Scienza politica e sociologia dei media
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17 settembre 2026
ITEN
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi Nel settembre 1939, alla vigilia della guerra, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. Il linguaggio dice più di molti commenti: nessun aggressore nominato, nessun belligerante citato, solo una «tensione internazionale» senza soggetto. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che la riconoscono «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera»: una funzione che l'Europa aveva attribuito alla Svizzera, sopra le parti. E l'apparato che la sosteneva — ordinanza sul mantenimento della neutralità del 14 aprile 1939, economia di guerra già pronta dal dicembre 1938 — era stato costruito con mesi d'anticipo e innescato al momento esatto. Non una reazione: un meccanismo. Tengo davanti a questi documenti l'intervista del capo del Servizio informazioni militare, brigadiere Stefano Trojani, che ha definito «regime» il governo russo. Sul piano tecnico la parola è difendibile. Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa: si riserva a chi si vuole segnalare come avversario, mai a partner o alleati con tratti analoghi. Nessun funzionario svizzero direbbe «il regime saudita» o «il regime egiziano». La scelta non segue una griglia politologica coerente: segue l'allineamento del momento. E nel servizio andato in onda la cornice visiva — la portaerei americana, «i mezzi americani», «l'industria dell'armamento occidentale» — colloca la Svizzera dentro un campo, non sopra i campi. Qui il metro di giudizio corretto non è la neutralità dello Stato — che alla RSI non si applica — ma l'obbligo di pertinenza dell'art. 4 cpv. 2 LRTV: pareri e commenti devono essere riconoscibili come tali. Buona parte di ciò che è andato in onda è legittimo: la parola è di un intervistato, e il Tribunale federale ammette che le singole posizioni siano unilaterali (DTF 139 II 519, nata proprio dall'esame della copertura di una votazione). Ma due punti mordono: una qualificazione come «regime» entrata nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto di giudizio; e soprattutto l'insieme delle trasmissioni (art. 4 cpv. 4) — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — che converge sullo stesso registro, a ridosso di un voto sul tema. Non è un episodio isolato: è una linea che attraversa il cambio di comando. La domanda, a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, non è se sia stata usata la parola giusta. È se la Svizzera percepisca ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale — o come un'etichetta da maneggiare con disinvoltura, perché il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come nel 1939.
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11 agosto 2026
IT
Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»
Scheda di sintesi — «Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»?» Analisi indipendente di Niccolò Salvioni, 11 agosto 2026. Voto federale del 27 settembre sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata» (nuovo art. 54a Cost.). Documento di lavoro interno: mappa completa dell'articolo, sezione per sezione. Tesi e taglio Analisi che non prende posizione per il Sì o per il No: isola il meccanismo comunicativo con cui entrambi i fronti sostituiscono l'argomento con il sospetto, e riporta il dibattito sul merito costituzionale. La simmetria isolata è di metodo comunicativo, non di solidità istituzionale — che resta invece asimmetrica (v. sotto). 1. Il meccanismo: sospetto al posto dell'argomento Il comitato del Sì (UDC, Pro Svizzera) evita il tema che ha originato l'iniziativa — la guerra in Ucraina, «l'elefante nella stanza». Il fronte del No la bolla come «Pro-Putin-Initiative». Un testo che non nomina alcuno Stato viene tradotto in un giudizio di lealtà. Slogan dei due fronti: «Kein Krieg» (Sì) contro «gioco di Putin» / «Pas d'affaires sanglantes avec Poutine» (No). Nessuno dei due schieramenti è compatto come gli slogan suggeriscono. 