Énergie
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29 août 2026
IT
Nove anni non bastano?
Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto la mozione Storni (26.4014), che chiedeva di avviare trattative con l’Italia per una convenzione internazionale sulla regolazione del Lago Maggiore, sostenendo che le richieste sono «già in fase di attuazione». Questa mostra che dietro quella formula si nascondono due silenzi. Il primo è temporale: l’elaborazione dell’accordo vincolante comincerà solo nel 2027, a nove anni dall’avvio dei lavori preparatori del 2016, mentre l’estate 2026 ha portato il Verbano a uno dei livelli più bassi dal 1943 e la risposta è arrivata, ancora una volta, a crisi già avviata. Il secondo, più grave, è giuridico: nulla si dice sulla natura del futuro organismo, che rischia di restare un tavolo consultivo senza potere vincolante. L’analisi ripercorre gli strumenti disponibili — dall’Accordo di Carlsruhe al Terzo Protocollo di Madrid fino ai trattati bilaterali diretti — per concludere che non è la forma del trattato a garantire il potere, ma il contenuto del mandato con cui la Svizzera si presenterà al tavolo del 2027.
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23 août 2026
ITDEFREN
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard Partant d'un discours de Lee Kuan Yew de 1988 — à la fois avertissement et acte fondateur du récit national singapourien — cette analyse construit une comparaison systématique entre deux petits États exposés et situés aux antipodes, Singapour et la Suisse. C'est la distance qui les sépare, plus qu'une prétendue ressemblance, qui rend l'exercice fécond : elle permet de distinguer ce qui, dans la survie d'un petit État, relève de la nécessité structurelle de ce qui n'est que contingent ou fruit de choix politiques. La comparaison se déploie sur plusieurs plans. Du côté des convergences : la centralité de la continuité institutionnelle ; la doctrine de la vulnérabilité érigée en fondement identitaire ; la gestion stratégique des réserves nationales (fonds souverains et secret à Singapour, réserves de la Banque nationale en Suisse) ; la défense « en hérisson », fondée sur une armée de milice et la conscription universelle ; et la condition commune de sociétés plurilingues et pluriconfessionnelles, où la cohésion doit être fabriquée plutôt qu'héritée. Du côté des divergences de méthode : l'ingénierie sociale par le haut de Singapour — méritocratie rigoureuse, haute administration rémunérée comme le privé, quotas ethniques imposés dans le logement public, anglais comme langue véhiculaire neutre — face au modèle suisse de milice, d'autonomie territoriale et de parité des langues nationales. Le nœud central est la neutralité. Sur le plan des principes, Berne et la cité-État divergent radicalement : l'une neutre par identité, l'autre ouvertement non alignée. Mais sur le terrain concret de la politique de sécurité, l'écart se réduit presque à néant : alignement de facto sur l'architecture de défense occidentale, mêmes systèmes d'armes, sanctions contre la Russie adoptées en rompant avec une pratique établie. L'analyse examine en outre la nature juridique de la neutralité suisse — définie par aucune loi, gérée « à la carte » par l'exécutif — et le débat ouvert par l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre 2026. Il en résulte un paradoxe : pour un petit État exposé, l’étiquette juridique compte bien moins que la logique matérielle de la survie. La neutralité se révèle ainsi moins une condition de droit qu’un mode de gestion du risque. Un post-scriptum mène la réflexion à son terme : la neutralité étant un institut intrinsèquement lié à la guerre, et l’exposition géographique de la Suisse à un conflit entre grandes puissances étant bien plus aiguë que celle de Singapour, la Confédération érode précisément l’instrument que sa position rend le plus nécessaire — et sa convergence avec la cité-État se révèle dès lors moins rassurante qu’il n’y paraît.
