Governance e dottrina
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30 agosto 2026
IT
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale
Videosorveglianza e lettura targhe: dai Comuni ticinesi all’ipotesi di un controllo federale Sintesi A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo, 1° luglio 2026), la scheda affronta un istituto vicino ma finora privo di un’analisi d’insieme: la lettura automatica delle targhe ai varchi delle zone a traffico limitato. È il primo tentativo di leggere in un quadro unico la nuova LViSo, i regolamenti comunali sui varchi e il confronto con Italia, Francia, Germania e Austria. La tesi centrale è che, a differenza dell’Italia — dove le ZTL sono disciplinate da una cornice nazionale uniforme (base legale, omologazione dei dispositivi, segnaletica standardizzata, sanzioni fisse, elenco pubblico dei Comuni) — in Svizzera la materia è frammentata su tre livelli, federale, cantonale e comunale, senza standard vincolanti sulla segnaletica né un registro pubblico dei varchi attivi. Ne deriva, per l’automobilista, un’imprevedibilità strutturale del rischio di sanzione che varia da un Comune all’altro. Il paradosso ha già prodotto conseguenze concrete: nel 2023 circa 150 multe ticinesi sono state sospese perché i regolamenti comunali sottostanti non erano conformi alla Legge sulla protezione dei dati. A Locarno, un’inchiesta della RSI aveva documentato molte telecamere a fronte di una segnaletica quasi inesistente — una lacuna ammessa dalla stessa polizia comunale. Oltre alla ricostruzione delle basi legali a tre livelli e al caso locarnese, la scheda esplora profili finora poco trattati in Ticino: il modello whitelist e il vuoto che esso lascia per taxi, servizi a chiamata e consegne occasionali; il diritto dei Comuni limitrofi di essere sentiti quando il traffico deviato si scarica sulle loro strade; l’uso penale dei dati dei varchi e la loro utilizzabilità processuale alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale; le disomogeneità nei termini di conservazione (da poche ore a cento giorni, senza criterio uniforme); l’inapplicabilità diretta del GDPR ai trattamenti dei Comuni ticinesi; e il quadro degli accordi internazionali e bilaterali, nessuno dei quali concepito per i varchi. Un capitolo conclusivo allarga lo sguardo dal varco comunale all’ipotesi di un “varco federale”: il dazio dinamico al San Gottardo e il più ampio programma di mobility pricing, con le implicazioni — diverse a seconda che si scelga la lettura ottica delle targhe (ANPR) o il tracciamento satellitare (GNSS) — in tema di protezione dei dati e base legale. La conclusione è che la vera sfida per il legislatore ticinese e federale non è impedire l’uso della tecnologia, ma colmare per tempo il vuoto di armonizzazione che oggi rende il rischio di sanzione — e la possibilità stessa di conoscerlo in anticipo — sostanzialmente aleatorio; un vuoto che, senza correttivi, rischierebbe di riprodursi su scala nazionale il giorno in cui la Confederazione decidesse di dotarsi di un proprio strumento di controllo dei transiti. Dietro il dettaglio tecnico si cela una domanda che Stefano Rodotà poneva già vent’anni fa: quanto controllo può sopportare una democrazia? Un controllo che si sottrae alla conoscenza del cittadino — cartelli invisibili, nessun registro pubblico — non produce la sicurezza che promette, ma ne erode il presupposto. La differenza tra un controllo compatibile con la libertà e uno che la logora non sta nella tecnologia, ma nella sua conoscibilità.
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29 agosto 2026
IT
Nove anni non bastano?
Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto la mozione Storni (26.4014), che chiedeva di avviare trattative con l’Italia per una convenzione internazionale sulla regolazione del Lago Maggiore, sostenendo che le richieste sono «già in fase di attuazione». Questa mostra che dietro quella formula si nascondono due silenzi. Il primo è temporale: l’elaborazione dell’accordo vincolante comincerà solo nel 2027, a nove anni dall’avvio dei lavori preparatori del 2016, mentre l’estate 2026 ha portato il Verbano a uno dei livelli più bassi dal 1943 e la risposta è arrivata, ancora una volta, a crisi già avviata. Il secondo, più grave, è giuridico: nulla si dice sulla natura del futuro organismo, che rischia di restare un tavolo consultivo senza potere vincolante. L’analisi ripercorre gli strumenti disponibili — dall’Accordo di Carlsruhe al Terzo Protocollo di Madrid fino ai trattati bilaterali diretti — per concludere che non è la forma del trattato a garantire il potere, ma il contenuto del mandato con cui la Svizzera si presenterà al tavolo del 2027.
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26 agosto 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
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23 agosto 2026
ITDEFREN
Comunità di destino o neutralità “à la carte”? Singapore e la Svizzera a confronto
Comunità di destino o neutralità "à la carte"? Singapore e la Svizzera a confronto Muovendo da un discorso di Lee Kuan Yew del 1988 — insieme monito e atto fondativo del racconto nazionale singaporiano — l'analisi costruisce un confronto sistematico tra due piccoli Stati esposti e agli antipodi, Singapore e la Svizzera. La distanza fra i due, più che una presunta somiglianza, è ciò che rende l'esercizio fecondo: permette di isolare ciò che nella sopravvivenza di un piccolo Stato è strutturalmente necessario da ciò che è invece contingente o frutto di scelte politiche. Il confronto si sviluppa su più piani. Sul versante delle convergenze: la centralità della continuità istituzionale; la dottrina della vulnerabilità elevata a fondamento identitario; la gestione strategica delle riserve nazionali (fondi sovrani e segretezza a Singapore, riserve della Banca nazionale in Svizzera); la difesa "a istrice", con l'esercito di milizia e la coscrizione universale; e la condizione comune di società multilingui e multiconfessionali, in cui la coesione va fabbricata anziché ereditata. Sul versante delle divergenze di metodo: l'ingegneria sociale dall'alto di Singapore — meritocrazia rigorosa, alta amministrazione retribuita come il privato, quote etniche imposte nell'edilizia pubblica, inglese come lingua veicolare neutra — contro il modello svizzero di milizia, autonomia territoriale e parità delle lingue nazionali. Il nodo centrale è la neutralità. Sul piano dei principi Berna e la città-Stato divergono radicalmente: l'una neutrale per identità, l'altra dichiaratamente non-allineata. Ma sul terreno concreto della politica di sicurezza la distanza si assottiglia fino quasi a scomparire: allineamento de facto all'architettura di difesa occidentale, medesimi sistemi d'arma, sanzioni contro la Russia adottate rompendo una consuetudine consolidata. L'analisi si sofferma inoltre sulla natura giuridica della neutralità svizzera — non definita da alcuna legge, gestita "à la carte" dall'esecutivo — e sul dibattito aperto dall'Iniziativa in votazione il 27 settembre 2026. Ne scaturisce un paradosso: per un piccolo Stato esposto, l’etichetta giuridica conta meno della logica materiale della sopravvivenza. La neutralità si rivela così meno una condizione di diritto che una modalità di gestione del rischio. Un poscritto porta la riflessione a compimento: poiché la neutralità è un istituto intrinsecamente bellico e l’esposizione geografica della Svizzera a un conflitto tra grandi potenze è assai più acuta di quella di Singapore, la Confederazione sta erodendo proprio lo strumento che la sua posizione rende più necessario — e la convergenza con la città-Stato si rivela, così, meno rassicurante di quanto appaia.
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20 agosto 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — II: ipotesi evolutive post accettazione della modifica costituzionale del 27 settembre
Se il primo volume fotografava il diritto esistente, questo secondo compie il passo successivo: prova a proiettarlo in avanti. Dopo aver esaminato il quadro normativo vigente e il modo in cui vi si rapportano Governo e Parlamento, lo studio simula che cosa potrebbe accadere qualora l’iniziativa sulla neutralità venisse accolta il 27 settembre 2026. Non una previsione, dunque, ma una simulazione ragionata, condotta a partire dagli elementi accertati nel primo volume e dai precedenti storici disponibili. Il punto di partenza è il potere costituente dell’iniziativa popolare, illustrato attraverso due precedenti opposti: la Lex Weber del 2012, accolta a sorpresa e applicata con rapidità dirompente; e l’iniziativa sull’immigrazione di massa del 2014, la cui attuazione si arenò per anni contro gli obblighi europei, fino a un compromesso che ne svuotò la portata. Sono i due modelli — l’uno rapido, l’altro conflittuale — entro cui collocare gli effetti possibili del nuovo articolo 54a. Lo studio passa poi in rassegna, in prospettiva, i temi del primo volume, e affronta alcuni capitoli specifici: l’effetto del passaggio da una neutralità flessibile a una rigida sulla credibilità umanitaria e sul ruolo del CICR; le conseguenze sulla piazza finanziaria di fronte ai regimi sanzionatori occidentali; il riesame che la SECO dovrebbe condurre sulle sanzioni, con la sorte dei circa 7,4 miliardi di averi bloccati e il probabile mutamento di funzione dell’autorità, chiamata a passare dal controllo dei soggetti sanzionati a quello dei flussi finanziari; le misure di reazione autonoma della Svizzera e, specularmente, quelle che i partner occidentali potrebbero adottare contro un disallineamento elvetico. Un capitolo di particolare interesse riguarda la giustiziabilità: una neutralità costituzionalizzata in un divieto preciso potrebbe — sul modello della Lex Weber, che il Tribunale federale dichiarò direttamente applicabile — trasformare la neutralità da atto di governo insindacabile in un controllo di legittimità azionabile, in via indiretta, da chi ne subisca gli effetti. Un sindacato giudiziario che oggi, data l'insindacabilità degli atti di politica estera, semplicemente non esiste. Lo studio non isola il quesito dal suo contesto. Ne mette in luce i due nervi scoperti che animano il dibattito di queste settimane: l'argomento della sicurezza, sollevato dal fronte contrario all'iniziativa, secondo cui una neutralità rigida indebolirebbe la cooperazione difensiva proprio quando il contesto europeo si fa instabile; e la convergenza con la parallela iniziativa «Bussola», che investe il medesimo nodo del recepimento dinamico del diritto europeo. Sia la neutralità sia i Bilaterali III, in fondo, ruotano attorno alla stessa domanda: quanta sovranità la Svizzera sia disposta a cedere. Vengono infine esaminati lo scenario di un rifiuto dell'iniziativa e quello, più grave, di un conflitto aperto tra la Russia e i partner occidentali della Confederazione. Il filo conduttore delle conclusioni è che la vera posta del 27 settembre non è la scelta fra avere o non avere una neutralità — la Svizzera resterà neutrale in entrambi i casi — bensì la scelta fra due modi di esserlo: una neutralità flessibile, che conserva alla politica il margine di allinearsi selettivamente, e una neutralità rigida, che quel margine sacrifica in cambio di una posizione predefinita e coerente. Una scelta che, come mostrano il nodo dei Bilaterali III e l'iniziativa «Bussola», è solo il primo atto di una più ampia ridefinizione dei rapporti fra sovranità, democrazia diretta e integrazione europea.
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16 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — I : quadro sistematico completo
Il diritto svizzero della neutralità — I: quadro sistematico completo A poche settimane dalla votazione federale del 27 settembre 2026 sull’iniziativa popolare per la neutralità, questo studio propone una ricognizione sistematica di ciò che il diritto svizzero, oggi, effettivamente dispone in materia. La domanda di partenza è tanto semplice quanto poco frequentata: quali sono, allo stato, tutte le norme — di rango costituzionale, legislativo, regolamentare e internazionale — che disciplinano, direttamente o indirettamente, la neutralità della Confederazione? L’esito della ricerca è per più versi sorprendente. La Costituzione federale nomina la neutralità in due sole disposizioni (articoli 173 e 185), e lo fa non per definirne il contenuto, ma per attribuirne la salvaguardia alla competenza di Assemblea federale e Consiglio federale. La legislazione che più da vicino tocca la materia — la legge sugli embarghi, quella sul materiale bellico, il controllo dei beni a duplice impiego — non menziona mai la neutralità, operando invece attraverso clausole generali di rispetto del diritto internazionale. Ne discende il nodo centrale del dibattito odierno: nel diritto vigente la neutralità è una competenza discrezionale, non un principio materiale dotato di contenuto vincolante. Il silenzio del Tribunale federale, che la tratta come atto di governo sottratto al sindacato giudiziario, ne è la conferma. È precisamente questa architettura che l’iniziativa in votazione vorrebbe modificare, trasformando un margine di manovra politico in un vincolo costituzionale di contenuto. Lo studio esamina inoltre, quali casi di studio, le sanzioni del 2022 contro la Russia e il loro rapporto con lo statuto di neutralità, i Bilaterali III e l’assenza in essi di ogni clausola sulla neutralità, la revisione della legge sul materiale bellico, e i precedenti storici in cui la Svizzera adottò una neutralità più rigida (dalla Società delle Nazioni alla Rhodesia). La ricerca costituisce il primo di due volumi. Il secondo, dedicato alle ipotesi evolutive nell’eventualità di un accoglimento dell’iniziativa, seguirà a breve quale sequel. Si tratta di una ricerca vasta, che cerca di tracciare la moltitudine di aspetti direttamente o indirettamente influenzati dalla neutralità, quale meccanismo multi-sfaccettato del diritto internazionale pubblico. Ho cercato di essere il più preciso possibile e di verificare accuratamente le fonti poste a fondamento del lavoro. Qualora emergessero errori od omissioni, sarò lieto di correggerli o di integrare nuovi elementi in una successiva versione.
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15 agosto 2026
IT
Abitare cooperativo e alloggio accessibile: modelli, diritto e pianificazione
Cos’è una cooperativa d’abitazione Nella cooperativa d’abitazione i soci non acquistano la proprietà del singolo appartamento: l’immobile resta collettivo, la pigione è commisurata ai costi (terreno, investimento, manutenzione, riserve) e non alla rendita di mercato. È importante non confondere due assi indipendenti: la forma di proprietà e gestione (chi possiede l’immobile) e il livello della pigione (quanto si paga). Una cooperativa mal strutturata su un terreno costoso può avere pigioni elevate, mentre un operatore non cooperativo può offrire pigioni moderate. Il paragone con Zurigo e i modelli pubblici svizzeri A Zurigo, 131 cooperative gestiscono circa 41’300 abitazioni; nel 2025 hanno prodotto 618 dei 2’977 nuovi alloggi della città. In Svizzera, il parallelo pubblico più vicino sono le Fondations immobilières de droit public di Ginevra (8’158 alloggi HBM a fine 2023). In Ticino, Alloggi Ticino SA (ATISA) — 38 immobili, 1’256 appartamenti — resta il principale operatore di interesse pubblico, ora oggetto di una proposta di acquisizione integrale da parte del Cantone. Comparazione con i modelli di abitazioni sociali ed istituti giuridici in uso in Italia. Come innestare una cooperativa nella pianificazione Il percorso segue tre fasi distinte: la pianificazione (variante di piano regolatore o norma specifica) definisce cosa va realizzato; il concorso pubblico determina chi lo realizza; la convenzione di diritto di superficie fissa come l’obiettivo resta garantito nel tempo — canone, durata, vincoli su pigioni, criteri di riversione. Il Ticino ha già precedenti istruttivi: Locarno-Solduno (mappale 4857, diritto di superficie di 50 anni per alloggi per anziani), Lugano-via Lambertenghi (concorso chiuso nel 2020, vinto dalla Cooperativa Vivere Lambertenghi) e Melide (iter completo con tempistiche precise, diritto di superficie fino a 60 anni). Varianti di piano regolatore: modelli già in vigore in Ticino Diversi Comuni ticinesi hanno tradotto la scheda R6 del Piano direttore cantonale in articoli di regolamento edilizio operativi: a Locarno, l’art. 59bis RE introduce un bonus fino al 5% dell’indice di sfruttamento per edifici gestiti da cooperativa, con convenzione di almeno 30 anni e retrocessione decrescente in caso di uscita anticipata; a Lugano, l’ordinanza comunale sulla promozione dell’alloggio, in vigore dal 24 febbraio 2022, arriva fino al 30%; a Bellinzona, l’art. 15 del Regolamento edilizio lega il bonus a quote minime di superficie sussidiata (60% zona B, 70% zone C/D); a Massagno, il Municipio ha richiamato indice maggiorato, diritto di compera e quote nei nuovi azzonamenti come misure allo studio. Conclusione: il caso ex Gas–ex Macello Il confronto mostra due famiglie di strumenti complementari: il bonus edificatorio nel Regolamento edilizio (Locarno, Lugano, Bellinzona) e il diritto di superficie su terreno pubblico assegnato tramite concorso (Locarno-Solduno, Lugano-Lambertenghi, Melide). Per l’ex Gas–ex Macello, l’art. 59bis RE fornisce già una base, ma l’area è troppo strategica per accontentarsi di un bonus generico: il passaggio ulteriore riguarderebbe i fondi pubblici del comparto, affiancando al bonus un concorso per un diritto di superficie sul modello di Lugano-Lambertenghi e Melide. La domanda di fondo resta aperta: quale parte del valore generato dalla trasformazione deve restare alla collettività? Se la Città saprà fissare obiettivi chiari e procedure neutrali, l’ex Macello potrà diventare un riferimento per altri comparti pubblici del Locarnese.
