Economia / Piazza Finanziaria
-
11 ottobre 2026
IT
Dalla Valle Olona al Verbano: l’idrogeno verde alle porte del Ticino
Il 9 ottobre 2026 è stata inaugurata a Cairate (VA), nell'area delle ex cartiere Vita Mayer, la H2Olona Hydrogen Valley promossa da Expand, prima Hydrogen Valley lombarda aperta al libero mercato. Il primo lotto comprende un elettrolizzatore da 2 MW alimentato da 4,5 MWp di fotovoltaico, stoccaggio in idruri metallici e baie di carico: 107 t/anno di idrogeno verde, con un investimento di circa 23 milioni di euro (11,5 dal PNRR). L'impianto si inserisce nell'ecosistema dell'idrogeno di Malpensa (TH2ICINO, Malpensa H2, ALRIGH2T), a meno di 20 km dal confine. Nel Cantone Ticino il tema resta prevalentemente parlamentare e progettuale: il PECC non contiene una componente dedicata, un progetto a Giubiasco non è stato realizzato per motivi economici e sull'asse del San Gottardo manca una stazione di rifornimento, benché a Faido si produca già idrogeno da energia idroelettrica. Una prima applicazione concreta potrebbe riguardare le capanne alpine, oggi dipendenti dal gasolio trasportato spesso in elicottero: al rifugio del Col du Palet, nel Parco nazionale della Vanoise, dal 2015 l'energia solare immagazzinata come idrogeno ha reso superfluo il generatore diesel, e Giacomini S.p.A. ha già fornito caldaie a idrogeno per due edifici scolastici delle Orcadi nel progetto europeo BIG HIT. La seconda parte esamina le ricadute per il tratto Locarno–Sesto Calende–Malpensa–Milano dell’idrovia Locarno–Milano–Venezia. L’autore, presidente dell’Associazione Locarno-Milano-Venezia, scrive a titolo personale. Il 29 settembre 2026 il Consiglio regionale lombardo, nella seduta in cui ha ratificato l'intesa con il Ticino, ha approvato un ordine del giorno che estende la cooperazione al cabotaggio su acqua, alla revisione della Convenzione del 1992 sulla navigazione e alla gestione comune degli invasi alpini in chiave ecologica. L'intesa prevede inoltre il potenziamento dei collegamenti ferroviari RE50 verso Malpensa e RE80 Milano–Locarno, con cui il collegamento per via d'acqua potrebbe integrarsi. Il Canale Villoresi passa a circa 1,2 km dal Terminal 1 di Malpensa: un approdo, servito da unità ibride elettrico-idrogeno rifornite con l'idrogeno di Cairate e di Malpensa, collegherebbe Locarno e il Verbano all'aeroporto. Spunti per il Cantone Ticino: idrogeno nel PECC; rilancio di Giubiasco; una stazione sull'A2 valorizzando la produzione di Faido; cooperazione Interreg; una capanna alpina pilota a idrogeno con il CAS o la FAT e la SUPSI; un collegamento Locarno–Malpensa con approdo sul Villoresi e motoscafi elettrico-idrogeno; seguito all'ordine del giorno lombardo.
-
4 ottobre 2026
ITEN
IL NOTAIO E L’AVVOCATO QUALI “CONSULENTI” AI SENSI DELLA LRD
Perché un addendum? Il rapporto del 13 settembre 2026, "La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario", era fondato soprattutto sul testo di legge, sull'ordinanza e sul messaggio del Consiglio federale. Nelle settimane successive sono apparsi materiali che cambiano in modo rilevante il quadro: la FAQ della Federazione Svizzera dei Notai (15 settembre 2026), l'incarto modello e le direttive interne dell'OAD FSA/FSN per i consulenti, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il commento di Naef/Benedick in Novità giuridiche 3/2026. L'Addendum li esamina, corregge gli errori e le imprecisioni della prima valutazione (capitolo 23) ed estende l'analisi all'avvocato e alla figura ticinese dell'avvocato e notaio. Il principio La LRD è una legge di attività, non di professioni. Dal 1° ottobre 2026 è soggetto chi partecipa a titolo professionale, per conto di terzi, a una transazione finanziaria legata a un negozio del catalogo (art. 2 cpv. 3bis e 3ter LRD): compravendita di fondi, costituzione, gestione, conferimenti e distribuzioni di enti non operativi o esteri, compravendita di enti tramite enti non operativi, domiciliazione. Nessuno è soggetto perché notaio o avvocato. Il notaio Il notaio che si limita a rogare non è soggetto: la rogazione senza consulenza accessoria è esclusa dalla lett. h. Il confine passa all'interno dello studio, tra rogazione e consulenza (strutturazione, atti privati collaterali, attività fiduciarie). Il conto clienti resta la principale zona grigia. L'obbligo di ministero riguarda la rogazione, non la consulenza accessoria, che il notaio può rifiutare. L'avvocato L'avvocato è strutturalmente più esposto: non dispone di un'eccezione equivalente alla lett. h ed è escluso in modo assoluto solo il contenzioso. Per chi opera in diritto immobiliare, societario o fiduciario l'affiliazione sarà spesso la regola. Nell'avvocato e notaio ogni prestazione va qualificata separatamente. Le soglie La correzione più rilevante riguarda l'art. 12f ORD. Le soglie si calcolano solo sull'attività soggetta: non contano il rogito senza consulenza accessoria, le transazioni sotto CHF 5 milioni pagate tramite banche svizzere (lett. b) e gli atti fuori catalogo. Il rischio non sta quindi nel numero dei rogiti, ma nelle poche operazioni di valore elevato o con elementi esteri: una sola transazione oltre CHF 5 milioni con consulenza accessoria basta. Restare sotto le soglie non è comunque un porto sicuro garantito. Segreto e comunicazione Per avvocati e notai consulenti l'obbligo di comunicazione al MROS sussiste solo se si realizza una transazione finanziaria per conto del cliente e l'informazione non è coperta dal segreto (art. 9 cpv. 2 LRD). Il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti. Se il sospetto non può essere fugato, il mandato va rifiutato o interrotto. Funzioni particolari Esecutore testamentario, amministratore e liquidatore della successione, curatore e mandatario precauzionale non diventano soggetti per il solo fatto della riforma; lo diventano le operazioni che escono dalla funzione. La procura con poteri di amministrazione è il caso più esposto. L'Addendum tratta inoltre titoli in deposito, escrow, trust, incarti aperti prima del 1° ottobre 2026 e il passaggio dal regime del consulente a quello dell'intermediario finanziario. Termini e costi Chi esercitava già un'attività soggetta il 1° ottobre 2026 deve chiedere l'affiliazione a un OAD entro il 1° dicembre 2026; chi supera le soglie in seguito, entro due mesi. Gli obblighi di diligenza valgono dal 1° ottobre 2026. I costi annui di base presso l'OAD FSA/FSN sono di CHF 790, oltre a tassa d'ammissione, formazione e controlli. L'esercizio di un'attività soggetta senza affiliazione è punibile anche per negligenza. Strumenti operativi L'Addendum propone una road map per la gestione degli incarti, una lettura commentata dei modelli OAD, un vademecum per notaio, avvocato, avvocato e notaio e professionista non affiliato e, quale Allegato A, un progetto di scheda di valutazione dell'assoggettamento (pre-triage) per lo studio individuale, la società e lo studio associato. Conclusione Il notaio ticinese che roga senza consulenza accessoria e senza gestire fondi oltre il flusso legato all'atto non deve affiliarsi. Chi svolge anche consulenza contrattuale, societaria o fiduciaria deve compiere una valutazione documentata. Finché la prassi non si consolida, l'affiliazione prudenziale resta una scelta legittima di gestione del rischio. Anche chi non è affiliato deve poter dimostrare perché non è soggetto. L'Addendum riflette l'opinione dell'autore e non sostituisce un parere giuridico. Osservazioni e critiche sono benvenute.