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16 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet
Le droit suisse de la neutralité — I : aperçu systématique complet À quelques semaines de la votation fédérale du 27 septembre 2026 sur l’initiative populaire en faveur de la neutralité, cette étude propose un tour d’horizon systématique de ce que prévoit effectivement, à l’heure actuelle, le droit suisse en la matière. La question de départ est aussi simple que peu abordée : quelles sont, à l’heure actuelle, toutes les normes — de rang constitutionnel, législatif, réglementaire et international — qui régissent, directement ou indirectement, la neutralité de la Confédération ? Le résultat de cette recherche est surprenant à plus d’un titre. La Constitution fédérale ne mentionne la neutralité que dans deux dispositions (articles 173 et 185), et ce non pas pour en définir le contenu, mais pour confier sa sauvegarde à la compétence de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. La législation qui touche le plus étroitement à cette matière — la loi sur les embargos, celle sur le matériel de guerre, le contrôle des biens à double usage — ne mentionne jamais la neutralité, mais opère plutôt par le biais de clauses générales de respect du droit international. Il en découle le nœud central du débat actuel : dans le droit en vigueur, la neutralité est une compétence discrétionnaire, et non un principe matériel doté d’un contenu contraignant. Le silence du Tribunal fédéral, qui la traite comme un acte gouvernemental soustrait au contrôle judiciaire, en est la confirmation. C’est précisément cette architecture que l’initiative soumise au vote souhaiterait modifier, en transformant une marge de manœuvre politique en une contrainte constitutionnelle de fond. L’étude examine en outre, à titre d’études de cas, les sanctions de 2022 contre la Russie et leur rapport avec le statut de neutralité, les Accords bilatéraux III et l’absence, dans ceux-ci, de toute clause relative à la neutralité, la révision de la loi sur le matériel de guerre, ainsi que les précédents historiques dans lesquels la Suisse a adopté une neutralité plus rigide (de la Société des Nations à la Rhodésie). Cet ouvrage constitue le premier de deux volumes. Le second, consacré aux scénarios d’évolution dans l’éventualité d’une acceptation de l’initiative, paraîtra prochainement en complément. Il s’agit d’une étude de grande envergure, qui s’efforce de retracer la multitude d’aspects directement ou indirectement influencés par la neutralité, en tant que mécanisme aux multiples facettes du droit international public. J’ai cherché à être aussi précis que possible et à vérifier minutieusement les sources sur lesquelles repose ce travail. Si des erreurs ou des omissions devaient apparaître, je me ferai un plaisir de les corriger ou d’intégrer de nouveaux éléments dans une version ultérieure.
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14 août 2026
ITEN
Bilaterali III: il Consiglio federale chiude alla doppia maggioranza, il Parlamento resta spaccato
Premessa Questa sintesi accompagna, come aggiornamento in parallelo, la mia analisi ora pubblicata su Ticinus del 23 novembre 2025, «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». Nelle stesse 24 ore in cui quell’articolo veniva ri-pubblicato, il Consiglio federale ha chiuso due strade parallele verso il referendum obbligatorio sui Bilaterali III — un’iniziativa parlamentare e un’iniziativa popolare — con esiti che meritano una lettura congiunta. I fatti: due porte chiuse in un giorno Il 12 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto l’iniziativa parlamentare 26.425 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), che chiedeva di assoggettare i Bilaterali III al referendum obbligatorio tramite una disposizione transitoria costituzionale. Il Governo ha ribadito la propria posizione del 30 aprile 2025: gli accordi non soddisfarebbero, a suo giudizio, i requisiti dell’art. 140 cpv. 1 Cost. (admin.ch). Il giorno seguente, 13 agosto, il Consiglio