comparazione-legale
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10 ottobre 2026
ITEN
Di chi è la cassa pubblica?
Executive summary del rapporto «Analisi storica, comparata e filosofica: la carica come rendita è un segno di declino?» e delle «Proposte operative» Il punto di partenza Nell'autunno 2026 la pubblicazione dei compensi del consiglio di amministrazione della principale azienda municipalizzata del Cantone ha riaperto il dibattito sulle cariche negli enti pubblici. Il rapporto non si occupa di persone, ma di cariche, tipologie e tendenze, e pone una domanda antica: di chi è la cassa pubblica, e chi ne vive? La tesi La tendenza a massimizzare il reddito da carica non è ancora un declino delle istituzioni ticinesi e svizzere, ma ne è un indizio precoce, nel senso di Machiavelli: segnala che il criterio di scelta si sposta dalla funzione al beneficio. Le istituzioni non cadono quando nasce un abuso, ma quando l'abuso diventa normale e le forme continuano a coprire una sostanza mutata. Che cosa emerge 1. Le forme cambiano, il controllo si allontana. Le aziende pubbliche diventano società anonime ed enti autonomi e generano a loro volta società figlie. Decisioni e compensi escono dal bilancio votato e dal referendum finanziario. 2. I compensi restano opachi. Di regola si conosce al massimo il totale versato al consiglio, non quanto riceve ciascun amministratore nell'intero gruppo. 3. I seggi seguono le quote di partito. Il rapporto individua otto tipologie ticinesi: dal municipale-amministratore all'approdo di fine carriera, fino al sindaco e all'amministratore di servizio, che regge la milizia e rischia l'esaurimento. 4. Il circolo tra seggi e voti. Le cariche producono consenso e il consenso produce cariche: la spartizione si autoalimenta, premia chi è già insediato e rende ogni riforma più difficile. 5. Dopo il mandato, nessuna regola. In Ticino un consigliere di Stato non può, durante il mandato, sedere neppure gratuitamente negli organi di un'impresa a scopo di lucro; il giorno dopo non vige alcun periodo di attesa. A livello federale il periodo di attesa per i funzionari è soltanto facoltativo, per i consiglieri federali non esiste. 6. Il terzo potere. In Ticino è il Consiglio di Stato ad autorizzare i magistrati a fungere da arbitri, senza pubblicità né regole sui compensi. 7. Lo sguardo esterno. Il GRECO rimprovera alla Svizzera di affidarsi all'autocontrollo. Nell'indice di Transparency International la Svizzera è sesta, ma ha perso sei punti in dieci anni. L'Italia mostra il rovescio: molte regole, risultati parziali. 8. La milizia sotto pressione. Gli esecutivi comunali svolgono un lavoro sempre più vicino al tempo pieno con onorari pensati per un impegno accessorio. Il reddito si sposta così sulle cariche derivate, e il segretario comunale, primo presidio della legalità, non ha un mandato di legalità scritto nella legge. Le proposte principali Il rapporto è accompagnato da 23 proposte operative, organizzate in sei principi. Tra le principali: • Riversamento dei compensi: i compensi dei rappresentanti comunali negli enti vanno al Comune, come avviene a Locarno dal 2010. • Trasparenza: pubblicazione annuale dei compensi per persona, estesa all'intero gruppo e alle società figlie. • Nomine per competenza: profilo pubblicato, candidature pubbliche, preavviso di esperti indipendenti, limiti di cumulo e di durata, separazione tra direzione di partito e designazioni. • Dopo la carica: periodo di attesa di dodici mesi, diciotto per i consiglieri di Stato, con indennità transitoria e parere pubblico di un organo indipendente. • Gruppi e concorrenza: approvazione del legislativo per le nuove società figlie, rapporto annuale sulle partecipazioni, neutralità concorrenziale. • Controllo: un'Autorità cantonale per l'integrità, con sanzioni e una strategia anticorruzione per Cantone e Comuni. • Milizia: onorari dei sindaci in base al grado di occupazione effettivo e un nuovo statuto del segretario comunale. • Giustizia e Confederazione: autorizzazione all'arbitrato da parte del Consiglio della magistratura e un'iniziativa cantonale verso Berna. Il calendario Subito, i Comuni possono pubblicare i compensi e adottare regolamenti sul riversamento. Entro un anno vanno modificate la legge organica comunale, la legge sul Gran Consiglio e la legge sull'organizzazione giudiziaria. Entro due anni vanno adottate una legge cantonale sull'integrità delle cariche pubbliche e l'iniziativa cantonale. La milizia non finisce quando si paga il lavoro: finisce quando il lavoro si paga di nascosto.