-
2 ottobre 2026
ITEN
Bilaterali III, doppia maggioranza e acqua: che cosa significa l’accordo elettrico per il Ticino
Sintesi della ricerca Nel dicembre 2025 avevo formulato alcune riflessioni critiche sull’accordo sull’energia elettrica tra Svizzera e Unione europea. Dieci mesi dopo il quadro è cambiato su tre fronti. Il primo è il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026. Il secondo è la decisione del Consiglio degli Stati di sottoporre il pacchetto centrale alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Il terzo è la siccità dell’estate 2026, che ha portato il Lago Maggiore oltre 46 centimetri sotto lo zero idrometrico. Che cosa si ridimensiona. Concessioni, canoni d’acqua, diritto di riversione e proprietà pubblica degli impianti restano fuori dall’accordo, e l’UE condivide questa lettura. Il timore di una messa a gara delle concessioni non trova riscontro nel testo. Il servizio universale a prezzi regolamentati protegge le economie domestiche. Che cosa si conferma. Restano la ripresa dinamica del diritto UE, la disciplina degli aiuti di Stato, che restringe la politica energetica cantonale, e un onere regolatorio sproporzionato per i piccoli distributori. L’accordo conviene invece ai grandi produttori come AET, perché valorizza la flessibilità dei bacini sui mercati europei. Un diritto in movimento. La ripresa dinamica pesa di più perché il diritto europeo dell’energia non è stabile. L’UE semplifica la legislazione sui prodotti e accelera le procedure, ma rende più densa proprio la disciplina del mercato elettrico, come mostra la proposta dell’agosto 2026 sulle tariffe di rete. La Svizzera potrà contribuire a preparare questi sviluppi, non co-deciderli. Il Consiglio federale replica che la ripresa non è automatica: ogni sviluppo passa dal comitato misto e dalle procedure interne, referendum compreso. Il nodo istituzionale L’accordo elettrico è oggetto di un decreto federale distinto e il Consiglio degli Stati non lo ha ancora esaminato. Non può però entrare in vigore senza il pacchetto centrale. Il peso dei Cantoni nella doppia maggioranza si estende quindi, di fatto, anche all’elettricità. Il pacchetto, inoltre, non tocca i Cantoni allo stesso modo: secondo stime di Ticinus, per i Cantoni di frontiera come il Ticino l’incidenza può raggiungere il 60% del PIL cantonale, contro circa il 15% per quelli interni. La doppia maggioranza non pesa i Cantoni secondo la loro esposizione, ma garantisce che ciascuno si esprima come tale. Il nuovo fronte: l’acqua. Sui bacini alpini convergono tre pressioni: il mercato europeo, che vuole l’acqua trattenuta per l’inverno; l’Italia, che la chiede d’estate per l’irrigazione della pianura padana; gli ecosistemi, che richiedono deflussi minimi. L’estate 2026 ne ha dato la misura: tra maggio e luglio la produzione idroelettrica di AET è stata inferiore del 40–70% alla media, e uno studio del Politecnico di Milano e del CMCC colloca la Svizzera tra le economie europee più colpite dalle siccità pluriennali. A luglio il Piemonte ha chiesto al Ticino più acqua per il Verbano. Il Consiglio di Stato ha risposto con un «nì»: le riserve erano ai minimi e gran parte dell’acqua è vincolata da concessioni di cui il Cantone non dispone liberamente. La Regione Lombardia ha già collegato navigazione lacuale e «gestione comune degli invasi alpini». Il Lago Maggiore, a differenza del Ceresio e del Lemano, non ha un’intesa internazionale paritaria sulla regolazione. La Confederazione intende avviarne l’elaborazione nel 2027. Gli strumenti giuridici Ogni riduzione di una concessione richiede piena indennità (art. 43 cpv. 2 LUFI). Sulle acque internazionali la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati e tiene conto degli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono (art. 76 cpv. 5 e 6 Cost.). I Cantoni partecipano inoltre al processo decisionale federale e alla politica estera che tocca i loro interessi (art. 45 e 55 Cost.). La Convenzione di Helsinki obbliga gli Stati rivieraschi a concludere accordi dove ancora non esistono. La proposta La ricerca propone un’intesa idrica sul bacino Ticino-Verbano-Ceresio, parallela ai Bilaterali III e coordinata con il negoziato del 2027. L’intesa dovrebbe fissare regole preventive per i rilasci in caso di siccità e compensare il servizio idrico reso dai bacini. Dovrebbe coordinare i livelli dei laghi con il riempimento dei bacini e coinvolgere le aziende produttrici e gli enti concedenti. Dovrebbe infine abbracciare l’intero sistema alpino che alimenta il Verbano, compresi gli invasi italiani dell’Ossola, così che i rilasci non gravino soltanto sul versante svizzero. A questo si aggiunge una strategia cantonale per accumulo e idrogeno, oggi assente anche dopo il ridimensionamento del PECC. Le condizioni del consenso Nella prospettiva della doppia maggioranza, i Cantoni alpini possono condizionare il proprio consenso a garanzie concrete su quattro fronti: la gestione dell’acqua dell’intero bacino, la compensazione dei servizi idrici transfrontalieri, una strategia per accumulo e idrogeno e una partecipazione effettiva dei Cantoni alla preparazione degli sviluppi futuri del diritto UE ripreso. Il Ticino dovrebbe arrivare al voto con un’agenda chiara, non limitarsi a un sì o a un no.
-
27 settembre 2026
ITEN
Neutralità, quo vadis?
Neutralità, quo vadis? - Il voto del 27 settembre 2026: una battaglia vinta, una guerra ancora aperta Il 27 settembre 2026 popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» con il 70,15% di no e senza alcun Cantone favorevole. L’analisi parte dai numeri. A livello nazionale il sì (29,85%) coincide quasi esattamente con il peso elettorale del blocco sovranista (30,2%), anche se i sondaggi indicano travasi in entrambe le direzioni. Il Ticino fa eccezione: 48,25% di sì, 45 Comuni su 100 favorevoli, circa venti punti oltre il perimetro UDC-Lega. È il segno di una fedeltà di partito in calo e di un voto giudicato più sul merito che sul proponente. Sul piano giuridico il voto non modifica il diritto della neutralità, codificato nelle Convenzioni dell’Aia del 1907, ma ne orienta la politica: respingendo il divieto, il sovrano ha avallato un’interpretazione di fatto della neutralità. Per la prima volta le sanzioni riprese dall’Unione europea ricevono una conferma popolare, sia pure indiretta: ciò che era una scelta dell’esecutivo diventa una scelta, e una responsabilità, del Paese. Ne derivano conseguenze sul piano internazionale: una prassi più difficile da invertire, un peso sul diritto consuetudinario della neutralità, buoni uffici che dipendono dal consenso di chi li deve accettare. L’articolo esamina poi le prospettive: la votazione sul materiale bellico del 29 novembre, i Bilaterali III e le loro disposizioni a doppio uso, l’avvicinamento alla NATO. Ricorda il precedente della neutralità «differenziale» degli anni 1920–1938 e i dati ETH sul valore identitario della neutralità. Ogni passo, preso da solo, è compatibile con la neutralità; la questione è la loro somma. Infine la sicurezza. Il messaggio ufficiale è che nulla cambia: la neutralità continuerà a essere applicata come finora, con l’obiettivo della sicurezza del Paese. È corretto, ma non basta. Per un piccolo Stato neutrale la sicurezza può poggiare sulla credibilità, cioè il non essere percepito come parte, o sull’integrazione in un sistema di difesa più grande. Tra le due si innesca un meccanismo circolare, e la scelta tra l’una e l’altra è una decisione politica di fondo che merita di essere dichiarata come tale. La partita, conclude l’autore, è tutt’altro che chiusa.
