2024 a Norman Gobbi, che cedette la polizia a Zali; nel 2025 con l’arrocchino; nel 2026 a Zali stesso — in una catena dove il sostituto del primo è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. Ciò che ha tenuto. Nonostante la pressione convergente di quasi tutte le forze politiche, un caso mediatico di risonanza nazionale e internazionale e un’istruttoria penale aperta, il dibattito ticinese ha finora mantenuto separati i piani. Le richieste di dimissioni, anche le più recise, sono state formulate come conseguenze politiche e non come sanzioni anticipate, con la presunzione d’innocenza esplicitamente riaffermata anche da chi chiede il passo indietro senza condizioni. In un cantone piccolo, in piena estate e a un anno dalle elezioni, non era affatto scontato. Le due date davanti. Martedì 28 luglio la riunione interna della Lega; mercoledì 29 il presidio annunciato in Piazza Governo a Bellinzona. Dalla prima dipenderà quale dei sei scenari delineati in questa analisi diventi praticabile. Un approfondimento dedicato al procuratore straordinario — con la ricostruzione integrale dei precedenti cantonali, l’analisi delle garanzie applicabili al Ministero pubblico e l’esame della posizione governativa del 21 luglio — sarà pubblicato separatamente.
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23 July 2026
IT
Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale
Il caso. Due vicende distinte si sono sovrapposte nella percezione pubblica nell’arco di poche settimane. La prima riguarda un intervento del consigliere di Stato Claudio Zali presso le strutture detentive, su cui il Gran Consiglio ha attivato l’alta vigilanza e su cui, secondo quanto riferito dalla stampa, risulta aperto un procedimento penale. La seconda riguarda due frammenti audio diffusi da un profilo Instagram, dei quali non esiste alcuna perizia indipendente, e la lettera con cui tre presidenti di partito di governo hanno chiesto un chiarimento pubblico. Tutti i procedimenti sono in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Che cosa questa analisi non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ipotizza alcuna ingerenza nelle indagini — che nulla lascia supporre e che sarebbe grave affermare senza prove. Non chiede dimissioni. Il suo oggetto è il metodo con cui le istituzioni stanno affrontando la crisi, non il merito dei fatti. La tesi. Il problema istituzionale non è la colpevolezza di qualcuno, ma la coincidenza tra chi è parte e chi vigila. Una scelta organizzativa del luglio 2025 — il cosiddetto “arrocchino” — ha attribuito al presidente del Governo la conduzione politica di magistratura, polizia e giudicature di pace, pur lasciandolo direttore del Dipartimento del territorio. Oggi quella stessa persona è coinvolta, a più titoli, in vicende che ricadono nel perimetro di quel settore. Ne risulta un difetto di apparenza di imparzialità che, nel diritto pubblico, non è un dettaglio formale ma un requisito autonomo di legittimità: produce danno istituzionale a prescindere da qualunque comportamento scorretto effettivo. La proposta. Due interventi paralleli, entrambi già disponibili nell’ordinamento, nessuno dei quali presuppone un giudizio di colpevolezza. Sul piano giudiziario, la nomina di un procuratore straordinario esterno, istituto già applicato in Ticino nell’agosto 2024 e oggetto di un’iniziativa parlamentare del dicembre 2025 che ne propone la codificazione. Sul piano politico-amministrativo, la restituzione almeno temporanea della conduzione politica di magistratura e polizia a un altro membro del Governo. È la misura meno invasiva tra quelle in discussione: non incide sul mandato popolare, non anticipa alcun verdetto, non priva il consigliere di Stato del proprio dipartimento, ed è revocabile il giorno stesso in cui i procedimenti si chiudessero senza addebiti. Il precedente decisivo. Nel settembre 2018 il Governo ginevrino, aperto un procedimento penale contro il consigliere di Stato Pierre Maudet, gli sottrasse anzitutto le relazioni istituzionali tra sicurezza e potere giudiziario; otto giorni dopo, ritenendo la misura insufficiente, gli trasferì anche la responsabilità della polizia. Maudet restò in carica e alla guida del proprio dipartimento, e il collegio precisò un principio destinato a durare: a un eletto dal popolo non si ritirano tutte le prerogative — si separano le funzioni esposte al conflitto, non il mandato. Il confronto con i casi Kopp (1989) e Berset (2019-2022) conferma che l’elemento decisivo per la tenuta di un sistema non è la gravità delle accuse, ma l’esistenza di una terzietà credibile e tempestiva. Dove è mancata, il danno si è consumato prima e indipendentemente dall’esito giudiziario. Il principio. «Tre cose siano poste a salvaguardia della Repubblica: la costituzione delle leggi, la virtù dei magistrati, le accuse dei vizi.» Così Carlo Battaglini nel 1855, in un passaggio inciso sul suo monumento a Lugano. Le accuse ci sono state, ed erano legittime. La virtù dei magistrati non è in discussione. È il primo elemento — l’assetto che dovrebbe incanalare l’accusa verso un accertamento ordinato — a mostrare oggi la crepa.
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21 July 2026
IT
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ticinese alla prova del confronto comparato e dell'efficienza strutturale
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? L’addio di Christian Vitta al Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), annunciato il 28 maggio 2026, riapre una domanda mai discussa apertamente: ha ancora senso che un solo Consigliere di Stato cumuli finanze pubbliche e politica economica? Il confronto con gli altri 26 cantoni e la Confederazione mostra che il Ticino è l’unica eccezione: ovunque altrove le due funzioni sono separate, anche nei cantoni con esecutivi più ristretti. Il confronto si estende anche all’Italia, dove MEF e MIMIT sono separati a livello statale — con la sola eccezione della Regione Piemonte, che dal 2019 riunisce le due funzioni come il Ticino, a conferma che l’anomalia ticinese è rara ma non unica al mondo. Sul piano dottrinale, la separazione trova un fondamento solido nei principi di controllo reciproco tra chi genera le entrate e chi ne propone l’impiego (Wildavsky, OCSE, FMI) — un argomento di equilibrio dei poteri più che un vincolo giuridico superiore, dato che nessuna fonte europea lo applica esplicitamente al livello cantonale o regionale. Una scomposizione del DFE nelle sue tre divisioni interne (economia, contribuzioni, risorse) rivela inoltre che il dipartimento genera un surplus di 2.18 miliardi di franchi, quasi interamente dalla componente fiscale — un’asimmetria che rende la sua eventuale riorganizzazione tutt’altro che neutra per i conti cantonali, già sotto pressione con un disavanzo pluriennale in peggioramento. Il dibattito politico aperto dopo l’annuncio di Vitta resta però timido: UDC e PLR ne hanno parlato solo lateralmente, senza proporre la scissione; la voce più esplicita viene dal mondo imprenditoriale (Oliviero Pesenti, ex AITI), non dai partiti. La Costituzione ticinese offre tre strade tecnicamente percorribili — nessuna a costo politico zero — e il precedente dell’“arrocchino” Gobbi-Zali del 2025 dimostra quanto sia delicato toccare l’attuale assetto dipartimentale, risalente all’accordo del 1991. La ricerca conclude che la finestra più realistica per intervenire è l’inizio della legislatura 2027-2031, e propone anche una lettura strategica inedita: per il PLR, separare preventivamente le finanze dall’economia potrebbe rivelarsi una mossa difensiva più che una cessione, in vista del rischio di perdere l’intero dipartimento a favore di UDC o Centro.