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26 settembre 2026
IT
Accesso ai dati relativi al consumo e alla produzione energetica da parte dei proprietari e a scopi di ricerca e statistici
Un inquilino lascia l'appartamento. Il proprietario chiede all'azienda elettrica quanta energia vi è stata consumata, perché gli serve per il conteggio delle spese accessorie. La risposta è un rifiuto: sono dati personali, serve una liberatoria dell'ex inquilino. Il rapporto parte da questo caso ipotetico, ma verosimile in qualunque comprensorio del Cantone, e ricostruisce la questione dalle fondamenta. La tesi centrale è che la protezione dei dati dipende dalla granularità. Alla luce di DTF 147 I 346 va protetto il profilo di carico quartorario, che rivela abitudini di vita, e non il totale annuo di un punto di misurazione. Per i valori aggregati e senza nominativo l'interesse preponderante del proprietario basta (art. 31 LPD; artt. 257a–257b CO). Il tema non riguarda pochi casi. Delle 259'293 abitazioni del parco ticinese, circa 23'100, pari all'8.9%, sono riscaldate con elettricità diretta. Fra le 174'958 abitazioni occupate in via permanente sono circa 11'000 (6.3%); la differenza è costituita in larga parte da residenze secondarie. Se si contano gli edifici, la quota sale al 14.7%, cioè circa 16'900 dei 114'980 edifici abitativi, contro il 6.6% della media svizzera: più del doppio. È un parco che la legge cantonale impone di convertire e di cui, oggi, non si conoscono in modo sistematico i consumi. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. L'ordinamento lo consente già, ma manca la norma che obblighi i gestori di rete a trasmettere i dati. Nel 2026, inoltre, il prezzo dell'olio da riscaldamento è salito del 78.7%, e con esso il valore economico di ogni conteggio. Lo studio esamina anche l'interesse statistico e pianificatorio del Cantone. Seguono il capitolo speculare sui dati di produzione, l'uso del consumo elettrico come prova della dimora effettiva, il confronto con i Paesi vicini, il PECC votato dal Gran Consiglio e l'Accordo sull'energia elettrica con l'UE. Chiudono il rapporto dieci proposte operative.
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14 settembre 2026
IT
Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona nel quadro della rigenerazione territoriale
Rapporto integrato di valutazione esterna — Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona nel quadro della rigenerazione territoriale Ticinus – Centro Studi pubblica un contributo analitico indipendente sul Programma di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona, in vista della votazione comunale del 27 settembre 2026. Il rapporto non prende posizione referendaria: offre una chiave di lettura comparativa ad integrazione dei messaggi municipali, ponendo il progetto in dialogo con oltre dieci casi svizzeri, italiani ed europei — da Chillon a Bard, da Königstein a Suomenlinna, fino a Vianden. Ne emerge una tesi: nessun modello di gestione è virtuoso in sé; contano le condizioni di efficacia — diversificazione delle entrate, autonomia gestionale, radicamento territoriale e controllo pubblico. L'analisi affronta la forma giuridica (fondazione ex art. 80 ss. CC, ente autonomo di diritto comunale ex artt. 193c ss. LOC, con il precedente locarnese LEA), la distinzione tra investimento e sostenibilità gestionale, l'accesso civico e il ticketing, le possibili interazioni macroregionali. Un invito a leggere la Fortezza come bene comune e risorsa di scala insubrica, oltre il perimetro comunale. (immagine: Castello di Vianden, Lussemburgo – 2018 - Tra le antiche mura del castello, la storia prende vita: musicisti e figuranti in abiti medievali ricreano l’atmosfera di un’altra epoca, tra strumenti tradizionali, armature e costumi d’altri tempi. Un incontro curioso e suggestivo tra musica, storia e vita medievale, nella splendida cornice del Castello.)