-
22 settembre 2026
ITEN
Amministrazione, non confisca Il caso Nestlé e il prezzo dell’appartenenza di campo per la Svizzera
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
-
18 settembre 2026
ITDE
Il gran banchetto degli F-35: sei miliardi, mille pagine e nessuno che assaggi il menù
Sei miliardi di franchi, un contratto di almeno mille pagine e una sola persona che l'ha letto per intero. La saga dell'acquisto dei 36 caccia F-35 è, secondo il rapporto della Commissione della gestione, la storia di un "prezzo fisso" che fisso non era — e di un vertice politico e amministrativo che si è fidato senza verificare. In una cronaca semiseria ma documentata, il testo ricostruisce come la Confederazione abbia comprato la sua flotta di jet "senza che quasi nessuno leggesse il conto", tra proverbi popolari, la legge di Parkinson e il monito di Reagan a Gorbaciov: fidati, ma verifica.
-
14 settembre 2026
IT
Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona nel quadro della rigenerazione territoriale
Rapporto integrato di valutazione esterna — Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona nel quadro della rigenerazione territoriale Ticinus – Centro Studi pubblica un contributo analitico indipendente sul Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona, in vista della votazione comunale del 27 settembre 2026. Il rapporto non prende posizione referendaria: offre una chiave di lettura comparativa ad integrazione dei messaggi municipali, ponendo il progetto in dialogo con oltre dieci casi svizzeri, italiani ed europei — da Chillon a Bard, da Königstein a Suomenlinna, fino a Vianden. Ne emerge una tesi: nessun modello di gestione è virtuoso in sé; contano le condizioni di efficacia — diversificazione delle entrate, autonomia gestionale, radicamento territoriale e controllo pubblico. L'analisi affronta la forma giuridica (fondazione ex art. 80 ss. CC, ente autonomo di diritto comunale ex artt. 193c ss. LOC, con il precedente locarnese LEA), la distinzione tra investimento e sostenibilità gestionale, l'accesso civico e il ticketing, le possibili interazioni macroregionali. Un invito a leggere la Fortezza come bene comune e risorsa di scala insubrica, oltre il perimetro comunale. (immagine: Castello di Vianden, Lussemburgo – 2018 - Tra le antiche mura del castello, la storia prende vita: musicisti e figuranti in abiti medievali ricreano l’atmosfera di un’altra epoca, tra strumenti tradizionali, armature e costumi d’altri tempi. Un incontro curioso e suggestivo tra musica, storia e vita medievale, nella splendida cornice del Castello.)
-
13 settembre 2026
ITEN
La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario
NOTA DI AGGIORNAMENTO — per la sintesi su Ticinus Aggiornamento del 4 ottobre 2026 — esiste un addendum correttivo. Questo rapporto è stato redatto il 13 settembre 2026, prima dell'entrata in vigore della riforma (1° ottobre 2026) e prima che apparisse una serie di materiali che ne hanno modificato il quadro interpretativo: la FAQ sintetica della Federazione Svizzera dei Notai, il regolamento delle tasse e l'Informationsbulletin 4/2026 dell'OAD FSA/FSN, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il contributo Naef/Benedick su Novità giuridiche 3/2026. Alla luce di questi materiali ho pubblicato un addendum — "Il notaio e l'avvocato quali 'consulenti' ai sensi della LRD" (4 ottobre 2026) — che completa e, su alcuni punti, corregge questo rapporto. In particolare: - la base di calcolo delle soglie dell'art. 12f ORD va ridimensionata: le transazioni esenti (lett. h e lett. b) non si computano, sicché la tesi secondo cui la soglia dei CHF 2 milioni sarebbe superata di routine dalle sole compravendite ordinarie è troppo ampia — conta l'operazione eccezionale, non il volume; - il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti: la comunicazione volontaria di fatti coperti dal segreto, da parte del notaio o dell'avvocato consulente, non è una facoltà ma può violare il segreto professionale; l'obbligo di ministero del notaio non rende "necessitata" l'affiliazione: copre la rogazione, proprio ciò che la lett. h esenta, mentre la consulenza accessoria può essere rifiutata. La tesi centrale del rapporto — che l'assoggettamento non discende dallo status di "pubblico funzionario", ma dall'attività concretamente svolta — ne esce confermata e rafforzata. Per i dettagli, i nuovi capitoli (funzioni successorie e di protezione, deposito di titoli ed escrow, trust, passaggio tra consulente e intermediario finanziario) e una scheda operativa di pre-triage, si rinvia all'addendum. Una valutazione consolidata dei due testi è prevista dopo l'assemblea dei notai del 7 ottobre 2026, per tenere conto delle osservazioni che emergeranno. Niccolò Salvioni, il 4 ottobre 2026 *** Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). Il rapporto — a scopo di orientamento generale — ricostruisce che cosa cambia concretamente per notai e avvocati elvetici, anche per i professionisti operanti nel Cantone del Ticino. Il punto centrale: contrariamente a una lettura affrettata, l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) non discende dallo status di "pubblico ufficiale" del notaio. Il notariato ticinese è libero-professionista, non un Amtsnotariat di pubblico impiego (regime speciale riservato a Zurigo e Sciaffusa): il notaio ticinese ricade quindi nella categoria generale dei "consulenti" (art. 2 cpv. 3bis LRD) e l'obbligo scatta solo al superamento delle soglie di professionalità dell'art. 12f OLRD — in primo luogo il volume aggregato annuo di CHF 2 milioni, criterio molto più realistico della soglia dei CHF 5 milioni per singola transazione. Il rapporto copre inoltre: le origini internazionali della riforma (GAFI, valutazione 2027/2028); il confronto con Germania, Francia, Italia e Austria; un vademecum decisionale in 5 passi; l'impatto specifico sull'avvocato; le operazioni transfrontaliere; procura, mandato e acconti sull'onorario; la LTPG e le sue sanzioni; il regime penale e disciplinare; costi e adempimenti dell'affiliazione OAD. Chiude una riflessione sull'asimmetria tra costi quantificati per lo Stato e costi "esternalizzati", non stimati, sui professionisti.