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10 June 2026
IT
“Ghost” Properties in Ticino: Three Gaps, One Proposal
Negli ultimi mesi abbiamo letto della vicenda del sedicente “Re della Svizzera”, che riesce – sfruttando le norme sui fondi senza padrone – a farsi intestare strade e particelle dimenticate un po’ in tutta la Confederazione, per poi rivenderne l’uso a caro prezzo ai Comuni. In alcuni cantoni questo è possibile perché, quando un fondo è qualificato come “senza padrone”, chi si muove per primo può ottenerne l’intavolazione a proprio nome, con il solo filtro formale dell’autorità. Il dibattito che ne è nato a livello federale va nella direzione – condivisibile – di evitare che queste situazioni diventino terreno di pura speculazione privata e di prevedere invece il passaggio prioritario ai Comuni o alla collettività.[tio +2] Se guardiamo al Canton Ticino, però, lo scenario è diverso e, per certi versi, ancora più bloccato: • l’art. 1a della Legge sul demanio pubblico prevede sì che le proprietà fondiarie estinte per derelizione diventino “cose senza padrone suscettibili di occupazione”, ma solo previa autorizzazione del Cantone; • nei casi molto più frequenti di “grappoli” di comunioni ereditarie mai sciolte, proprietari irreperibili o terreni di fatto abbandonati, la proprietà resta comunque ancorata al soggetto iscritto a registro: non esiste un canale semplice per far subentrare né privati che curano il territorio, né Comuni, né patriziati. Se confrontiamo questo quadro con il modello piemontese dei “terreni silenti”, il contrasto è forte: • in Piemonte la legislazione regionale, sulla base della legge nazionale, ha introdotto strumenti come la Banca della terra e la disciplina dei terreni incolti, abbandonati e “silenti”, ossia di proprietà ignota o irreperibile; • i Comuni censiscono questi terreni, li inseriscono in elenchi pubblici e possono affidarli – tramite bandi – ad agricoltori o associazioni fondiarie per la loro coltivazione e gestione, mantenendo comunque salvo il diritto del proprietario che dovesse riapparire. In altre parole: in Piemonte il problema dei terreni abbandonati diventa un’occasione di rigenerazione agricola, paesaggistica e climatica, mentre da noi resta spesso un’impasse giuridica, o peggio un’occasione di speculazione per chi riesce a muoversi prima degli enti pubblici. A questo punto la domanda politica è inevitabile: per quale motivo, in un Paese – la Svizzera – che dichiara obiettivi ambiziosi di protezione del paesaggio e di assorbimento di CO₂, nessun deputato federale osa proporre seriamente un modello “alla piemontese” anche per la Svizzera? Perché non pensare a una disciplina che, invece di lasciare i terreni “fantasma” in mano a nessuno o a speculatori, li metta a disposizione – con garanzie – di Comuni, patriziati, associazioni fondiarie o aziende forestali per la cura del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e la creazione di quote verdi certificabili? È una discussione che, soprattutto in Ticino, dovremmo forse aprire con più coraggio, anche traendo esempio da esperienze piemontesi già avviate.
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20 January 2026
ITEN
Bilateral Agreements III: Switzerland–EU—Institutional Issues and Their Implications
Bilateral Agreements III CH–EU: Institutional Questions and Their Ramifications Contextualization Outline of the address delivered in Mendrisio (the Filanda) on 17 January 2026, at the conference on Bilaterals III organized by the NO EU, NO NATO group. Niccolò Salvioni's talk opened the proceedings by setting out the underlying institutional coordinates, followed by contributions from Graziano Pestoni (the electricity agreement), Leonardo Schmidt (free movement of persons), and Alberto Togni (EU–NATO relations and neutrality). The text was reworked and expanded after the conference, with subsequent additions on cybersecurity and the European informational dimension. Published on 20 January 2026. Annotated Table of Contents Preamble — The mandate of the address: four constitutional questions the Federal Council avoided across the 896 pages of the explanatory report (13 June 2025). Block 1 — The numerical scope. The amplifying effect: 1–1.5% of the EU acquis translates into 12–16% of Swiss federal legislation, with cantonal (14–18 Ticino laws) and municipal ramifications. Block 2 — The transformation of the system. From the static model of Bilaterals I–II (1999–2021) to binding dynamic adoption (from 2025); the anomalous speed of negotiations (197 meetings in 9 months versus the 7 years of Bilaterals I). Block 3 — The six critical institutional pillars. Binding CJEU jurisdiction; decision shaping (participation without representation, contrasting the Norwegian veto under Art. 102 EEA with Switzerland's "illusory deferral"); cross-retaliation measures; the asymmetry of immunity of EU officials; Switzerland's hybrid status as a "microstate"; the marginalization of Parliament and the people. Block 4 — The civil-military dual-use dimension. The Federal Council's silence on the strategic-military dimension; the mid-term reform of EU cohesion policy (COM(2025) 163, objective RSO 3.3); the excursuses on Switzerland–EU–NATO cyber cooperation and on the threat to Swiss media independence (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); the critical agreements (energy, land transport, air transport); neutrality from commercial freedom to infrastructural constraint, with the historical precedents of the Gotthard 1914–1918 and Switzerland 1939–1945. Block 5 — The chronological paradox. The coincidence between the launch of the "package" (23 February 2022) and the invasion of Ukraine (24 February); the adoption of sanctions within four days; the hypothetical "Summer 2028" war scenario. Block 6 — GDP impact and irreversibility. 40% of federal GDP involved; the cohesion contribution (over CHF 3 billion, 2030–2036); strategic irreversibility. Block 7 — Federalism and the equality of the cantons (Arts. 3, 43, 46 of the Constitution). The asymmetry of impact between border cantons (Ticino, 60% of GDP) and inland cantons (15%), with the republican paradox of majority voting. Conclusion — The four unanswered questions: mandatory referendum (Art. 140), compatibility with neutrality, strategic irreversibility, federalist compatibility. Synthesis The paper examines Bilaterals III not from the economic or sectoral standpoint, but from the institutional and constitutional one. Its central thesis is that the shift from a static system to one of binding dynamic adoption transforms between 12 and 16% of federal legislation, subjects disputes to the binding jurisdiction of the CJEU, and introduces cross-retaliation between agreements—thereby constituting, though without declaring it, an accession to a supranational community that ought to trigger the mandatory referendum under Art. 140 of the Constitution. The author develops two particularly original strands. The first is the comparison with Norway and the United Kingdom: both states, though NATO members or bound to the EU by defence partnerships, retain greater legislative sovereignty than "neutral" Switzerland, which accepts infrastructural constraints comparable to those of an Atlantic ally without possessing either the Norwegian veto (Art. 102 EEA) or the British capacity to refuse automatic commitments. From this follows the "triangular paradox" of a neutrality that is neutral only de jure while amounting to a de facto alignment. The second strand is the dual-use gap: across the report's 896 pages there is no analysis whatsoever of the compatibility between the integration of critical infrastructure (energy via ENTSO-E/ACER, the Alpine corridors, airspace) and the neutrality obligations of the 1907 Hague Conventions. Drawing on the Gotthard precedents, the author argues that neutrality does not prohibit trade but requires sovereign control over strategic infrastructure—control that binding integration compromises. To this is added the extension of the problem into the informational sphere, with the risk of a "soft external steering" of public-service media through the DSA, the EMFA, and co-financed algorithms. The analysis closes with the federalist question: the asymmetric impact across cantons (up to 60% of Ticino's GDP against 15% for the inland cantons) receives no consideration in the report, even though the referendum vote assigns equal weight to cantons with radically different exposure. The concluding message, addressed to Ticino, claims as a minimum republican guarantee the mandatory referendum for decisions that alter 60% of the cantonal economy.