2. La sostanza: art. 1 LEmb, veto ONU, portata L'art. 1 della Legge sugli embarghi (dal 2003) consente sanzioni su base ONU, OSCE o dei principali partner commerciali (l'UE). L'iniziativa vorrebbe indirettamente abrogare questa facoltà, limitando la Svizzera alle sole misure ONU — dove la Russia ha il veto: un regime «solo ONU» non avrebbe mai potuto colpire Mosca. Recidere la clausola toglierebbe due ancoraggi (partner commerciali e OSCE), non uno. Portata oltre l'Ucraina: sanzioni verso RDC, Haiti, Libia, Sudan, e -forse- Venezuela. 3. Memoria storica usata a rovescio La memoria della Commissione Bergier (oro Reichsbank, timbro «J», politica dei rifugiati) è arruolata con segno opposto: Zakharova (31 luglio) la usa per dire che Berna si è «solo spostata di bersaglio» — da Berlino a Kiev/Bruxelles; Blocher la usa citando il 1938 come modello di «neutralità integrale» da recuperare. Stesse fonti, direzioni politiche opposte. Il parallelo Svizzera-Germania nazista/UE si spezza dove conta: differenza categorica, non di grado — nessuna fonte formula l'equivalenza; è continuità di metodo (neutralità come prassi negoziata col potere dominante), non equivalenza morale. 4. L'asimmetria istituzionale (argomento centrale) Fronte del No: interpartitico — conferenza stampa comune 17 agosto di PLR, Centro, Verdi liberali, PS, Verdi (inclusa la ticinese Greta Gysin), coerente col voto delle Camere che avevano respinto l'iniziativa. Vi si aggiunge il Consiglio federale: Cassis avverte oggi che l'iniziativa «indebolirebbe la Svizzera». Fronte del Sì: sostanzialmente monopartitico (solo l'UDC tra i grandi partiti). Alla conferenza di lancio (4 agosto) la guerra in Ucraina è stata trattata come «l'elefante nella stanza» — perché i sondaggi mostrano ampio sostegno alle sanzioni (64% le ritiene compatibili con la neutralità; sostegno 77% nel 2022, 71% nel 2026). 5. Sondaggi elettorali (quadro aperto) YouGov (fine luglio): Sì 40 / No 38, indecisi 22%. Leewas (fine giugno, per Tamedia/20 Minuten): No 54 / Sì 34. La divergenza segnala esito non deciso. 6. Il precedente Venezuela 3 gennaio 2026: operazione militare USA unilaterale in Venezuela, senza mandato ONU, con cattura di Maduro. 48 ore dopo il Consiglio federale blocca i beni svizzeri di Maduro e di altre 35 persone, con la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (strumento distinto dalla LEmb, ma stessa discrezionalità). Nessun allarme sulla neutralità: prova che l'obiezione «neutralità» è applicata selettivamente. 7. Il «contrappeso involontario» (Jorio) Lo storico Marco Jorio, intervistato dal Der Bund nello stesso pezzo che descrive l'iniziativa come «dirottata» da Russia Today, definisce «esagerazione smisurata» (masslose Übertreibung) la tesi di un nesso stretto tra neutralità svizzera e interessi russi. La fonte scelta dal giornale per legittimare la tesi la corregge al ribasso. 8. Doppio standard sull'«ingerenza» La voce russa da RT (propaganda esplicita) è segnalata come disinformazione; la stessa voce da una portavoce ministeriale (Zakharova) è ospitata per intero dalla NZZ (6 agosto) quasi senza filtro. Per contro, due voci tedesche contro l'iniziativa non producono titoli su «ingerenza»: Constanze Stelzenmüller (Brookings, giurista tedesca) testimonia alla Commissione degli Stati (audizione 20 gennaio 2025); l'ambasciatore Markus Potzel critica in un'intervista NZZ (27 gennaio 2026) l'allentamento dell'export di armi. L'etichetta «disinformazione» è applicata a doppio standard secondo chi parla. 