federale ha adottato anche il messaggio sull’iniziativa popolare «Bussola», raccomandandone il rigetto senza controprogetto (EJPD). La differenza istituzionale tra i due casi è però decisiva. La CIP-S dipende dal via libera del Consiglio degli Stati, dove il parere negativo del Governo pesa direttamente; le Camere restano peraltro divise, con la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati contraria per 8 voti a 5 e la Commissione omologa del Consiglio nazionale favorevole con margini di 16 a 9 e 15 a 10 (parlament.ch; SVP Zürich). L’iniziativa Bussola, invece, ha già raccolto 111’422 firme valide e ha formalmente raggiunto il quorum il 21 ottobre 2025: il Consiglio federale può raccomandarne il rigetto, ma non può impedire che sia il popolo a votare, con una disposizione transitoria che imporrebbe un nuovo referendum — questa volta obbligatorio — sui Bilaterali III se la votazione sulla Bussola arrivasse dopo quella sul pacchetto Svizzera-UE (Reuters). L’analisi: un braccio di ferro a tre, e due asimmetrie non risolte Letto nell’insieme, il dossier assume la forma di un confronto costituzionale a tre attori — Consiglio federale, Parlamento e popolo — in cui ciascuno controlla una leva diversa, e in cui la Bussola resta l’unica leva che gli altri due non possono disinnescare: la sua clausola retroattiva è, a normativa vigente, l’unico strumento ancora capace di riportare i Bilaterali III a un voto a doppia maggioranza dopo la loro eventuale ratifica. Due asimmetrie, già segnalate nell’analisi di riferimento del novembre 2025, restano irrisolte da questi sviluppi. La prima è economica: il pacchetto tocca circa il 40% del PIL federale ma circa il 60% del PIL ticinese, per l’elevata integrazione transfrontaliera del Cantone e per gli 80.000 frontalieri che vi lavorano — un’esposizione una volta e mezza superiore alla media nazionale, che il solo referendum facoltativo non permette di far pesare come voce distinta. La seconda riguarda la neutralità: nessuno degli accordi contiene una clausola orizzontale che escluda l’uso di infrastrutture, energia, dati o ricerca svizzeri per finalità incompatibili con la neutralità nei settori a valenza duale del pacchetto (energia, spazio, ricerca, sanità). Il 27 settembre 2026 l’elettorato voterà separatamente sull’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» — ma anche una sua sconfitta, data probabile dai sondaggi (54% contrari, 34% favorevoli a giugno 2026, Corriere del Ticino), lascerebbe intatto il vuoto specifico sui Bilaterali III, spostando semmai peso politico sulla Bussola come canale residuo. Conclusione Nove mesi dopo la relazione di Bellinzona, i fatti del 12-13 agosto confermano piuttosto che smentiscono la lettura allora proposta: l’assenza di un vincolo costituzionale stabile sul tipo di referendum lascia alla discrezionalità politica del momento una decisione che dovrebbe rispondere a un criterio prevedibile, applicabile indipendentemente da chi governa e da quale accordo è in discussione. Il nodo resta apertamente politico e si trasferirà nelle prossime settimane di dibattito parlamentare sull’iniziativa 26.425, nella campagna per il voto del 27 settembre sulla neutralità, e — su un orizzonte più lungo — nell’eventuale votazione sulla Bussola stessa. Per l’analisi istituzionale di riferimento del novembre 2025 con la mappatura completa dell’impatto normativo dei Bilaterali III, si veda l’articolo pubblicato su Ticinus: «Bilaterali CH – UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera». https://ticinus.ch/it/analisi/Bilaterali-ch%E2%80%93ue-iii-le%20sfide-istituzionali-per-la-democrazia-svizzera
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12 août 2026
IT
Dalla CEDU all'Aja: due anni dopo, l'Europa brucia e i più fragili pagano il prezzo più alto