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23 November 2025
ITDEFREN
Switzerland–EU Bilateral Agreements III: Institutional Challenges for Swiss Democracy
Premise and historical context On 23 November 2025, at the Casa del Popolo in Bellinzona, Niccolò Salvioni delivered the opening address at the conference «Switzerland-EU agreements: what dangers for democracy, labour and public service?», organised by the cross-party committee «No EU No NATO». It was followed by talks from Graziano Pestoni (crisis of the European neoliberal model and the public energy service), Leonardo Schmid (labour market and the status of cross-border workers) and Alberto Togni (sovereignty and defence). That date falls at a precise point in the Bilaterals III timeline: the federal consultation, launched by the Federal Council in June 2025, had just closed (end of October 2025), while the signing of the agreements in Brussels was still to come. Since then, the picture has moved on three fronts: 2 March 2026 — Swiss Confederation President Guy Parmelin and European Commission President Ursula von der Leyen sign the package of agreements, protocols and the joint declaration on the high-level dialogue in Brussels (the agreement on EU programmes had already been signed in November 2025) (EDA; RSI). 13 March 2026 — the Federal Council adopts the dispatch to Parliament; the parliamentary phase opens and is still under way between the National Council and the Council of States (EDA). 12 August 2026 — one day before this summary, the Federal Council rejects the parliamentary initiative of the Council of States' Political Institutions Committee (PIC-S), which had called for a constitutional amendment to subject Bilaterals III to a mandatory referendum. The Government confirms its position of 30 April 2025 in favour of an optional referendum (EDA). A popular vote nonetheless remains likely, tentatively in 2027 or 2028. The mandatory-referendum question — that is, the demand for a double majority (of the people and of the cantons) rather than a mere optional referendum — was already at the centre of the Bellinzona address, and it remains today the one point in the timeline where the Federal Council's position and that of ten cantons, Ticino among them, are still in direct conflict. What follows is a summary of that address's content, with the data and arguments as presented on 23 November 2025 — to be read bearing in mind that the package is now signed and under debate in Parliament, no longer merely a negotiating hypothesis. The facts: figures and regulatory impact Switzerland–EU relations currently rest on around 120 agreements, chiefly Bilaterals I (1999) and II (2004, Schengen/Dublin), locked in "static" mode: any change requires unanimity and lengthy negotiations. Bilaterals III introduce 9 main instruments — institutional updates (free movement, transport, MRA, agriculture), new agreements (energy, food safety, health) and cooperation schemes (EU programmes, space agency) — and shift to dynamic incorporation of EU law. EU regulations involved: 150-200 main acts, up to 350 including delegated ones, totalling 1,800-2,000 pages — 1-1.5% of the acquis communautaire (170,000-180,000 pages, 23,000-25,000 acts). Swiss legislation involved: 80-100 federal laws out of 600-650 (12-16%) and 200-250 federal ordinances out of about 2,000; an estimated 6,000-7,000 pages of federal legislation, roughly 20% of the total corpus. Cantonal and municipal level: 30-50 laws per canton (14-18% in Ticino); 15-25 municipal regulations (18-25%), with a disproportionate impact on border municipalities such as Chiasso, Mendrisio and Lugano and on medium-to-large towns such as Bellinzona and Locarno. Economic impact: a hypothesised 40% of federal GDP (energy, transport, labour market, food safety, research) and 60% of Ticino's GDP, given the canton's high cross-border integration and its 80,000 cross-border workers (about 20% of the national total, over 35% of the cantonal workforce). The address notes in its appendix that these percentages are reconstructive estimates, not confirmed official figures. Direct financial costs: over CHF 2 billion (CHF 2,005.08 million) for EU cohesion over 2030-2036, plus a further CHF 1,013.7 million in supplementary financial commitments, on top of annual contributions to Horizon Europe, Erasmus+ and the GNSS space programmes. Cantonal vote: 21 cantons in favour; Schwyz, Nidwalden, Schaffhausen and Ticino against (Obwalden abstaining). Ticino justified its opposing vote by pointing to reservations over the safeguard clause, the financial compensation mechanisms and the uncertainties surrounding the electricity agreement. Ten cantons, including Ticino, are calling for a mandatory referendum. The analysis Sovereignty traded away. The address compares the EU contributions (over CHF 2 billion) with the USD 200 billion (~CHF 176 billion) in investments agreed with the United States to avoid punitive tariffs. Since the EU absorbs 48-50% of Swiss exports against 16-18% for the US, applying the same ratio would require Switzerland to pay Brussels between CHF 540 and 600 billion. The much lower actual figure is read as evidence of an asymmetric exchange: paying less in financial terms, Switzerland accepts mandatory dynamic incorporation of EU law, constraints on cantonal state aid, and the loss of strategic energy competences, in sectors that account for 40% of federal GDP. Key institutional mechanisms. Mandatory (though not automatic) dynamic incorporation, with alignment required within two years and postponement possible only via referendum; decision shaping without voting rights; a Joint Committee deciding by consensus; a mixed arbitration tribunal bound by preliminary rulings from the EU Court of Justice (CJEU) on matters of EU law; compensatory measures with the possibility of cross-retaliation (retaliation even in sectors unrelated to the specific breach). Constitutional erosion. The address cites Prof. Glaser (legislative sovereignty becomes an economic cost rather than a real option) and Prof. Richli (a material amendment of Art. 3 of the Constitution on cantonal sovereignty, Art. 163 on the form of laws, Art. 189 on the role of the Federal Supreme Court, and Art. 34 on political rights). Comparison with other models. The European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein) incorporates around 5,000 directives but with a right of consultation and permanent representation in Brussels. Post-Brexit United Kingdom has rejected both dynamic incorporation and CJEU jurisdiction, remaining outside the EU's mutual defence clause (Art. 42.7 TEU). Pre-accession states (Ukraine, Moldova, Georgia, Serbia) harmonise progressively but know they will gain a decision-making voice once they join. Switzerland, according to the address, would under Bilaterals III reach a level of integration higher than post-Brexit Britain and comparable to that of pre-accession states, yet without voting rights under any scenario — described as an «organised anomaly» with no real international equivalent. The hermit crab and sea anemone metaphor. The address proposes the symbiosis between the hermit crab and the sea anemone as a reading of Switzerland's position: mutual protection as long as the waters stay calm, but the risk of being «dragged into the same currents» should the EU venture into sanctions, NATO-aligned positions or trade conflicts that Switzerland does not share. It recalls Hersch Lauterpacht's 1936 formula: «collective security and neutrality are mutually exclusive». Conclusion and proposal The address characterises the government's choice not to submit Bilaterals III to a mandatory referendum as a sign of a worrying disconnect between federal institutions and popular sovereignty — an argument taken up by the Lega and the SVP/UDC, and echoed in Ticino's opposing cantonal vote. The central proposal, back in November 2025, was unambiguous: only a mandatory referendum, requiring a vote of both the people and the cantons, can ensure that a change of this constitutional magnitude respects the federal will — invoking Switzerland as a «Willensnation» capable of continually regenerating consensus, rather than sliding into a mere «induced reactivity» to European rules. Nine months on, the Federal Council's decision of 12 August 2026 to reject the PIC-S initiative for a mandatory referendum settles this point, for now, against the line argued in Bellinzona: the Government maintains its proposal for an optional referendum, leaving Parliament to have the final say on the type of procedure (EDA fact sheet on legal aspects). The issue therefore remains openly political, and will carry over into the coming weeks of parliamentary debate and, in all likelihood, into the 2027-2028 referendum campaign. Original address: Niccolò Salvioni, «Bilaterali CH-UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera» (Bilaterals CH-EU III: the institutional challenges for Swiss democracy), Bellinzona, 23 November 2025.
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11 April 2025
IT
Leadership in a Crisis: Lessons from Vallemaggia
Contestualizzazione dell’articolo Leadership in emergenza: la lezione della Vallemaggia raccoglie le testimonianze emerse durante l’AGORA LEADERSHIP TALK dell’11 aprile 2025 alla Galleria filoArte di Locarno, un incontro pubblico che ha riunito i protagonisti della gestione dell’alluvione che il 30 giugno 2024 ha colpito la Vallemaggia e la Val Bavona (crollo del ponte di Visletto, frana di Fontana da 300’000 m³, otto vittime, oltre cento immobili distrutti). Attraverso le voci della Polizia cantonale, della Protezione civile, dell’Esercito, dei sindaci di Cevio e Lavizzara e di volontari e tecnici sul campo, il testo ricostruisce in presa diretta come funziona — e dove si inceppa — la macchina istituzionale svizzera nel momento della catastrofe: dal principio di sussidiarietà che condiziona l’intervento dell’esercito, alla gestione delle 6’000 chiamate al 117, fino alle proposte emerse a workshop (Fondo nazionale catastrofi, potenziamento delle tecnologie predittive, revisione della sussidiarietà). È un documento di prima mano, utile sia come memoria storica dell’evento sia come base per una riflessione istituzionale più ampia sulla capacità del Ticino e della Svizzera di affrontare rischi naturali sempre più frequenti. Sintesi di accompagnamento (per Ticinus.ch) La Vallemaggia come banco di prova della leadership in emergenza Un anno dopo l’alluvione del 30 giugno 2024, un incontro pubblico a Locarno ha permesso ai protagonisti della gestione dell’emergenza — polizia, protezione civile, esercito, sindaci e volontari — di ricostruire a più voci una delle crisi più gravi degli ultimi decenni in Ticino. Ne emerge un quadro a più livelli: Il comando nel caos iniziale. Il crollo del ponte di Visletto ha tagliato di netto energia, acqua e comunicazioni; il call center d’emergenza ha potuto gestire solo 300 delle oltre 6’000 chiamate arrivate al 117. Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMRC), regolato dalla Legge sulla protezione della popolazione, ha dovuto coordinare in tempo reale 18 enti, 2’500 operatori e 600 volontari, mentre gli elicotteri di Esercito e REGA garantivano la prima mappatura del disastro dalla “terza dimensione”. Il paradosso della sussidiarietà. Uno dei nodi più interessanti riguarda il ruolo dell’esercito: per principio costituzionale, le forze armate non possono intervenire finché il settore privato non rinuncia formalmente ad agire — un meccanismo che, come ammesso dagli stessi militari intervenuti, può generare ritardi pericolosi in una fase in cui “il tempo perso nell’attesa della catena delle autorizzazioni può compromettere vite e infrastrutture”. Il ponte modulare Mabey di Cevio, costruito in poco più di venti giorni, resta l’esempio di un intervento che ha comunque funzionato, ma che ha richiesto il via libera preventivo delle imprese locali. La leadership diffusa dei volontari. Le oltre 500 offerte di aiuto arrivate tramite portale web e coordinate dalla Protezione civile vengono presentate come un caso pionieristico in Svizzera di auto-attivazione cittadina organizzata — un modello di “leadership diffusa” che l’articolo suggerisce di coltivare anche in tempi ordinari. Le proposte istituzionali emerse. Il workshop ha messo sul tavolo una serie di nodi politici tuttora aperti: l’istituzione di un Fondo nazionale per le catastrofi naturali (proposta già presentata in Parlamento da Fabio Regazzi l’11 settembre 2024), la revisione operativa del principio di sussidiarietà, il rafforzamento del coordinamento 24/7 tra Confederazione, Cantoni e regioni transfrontaliere (Piemonte, Lombardia), e — punto di particolare rilievo — la “incentivazione all’uso e allo sviluppo delle tecnologie predittive e di monitoraggio (IA, droni, satelliti, sensoristica distribuita)” per anticipare eventi come quello della Vallemaggia. Una domanda che resta aperta. L’articolo si chiude con un interrogativo lasciato volutamente senza risposta univoca: se l’alluvione del 1978 (portate fino a 4’700 m³/s) fu ancora più devastante di quella del 2024, gli eventi estremi stanno diventando la norma? E se sì, gli strumenti predittivi e le strutture di comando di cui la Svizzera dispone oggi sono all’altezza di una frequenza e un’intensità crescenti?