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13 settembre 2026
ITEN
La revisione della LRD e il notaio ticinese quale pubblico funzionario
NOTA DI AGGIORNAMENTO — per la sintesi su Ticinus Aggiornamento del 4 ottobre 2026 — esiste un addendum correttivo. Questo rapporto è stato redatto il 13 settembre 2026, prima dell'entrata in vigore della riforma (1° ottobre 2026) e prima che apparisse una serie di materiali che ne hanno modificato il quadro interpretativo: la FAQ sintetica della Federazione Svizzera dei Notai, il regolamento delle tasse e l'Informationsbulletin 4/2026 dell'OAD FSA/FSN, tre contributi della Revue de l'avocat 9/2026 e il contributo Naef/Benedick su Novità giuridiche 3/2026. Alla luce di questi materiali ho pubblicato un addendum — "Il notaio e l'avvocato quali 'consulenti' ai sensi della LRD" (4 ottobre 2026) — che completa e, su alcuni punti, corregge questo rapporto. In particolare: - la base di calcolo delle soglie dell'art. 12f ORD va ridimensionata: le transazioni esenti (lett. h e lett. b) non si computano, sicché la tesi secondo cui la soglia dei CHF 2 milioni sarebbe superata di routine dalle sole compravendite ordinarie è troppo ampia — conta l'operazione eccezionale, non il volume; - il diritto di comunicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP non spetta ai consulenti: la comunicazione volontaria di fatti coperti dal segreto, da parte del notaio o dell'avvocato consulente, non è una facoltà ma può violare il segreto professionale; l'obbligo di ministero del notaio non rende "necessitata" l'affiliazione: copre la rogazione, proprio ciò che la lett. h esenta, mentre la consulenza accessoria può essere rifiutata. La tesi centrale del rapporto — che l'assoggettamento non discende dallo status di "pubblico funzionario", ma dall'attività concretamente svolta — ne esce confermata e rafforzata. Per i dettagli, i nuovi capitoli (funzioni successorie e di protezione, deposito di titoli ed escrow, trust, passaggio tra consulente e intermediario finanziario) e una scheda operativa di pre-triage, si rinvia all'addendum. Una valutazione consolidata dei due testi è prevista dopo l'assemblea dei notai del 7 ottobre 2026, per tenere conto delle osservazioni che emergeranno. Niccolò Salvioni, il 4 ottobre 2026 *** Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). Il rapporto — a scopo di orientamento generale — ricostruisce che cosa cambia concretamente per notai e avvocati elvetici, anche per i professionisti operanti nel Cantone del Ticino. Il punto centrale: contrariamente a una lettura affrettata, l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) non discende dallo status di "pubblico ufficiale" del notaio. Il notariato ticinese è libero-professionista, non un Amtsnotariat di pubblico impiego (regime speciale riservato a Zurigo e Sciaffusa): il notaio ticinese ricade quindi nella categoria generale dei "consulenti" (art. 2 cpv. 3bis LRD) e l'obbligo scatta solo al superamento delle soglie di professionalità dell'art. 12f OLRD — in primo luogo il volume aggregato annuo di CHF 2 milioni, criterio molto più realistico della soglia dei CHF 5 milioni per singola transazione. Il rapporto copre inoltre: le origini internazionali della riforma (GAFI, valutazione 2027/2028); il confronto con Germania, Francia, Italia e Austria; un vademecum decisionale in 5 passi; l'impatto specifico sull'avvocato; le operazioni transfrontaliere; procura, mandato e acconti sull'onorario; la LTPG e le sue sanzioni; il regime penale e disciplinare; costi e adempimenti dell'affiliazione OAD. Chiude una riflessione sull'asimmetria tra costi quantificati per lo Stato e costi "esternalizzati", non stimati, sui professionisti.
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5 settembre 2026
ITEN
Cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione
Navigazione sul Verbano: l’ultimatum all’azienda sbagliata Un accordo pensato fino al 2046, un ultimatum di quattro mesi. E una domanda che nessuno scioglie. L’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ha intimato alla Società di Navigazione del Lago di Lugano di “farsi da parte”, dichiarando che “la regione non ha più fiducia” nell’azienda. Ma l’appello dimentica un pezzo di storia recente e confonde i piani. Nel 2017 fu la concessionaria italiana (Ggnl) a interrompere il servizio sul bacino svizzero, licenziando 34 dipendenti residenti in Svizzera. Per quasi tre mesi il Verbano restò senza linea regolare. A rimettere in acqua il servizio, nel 2018, fu Snl: riassunse gli ex dipendenti e ricostituì la navigazione. Le Fart, allora, non si fecero avanti. È in quel contesto che nel dicembre 2023 Ggnl e Snl hanno firmato l’accordo quadro fino al 2046, orizzonte lungo pensato per un settore ad alta intensità di capitale. Il nodo è giuridico. La linea 351 Locarno-Tenero-Magadino è servizio di trasporto pubblico cantonale: il Cantone la finanzia e può definanziarla. Ma la navigazione di linea discende dalla Convenzione italo-svizzera del 1992 e dalla concessione federale: rispetto a quel titolo il Cantone resta terzo. Può cambiare il proprio contraente, non può “nominare” d’imperio un nuovo gestore della navigazione. Immagine: partenza del piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno. Restano due domande aperte. La prima sulla tempistica: le concessioni scadono il 31 dicembre 2026, ed è alla vigilia del rinnovo decennale che il Cantone archivia il “Progetto cantonale per la navigazione” avviato nel 2022. La seconda su quel Progetto, elaborato internamente all’esecutivo e mai reso pubblico. La stessa Snl, nel ricorso al Tribunale amministrativo, sostiene che il Cantone possa solo ordinare e indennizzare la linea, non disporre della concessione. Il paradosso è che l’ultimatum rischia di produrre proprio il vuoto di servizio che dice di voler evitare: un contenzioso allunga i tempi, non li accorcia. Più che ingiungere a Snl di sparire, servirebbe che l’Ers — ente che riunisce i Comuni ma dipende in misura rilevante dal Cantone — chiedesse trasparenza sugli atti e la riattivazione della Commissione mista prevista dal trattato. Perché cambiare gestore non basta: serve una regia, non un’ingiunzione. (Immagine: partenza del Piroscafo Piemonte dal molo di attacco di Magadino a destinazione di Locarno.)
