Assistenza giudiziaria internazionale in materia Penale
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20 agosto 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — II: ipotesi evolutive post accettazione della modifica costituzionale del 27 settembre
Se il primo volume fotografava il diritto esistente, questo secondo compie il passo successivo: prova a proiettarlo in avanti. Dopo aver esaminato il quadro normativo vigente e il modo in cui vi si rapportano Governo e Parlamento, lo studio simula che cosa potrebbe accadere qualora l’iniziativa sulla neutralità venisse accolta il 27 settembre 2026. Non una previsione, dunque, ma una simulazione ragionata, condotta a partire dagli elementi accertati nel primo volume e dai precedenti storici disponibili. Il punto di partenza è il potere costituente dell’iniziativa popolare, illustrato attraverso due precedenti opposti: la Lex Weber del 2012, accolta a sorpresa e applicata con rapidità dirompente; e l’iniziativa sull’immigrazione di massa del 2014, la cui attuazione si arenò per anni contro gli obblighi europei, fino a un compromesso che ne svuotò la portata. Sono i due modelli — l’uno rapido, l’altro conflittuale — entro cui collocare gli effetti possibili del nuovo articolo 54a. Lo studio passa poi in rassegna, in prospettiva, i temi del primo volume, e affronta alcuni capitoli specifici: l’effetto del passaggio da una neutralità flessibile a una rigida sulla credibilità umanitaria e sul ruolo del CICR; le conseguenze sulla piazza finanziaria di fronte ai regimi sanzionatori occidentali; il riesame che la SECO dovrebbe condurre sulle sanzioni, con la sorte dei circa 7,4 miliardi di averi bloccati e il probabile mutamento di funzione dell’autorità, chiamata a passare dal controllo dei soggetti sanzionati a quello dei flussi finanziari; le misure di reazione autonoma della Svizzera e, specularmente, quelle che i partner occidentali potrebbero adottare contro un disallineamento elvetico. Un capitolo di particolare interesse riguarda la giustiziabilità: una neutralità costituzionalizzata in un divieto preciso potrebbe — sul modello della Lex Weber, che il Tribunale federale dichiarò direttamente applicabile — trasformare la neutralità da atto di governo insindacabile in un controllo di legittimità azionabile, in via indiretta, da chi ne subisca gli effetti. Un sindacato giudiziario che oggi, data l'insindacabilità degli atti di politica estera, semplicemente non esiste. Lo studio non isola il quesito dal suo contesto. Ne mette in luce i due nervi scoperti che animano il dibattito di queste settimane: l'argomento della sicurezza, sollevato dal fronte contrario all'iniziativa, secondo cui una neutralità rigida indebolirebbe la cooperazione difensiva proprio quando il contesto europeo si fa instabile; e la convergenza con la parallela iniziativa «Bussola», che investe il medesimo nodo del recepimento dinamico del diritto europeo. Sia la neutralità sia i Bilaterali III, in fondo, ruotano attorno alla stessa domanda: quanta sovranità la Svizzera sia disposta a cedere. Vengono infine esaminati lo scenario di un rifiuto dell'iniziativa e quello, più grave, di un conflitto aperto tra la Russia e i partner occidentali della Confederazione. Il filo conduttore delle conclusioni è che la vera posta del 27 settembre non è la scelta fra avere o non avere una neutralità — la Svizzera resterà neutrale in entrambi i casi — bensì la scelta fra due modi di esserlo: una neutralità flessibile, che conserva alla politica il margine di allinearsi selettivamente, e una neutralità rigida, che quel margine sacrifica in cambio di una posizione predefinita e coerente. Una scelta che, come mostrano il nodo dei Bilaterali III e l'iniziativa «Bussola», è solo il primo atto di una più ampia ridefinizione dei rapporti fra sovranità, democrazia diretta e integrazione europea.