-
10 settembre 2026
ITEN
Perché «obiettivo di Mosca»: una lettura giuridico-istituzionale
Il capo dell'esercito Benedikt Roos ha definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale. Questo report ribalta la prospettiva: il problema non è l'ostilità russa in sé, ma il fatto che la Svizzera non goda più della protezione che derivava dal suo status di potenza neutrale. Il diritto della neutralità, codificato nella V Convenzione dell'Aia del 1907, poggia su due obblighi: non fornire materiale bellico ai belligeranti (art. 7) e trattarli con imparzialità (art. 9). Negli ultimi anni una serie di decisioni ha eroso nella sostanza quell'equilibrio: la presenza di sistemi d'arma di matrice svizzera destinati all'Ucraina per vie indirette, l'apertura delle esportazioni a 25 Paesi quasi tutti occidentali (modifica di legge del dicembre 2025, sospesa da referendum riuscito), l'adesione al programma di munizioni della NATO, l'agevolazione del transito militare prevista dalla Strategia di sicurezza 2026 e l'allineamento delle sanzioni a quelle dell'UE contro la sola Russia — per la prima volta contro una potenza nucleare titolare del diritto di veto all'ONU. Sul piano formale la posizione del Consiglio federale è difendibile: gli obblighi dell'Aia riguardano le forniture statali, non il commercio privato di materiale bellico, che il diritto di neutralità non obbliga a vietare. Il report ne mostra però il limite: la parità di trattamento non si misura sulla singola norma, bensì sull'effetto complessivo di un dispositivo che agevola sistematicamente un solo campo La neutralità permanente non è un catalogo di divieti tecnici, ma un'equidistanza credibile; ed è quella postura, non la lettera degli articoli, a proteggere. Su questo si innesta la replica a due tesi opposte. A chi sostiene, con la professoressa Odile Ammann, che una neutralità credibile serva «l'interesse comune» e implichi le sanzioni, il report obietta che una neutralità che sceglie sempre la stessa parte non è più equidistanza ma giudizio selettivo, coincidente con quello dell'UE. A chi ricorda, con lo storico Thomas Maissen, che non fu la neutralità a salvarci nel 1939-45, risponde che proprio quell'episodio prova il punto: la Svizzera fu risparmiata per puro calcolo di convenienza — occuparla costava più di quanto rendesse, con il Ridotto a minacciare le linee alpine vitali per l'Asse. È lo stesso calcolo che lo schieramento odierno rischia di rovesciare: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva l'articolo 5 e non obbliga nessuno a reagire. La conclusione è che il pericolo evocato da Roos è in larga parte autoprodotto da una scelta politica: compiuta dal Consiglio federale, ratificata dal Parlamento e, il 27 settembre, rimessa al popolo con l'iniziativa sulla neutralità. Se l'iniziativa non passa, la responsabilità di questa deriva ricadrà anche sui cittadini — quello stesso popolo che, secondo Roos, non percepisce il pericolo, perché ancora convinto di essere protetto.
-
5 settembre 2026
ITEN
Cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione
Navigazione sul Verbano: l’ultimatum all’azienda sbagliata Un accordo pensato fino al 2046, un ultimatum di quattro mesi. E una domanda che nessuno scioglie. L’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ha intimato alla Società di Navigazione del Lago di Lugano di “farsi da parte”, dichiarando che “la regione non ha più fiducia” nell’azienda. Ma l’appello dimentica un pezzo di storia recente e confonde i piani. Nel 2017 fu la concessionaria italiana (Ggnl) a interrompere il servizio sul bacino svizzero, licenziando 34 dipendenti residenti in Svizzera. Per quasi tre mesi il Verbano restò senza linea regolare. A rimettere in acqua il servizio, nel 2018, fu Snl: riassunse gli ex dipendenti e ricostituì la navigazione. Le Fart, allora, non si fecero avanti. È in quel contesto che nel dicembre 2023 Ggnl e Snl hanno firmato l’accordo quadro fino al 2046, orizzonte lungo pensato per un settore ad alta intensità di capitale. Il nodo è giuridico. La linea 351 Locarno-Tenero-Magadino è servizio di trasporto pubblico cantonale: il Cantone la finanzia e può definanziarla. Ma la navigazione di linea discende dalla Convenzione italo-svizzera del 1992 e dalla concessione federale: rispetto a quel titolo il Cantone resta terzo. Può cambiare il proprio contraente, non può “nominare” d’imperio un nuovo gestore della navigazione. Immagine: partenza del piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno. Restano due domande aperte. La prima sulla tempistica: le concessioni scadono il 31 dicembre 2026, ed è alla vigilia del rinnovo decennale che il Cantone archivia il “Progetto cantonale per la navigazione” avviato nel 2022. La seconda su quel Progetto, elaborato internamente all’esecutivo e mai reso pubblico. La stessa Snl, nel ricorso al Tribunale amministrativo, sostiene che il Cantone possa solo ordinare e indennizzare la linea, non disporre della concessione. Il paradosso è che l’ultimatum rischia di produrre proprio il vuoto di servizio che dice di voler evitare: un contenzioso allunga i tempi, non li accorcia. Più che ingiungere a Snl di sparire, servirebbe che l’Ers — ente che riunisce i Comuni ma dipende in misura rilevante dal Cantone — chiedesse trasparenza sugli atti e la riattivazione della Commissione mista prevista dal trattato. Perché cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione. (Immagine: partenza del Piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno.)
-
4 settembre 2026
ITEN
Il conto della siccità: cosa dice già la scienza sulla Svizzera
Un studio econometrico del Politecnico di Milano e del CMCC (Mastropietro, Daumas, Kotz, Tavoni, 2026) quantifica per la prima volta, paese per paese, il costo delle siccità pluriennali in Europa: la Svizzera risulta tra le economie più colpite in termini relativi, con una perdita di PIL pari al 3,88% nel periodo 2015-2018 — quasi il triplo dell’impatto italiano, a fronte di un danno nominale quasi identico (24,3 miliardi di euro). L’estate appena trascorsa offre una verifica empirica quasi in tempo reale di questa traiettoria: la più calda mai registrata nell’Europa occidentale e il quarto anno più arido in Ticino dal 1900, con la produzione idroelettrica di AET in calo fino al 70% tra maggio e luglio, il Reno a Basilea il 66% sotto la media storica di agosto con il rischio, segnalato dalla stessa Commissione centrale per la navigazione del Reno, di uno spezzettamento della rotta navigabile, e nel bacino del Po un nuovo record negativo di siccità a Cremona, con ordinanze di “cauta navigazione” e oltre 3 miliardi di euro di danni stimati all’agricoltura italiana. Sullo sfondo, la ricerca glaciologica di ETH Zürich e GLAMOS conferma che il “picco dell’acqua” alpino è già stato raggiunto: da qui in avanti la riserva glaciale può solo calare, con conseguenze che il bacino idrografico condivide al di là dei confini nazionali — a partire dal Lago Maggiore, il cui bacino imbrifero è svizzero per il 51% e alimenta, attraverso il Ticino, lo stesso Po in crisi idrica. L’articolo si chiude con una riflessione personale dell’autore su un possibile coordinamento tra il rilascio degli invasi alpini e il sostegno alla navigazione commerciale — un’ipotesi non ancora presente nel dibattito politico-istituzionale — in un contesto in cui i negoziati italo-svizzeri per la regolazione del Verbano restano, dopo il rigetto della mozione Storni il 26 agosto 2026, rimandati al 2027.
-
3 settembre 2026
IT
Neutrali, non indifferenti
Risposta all’editoriale di Orazio Martinetti “Neutrali ma non ignavi” (La Regione, 27 agosto 2026), che criticava l’iniziativa Pro Svizzera come “neutralismo” ingenuo. L’articolo contesta le tesi punto per punto: la neutralità non è un’opinione morale sulla guerra ma uno statuto giuridico (Convenzioni dell’Aja 1907) fondato su doveri precisi — parità di trattamento, vigilanza armata, assistenza umanitaria imparziale — che la Svizzera ha smarrito dal 28 febbraio 2022 con l’adesione alle sanzioni UE contro la Russia. Testo apparso in forma ridotta il 2 settembre 2026 su LaRegione.