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30 agosto 2026
IT
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale Sintesi A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo, 1° luglio 2026), la scheda affronta un istituto vicino ma finora privo di un’analisi d’insieme: la lettura automatica delle targhe ai varchi delle zone a traffico limitato. È il primo tentativo di leggere in un quadro unico la nuova LViSo, i regolamenti comunali sui varchi e il confronto con Italia, Francia, Germania e Austria. La tesi centrale è che, a differenza dell’Italia — dove le ZTL sono disciplinate da una cornice nazionale uniforme (base legale, omologazione dei dispositivi, segnaletica standardizzata, sanzioni fisse, elenco pubblico dei Comuni) — in Svizzera la materia è frammentata su tre livelli, federale, cantonale e comunale, senza standard vincolanti sulla segnaletica né un registro pubblico dei varchi attivi. Ne deriva, per l’automobilista, un’imprevedibilità strutturale del rischio di sanzione che varia da un Comune all’altro. Il paradosso ha già prodotto conseguenze concrete: nel 2023 circa 150 multe ticinesi sono state sospese perché i regolamenti comunali sottostanti non erano conformi alla Legge sulla protezione dei dati. A Locarno, un’inchiesta della RSI aveva documentato molte telecamere a fronte di una segnaletica quasi inesistente — una lacuna ammessa dalla stessa polizia comunale. Oltre alla ricostruzione delle basi legali a tre livelli e al caso locarnese, la scheda esplora profili finora poco trattati in Ticino: il modello whitelist e il vuoto che esso lascia per taxi, servizi a chiamata e consegne occasionali; il diritto dei Comuni limitrofi di essere sentiti quando il traffico deviato si scarica sulle loro strade; l’uso penale dei dati dei varchi e la loro utilizzabilità processuale alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale; le disomogeneità nei termini di conservazione (da poche ore a cento giorni, senza criterio uniforme); l’inapplicabilità diretta del GDPR ai trattamenti dei Comuni ticinesi; e il quadro degli accordi internazionali e bilaterali, nessuno dei quali concepito per i varchi. Un capitolo conclusivo allarga lo sguardo dal varco comunale all’ipotesi di un “varco federale”: il dazio dinamico al San Gottardo e il più ampio programma di mobility pricing, con le implicazioni — diverse a seconda che si scelga la lettura ottica delle targhe (ANPR) o il tracciamento satellitare (GNSS) — in tema di protezione dei dati e base legale. La conclusione è che la vera sfida per il legislatore ticinese e federale non è impedire l’uso della tecnologia, ma colmare per tempo il vuoto di armonizzazione che oggi rende il rischio di sanzione — e la possibilità stessa di conoscerlo in anticipo — sostanzialmente aleatorio; un vuoto che, senza correttivi, rischierebbe di riprodursi su scala nazionale il giorno in cui la Confederazione decidesse di dotarsi di un proprio strumento di controllo dei transiti. Dietro il dettaglio tecnico si cela una domanda che Stefano Rodotà poneva già vent’anni fa: quanto controllo può sopportare una democrazia? Un controllo che si sottrae alla conoscenza del cittadino — cartelli invisibili, nessun registro pubblico — non produce la sicurezza che promette, ma ne erode il presupposto. La differenza tra un controllo compatibile con la libertà e uno che la logora non sta nella tecnologia, ma nella sua conoscibilità.
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23 agosto 2026
ITDEFREN
Comunità di destino o neutralità “à la carte”? Singapore e la Svizzera a confronto
Comunità di destino o neutralità "à la carte"? Singapore e la Svizzera a confronto Muovendo da un discorso di Lee Kuan Yew del 1988 — insieme monito e atto fondativo del racconto nazionale singaporiano — l'analisi costruisce un confronto sistematico tra due piccoli Stati esposti e agli antipodi, Singapore e la Svizzera. La distanza fra i due, più che una presunta somiglianza, è ciò che rende l'esercizio fecondo: permette di isolare ciò che nella sopravvivenza di un piccolo Stato è strutturalmente necessario da ciò che è invece contingente o frutto di scelte politiche. Il confronto si sviluppa su più piani. Sul versante delle convergenze: la centralità della continuità istituzionale; la dottrina della vulnerabilità elevata a fondamento identitario; la gestione strategica delle riserve nazionali (fondi sovrani e segretezza a Singapore, riserve della Banca nazionale in Svizzera); la difesa "a istrice", con l'esercito di milizia e la coscrizione universale; e la condizione comune di società multilingui e multiconfessionali, in cui la coesione va fabbricata anziché ereditata. Sul versante delle divergenze di metodo: l'ingegneria sociale dall'alto di Singapore — meritocrazia rigorosa, alta amministrazione retribuita come il privato, quote etniche imposte nell'edilizia pubblica, inglese come lingua veicolare neutra — contro il modello svizzero di milizia, autonomia territoriale e parità delle lingue nazionali. Il nodo centrale è la neutralità. Sul piano dei principi Berna e la città-Stato divergono radicalmente: l'una neutrale per identità, l'altra dichiaratamente non-allineata. Ma sul terreno concreto della politica di sicurezza la distanza si assottiglia fino quasi a scomparire: allineamento de facto all'architettura di difesa occidentale, medesimi sistemi d'arma, sanzioni contro la Russia adottate rompendo una consuetudine consolidata. L'analisi si sofferma inoltre sulla natura giuridica della neutralità svizzera — non definita da alcuna legge, gestita "à la carte" dall'esecutivo — e sul dibattito aperto dall'Iniziativa in votazione il 27 settembre 2026. Ne scaturisce un paradosso: per un piccolo Stato esposto, l’etichetta giuridica conta meno della logica materiale della sopravvivenza. La neutralità si rivela così meno una condizione di diritto che una modalità di gestione del rischio. Un poscritto porta la riflessione a compimento: poiché la neutralità è un istituto intrinsecamente bellico e l’esposizione geografica della Svizzera a un conflitto tra grandi potenze è assai più acuta di quella di Singapore, la Confederazione sta erodendo proprio lo strumento che la sua posizione rende più necessario — e la convergenza con la città-Stato si rivela, così, meno rassicurante di quanto appaia.
