Ordine Pubblico
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25 ottobre 2026
ITEN
Dalla chat alla piazza: media sociali, guerra cognitiva e standard OSCE
Dalla chat alla piazza Che cosa insegnano al Ticino le proteste di ottobre: reti sociali, guerra cognitiva e standard OSCE Ticinus — Centro Studi, executive report, Locarno, ottobre 2026. Sintesi del rapporto complementare «Dalla chat alla piazza: media sociali, guerra cognitiva e standard OSCE» del 25 ottobre 2026. Dati, citazioni e fonti sono documentati nel rapporto completo. Le indagini italiane sono in corso e per le persone citate vale la presunzione d’innocenza. In sintesi In Italia le piazze di ottobre sono state convocate da una rete anonima: una quarantina di gruppi, 19 chat Telegram, 9’010 utenti al 19 ottobre e sei amministratori con nomi di fantasia, con TikTok come «motore». Il presunto ideatore indagato il 24 ottobre riguarda la seconda fase delle proteste, non la scintilla iniziale. In Francia, in una sola settimana, il digitale è diventato un’infrastruttura completa, con oltre 660 appuntamenti mappati, consigli legali, comunicazioni senza rete e perfino una contromobilitazione in 66 città. Le prove di una regia straniera restano insufficienti, secondo Euronews reti legate alla Russia hanno sfruttato le violenze per amplificare le proprie campagne di disinformazione. Il pericolo non è un’app in sé: è la combinazione tra un disagio reale, algoritmi che premiano le immagini violente e attori capaci di sfruttarli. Per il 20 novembre a Bellinzona e per il Consiglio dei ministri dell’OSCE del 3-4 dicembre a Lugano, le Linee guida OSCE-Commissione di Venezia offrono un metro concreto: responsabilità individuale, niente divieti generalizzati, visibilità della protesta, tutela di giornalisti e osservatori. In Svizzera la sorveglianza della rete ha già una base legale; più che nuovi poteri servono regole trasparenti, come raccomanda anche l’ODIHR nel rapporto dell’ottobre 2026. Perché questo rapporto Il 17 ottobre e nei giorni successivi le proteste contro il rincaro hanno toccato Milano, Torino, Bologna, Parigi, Marsiglia e altre città vicine al Ticino, con episodi di violenza e saccheggio. In Ticino si avvicinano due scadenze: lo sciopero giovanile del 20 novembre a Bellinzona, parte di una campagna in dieci Paesi, e il Consiglio dei ministri dell’OSCE del 3-4 dicembre a Lugano, sotto presidenza svizzera. Il rapporto ricostruisce come la rete abbia convocato le piazze, le legge alla luce della teoria della guerra cognitiva e le confronta con gli standard internazionali sulla libertà di riunione. La scintilla e la rete Secondo un’analisi preliminare della Scuola IMT di Lucca, la rete «Italia in piazza» è nata su WhatsApp, è migrata su Telegram e si è articolata in una quarantina di gruppi con lo stesso emblema; Instagram era solo la «copertura». Accanto a essa è comparsa una chat-esca, che invitava i ragazzi al Duomo di Milano promettendo felpe e scarpe dai negozi saccheggiati, ed è poi sparita. Le autorità italiane parlano di «guerra ibrida», ma ammettono di non avere evidenze certe di una regia. In Francia la data del 17 ottobre è nata da un video TikTok di un giovane sconosciuto. Per l’«atto II» del 24 ottobre il digitale ha organizzato mappe, canali regionali, assistenza legale e comunicazioni via Bluetooth, mentre gruppi di volontari si offrivano di «difendere» i negozi, con il rischio di una giustizia privata. La guerra cognitiva Per la politologa Asma Mhalla la guerra cognitiva non inventa il malcontento: lo amplifica, lavorando sul lungo periodo con la saturazione dell’attenzione e con la «doppia costrizione», in cui ogni reazione rischia di legittimare ciò che si vuole contrastare. Per lo Stato il dilemma è reale: attribuire tutto a una regia straniera delegittima un disagio autentico, mentre ignorare l’amplificazione esterna lascia campo libero a chi la pratica. Anche in Ticino si osserva in piccolo la fusione tra stampa e social: un post non verificato che entra in un quotidiano e una replica che torna in rete. La contromisura è restituire a ciascun registro le sue regole: verifica e responsabilità per la stampa, misura per chi fa politica. Gli standard OSCE alla prova Le Linee guida dell’ODIHR e della Commissione di Venezia (3a edizione, 