A sedici mesi dalla condanna della Svizzera per inazione climatica (CEDU, KlimaSeniorinnen, aprile 2024) e a un anno dal parere dell’Aja che ha qualificato come illecito internazionale i sussidi fossili (ICJ, luglio 2025), i dati dell’estate 2026 mostrano che il costo di quell’illecito non si misura più in risarcimenti simbolici, ma in migliaia di morti e in bollette che i più fragili non possono pagare. Tesi Il diritto internazionale ha ormai riconosciuto, da Strasburgo all’Aja, che l’inazione climatica è un illecito. Ma entrambe le decisioni condividono lo stesso limite strutturale: indicano l’obbligo di agire e lasciano alla politica la scelta dei mezzi. L’estate 2026 dimostra che quel rinvio non è più sostenibile. Struttura dell’articolo 1. Il filo giuridico 2024–2026 — Dalla condanna della Svizzera (violazione art. 8 e art. 6 §1 CEDU) al parere consultivo ICJ del 23 luglio 2025 (obbligo di dovuta diligenza, 1,5°C vincolante, sussidi fossili come atto illecito, piena riparazione del danno), fino alla risoluzione ONU A/80/L.65 del 20 maggio 2026. Filo conduttore: il diritto può costringere gli Stati ad agire in tempo, o certifica solo un danno già avvenuto? 2. L’anomalia europea dell’estate 2026 — I numeri che nel 2024 erano proiezioni IPCC oggi sono cronaca: oltre 10’000 decessi in eccesso nella sola settimana 22–28 giugno (EuroMOMO); Reno “diviso in due” a Kaub; Po a record negativo (−8,59 m a Cremona); Verbano a 13 cm dal minimo storico di agosto; accordo bilaterale italo-elvetico dell’11 agosto sul rilascio dal Ceresio. 3. Un pericolo lento, non spettacolare — L’AMOC non collasserà come in The Day After Tomorrow: oltre il 50% di probabilità di forte indebolimento entro fine secolo (Univ. Bordeaux), ma in modo graduale (Politecnico di Torino). Record oceanico Copernicus (20,86°C, 21 giugno). Moria di molluschi in Adriatico e sbiancamento dei coralli: il calore accumulato è un accumulatore termico, non un interruttore — la retorica dei “gesti simbolici” sposta il problema dal piano industriale a quello morale individuale. 4. I più fragili pagano due volte — Salute (85% dei decessi tra gli over-65, +40% in casa) e portafoglio (costo del raffrescamento quasi raddoppiato dal 2015; chi vive in edifici mal isolati paga di più per climatizzare peggio). È la stessa diseguaglianza già intravista da Strasburgo nel 2024, ora tradotta in cifre. 5. Cosa dovrebbe fare il potere pubblico — Sei priorità operative: budget di carbonio vincolanti; sistemi di allerta caldo-salute ad azione automatica; tariffe sociali per il raffrescamento; fondi di ricostruzione vincolati alla prevenzione strutturale; coordinamento di bacino di invasi alpini e regolazioni fluviali (con protocolli multiuso e cautela ambientale); leva diplomatica ex-Aja per far contribuire grandi emettitori e imprese fossili ai costi di adattamento. Angolo distintivo Non un pezzo climatico generalista: un’analisi che tiene insieme il diritto (CEDU/ICJ, con precisione tecnica sulle basi di responsabilità) e il territorio (Ticino, Verbano, Ceresio, comparto risicolo, bacino Po), leggendo l’estate 2026 come prova empirica di una tesi giuridica formulata nel 2024. Prospettiva transfrontaliera insubrica. Fonti principali CEDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (9.4.2024); ICJ Advisory Opinion (23.7.2025); UNGA A/80/L.65 (20.5.2026); EuroMOMO/ECDC/OMS; Copernicus C3S/CMEMS; Autorità di bacino distrettuale del Po; UFAM; Portmann et al. e Mehling/von Hardenberg et al. (Science Advances, 2026); Greenpeace “Mare Caldo”; Coldiretti. Parole chiave diritti umani, cambiamento climatico, CEDU, Corte Internazionale di Giustizia, siccità, canicola, Verbano, Ticino, adattamento climatico, giustizia climatica, diseguaglianza energetica, AMOC
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8 août 2026
IT
Il tavolo che manca: la crisi idrica del Verbano vista dalla Miorina