-
26 agosto 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
-
23 agosto 2026
ITDEFREN
Comunità di destino o neutralità “à la carte”? Singapore e la Svizzera a confronto
Comunità di destino o neutralità "à la carte"? Singapore e la Svizzera a confronto Muovendo da un discorso di Lee Kuan Yew del 1988 — insieme monito e atto fondativo del racconto nazionale singaporiano — l'analisi costruisce un confronto sistematico tra due piccoli Stati esposti e agli antipodi, Singapore e la Svizzera. La distanza fra i due, più che una presunta somiglianza, è ciò che rende l'esercizio fecondo: permette di isolare ciò che nella sopravvivenza di un piccolo Stato è strutturalmente necessario da ciò che è invece contingente o frutto di scelte politiche. Il confronto si sviluppa su più piani. Sul versante delle convergenze: la centralità della continuità istituzionale; la dottrina della vulnerabilità elevata a fondamento identitario; la gestione strategica delle riserve nazionali (fondi sovrani e segretezza a Singapore, riserve della Banca nazionale in Svizzera); la difesa "a istrice", con l'esercito di milizia e la coscrizione universale; e la condizione comune di società multilingui e multiconfessionali, in cui la coesione va fabbricata anziché ereditata. Sul versante delle divergenze di metodo: l'ingegneria sociale dall'alto di Singapore — meritocrazia rigorosa, alta amministrazione retribuita come il privato, quote etniche imposte nell'edilizia pubblica, inglese come lingua veicolare neutra — contro il modello svizzero di milizia, autonomia territoriale e parità delle lingue nazionali. Il nodo centrale è la neutralità. Sul piano dei principi Berna e la città-Stato divergono radicalmente: l'una neutrale per identità, l'altra dichiaratamente non-allineata. Ma sul terreno concreto della politica di sicurezza la distanza si assottiglia fino quasi a scomparire: allineamento de facto all'architettura di difesa occidentale, medesimi sistemi d'arma, sanzioni contro la Russia adottate rompendo una consuetudine consolidata. L'analisi si sofferma inoltre sulla natura giuridica della neutralità svizzera — non definita da alcuna legge, gestita "à la carte" dall'esecutivo — e sul dibattito aperto dall'Iniziativa in votazione il 27 settembre 2026. Ne scaturisce un paradosso: per un piccolo Stato esposto, l’etichetta giuridica conta meno della logica materiale della sopravvivenza. La neutralità si rivela così meno una condizione di diritto che una modalità di gestione del rischio. Un poscritto porta la riflessione a compimento: poiché la neutralità è un istituto intrinsecamente bellico e l’esposizione geografica della Svizzera a un conflitto tra grandi potenze è assai più acuta di quella di Singapore, la Confederazione sta erodendo proprio lo strumento che la sua posizione rende più necessario — e la convergenza con la città-Stato si rivela, così, meno rassicurante di quanto appaia.
-
17 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — II: ipotesi evolutive post accettazione della modifica costituzionale del 27 settembre
Se il primo volume fotografava il diritto esistente, questo secondo compie il passo successivo: prova a proiettarlo in avanti. Dopo aver esaminato il quadro normativo vigente e il modo in cui vi si rapportano Governo e Parlamento, lo studio simula che cosa potrebbe accadere qualora l’iniziativa sulla neutralità venisse accolta il 27 settembre 2026. Non una previsione, dunque, ma una simulazione ragionata, condotta a partire dagli elementi accertati nel primo volume e dai precedenti storici disponibili. Il punto di partenza è il potere costituente dell’iniziativa popolare, illustrato attraverso due precedenti opposti: la Lex Weber del 2012, accolta a sorpresa e applicata con rapidità dirompente; e l’iniziativa sull’immigrazione di massa del 2014, la cui attuazione si arenò per anni contro gli obblighi europei, fino a un compromesso che ne svuotò la portata. Sono i due modelli — l’uno rapido, l’altro conflittuale — entro cui collocare gli effetti possibili del nuovo articolo 54a. Lo studio passa poi in rassegna, in prospettiva, i temi del primo volume, e affronta alcuni capitoli specifici: l’effetto del passaggio da una neutralità flessibile a una rigida sulla credibilità umanitaria e sul ruolo del CICR; le conseguenze sulla piazza finanziaria di fronte ai regimi sanzionatori occidentali; il riesame che la SECO dovrebbe condurre sulle sanzioni, con la sorte dei circa 7,4 miliardi di averi bloccati e il probabile mutamento di funzione dell’autorità, chiamata a passare dal controllo dei soggetti sanzionati a quello dei flussi finanziari; le misure di reazione autonoma della Svizzera e, specularmente, quelle che i partner occidentali potrebbero adottare contro un disallineamento elvetico. Un capitolo di particolare interesse riguarda la giustiziabilità: una neutralità costituzionalizzata in un divieto preciso potrebbe — sul modello della Lex Weber, che il Tribunale federale dichiarò direttamente applicabile — trasformare la neutralità da atto di governo insindacabile in un controllo di legittimità azionabile, in via indiretta, da chi ne subisca gli effetti. Un sindacato giudiziario che oggi, data l'insindacabilità degli atti di politica estera, semplicemente non esiste. Lo studio non isola il quesito dal suo contesto. Ne mette in luce i due nervi scoperti che animano il dibattito di queste settimane: l'argomento della sicurezza, sollevato dal fronte contrario all'iniziativa, secondo cui una neutralità rigida indebolirebbe la cooperazione difensiva proprio quando il contesto europeo si fa instabile; e la convergenza con la parallela iniziativa «Bussola», che investe il medesimo nodo del recepimento dinamico del diritto europeo. Sia la neutralità sia i Bilaterali III, in fondo, ruotano attorno alla stessa domanda: quanta sovranità la Svizzera sia disposta a cedere. Vengono infine esaminati lo scenario di un rifiuto dell'iniziativa e quello, più grave, di un conflitto aperto tra la Russia e i partner occidentali della Confederazione. Il filo conduttore delle conclusioni è che la vera posta del 27 settembre non è la scelta fra avere o non avere una neutralità — la Svizzera resterà neutrale in entrambi i casi — bensì la scelta fra due modi di esserlo: una neutralità flessibile, che conserva alla politica il margine di allinearsi selettivamente, e una neutralità rigida, che quel margine sacrifica in cambio di una posizione predefinita e coerente. Una scelta che, come mostrano il nodo dei Bilaterali III e l'iniziativa «Bussola», è solo il primo atto di una più ampia ridefinizione dei rapporti fra sovranità, democrazia diretta e integrazione europea.
-
16 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — I : quadro sistematico completo
Il diritto svizzero della neutralità — I: quadro sistematico completo A poche settimane dalla votazione federale del 27 settembre 2026 sull’iniziativa popolare per la neutralità, questo studio propone una ricognizione sistematica di ciò che il diritto svizzero, oggi, effettivamente dispone in materia. La domanda di partenza è tanto semplice quanto poco frequentata: quali sono, allo stato, tutte le norme — di rango costituzionale, legislativo, regolamentare e internazionale — che disciplinano, direttamente o indirettamente, la neutralità della Confederazione? L’esito della ricerca è per più versi sorprendente. La Costituzione federale nomina la neutralità in due sole disposizioni (articoli 173 e 185), e lo fa non per definirne il contenuto, ma per attribuirne la salvaguardia alla competenza di Assemblea federale e Consiglio federale. La legislazione che più da vicino tocca la materia — la legge sugli embarghi, quella sul materiale bellico, il controllo dei beni a duplice impiego — non menziona mai la neutralità, operando invece attraverso clausole generali di rispetto del diritto internazionale. Ne discende il nodo centrale del dibattito odierno: nel diritto vigente la neutralità è una competenza discrezionale, non un principio materiale dotato di contenuto vincolante. Il silenzio del Tribunale federale, che la tratta come atto di governo sottratto al sindacato giudiziario, ne è la conferma. È precisamente questa architettura che l’iniziativa in votazione vorrebbe modificare, trasformando un margine di manovra politico in un vincolo costituzionale di contenuto. Lo studio esamina inoltre, quali casi di studio, le sanzioni del 2022 contro la Russia e il loro rapporto con lo statuto di neutralità, i Bilaterali III e l’assenza in essi di ogni clausola sulla neutralità, la revisione della legge sul materiale bellico, e i precedenti storici in cui la Svizzera adottò una neutralità più rigida (dalla Società delle Nazioni alla Rhodesia). La ricerca costituisce il primo di due volumi. Il secondo, dedicato alle ipotesi evolutive nell’eventualità di un accoglimento dell’iniziativa, seguirà a breve quale sequel. Si tratta di una ricerca vasta, che cerca di tracciare la moltitudine di aspetti direttamente o indirettamente influenzati dalla neutralità, quale meccanismo multi-sfaccettato del diritto internazionale pubblico. Ho cercato di essere il più preciso possibile e di verificare accuratamente le fonti poste a fondamento del lavoro. Qualora emergessero errori od omissioni, sarò lieto di correggerli o di integrare nuovi elementi in una successiva versione.