2019) non sono vincolanti, ma riprendono la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel 2026 la Svizzera presiede l’OSCE, che riunisce 57 Stati tra cui Stati Uniti e Russia, e ha fatto dei diritti umani una delle sue priorità: a Lugano sarà giudicata anche sull’applicazione degli standard che promuove. Per il 20 novembre i punti principali sono tre. Il regime svizzero di autorizzazione è compatibile con le Linee guida se il permesso è di regola concesso e le condizioni riguardano tempo, luogo e modalità, non il messaggio (§ 115). Gli organizzatori non rispondono dei danni causati da altri, salvo istigazione propria (§ 37 e 224): è il punto che manca nel dibattito ticinese. Non si può inoltre pretendere che paghino i costi della polizia o un servizio d’ordine a pagamento (§ 89 e 156-157), ed è proprio uno dei nodi del ricorso contro la nuova legge ticinese sulla polizia. Per Lugano contano altri aspetti. Un divieto generale con eccezioni, come quello deciso a Ginevra per il G7 di Evian, è lo schema che le Linee guida considerano sproporzionato, e le zone vietate vanno motivate caso per caso (§ 133, 147 e 151). Ai manifestanti va offerto un luogo da cui possano essere visti e sentiti (§ 22 e 82). I controlli alla frontiera sono ammessi solo se fondati su prove di violenza imminente e senza discriminazioni (§ 177-178). Gli accerchiamenti devono restare eccezionali e brevi, con acqua e servizi, e non servire a raccogliere dati; gli idranti non vanno mai usati sotto zero (§ 217 e 182), un punto concreto a dicembre. Gli arresti di massa vanno evitati anche quando mancano risorse (§ 218), e giornalisti e osservatori devono poter documentare anche durante uno scioglimento, mentre internet e i social non vanno bloccati (§ 70 e 197-210). Sul volto coperto le Linee guida escludono divieti in assenza di prove di violenza imminente (§ 153), mentre la legge federale in vigore dal 2025 richiede un’autorizzazione preventiva, salvo per chi si protegge dal freddo o per ragioni di sicurezza. È uno scarto da gestire sia il 20 novembre sia a Lugano. La rete sotto osservazione Le polizie svizzere non possono bloccare piattaforme o chat, ma possono osservarle. Il Servizio delle attività informative della Confederazione sorveglia siti e forum pubblici; per il Tribunale federale la ricerca in rete è ammessa, mentre l’accesso a gruppi chiusi richiede l’approvazione di un giudice. In Ticino la legge sulla polizia consente già l’osservazione preventiva e l’inchiesta mascherata, quest’ultima autorizzata dal giudice; la nuova legge, in vigore dal 2027 e impugnata davanti al Tribunale federale, prevede anche droni e strumenti biometrici. La legge ticinese sulla protezione dei dati vieta di schedare chi esercita lecitamente i propri diritti. Il PLR chiede, tra l’altro, di portare il fermo da 24 a 48 ore e di rafforzare la sorveglianza degli estremisti violenti. Le misure sono compatibili con gli standard se restano individuali; il limite di 24 ore è però fissato dal codice di procedura penale federale (art. 219 cpv. 4 CPP) e il Cantone non può modificarlo da solo. Sull’addebito dei costi il Tribunale federale ha ammesso in linea di principio la responsabilità degli organizzatori, entro i limiti della proporzionalità (DTF 143 I 147). Il rapporto ODIHR dell’ottobre 2026 sulla sorveglianza delle manifestazioni raccomanda trasparenza sull’intero ciclo della sorveglianza, controlli indipendenti e motivazioni documentate quando si invoca la sicurezza. Lo sfondo: rincaro e riarmo Un addendum rilegge Bertrand Russell, José Ortega y Gasset e Oswald Spengler alla luce delle reti digitali: l’impulso che prevale sulla ragione, l’azione diretta senza intermediari, la verità pubblica come prodotto della ripetizione. Ortega e Spengler offrono una diagnosi, Russell un rimedio: l’educazione al dubbio. Sullo sfondo c’è la guerra. La spesa per la difesa dei 27 Paesi dell’Unione europea è passata da 218 miliardi di euro nel 2021 a 418 miliardi nel 2025; in Germania torna il questionario di leva per i diciottenni; in Svizzera il pacchetto di sgravio 2027 serve anzitutto a finanziare esercito e AVS, mentre il Parlamento discute un aumento temporaneo dell’IVA per l’armamento. Lo sciopero del 20 novembre ha per slogan «Lottiamo per il nostro futuro, non per le loro