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14 agosto 2026
ITEN
Bilaterali III: il Consiglio federale chiude alla doppia maggioranza, il Parlamento resta spaccato
Premessa Questa sintesi accompagna, come aggiornamento in parallelo, la mia analisi ora pubblicata su Ticinus del 23 novembre 2025, «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». Nelle stesse 24 ore in cui quell’articolo veniva ri-pubblicato, il Consiglio federale ha chiuso due strade parallele verso il referendum obbligatorio sui Bilaterali III — un’iniziativa parlamentare e un’iniziativa popolare — con esiti che meritano una lettura congiunta. I fatti: due porte chiuse in un giorno Il 12 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto l’iniziativa parlamentare 26.425 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), che chiedeva di assoggettare i Bilaterali III al referendum obbligatorio tramite una disposizione transitoria costituzionale. Il Governo ha ribadito la propria posizione del 30 aprile 2025: gli accordi non soddisfarebbero, a suo giudizio, i requisiti dell’art. 140 cpv. 1 Cost. (admin.ch). Il giorno seguente, 13 agosto, il Consiglio federale ha adottato anche il messaggio sull’iniziativa popolare «Bussola», raccomandandone il rigetto senza controprogetto (EJPD). La differenza istituzionale tra i due casi è però decisiva. La CIP-S dipende dal via libera del Consiglio degli Stati, dove il parere negativo del Governo pesa direttamente; le Camere restano peraltro divise, con la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati contraria per 8 voti a 5 e la Commissione omologa del Consiglio nazionale favorevole con margini di 16 a 9 e 15 a 10 (parlament.ch; SVP Zürich). L’iniziativa Bussola, invece, ha già raccolto 111’422 firme valide e ha formalmente raggiunto il quorum il 21 ottobre 2025: il Consiglio federale può raccomandarne il rigetto, ma non può impedire che sia il popolo a votare, con una disposizione transitoria che imporrebbe un nuovo referendum — questa volta obbligatorio — sui Bilaterali III se la votazione sulla Bussola arrivasse dopo quella sul pacchetto Svizzera-UE (Reuters). L’analisi: un braccio di ferro a tre, e due asimmetrie non risolte Letto nell’insieme, il dossier assume la forma di un confronto costituzionale a tre attori — Consiglio federale, Parlamento e popolo — in cui ciascuno controlla una leva diversa, e in cui la Bussola resta l’unica leva che gli altri due non possono disinnescare: la sua clausola retroattiva è, a normativa vigente, l’unico strumento ancora capace di riportare i Bilaterali III a un voto a doppia maggioranza dopo la loro eventuale ratifica. Due asimmetrie, già segnalate nell’analisi di riferimento del novembre 2025, restano irrisolte da questi sviluppi. La prima è economica: il pacchetto tocca circa il 40% del PIL federale ma circa il 60% del PIL ticinese, per l’elevata integrazione transfrontaliera del Cantone e per gli 80.000 frontalieri che vi lavorano — un’esposizione una volta e mezza superiore alla media nazionale, che il solo referendum facoltativo non permette di far pesare come voce distinta. La seconda riguarda la neutralità: nessuno degli accordi contiene una clausola orizzontale che escluda l’uso di infrastrutture, energia, dati o ricerca svizzeri per finalità incompatibili con la neutralità nei settori a valenza duale del pacchetto (energia, spazio, ricerca, sanità). Il 27 settembre 2026 l’elettorato voterà separatamente sull’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» — ma anche una sua sconfitta, data probabile dai sondaggi (54% contrari, 34% favorevoli a giugno 2026, Corriere del Ticino), lascerebbe intatto il vuoto specifico sui Bilaterali III, spostando semmai peso politico sulla Bussola come canale residuo. Conclusione Nove mesi dopo la relazione di Bellinzona, i fatti del 12-13 agosto confermano piuttosto che smentiscono la lettura allora proposta: l’assenza di un vincolo costituzionale stabile sul tipo di referendum lascia alla discrezionalità politica del momento una decisione che dovrebbe rispondere a un criterio prevedibile, applicabile indipendentemente da chi governa e da quale accordo è in discussione. Il nodo resta apertamente politico e si trasferirà nelle prossime settimane di dibattito parlamentare sull’iniziativa 26.425, nella campagna per il voto del 27 settembre sulla neutralità, e — su un orizzonte più lungo — nell’eventuale votazione sulla Bussola stessa. Per l’analisi istituzionale di riferimento del novembre 2025 con la mappatura completa dell’impatto normativo dei Bilaterali III, si veda l’articolo pubblicato su Ticinus: «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». https://ticinus.ch/it/analisi/Bilaterali-ch%E2%80%93ue-iii-le%20sfide-istituzionali-per-la-democrazia-svizzera
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12 agosto 2026
IT
Dalla CEDU all'Aja: due anni dopo, l'Europa brucia e i più fragili pagano il prezzo più alto
A sedici mesi dalla condanna della Svizzera per inazione climatica (CEDU, KlimaSeniorinnen, aprile 2024) e a un anno dal parere dell’Aja che ha qualificato come illecito internazionale i sussidi fossili (ICJ, luglio 2025), i dati dell’estate 2026 mostrano che il costo di quell’illecito non si misura più in risarcimenti simbolici, ma in migliaia di morti e in bollette che i più fragili non possono pagare. Tesi Il diritto internazionale ha ormai riconosciuto, da Strasburgo all’Aja, che l’inazione climatica è un illecito. Ma entrambe le decisioni condividono lo stesso limite strutturale: indicano l’obbligo di agire e lasciano alla politica la scelta dei mezzi. L’estate 2026 dimostra che quel rinvio non è più sostenibile. Struttura dell’articolo 1. Il filo giuridico 2024–2026 — Dalla condanna della Svizzera (violazione art. 8 e art. 6 §1 CEDU) al parere consultivo ICJ del 23 luglio 2025 (obbligo di dovuta diligenza, 1,5°C vincolante, sussidi fossili come atto illecito, piena riparazione del danno), fino alla risoluzione ONU A/80/L.65 del 20 maggio 2026. Filo conduttore: il diritto può costringere gli Stati ad agire in tempo, o certifica solo un danno già avvenuto? 2. L’anomalia europea dell’estate 2026 — I numeri che nel 2024 erano proiezioni IPCC oggi sono cronaca: oltre 10’000 decessi in eccesso nella sola settimana 22–28 giugno (EuroMOMO); Reno “diviso in due” a Kaub; Po a record negativo (−8,59 m a Cremona); Verbano a 13 cm dal minimo storico di agosto; accordo bilaterale italo-elvetico dell’11 agosto sul rilascio dal Ceresio. 3. Un pericolo lento, non spettacolare — L’AMOC non collasserà come in The Day After Tomorrow: oltre il 50% di probabilità di forte indebolimento entro fine secolo (Univ. Bordeaux), ma in modo graduale (Politecnico di Torino). Record oceanico Copernicus (20,86°C, 21 giugno). Moria di molluschi in Adriatico e sbiancamento dei coralli: il calore accumulato è un accumulatore termico, non un interruttore — la retorica dei “gesti simbolici” sposta il problema dal piano industriale a quello morale individuale. 4. I più fragili pagano due volte — Salute (85% dei decessi tra gli over-65, +40% in casa) e portafoglio (costo del raffrescamento quasi raddoppiato dal 2015; chi vive in edifici mal isolati paga di più per climatizzare peggio). È la stessa diseguaglianza già intravista da Strasburgo nel 2024, ora tradotta in cifre. 5. Cosa dovrebbe fare il potere pubblico — Sei priorità operative: budget di carbonio vincolanti; sistemi di allerta caldo-salute ad azione automatica; tariffe sociali per il raffrescamento; fondi di ricostruzione vincolati alla prevenzione strutturale; coordinamento di bacino di invasi alpini e regolazioni fluviali (con protocolli multiuso e cautela ambientale); leva diplomatica ex-Aja per far contribuire grandi emettitori e imprese fossili ai costi di adattamento. Angolo distintivo Non un pezzo climatico generalista: un’analisi che tiene insieme il diritto (CEDU/ICJ, con precisione tecnica sulle basi di responsabilità) e il territorio (Ticino, Verbano, Ceresio, comparto risicolo, bacino Po), leggendo l’estate 2026 come prova empirica di una tesi giuridica formulata nel 2024. Prospettiva transfrontaliera insubrica. Fonti principali CEDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (9.4.2024); ICJ Advisory Opinion (23.7.2025); UNGA A/80/L.65 (20.5.2026); EuroMOMO/ECDC/OMS; Copernicus C3S/CMEMS; Autorità di bacino distrettuale del Po; UFAM; Portmann et al. e Mehling/von Hardenberg et al. (Science Advances, 2026); Greenpeace “Mare Caldo”; Coldiretti. Parole chiave diritti umani, cambiamento climatico, CEDU, Corte Internazionale di Giustizia, siccità, canicola, Verbano, Ticino, adattamento climatico, giustizia climatica, diseguaglianza energetica, AMOC
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8 agosto 2026
IT
Il tavolo che manca: la crisi idrica del Verbano vista dalla Miorina
L'intervista del presidente del Consorzio del Ticino, Paolo Seitone, a Varese News (7 agosto 2026) fornisce, dal lato italiano e con la voce di chi gestisce la traversa della Miorina, la conferma operativa di una diagnosi che i dati idrometrici svizzeri anticipavano da settimane: la siccità del Verbano nell'estate 2026 è più grave di quella del 2022. Il report rilegge quell'intervista in chiave di governance transfrontaliera e sostiene una tesi di metodo: la cooperazione italo-svizzera sulle acque del Verbano si attiva solo a crisi conclamata, mentre servirebbe una cornice istituzionale permanente di monitoraggio e decisione condivisa. I fatti La crisi nei numeri ● Verbano a −40 cm dallo zero idrometrico a inizio agosto, con una perdita di 1,20–1,30 m dalla fine della primavera (Seitone). ● Stazione UFAM di Locarno: 192,23 m s.l.m. il 6 agosto — 14 cm sopra il minimo storico di agosto (1990), già 18 cm sotto il minimo del 2022. ● 400–500mila ettari di colture, soprattutto risicole, colpiti in fase di fioritura; rischio di compromettere la quasi totalità del raccolto senza normalizzazione entro metà agosto. ● Piemonte in stato di emergenza (verso lo stato di calamità); Lombardia in valutazione; Veneto in emergenza regionale riconosciuta dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto (3,55 mln € dal Fondo Emergenze Nazionali). ● La crisi investe anche la navigazione interna: ordinanze di cauta navigazione da AIPo (3 luglio), Mantova (8 luglio) e Regione Veneto (4 agosto, estesa a tutta la rete regionale). Cuneo salino oltre 20 km nel Delta del Po. Gli invasi alpini: crisi simmetrica ● Bacino svizzero Ticino-Lago Maggiore: 11 invasi principali, ~440 mln m³ di capacità, oggi al ~40%. ● Invasi montani del distretto padano: 41% a fine luglio (38–40% a inizio agosto). Dato pressoché identico. ● Sul lato italiano l'Osservatorio è esplicito — «i margini di sostegno di origine nazionale risultano in larga parte esauriti»: la simmetria della crisi è documentata su entrambe le sponde. ● Non esiste una sponda « ricca » e una « povera » d'acqua: la crisi è simmetrica. La Svizzera non è una riserva pronta all'uso. L'analisi Un ponte istituzionale già esistente, sottoutilizzato Il Consorzio Villoresi è al tempo stesso socio dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia e membro del Consorzio del Ticino: un collegamento che unisce già oggi, sulla carta, la navigazione interna transfrontaliera e -indirettamente- la regolazione idraulica italiana del Verbano. Non è un dettaglio astratto: Villoresi è anche l'ente proprietario delle dighe del Panperduto (Somma Lombardo, 1884), lo sbarramento che smista le acque del Ticino tra uso irriguo e idroelettrico. Da qui, il 28 luglio, è partita l'istanza di Lombardia e Piemonte per ridurre il deflusso ecologico del Ticino da 17 a 14 m³/s — la stessa deroga già concessa nel 2022. Il ponte istituzionale ha dunque un ancoraggio fisico concreto; resta però inutilizzato come canale di dialogo strutturato. Il tavolo che c'è, ma solo in emergenza Un canale bilaterale con la Svizzera esiste ed è stato convocato su richiesta dell'Autorità di bacino del Po — AIPo di Parma — ma si attiva quando la crisi è già acuta. Con crisi destinate a ripetersi ogni pochi anni (Seitone: nei prossimi 7–8 anni « di tutto »), un tavolo convocato ex post arriva sistematicamente tardi rispetto ai tempi dell'agricoltura e degli ecosistemi lacustri. La stessa esigenza di metodo Potenziamento coordinato degli invasi alpini a monte e -contestata- bacinizzazione del Po a valle sono oggi discussi su binari separati. Senza una cornice di governance comune lungo l'intera asta Ticino-Po, le due leve non possono essere coordinate efficacemente. Conclusione e proposta Il problema non è la mancanza di canali, ma la loro natura estemporanea. Non esiste tra Svizzera e Italia alcun quadro giuridico bilaterale stabile sulla ripartizione delle acque del Verbano; le Convenzioni di Helsinki (1992) ed Espoo (1991) non sono mai state tradotte in un trattato vincolante né in una commissione mista con poteri reali. La proposta: attivare concretamente Helsinki ed Espoo attraverso un accordo specifico e una commissione mista permanente, eventualmente sostenuta dalla ratifica italiana del Protocollo n. 3 di Utrecht (2009). Dare ai collegamenti esistenti una cornice di governance permanente — capace di monitorare e decidere prima che la crisi sia acuta — è ormai una necessità di metodo, più che una scelta tra opzioni.
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7 agosto 2026
ITDEFREN
Il limnigrafo di Locarno e il Lago Maggiore alla prova della grande siccità del 2026
Il limnigrafo ottocentesco di Locarno — meccanismo a orologeria attivo dal 1867 e tutelato come bene culturale — registra nell'estate 2026 uno dei livelli più bassi mai osservati sul Lago Maggiore: 192,22 m s.l.m. all'inizio di agosto, a soli 13 cm dal minimo storico di agosto (1990) e vicino al minimo assoluto della serie regolata dal 1943 (1947). La crisi supera già per gravità la siccità del 2022 ed è alimentata da un deficit pluviometrico eccezionale (-46% rispetto alla media 1900-2025), confermato in modo speculare anche sulla sponda italiana dal Centro Geofisico Prealpino. L'articolo usa questo dato per sviluppare un argomento più ampio e di forte interesse editoriale: la serie storica dimostra che bastano pochi giorni di pioggia intensa sull'intero bacino imbrifero (com'è avvenuto nel 2023 e nel 2024) per recuperare in poche ore ciò che mesi di siccità hanno eroso — ma senza infrastrutture di trattenimento adeguate, quell'acqua si disperde verso il mare. Da qui la proposta di "invasi multifunzionali" a monte, distinta con cura dalla contestata "bacinizzazione" del Po, e l'affondo finale sulla necessità di una governance idrica transfrontaliera italo-svizzera capace di trasformare gli eventi estremi in riserva anziché in emergenza ricorrente.