-
8 febbraio 2026
ITEN
Neutralità svizzera in trappola: potenze protettrici, allineamento atlantico e paradosso della sicurezza autoprodotta
Neutralità in trappola: la sicurezza che la Svizzera si è costruita da sola Sintesi storico-politica del saggio "Neutralità svizzera in trappola: potenze protettrici, allineamento atlantico e paradosso della sicurezza autoprodotta" (Niccolò Salvioni, 8 febbraio 2026) Il 27 gennaio 2026 il consigliere federale Martin Pfister aveva chiesto ai cittadini svizzeri un aumento permanente dell'IVA dello 0,8% — 31 miliardi di franchi in dieci anni — perché la Confederazione «non sarebbe più in grado di difendersi da sola». È un annuncio che, letto in controluce, rivela un paradosso storico di prima grandezza: buona parte delle minacce per cui oggi si chiede di pagare discende dalle scelte politiche compiute dal Consiglio federale stesso a partire dal 2022, quando Berna decise di aderire alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, abbandonando di fatto — pur senza mai dichiararlo — due secoli di neutralità armata. Mosca reagì inserendo immediatamente la Svizzera nella lista dei "Paesi ostili". Il conto di quella svolta politica, mai sottoposta a referendum, viene ora presentato ai contribuenti sotto forma di imposta sui consumi. Da Vienna 1815 a oggi: una neutralità sempre reinterpretata La neutralità svizzera nasce come istituto di diritto internazionale con il Congresso di Vienna del maggio 1815 e viene ratificata dal Trattato di Parigi del 20 novembre dello stesso anno, quando Russia, Inghilterra, Prussia, Austria e Francia riconobbero la neutralità "perpetua" della Confederazione, dichiarando che la sua inviolabilità era "nell'interesse di tutta l'Europa". Da allora la dottrina distingue cinque caratteri: volontaria, permanente, armata, internazionalmente riconosciuta e attiva (orientata ai buoni uffici e all'aiuto umanitario). Nella pratica, però, la neutralità elvetica non è mai stata un blocco rigido, ma un principio negoziato con la storia: - Prima guerra mondiale (1914-1918): neutralità integrale, difesa con mobilitazioni fino a 450.000 uomini, ma percorsa da forti tensioni linguistiche interne tra simpatie opposte per le Potenze Centrali e per l'Intesa. - Seconda guerra mondiale (1939-1945): apice della credibilità militare — il "ridotto alpino" rese l'invasione troppo costosa per la Wehrmacht — ma anche il punto più basso sul piano morale ed economico, con l'industria bellica svizzera (Bührle in testa) che riforniva il Reich e la Banca nazionale che acquistava oro tedesco di provenienza incerta, mentre i profughi ebrei venivano respinti alla frontiera. - Guerra fredda (1945-1989): la formula del consigliere federale Max Petitpierre, "neutralità e solidarietà" (1953), descrive una Svizzera formalmente equidistante ma culturalmente ed economicamente ancorata all'Occidente. - Dal 1990 a oggi: la Confederazione accetta sanzioni ONU (Golfo, 1991), entra nel Partenariato per la pace della NATO (1996), invia contingenti non armati in Kosovo (1999). Ma la svolta del 28 febbraio 2022 — l'adesione alle sanzioni UE contro la Russia — è di natura diversa: per la prima volta dal 1815 la Svizzera si schiera in un conflitto tra grandi potenze senza un mandato ONU universale, e lo fa per scelta autonoma, non per obbligo di appartenenza come nel caso di Irlanda o Austria, vincolate invece dalla politica estera comune dell'UE. Il crollo silenzioso delle potenze protettrici Meno nota al grande pubblico, ma centrale nel saggio, è la parabola dell'istituto della potenza protettrice: lo Stato neutrale che, su mandato di un belligerante, ne rappresenta gli interessi presso un altro Stato con cui le relazioni diplomatiche sono interrotte, funzione codificata dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, di cui la Svizzera è depositaria. Durante la Seconda guerra mondiale Berna gestiva 219 mandati di questo tipo, l'apice assoluto della propria influenza diplomatica. Oggi ne restano otto. Il più noto — la rappresentanza degli interessi americani in Iran dal 1980, all'indomani della crisi degli ostaggi — è anche il più emblematico del paradosso attuale: la Svizzera rappresenta Washington a Teheran, ma applica contemporaneamente sanzioni contro l'Iran su pressione occidentale, un conflitto di interessi strutturale che Teheran non può che percepire come schieramento, non come equidistanza. Lo stesso meccanismo si è riprodotto, in scala maggiore, con l'adesione alle sanzioni anti-russe: un mandato di potenza protettrice reciproca tra Berna e Mosca, sul modello di quello attivato dopo il conflitto russo-georgiano del 2008, è oggi politicamente impensabile. Svezia e Finlandia, che nella Seconda guerra mondiale gestivano rispettivamente 114 e diversi mandati propri, hanno chiuso il cerchio aderendo formalmente alla NATO nel 2023-2024, riconoscendo l'abbandono della neutralità. La Svizzera, invece, resta in una posizione ibrida: troppo schierata per essere creduta imparziale, troppo formalmente neutrale per godere delle garanzie di difesa collettiva. Un esercito che non sa spendere: il conto dei 19 miliardi Il paradosso della "sicurezza autoprodotta" ha anche un volto squisitamente gestionale. Una commissione parlamentare ha certificato, a fine 2024, che sette progetti militari e informatici del Dipartimento della difesa — per un valore complessivo di 19 miliardi di franchi — presentano «gravi problemi e grandi rischi»: i sovracosti dei caccia F-35A (fino a 1,8 miliardi), i droni israeliani ADS-15 in ritardo di sette anni, il sistema di difesa terra-aria sospeso dal 2016 senza sostituto, il sistema informatico FIS Heer naufragato dopo quasi un miliardo investito, le telecomunicazioni militari mobili in ritardo di anni. Nessun dirigente è stato rimosso, nessuna responsabilità politica assunta. Il confronto internazionale, spiega il saggio, mostra che l'unico modo per conciliare neutralità armata e credibilità industriale è quello svedese — Saab e il caccia Gripen —, che però costa quasi cinque volte quanto la Svizzera spende oggi in proporzione al PIL (0,72% contro il 3,5% verso cui la Svezia si sta orientando). Oltre l'80% degli acquisti militari recenti elvetici proviene ormai da un solo Paese, gli Stati Uniti, o dai suoi alleati stretti come Israele: l'esatto contrario dell'autonomia industriale che la stessa Strategia in materia di politica d'armamento del giugno 2025 dichiara di voler perseguire. Chi paga il conto: la regressività dell'IVA L'aumento dell'IVA proposto per finanziare il riarmo — dall'8,1% all'8,9%, per riportare la spesa militare all'1% del PIL entro il 2032, contro l'attuale 0,72% e la media storica 1960-2024 pari all'1,43% — è, per sua natura, una scelta fiscalmente regressiva: colpisce proporzionalmente di più chi consuma quasi tutto il proprio reddito (famiglie a basso reddito, pensionati con rendite fisse) rispetto a chi può risparmiare o investire una quota consistente delle proprie entrate. Secondo le stime richiamate nel saggio, una famiglia con reddito annuo di 30.000 franchi vedrebbe un aggravio pari allo 0,72% del proprio reddito, contro lo 0,60% di una famiglia con reddito mediano. Il Consiglio federale