9. Il caso Baud e il debanking Jacques Baud (cittadino svizzero, ex colonnello) inserito il 15 dicembre 2025 nella lista UE (Decisione PESC 2025/2572) come «portavoce della propaganda filorussa», senza processo. La Svizzera non ha recepito la sanzione. Il 22 febbraio 2026 UBS blocca conti e carte senza obbligo giuridico svizzero (la SECO ricorda che le banche possono farlo autonomamente); UBS non ha reso note le motivazioni. Debanking preventivo, onere della prova rovesciato. Profili di diritti fondamentali: sul piano della sanzione UE, precedenti di Strasburgo sull'accesso a un giudice (Al-Dulimi c. Svizzera 2016; Nada c. Svizzera 2012, per libertà di movimento e vita privata); il gesto della banca privata resta fuori dalla Convenzione e va misurato sul diritto svizzero della personalità. Rinvio a un possibile futuro pezzo sulla piazza finanziaria (risoluzioni forzate di conti quadruplicate 2019-2024). 10. Dimensione ticinese Fronte del Sì ticinese (UDC + Lega) formalmente compatto ma organizzativamente indebolito. Voti di minoranza di Chiesa (agli Stati) e Quadri (al Nazionale). Crisi Lega: il consigliere di Stato Claudio Zali — inchiesta penale del Ministero pubblico per abuso di autorità e tentata coazione (distinta dagli audio), presunzione d'innocenza — si dimette dal 30 settembre, tre giorni dopo il voto; il seggio va all'UDC Marchesi. Il nesso tra crisi Zali e disimpegno leghista è ipotesi analitica, non fatto accertato. Il Gran Consiglio non ha ruolo formale (iniziativa federale). Conclusione dell'articolo Il modo più efficace per neutralizzare un'iniziativa costituzionale scomoda non è confutarla nel merito, ma renderla sospetta per associazione — uso asimmetrico dell'etichetta «disinformazione», memoria storica arruolata a rovescio, slogan che riducono un dibattito sulla discrezionalità del Consiglio federale a un test di lealtà, partiti non compatti. Il rischio: un serio dibattito costituzionale di merito sulla neutralità scompare dietro tutto questo.
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2 agosto 2026
IT
Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta - Il procuratore straordinario, il foro derogatorio e il processo equo: un confronto tra ordinamenti
Sintesi La v2 è attualmente pubblicata su Ticinus uscita 27 luglio 2026). Nel frattempo lo studio è stato ampliato in questa v3 (file Terzieta-e-cariche-istituzionali) che integra diversi paragrafi elaborati nel corso degli ultimi giorni. Premessa fattuale — Come si è chiuso il caso all’origine dello studio. Epilogo politico della crisi: dimissioni del consigliere di Stato annunciate il 29 luglio 2026 con effetto al 30 settembre, trasferimento immediato della presidenza alla vicepresidente, subentro del primo dei non eletti dal 1º ottobre. Ruolo marginale della magistratura nella soluzione della crisi e riflessione sul «quarto e quinto potere» — i media tradizionali che accendono le polveri, la flussocrazia dei media sociali che ne amplifica il ritmo, con il terzo potere rimasto sullo sfondo. Parte I — Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese. Sei sotto-sezioni: i due fondamenti distinti (sostanziale ex artt. 56 ss. CPP, formale ex art. 24 LOG «Supplenze durevoli»); i precedenti del 2024 e dell’incidente in Leventina; l’argomento originale della posizione di denunciante; le garanzie applicabili e i loro destinatari (art. 29 vs art. 30 Cost. e art. 6 CEDU); il conflitto «a valle» sul giudice. Parte II — Un problema già risolto altrove: il confronto intercantonale. Quattro modelli a confronto (parlamentare puro — Vaud, Grigioni, Sciaffusa, Argovia; organo terzo indipendente — Ginevra e Confederazione; endo-giudiziario con valvola — Vallese; e senza deroga — Zurigo, Basilea Città, Berna), il caso a parte di San Gallo, il confronto Ginevra/Basilea Città come poli opposti dello spettro, e il capitolo sull’immunità parlamentare cantonale (art. 51 LGC) e federale (artt. 162 Cost., 16-17a LParl). Parte III — Quando la competenza esce dal