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5 agosto 2026
IT
L’estate 2026: quando il 2003 non è più il record
Il clima come questione di governance transfrontaliera. L’estate 2026 ha superato il parametro storico del 2003 a sud delle Alpi. Il periodo canicolare, aperto il 18 giugno e interrotto da una sola giornata, colloca le ondate di quest’anno tra le più intense e prolungate della serie di Locarno-Monti dal 1935. Il dato conferma in tempo reale l’accelerazione antropica segnalata da MeteoSvizzera. L’analisi sposta però il fuoco dal dato meteorologico alla sua dimensione politico-istituzionale, individuando un duplice disallineamento. Il primo, interno alla Svizzera: mentre gli operatori sul terreno — dal comando dei pompieri ginevrini reduci dalla Gironda — avvertono che i mezzi antincendio non sono più dimensionati alla minaccia, il Consiglio federale ha stralciato, in nome del freno all’indebitamento, un credito di 100 milioni per la resilienza forestale già approvato dal Parlamento. Il secondo, transfrontaliero: la governance climatica del bacino del Po si struttura sul solo versante italiano ed europeo (progetto LIFE CLIMAX PO), senza integrare stabilmente la sponda svizzera — Verbano, Ticino, laghi prealpini — da cui dipende buona parte della disponibilità idrica del distretto nei periodi critici. La conclusione è che la finestra di adattamento si sta restringendo, mentre le architetture di governance restano frammentate su entrambi i fronti — acqua e incendi, nord e sud delle Alpi. Il tassello mancante è un raccordo stabile, non occasionale, tra la governance del Po e il versante svizzero del bacino.
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4 agosto 2026
IT
Boschi e clima: il taglio di Berna e il paradosso ticinese
Il paradosso ticinese del bosco Il taglio federale 2027 all'adattamento climatico dei boschi e il sotto-finanziamento strutturale del Ticino Sintesi esecutiva A inizio agosto 2026 il Consiglio federale, per voce del capo del DATEC Albert Rösti, ha stralciato dalla pianificazione finanziaria a partire dal 2027 i fondi specificamente destinati all'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici, nel quadro del pacchetto di risparmio EP27. La reazione istintiva ticinese — protesta contro il disimpegno federale — è però mal calibrata. Il taglio colpirà il Ticino meno di ogni altro cantone alpino, perché il Cantone riceve già oggi da Berna un cofinanziamento forestale strutturalmente basso. Il problema reale non è la decisione del 2027, ma lo squilibrio che la precede: circa 12 CHF/ha di contributo federale, contro 89-152 CHF/ha degli altri cantoni alpini e prealpini. Questo report ne ricostruisce le cause, i rischi connessi e le linee d'azione per il Cantone. Dati chiave ● Contributo federale 2024: ~1,78 mio CHF al Ticino, a fronte di ~14,2 mio CHF di spesa cantonale (autofinanziamento all'87%). ● Patrimonio forestale: 146.118 ha, terzo del Paese dopo Grigioni (216.000) e Berna (179.184), superiore a Vallese e Vaud. ● Indice delle risorse: ~91 punti (2024-2025), solo moderatamente sotto la media svizzera di 100 — il divario non è spiegabile con la perequazione. ● Rischio incendi: interfaccia bosco-abitato pari al 17% della superficie forestale; incendi in calo (2,44 ha nel 2025, minimo storico) ma trend globale delle perdite assicurate in forte crescita (Swiss Re: dal 2% pre-2015 al 10-11% attuale). ● Assetto proprietario: ~80% pubblico, di cui il grosso in capo a 255 patriziati (75-79% dell'intera superficie boschiva). Cantone Superficie boschiva Contributo fed. / ha: Vallese ~120.000 ha ~152 CHF/ha Grigioni 216.000 ha ~143 CHF/ha Berna 179.184 ha ~98 CHF/ha Vaud 127.775 ha ~89 CHF/ha Ticino 146.118 ha ~12 CHF/ha Analisi Perché il Ticino riceve così poco. Non per capacità finanziaria: l'indice delle risorse esclude una logica perequativa. La spiegazione è tecnica. Berna ripartisce la quota principale dei sussidi «Bosco» (forfait di 5.000 CHF/ha) in base al bosco di protezione classificato secondo SilvaProtect-CH, non alla superficie totale, applicando inoltre tariffe crescenti per fascia altimetrica (fino a 1.400 CHF/ha nelle Alpi, fascia del Ticino). Che il Ticino, pur nella fascia più remunerativa, resti ultimo suggerisce due ipotesi — non confermate su fonte primaria: una quota di bosco riconosciuta come protezione inferiore a quella degli altri cantoni alpini, oppure un minore utilizzo storico dei programmi federali. È il primo nodo da occorrerebbe chiarire con la Sezione forestale. Il rischio territoriale. Il bosco copre oltre metà del Cantone ma si concentra sui versanti; il fondovalle, dove vive il 90% della popolazione, ospita solo il 3% del bosco. Il rischio d'incendio si addensa quindi nella fascia d'interfaccia. Manca in Svizzera — lo riconosce l'UFAM — una base legale per la protezione antincendio degli edifici, analoga al débroussaillement francese. Il caso californiano (ritiro degli assicuratori, esposizione del FAIR Plan cresciuta da 50 a 458 mia USD tra 2018 e 2024) mostra dove porta l'inazione: l'onere della prevenzione ricade comunque sul proprietario, ma in emergenza e a costi molto superiori. La variabile istituzionale. Le dimissioni di Claudio Zali (fine settembre 2026) aprono la successione al Dipartimento del territorio, con l'ingresso in Governo di Piero Marchesi (UDC), primo subentrante della lista Lega-UDC. L'attribuzione dei dipartimenti spetta all'Esecutivo e non è acquisita, ma il ricambio coincide con la fase in cui il Cantone dovrebbe far valere a Berna la propria posizione sui fondi «Bosco». Resta aperta la questione se il dossier sarà trattato come interesse cantonale trasversale. Raccomandazioni 1. Chiarimento tecnico prioritario. Ottenere dalla Sezione forestale un'analisi pubblica sul divario di cofinanziamento per ettaro, distinguendo la componente di classificazione (bosco di protezione SilvaProtect-CH) da quella di mobilitazione dei programmi, in vista del negoziato NPC 2028-2031. 2. Strategia comunicativa sui dati WSL 2025. Utilizzare il Rapporto forestale per motivare presso l'opinione pubblica un eventuale aumento della spesa cantonale a compensazione del disimpegno federale, valorizzando il fatto che il Ticino già sostiene la quota maggioritaria dell'onere. 3. Colmatura della lacuna normativa. Valutare l'introduzione di obblighi ragionevoli di manutenzione preventiva nelle fasce d'interfaccia (modello francese), come alternativa ordinata e anticipata allo scenario californiano di scarico del rischio sul privato. 4. Cooperazione operativa transfrontaliera. Rafforzare gli accordi con il Piemonte per l'accesso rapido ai mezzi aerei di spegnimento, sul precedente del Monte Gambarogno 2022, per mitigare nel breve periodo l'effetto del minor sostegno federale. 5. Coordinamento con i patriziati. Impostare qualsiasi politica di prevenzione in concertazione con la rete dei 255 patriziati, riconoscendo il ruolo di regia e cofinanziamento cantonale a fronte della frammentazione proprietaria.
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2 agosto 2026
IT
Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta - Il procuratore straordinario, il foro derogatorio e il processo equo: un confronto tra ordinamenti
Sintesi La v2 è attualmente pubblicata su Ticinus uscita 27 luglio 2026). Nel frattempo lo studio è stato ampliato in questa v3 (file Terzieta-e-cariche-istituzionali) che integra diversi paragrafi elaborati nel corso degli ultimi giorni. Premessa fattuale — Come si è chiuso il caso all’origine dello studio. Epilogo politico della crisi: dimissioni del consigliere di Stato annunciate il 29 luglio 2026 con effetto al 30 settembre, trasferimento immediato della presidenza alla vicepresidente, subentro del primo dei non eletti dal 1º ottobre. Ruolo marginale della magistratura nella soluzione della crisi e riflessione sul «quarto e quinto potere» — i media tradizionali che accendono le polveri, la flussocrazia dei media sociali che ne amplifica il ritmo, con il terzo potere rimasto sullo sfondo. Parte I — Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese. Sei sotto-sezioni: i due fondamenti distinti (sostanziale ex artt. 56 ss. CPP, formale ex art. 24 LOG «Supplenze durevoli»); i precedenti del 2024 e dell’incidente in Leventina; l’argomento originale della posizione di denunciante; le garanzie applicabili e i loro destinatari (art. 29 vs art. 30 Cost. e art. 6 CEDU); il conflitto «a valle» sul giudice. Parte II — Un problema già risolto altrove: il confronto intercantonale. Quattro modelli a confronto (parlamentare puro — Vaud, Grigioni, Sciaffusa, Argovia; organo terzo indipendente — Ginevra e Confederazione; endo-giudiziario con valvola — Vallese; e senza deroga — Zurigo, Basilea Città, Berna), il caso a parte di San Gallo, il confronto Ginevra/Basilea Città come poli opposti dello spettro, e il capitolo sull’immunità parlamentare cantonale (art. 51 LGC) e federale (artt. 162 Cost., 16-17a LParl). Parte III — Quando la competenza esce dal Cantone: un caso a rovescio. Contenuto nuovo: il caso del deputato con procedura in Canton Uri per eccesso di velocità. Analisi tecnica della cornice edittale (art. 90 cpv. 2 e 4 LCStr, soglie e margini di misurazione ex OOCCS-USTRA) e riflessione sul trattamento paritario dei reati comuni dei politici. Il foro che esce naturalmente dal Cantone per territorialità dissolve il conflitto senza bisogno di designazione: la conferma per differenza del nucleo dello studio. Parte IV — Uno sguardo oltre confine: il modello italiano dei reati ministeriali. Contenuto nuovo: l’art. 96 Cost. italiano e il Tribunale dei ministri, dall’accusa parlamentare pre-1989 al giudice ordinario predeterminato, con la distinzione tra reati ministeriali e reati comuni. Parte V — Il diritto convenzionale: la CEDU e il processo equo dei titolari di cariche. Contenuto nuovo: art. 6 CEDU e i suoi destinatari, il test dell’imparzialità soggettiva/oggettiva (Kyprianou, Micallef), il legame istituzionale come motivo di dubbio (Wettstein c. Svizzera) e la specificità dei procedimenti che coinvolgono figure pubbliche. Parte VI — Poteri dello Stato e responsabilità politica: un argine da ricostruire. Contenuto nuovo: il potere giudiziario «nullo» nella tripartizione di Montesquieu, la presunzione d’innocenza (art. 6 n. 2 CEDU) come argine sistemico, il paradosso della fiducia trasferita, e — sul piano cantonale — la destituzione ex post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (art. 29a e art. 59 lett. n Cost. cant.), la relativa procedura (artt. 93-96 LGC: filtro dell’Ufficio presidenziale, commissione di sette membri, scrutinio segreto, ricorso al TRAM) e il criterio della «dignità della carica». Chiude la mutazione del quarto potere nel quinto. Parte VII — Conclusioni: quale assetto per un Cantone di frontiera. Due sotto-sezioni. Una proposta ragionevole: quattro strumenti — trasferimento al legislativo, organo terzo indipendente, clausola di risalita, più l’accordo di foro tra procure (art. 38 cpv. 1 CPP) già attivabile senza riforma — seguiti da una prassi minima transitoria (iniziativa del Procuratore generale, accordo con altro Cantone, motivazione pubblicata). L’orizzonte di un Cantone di frontiera: riflessione di sistema sul costo dell’instabilità istituzionale (tre sostituzioni in Governo in due anni) e sul valore di un meccanismo di terzietà automatico rispetto alla sola protezione dei titolari di cariche. Nota di continuità editoriale. Le versioni precedenti restano accessibili su Ticinus agli indirizzi già indicizzati: documentano gli stadi iniziali dell’analisi, incentrati sul caso singolo; questa versione ne raccoglie lo sviluppo verso una teoria generale della terzietà, corredata dal diritto comparato intercantonale e italiano, dalla giurisprudenza CEDU e dall’analisi dei meccanismi cantonali di destituzione. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione. Nota sulla revisione v3. Rispetto alle versioni precedenti, questo aggiornamento estende l’analisi oltre il piano della sola designazione dell’autorità inquirente: esamina la posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non affrontato nel dibattito cantonale — e i relativi rimedi previsti dal diritto processuale federale; allarga il confronto al diritto comparato intercantonale e italiano e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; e aggiunge, sul piano cantonale, l’analisi del meccanismo di destituzione ex-post di un membro di membri del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato (artt. 29a e 59 lett. n Cost. cant.; artt. 93-96 LGC). Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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30 luglio 2026
IT
Super Puma in Corsica, pompieri a Bordeaux: e il fuoco dietro il Ghiridone, a un passo da casa?
Sintesi Mentre tre Super Puma dell’esercito svizzero e decine di pompieri romandi venivano mobilitati verso la Corsica e la Gironda, un incendio persistente bruciava per giorni a pochi chilometri da Locarno, sul versante italiano del Monte Ghiridone — senza che il Ticino intervenisse attivamente, limitandosi al monitoraggio. Questo contributo, complementare a «Il fuoco non conosce confini», ricostruisce la cronologia dell’episodio e la confronta con il precedente di Indemini (2022), quando la cooperazione con l’Italia permise di ottenere Canadair in una mezza giornata, evitando conseguenze peggiori a un incendio costato comunque oltre 7,5 milioni di franchi. L’analisi mostra che la base giuridica per la collaborazione transfrontaliera esiste già — l’art. 13 della Convenzione ticinese sui mezzi aerei antincendio non esclude affatto l’intervento di mezzi esteri — ma resta una clausola di tolleranza, attivabile solo caso per caso, non un protocollo di ingaggio preventivo. L’articolo affronta anche l’illusione di una soluzione “europea”: l’adesione della Svizzera al Meccanismo di protezione civile UE è sospesa da fine 2025, non arriverà prima del 2028, e il tema non figura nemmeno nei Bilaterali III firmati con Bruxelles a marzo 2026. La conclusione è netta: se la Confederazione sa proiettare uomini e mezzi a ottocento chilometri di distanza, sotto comando straniero, nel giro di pochi giorni, allora l’ostacolo a un accordo di reciprocità con Piemonte e Lombardia — penso in particolare a “zone di cooperazione prioritaria” lungo Vigezzo-Centovalli, Grande-Onsernone, Formazza-Bedretto — non è tecnico né giuridico. È soltanto la mancanza di una firma, scritta prima che il prossimo incendio la renda urgente.