L'intervista del presidente del Consorzio del Ticino, Paolo Seitone, a Varese News (7 agosto 2026) fornisce, dal lato italiano e con la voce di chi gestisce la traversa della Miorina, la conferma operativa di una diagnosi che i dati idrometrici svizzeri anticipavano da settimane: la siccità del Verbano nell'estate 2026 è più grave di quella del 2022. Il report rilegge quell'intervista in chiave di governance transfrontaliera e sostiene una tesi di metodo: la cooperazione italo-svizzera sulle acque del Verbano si attiva solo a crisi conclamata, mentre servirebbe una cornice istituzionale permanente di monitoraggio e decisione condivisa. I fatti La crisi nei numeri ● Verbano a −40 cm dallo zero idrometrico a inizio agosto, con una perdita di 1,20–1,30 m dalla fine della primavera (Seitone). ● Stazione UFAM di Locarno: 192,23 m s.l.m. il 6 agosto — 14 cm sopra il minimo storico di agosto (1990), già 18 cm sotto il minimo del 2022. ● 400–500mila ettari di colture, soprattutto risicole, colpiti in fase di fioritura; rischio di compromettere la quasi totalità del raccolto senza normalizzazione entro metà agosto. ● Piemonte in stato di emergenza (verso lo stato di calamità); Lombardia in valutazione; Veneto in emergenza regionale riconosciuta dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto (3,55 mln € dal Fondo Emergenze Nazionali). ● La crisi investe anche la navigazione interna: ordinanze di cauta navigazione da AIPo (3 luglio), Mantova (8 luglio) e Regione Veneto (4 agosto, estesa a tutta la rete regionale). Cuneo salino oltre 20 km nel Delta del Po. Gli invasi alpini: crisi simmetrica ● Bacino svizzero Ticino-Lago Maggiore: 11 invasi principali, ~440 mln m³ di capacità, oggi al ~40%. ● Invasi montani del distretto padano: 41% a fine luglio (38–40% a inizio agosto). Dato pressoché identico. ● Sul lato italiano l'Osservatorio è esplicito — «i margini di sostegno di origine nazionale risultano in larga parte esauriti»: la simmetria della crisi è documentata su entrambe le sponde. ● Non esiste una sponda « ricca » e una « povera » d'acqua: la crisi è simmetrica. La Svizzera non è una riserva pronta all'uso. L'analisi Un ponte istituzionale già esistente, sottoutilizzato Il Consorzio Villoresi è al tempo stesso socio dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia e membro del Consorzio del Ticino: un collegamento che unisce già oggi, sulla carta, la navigazione interna transfrontaliera e -indirettamente- la regolazione idraulica italiana del Verbano. Non è un dettaglio astratto: Villoresi è anche l'ente proprietario delle dighe del Panperduto (Somma Lombardo, 1884), lo sbarramento che smista le acque del Ticino tra uso irriguo e idroelettrico. Da qui, il 28 luglio, è partita l'istanza di Lombardia e Piemonte per ridurre il deflusso ecologico del Ticino da 17 a 14 m³/s — la stessa deroga già concessa nel 2022. Il ponte istituzionale ha dunque un ancoraggio fisico concreto; resta però inutilizzato come canale di dialogo strutturato. Il tavolo che c'è, ma solo in emergenza Un canale bilaterale con la Svizzera esiste ed è stato convocato su richiesta dell'Autorità di bacino del Po — AIPo di Parma — ma si attiva quando la crisi è già acuta. Con crisi destinate a ripetersi ogni pochi anni (Seitone: nei prossimi 7–8 anni « di tutto »), un tavolo convocato ex post arriva sistematicamente tardi rispetto ai tempi dell'agricoltura e degli ecosistemi lacustri. La stessa esigenza di metodo Potenziamento coordinato degli invasi alpini a monte e -contestata- bacinizzazione del Po a valle sono oggi discussi su binari separati. Senza una cornice di governance comune lungo l'intera asta Ticino-Po, le due leve non possono essere coordinate efficacemente. Conclusione e proposta Il problema non è la mancanza di canali, ma la loro natura estemporanea. Non esiste tra Svizzera e Italia alcun quadro giuridico bilaterale stabile sulla ripartizione delle acque del Verbano; le Convenzioni di Helsinki (1992) ed Espoo (1991) non sono mai state tradotte in un trattato vincolante né in una commissione mista con poteri reali. La proposta: attivare concretamente Helsinki ed Espoo attraverso un accordo specifico e una commissione mista permanente, eventualmente sostenuta dalla ratifica italiana del Protocollo n. 3 di Utrecht (2009). Dare ai collegamenti esistenti una cornice di governance permanente — capace di monitorare e decidere prima che la crisi sia acuta — è ormai una necessità di metodo, più che una scelta tra opzioni.