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15 agosto 2026
IT
Abitare cooperativo e alloggio accessibile: modelli, diritto e pianificazione
Cos’è una cooperativa d’abitazione Nella cooperativa d’abitazione i soci non acquistano la proprietà del singolo appartamento: l’immobile resta collettivo, la pigione è commisurata ai costi (terreno, investimento, manutenzione, riserve) e non alla rendita di mercato. È importante non confondere due assi indipendenti: la forma di proprietà e gestione (chi possiede l’immobile) e il livello della pigione (quanto si paga). Una cooperativa mal strutturata su un terreno costoso può avere pigioni elevate, mentre un operatore non cooperativo può offrire pigioni moderate. Il paragone con Zurigo e i modelli pubblici svizzeri A Zurigo, 131 cooperative gestiscono circa 41’300 abitazioni; nel 2025 hanno prodotto 618 dei 2’977 nuovi alloggi della città. In Svizzera, il parallelo pubblico più vicino sono le Fondations immobilières de droit public di Ginevra (8’158 alloggi HBM a fine 2023). In Ticino, Alloggi Ticino SA (ATISA) — 38 immobili, 1’256 appartamenti — resta il principale operatore di interesse pubblico, ora oggetto di una proposta di acquisizione integrale da parte del Cantone. Comparazione con i modelli di abitazioni sociali ed istituti giuridici in uso in Italia. Come innestare una cooperativa nella pianificazione Il percorso segue tre fasi distinte: la pianificazione (variante di piano regolatore o norma specifica) definisce cosa va realizzato; il concorso pubblico determina chi lo realizza; la convenzione di diritto di superficie fissa come l’obiettivo resta garantito nel tempo — canone, durata, vincoli su pigioni, criteri di riversione. Il Ticino ha già precedenti istruttivi: Locarno-Solduno (mappale 4857, diritto di superficie di 50 anni per alloggi per anziani), Lugano-via Lambertenghi (concorso chiuso nel 2020, vinto dalla Cooperativa Vivere Lambertenghi) e Melide (iter completo con tempistiche precise, diritto di superficie fino a 60 anni). Varianti di piano regolatore: modelli già in vigore in Ticino Diversi Comuni ticinesi hanno tradotto la scheda R6 del Piano direttore cantonale in articoli di regolamento edilizio operativi: a Locarno, l’art. 59bis RE introduce un bonus fino al 5% dell’indice di sfruttamento per edifici gestiti da cooperativa, con convenzione di almeno 30 anni e retrocessione decrescente in caso di uscita anticipata; a Lugano, l’ordinanza comunale sulla promozione dell’alloggio, in vigore dal 24 febbraio 2022, arriva fino al 30%; a Bellinzona, l’art. 15 del Regolamento edilizio lega il bonus a quote minime di superficie sussidiata (60% zona B, 70% zone C/D); a Massagno, il Municipio ha richiamato indice maggiorato, diritto di compera e quote nei nuovi azzonamenti come misure allo studio. Conclusione: il caso ex Gas–ex Macello Il confronto mostra due famiglie di strumenti complementari: il bonus edificatorio nel Regolamento edilizio (Locarno, Lugano, Bellinzona) e il diritto di superficie su terreno pubblico assegnato tramite concorso (Locarno-Solduno, Lugano-Lambertenghi, Melide). Per l’ex Gas–ex Macello, l’art. 59bis RE fornisce già una base, ma l’area è troppo strategica per accontentarsi di un bonus generico: il passaggio ulteriore riguarderebbe i fondi pubblici del comparto, affiancando al bonus un concorso per un diritto di superficie sul modello di Lugano-Lambertenghi e Melide. La domanda di fondo resta aperta: quale parte del valore generato dalla trasformazione deve restare alla collettività? Se la Città saprà fissare obiettivi chiari e procedure neutrali, l’ex Macello potrà diventare un riferimento per altri comparti pubblici del Locarnese.