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27 luglio 2026
IT
Il procuratore straordinario nell’ordinamento ticinese: base legale, precedenti e l’imprevisto - v2
Sintesi. Nota alla presente edizione v2. Questa è una versione rielaborata e ampliata dello studio pubblicato ieri: integra un capitolo dedicato alla posizione dell’autorità eventualmente chiamata a giudicare, profilo che la prima edizione non affrontava. Le conclusioni relative al Ministero pubblico restano invariate; l’aggiornamento le completa senza modificarle. L’oggetto. Questo studio esamina l’istituto del procuratore pubblico straordinario nell’ordinamento ticinese: su quale base legale riposi, quali precedenti cantonali lo abbiano applicato, e perché la configurazione emersa nel luglio 2026 sollevi una questione che nessuno di quei precedenti aveva dovuto affrontare. È un approfondimento del commento «Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale», pubblicato in pari data, ma può essere letto autonomamente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati né ne riproduce alcun contenuto, non chiede dimissioni. La presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone menzionate. Il procedimento che sfiora la posizione di un minorenne detenuto è considerato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Due fondamenti da tenere distinti. L’esigenza di un magistrato esterno discende dal meccanismo di ricusazione ed esclusione del diritto processuale penale, che impone l’astensione quando sia compromessa l’imparzialità, effettiva o apparente. Il potere di designarlo riposa invece su una base diversa e cantonale: l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Il dibattito tende a sovrapporre i due piani; tenerli separati è la premessa di tutto il ragionamento. Il rilievo tecnico centrale. L’art. 24 LOG è rubricato «Supplenze durevoli» e prevede che, in caso di vacanza di un seggio giudiziario o di impedimento durevole, il Consiglio di Stato possa designare un supplente a ricoprire l’ufficio. È una disposizione concepita per coprire una funzione rimasta scoperta — non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione al procuratore straordinario riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante — non è una lacuna del legislatore, la disposizione disciplina semplicemente tutt’altro. Un precedente che il dibattito ha trascurato. Nel marzo 2024, aperto un procedimento penale relativo a un incidente stradale in Leventina, nessuno chiese la nomina di un procuratore straordinario: il rimedio adottato fu politico, con l’autosospensione del consigliere di Stato dalla conduzione della polizia. Lo studio dà conto di quel precedente, e di un’asimmetria allora non rilevata da alcuno — autore di queste pagine compreso — poiché la misura copriva l’organo investigato ma non quello investigante. Tre differenze che rendono inedita la configurazione attuale. La prima è la qualità processuale: nel 2024 il consigliere di Stato non fu mai imputato. La seconda, e più rilevante, è la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza; per il denunciante il rapporto si rovescia, poiché dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza e non darvi seguito a quella opposta. Nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto esiste per sciogliere. La terza riguarda la qualità dei denunciati, che siedono anche in Gran Consiglio, l’organo che elegge i magistrati. E poi chi giudica. Le tre differenze appena descritte riguardano la fase istruttoria. Ma se il procuratore straordinario promuovesse l’accusa, si porrebbe una domanda distinta, che il dibattito cantonale non ha ancora formulato: chi giudicherebbe? Il giudice non condivide il legame con l’Esecutivo che espone il Ministero pubblico, ma resta esposto a un legame con il Legislativo, poiché i denunciati siedono nell’organo che elegge i giudici. La designazione di un procuratore straordinario risolverebbe dunque il conflitto a monte, lasciando intatto quello a valle. Lo studio esamina gli strumenti che il diritto processuale federale offre per questa fase — dal trasferimento di foro tra procure cantonali alla ricusazione a cascata fino al Tribunale penale federale — distinguendoli, per rigore di garanzia, da quelli applicabili al Ministero pubblico. La posizione del Governo, e ciò che essa non copre. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la designazione dei procuratori straordinari. Lo studio riporta quella posizione nella sua forma migliore — la consultazione favorevole dei tre organi giudiziari interpellati, la giurisprudenza federale richiamata, il rilievo secondo cui l’iniziativa lascerebbe trasparire sfiducia verso la magistratura — e ne isola il presupposto comune: tutte le fattispecie richiamate presuppongono un Esecutivo collocato fuori dal conflitto. Non è in discussione la validità della base legale, ma la sua sufficienza in una situazione che nessuna delle pronunce citate ha dovuto considerare. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Quarantott’ore dopo aver dichiarato non necessari cambiamenti procedurali, il Consiglio di Stato si è trovato ad affrontare proprio quell’ipotesi. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni, in una catena dove il sostituto del primo interessato è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale — e ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze. Nota sulla revisione v2. Rispetto alla versione pubblicata ieri, questo aggiornamento aggiunge l’analisi della posizione dell’autorità eventualmente giudicante — un profilo distinto da quello del Ministero pubblico, finora non esaminato nel dibattito cantonale — e i relativi strumenti di rimedio previsti dal diritto processuale federale. Le parti già pubblicate restano invariate nella sostanza. Un invito. La ricerca affronta profili che il dibattito cantonale non ha finora esaminato, con elementi tratti da fonti disperse e precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.
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26 luglio 2026
IT
Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale in tempo reale
In sintesi Il quadro. Il 23 luglio il Consiglio di Stato ha auspicato e accolto la rinuncia temporanea di Claudio Zali alla responsabilità politica su magistratura e polizia cantonale, esercitata nel frattempo dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Zali resta presidente del Governo e direttore del Dipartimento del territorio. Nei giorni successivi quasi tutte le forze politiche hanno chiesto un passo ulteriore, fino alla richiesta di dimissioni immediate formulata dall’UDC il 25 luglio; il 26 è giunto un segnale anche dall’area politica di riferimento del consigliere di Stato, con l’annuncio che il settimanale Il Mattino della Domenica non ne sosterrà l’eventuale ricandidatura nel 2027. La Lega, sola tra i partiti rappresentati in Governo, mantiene una linea attendista e riunirà i propri rappresentanti martedì 28. Tutti i procedimenti restano in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente. Ciò che questo testo non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ne riproduce i contenuti, non chiede dimissioni. Il filone che sfiora un minorenne detenuto è trattato unicamente nei suoi profili istituzionali, con omissione deliberata di ogni elemento identificativo. Il nodo trascurato: la presidenza. La sospensione delle competenze non ha toccato la presidenza del Consiglio di Stato, che Zali detiene dall’aprile 2026. Il Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato non prevede alcuna decadenza automatica legata a un’inchiesta penale: si tratta di una carica collegiale-organizzativa, revocabile solo dal Governo stesso. Ma la presidenza comporta anche la rappresentanza del Cantone verso l’esterno — funzione oggi particolarmente delicata, con un contenzioso aperto su tre tavoli simultanei nel dossier dei ristorni frontalieri, dove Bellinzona, Berna e Roma esprimono posizioni divergenti. Il rilievo tecnico centrale. La base legale della nomina di un procuratore straordinario è l’art. 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, disposizione rubricata «Supplenze durevoli» e concepita per coprire un seggio vacante o un magistrato durevolmente impedito — non per affiancare al titolare in carica un magistrato incaricato di un singolo incarto. La sua applicazione riposa dunque su un’interpretazione estensiva: legittima e avallata dal Tribunale federale, ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l’ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante: non è una lacuna del legislatore, è la conseguenza del fatto che la disposizione disciplina tutt’altro. Perché la configurazione è inedita. In tutti i precedenti richiamati il Consiglio di Stato era terzo rispetto al conflitto, e vi si ricorreva proprio per questo. Oggi l’organo cui spetterebbe designare il magistrato terzo è il medesimo collegio di cui la persona interessata fa parte. A ciò si aggiunge un profilo finora ignorato dal dibattito, e che pesa più di quello dell’imputato: la posizione di denunciante. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto sciolto dall’operato stesso della Procura, perché un’inchiesta rigorosa ne dimostra l’indipendenza. Per il denunciante no: dare seguito alla denuncia espone all’accusa di compiacenza, non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell’apparenza, e nessuna condotta permette all’organo di dimostrare la propria imparzialità — che è precisamente ciò che l’istituto del procuratore straordinario è concepito per sciogliere. Una coincidenza di date, e una prassi che si consolida. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la competenza di designare i procuratori straordinari, ritenendo l’assetto attuale solido e non bisognoso di modifiche. Quarantott’ore più tardi si è trovato ad affrontare l’unica ipotesi che né la giurisprudenza richiamata né i precedenti cantonali avevano avuto occasione di considerare. Va inoltre osservato che il rimedio della rinuncia temporanea è stato applicato tre volte in poco più di due anni — nel 2024 a Norman Gobbi, che cedette la polizia a Zali; nel 2025 con l’arrocchino; nel 2026 a Zali stesso — in una catena dove il sostituto del primo è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione. Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. Ciò che ha tenuto. Nonostante la pressione convergente di quasi tutte le forze politiche, un caso mediatico di risonanza nazionale e internazionale e un’istruttoria penale aperta, il dibattito ticinese ha finora mantenuto separati i piani. Le richieste di dimissioni, anche le più recise, sono state formulate come conseguenze politiche e non come sanzioni anticipate, con la presunzione d’innocenza esplicitamente riaffermata anche da chi chiede il passo indietro senza condizioni. In un cantone piccolo, in piena estate e a un anno dalle elezioni, non era affatto scontato. Le due date davanti. Martedì 28 luglio la riunione interna della Lega; mercoledì 29 il presidio annunciato in Piazza Governo a Bellinzona. Dalla prima dipenderà quale dei sei scenari delineati in questa analisi diventi praticabile. Un approfondimento dedicato al procuratore straordinario — con la ricostruzione integrale dei precedenti cantonali, l’analisi delle garanzie applicabili al Ministero pubblico e l’esame della posizione governativa del 21 luglio — sarà pubblicato separatamente.
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23 luglio 2026
IT
Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale
Il caso. Due vicende distinte si sono sovrapposte nella percezione pubblica nell’arco di poche settimane. La prima riguarda un intervento del consigliere di Stato Claudio Zali presso le strutture detentive, su cui il Gran Consiglio ha attivato l’alta vigilanza e su cui, secondo quanto riferito dalla stampa, risulta aperto un procedimento penale. La seconda riguarda due frammenti audio diffusi da un profilo Instagram, dei quali non esiste alcuna perizia indipendente, e la lettera con cui tre presidenti di partito di governo hanno chiesto un chiarimento pubblico. Tutti i procedimenti sono in fase istruttoria: la presunzione d’innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Che cosa questa analisi non fa. Non si pronuncia sulla colpevolezza o sull’innocenza di alcuno, non valuta l’autenticità dei materiali circolati, non ipotizza alcuna ingerenza nelle indagini — che nulla lascia supporre e che sarebbe grave affermare senza prove. Non chiede dimissioni. Il suo oggetto è il metodo con cui le istituzioni stanno affrontando la crisi, non il merito dei fatti. La tesi. Il problema istituzionale non è la colpevolezza di qualcuno, ma la coincidenza tra chi è parte e chi vigila. Una scelta organizzativa del luglio 2025 — il cosiddetto “arrocchino” — ha attribuito al presidente del Governo la conduzione politica di magistratura, polizia e giudicature di pace, pur lasciandolo direttore del Dipartimento del territorio. Oggi quella stessa persona è coinvolta, a più titoli, in vicende che ricadono nel perimetro di quel settore. Ne risulta un difetto di apparenza di imparzialità che, nel diritto pubblico, non è un dettaglio formale ma un requisito autonomo di legittimità: produce danno istituzionale a prescindere da qualunque comportamento scorretto effettivo. La proposta. Due interventi paralleli, entrambi già disponibili nell’ordinamento, nessuno dei quali presuppone un giudizio di colpevolezza. Sul piano giudiziario, la nomina di un procuratore straordinario esterno, istituto già applicato in Ticino nell’agosto 2024 e oggetto di un’iniziativa parlamentare del dicembre 2025 che ne propone la codificazione. Sul piano politico-amministrativo, la restituzione almeno temporanea della conduzione politica di magistratura e polizia a un altro membro del Governo. È la misura meno invasiva tra quelle in discussione: non incide sul mandato popolare, non anticipa alcun verdetto, non priva il consigliere di Stato del proprio dipartimento, ed è revocabile il giorno stesso in cui i procedimenti si chiudessero senza addebiti. Il precedente decisivo. Nel settembre 2018 il Governo ginevrino, aperto un procedimento penale contro il consigliere di Stato Pierre Maudet, gli sottrasse anzitutto le relazioni istituzionali tra sicurezza e potere giudiziario; otto giorni dopo, ritenendo la misura insufficiente, gli trasferì anche la responsabilità della polizia. Maudet restò in carica e alla guida del proprio dipartimento, e il collegio precisò un principio destinato a durare: a un eletto dal popolo non si ritirano tutte le prerogative — si separano le funzioni esposte al conflitto, non il mandato. Il confronto con i casi Kopp (1989) e Berset (2019-2022) conferma che l’elemento decisivo per la tenuta di un sistema non è la gravità delle accuse, ma l’esistenza di una terzietà credibile e tempestiva. Dove è mancata, il danno si è consumato prima e indipendentemente dall’esito giudiziario. Il principio. «Tre cose siano poste a salvaguardia della Repubblica: la costituzione delle leggi, la virtù dei magistrati, le accuse dei vizi.» Così Carlo Battaglini nel 1855, in un passaggio inciso sul suo monumento a Lugano. Le accuse ci sono state, ed erano legittime. La virtù dei magistrati non è in discussione. È il primo elemento — l’assetto che dovrebbe incanalare l’accusa verso un accertamento ordinato — a mostrare oggi la crepa.
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21 luglio 2026
IT
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ticinese alla prova del confronto comparato e dell'efficienza strutturale
Finanza ed economia: integrato o disintegrato? L’addio di Christian Vitta al Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), annunciato il 28 maggio 2026, riapre una domanda mai discussa apertamente: ha ancora senso che un solo Consigliere di Stato cumuli finanze pubbliche e politica economica? Il confronto con gli altri 26 cantoni e la Confederazione mostra che il Ticino è l’unica eccezione: ovunque altrove le due funzioni sono separate, anche nei cantoni con esecutivi più ristretti. Il confronto si estende anche all’Italia, dove MEF e MIMIT sono separati a livello statale — con la sola eccezione della Regione Piemonte, che dal 2019 riunisce le due funzioni come il Ticino, a conferma che l’anomalia ticinese è rara ma non unica al mondo. Sul piano dottrinale, la separazione trova un fondamento solido nei principi di controllo reciproco tra chi genera le entrate e chi ne propone l’impiego (Wildavsky, OCSE, FMI) — un argomento di equilibrio dei poteri più che un vincolo giuridico superiore, dato che nessuna fonte europea lo applica esplicitamente al livello cantonale o regionale. Una scomposizione del DFE nelle sue tre divisioni interne (economia, contribuzioni, risorse) rivela inoltre che il dipartimento genera un surplus di 2.18 miliardi di franchi, quasi interamente dalla componente fiscale — un’asimmetria che rende la sua eventuale riorganizzazione tutt’altro che neutra per i conti cantonali, già sotto pressione con un disavanzo pluriennale in peggioramento. Il dibattito politico aperto dopo l’annuncio di Vitta resta però timido: UDC e PLR ne hanno parlato solo lateralmente, senza proporre la scissione; la voce più esplicita viene dal mondo imprenditoriale (Oliviero Pesenti, ex AITI), non dai partiti. La Costituzione ticinese offre tre strade tecnicamente percorribili — nessuna a costo politico zero — e il precedente dell’“arrocchino” Gobbi-Zali del 2025 dimostra quanto sia delicato toccare l’attuale assetto dipartimentale, risalente all’accordo del 1991. La ricerca conclude che la finestra più realistica per intervenire è l’inizio della legislatura 2027-2031, e propone anche una lettura strategica inedita: per il PLR, separare preventivamente le finanze dall’economia potrebbe rivelarsi una mossa difensiva più che una cessione, in vista del rischio di perdere l’intero dipartimento a favore di UDC o Centro.
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10 giugno 2026
IT
Terreni «fantasma» in Ticino: tre lacune, una proposta
Negli ultimi mesi abbiamo letto della vicenda del sedicente “Re della Svizzera”, che riesce – sfruttando le norme sui fondi senza padrone – a farsi intestare strade e particelle dimenticate un po’ in tutta la Confederazione, per poi rivenderne l’uso a caro prezzo ai Comuni. In alcuni cantoni questo è possibile perché, quando un fondo è qualificato come “senza padrone”, chi si muove per primo può ottenerne l’intavolazione a proprio nome, con il solo filtro formale dell’autorità. Il dibattito che ne è nato a livello federale va nella direzione – condivisibile – di evitare che queste situazioni diventino terreno di pura speculazione privata e di prevedere invece il passaggio prioritario ai Comuni o alla collettività.[tio +2] Se guardiamo al Canton Ticino, però, lo scenario è diverso e, per certi versi, ancora più bloccato: • l’art. 1a della Legge sul demanio pubblico prevede sì che le proprietà fondiarie estinte per derelizione diventino “cose senza padrone suscettibili di occupazione”, ma solo previa autorizzazione del Cantone; • nei casi molto più frequenti di “grappoli” di comunioni ereditarie mai sciolte, proprietari irreperibili o terreni di fatto abbandonati, la proprietà resta comunque ancorata al soggetto iscritto a registro: non esiste un canale semplice per far subentrare né privati che curano il territorio, né Comuni, né patriziati. Se confrontiamo questo quadro con il modello piemontese dei “terreni silenti”, il contrasto è forte: • in Piemonte la legislazione regionale, sulla base della legge nazionale, ha introdotto strumenti come la Banca della terra e la disciplina dei terreni incolti, abbandonati e “silenti”, ossia di proprietà ignota o irreperibile; • i Comuni censiscono questi terreni, li inseriscono in elenchi pubblici e possono affidarli – tramite bandi – ad agricoltori o associazioni fondiarie per la loro coltivazione e gestione, mantenendo comunque salvo il diritto del proprietario che dovesse riapparire. In altre parole: in Piemonte il problema dei terreni abbandonati diventa un’occasione di rigenerazione agricola, paesaggistica e climatica, mentre da noi resta spesso un’impasse giuridica, o peggio un’occasione di speculazione per chi riesce a muoversi prima degli enti pubblici. A questo punto la domanda politica è inevitabile: per quale motivo, in un Paese – la Svizzera – che dichiara obiettivi ambiziosi di protezione del paesaggio e di assorbimento di CO₂, nessun deputato federale osa proporre seriamente un modello “alla piemontese” anche per la Svizzera? Perché non pensare a una disciplina che, invece di lasciare i terreni “fantasma” in mano a nessuno o a speculatori, li metta a disposizione – con garanzie – di Comuni, patriziati, associazioni fondiarie o aziende forestali per la cura del territorio, la prevenzione dei rischi naturali e la creazione di quote verdi certificabili? È una discussione che, soprattutto in Ticino, dovremmo forse aprire con più coraggio, anche traendo esempio da esperienze piemontesi già avviate.