avrebbe potuto scegliere strumenti progressivi — un'aliquota marginale più alta dell'imposta federale diretta sopra i 250.000 franchi, o un prelievo straordinario sugli utili delle multinazionali che beneficiano dell'accordo di novembre 2025 con l'amministrazione Trump (200 miliardi di dollari di investimenti vincolati agli Stati Uniti) — ma non lo ha fatto: nessuna di queste alternative è mai stata discussa pubblicamente. Horizon Europe e i Bilaterali III: la neutralità ipotecata Un intero capitolo del saggio è dedicato a una contraddizione poco discussa: dal luglio 2025 la Commissione europea ha aperto per la prima volta in oltre quarant'anni il programma di ricerca Horizon Europe (2028-2034, budget quasi raddoppiato a 175 miliardi di euro) a progetti dual-use, cioè con applicazioni sia civili sia militari — droni, intelligenza artificiale per sistemi d'arma, tecnologie quantistiche, sorveglianza satellitare. Attraverso i Bilaterali III e l'Accordo sui programmi UE (EUPA), in vigore dal 1° gennaio 2025, la Svizzera vi partecipa come "Paese associato", contribuendo con centinaia di milioni di franchi l'anno senza alcuna clausola di salvaguardia, diritto di opt-out o audit indipendente sull'uso finale delle tecnologie finanziate. L'articolo 4 dell'EUPA impone di recepire dinamicamente tutte le regole future dei programmi europei: l'unica via d'uscita sarebbe la denuncia dell'intero accordo. A ciò si somma l'integrazione infrastrutturale prevista dagli stessi Bilaterali III in materia di energia (ENTSO-E) e trasporti, che in caso di conflitto tra l'UE e uno Stato terzo obbligherebbe la Confederazione a scelte discriminatorie verso uno dei belligeranti — una violazione automatica del principio di parità di trattamento sancito dalle Convenzioni dell'Aja del 1907, e con essa la fine, di fatto, della possibilità stessa di restare neutrali in senso giuridico. Dall'equidistanza alla subordinazione economica Il quadro si completa con l'accordo commerciale del novembre 2025 con l'amministrazione Trump — 200 miliardi di dollari di investimenti privati svizzeri vincolati agli Stati Uniti entro il 2028 — e con un episodio sintomatico del clima politico: nel gennaio 2026 il Municipio di Muralto ha revocato l'autorizzazione a una proiezione del documentario "Maidan: la strada verso la guerra", organizzata dalla sezione ticinese degli Amici della Costituzione, un caso di censura preventiva che il saggio colloca nello stesso solco dell'allineamento retorico e politico al blocco atlantico. Le domande aperte per i cittadini Il saggio si conclude con una lettura costituzionale: l'articolo 185 della Costituzione federale affida al Consiglio federale il compito di "vegliare sulla neutralità", ma l'adesione alle sanzioni contro la Russia non è mai stata ratificata dal Parlamento su base giuridica ordinaria, e i Bilaterali III sono destinati a un referendum solo facoltativo, non obbligatorio come previsto dall'articolo 140 per i trattati che comportano un'integrazione sovranazionale. È in corso, ricorda l'autore, una raccolta firme per un'iniziativa che vorrebbe ancorare in Costituzione l'obbligo di un referendum a doppia maggioranza per questo tipo di accordi. Nell'ultimo capitolo, una postfazione dedicata agli scenari di minaccia del XXI secolo, l'autore valuta come estremamente improbabile un'invasione convenzionale del territorio svizzero, mentre giudica alta la probabilità di minacce ibride — cyber-attacchi, disinformazione, pressioni economiche — contro cui caccia F-35 e sistemi corazzati sono sostanzialmente inutili. La sua conclusione è che, tra le quattro strade percorribili — neutralità armata piena sul modello 1960-1990, integrazione atlantica esplicita nella NATO, neutralità leggera "alla irlandese" o una neutralità leggera rafforzata da elementi selettivi del modello classico (servizio militare obbligatorio, riserve strategiche, cyber-difesa) — quest'ultima opzione offrirebbe il miglior rapporto tra costi, efficacia contro le minacce reali e compatibilità con i valori della popolazione, a condizione però di rinunciare proprio a quei Bilaterali III che, integrando la Svizzera nelle strutture energetiche, digitali e di ricerca europee, renderebbero comunque quella stessa autonomia solo parziale. Resta, come nota conclusiva dell'autore, una domanda che nessun documento ufficiale ha ancora posto direttamente ai cittadini: quale Svizzera vogliamo per il XXI secolo — neutrale e coerente, alleata e dichiarata, o ancora intrappolata in un ibrido che finora ha accumulato i costi di tutte le opzioni senza i benefici di nessuna? Niccolò Salvioni, Locarno
-
20 gennaio 2026
ITEN
ACCORDI BILATERALI III CH - UE: QUESTIONI ISTITUZIONALI E LORO IRRADIAZIONI
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
-
12 gennaio 2026
IT
Il ruolo cruciale e le responsabilità disattese dei media di servizio pubblico nella formazione dell'opinione democratica
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
-
7 aprile 2025
IT
Rigenerazione territoriale e sviluppo economico sostenibile
Rigenerare il territorio: non solo opere, ma relazioni La rigenerazione territoriale non coincide con il semplice recupero di edifici, aree dismesse o infrastrutture. È un processo più ampio: culturale, sociale, ambientale ed economico. Significa rileggere ciò che già esiste, restituendo senso ai luoghi senza consumare nuovo suolo e senza separare la città dal paesaggio che la circonda. Il testo nasce dagli spunti emersi durante la conferenza del 7 aprile 2025 a Varese, organizzata in occasione della presentazione del libro La città tra IA, smart city, diritto e rigenerazione, curato da Francesco Alessandria. Urbanisti, giuristi, antropologi, tecnici e amministratori hanno affrontato una domanda decisiva: come rendere i territori più vivibili, equi e capaci di futuro? Il patrimonio come punto di partenza La rigenerazione non deve significare cancellare e ricostruire. Il patrimonio culturale, industriale, rurale e paesaggistico può diventare il punto di partenza per nuove funzioni e nuove economie. L’immagine proposta dagli ordini professionali è efficace: rigenerare è come scrivere parole nuove su un romanzo già esistente. Occorre leggere il luogo, comprenderne storia e identità, e intervenire con qualità architettonica, partecipazione e responsabilità. La bellezza non è soltanto estetica: è ciò che rende una città più accessibile, riconoscibile, funzionale e utile alla comunità. I casi richiamati nella conferenza mostrano come edifici e infrastrutture possano cambiare funzione senza perdere memoria: il Lingotto di Torino, la Gare d’Orsay a Parigi, divenuta museo, la Centrale Montemartini di Roma, le ex caserme di Freiburg e la rigenerazione del porto storico di Amburgo. Niente nuovo consumo di suolo Uno dei temi centrali è la necessità di ridurre il consumo di suolo. Le aree dismesse, gli edifici inutilizzati, le stazioni, le cave, le reti ferroviarie e i complessi produttivi abbandonati possono essere recuperati invece di continuare a espandere città e infrastrutture su terreni liberi. Per Luca Sartorio, la pianificazione tradizionale non basta: la rigenerazione richiede insieme diritto, economia, ambiente, urbanistica, conoscenza