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10 giugno 2026
IT
Terreni «fantasma» in Ticino: tre lacune, una proposta
Negli ultimi mesi abbiamo letto della vicenda del sedicente “Re della Svizzera”, che riesce – sfruttando le norme sui fondi senza padrone – a farsi intestare strade e particelle dimenticate un po’ in tutta la Confederazione, per poi rivenderne l’uso a caro prezzo ai Comuni. In alcuni cantoni questo è possibile perché, quando un fondo è qualificato come “senza padrone”, chi si muove per primo può ottenerne l’intavolazione a proprio nome, con il solo filtro formale dell’autorità. Il dibattito che ne è nato a livello federale va nella direzione – condivisibile – di evitare che queste situazioni diventino terreno di pura speculazione privata e di prevedere invece il passaggio prioritario ai Comuni o alla collettività.[tio +2] Se guardiamo al Canton Ticino, però, lo scenario è diverso e, per certi versi, ancora più bloccato: • l’art. 1a della Legge sul demanio pubblico prevede sì che le proprietà fondiarie estinte per derelizione diventino “cose senza padrone suscettibili di occupazione”, ma solo previa autorizzazione del Cantone; • nei casi molto più frequenti di “grappoli” di comunioni ereditarie mai sciolte, proprietari irreperibili o terreni di fatto abbandonati, la proprietà resta comunque ancorata al soggetto iscritto a registro: non esiste un canale semplice per far subentrare né privati che curano il territorio, né Comuni, né patriziati. Se confrontiamo questo quadro con il modello piemontese dei “terreni silenti”, il contrasto è forte: • in Piemonte la legislazione regionale, sulla base della legge nazionale, ha introdotto strumenti come la Banca della terra e la disciplina dei terreni incolti, abbandonati e “silenti”, ossia di proprietà ignota o irreperibile; • i Comuni censiscono questi terreni, li inseriscono in elenchi pubblici e possono affidarli – tramite bandi – ad agricoltori o associazioni fondiarie per la loro coltivazione e gestione, mantenendo comunque salvo il diritto del proprietario che dovesse riapparire. In altre parole: in Piemonte il problema dei terreni abbandonati diventa un’occasione di rigenerazione agricola, paesaggistica e climatica, mentre da noi resta spesso un’impasse giuridica, o peggio un’occasione di speculazione per chi riesce a muoversi prima degli enti pubblici. A questo punto la domanda politica è inevitabile: per quale motivo, in un Paese – la Svizzera – che dichiara obiettivi ambiziosi di protezione del paesaggio e di assorbimento di CO₂, nessun deputato federale osa proporre seriamente un modello “alla piemontese” anche per la Svizzera? Perché non pensare a una disciplina che, invece di lasciare i terreni “fantasma” in mano a nessuno o a speculatori, li metta a disposizione – con garanzie – di Comuni, patriziati, associazioni fondiarie o aziende forestali per la cura del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e la creazione di quote verdi certificabili? È una discussione che, soprattutto in Ticino, dovremmo forse aprire con più coraggio, anche traendo esempio da esperienze piemontesi già avviate.
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20 gennaio 2026
ITEN
ACCORDI BILATERALI III CH - UE: QUESTIONI ISTITUZIONALI E LORO IRRADIAZIONI
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
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12 gennaio 2026
IT
Il ruolo cruciale e le responsabilità disattese dei media di servizio pubblico nella formazione dell'opinione democratica
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
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24 novembre 2023
ITEN
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno - Milano - Venezia e pianificazione
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno-Milano-Venezia Sintesi per il repertorio Ticinus Autore: Niccolò Salvioni, Locarno — Data: 24 novembre 2023 — Estensione: 72 pagine (19 cartine allegate) Sottotitolo: Pianificazione dei trasporti e del territorio in Svizzera e Cantone Ticino: progetti d’interesse nazionale e di pianificazione territoriale e dei trasporti svizzeri e ticinesi per i prossimi 30 anni (tesi e documenti) --- Oggetto e finalità Il documento è un aggiornamento e ampliamento di una ricerca del gennaio 2021 (pubblicata su LinkedIn e Academia.edu) sulla navigazione interna Svizzera-Italia. Raccoglie ed esamina sistematicamente le basi normative federali, cantonali e internazionali rilevanti per la navigazione sul Lago Maggiore svizzero e per la sua ipotetica estensione, tramite l’idrovia Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e il Po, fino a Milano e Venezia. Quattro sezioni (6, 9, 