Cantone: un caso a rovescio. Contenuto nuovo: il caso del deputato con procedura in Canton Uri per eccesso di velocità. Analisi tecnica della cornice edittale (art. 90 cpv. 2 e 4 LCStr, soglie e margini di misurazione ex OOCCS-USTRA) e riflessione sul trattamento paritario dei reati comuni dei politici. Il foro che esce naturalmente dal Cantone per territorialità dissolve il conflitto senza bisogno di designazione: la conferma per differenza del nucleo dello studio. Parte IV — Uno sguardo oltre confine: il modello italiano dei reati ministeriali. Contenuto nuovo: l’art. 96 Cost. italiano e il Tribunale dei ministri, dall’accusa parlamentare pre-1989 al giudice ordinario predeterminato, con la distinzione tra reati ministeriali e reati comuni. Parte V — Il diritto convenzionale: la CEDU e il processo equo dei titolari di cariche. Contenuto nuovo: art. 6 CEDU e i suoi destinatari, il test dell’imparzialità soggettiva/oggettiva (Kyprianou, Micallef), il legame istituzionale come motivo di dubbio (Wettstein c. Svizzera) e la specificità dei procedimenti che coinvolgono figure pubbliche. Parte VI — Poteri dello Stato e responsabilità politica: un argine da ricostruire. Contenuto nuovo: il potere giudiziario «nullo» nella tripartizione di Montesquieu, la presunzione d’innocenza (art. 6 n. 2 CEDU) come argine sistemico, il paradosso della fiducia trasferita, e — sul piano cantonale — la destituzione ex post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (art. 29a e art. 59 lett. n Cost. cant.), la relativa procedura (artt. 93-96 LGC: filtro dell’Ufficio presidenziale, commissione di sette membri, scrutinio segreto, ricorso al TRAM) e il criterio della «dignità della carica». Chiude la mutazione del quarto potere nel quinto. Parte VII — Conclusioni: quale assetto per un Cantone di frontiera. Due sotto-sezioni. Una proposta ragionevole: quattro strumenti — trasferimento al legislativo, organo terzo indipendente, clausola di risalita, più l’accordo di foro tra procure (art. 38 cpv. 1 CPP) già attivabile senza riforma — seguiti da una prassi minima transitoria (iniziativa del Procuratore generale, accordo con altro Cantone, motivazione pubblicata). L’orizzonte di un Cantone di frontiera: riflessione di sistema sul costo dell’instabilità istituzionale (tre sostituzioni in Governo in due anni) e sul valore di un meccanismo di terzietà automatico rispetto alla sola protezione dei titolari di cariche. Nota di continuità editoriale. Le versioni precedenti restano accessibili su Ticinus agli indirizzi già indicizzati: documentano gli stadi iniziali dell’analisi, incentrati sul caso singolo; questa versione ne raccoglie lo sviluppo verso una teoria generale della terzietà, corredata dal diritto comparato intercantonale e italiano, dalla giurisprudenza CEDU e dall’analisi dei meccanismi cantonali di destituzione. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione. Nota sulla revisione v3. Rispetto alle versioni precedenti, questo aggiornamento estende l’analisi oltre il piano della sola designazione dell’autorità inquirente: esamina la posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non affrontato nel dibattito cantonale — e i relativi rimedi previsti dal diritto processuale federale; allarga il confronto al diritto comparato intercantonale e italiano e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; e aggiunge, sul piano cantonale, l’analisi del meccanismo di destituzione ex-post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (artt. 29a e 59 lett. n Cost. cant.; artt. 93-96 LGC). Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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12 gennaio 2026
IT
Il ruolo cruciale e le responsabilità disattese dei media di servizio pubblico nella formazione dell'opinione democratica
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".