sociale e una collaborazione concreta tra istituzioni, proprietari e comunità. In molti casi, soprattutto quando il patrimonio è privato o frammentato, servono forme di negoziazione e programmazione sovralocale capaci di distribuire oneri e benefici fra Comuni e territori diversi. Questo è un punto decisivo anche per il Ticino e per l’area insubrica: le sfide territoriali raramente coincidono con i confini amministrativi. Mobilità, paesaggio, turismo, fiumi, laghi e aree urbane devono essere affrontati con una visione condivisa. La sostenibilità è tripla La sostenibilità non è soltanto ambientale. Il testo richiama il modello dei tre pilastri — ambientale, economico e sociale — che devono procedere insieme. Un progetto può essere tecnicamente efficiente e redditizio, ma non sostenibile se esclude i residenti, peggiora la qualità dello spazio pubblico o concentra i benefici in pochi soggetti. La componente sociale è la più difficile da misurare, perché riguarda fiducia, coesione, accessibilità, sicurezza, identità e senso di appartenenza. Per questo servono progetti capaci di operare a più scale: dal quartiere alla regione, dalla piccola comunità alla rete internazionale. L’avvocato Emanuele Boscolo ha definito il suolo una “matrice ambientale”: non una superficie disponibile da consumare, ma una risorsa da tutelare per i servizi ecosistemici che offre alle generazioni presenti e future. La rigenerazione deve quindi creare un’urbanità diffusa, fondata su prossimità, accessibilità, sicurezza e qualità dell’organizzazione territoriale. Una prospettiva per il territorio La tecnologia può aiutare, ma non è la soluzione in sé. L’idea di smartland supera quella di smart city: non solo città intelligenti, ma territori — urbani, rurali, alpini e lacustri — capaci di mettere in relazione risorse locali, conoscenza, mobilità sostenibile, cultura e innovazione. In questa prospettiva si colloca anche l’ipotesi di collegare Locarno, Milano e Venezia attraverso una infrastruttura fluida e transfrontaliera, che riunisca paesaggio, acqua, cultura e mobilità sostenibile. Il suo valore sta nell’idea di ricucire territori e identità, anziché trattare ogni città o valle come un sistema chiuso. Il messaggio conclusivo è semplice ma impegnativo: rigenerare significa costruire futuro a partire da ciò che già abbiamo. Richiede competenze diverse, capacità di cooperare e coraggio decisionale. Come il colibrì della metafora richiamata nella conferenza, nessun intervento è troppo piccolo se contribuisce a un disegno comune: ciascuno può e deve fare la propria parte.
-
29 novembre 2024
IT
Sanzioni Svizzere quale Arma Economica nei Confronti della Russia: Analisi Giuridica, Tecnologica e Storica
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
-
2 luglio 2024
IT
Ricostruzione delle Aree Colpite e Miglioramento delle Risorse di Intervento: nuovo ruolo della confederazione
Premessa di collocamento temporale Il testo è stato redatto il 2/5 luglio 2024, all'indomani delle devastazioni alluvionali in Val Mesolcina/Moesa e in Vallemaggia dello stesso anno — eventi che l'articolo cita esplicitamente come innesco della riflessione. Si tratta quindi di un contributo di analisi e proposta personale (non di un resoconto di dibattito istituzionale già in corso), maturato "a caldo" nei giorni immediatamente successivi alle catastrofi, e riletto oggi con circa due anni di distanza — un periodo in cui, come mostrano gli articoli più recenti su Ticinus (sulla siccità e sul Lago Maggiore), il tema della gestione federale delle emergenze climatiche è rimasto centrale. Sintesi dei contenuti Il quadro attuale (sezione A). In Svizzera la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche dopo eventi climatici estremi resta governata dal principio di sussidiarietà: Cantoni e Comuni sono i primi responsabili di gestione e finanziamento, mentre la Confederazione interviene solo in via sussidiaria nei casi più gravi — un impianto confermato dallo stesso Consigliere federale Ignazio Cassis. L'articolo cita anche criticamente un'osservazione del Consigliere federale Albert Rösti sui 160 milioni di CHF/anno investiti in protezione dai nubifragi, ritenendola riduttiva rispetto alla scala del problema. Assicurazioni cantonali obbligatorie e fondi straordinari completano il quadro di finanziamento esistente. Le proposte di riforma (sezioni B-D — riflessione personale dell'autore). Il cuore del documento è un pacchetto di proposte non ancora presenti nel dibattito istituzionale corrente, che l'autore avanza come contributo di analisi indipendente: una modifica costituzionale che renda esplicita la competenza federale sul cambiamento climatico (richiamando gli artt. 2, 61, 73, 74, 76, 89, 102, 104, 118, 119 Cost. fed. come base derivata già esistente, ma insufficiente); l'istituzione di un Fondo Nazionale per le Emergenze Climatiche, finanziato da contributi federali, tasse ambientali e sanzioni CO2; l'integrazione del rischio climatico nella Legge sulla protezione della popolazione e della protezione civile (LPPC); un rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la gestione delle acque, ispirato alla Convenzione di Helsinki (1992) sui corsi d'acqua transfrontalieri, alla direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE) e — come analogia extraeuropea — al Great Lakes Water Quality Agreement tra USA e Canada; l'istituzione di un Centro Federale per la Gestione delle Emergenze Climatiche (CFGEC) e di accordi di mutuo soccorso intercantonali/internazionali; l'estensione a tutto il Lago Maggiore dei segnali luminosi di allerta tempesta già previsti dalla Convenzione italo-svizzera di navigazione — proposta tecnica specifica e originale dell'autore. Il ruolo dell'esercito (sezioni C-E). L'articolo propone di ampliare per via legislativa (modifica della Legge militare) la possibilità di mobilitare le Forze Armate svizzere per trasporto, ripristino delle telecomunicazioni e logistica d'emergenza nelle primissime ore-giorni dopo un disastro climatico, citando modelli esteri (U.S. Army Reserve, USNORTHCOM, Nepal Army, Forze Armate filippine, SDF giapponesi, NATO EADRCC, Australian Defence Force). Affronta esplicitamente il rischio di distorsione della concorrenza che un intervento militare in attività di ricostruzione potrebbe generare (asimmetria di risorse, accesso preferenziale, costi operativi inferiori), proponendo come contrappeso supervisione parlamentare, trasparenza e limitazione temporale rigorosa dell'intervento alle situazioni di emergenza conclamata. Conclusioni. L'articolo richiama i dati Copernicus sul 2024 come anno di temperature record e collega esplicitamente gli eventi di Moesa/Vallemaggia ad altri episodi regionali — la grandinata sul Locarnese (oltre 1 miliardo di danni) e il naufragio per vento discendente presso Sesto Calende — sostenendo la tesi che l'attuale assetto sussidiario federale-cantonale non sia più adeguato alla frequenza e intensità di questi fenomeni.
-
3 marzo 2024
IT
Riflessione tra macro – micro, dalla Svizzera Guerre, ambiente e CO2
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202
-
5 agosto 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.