10, 11) sono state sviluppate con il supporto di IA generativa, poi rielaborate dall’autore. Struttura e fonti esaminate Il lavoro ripercorre in 17 capitoli: • le basi costituzionali federali in materia di trasporto (concessione di monopolio per il trasporto regolare di persone; assenza di monopolio per le merci); • i piani federali settoriali dei trasporti del 2006, 2009 e 2015, che non menzionano mai il Lago Maggiore o l’idrovia Locarno-Milano-Venezia come rete navigabile di importanza nazionale o all’estero; • il Piano federale strategico dei trasporti e territorio svizzero al 2050 (2021) e la strategia energetica 2025, di cui l’autore estrae principi generali applicabili, per analogia, alla navigazione interna; • la politica regionale elvetica e la strategia marittima federale del 2 luglio 2023; • un confronto tra finanziamento pubblico di strada, ferrovia e navigazione in Svizzera e Italia; • l’ipotesi di una linea crocieristica fluviomarittima Locarno-Milano-Venezia e il suo rapporto con i corridoi TEN-T e la DG REGIO europea; • i criteri svizzeri per qualificare una via d’acqua come “di interesse nazionale” o “all’estero”; • disposizioni bilaterali CH-UE e della Convenzione delle Alpi applicabili al traffico e al turismo alpino; • la Scheda di piano P7 “Laghi e Rive lacustri” del Piano Direttore ticinese (19.01.2022); • la mozione federale Storni-tipo del 30.11.2021 per una nuova convenzione con l’Italia sulla navigazione dei laghi Maggiore e Lugano, e l’interpellanza cantonale dell’11.02.2022 sulla stessa materia. Sintesi dei documenti esaminati (cap. 16) La Convenzione italo-svizzera del 1992 affida la navigazione sul Lago di Lugano a una concessionaria svizzera e quella sul Lago Maggiore a una concessionaria italiana (Navilaghi, riunita dal 2018 nel “Consorzio dei laghi”). I successivi piani federali (2006-2021) non hanno mai incluso il Lago Maggiore o il progetto Locarno-Milano-Venezia tra le reti navigabili nazionali o estere, rinviando la materia ai Cantoni. Le disposizioni bilaterali CH-UE e la Convenzione delle Alpi offrono principi di sostenibilità, non discriminazione e sviluppo turistico applicabili per analogia, ma senza riferimento diretto alla navigazione interna sub-alpina. Il Piano Direttore ticinese (scheda P7) prevede pianificazione di porti, punti di imbarco e navigazione pubblica, ma resta limitato alla sola sponda svizzera. Sia il Consiglio federale (in risposta alla mozione del 2021) sia il Consiglio di Stato ticinese (in risposta all’interpellanza del 2022) auspicano una soluzione condivisa con l’Italia, senza però assumere iniziative concrete. Conclusioni e riflessioni finali (cap. 17) L’autore rileva un vuoto pianificatorio pluridecennale: nonostante 60 km di acque libere tra Locarno e Sesto Calende, il trasporto internazionale di persone resta bloccato dal regime di monopolio duale (Navilaghi/Società di navigazione del Lago di Lugano) fissato dalla Convenzione del 1992, che non consente servizi non di linea (taxi boat, NCC) tra i due Paesi. L’associazione Locarno-Milano-Venezia, non essendo armatrice, non può colmare questo vuoto. Mancano inoltre: un ingegnere navale cantonale, dati aggiornati sui flussi di traffico, infrastrutture portuali (a differenza di Basilea), un organismo bilaterale paragonabile alle commissioni Reno/Danubio, e un coordinamento dei deflussi minimi degli invasi idroelettrici alpini che alimentano il 51% del bacino imbrifero svizzero del Verbano. Segnali di apertura vengono individuati nel recente riconoscimento italiano del “trasporto fluviomarittimo” da parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) e nel possibile ruolo di Locarno come capolinea di una rotta crocieristica verso Venezia. L’autore propone, tra l’altro, un confronto con il modello tripolistico (con diritto di cabotaggio) del Lago di Costanza, e ipotizza sinergie con il progetto “valle dell’idrogeno” dell’aeroporto di Malpensa, situato a soli 400 metri dalla desueta conca di Vizzola Ticino. La conclusione centrale: senza un quadro normativo condiviso tra Confederazione, Cantone e Italia, l’economia della navigazione interna resta strutturalmente atrofica. Allegati 19 cartine tematiche: piani settoriali federali dei trasporti (2006), scheda di piano P7 cantonale, cartografie del progetto Interreg SlowMove (bacini di utenza, nodi di interscambio, flussi turistici in Piemonte, Lombardia e Ticino), perimetri della Convenzione delle Alpi ed EUSALP, aree protette del Parco del Ticino (Piemonte e Lombardia), Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Ticino Valgrande Verbano”, e mappe dell’idrovia Lo-Mi-Ve nel suo perimetro ticinese-lombardo-piemontese-emiliano-veneto.