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5 août 2026
IT
L’estate 2026: quando il 2003 non è più il record
Il clima come questione di governance transfrontaliera. L’estate 2026 ha superato il parametro storico del 2003 a sud delle Alpi. Il periodo canicolare, aperto il 18 giugno e interrotto da una sola giornata, colloca le ondate di quest’anno tra le più intense e prolungate della serie di Locarno-Monti dal 1935. Il dato conferma in tempo reale l’accelerazione antropica segnalata da MeteoSvizzera. L’analisi sposta però il fuoco dal dato meteorologico alla sua dimensione politico-istituzionale, individuando un duplice disallineamento. Il primo, interno alla Svizzera: mentre gli operatori sul terreno — dal comando dei pompieri ginevrini reduci dalla Gironda — avvertono che i mezzi antincendio non sono più dimensionati alla minaccia, il Consiglio federale ha stralciato, in nome del freno all’indebitamento, un credito di 100 milioni per la resilienza forestale già approvato dal Parlamento. Il secondo, transfrontaliero: la governance climatica del bacino del Po si struttura sul solo versante italiano ed europeo (progetto LIFE CLIMAX PO), senza integrare stabilmente la sponda svizzera — Verbano, Ticino, laghi prealpini — da cui dipende buona parte della disponibilità idrica del distretto nei periodi critici. La conclusione è che la finestra di adattamento si sta restringendo, mentre le architetture di governance restano frammentate su entrambi i fronti — acqua e incendi, nord e sud delle Alpi. Il tassello mancante è un raccordo stabile, non occasionale, tra la governance del Po e il versante svizzero del bacino.
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19 juillet 2026
IT
Verbano senza regole comuni: la crisi idrica rivela un vuoto normativo, non un divieto
Verbano senza regole comuni: la crisi idrica rivela un vuoto normativo, non un divieto La richiesta piemontese del 15 luglio 2026 di maggiore rilascio d'acqua dal Lago Maggiore, e la risposta cauta del Consiglio di Stato ticinese due giorni dopo, mettono a nudo un problema strutturale: non esiste alcun quadro giuridico bilaterale che regoli in modo stabile la ripartizione delle acque del Verbano tra Svizzera e Italia. Una richiesta non isolata Il Piemonte ha chiesto a Bellinzona e alla Valle d'Aosta un maggiore afflusso verso la Pianura Padana in crisi idrica; il Governo ticinese ha risposto con un "nì", offrendo sostegno per l'acqua potabile ma negando l'aumento dei flussi per irrigazione e industria, richiamando la propria situazione di siccità simmetrica. Non è la prima volta: già nel gennaio 2022 Lombardia e Piemonte avevano avanzato una richiesta analoga, segno che la gestione caso per caso è ormai inadeguata. Chi decide oggi sul Lago Maggiore La regolazione quantitativa del Verbano è affidata dal lato italiano allo sbarramento della Miorina, gestito dal Consorzio del Ticino su concessione del 1940, mentre la Svizzera partecipa solo tramite un tavolo tecnico consultivo, senza poteri di codecisione. La Corte di Cassazione italiana ha confermato nel marzo 2025 la competenza regionale dell'Autorità di bacino del Po sui livelli del lago, ma questa decisione produce effetti solo nell'ordinamento italiano e non obbliga in alcun modo la Svizzera. Perché la Svizzera non è tenuta a cedere acqua Le norme federali sulla sicurezza energetica rafforzano il ruolo degli invasi alpini come riserva strategica interna, senza creare obblighi verso il Po. A ciò si aggiunge che la gestione delle acque è materia cantonale (art. 76 Cost.) e che molte concessioni sono in mano a operatori privati, spesso esteri, su cui il Cantone non ha potere di indirizzo. Al 13 luglio 2026 i bacini ticinesi erano riempiti solo al 40,2%, contro una media storica del 71,5%, il dato più basso registrato per questo periodo dell'anno. Le convenzioni internazionali esistono, ma non bastano Helsinki (1992) ed Espoo (1991) offrono principi di cooperazione e di divieto del danno transfrontaliero significativo, ma non sono mai stati tradotti in un trattato vincolante o in una commissione mista con poteri reali sul Verbano. Il confronto con il Reno, il Lago di Costanza e il Lemano mostra modelli di governance condivisa già collaudati altrove, mentre sul Verbano manca persino lo strumento giuridico di base: l'Italia non ha ratificato il Protocollo n. 3 di Utrecht (2009), erede dell’Accordo di Karlsruhe, che permetterebbe di creare gruppi di cooperazione transfrontaliera con personalità giuridica propria. Una leva negoziale da valorizzare Il vuoto istituzionale non è privo di opportunità per la Svizzera: la sicurezza idraulica di Locarno e la tutela delle Bolle di Magadino rappresentano un costo oggi sopportato unilateralmente dal Ticino, che potrebbe essere negoziato in cambio di un accordo di scambio energetico stagionale o di un seggio consultivo rafforzato nell'Autorità di bacino del Po. Una lacuna che il clima renderà più urgente Il ritiro dei ghiacciai e la riduzione dell'innevamento anticiperanno i picchi di deflusso proprio nei mesi di massima domanda irrigua padana, rendendo queste crisi sempre più frequenti. Solo l'attivazione concreta di Helsinki ed Espoo, tramite un accordo specifico e una commissione mista permanente, potrà trasformare le crisi ricorrenti in cooperazione strutturata tra resilienza energetica svizzera ed esigenze irrigue italiane. Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus – Centro Studi, Locarno, 19 luglio 2026
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20 janvier 2026