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20 gennaio 2026
ITEN
ACCORDI BILATERALI III CH - UE: QUESTIONI ISTITUZIONALI E LORO IRRADIAZIONI
Bilateral Agreements III CH–EU: Institutional Questions and Their Ramifications Contextualization Outline of the address delivered in Mendrisio (the Filanda) on 17 January 2026, at the conference on Bilaterals III organized by the NO EU, NO NATO group. Niccolò Salvioni's talk opened the proceedings by setting out the underlying institutional coordinates, followed by contributions from Graziano Pestoni (the electricity agreement), Leonardo Schmidt (free movement of persons), and Alberto Togni (EU–NATO relations and neutrality). The text was reworked and expanded after the conference, with subsequent additions on cybersecurity and the European informational dimension. Published on 20 January 2026. Annotated Table of Contents Preamble — The mandate of the address: four constitutional questions the Federal Council avoided across the 896 pages of the explanatory report (13 June 2025). Block 1 — The numerical scope. The amplifying effect: 1–1.5% of the EU acquis translates into 12–16% of Swiss federal legislation, with cantonal (14–18 Ticino laws) and municipal ramifications. Block 2 — The transformation of the system. From the static model of Bilaterals I–II (1999–2021) to binding dynamic adoption (from 2025); the anomalous speed of negotiations (197 meetings in 9 months versus the 7 years of Bilaterals I). Block 3 — The six critical institutional pillars. Binding CJEU jurisdiction; decision shaping (participation without representation, contrasting the Norwegian veto under Art. 102 EEA with Switzerland's "illusory deferral"); cross-retaliation measures; the asymmetry of immunity of EU officials; Switzerland's hybrid status as a "microstate"; the marginalization of Parliament and the people. Block 4 — The civil-military dual-use dimension. The Federal Council's silence on the strategic-military dimension; the mid-term reform of EU cohesion policy (COM(2025) 163, objective RSO 3.3); the excursuses on Switzerland–EU–NATO cyber cooperation and on the threat to Swiss media independence (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); the critical agreements (energy, land transport, air transport); neutrality from commercial freedom to infrastructural constraint, with the historical precedents of the Gotthard 1914–1918 and Switzerland 1939–1945. Block 5 — The chronological paradox. The coincidence between the launch of the "package" (23 February 2022) and the invasion of Ukraine (24 February); the adoption of sanctions within four days; the hypothetical "Summer 2028" war scenario. Block 6 — GDP impact and irreversibility. 40% of federal GDP involved; the cohesion contribution (over CHF 3 billion, 2030–2036); strategic irreversibility. Block 7 — Federalism and the equality of the cantons (Arts. 3, 43, 46 of the Constitution). The asymmetry of impact between border cantons (Ticino, 60% of GDP) and inland cantons (15%), with the republican paradox of majority voting. Conclusion — The four unanswered questions: mandatory referendum (Art. 140), compatibility with neutrality, strategic irreversibility, federalist compatibility. Synthesis The paper examines Bilaterals III not from the economic or sectoral standpoint, but from the institutional and constitutional one. Its central thesis is that the shift from a static system to one of binding dynamic adoption transforms between 12 and 16% of federal legislation, subjects disputes to the binding jurisdiction of the CJEU, and introduces cross-retaliation between agreements—thereby constituting, though without declaring it, an accession to a supranational community that ought to trigger the mandatory referendum under Art. 140 of the Constitution. The author develops two particularly original strands. The first is the comparison with Norway and the United Kingdom: both states, though NATO members or bound to the EU by defence partnerships, retain greater legislative sovereignty than "neutral" Switzerland, which accepts infrastructural constraints comparable to those of an Atlantic ally without possessing either the Norwegian veto (Art. 102 EEA) or the British capacity to refuse automatic commitments. From this follows the "triangular paradox" of a neutrality that is neutral only de jure while amounting to a de facto alignment. The second strand is the dual-use gap: across the report's 896 pages there is no analysis whatsoever of the compatibility between the integration of critical infrastructure (energy via ENTSO-E/ACER, the Alpine corridors, airspace) and the neutrality obligations of the 1907 Hague Conventions. Drawing on the Gotthard precedents, the author argues that neutrality does not prohibit trade but requires sovereign control over strategic infrastructure—control that binding integration compromises. To this is added the extension of the problem into the informational sphere, with the risk of a "soft external steering" of public-service media through the DSA, the EMFA, and co-financed algorithms. The analysis closes with the federalist question: the asymmetric impact across cantons (up to 60% of Ticino's GDP against 15% for the inland cantons) receives no consideration in the report, even though the referendum vote assigns equal weight to cantons with radically different exposure. The concluding message, addressed to Ticino, claims as a minimum republican guarantee the mandatory referendum for decisions that alter 60% of the cantonal economy.
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23 novembre 2025
ITDEFREN
Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera
Premessa e collocazione storica Il 23 novembre 2025, alla Casa del Popolo di Bellinzona, Niccolò Salvioni ha tenuto la relazione introduttiva alla conferenza «Accordi Svizzera UE: quali pericoli per democrazia, lavoro e servizio pubblico?», organizzata dal comitato interpartitico «No UE No NATO». Sono seguiti gli interventi di Graziano Pestoni (crisi del modello neoliberale europeo e servizio pubblico energetico), Leonardo Schmid (mercato del lavoro e statuto dei frontalieri) e Alberto Togni (sovranità e difesa). Quella data cade in un punto preciso della cronologia dei Bilaterali III: la consultazione federale, avviata dal Consiglio federale nel giugno 2025, si era appena chiusa (fine ottobre 2025), mentre la firma degli accordi a Bruxelles era ancora di là da venire. Da allora il quadro si è mosso su tre fronti: 2 marzo 2026 — il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen firmano a Bruxelles il pacchetto di accordi, protocolli e la dichiarazione comune sul dialogo ad alto livello (l'accordo sui programmi UE era già stato firmato nel novembre 2025) 13 marzo 2026 — il Consiglio federale adotta il messaggio all'attenzione del Parlamento; si apre la fase parlamentare, tuttora in corso tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati 12 agosto 2026 — un giorno prima di questa sintesi, il Consiglio federale respinge l'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS), che chiedeva una modifica costituzionale per assoggettare i Bilaterali III a referendum obbligatorio. Il Governo confirma la propria linea del 30 aprile 2025 a favore del referendum facoltativo. Una votazione popolare resta comunque probabile, indicativamente nel 2027 o nel 2028 Il nodo del referendum obbligatorio — cioè la richiesta di doppia maggioranza (popolo e Cantoni) invece del solo referendum facoltativo — era già al centro della relazione di Bellinzona, ed è oggi l'unico punto della cronologia in cui la posizione del Consiglio federale e quella di dieci Cantoni, tra cui il Ticino, restano frontalmente in conflitto. Quanto segue è una sintesi dei contenuti di quella relazione, con i dati e gli argomenti così come esposti il 23 novembre 2025 — da leggere sapendo che il pacchetto è oggi firmato e in discussione alle Camere, non più solo ipotesi negoziale. I fatti: numeri e impatto normativo Le relazioni Svizzera–UE si fondano oggi su circa 120 accordi, in particolare Bilaterali I (1999) e II (2004, Schengen/Dublino), bloccati in modalità «statica»: ogni modifica richiede unanimità e negoziati lunghi. I Bilaterali III introducono 9 strumenti principali — aggiornamenti istituzionali (libera circolazione, trasporti, MRA, agricoltura), nuovi accordi (energia, sicurezza alimentare, sanità) e cooperazioni (programmi UE, agenzia spaziale) — e passano al recepimento dinamico. Normative UE coinvolte: 150-200 atti principali, fino a 350 con quelli delegati, per 1.800-2.000 pagine — l'1-1,5% dell'acquis communautaire (170.000-180.000 pagine, 23.000-25.000 atti). Legislazione svizzera coinvolta: 80-100 leggi federali su 600-650 (12-16%) e 200-250 ordinanze su circa 2.000; stimate 6.000-7.000 pagine di legislazione federale, circa il 20% del corpus totale. Livello cantonale e comunale: 30-50 leggi per Cantone (14-18% in Ticino); 15-25 regolamenti comunali (18-25%), con impatto sproporzionato su Comuni di frontiera come Chiasso, Mendrisio e Lugano e su centri medio-grandi come Bellinzona e Locarno. Impatto economico: ipotizzabile il 40% del PIL federale (energia, trasporti, mercato del lavoro, sicurezza alimentare, ricerca) e il 60% del PIL ticinese, per l'elevata integrazione transfrontaliera e gli 80.000 frontalieri (circa il 20% del totale nazionale, oltre il 35% della forza lavoro cantonale). La relazione precisa in appendice che queste percentuali sono stime ricostruttive, non dati ufficiali confermati. Costi finanziari diretti: oltre 2 miliardi CHF (2.005,08 milioni) per la coesione UE nel periodo 2030-2036, più 1.013,7 milioni di impegni supplementari, a cui si aggiungono contributi annui per Orizzonte Europa, Erasmus+ e i programmi spaziali GNSS. Voto cantonale: 21 Cantoni favorevoli; contrari Svitto, Nidvaldo, Sciaffusa e Ticino (Obvaldo astenuto). Il Ticino ha motivato il voto contrario con le riserve sulla clausola di salvaguardia, sulle compensazioni finanziarie e sulle incertezze dell'accordo energetico. Dieci Cantoni, incluso il Ticino, chiedono il referendum obbligatorio. L'analisi Sovranità barattata. La relazione confronta i contributi UE (oltre 2 miliardi CHF) con i 200 miliardi di dollari (~176 miliardi CHF) di investimenti concordati con gli USA per evitare i dazi punitivi. Poiché l'UE assorbe il 48-50% dell'export svizzero contro il 16-18% degli USA, applicando gli stessi parametri la Svizzera dovrebbe versare a Bruxelles tra 540 e 600 miliardi CHF. La cifra effettiva, molto più bassa, è letta come il segno di uno scambio asimmetrico: pagando meno in termini finanziari, la Svizzera cede recepimento dinamico obbligatorio, vincoli sugli aiuti di Stato cantonali e competenze energetiche strategiche, in settori che pesano sul 40% del PIL federale. Meccanismi istituzionali chiave. Recepimento dinamico obbligatorio (ma non automatico, con allineamento entro due anni e proroga solo tramite referendum); decision shaping senza diritto di voto; Comitato misto con decisioni per consenso; tribunale arbitrale misto vincolato ai pareri pregiudiziali della Corte di Giustizia UE (CGUE) sul diritto europeo; misure compensative con possibilità di cross-retaliation (ritorsione anche in settori estranei alla violazione). Erosione costituzionale. La relazione cita il prof. Glaser (la sovranità legislativa diventa un costo economico più che un'opzione reale) e il prof. Richli (modifica materiale di art. 3 Cost. sulla sovranità cantonale, art. 163 sulla forma delle leggi, art. 189 sul ruolo del Tribunale federale, art. 34 sui diritti politici). Confronto con altri modelli. Lo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) recepisce circa 5.000 direttive ma con diritto di consultazione e rappresentanza a Bruxelles. Il Regno Unito post-Brexit ha rifiutato sia il recepimento dinamico sia la giurisdizione CGUE, restando fuori dalla clausola di mutua difesa UE (art. 42.7 TUE). Gli Stati in preadesione (Ucraina, Moldova, Georgia, Serbia) armonizzano progressivamente ma sanno che otterranno voce decisionale una volta membri. La Svizzera, secondo la relazione, arriverebbe con i Bilaterali III a un'integrazione superiore a quella del Regno Unito e comparabile a quella degli Stati in preadesione, ma senza diritto di voto in nessuno scenario — descritta come un'«anomalia organizzata» priva di reale equivalente internazionale. La metafora del paguro e dell'anemone. La relazione propone la simbiosi tra paguro Bernardo e anemone di mare come lettura della posizione svizzera: protezione reciproca finché le acque restano calme, ma rischio di essere «trascinati nelle stesse correnti» se l'UE si spinge su sanzioni, posizioni NATO o conflitti commerciali che la Svizzera non condivide. Viene richiamata la formula di Hersch Lauterpacht (1936): «la sicurezza collettiva e la neutralità si escludono a vicenda». Conclusione e proposta La relazione qualifica la scelta del governo di non sottoporre i Bilaterali III a referendum obbligatorio come un segnale di scollamento tra istituzioni federali e sovranità popolare, ripreso dalle posizioni di Lega, UDC e dal voto contrario del Canton Ticino. La proposta centrale, nel novembre 2025, era netta: solo il referendum obbligatorio, con voto di popolo e Cantoni, può garantire che una modifica di questa portata costituzionale avvenga nel rispetto della volontà federale — richiamando la Svizzera come «Willensnation» capace di rigenerare consenso, per non ridursi a una «reattività indotta» dalle norme europee. A nove mesi di distanza, la decisione del Consiglio federale del 12 agosto 2026 di respingere l'iniziativa CIP-CS per il referendum obbligatorio chiude, almeno per ora, questo punto a sfavore della linea sostenuta a Bellinzona: il Governo mantiene la proposta di referendum facoltativo, lasciando al Parlamento la parola definitiva sul tipo di procedura. Il nodo resta dunque apertamente politico, e si trasferirà nelle prossime settimane di dibattito parlamentare e, con ogni probabilità, nella campagna referendaria del 2027-2028. Relazione originale: Niccolò Salvioni, «Bilaterali CH-UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera», Bellinzona, 23 novembre 2025.