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10 April 2024
ITEN
The ECHR and Climate Action Through Switzerland—A Global Signal
Introductory Note to the Publication Author: Niccolò Salvioni, Locarno, Switzerland Original date of publication: April 10, 2024 — the day after the ruling Temporal context: This article is one of the first analyses in Italian of the judgment in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland, written in the immediate aftermath of the decision, when the ruling of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (delivered on April 9, 2024) had not yet been commented on by legal scholars or incorporated into the political and institutional debate in Ticino and at the federal level. It should therefore be read as a direct and contemporary account of the judgment’s impact, predating both the advisory opinion of the International Court of Justice of July 23, 2025, and the subsequent UN General Assembly resolution of 2026 that reinforced its political significance—developments that, more than two years later, confirm the forward-looking interpretation proposed in the article, particularly regarding the possible international “domino effect.” Summary of Content The article provides an analytical account of the judgment in which, on April 9, 2024, the Grand Chamber of the ECHR ordered the Swiss Confederation to pay 80,000 euros to the Zurich Association of Elderly Women for Climate Action for violating Articles 8 (private and family life) and 6 (fair trial) of the Convention. Chronology of the Dispute — The text traces the eight-year process: from the 2016 request to federal authorities (Federal Council, DATEC, UFAM, UFE), through the rejections by the Federal Administrative Court (2018) and the Federal Supreme Court (2020), to the appeal filed in Strasbourg in 2020 and the final decision in 2024. The Merits of the Decision — The key passages of the judgment (286 pages) are highlighted: the Court acknowledges that climate change poses a concrete threat to the rights guaranteed by the Convention, but carefully delineates its jurisdiction in relation to legislative and executive powers. It also acknowledges the specific characteristics of climate-related harm compared to “classic” environmental harm (diffuse and untraceable source, unpredictable effects, systemic nature), and from this derives the positive obligation for States to adopt a binding regulatory framework aimed at carbon neutrality, with verifiable intermediate targets (§§544–550). The critical limitations identified by the author — The article goes beyond a mere legal report to offer an independent critical analysis on four levels: • The disproportion between the gravity of the issue and the modest financial penalty (80,000 euros), raising questions about the actual deterrent effect of ECHR sanctions. • The limited enforceability of the judgment, acknowledged by the Court itself under Article 46 of the ECHR, which leaves the choice of enforcement measures to the Committee of Ministers and the respondent State. • The paradox of “Switzerland: a small state, a large penalty”: a small country is sanctioned while major emitting powers remain outside similar accountability mechanisms. • The risk of conflict with the principle of separation of powers, with possible challenges to legitimacy and the precedent of Russia’s withdrawal from the Convention serving as a warning. An Original Projection — The article concludes with a personal doctrinal hypothesis proposed by the author: the extension of the Court’s reasoning (Articles 6 and 8 of the ECHR) to acts or omissions of war that cause serious environmental damage, opening the door to the possible legal classification of wartime “ecocide” as a violation of the Convention—a foresight that engages directly with the subsequent international debate on environmental crimes and armed conflicts. Relevance for Today’s Reader More than two years after the ruling, the article remains a useful point of reference for gauging the gap between the theoretical assertion of the right to climate protection and its actual legislative implementation in Switzerland—an issue that remains at the center of the debate today, reinforced but not resolved by the subsequent opinion from The Hague.
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24 November 2023
ITEN
International passenger and freight transport on Lake Maggiore and along the Locarno–Milan–Venice waterway, and planning
International passenger and freight transport on Lake Maggiore and the Locarno-Milan-Venice waterway Summary for the Ticinus repository Author: Niccolò Salvioni, Locarno — Date: 24 November 2023 — Length: 72 pages (19 attached maps) Subtitle: Transport and territorial planning in Switzerland and Canton Ticino: projects of national interest and Swiss and Ticino territorial and transport planning for the next 30 years (thesis and documents) --- Subject and purpose The document updates and expands a January 2021 study (published on LinkedIn and Academia.edu) on inland navigation between Switzerland and Italy. It systematically reviews the federal, cantonal and international legal frameworks relevant to navigation on the Swiss side of Lake Maggiore and its hypothetical extension — via the sub-lake Ticino river, the Lombard canals (Navigli) and the Po — to Milan and Venice. Four sections (6, 9, 10, 11) were drafted with the support of generative AI, then reworked by the author. Structure and sources reviewed The 17 chapters cover: • the federal constitutional basis for transport (regular passenger transport granted via monopoly concession; no monopoly for freight); • the federal sectoral transport plans of 2006, 2009 and 2015, which never mention Lake Maggiore or the Locarno-Milan-Venice waterway as a navigable network of national importance or abroad; • the Federal Strategic Transport and Territory Plan for Switzerland to 2050 (2021) and the 2025 Energy Strategy, from which the author extracts general principles applicable, by analogy, to inland navigation; • Swiss regional policy and the federal maritime strategy of 2 July 2023; • a comparison of public financing for road, rail and inland navigation in Switzerland and Italy; • the hypothesis of a fluvio-maritime cruise line Locarno-Milan-Venice and its relationship with the TEN-T corridors and the European Commission’s DG REGIO; • the Swiss criteria for classifying a waterway as “of national interest” or “abroad”; • Switzerland-EU bilateral provisions and the Alpine Convention applicable to traffic and alpine tourism; • the “Lakes and Lakeshores” P7 sectoral plan sheet of the Ticino Cantonal Master Plan (19 January 2022); • the federal motion of 30 November 2021 calling for a new convention with Italy on navigation of Lake Maggiore and Lake Lugano, and the cantonal interpellation of 11 February 2022 on the same subject. Summary of the documents examined (ch. 16) The 1992 Italy-Switzerland Convention assigns navigation on Lake Lugano to a Swiss concessionaire and navigation on Lake Maggiore to an Italian concessionaire (Navilaghi, merged since 2018 into the “Consorzio dei laghi”). Subsequent federal plans (2006-2021) have never included Lake Maggiore or the Locarno-Milan-Venice project among national or foreign navigable networks, leaving the matter to the Cantons. Switzerland-EU bilateral provisions and the Alpine Convention offer principles of sustainability, non-discrimination and tourism development applicable by analogy, but with no direct reference to sub-alpine inland navigation. The Ticino Cantonal Master Plan (sheet P7) provides for planning of harbours, boarding points and public navigation, but remains limited to the Swiss shore alone. Both the Federal Council (in response to the 2021 motion) and the Ticino Council of State (in response to the 2022 interpellation) call for a shared solution with Italy, without however taking concrete steps. Conclusions and final reflections (ch. 17) The author identifies a multi-decade planning vacuum: despite 60 km of open water between Locarno and Sesto Calende, international passenger transport remains blocked by the dual monopoly regime (Navilaghi/Società di navigazione del Lago di Lugano) set by the 1992 Convention, which does not allow non-scheduled services (taxi boats, charter/NCC) between the two countries. The Locarno-Milan-Venice association, not being a shipowner, cannot fill this gap. Also missing are: a cantonal naval engineer, up-to-date traffic flow data, port infrastructure (unlike Basel), a bilateral body comparable to the Rhine/Danube commissions, and coordination of minimum outflows from the alpine hydroelectric reservoirs that feed 51% of the Swiss catchment area of Lake Maggiore (Verbano). Signs of openness are identified in Italy’s recent recognition of “fluvio-maritime transport” by the Inter-ministerial Committee for Maritime Policies (Cipom), and in the potential role of Locarno as the terminus of a cruise route to Venice. Among other things, the author proposes a comparison with the tri-partite model (with cabotage rights) of Lake Constance, and envisages potential synergies with Malpensa airport’s “hydrogen valley” project, located just 400 metres from the disused Vizzola Ticino lock. The central conclusion: without a shared regulatory framework between the Confederation, the Canton and Italy, the inland navigation economy remains structurally stunted. Attachments 19 thematic maps: federal sectoral transport plans (2006), the cantonal P7 plan sheet, maps from the Interreg SlowMove project (catchment areas, interchange nodes, tourist flows in Piedmont, Lombardy and Ticino), the perimeters of the Alpine Convention and EUSALP, protected areas of the Ticino Park (Piedmont and Lombardy), the MAB UNESCO “Ticino Valgrande Verbano” Biosphere Reserve, and maps of the Lo-Mi-Ve waterway across its Ticino-Lombard-Piedmontese-Emilian-Venetian perimeter.