guerre». Che cosa ne discende per il Cantone Ticino Il rapporto non formula proposte di parte, ma indica alcune condizioni per una prevenzione efficace. Per il 20 novembre, un dialogo per tempo con gli organizzatori, che sono identificabili, e la garanzia del corteo autorizzato, senza chiedere loro di rispondere per altri. Per Lugano, misure circoscritte nel tempo e nello spazio, un luogo di protesta visibile e udibile e l’invito a osservatori indipendenti. In rete, una vigilanza limitata ai gruppi violenti, con il giudice per gli spazi chiusi e un resoconto pubblico a vertice concluso. Infine, investire nell’educazione civica e ai media almeno quanto nei dispositivi di sicurezza. La prevenzione migliore sono regole chiare decise per tempo e il rispetto degli standard che la Svizzera, quest’anno, è chiamata a promuovere. Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale, Ticinus — Centro Studi, Locarno
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22 ottobre 2026
ITEN
Piazze in tumulto
Piazze in tumulto Executive report Ordine pubblico, giustizia e prevenzione dopo le proteste contro il carovita dell’ottobre 2026: Italia, Francia, Germania e Svizzera a confronto, con uno scenario per la Conferenza dell’OSCE a Lugano Ticinus – Centro Studi · Locarno, 22 ottobre 2026 Sintesi del rapporto «Piazze in tumulto: ordine pubblico, giustizia e prevenzione», al quale si rinvia per le fonti e i riferimenti normativi (254 note). In sintesi • Dopo le proteste del 17 ottobre i Paesi vicini hanno risposto in tre modi: l’Italia con il diritto penale, la Francia con i poteri del prefetto, la Germania con la prevenzione nel quadro della libertà di riunione. Il Ticino applica un sistema già in vigore. • La prova più dura è giudiziaria: tra i fermati i minorenni sono numerosi e spesso incensurati. Dove i giudici minorili hanno potuto graduare le misure, la risposta è stata ferma senza diventare collettiva. • In Ticino la massa critica è bassa: un corteo di 5’000 persone con un nucleo violento richiederebbe circa 650 agenti, oltre la metà dei circa 1’100 agenti cantonali e comunali. • Il picchetto penale (sette avvocati e sette praticanti a settimana) è solido per l’ordinario, ma non è dimensionato per un fermo di massa. • Per la Conferenza ministeriale dell’OSCE a Lugano (3-4 dicembre 2026) il rischio principale non è il grande corteo autorizzato, ma la combinazione di un nucleo violento esterno, di azioni diffuse convocate sui social e di un dispositivo assorbito dalla protezione delle delegazioni. Tre modelli e la via svizzera • Italia. Il decreto-legge del 20 ottobre crea il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni (art. 420-bis c.p.), estende ai luoghi affollati il fermo di prevenzione fino a 12 ore, anche per i sedicenni, presume la capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni e invia 500 militari a Milano. Il fermo è già stato applicato su larga scala (174 persone trattenute il 18 ottobre), mentre il Massimario della Cassazione ne ha messo in dubbio la legittimità costituzionale. • Francia. Nessuna nuova legge: coprifuoco notturni e divieti per perimetri in una dozzina di città, decisi dai prefetti con poche ore di preavviso. • Germania. La manifestazione si notifica, non si autorizza; la giornata del 31 ottobre è preparata puntando su comunicazione e de-escalation. • Ticino e Svizzera. Autorizzazione del Municipio, divieto di dissimulazione del volto, custodia di polizia fino a 24 ore con accesso al giudice. Dal 1° gennaio 2027 la nuova legge sulla polizia introdurrà la gestione cantonale delle minacce e l’impiego di droni nelle manifestazioni; una decina di norme è impugnata davanti al Tribunale federale. La legge sulla videosorveglianza pubblica, in vigore dal 1° luglio 2026, esclude il riconoscimento facciale. Giustizia sotto pressione • Milano: 35 minorenni e 11 maggiorenni arrestati; 31 minori su 35 incensurati. Il Tribunale per i minorenni ha preferito comunità e permanenza in casa al carcere chiesto dalla Procura. • Francia: oltre 2’500 persone in stato di fermo, oltre 800 deferite e 149 incarcerate; aule sature, rilasci per scadenza dei termini, minori trattenuti la notte nelle celle del tribunale. Gli avvocati parigini hanno chiesto la «difesa di massa». • Germania: dopo le notti di