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11 aprile 2025
IT
Leadership in emergenza: la lezione della Vallemaggia
Contestualizzazione dell’articolo Leadership in emergenza: la lezione della Vallemaggia raccoglie le testimonianze emerse durante l’AGORA LEADERSHIP TALK dell’11 aprile 2025 alla Galleria filoArte di Locarno, un incontro pubblico che ha riunito i protagonisti della gestione dell’alluvione che il 30 giugno 2024 ha colpito la Vallemaggia e la Val Bavona (crollo del ponte di Visletto, frana di Fontana da 300’000 m³, otto vittime, oltre cento immobili distrutti). Attraverso le voci della Polizia cantonale, della Protezione civile, dell’Esercito, dei sindaci di Cevio e Lavizzara e di volontari e tecnici sul campo, il testo ricostruisce in presa diretta come funziona — e dove si inceppa — la macchina istituzionale svizzera nel momento della catastrofe: dal principio di sussidiarietà che condiziona l’intervento dell’esercito, alla gestione delle 6’000 chiamate al 117, fino alle proposte emerse a workshop (Fondo nazionale catastrofi, potenziamento delle tecnologie predittive, revisione della sussidiarietà). È un documento di prima mano, utile sia come memoria storica dell’evento sia come base per una riflessione istituzionale più ampia sulla capacità del Ticino e della Svizzera di affrontare rischi naturali sempre più frequenti. Sintesi di accompagnamento (per Ticinus.ch) La Vallemaggia come banco di prova della leadership in emergenza Un anno dopo l’alluvione del 30 giugno 2024, un incontro pubblico a Locarno ha permesso ai protagonisti della gestione dell’emergenza — polizia, protezione civile, esercito, sindaci e volontari — di ricostruire a più voci una delle crisi più gravi degli ultimi decenni in Ticino. Ne emerge un quadro a più livelli: Il comando nel caos iniziale. Il crollo del ponte di Visletto ha tagliato di netto energia, acqua e comunicazioni; il call center d’emergenza ha potuto gestire solo 300 delle oltre 6’000 chiamate arrivate al 117. Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMRC), regolato dalla Legge sulla protezione della popolazione, ha dovuto coordinare in tempo reale 18 enti, 2’500 operatori e 600 volontari, mentre gli elicotteri di Esercito e REGA garantivano la prima mappatura del disastro dalla “terza dimensione”. Il paradosso della sussidiarietà. Uno dei nodi più interessanti riguarda il ruolo dell’esercito: per principio costituzionale, le forze armate non possono intervenire finché il settore privato non rinuncia formalmente ad agire — un meccanismo che, come ammesso dagli stessi militari intervenuti, può generare ritardi pericolosi in una fase in cui “il tempo perso nell’attesa della catena delle autorizzazioni può compromettere vite e infrastrutture”. Il ponte modulare Mabey di Cevio, costruito in poco più di venti giorni, resta l’esempio di un intervento che ha comunque funzionato, ma che ha richiesto il via libera preventivo delle imprese locali. La leadership diffusa dei volontari. Le oltre 500 offerte di aiuto arrivate tramite portale web e coordinate dalla Protezione civile vengono presentate come un caso pionieristico in Svizzera di auto-attivazione cittadina organizzata — un modello di “leadership diffusa” che l’articolo suggerisce di coltivare anche in tempi ordinari. Le proposte istituzionali emerse. Il workshop ha messo sul tavolo una serie di nodi politici tuttora aperti: l’istituzione di un Fondo nazionale per le catastrofi naturali (proposta già presentata in Parlamento da Fabio Regazzi l’11 settembre 2024), la revisione operativa del principio di sussidiarietà, il rafforzamento del coordinamento 24/7 tra Confederazione, Cantoni e regioni transfrontaliere (Piemonte, Lombardia), e — punto di particolare rilievo — la “incentivazione all’uso e allo sviluppo delle tecnologie predittive e di monitoraggio (IA, droni, satelliti, sensoristica distribuita)” per anticipare eventi come quello della Vallemaggia. Una domanda che resta aperta. L’articolo si chiude con un interrogativo lasciato volutamente senza risposta univoca: se l’alluvione del 1978 (portate fino a 4’700 m³/s) fu ancora più devastante di quella del 2024, gli eventi estremi stanno diventando la norma? E se sì, gli strumenti predittivi e le strutture di comando di cui la Svizzera dispone oggi sono all’altezza di una frequenza e un’intensità crescenti?
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10 aprile 2024
ITEN
CEDU e Clima tramite Svizzera - un segnale globale
Nota introduttiva alla pubblicazione Autore: Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera Data di redazione originale: 10 aprile 2024 — il giorno successivo alla sentenza Collocazione temporale: l’articolo costituisce una delle prime analisi in lingua italiana della sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, redatta a caldo, quando la decisione della Grande Camera della CEDU (pronunciata il 9 aprile 2024) non era ancora stata commentata dalla dottrina né recepita nel dibattito politico-istituzionale ticinese e federale. Va quindi letto come una testimonianza diretta e coeva dell’impatto della sentenza, precedente sia al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025, sia alla successiva risoluzione dell’Assemblea Generale ONU del 2026 che ne ha rafforzato la portata politica — sviluppi che confermano, con oltre due anni di distanza, la lettura anticipatoria proposta nell’articolo, in particolare sul possibile “effetto domino” internazionale. Sintesi del contenuto L’articolo ricostruisce in modo analitico la sentenza con cui, il 9 aprile 2024, la Grande Camera della CEDU ha condannato la Confederazione Svizzera a versare 80’000 euro all’associazione delle Anziane per il Clima di Zurigo, per violazione degli articoli 8 (vita privata e familiare) e 6 (equo processo) della Convenzione. Cronistoria del contenzioso — Il testo ripercorre l’iter durato otto anni: dalla richiesta del 2016 alle autorità federali (Consiglio federale, DATEC, UFAM, UFE), passando per il rigetto del Tribunale amministrativo federale (2018) e del Tribunale federale (2020), fino al ricorso a Strasburgo nel 2020 e alla decisione finale nel 2024. Il merito della decisione — Vengono evidenziati i passaggi chiave della sentenza (286 pagine): la Corte riconosce che il cambiamento climatico minaccia concretamente i diritti garantiti dalla Convenzione, ma delimita con cura la propria giurisdizione rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Riconosce inoltre le specificità del danno climatico rispetto al danno ambientale “classico” (fonte diffusa e non localizzabile, effetti imprevedibili, natura sistemica) e da qui deriva l’obbligo positivo per gli Stati di adottare un quadro normativo vincolante orientato alla neutralità carbonica, con obiettivi intermedi verificabili (§§544-550). I limiti critici individuati dall’autore — Il pezzo non si limita alla cronaca giuridica ma sviluppa una lettura critica indipendente su quattro piani: • La sproporzione tra la gravità del tema e la modestia della condanna pecuniaria (80’000 euro), interrogandosi sulla reale capacità deterrente delle sanzioni CEDU. • La limitata implementabilità della sentenza, riconosciuta dalla stessa Corte in base all’articolo 46 CEDU, che rimette al Comitato dei Ministri e allo Stato convenuto la scelta delle misure attuative. • Il paradosso “Svizzera piccola Stato, condanna grande”: un paese di dimensioni contenute viene sanzionato mentre le grandi potenze emittenti restano fuori da meccanismi di responsabilità analoghi. • Il rischio di frizione con il principio di separazione dei poteri, con possibili contestazioni di legittimità e il precedente del ritiro russo dalla Convenzione come monito. Una proiezione originale — L’articolo si chiude con un’ipotesi di sviluppo dottrinale personale dell’autore: l’estensione del ragionamento della Corte (artt. 6 e 8 CEDU) alle azioni o omissioni belliche che causano danno ambientale grave, aprendo alla possibile qualificazione giuridica dell’“ecocidio” bellico come violazione convenzionale — un’anticipazione che dialoga direttamente con il dibattito internazionale successivo su crimini ambientali e conflitti armati. Rilevanza per il lettore di oggi A oltre due anni dalla sentenza, l’articolo resta un utile punto di riferimento per misurare la distanza tra l’affermazione teorica del diritto alla protezione climatica e la sua effettiva implementazione normativa in Svizzera, tema che rimane oggi al centro del dibattito — rafforzato, ma non risolto, dal successivo parere dell’Aja.
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24 novembre 2023
ITEN
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno - Milano - Venezia e pianificazione
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno-Milano-Venezia Sintesi per il repertorio Ticinus Autore: Niccolò Salvioni, Locarno — Data: 24 novembre 2023 — Estensione: 72 pagine (19 cartine allegate) Sottotitolo: Pianificazione dei trasporti e del territorio in Svizzera e Cantone Ticino: progetti d’interesse nazionale e di pianificazione territoriale e dei trasporti svizzeri e ticinesi per i prossimi 30 anni (tesi e documenti) --- Oggetto e finalità Il documento è un aggiornamento e ampliamento di una ricerca del gennaio 2021 (pubblicata su LinkedIn e Academia.edu) sulla navigazione interna Svizzera-Italia. Raccoglie ed esamina sistematicamente le basi normative federali, cantonali e internazionali rilevanti per la navigazione sul Lago Maggiore svizzero e per la sua ipotetica estensione, tramite l’idrovia Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e il Po, fino a Milano e Venezia. Quattro sezioni (6, 9, 10, 11) sono state sviluppate con il supporto di IA generativa, poi rielaborate dall’autore. Struttura e fonti esaminate Il lavoro ripercorre in 17 capitoli: • le basi costituzionali federali in materia di trasporto (concessione di monopolio per il trasporto regolare di persone; assenza di monopolio per le merci); • i piani federali settoriali dei trasporti del 2006, 2009 e 2015, che non menzionano mai il Lago Maggiore o l’idrovia Locarno-Milano-Venezia come rete navigabile di importanza nazionale o all’estero; • il Piano federale strategico dei trasporti e territorio svizzero al 2050 (2021) e la strategia energetica 2025, di cui l’autore estrae principi generali applicabili, per analogia, alla navigazione interna; • la politica regionale elvetica e la strategia marittima federale del 2 luglio 2023; • un confronto tra finanziamento pubblico di strada, ferrovia e navigazione in Svizzera e Italia; • l’ipotesi di una linea crocieristica fluviomarittima Locarno-Milano-Venezia e il suo rapporto con i corridoi TEN-T e la DG REGIO europea; • i criteri svizzeri per qualificare una via d’acqua come “di interesse nazionale” o “all’estero”; • disposizioni bilaterali CH-UE e della Convenzione delle Alpi applicabili al traffico e al turismo alpino; • la Scheda di piano P7 “Laghi e Rive lacustri” del Piano Direttore ticinese (19.01.2022); • la mozione federale Storni-tipo del 30.11.2021 per una nuova convenzione con l’Italia sulla navigazione dei laghi Maggiore e Lugano, e l’interpellanza cantonale dell’11.02.2022 sulla stessa materia. Sintesi dei documenti esaminati (cap. 16) La Convenzione italo-svizzera del 1992 affida la navigazione sul Lago di Lugano a una concessionaria svizzera e quella sul Lago Maggiore a una concessionaria italiana (Navilaghi, riunita dal 2018 nel “Consorzio dei laghi”). I successivi piani federali (2006-2021) non hanno mai incluso il Lago Maggiore o il progetto Locarno-Milano-Venezia tra le reti navigabili nazionali o estere, rinviando la materia ai Cantoni. Le disposizioni bilaterali CH-UE e la Convenzione delle Alpi offrono principi di sostenibilità, non discriminazione e sviluppo turistico applicabili per analogia, ma senza riferimento diretto alla navigazione interna sub-alpina. Il Piano Direttore ticinese (scheda P7) prevede pianificazione di porti, punti di imbarco e navigazione pubblica, ma resta limitato alla sola sponda svizzera. Sia il Consiglio federale (in risposta alla mozione del 2021) sia il Consiglio di Stato ticinese (in risposta all’interpellanza del 2022) auspicano una soluzione condivisa con l’Italia, senza però assumere iniziative concrete. Conclusioni e riflessioni finali (cap. 17) L’autore rileva un vuoto pianificatorio pluridecennale: nonostante 60 km di acque libere tra Locarno e Sesto Calende, il trasporto internazionale di persone resta bloccato dal regime di monopolio duale (Navilaghi/Società di navigazione del Lago di Lugano) fissato dalla Convenzione del 1992, che non consente servizi non di linea (taxi boat, NCC) tra i due Paesi. L’associazione Locarno-Milano-Venezia, non essendo armatrice, non può colmare questo vuoto. Mancano inoltre: un ingegnere navale cantonale, dati aggiornati sui flussi di traffico, infrastrutture portuali (a differenza di Basilea), un organismo bilaterale paragonabile alle commissioni Reno/Danubio, e un coordinamento dei deflussi minimi degli invasi idroelettrici alpini che alimentano il 51% del bacino imbrifero svizzero del Verbano. Segnali di apertura vengono individuati nel recente riconoscimento italiano del “trasporto fluviomarittimo” da parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) e nel possibile ruolo di Locarno come capolinea di una rotta crocieristica verso Venezia. L’autore propone, tra l’altro, un confronto con il modello tripolistico (con diritto di cabotaggio) del Lago di Costanza, e ipotizza sinergie con il progetto “valle dell’idrogeno” dell’aeroporto di Malpensa, situato a soli 400 metri dalla desueta conca di Vizzola Ticino. La conclusione centrale: senza un quadro normativo condiviso tra Confederazione, Cantone e Italia, l’economia della navigazione interna resta strutturalmente atrofica. Allegati 19 cartine tematiche: piani settoriali federali dei trasporti (2006), scheda di piano P7 cantonale, cartografie del progetto Interreg SlowMove (bacini di utenza, nodi di interscambio, flussi turistici in Piemonte, Lombardia e Ticino), perimetri della Convenzione delle Alpi ed EUSALP, aree protette del Parco del Ticino (Piemonte e Lombardia), Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Ticino Valgrande Verbano”, e mappe dell’idrovia Lo-Mi-Ve nel suo perimetro ticinese-lombardo-piemontese-emiliano-veneto.
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5 agosto 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.
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19 giugno 2022
IT
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione, navigazione interna nel Bacino del fiume Po e rapporti Italo Svizzeri:
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione e navigazione interna nel bacino del Po: i rapporti italo-svizzeri alla prova della crisi idrica La siccità del 2022 aveva già rivelato l'urgenza di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 su acque e navigazione del Lago Maggiore Testo ripreso l'8 agosto 2026 su Ticinus Sintesi Nel giugno 2022, in piena crisi idrica del bacino del Po — la peggiore da settant'anni, con una riduzione di portata del 30% e un livello del fiume di -2,7 m rispetto allo zero altimetrico normale — il Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli, presentava un quadro allarmante in occasione della giornata mondiale della siccità e della desertificazione a Roma (Radio Radicale, 17 giugno 2022). L'analisi qui ripresa, pubblicata il 19 giugno 2022, collega quella crisi a un tema più ampio: l'inadeguatezza del quadro istituzionale italo-svizzero — in particolare la Convenzione del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici sull'intero sistema idrico Alpi-Lago Maggiore-Po-Adriatico. Il quadro della siccità 2022 Sei episodi di siccità prolungata si erano registrati nei vent'anni precedenti, ma quello del 2022 veniva definito il più severo degli ultimi settant'anni. Interi Comuni si trovavano già senza acqua, riforniti tramite autobotti, mentre il cuneo salino risaliva di 20 km dal delta del Po, minacciando le colture della «Valle del Po» — che garantisce il 20% della produzione ortofrutticola italiana — e salinizzando i pozzi. La scarsità idrica colpiva anche il segmento a monte del fiume, in Lombardia e Piemonte, e rendeva difficoltosa la navigazione non solo sul Ticino sub-lacuale e sui Navigli lombardi, ma sull'intero corso del Po. L'interconnessione alpina e la funzione del Lago Maggiore L'analisi sottolinea come il Lago Maggiore Svizzero, con il suo 20% di superficie lacustre e il 51% di bacino imbrifero alpino, rappresenti un anello cruciale dell'intera catena idrica che dalle Alpi scende fino all'Adriatico. La riduzione della portata incide inoltre sulle falde freatiche e sulla capacità di approvvigionamento idrico civile, mentre la crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino — con il connesso rischio di blackout, aggravato dal fabbisogno di energia per il raffreddamento estivo e per il pompaggio irriguo — rende ancora più critica la gestione della risorsa idroelettrica del bacino. Una Convenzione del 1992 silente su energia e clima Un punto centrale dell'analisi riguarda la Convenzione italo-svizzera del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — che nel suo tempo aveva sostituito quella del 1923, risalente all'epoca dei piroscafi a caldaia a carbone — la quale non tiene ancora conto della transizione energetica: sul Lago Maggiore mancano tuttora stazioni di rifornimento GPL per la nautica (presenti invece sul Lago di Costanza, dove è stato varato il piroscafo Lodi a propulsione GPL) così come reti di colonnine di ricarica elettrica nautica interoperabili a livello internazionale, mentre gasolio e benzina restano i vettori energetici dominanti. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l'incertezza sulle future limitazioni ai motori nautici previste dal pacchetto europeo "Fit for 55". Il confronto con la Convenzione di Helsinki e i grandi fiumi europei L'analisi richiama la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che impegna le Parti rivierasche a cooperare "su una base di uguaglianza e di reciprocità... in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate". A differenza del Reno e del Danubio, dove tale convenzione ha portato all'istituzione di commissioni internazionali dedicate alla protezione del bacino, nel caso del Lago Maggiore e dei corsi d'acqua collegati al Po una simile struttura di cooperazione non è mai stata creata. Le iniziative in corso e le proposte Il documento segnala la convocazione, per la settimana successiva, dell'Osservatorio permanente sugli indirizzi idrici del distretto del fiume Po, tavolo di cooperazione coordinato dall'Autorità di Bacino a cui erano attesi anche rappresentanti svizzero-ticinesi per discutere un possibile afflusso coordinato di acqua nel Lago Maggiore dai bacini idroelettrici elvetici. Viene inoltre richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite di Parigi del 1994 sulla lotta alla desertificazione, ratificata da entrambi i Paesi, che prevede consultazione e cooperazione tra le Parti colpite per l'elaborazione di programmi d'azione armonizzati. L'analisi propone, sul modello delle esercitazioni interforze transfrontaliere "Odescalchi" già condotte tra Ticino, Lombardia e Piemonte in materia di sicurezza, che una cooperazione altrettanto strutturata venga sviluppata anche per la gestione delle acque interne, coinvolgendo gli enti regionali, provinciali, sovraregionali e centrali italiani assieme al Cantone Ticino e alla Confederazione. Conclusioni La crisi idrica del 2022 aveva già dimostrato che la gestione dell'acqua del bacino del Po — comune anche alla Svizzera per oltre la metà del suo apporto imbrifero — è un interesse condiviso la cui rarefazione rischia di compromettere non solo l'agricoltura e la produzione energetica, ma anche le prospettive di sviluppo della navigazione interna. Una rivisitazione della Convenzione italo-svizzera del 1992, che integri i principi di cooperazione della Convenzione di Helsinki e tenga conto della transizione energetica e dei rischi climatici, appare va già allora quanto mai opportuna in tale momento storico.