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5 August 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.
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19 June 2022
IT
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione, navigazione interna nel Bacino del fiume Po e rapporti Italo Svizzeri:
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione e navigazione interna nel bacino del Po: i rapporti italo-svizzeri alla prova della crisi idrica La siccità del 2022 aveva già rivelato l'urgenza di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 su acque e navigazione del Lago Maggiore Testo ripreso l'8 agosto 2026 su Ticinus Sintesi Nel giugno 2022, in piena crisi idrica del bacino del Po — la peggiore da settant'anni, con una riduzione di portata del 30% e un livello del fiume di -2,7 m rispetto allo zero altimetrico normale — il Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli, presentava un quadro allarmante in occasione della giornata mondiale della siccità e della desertificazione a Roma (Radio Radicale, 17 giugno 2022). L'analisi qui ripresa, pubblicata il 19 giugno 2022, collega quella crisi a un tema più ampio: l'inadeguatezza del quadro istituzionale italo-svizzero — in particolare la Convenzione del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici sull'intero sistema idrico Alpi-Lago Maggiore-Po-Adriatico. Il quadro della siccità 2022 Sei episodi di siccità prolungata si erano registrati nei vent'anni precedenti, ma quello del 2022 veniva definito il più severo degli ultimi settant'anni. Interi Comuni si trovavano già senza acqua, riforniti tramite autobotti, mentre il cuneo salino risaliva di 20 km dal delta del Po, minacciando le colture della «Valle del Po» — che garantisce il 20% della produzione ortofrutticola italiana — e salinizzando i pozzi. La scarsità idrica colpiva anche il segmento a monte del fiume, in Lombardia e Piemonte, e rendeva difficoltosa la navigazione non solo sul Ticino sub-lacuale e sui Navigli lombardi, ma sull'intero corso del Po. L'interconnessione alpina e la funzione del Lago Maggiore L'analisi sottolinea come il Lago Maggiore Svizzero, con il suo 20% di superficie lacustre e il 51% di bacino imbrifero alpino, rappresenti un anello cruciale dell'intera catena idrica che dalle Alpi scende fino all'Adriatico. La riduzione della portata incide inoltre sulle falde freatiche e sulla capacità di approvvigionamento idrico civile, mentre la crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino — con il connesso rischio di blackout, aggravato dal fabbisogno di energia per il raffreddamento estivo e per il pompaggio irriguo — rende ancora più critica la gestione della risorsa idroelettrica del bacino. Una Convenzione del 1992 silente su energia e clima Un punto centrale dell'analisi riguarda la Convenzione italo-svizzera del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — che nel suo tempo aveva sostituito quella del 1923, risalente all'epoca dei piroscafi a caldaia a carbone — la quale non tiene ancora conto della transizione energetica: sul Lago Maggiore mancano tuttora stazioni di rifornimento GPL per la nautica (presenti invece sul Lago di Costanza, dove è stato varato il piroscafo Lodi a propulsione GPL) così come reti di colonnine di ricarica elettrica nautica interoperabili a livello internazionale, mentre gasolio e benzina restano i vettori energetici dominanti. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l'incertezza sulle future limitazioni ai motori nautici previste dal pacchetto europeo "Fit for 55". Il confronto con la Convenzione di Helsinki e i grandi fiumi europei L'analisi richiama la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che impegna le Parti rivierasche a cooperare "su una base di uguaglianza e di reciprocità... in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate". A differenza del Reno e del Danubio, dove tale convenzione ha portato all'istituzione di commissioni internazionali dedicate alla protezione del bacino, nel caso del Lago Maggiore e dei corsi d'acqua collegati al Po una simile struttura di cooperazione non è mai stata creata. Le iniziative in corso e le proposte Il documento segnala la convocazione, per la settimana successiva, dell'Osservatorio permanente sugli indirizzi idrici del distretto del fiume Po, tavolo di cooperazione coordinato dall'Autorità di Bacino a cui erano attesi anche rappresentanti svizzero-ticinesi per discutere un possibile afflusso coordinato di acqua nel Lago Maggiore dai bacini idroelettrici elvetici. Viene inoltre richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite di Parigi del 1994 sulla lotta alla desertificazione, ratificata da entrambi i Paesi, che prevede consultazione e cooperazione tra le Parti colpite per l'elaborazione di programmi d'azione armonizzati. L'analisi propone, sul modello delle esercitazioni interforze transfrontaliere "Odescalchi" già condotte tra Ticino, Lombardia e Piemonte in materia di sicurezza, che una cooperazione altrettanto strutturata venga sviluppata anche per la gestione delle acque interne, coinvolgendo gli enti regionali, provinciali, sovraregionali e centrali italiani assieme al Cantone Ticino e alla Confederazione. Conclusioni La crisi idrica del 2022 aveva già dimostrato che la gestione dell'acqua del bacino del Po — comune anche alla Svizzera per oltre la metà del suo apporto imbrifero — è un interesse condiviso la cui rarefazione rischia di compromettere non solo l'agricoltura e la produzione energetica, ma anche le prospettive di sviluppo della navigazione interna. Una rivisitazione della Convenzione italo-svizzera del 1992, che integri i principi di cooperazione della Convenzione di Helsinki e tenga conto della transizione energetica e dei rischi climatici, appare va già allora quanto mai opportuna in tale momento storico.
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8 May 2022
ITDEFREN
Sanctions by Swiss federal Department of Economic Affairs, and Freezing and Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons by the Department of Justice and Department of Foreign affairs
Switzerland’s Dual-Track Response to Illicit Wealth and Sanctioned States Switzerland manages sanctions and illicit-asset recovery through two distinct legal channels, reflecting its layered federal architecture. Trade and financial sanctions against foreign states, entities and individuals — implementing UN, OSCE or partner-country measures — fall under the Embargo Act (LEmb), enforced by SECO within the Department of Economic Affairs, Education and Research. These sanctions freeze funds and economic resources of listed persons and restrict trade in goods, services and capital. A separate instrument, the 2015 Act on the Freezing and Restitution of Illicit Assets of Foreign Politically Exposed Persons (LVP), addresses a narrower but politically sensitive problem: assets held in Switzerland by former foreign heads of state or senior officials suspected of corruption, typically after they lose power in a political upheaval. Here, the Federal Department of Foreign Affairs orders the initial freeze — often within days of a regime change, as with Tunisia’s Ben Ali, Egypt’s Mubarak and Ukraine’s Yanukovych — to preserve assets while the foreign state pursues mutual legal assistance proceedings. If that state’s judicial system is too weakened to complete the process, the Federal Department of Finance can petition the Federal Administrative Court for outright confiscation, relying on a legal presumption that unexplained, disproportionate wealth accumulated during a corrupt regime is of illicit origin. Recovered funds are channelled back not to the state’s treasury directly, but into public-interest programmes benefiting the population, with FDFA supervision. The distinction matters: sanctions under LEmb are a foreign-policy and trade-control tool tied to international coordination, while the LVP mechanism is a targeted anti-corruption and asset-recovery procedure specific to Swiss financial-centre integrity, sitting at the intersection of foreign policy, criminal law and international assistance.