ITEN
Accords bilatéraux III entre la Suisse et l'UE – Questions institutionnelles et leurs répercussions
Bilateral Agreements III CH–EU: Institutional Questions and Their Ramifications Contextualization Outline of the address delivered in Mendrisio (the Filanda) on 17 January 2026, at the conference on Bilaterals III organized by the NO EU, NO NATO group. Niccolò Salvioni's talk opened the proceedings by setting out the underlying institutional coordinates, followed by contributions from Graziano Pestoni (the electricity agreement), Leonardo Schmidt (free movement of persons), and Alberto Togni (EU–NATO relations and neutrality). The text was reworked and expanded after the conference, with subsequent additions on cybersecurity and the European informational dimension. Published on 20 January 2026. Annotated Table of Contents Preamble — The mandate of the address: four constitutional questions the Federal Council avoided across the 896 pages of the explanatory report (13 June 2025). Block 1 — The numerical scope. The amplifying effect: 1–1.5% of the EU acquis translates into 12–16% of Swiss federal legislation, with cantonal (14–18 Ticino laws) and municipal ramifications. Block 2 — The transformation of the system. From the static model of Bilaterals I–II (1999–2021) to binding dynamic adoption (from 2025); the anomalous speed of negotiations (197 meetings in 9 months versus the 7 years of Bilaterals I). Block 3 — The six critical institutional pillars. Binding CJEU jurisdiction; decision shaping (participation without representation, contrasting the Norwegian veto under Art. 102 EEA with Switzerland's "illusory deferral"); cross-retaliation measures; the asymmetry of immunity of EU officials; Switzerland's hybrid status as a "microstate"; the marginalization of Parliament and the people. Block 4 — The civil-military dual-use dimension. The Federal Council's silence on the strategic-military dimension; the mid-term reform of EU cohesion policy (COM(2025) 163, objective RSO 3.3); the excursuses on Switzerland–EU–NATO cyber cooperation and on the threat to Swiss media independence (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); the critical agreements (energy, land transport, air transport); neutrality from commercial freedom to infrastructural constraint, with the historical precedents of the Gotthard 1914–1918 and Switzerland 1939–1945. Block 5 — The chronological paradox. The coincidence between the launch of the "package" (23 February 2022) and the invasion of Ukraine (24 February); the adoption of sanctions within four days; the hypothetical "Summer 2028" war scenario. Block 6 — GDP impact and irreversibility. 40% of federal GDP involved; the cohesion contribution (over CHF 3 billion, 2030–2036); strategic irreversibility. Block 7 — Federalism and the equality of the cantons (Arts. 3, 43, 46 of the Constitution). The asymmetry of impact between border cantons (Ticino, 60% of GDP) and inland cantons (15%), with the republican paradox of majority voting. Conclusion — The four unanswered questions: mandatory referendum (Art. 140), compatibility with neutrality, strategic irreversibility, federalist compatibility. Synthesis The paper examines Bilaterals III not from the economic or sectoral standpoint, but from the institutional and constitutional one. Its central thesis is that the shift from a static system to one of binding dynamic adoption transforms between 12 and 16% of federal legislation, subjects disputes to the binding jurisdiction of the CJEU, and introduces cross-retaliation between agreements—thereby constituting, though without declaring it, an accession to a supranational community that ought to trigger the mandatory referendum under Art. 140 of the Constitution. The author develops two particularly original strands. The first is the comparison with Norway and the United Kingdom: both states, though NATO members or bound to the EU by defence partnerships, retain greater legislative sovereignty than "neutral" Switzerland, which accepts infrastructural constraints comparable to those of an Atlantic ally without possessing either the Norwegian veto (Art. 102 EEA) or the British capacity to refuse automatic commitments. From this follows the "triangular paradox" of a neutrality that is neutral only de jure while amounting to a de facto alignment. The second strand is the dual-use gap: across the report's 896 pages there is no analysis whatsoever of the compatibility between the integration of critical infrastructure (energy via ENTSO-E/ACER, the Alpine corridors, airspace) and the neutrality obligations of the 1907 Hague Conventions. Drawing on the Gotthard precedents, the author argues that neutrality does not prohibit trade but requires sovereign control over strategic infrastructure—control that binding integration compromises. To this is added the extension of the problem into the informational sphere, with the risk of a "soft external steering" of public-service media through the DSA, the EMFA, and co-financed algorithms. The analysis closes with the federalist question: the asymmetric impact across cantons (up to 60% of Ticino's GDP against 15% for the inland cantons) receives no consideration in the report, even though the referendum vote assigns equal weight to cantons with radically different exposure. The concluding message, addressed to Ticino, claims as a minimum republican guarantee the mandatory referendum for decisions that alter 60% of the cantonal economy.