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30 ottobre 2023
ITEN
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, Locarno. Ricerca, v2, ottobre 2023 Il testo nasce come relazione al pomeriggio di studio del Comitato dei notariati lombardo e ticinese (USI, Lugano, 13 ottobre 2023). È stato poi rivisto e presentato in inglese all'Euro American Lawyers Group (Istanbul, 27 ottobre 2023). Il contributo prende spunto dalla procedura di menzione del rapporto di trust su un immobile (art. 12 CA Trust, art. 149d LDIP, art. 58 e 128 ORF). Da lì esplora un terreno poco battuto dalla letteratura svizzera: l'interazione pratica tra il trust di common law, i diritti reali e il diritto successorio elvetico. Il punto di partenza è storico-territoriale. Il Ticino è stato il Cantone con la più forte emigrazione dell'Ottocento e del primo Novecento, in larga parte verso California, Regno Unito e Australia. Per questo è verosimilmente il Cantone con la maggiore incidenza di immobili, spesso rurali e di valle, coinvolti in successioni estere e trust. Quando un anello della catena si inceppa, all'estero o in Ticino, il trapasso di proprietà si blocca e nascono i "terreni silenti", privi di proprietari noti. L'analisi distingue due situazioni: • Trust in vita: qui il notaio si muove soprattutto nei diritti reali, con una complessità "alla seconda potenza". • Trust mortis causa, testamentario o con pour-over disposition: entrano in gioco anche successioni estere, probate e nonprobate assets, e la complessità sale "alla terza potenza". Sul fronte degli strumenti, il testo esamina il ruolo istruttorio che l'art. 67 ORF affida al notaio. Considera anche la competenza ancillare del foro del luogo di situazione (art. 88 LDIP, Trattato CH-USA del 1850) e il certificato di esecutore testamentario limitato alla Svizzera come chiave per sbloccare i trasferimenti al trustee. Propone infine una lettura restrittiva del divieto di "successione universale" delle Istruzioni federali del 2007, limitata ai soli trasferimenti inter vivos. Completano il lavoro: • l'esame della revisione della LDIP in materia successoria; • la tecnica del testamento separato per i beni situati in Svizzera; • la struttura in otto passaggi del rogito finalizzato alla menzione; • un glossario inglese-italiano; • diagrammi di flusso in formato A3. Più che conclusioni definitive, il testo offre spunti di riflessione, con l'auspicio che i terreni silenti possano ritrovare i propri legami e tornare a vivere. Nota di aggiornamento (settembre 2026). Il testo riflette lo stato dei lavori parlamentari a settembre 2023. La revisione del capitolo 6 LDIP è stata adottata dalle Camere federali il 22 dicembre 2023, e il Consiglio federale l'ha posta in vigore il 1° gennaio 2025. Tre esiti toccano da vicino l'analisi: • Art. 88 cpv. 1. È prevalsa la versione del Consiglio degli Stati. La competenza sussidiaria del foro del luogo di situazione resta, purché lo Stato di domicilio non si occupi della successione. Tuttavia i tribunali svizzeri non subordinano più la propria competenza all'inoperosità di altri Stati: possono invece declinarla se se ne occupano lo Stato di origine estero o quello dell'ultima dimora abituale. • Art. 91 cpv. 1. La versione restrittiva del Consiglio degli Stati non è passata. Si è imposto il compromesso proposto dal Consiglio nazionale: gli svizzeri con più cittadinanze possono sottoporre la successione al diritto di uno dei loro Stati di origine, nel rispetto delle norme svizzere sulla porzione disponibile e sulla legittima. La professio iuris verso ordinamenti che conoscono il trust testamentario resta quindi possibile. Il limite della legittima pesa però soprattutto sui doppi cittadini di Stati di common law come Regno Unito e Stati Uniti, dove le quote riservate sono basse o inesistenti, e l'ammissibilità del trust testamentario rimane controversa nel diritto svizzero. • Art. 92 cpv. 2. È entrato in vigore nella formulazione del Consiglio federale. I diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore, e la sua facoltà di disporne, sono quindi retti dal diritto dello Stato dell'apertura. Proprio da quest'ultima norma discende un ulteriore sviluppo. Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ORF sull'attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust, con termine al 27 novembre 2026. L'avamprogetto cambia paradigma: il personal representative nominato all'estero non sarebbe più considerato proprietario ai fini del registro fondiario, ma menzionato come rappresentante legale ai sensi dell'art. 962a n. 2 CC, con iscrizione della comunione ereditaria. L'art. 67 ORF verrebbe ridotto ai trapassi estranei alla successione: costituzione del trust, cambio di trustee e trasferimento al beneficiario. Successioni, divisioni e legati a favore di un trust confluirebbero invece negli art. 64 e 65. Per le divisioni ereditarie estere basterebbe il documento previsto dal diritto successorio applicabile, per esempio il deed of assent, al posto del contratto per atto pubblico oggi richiesto dall'art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2. Se adottata, la revisione imporrà di rileggere il percorso descritto nel testo, che passa dal certificato di esecutore testamentario all'atto pubblico ex art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 ORF.
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5 agosto 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.