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24 April 2022
IT
Neutralità svizzera e sanzioni
NEUTRALITÀ SVIZZERA E SANZIONI Sintesi del documento di Niccolò Salvioni del 24 aprile 2022 · Edizione Ticinus, 11 agosto 2026 OGGETTO Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio federale decise a sorpresa di riprendere le sanzioni economiche dell’Unione europea contro la Russia. Il documento — introduzione e conclusioni di uno studio di 33 pagine — è la prima presa di posizione pubblica dell’autore sul tema e chiede se quella scelta sia compatibile con la neutralità perpetua svizzera. TESI CENTRALE La ripresa delle sanzioni UE — e non di misure ONU, precluse dal veto russo — configura, secondo l’autore, un’adesione unilaterale che tratta in modo impari i due belligeranti e svilisce il ruolo della neutralità, subordinandola all’allineamento con Bruxelles. LE QUATTRO DIMENSIONI COLPITE ● Politica — offuscamento della capacità di autodeterminazione della Svizzera come Stato neutrale sovrano. ● Armata — esposizione della sicurezza nazionale verso una superpotenza nucleare con cui la Svizzera non può competere; il principio di parità di trattamento tra belligeranti andrebbe applicato in modo estensivo. ● Economica — disaccoppiamento repentino dalla Russia senza uno analogo verso l’Ucraina; rottura della «corrente normale degli affari» con entrambi i belligeranti. ● Attiva — indebolimento del ruolo di Potenza protettrice e mediatrice, e della credibilità delle istituzioni umanitarie con sede in Svizzera, a partire dal CICR. ANCORAGGI GIURIDICI ● Art. 1 LEmb: consente sanzioni su base ONU o dei principali partner commerciali (UE); il veto russo all’ONU rende inoperante la via multilaterale. ● Art. 185 cpv. 1 Cost.: affida al Consiglio federale i provvedimenti a tutela della neutralità — qui, secondo l’autore, non rispettato nel principio di parità. ● Art. 33 Conv. Ginevra: le misure di massa (SWIFT, soglia 100 000 fr.) sfiorano il divieto di pene collettive. IL DATO CHE HA RETTO La stima di ~7,5 miliardi di franchi di beni russi bloccati indicata nell’aprile 2022 è rimasta nello stesso ordine di grandezza: alla fine di marzo 2025 la SECO contava 7,4 miliardi di averi privati bloccati e circa 7,45 miliardi di riserve della banca centrale russa immobilizzate. La previsione dell’autore — una lunga «contesa giudiziaria planetaria» sui beni — resta aperta. PERCHÉ RILEVA OGGI La domanda del 2022 — se la Svizzera sappia ritrovare l’equilibrio tra politica estera e neutralità — è la stessa che gli elettori affrontano nella votazione federale del 27 settembre 2026. Questo testo è il punto di partenza della linea di ricerca Ticinus sul tema.
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19 March 2022
IT
LAGO MAGGIORE, REGOLAZIONE ARTIFICIALE DI QUOTA E DIRITTO INTERNAZIONALE, QUALCHE RIFLESSIONE IN PROSPETTIVA SVIZZERA
Lago Maggiore, regolazione artificiale di quota e diritto internazionale: qualche riflessione in prospettiva svizzera Il sopralzo sperimentale a +1,50 m deciso dall'Autorità di Bacino del Po rivela la fragilità del quadro istituzionale italo-svizzero sulla gestione delle acque 8 agosto 2026 Sintesi Nel dicembre 2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) ha deliberato la prosecuzione, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione di regolazione estiva del Lago Maggiore, portando il limite massimo dagli attuali +1,25 m fino a un possibile +1,50 m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (Deliberazione n. 7/2021 ADBPO). La decisione, che riguarda un lago alimentato per il 51% da un bacino imbrifero svizzero e per il 49% da uno italiano, è stata assunta da una Conferenza Istituzionale Permanente di cui la Confederazione elvetica non fa parte. Questo caso concreto — qui ripreso nella sua analisi del marzo 2022 — offre l'occasione per una riflessione più ampia sul quadro giuridico internazionale, storicamente fermo da decenni, che regola i rapporti italo-svizzeri in materia di acque e navigazione sul Verbano. Parte I — Il Lago Maggiore e la diga della Miorina Il bacino imbrifero del Lago Maggiore si estende su circa 6.599 km², ripartiti quasi a metà tra Italia (3.229 km², 49%) e Svizzera (3.370 km², 51%), mentre lo specchio lacustre di 212 km² si trova per l'80% in territorio italiano e per il 20% in territorio svizzero. Unico emissario è il fiume Ticino sub-lacuale, il cui contributo determina dal 20% al 50% della portata del Po. La regolazione del livello è affidata dal 1942 alla diga traversa della Miorina a Golasecca, gestita dal Consorzio del Ticino (ente pubblico con sede a Milano, istituito nel 1928), entro i limiti fissati dal Disciplinare di Concessione del 24 gennaio 1940 tra +150 cm e -50 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (posto convenzionalmente a 193,016 m/slm), come richiamato dalla scheda del Dipartimento federale dell'ambiente (BAFU) sulla regolazione dei livelli lacuali. Parte II — La decisione dell'Autorità di Bacino del Po L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po — ente pubblico italiano con sede a Parma, sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, istituito dalla legge 221/2015 — ha comunicato il 22 dicembre 2021 la propria decisione di proseguire e ampliare la sperimentazione di sopralzo estivo del lago, dal precedente tetto di +1,25 m (raggiunto anche a +1,35 m nel 2019) fino a un possibile +1,50 m, per l'intero quinquennio 2022-2026, motivandola con l'esigenza di costituire una «scorta idrica strategica» per l'intero distretto del Po, specie nei periodi di siccità. La decisione è stata assunta dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità — composta dai Ministri italiani competenti e dai Presidenti delle Regioni del distretto — organo a cui la Svizzera non partecipa, nonostante il coinvolgimento diretto della porzione elvetica del bacino. Parte III — Un organismo bilaterale senza base giuridica formale Elemento di particolare interesse è il ruolo attribuito, nella stessa delibera, all'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, riattivato con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente italiano, composto — secondo il parere allegato alla delibera — da tre membri di designazione svizzera e quattro di designazione italiana. Come rilevato nell'analisi, questo organismo non risulta fondato su alcuna convenzione internazionale in vigore: non può infatti richiamarsi alla Convenzione italo-svizzera del 1956 sulla regolazione del Lago di Lugano, che riguarda esclusivamente il Ceresio e prevede una diversa "Commissione di Sorveglianza" di sei membri paritetici. Nondimeno, è proprio dal parere favorevole (ma condizionato a "ulteriori approfondimenti") di questo organismo privo di base legale formale che la delibera ADBPO fa dipendere l'eventuale entrata in vigore del nuovo tetto di +1,50 m. Parte IV — Le tre Commissioni convenzionali esistenti Il documento ricostruisce inoltre lo stato delle tre commissioni bilaterali effettivamente fondate su trattati in vigore, nessuna delle quali ha però competenza sulla quota del Lago Maggiore: - la Commissione internazionale per la regolazione del Verbano e del Ceresio, fondata sulla Convenzione italo-svizzera del 17 settembre 1955 (fedlex), non si riunisce più da anni e riguardava comunque solo il Lago di Lugano, non il Lago Maggiore; - la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS), basata sulla Convenzione del 20 aprile 1972 sulla protezione dall'inquinamento (cipais.org), non ha competenze decisionali sui livelli o le portate; - la Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), fondata sulla Convenzione del 19 marzo 1986 (fedlex), riguarda unicamente la fauna ittica. Parte V — Le criticità del sopralzo L'analisi elenca una serie di effetti potenzialmente avversi di un innalzamento permanente a +1,50 m: assenza di un modello di svaso preventivo in caso di piene estreme; erosione di rive, sponde e canneti; perdita di spiagge e strutture turistiche lacuali; difficoltà di accesso a pontili, attracchi e darsene; interferenze con zone umide protette (tra cui il sito Ramsar delle Bolle di Magadino) e con la riproduzione della fauna ittica e dell'avifauna; possibile sviluppo di alghe, schiume e zanzare; allungamento dei tempi di transito nella conca di navigazione della Miorina verso Milano. Parte VI — Un quadro convenzionale internazionale fermo da decenni Pur in assenza di un'appartenenza svizzera all'Unione Europea — situazione che l'analisi paragona a quella di uno «Stato europeo ai confini del territorio europeo», come Finlandia e Russia — esiste una fitta rete di strumenti internazionali applicabili ai rapporti italo-svizzeri in materia di acque: dalla Convenzione di Barcellona del 1921 sulla libertà di transito, alla Convenzione di Ramsar del 1971, alla Convenzione italo-svizzera sulla protezione delle acque del 1972, alla Convenzione di Helsinki del 1992 sui corsi d'acqua transfrontalieri (fedlex), fino alla Convenzione di Aarhus del 1998 sulla partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali. Nonostante questi impulsi, il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore non è stato aggiornato dal 1992. A titolo di paragone, il bacino del Reno dispone dal 1999 di una Convenzione per la protezione del fiume con sede a Coblenza, e il Danubio di una propria Convenzione del 1994 con sede a Vienna — entrambe nate proprio in attuazione della Convenzione di Helsinki. Parte VII — Il nodo della navigazione interna Un capitolo a parte riguarda la navigazione: la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano resta un caso atipico in Europa, poiché la Svizzera vi ha conferito l'esclusiva del servizio di linea sul proprio specchio d'acqua a un'impresa italiana di diritto pubblico, la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL). A differenza dei bacini del Reno (Commissione centrale del Reno, Convenzione di Mannheim del 1868) e del Danubio (Danube Commission, 1948), il sistema Lago Maggiore-Ticino-Po resta privo di una "cabina di regia" internazionale che ne coordini stabilmente la regolazione e la navigabilità, nonostante l'Accordo di Ginevra del 1996 sulle grandi idrovie e il potenziale collegamento — attraverso il Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e l'idrovia europea E 91 — fino al Po e all'Adriatico. Conclusioni Il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore, invariato da decenni nonostante l'evoluzione del diritto internazionale ambientale, mostra oggi tutta la propria fragilità di fronte a decisioni — come quella sul sopralzo sperimentale a +1,50 m — che producono effetti transfrontalieri diretti su una popolazione di oltre 670.000 abitanti dell'arco alpino e prealpino, senza che i portatori d'interesse svizzeri e ticinesi, né i Comuni rivieraschi italiani del Verbano-Cusio-Ossola e di Varese, risultino essere stati previamente consultati, in apparente contrasto con gli obblighi di informazione e partecipazione pubblica previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla direttiva europea 2007/60/CE. Anche la Convenzione di navigazione del 1992 andrebbe rivista, aggiornata ed estesa ai comparti fluviali del Ticino sub-lacuale e dei Navigli lombardi, per connettere realmente il Verbano al Po e, da lì, a Venezia. Il caso della quota del lago si aggiunge così, quale ulteriore tassello, al più ampio bisogno di un tavolo bilaterale italo-svizzero permanente sulla gestione integrata del bacino.