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16 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — I : quadro sistematico completo
Il diritto svizzero della neutralità — I: quadro sistematico completo A poche settimane dalla votazione federale del 27 settembre 2026 sull’iniziativa popolare per la neutralità, questo studio propone una ricognizione sistematica di ciò che il diritto svizzero, oggi, effettivamente dispone in materia. La domanda di partenza è tanto semplice quanto poco frequentata: quali sono, allo stato, tutte le norme — di rango costituzionale, legislativo, regolamentare e internazionale — che disciplinano, direttamente o indirettamente, la neutralità della Confederazione? L’esito della ricerca è per più versi sorprendente. La Costituzione federale nomina la neutralità in due sole disposizioni (articoli 173 e 185), e lo fa non per definirne il contenuto, ma per attribuirne la salvaguardia alla competenza di Assemblea federale e Consiglio federale. La legislazione che più da vicino tocca la materia — la legge sugli embarghi, quella sul materiale bellico, il controllo dei beni a duplice impiego — non menziona mai la neutralità, operando invece attraverso clausole generali di rispetto del diritto internazionale. Ne discende il nodo centrale del dibattito odierno: nel diritto vigente la neutralità è una competenza discrezionale, non un principio materiale dotato di contenuto vincolante. Il silenzio del Tribunale federale, che la tratta come atto di governo sottratto al sindacato giudiziario, ne è la conferma. È precisamente questa architettura che l’iniziativa in votazione vorrebbe modificare, trasformando un margine di manovra politico in un vincolo costituzionale di contenuto. Lo studio esamina inoltre, quali casi di studio, le sanzioni del 2022 contro la Russia e il loro rapporto con lo statuto di neutralità, i Bilaterali III e l’assenza in essi di ogni clausola sulla neutralità, la revisione della legge sul materiale bellico, e i precedenti storici in cui la Svizzera adottò una neutralità più rigida (dalla Società delle Nazioni alla Rhodesia). La ricerca costituisce il primo di due volumi. Il secondo, dedicato alle ipotesi evolutive nell’eventualità di un accoglimento dell’iniziativa, seguirà a breve quale sequel. Si tratta di una ricerca vasta, che cerca di tracciare la moltitudine di aspetti direttamente o indirettamente influenzati dalla neutralità, quale meccanismo multi-sfaccettato del diritto internazionale pubblico. Ho cercato di essere il più preciso possibile e di verificare accuratamente le fonti poste a fondamento del lavoro. Qualora emergessero errori od omissioni, sarò lieto di correggerli o di integrare nuovi elementi in una successiva versione.
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8 maggio 2022
ITDEFREN
Sanzioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia, nonché congelamento e restituzione di beni illeciti detenuti da persone politicamente esposte straniere
La duplice risposta svizzera ai patrimoni illeciti e agli Stati sanzionati La Svizzera gestisce le sanzioni e il recupero di valori patrimoniali di provenienza illecita attraverso due strumenti giuridici distinti, che rispecchiano la sua architettura federale a più livelli. Le sanzioni commerciali e finanziarie contro Stati, entità e persone straniere — in attuazione di misure dell’ONU, dell’OSCE o dei principali partner commerciali — rientrano nella Legge sugli embarghi (LEmb), applicata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in seno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. Tali sanzioni bloccano fondi e risorse economiche delle persone elencate e limitano il commercio di beni, servizi e capitali. Uno strumento distinto, la legge del 2015 sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP), affronta un problema più circoscritto ma politicamente sensibile: i valori patrimoniali detenuti in Svizzera da ex capi di Stato o alti funzionari stranieri sospettati di corruzione, tipicamente dopo un cambio di regime all’estero. In questo caso è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a ordinare il blocco iniziale — spesso a pochi giorni da un rovesciamento politico, come nei casi di Ben Ali (Tunisia), Mubarak (Egitto) e Yanukovich (Ucraina) — per preservare i valori patrimoniali mentre lo Stato estero avvia una procedura di assistenza giudiziaria. Se tale Stato non riesce a portare a termine la procedura a causa di un sistema giudiziario dissestato, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può proporre un’azione di confisca dinanzi al Tribunale amministrativo federale, basandosi su una presunzione legale secondo cui una crescita patrimoniale sproporzionata e inspiegabile, maturata durante un regime corrotto, è di provenienza illecita. I fondi confiscati non tornano direttamente alle casse dello Stato di provenienza, ma finanziano programmi di interesse pubblico a beneficio della popolazione, sotto la supervisione del DFAE. La distinzione è rilevante: le sanzioni ai sensi della LEmb costituiscono uno strumento di politica estera e commerciale legato al coordinamento internazionale, mentre il meccanismo della LVP è una procedura mirata di lotta alla corruzione e di recupero patrimoniale, specifica per l’integrità della piazza finanziaria svizzera, situata all’incrocio tra politica estera, diritto penale e assistenza giudiziaria internazionale.