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8 maggio 2022
ITDEFREN
Sanzioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia, nonché congelamento e restituzione di beni illeciti detenuti da persone politicamente esposte straniere
La duplice risposta svizzera ai patrimoni illeciti e agli Stati sanzionati La Svizzera gestisce le sanzioni e il recupero di valori patrimoniali di provenienza illecita attraverso due strumenti giuridici distinti, che rispecchiano la sua architettura federale a più livelli. Le sanzioni commerciali e finanziarie contro Stati, entità e persone straniere — in attuazione di misure dell’ONU, dell’OSCE o dei principali partner commerciali — rientrano nella Legge sugli embarghi (LEmb), applicata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in seno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. Tali sanzioni bloccano fondi e risorse economiche delle persone elencate e limitano il commercio di beni, servizi e capitali. Uno strumento distinto, la legge del 2015 sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP), affronta un problema più circoscritto ma politicamente sensibile: i valori patrimoniali detenuti in Svizzera da ex capi di Stato o alti funzionari stranieri sospettati di corruzione, tipicamente dopo un cambio di regime all’estero. In questo caso è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a ordinare il blocco iniziale — spesso a pochi giorni da un rovesciamento politico, come nei casi di Ben Ali (Tunisia), Mubarak (Egitto) e Yanukovich (Ucraina) — per preservare i valori patrimoniali mentre lo Stato estero avvia una procedura di assistenza giudiziaria. Se tale Stato non riesce a portare a termine la procedura a causa di un sistema giudiziario dissestato, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può proporre un’azione di confisca dinanzi al Tribunale amministrativo federale, basandosi su una presunzione legale secondo cui una crescita patrimoniale sproporzionata e inspiegabile, maturata durante un regime corrotto, è di provenienza illecita. I fondi confiscati non tornano direttamente alle casse dello Stato di provenienza, ma finanziano programmi di interesse pubblico a beneficio della popolazione, sotto la supervisione del DFAE. La distinzione è rilevante: le sanzioni ai sensi della LEmb costituiscono uno strumento di politica estera e commerciale legato al coordinamento internazionale, mentre il meccanismo della LVP è una procedura mirata di lotta alla corruzione e di recupero patrimoniale, specifica per l’integrità della piazza finanziaria svizzera, situata all’incrocio tra politica estera, diritto penale e assistenza giudiziaria internazionale.
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24 aprile 2022
IT
Neutralità svizzera e sanzioni
NEUTRALITÀ SVIZZERA E SANZIONI Sintesi del documento di Niccolò Salvioni del 24 aprile 2022 · Edizione Ticinus, 11 agosto 2026 OGGETTO Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio federale decise a sorpresa di riprendere le sanzioni economiche dell’Unione europea contro la Russia. Il documento — introduzione e conclusioni di uno studio di 33 pagine — è la prima presa di posizione pubblica dell’autore sul tema e chiede se quella scelta sia compatibile con la neutralità perpetua svizzera. TESI CENTRALE La ripresa delle sanzioni UE — e non di misure ONU, precluse dal veto russo — configura, secondo l’autore, un’adesione unilaterale che tratta in modo impari i due belligeranti e svilisce il ruolo della neutralità, subordinandola all’allineamento con Bruxelles. LE QUATTRO DIMENSIONI COLPITE ● Politica — offuscamento della capacità di autodeterminazione della Svizzera come Stato neutrale sovrano. ● Armata — esposizione della sicurezza nazionale verso una superpotenza nucleare con cui la Svizzera non può competere; il principio di parità di trattamento tra belligeranti andrebbe applicato in modo estensivo. ● Economica — disaccoppiamento repentino dalla Russia senza uno analogo verso l’Ucraina; rottura della «corrente normale degli affari» con entrambi i belligeranti. ● Attiva — indebolimento del ruolo di Potenza protettrice e mediatrice, e della credibilità delle istituzioni umanitarie con sede in Svizzera, a partire dal CICR. ANCORAGGI GIURIDICI ● Art. 1 LEmb: consente sanzioni su base ONU o dei principali partner commerciali (UE); il veto russo all’ONU rende inoperante la via multilaterale. ● Art. 185 cpv. 1 Cost.: affida al Consiglio federale i provvedimenti a tutela della neutralità — qui, secondo l’autore, non rispettato nel principio di parità. ● Art. 33 Conv. Ginevra: le misure di massa (SWIFT, soglia 100 000 fr.) sfiorano il divieto di pene collettive. IL DATO CHE HA RETTO La stima di ~7,5 miliardi di franchi di beni russi bloccati indicata nell’aprile 2022 è rimasta nello stesso ordine di grandezza: alla fine di marzo 2025 la SECO contava 7,4 miliardi di averi privati bloccati e circa 7,45 miliardi di riserve della banca centrale russa immobilizzate. La previsione dell’autore — una lunga «contesa giudiziaria planetaria» sui beni — resta aperta. PERCHÉ RILEVA OGGI La domanda del 2022 — se la Svizzera sappia ritrovare l’equilibrio tra politica estera e neutralità — è la stessa che gli elettori affrontano nella votazione federale del 27 settembre 2026. Questo testo è il punto di partenza della linea di ricerca Ticinus sul tema.
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19 marzo 2022
IT
LAGO MAGGIORE, REGOLAZIONE ARTIFICIALE DI QUOTA E DIRITTO INTERNAZIONALE, QUALCHE RIFLESSIONE IN PROSPETTIVA SVIZZERA
Lago Maggiore, regolazione artificiale di quota e diritto internazionale: qualche riflessione in prospettiva svizzera Il sopralzo sperimentale a +1,50 m deciso dall'Autorità di Bacino del Po rivela la fragilità del quadro istituzionale italo-svizzero sulla gestione delle acque 8 agosto 2026 Sintesi Nel dicembre 2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) ha deliberato la prosecuzione, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione di regolazione estiva del Lago Maggiore, portando il limite massimo dagli attuali +1,25 m fino a un possibile +1,50 m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (Deliberazione n. 7/2021 ADBPO). La decisione, che riguarda un lago alimentato per il 51% da un bacino imbrifero svizzero e per il 49% da uno italiano, è stata assunta da una Conferenza Istituzionale Permanente di cui la Confederazione elvetica non fa parte. Questo caso concreto — qui ripreso nella sua analisi del marzo 2022 — offre l'occasione per una riflessione più ampia sul quadro giuridico internazionale, storicamente fermo da decenni, che regola i rapporti italo-svizzeri in materia di acque e navigazione sul Verbano. Parte I — Il Lago Maggiore e la diga della Miorina Il bacino imbrifero del Lago Maggiore si estende su circa 6.599 km², ripartiti quasi a metà tra Italia (3.229 km², 49%) e Svizzera (3.370 km², 51%), mentre lo specchio lacustre di 212 km² si trova per l'80% in territorio italiano e per il 20% in territorio svizzero. Unico emissario è il fiume Ticino sub-lacuale, il cui contributo determina dal 20% al 50% della portata del Po. La regolazione del livello è affidata dal 1942 alla diga traversa della Miorina a Golasecca, gestita dal Consorzio del Ticino (ente pubblico con sede a Milano, istituito nel 1928), entro i limiti fissati dal Disciplinare di Concessione del 24 gennaio 1940 tra +150 cm e -50 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (posto convenzionalmente a 193,016 m/slm), come richiamato dalla scheda del Dipartimento federale dell'ambiente (BAFU) sulla regolazione dei livelli lacuali. Parte II — La decisione dell'Autorità di Bacino del Po L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po — ente pubblico italiano con sede a Parma, sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, istituito dalla legge 221/2015 — ha comunicato il 22 dicembre 2021 la propria decisione di proseguire e ampliare la sperimentazione di sopralzo estivo del lago, dal precedente tetto di +1,25 m (raggiunto anche a +1,35 m nel 2019) fino a un possibile +1,50 m, per l'intero quinquennio 2022-2026, motivandola con l'esigenza di costituire una «scorta idrica strategica» per l'intero distretto del Po, specie nei periodi di siccità. La decisione è stata assunta dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità — composta dai Ministri italiani competenti e dai Presidenti delle Regioni del distretto — organo a cui la Svizzera non partecipa, nonostante il coinvolgimento diretto della porzione elvetica del bacino. Parte III — Un organismo bilaterale senza base giuridica formale Elemento di particolare interesse è il ruolo attribuito, nella stessa delibera, all'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, riattivato con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente italiano, composto — secondo il parere allegato alla delibera — da tre membri di designazione svizzera e quattro di designazione italiana. Come rilevato nell'analisi, questo organismo non risulta fondato su alcuna convenzione internazionale in vigore: non può infatti richiamarsi alla Convenzione italo-svizzera del 1956 sulla regolazione del Lago di Lugano, che riguarda esclusivamente il Ceresio e prevede una diversa "Commissione di Sorveglianza" di sei membri paritetici. Nondimeno, è proprio dal parere favorevole (ma condizionato a "ulteriori approfondimenti") di questo organismo privo di base legale formale che la delibera ADBPO fa dipendere l'eventuale entrata in vigore del nuovo tetto di +1,50 m. Parte IV — Le tre Commissioni convenzionali esistenti Il documento ricostruisce inoltre lo stato delle tre commissioni bilaterali effettivamente fondate su trattati in vigore, nessuna delle quali ha però competenza sulla quota del Lago Maggiore: - la Commissione internazionale per la regolazione del Verbano e del Ceresio, fondata sulla Convenzione italo-svizzera del 17 settembre 1955 (fedlex), non si riunisce più da anni e riguardava comunque solo il Lago di Lugano, non il Lago Maggiore; - la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS), basata sulla Convenzione del 20 aprile 1972 sulla protezione dall'inquinamento (cipais.org), non ha competenze decisionali sui livelli o le portate; - la Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), fondata sulla Convenzione del 19 marzo 1986 (fedlex), riguarda unicamente la fauna ittica. Parte V — Le criticità del sopralzo L'analisi elenca una serie di effetti potenzialmente avversi di un innalzamento permanente a +1,50 m: assenza di un modello di svaso preventivo in caso di piene estreme; erosione di rive, sponde e canneti; perdita di spiagge e strutture turistiche lacuali; difficoltà di accesso a pontili, attracchi e darsene; interferenze con zone umide protette (tra cui il sito Ramsar delle Bolle di Magadino) e con la riproduzione della fauna ittica e dell'avifauna; possibile sviluppo di alghe, schiume e zanzare; allungamento dei tempi di transito nella conca di navigazione della Miorina verso Milano. Parte VI — Un quadro convenzionale internazionale fermo da decenni Pur in assenza di un'appartenenza svizzera all'Unione Europea — situazione che l'analisi paragona a quella di uno «Stato europeo ai confini del territorio europeo», come Finlandia e Russia — esiste una fitta rete di strumenti internazionali applicabili ai rapporti italo-svizzeri in materia di acque: dalla Convenzione di Barcellona del 1921 sulla libertà di transito, alla Convenzione di Ramsar del 1971, alla Convenzione italo-svizzera sulla protezione delle acque del 1972, alla Convenzione di Helsinki del 1992 sui corsi d'acqua transfrontalieri (fedlex), fino alla Convenzione di Aarhus del 1998 sulla partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali. Nonostante questi impulsi, il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore non è stato aggiornato dal 1992. A titolo di paragone, il bacino del Reno dispone dal 1999 di una Convenzione per la protezione del fiume con sede a Coblenza, e il Danubio di una propria Convenzione del 1994 con sede a Vienna — entrambe nate proprio in attuazione della Convenzione di Helsinki. Parte VII — Il nodo della navigazione interna Un capitolo a parte riguarda la navigazione: la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano resta un caso atipico in Europa, poiché la Svizzera vi ha conferito l'esclusiva del servizio di linea sul proprio specchio d'acqua a un'impresa italiana di diritto pubblico, la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL). A differenza dei bacini del Reno (Commissione centrale del Reno, Convenzione di Mannheim del 1868) e del Danubio (Danube Commission, 1948), il sistema Lago Maggiore-Ticino-Po resta privo di una "cabina di regia" internazionale che ne coordini stabilmente la regolazione e la navigabilità, nonostante l'Accordo di Ginevra del 1996 sulle grandi idrovie e il potenziale collegamento — attraverso il Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e l'idrovia europea E 91 — fino al Po e all'Adriatico. Conclusioni Il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore, invariato da decenni nonostante l'evoluzione del diritto internazionale ambientale, mostra oggi tutta la propria fragilità di fronte a decisioni — come quella sul sopralzo sperimentale a +1,50 m — che producono effetti transfrontalieri diretti su una popolazione di oltre 670.000 abitanti dell'arco alpino e prealpino, senza che i portatori d'interesse svizzeri e ticinesi, né i Comuni rivieraschi italiani del Verbano-Cusio-Ossola e di Varese, risultino essere stati previamente consultati, in apparente contrasto con gli obblighi di informazione e partecipazione pubblica previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla direttiva europea 2007/60/CE. Anche la Convenzione di navigazione del 1992 andrebbe rivista, aggiornata ed estesa ai comparti fluviali del Ticino sub-lacuale e dei Navigli lombardi, per connettere realmente il Verbano al Po e, da lì, a Venezia. Il caso della quota del lago si aggiunge così, quale ulteriore tassello, al più ampio bisogno di un tavolo bilaterale italo-svizzero permanente sulla gestione integrata del bacino.