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2 March 2022
ITDEFREN
Switzerland and neutrality towards belligerents - a system of conflict limitation
March 2022: the first crack in Swiss neutrality Summary and historical context of the article “Switzerland and neutrality towards belligerents: a system of conflict limitation” by Niccolò Salvioni, published on LinkedIn and Academia.edu on 2 March 2022 The context: two days after the turning point in Bern This article – the first in a series of reflections on neutrality that the author has been developing for years – was written in the heat of the moment, just two days after an event which, with the benefit of hindsight, can now be seen as a watershed in contemporary Swiss foreign policy. On Monday 28 February 2022, four days after the Russian invasion of Ukraine, the Federal Council announced at an extraordinary press conference that it was adopting the economic sanctions against Russia already decided by the European Union, freezing the assets of Putin, Lavrov, Mishustin and all members of the Duma who had voted to recognise the separatist regions of Ukraine. The President of the Swiss Confederation, Ignazio Cassis, declared that “playing the aggressor’s game is not compatible with our neutrality” – a statement which, on its own, overturns two centuries of the doctrine of equidistance. On the same day, the National Council passed a resolution condemning the war: for the first time, the executive and legislative branches simultaneously sided with one belligerent against the other. The Russian daily *Novaya Gazeta* dryly commented that “Switzerland has, for the first time since 1815, violated the neutrality it maintained even during the First and Second World Wars”. These were days when everything was still in flux: Moscow had not reacted officially, Lavrov was unable to reach Geneva due to closed airspace, and China – as Salvioni himself notes – offered its mediation at precisely that time, as if to step into a role that Switzerland was leaving vacant. The content: a question that remains open The text analyses the decision in the light of classical doctrine: Swiss permanent neutrality – recognised by the Congress of Vienna and the Treaty of Paris of 1815, and still enshrined today in Articles 183 and 185 of the Federal Constitution – imposes a duty of non-participation and impartiality towards all belligerents; not an obligation of schematic equidistance, but a prohibition on unjustified discriminatory treatment. Citing the classical definition by Vitzthum and Proelss, the author points out that the regime of rights and duties of neutral states is ‘an important instrument for limiting conflicts’: by distinguishing between neutral states and belligerent states, international law prevents the conflict from spreading. The central question of the paper – “Is the position adopted by the Federal Council and the National Council compatible with Switzerland’s status of perpetual neutrality?” – is deliberately left without a definitive answer. The text observes that the decision, whilst taken in good faith and with humanitarian aims towards Ukraine, has in fact precluded Switzerland from playing the role of an impartial mediator between the parties, further alienating Russia not only from Bern but from Europe itself. Only the future, he writes, will tell whether Switzerland will continue to be regarded as perpetually neutral. Looking back: a prediction that came true More than four years on, this first piece reads like the opening act of an argumentative framework that the author would go on to develop in dozens of subsequent articles. On 25 April 2022 – less than two months later – the author published a second in-depth analysis (“Swiss neutrality and sanctions”), which put the value of assets already frozen at 7.5 billion francs and formalised the argument that the principle of ‘courant normal’ had been violated. From there, the scope of the argument gradually broadened: Switzerland’s accession to the European Sky Shield Initiative in October 2024, its participation in the Council of Europe’s Special Tribunal on the Russian Aggression, the freezing of over 13 billion francs’ worth of Russian assets, right up to the National Council’s declaration of 6 March 2025 on an “independent European security policy” and a constitutional referendum now scheduled for 27 September 2026 on the “Safeguarding Swiss Neutrality” initiative. Even the latest chapter in this escalation – the 39 per cent US tariffs imposed on Switzerland in August 2025, higher than those applied to the EU and NATO – confirms, according to the author, that neutral autonomy, far from being protected, is now perceived by the major powers as an anomaly to be corrected. Rereading this text from 2 March 2022 therefore means returning to the exact moment when the question ‘Is Switzerland still neutral?’ began to be raised with institutional urgency – a question that the forthcoming referendum on 27 September 2026 may well be called upon to settle.
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19 January 2021
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LA NAVIGAZIONE INTERNA DI TRASPORTO PERSONE E MERCI SUL LAGO MAGGIORE SVIZZERO E SULL’IDROVIA LOCARNO - MILANO - VENEZIA DAL PROFILO DEL DIRITTO INTERNO SVIZZERO, PUBBLICO INTERNAZIONALE ED ALTRO
Gli attori istituzionali della navigazione interna nel bacino del Po e l'idrovia Locarno-Milano-Venezia: un primo quadro normativo del 20 gennaio 2020 A tre anni dalla presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, un tentativo di mappatura delle competenze nazionali, cantonali, regionali, provinciali e municipali Presentazione del 8 agosto 2026 Premessa Dopo un anno di presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia iniziavo ad avere un quadro più attivo e strutturato sui numerosi attori che, nel contesto del bacino del Po, regolamentano — parallelamente alla Confederazione elvetica e al Cantone Ticino — la navigazione interna. Il documento di riferimento di questa sintesi, redatto nel gennaio 2021, dopo l'assunzione della presidenza nel giugno 2019, ha rappresentato un primo tentativo di dare un quadro complessivo e normativo, al fine di comprendere la complessità delle relazioni tra i diversi attori con competenze nazionali, cantonali, regionali e provinciali; ve ne sono peraltro anche di natura municipale e sovraregionale. A distanza di anni, quel lavoro resta la base analitica su cui si è costruita l'attività istituzionale dell'Associazione, e vale la pena riproporne oggi una sintesi organica ai lettori di Ticinus. Sintesi Il tema della navigazione interna sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno-Milano-Venezia si colloca all'incrocio di ordinamenti giuridici distinti — federale svizzero, cantonale ticinese, statale italiano, regionale lombardo e piemontese, provinciale e municipale — e di una pluralità di enti pubblici, consorzi e società concessionarie la cui azione, spesso non coordinata, condiziona lo sviluppo turistico, ambientale ed economico dell'intero bacino. Il quadro che segue riprende, per punti, l'analisi del gennaio 2021 «La navigazione interna di trasporto persone e merci sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno – Milano – Venezia», confrontando il regime italo-svizzero con i modelli adottati sui laghi Lemano e di Costanza e sul fiume Reno, e ricostruendo la rete degli enti competenti sul bacino del Po, sul Ticino inferiore e sul sistema dei Navigli. Parte I — Il quadro giuridico federale svizzero La navigazione interna in Svizzera è retta dalla legge federale sulla navigazione interna (LNI) del 3 ottobre 1975 e dalla relativa ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere. L'art. 3 LNI attribuisce ai Cantoni la sovranità sulle proprie acque, riservato il diritto federale; l'art. 4 LNI riserva invece al Consiglio federale, sentiti i Cantoni rivieraschi, le decisioni sulle acque di confine o sottoposte a convenzioni internazionali. Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori è invece disciplinato dalla legge federale sul trasporto viaggiatori (LTV) del 20 marzo 2009, che attribuisce alla Confederazione — tramite l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) — l'esclusiva (la «privativa») sul rilascio delle concessioni di esercizio, comprese quelle per il trasporto lacuale. Il trasporto merci ferroviario e per via d'acqua è infine oggetto della legge federale sul trasporto di merci (LTM). Nel Rapporto sulla politica svizzera della navigazione del 14 ottobre 2009, il Consiglio federale ha definito i propri assi prioritari — rafforzamento dell'integrazione intermodale sul Reno, partecipazione ai processi normativi internazionali, salvaguardia dell'accesso al mare — senza tuttavia menzionare specificamente la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano. Parte II — I modelli comparati: Lemano, Bodanico e Reno Il documento del 2021 confronta il regime ticinese con tre convenzioni internazionali di navigazione lacuale e fluviale, evidenziandone il carattere nettamente più liberale: Lago Lemano — la Convenzione tra Svizzera e Francia del 7 dicembre 1976 lascia la gestione del servizio regolare a due società anonime svizzere con sede a Losanna, in un contesto di libertà di transito e approdo garantita anche alla Francia, pur in presenza di una netta preponderanza di infrastrutture svizzere (28 moli più 4 a Ginevra, contro 5 in territorio francese). Lago di Costanza — la Convenzione del 1° giugno 1973 tra Svizzera, Austria e Germania stabilisce un principio di parità di trattamento e libertà di movimento coordinato, con diverse società private nazionali coordinate da una struttura comune di diritto tedesco. Fiume Reno — la Convenzione riveduta del 17 ottobre 1868, sotto il controllo della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), sancisce la libertà di movimento e il divieto di trasbordo forzato o di diritti di scalo, un regime che ha permesso lo sviluppo del sistema portuale di Basilea. Rispetto a questi tre modelli, la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano viene qualificata nel documento come il «modello più atipico e meno liberale», fondato su due concessioni esclusive reciproche anziché sulla libertà di movimento. Parte III — La Convenzione del 1992 e le concessioni in essere La Convenzione per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 2 dicembre 1992 affida la gestione dei servizi regolari a due concessionarie in regime di privativa: la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), ente pubblico dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di Roma, con sede operativa a Milano e direzione di esercizio ad Arona, titolare della concessione per il bacino svizzero del Lago Maggiore, rinnovata il 23 dicembre 2016 per un decennio (fino al 2026); la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (SNL), concessionaria per il Lago di Lugano. L'art. 18 della Convenzione istituisce una Commissione consultiva mista, composta da sei membri (tre per delegazione), incaricata anche di definire nozioni chiave come «esigenza effettiva» e «notevole concorrenza» ai fini del regime speciale di autorizzazione previsto dall'art. 14 per i servizi non regolari di linea e il noleggio di banchina — un regime che, a differenza dell'Italia (dove i taxi d'acqua sono soggetti a licenza comunale), la Svizzera e il Cantone Ticino non hanno mai disciplinato, con la conseguenza pratica di impedire, ad esempio, il noleggio reciproco di imbarcazioni tra Ascona e le Isole Borromee. Parte IV — Il Memorandum d'Intesa del 2016 e il Consorzio Navigazione Laghi Il 31 maggio 2016 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e il MIT italiano hanno sottoscritto a Lugano un Memorandum d'Intesa per una cooperazione bilaterale volta a migliorare l'offerta di navigazione sui bacini di Locarno e Lugano, affidando a un Gruppo di lavoro bilaterale l'elaborazione di un piano di sviluppo condiviso. Dopo lo sciopero dei lavoratori del bacino svizzero nell'estate 2017 e la comunicazione di GGNL, il 27 dicembre 2017, del proprio disimpegno dai servizi di linea in territorio elvetico, il 13 marzo 2018 è stato costituito a Milano il Consorzio Navigazione Laghi (Swiss Italian Navigation Group), volto a coordinare le due concessionarie sui bacini del Verbano e del Ceresio. Il documento del 2021 rileva come questa «sperimentazione», pur necessaria a garantire la continuità del servizio, resti giuridicamente in tensione con l'esclusiva conferita dalla Convenzione del 1992 a GGNL, la quale mantiene la responsabilità di servizio fino alla scadenza della concessione nel 2026 ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Convenzione. Parte V — Gli enti regolatori del bacino del Po, del Ticino inferiore e dei Navigli Parallelamente al regime italo-svizzero, un insieme distinto di enti di diritto italiano regola le acque interne a valle del confine, con competenze che si intrecciano su base statale, regionale, provinciale e consortile: l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), con sede a Parma, competente sulle opere idrauliche dell'intero bacino del Po, sulla polizia idraulica e sulla gestione della conca della diga della Miorina e del progetto per Porto della Torre sul Ticino inferiore (agenziapo.it); l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ABDPo), anch'essa con sede a Parma, istituita dal decreto ministeriale del 25 ottobre 2016 che ha riorganizzato in sette distretti idrografici le competenze di pianificazione di bacino; la Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente sulla manutenzione delle grandi dighe, tra cui la diga della Miorina; il Consorzio Ticino, con sede a Milano, responsabile della regolazione del livello del Lago Maggiore tramite la diga della Miorina; il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi), ente pubblico economico che regola l'uso irriguo e la navigazione sul sistema dei Navigli Lombardi (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana, Paderno) e sul canale Villoresi, nei limiti del regolamento regionale lombardo; l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con sede a Laveno-Mombello, competente sul demanio lacuale; la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, titolari della potestà regolamentare sulla circolazione nautica rispettivamente sui Navigli e sul Po e sui laghi piemontesi, con delega di aspetti locali agli enti comunali. A questi si affianca, sul versante svizzero, la competenza dei Cantoni ex art. 3 LNI e, per le acque di confine, quella del Consiglio federale ex art. 4 LNI, sentiti i Cantoni rivieraschi — una struttura che rende il quadro complessivo effettivamente multilivello: federale, cantonale, statale italiano, regionale, provinciale, consortile e comunale. Parte VI — L'Associazione Locarno-Milano-Venezia: storia e progetti Interreg Erede ideale dell'associazione «Locarno–Venezia» costituita il 4 aprile 1940, l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione Locarno–Milano–Venezia il 18 giugno 2008, con l'adesione della Città di Milano, ponendosi due scopi statutari: la promozione dei valori ambientali e turistici delle vie d'acqua dal Lago Maggiore a Milano e Venezia, e lo studio della linea internazionale di navigazione interna. Sotto la presidenza di Aldo Torriani (figlio di Guido Torriani, segretario dell'associazione del 1940) fino al 2019, l'Associazione ha coordinato, quale capofila svizzero, tre progetti europei Interreg: Idrotour (2007–2013), con il Consorzio ETVilloresi e la Città di Locarno, che ha permesso la messa in sicurezza della diga del Panperduto (circa 21 milioni di euro) e la costruzione della barca LoVeMi per il trasporto di 40 passeggeri e biciclette; Transidro (2011–2014), con la Provincia di Novara, che ha realizzato ad Arona un porto di interscambio tra i battelli della Navigazione Lago Maggiore e le imbarcazioni più piccole dirette verso i canali; Slowmove (2019–2022), con la Provincia di Novara capofila, le Regioni Lombardia e Piemonte, i due Parchi del Ticino e il Comune di Castelletto Ticino, incentrato sul miglioramento degli attracchi, il controllo remoto delle conche e il cicloturismo. Il tragitto Locarno–Milano–Venezia resta tuttavia un progetto solo parzialmente navigabile: permangono due «nodi» principali — la diga di Porto della Torre sul Ticino inferiore, di competenza AIPo, e l'assenza di un ascensore d'acqua tra il canale Villoresi e il Naviglio Grande — oltre a nove conche fuori servizio sul Naviglio Pavese tra Milano e Pavia. Parte VII — Conclusioni e proposte Le conclusioni del documento del 2021, tuttora attuali, indicano alcune direttrici di lavoro che restano al centro dell'azione dell'Associazione: Una «liberalizzazione parziale» della Convenzione del 1992, sul modello bodanico e renano, che superi il vincolo delle due concessioni esclusive reciproche mantenendo un quadro di prescrizioni uniformi di navigazione. Un tavolo interministeriale italo-svizzero, oltre a quello nazionale italiano già auspicato dall'associazione Amici dei Navigli, per elevare l'idrovia Locarno-Milano-Venezia a progetto strategico di interesse comune, anche in vista di un possibile cofinanziamento delle opere. Il completamento delle infrastrutture mancanti (conche, ascensori d'acqua, piste ciclabili di collegamento) per garantire la continuità dell'itinerario. Una revisione della politica cantonale e nazionale che integri esplicitamente la rete idroviaria — Ticino inferiore, canali, Navigli — quale estensione naturale del Lago Maggiore, a beneficio dei comuni rivieraschi lombardi, piemontesi e ticinesi. Il chiarimento della volontà politica del Cantone Ticino rispetto al futuro della propria porzione di Lago Maggiore e ai rapporti con Piemonte e Lombardia, questione che il documento pone esplicitamente come nodo politico ancora aperto. A un anno dall'assunzione della presidenza, questo primo tentativo di mappatura resta un riferimento utile per orientare l'azione dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia nel dialogo con i molteplici attori — nazionali, cantonali, regionali, provinciali, consortili e municipali — che condividono la responsabilità sul futuro della navigazione interna nel bacino del Po e sul Verbano.