Capodanno a Berlino, 576 procedimenti e 343 archiviazioni, per lo più per mancata identificazione. Senza prove individuali le procedure non reggono. • Svizzera: la magistratura dei minorenni concentra inchiesta, giudizio ed esecuzione, un vantaggio a condizione che sia dimensionata per un afflusso improvviso. A Berna, un anno dopo la manifestazione dell’11 ottobre 2025 (536 persone controllate, 101 identificate), non risultano ancora decreti d’accusa o sentenze passati in giudicato. Lezioni dai casi di riferimento • Nepal 2025: il divieto dei social ha acceso una rivolta che ha fatto cadere il governo; l’intelligence aveva previsto 3’000-5’000 manifestanti. • Perù 2025: la scintilla è stata una riforma delle pensioni percepita come ingiusta verso i giovani; un morto in piazza ha trasformato la protesta in crisi politica. • Ginevra, G7 2026: regime delle manifestazioni deciso con oltre tre settimane di anticipo, filtro alle frontiere, accerchiamento con garanzie scritte, nessun ferito grave. Costo di circa 30 milioni di franchi, che la Francia non ha rimborsato. • Ticino: Bellinzona e Camignolo (2025), con il consigliere federale Cassis bersaglio delle contestazioni, e il presidio di Lugano (febbraio 2026) riproducono in piccolo i dilemmi del rapporto: una polizia accusata di aver fatto troppo poco, troppo, o di aver schierato più agenti che manifestanti. Massa critica e «flussocrazia» Il rapporto numerico non basta: la Francia è stata travolta anche con un agente ogni nove manifestanti. A far saltare il coordinamento sono la sottostima iniziale, la frammentazione in più focolai, la notte e la velocità di convocazione sui social. La «flussocrazia» descritta da Asma Mhalla mette in competizione il tempo del flusso, che si misura in minuti, e quello del diritto, che si misura in ore, giorni e anni. Lo Stato non deve vincere la gara di velocità, ma garantire che il suo tempo resti quello delle regole. Militari: proteggere, non disperdere In Italia i parà della Folgore non hanno poteri di polizia giudiziaria; in Francia i soldati di «Sentinelle» presidiano solo edifici; in Germania la Corte costituzionale ha escluso che i pericoli provenienti da una folla di manifestanti giustifichino l’impiego interno dei mezzi militari. In Svizzera l’esercito agisce in servizio d’appoggio sussidiario; oltre 2’000 militari serve l’approvazione dell’Assemblea federale. Milano 1898 e Ginevra 1932 ricordano il prezzo dell’errore. I soldati possono liberare agenti nella protezione statica, ma non devono essere messi a contatto con la folla. Raccomandazioni per il Ticino 1. Decidere e rendere pubblico entro inizio novembre il regime delle manifestazioni per la Conferenza dell’OSCE, con un percorso autorizzato e il dialogo con gli organizzatori. 2. Valutare con la Confederazione controlli mirati alla frontiera e informare per tempo commercianti, frontalieri e scuole. 3. Fissare in anticipo le garanzie per un eventuale accerchiamento: base legale validata dal Ministero pubblico, priorità a minori e vulnerabili, acqua, coperte e assistenza sanitaria. 4. Rafforzare per i giorni della conferenza il picchetto penale e la Magistratura dei minorenni, con un piano di riserva concordato tra Ordine degli avvocati, Ministero pubblico e magistratura minorile. 5. Separare fin dalla prima notte i percorsi di maggiorenni e minorenni ed evitare le notti in cella dei minori, salvo casi eccezionali. 6. Tenere i militari nei compiti di protezione, sorveglianza e logistica, senza alcun impiego per disperdere manifestazioni. 7. Assumere come metro le Linee guida OSCE/ODIHR sulla libertà di riunione pacifica. 8. Investire in un’educazione civica concreta: come decide un giudice, che cosa comporta un precedente penale, perché l’intimazione dell’autorità va rispettata (art. 260 cpv. 2 CP). 9. Offrire ai genitori dei minori fermati percorsi di sostegno alla genitorialità, già possibili senza modifiche di legge con il sostegno esterno ordinato dal giudice dei minorenni (art. 13 DPMin) o con le istruzioni dell’autorità di protezione (art. 307 CC). Il rapporto completo, con il quadro sinottico dei quattro ordinamenti, i casi di riferimento e 254 note, è disponibile su Ticinus. Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Centro studi Ticinus, Locarno, 22 ottobre 2026