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2 marzo 2022
ITDEFREN
Switzerland and neutrality towards belligerents - a system of conflict limitation
Marzo 2022: la prima crepa nella neutralità svizzera Sintesi e contestualizzazione storica dello scritto "Switzerland and neutrality towards belligerents: a system of conflict limitation" di Niccolò Salvioni, pubblicato su LinkedIn e Academia.edu il 2 marzo 2022 Il contesto: due giorni dopo la svolta di Berna Questo scritto – il primo di una serie di riflessioni sulla neutralità che l'autore porta avanti da anni - nasce a caldo, a soli due giorni da un evento che oggi, con il senno di poi, si può leggere come lo spartiacque della politica estera svizzera contemporanea. Lunedì 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il Consiglio federale annuncia in una conferenza stampa straordinaria l'adozione delle sanzioni economiche già decise dall'Unione europea contro la Russia, congelando beni di Putin, Lavrov, Mishustin e di tutti i deputati della Duma che avevano votato il riconoscimento delle regioni separatiste ucraine. Il Presidente della Confederazione Ignazio Cassis dichiara che "giocare il gioco dell'aggressore non è compatibile con la nostra neutralità" - una frase che, da sola, ribalta due secoli di dottrina dell'equidistanza. Nello stesso giorno il Consiglio nazionale approva una risoluzione di condanna della guerra: per la prima volta, esecutivo e legislativo si schierano contemporaneamente con un belligerante contro l'altro. Il quotidiano russo Novaya Gazeta commenta seccamente che "la Svizzera ha violato, per la prima volta dal 1815, la neutralità mantenuta anche nella Prima e nella Seconda guerra mondiale". Sono giorni in cui tutto è ancora fluido: Mosca non ha reagito ufficialmente, Lavrov non riesce a raggiungere Ginevra per gli spazi aerei chiusi, e la Cina - lo nota lo stesso Salvioni - offre proprio in quei giorni la propria mediazione, come a raccogliere un ruolo che la Svizzera stava lasciando vacante. Il contenuto: una domanda che resta aperta Il testo analizza la decisione alla luce della dottrina classica: la neutralità permanente svizzera - riconosciuta dal Congresso di Vienna e dal Trattato di Parigi del 1815, e ancora oggi ancorata agli articoli 183 e 185 della Costituzione federale - impone un dovere di non partecipazione e di imparzialità verso tutti i belligeranti, non l'obbligo di un'equidistanza schematica, ma il divieto di un trattamento discriminatorio non giustificato. Citando la definizione classica di Vitzthum e Proelss, l'autore ricorda che il regime dei diritti e doveri dei neutrali è "un importante strumento di limitazione dei conflitti": distinguendo Stati neutrali e Stati belligeranti, il diritto internazionale impedisce che il conflitto si propaghi. La domanda centrale dello scritto - "la posizione adottata dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale è compatibile con lo statuto di neutralità perpetua della Svizzera?" - non riceve, deliberatamente, una risposta definitiva. Il testo osserva che la decisione, per quanto presa in buona fede e con finalità umanitarie verso l'Ucraina, ha di fatto precluso alla Svizzera il ruolo di fornitore imparziale di buoni uffici tra le parti, allontanando ulteriormente la Russia non solo da Berna ma dall'Europa stessa. Solo il futuro, scrive, potrà dire se la Svizzera continuerà a essere considerata perpetuamente neutrale. Lo sguardo a ritroso: una previsione che si è avverata A distanza di oltre quattro anni, questo primo scritto si legge come l'atto d'apertura di un impianto argomentativo che l'autore avrebbe poi sviluppato in decine di successivi interventi. Il 25 aprile 2022 - meno di due mesi dopo - Salvioni pubblica un secondo approfondimento ("Neutralità svizzera e sanzioni") che quantifica in 7,5 miliardi di franchi i beni già bloccati e formalizza la tesi di una violazione del principio del "courant normal". Da lì la traiettoria si allarga progressivamente: l'adesione svizzera all'European Sky Shield Initiative nell'ottobre 2024, la partecipazione al Tribunale speciale del Consiglio d'Europa per l'aggressione russa, il congelamento di oltre 13 miliardi di franchi di asset russi, fino alla dichiarazione del Consiglio nazionale del 6 marzo 2025 su una "politica di sicurezza europea indipendente" e a un referendum costituzionale ormai fissato per il 27 settembre 2026 sull'iniziativa "Salvaguardia della neutralità svizzera". Anche l'ultimo capitolo di questa escalation - i dazi USA al 39% imposti alla Svizzera nell'agosto 2025, superiori a quelli riservati a UE e NATO - confermano, secondo l'autore, che l'autonomia neutrale, lungi dall'essere protetta, viene oggi percepita dalle grandi potenze come un'anomalia da correggere. Rileggere questo testo del 2 marzo 2022 significa dunque tornare al momento esatto in cui la domanda "la Svizzera è ancora neutrale?" ha cominciato a porsi con urgenza istituzionale - una domanda che il prossimo referendum del 27 settembre 2026 è chiamato, forse, a chiudere.
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19 gennaio 2021
IT
LA NAVIGAZIONE INTERNA DI TRASPORTO PERSONE E MERCI SUL LAGO MAGGIORE SVIZZERO E SULL’IDROVIA LOCARNO - MILANO - VENEZIA DAL PROFILO DEL DIRITTO INTERNO SVIZZERO, PUBBLICO INTERNAZIONALE ED ALTRO
Gli attori istituzionali della navigazione interna nel bacino del Po e l'idrovia Locarno-Milano-Venezia: un primo quadro normativo del 20 gennaio 2020 A tre anni dalla presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, un tentativo di mappatura delle competenze nazionali, cantonali, regionali, provinciali e municipali Presentazione del 8 agosto 2026 Premessa Dopo un anno di presidenza dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia iniziavo ad avere un quadro più attivo e strutturato sui numerosi attori che, nel contesto del bacino del Po, regolamentano — parallelamente alla Confederazione elvetica e al Cantone Ticino — la navigazione interna. Il documento di riferimento di questa sintesi, redatto nel gennaio 2021, dopo l'assunzione della presidenza nel giugno 2019, ha rappresentato un primo tentativo di dare un quadro complessivo e normativo, al fine di comprendere la complessità delle relazioni tra i diversi attori con competenze nazionali, cantonali, regionali e provinciali; ve ne sono peraltro anche di natura municipale e sovraregionale. A distanza di anni, quel lavoro resta la base analitica su cui si è costruita l'attività istituzionale dell'Associazione, e vale la pena riproporne oggi una sintesi organica ai lettori di Ticinus. Sintesi Il tema della navigazione interna sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno-Milano-Venezia si colloca all'incrocio di ordinamenti giuridici distinti — federale svizzero, cantonale ticinese, statale italiano, regionale lombardo e piemontese, provinciale e municipale — e di una pluralità di enti pubblici, consorzi e società concessionarie la cui azione, spesso non coordinata, condiziona lo sviluppo turistico, ambientale ed economico dell'intero bacino. Il quadro che segue riprende, per punti, l'analisi del gennaio 2021 «La navigazione interna di trasporto persone e merci sul Lago Maggiore svizzero e sull'idrovia Locarno – Milano – Venezia», confrontando il regime italo-svizzero con i modelli adottati sui laghi Lemano e di Costanza e sul fiume Reno, e ricostruendo la rete degli enti competenti sul bacino del Po, sul Ticino inferiore e sul sistema dei Navigli. Parte I — Il quadro giuridico federale svizzero La navigazione interna in Svizzera è retta dalla legge federale sulla navigazione interna (LNI) del 3 ottobre 1975 e dalla relativa ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere. L'art. 3 LNI attribuisce ai Cantoni la sovranità sulle proprie acque, riservato il diritto federale; l'art. 4 LNI riserva invece al Consiglio federale, sentiti i Cantoni rivieraschi, le decisioni sulle acque di confine o sottoposte a convenzioni internazionali. Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori è invece disciplinato dalla legge federale sul trasporto viaggiatori (LTV) del 20 marzo 2009, che attribuisce alla Confederazione — tramite l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) — l'esclusiva (la «privativa») sul rilascio delle concessioni di esercizio, comprese quelle per il trasporto lacuale. Il trasporto merci ferroviario e per via d'acqua è infine oggetto della legge federale sul trasporto di merci (LTM). Nel Rapporto sulla politica svizzera della navigazione del 14 ottobre 2009, il Consiglio federale ha definito i propri assi prioritari — rafforzamento dell'integrazione intermodale sul Reno, partecipazione ai processi normativi internazionali, salvaguardia dell'accesso al mare — senza tuttavia menzionare specificamente la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano. Parte II — I modelli comparati: Lemano, Bodanico e Reno Il documento del 2021 confronta il regime ticinese con tre convenzioni internazionali di navigazione lacuale e fluviale, evidenziandone il carattere nettamente più liberale: Lago Lemano — la Convenzione tra Svizzera e Francia del 7 dicembre 1976 lascia la gestione del servizio regolare a due società anonime svizzere con sede a Losanna, in un contesto di libertà di transito e approdo garantita anche alla Francia, pur in presenza di una netta preponderanza di infrastrutture svizzere (28 moli più 4 a Ginevra, contro 5 in territorio francese). Lago di Costanza — la Convenzione del 1° giugno 1973 tra Svizzera, Austria e Germania stabilisce un principio di parità di trattamento e libertà di movimento coordinato, con diverse società private nazionali coordinate da una struttura comune di diritto tedesco. Fiume Reno — la Convenzione riveduta del 17 ottobre 1868, sotto il controllo della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), sancisce la libertà di movimento e il divieto di trasbordo forzato o di diritti di scalo, un regime che ha permesso lo sviluppo del sistema portuale di Basilea. Rispetto a questi tre modelli, la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano viene qualificata nel documento come il «modello più atipico e meno liberale», fondato su due concessioni esclusive reciproche anziché sulla libertà di movimento. Parte III — La Convenzione del 1992 e le concessioni in essere La Convenzione per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 2 dicembre 1992 affida la gestione dei servizi regolari a due concessionarie in regime di privativa: la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), ente pubblico dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di Roma, con sede operativa a Milano e direzione di esercizio ad Arona, titolare della concessione per il bacino svizzero del Lago Maggiore, rinnovata il 23 dicembre 2016 per un decennio (fino al 2026); la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (SNL), concessionaria per il Lago di Lugano. L'art. 18 della Convenzione istituisce una Commissione consultiva mista, composta da sei membri (tre per delegazione), incaricata anche di definire nozioni chiave come «esigenza effettiva» e «notevole concorrenza» ai fini del regime speciale di autorizzazione previsto dall'art. 14 per i servizi non regolari di linea e il noleggio di banchina — un regime che, a differenza dell'Italia (dove i taxi d'acqua sono soggetti a licenza comunale), la Svizzera e il Cantone Ticino non hanno mai disciplinato, con la conseguenza pratica di impedire, ad esempio, il noleggio reciproco di imbarcazioni tra Ascona e le Isole Borromee. Parte IV — Il Memorandum d'Intesa del 2016 e il Consorzio Navigazione Laghi Il 31 maggio 2016 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e il MIT italiano hanno sottoscritto a Lugano un Memorandum d'Intesa per una cooperazione bilaterale volta a migliorare l'offerta di navigazione sui bacini di Locarno e Lugano, affidando a un Gruppo di lavoro bilaterale l'elaborazione di un piano di sviluppo condiviso. Dopo lo sciopero dei lavoratori del bacino svizzero nell'estate 2017 e la comunicazione di GGNL, il 27 dicembre 2017, del proprio disimpegno dai servizi di linea in territorio elvetico, il 13 marzo 2018 è stato costituito a Milano il Consorzio Navigazione Laghi (Swiss Italian Navigation Group), volto a coordinare le due concessionarie sui bacini del Verbano e del Ceresio. Il documento del 2021 rileva come questa «sperimentazione», pur necessaria a garantire la continuità del servizio, resti giuridicamente in tensione con l'esclusiva conferita dalla Convenzione del 1992 a GGNL, la quale mantiene la responsabilità di servizio fino alla scadenza della concessione nel 2026 ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Convenzione. Parte V — Gli enti regolatori del bacino del Po, del Ticino inferiore e dei Navigli Parallelamente al regime italo-svizzero, un insieme distinto di enti di diritto italiano regola le acque interne a valle del confine, con competenze che si intrecciano su base statale, regionale, provinciale e consortile: l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), con sede a Parma, competente sulle opere idrauliche dell'intero bacino del Po, sulla polizia idraulica e sulla gestione della conca della diga della Miorina e del progetto per Porto della Torre sul Ticino inferiore (agenziapo.it); l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ABDPo), anch'essa con sede a Parma, istituita dal decreto ministeriale del 25 ottobre 2016 che ha riorganizzato in sette distretti idrografici le competenze di pianificazione di bacino; la Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente sulla manutenzione delle grandi dighe, tra cui la diga della Miorina; il Consorzio Ticino, con sede a Milano, responsabile della regolazione del livello del Lago Maggiore tramite la diga della Miorina; il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi), ente pubblico economico che regola l'uso irriguo e la navigazione sul sistema dei Navigli Lombardi (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana, Paderno) e sul canale Villoresi, nei limiti del regolamento regionale lombardo; l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con sede a Laveno-Mombello, competente sul demanio lacuale; la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, titolari della potestà regolamentare sulla circolazione nautica rispettivamente sui Navigli e sul Po e sui laghi piemontesi, con delega di aspetti locali agli enti comunali. A questi si affianca, sul versante svizzero, la competenza dei Cantoni ex art. 3 LNI e, per le acque di confine, quella del Consiglio federale ex art. 4 LNI, sentiti i Cantoni rivieraschi — una struttura che rende il quadro complessivo effettivamente multilivello: federale, cantonale, statale italiano, regionale, provinciale, consortile e comunale. Parte VI — L'Associazione Locarno-Milano-Venezia: storia e progetti Interreg Erede ideale dell'associazione «Locarno–Venezia» costituita il 4 aprile 1940, l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione Locarno–Milano–Venezia il 18 giugno 2008, con l'adesione della Città di Milano, ponendosi due scopi statutari: la promozione dei valori ambientali e turistici delle vie d'acqua dal Lago Maggiore a Milano e Venezia, e lo studio della linea internazionale di navigazione interna. Sotto la presidenza di Aldo Torriani (figlio di Guido Torriani, segretario dell'associazione del 1940) fino al 2019, l'Associazione ha coordinato, quale capofila svizzero, tre progetti europei Interreg: Idrotour (2007–2013), con il Consorzio ETVilloresi e la Città di Locarno, che ha permesso la messa in sicurezza della diga del Panperduto (circa 21 milioni di euro) e la costruzione della barca LoVeMi per il trasporto di 40 passeggeri e biciclette; Transidro (2011–2014), con la Provincia di Novara, che ha realizzato ad Arona un porto di interscambio tra i battelli della Navigazione Lago Maggiore e le imbarcazioni più piccole dirette verso i canali; Slowmove (2019–2022), con la Provincia di Novara capofila, le Regioni Lombardia e Piemonte, i due Parchi del Ticino e il Comune di Castelletto Ticino, incentrato sul miglioramento degli attracchi, il controllo remoto delle conche e il cicloturismo. Il tragitto Locarno–Milano–Venezia resta tuttavia un progetto solo parzialmente navigabile: permangono due «nodi» principali — la diga di Porto della Torre sul Ticino inferiore, di competenza AIPo, e l'assenza di un ascensore d'acqua tra il canale Villoresi e il Naviglio Grande — oltre a nove conche fuori servizio sul Naviglio Pavese tra Milano e Pavia. Parte VII — Conclusioni e proposte Le conclusioni del documento del 2021, tuttora attuali, indicano alcune direttrici di lavoro che restano al centro dell'azione dell'Associazione: Una «liberalizzazione parziale» della Convenzione del 1992, sul modello bodanico e renano, che superi il vincolo delle due concessioni esclusive reciproche mantenendo un quadro di prescrizioni uniformi di navigazione. Un tavolo interministeriale italo-svizzero, oltre a quello nazionale italiano già auspicato dall'associazione Amici dei Navigli, per elevare l'idrovia Locarno-Milano-Venezia a progetto strategico di interesse comune, anche in vista di un possibile cofinanziamento delle opere. Il completamento delle infrastrutture mancanti (conche, ascensori d'acqua, piste ciclabili di collegamento) per garantire la continuità dell'itinerario. Una revisione della politica cantonale e nazionale che integri esplicitamente la rete idroviaria — Ticino inferiore, canali, Navigli — quale estensione naturale del Lago Maggiore, a beneficio dei comuni rivieraschi lombardi, piemontesi e ticinesi. Il chiarimento della volontà politica del Cantone Ticino rispetto al futuro della propria porzione di Lago Maggiore e ai rapporti con Piemonte e Lombardia, questione che il documento pone esplicitamente come nodo politico ancora aperto. A un anno dall'assunzione della presidenza, questo primo tentativo di mappatura resta un riferimento utile per orientare l'azione dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia nel dialogo con i molteplici attori — nazionali, cantonali, regionali, provinciali, consortili e municipali — che condividono la responsabilità sul futuro della navigazione interna nel bacino del Po e sul Verbano.