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23 novembre 2025
ITDEFREN
Accords bilatéraux Suisse-UE III : les défis institutionnels pour la démocratie suisse
Préambule et contexte historique Le 23 novembre 2025, à la Casa del Popolo de Bellinzone, Niccolò Salvioni a prononcé l'exposé introductif de la conférence «Accords Suisse-UE : quels dangers pour la démocratie, le travail et le service public ?», organisée par le comité interpartis «No UE No NATO». Ont suivi les interventions de Graziano Pestoni (crise du modèle néolibéral européen et service public de l'énergie), Leonardo Schmid (marché du travail et statut des frontaliers) et Alberto Togni (souveraineté et défense). Cette date se situe à un moment précis de la chronologie des Bilatérales III : la consultation fédérale, lancée par le Conseil fédéral en juin 2025, venait de se clore (fin octobre 2025), tandis que la signature des accords à Bruxelles restait encore à venir. Depuis lors, la situation a évolué sur trois fronts : 2 mars 2026 — le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen signent à Bruxelles le paquet d'accords, de protocoles et la déclaration commune sur le dialogue de haut niveau (l'accord sur les programmes de l'UE avait déjà été signé en novembre 2025) (DFAE ; RSI). 13 mars 2026 — le Conseil fédéral adopte le message à l'intention du Parlement ; la phase parlementaire s'ouvre et se poursuit actuellement entre le Conseil national et le Conseil des États (DFAE). 12 août 2026 — un jour avant la présente synthèse, le Conseil fédéral rejette l'initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-CE), qui demandait une modification constitutionnelle afin de soumettre les Bilatérales III au référendum obligatoire. Le Gouvernement confirme sa position du 30 avril 2025 en faveur du référendum facultatif (DFAE). Une votation populaire demeure néanmoins probable, vraisemblablement en 2027 ou 2028 (Wikipédia — Bilaterale III). La question du référendum obligatoire — c'est-à-dire l'exigence d'une double majorité (du peuple et des cantons) plutôt qu'un simple référendum facultatif — était déjà au cœur de l'exposé de Bellinzone, et reste aujourd'hui le seul point de la chronologie où la position du Conseil fédéral et celle de dix cantons, dont le Tessin, demeurent frontalement en conflit. Ce qui suit est une synthèse du contenu de cet exposé, avec les données et les arguments tels qu'ils ont été présentés le 23 novembre 2025 — à lire en sachant que le paquet est aujourd'hui signé et en discussion aux Chambres, et non plus une simple hypothèse de négociation. Les faits : chiffres et impact normatif Les relations Suisse-UE reposent aujourd'hui sur environ 120 accords, principalement les Bilatérales I (1999) et II (2004, Schengen/Dublin), bloqués en mode « statique » : toute modification exige l'unanimité et des négociations longues. Les Bilatérales III introduisent 9 instruments principaux — mises à jour institutionnelles (libre circulation, transports, ARM, agriculture), nouveaux accords (énergie, sécurité alimentaire, santé) et coopérations (programmes de l'UE, agence spatiale) — et passent à la reprise dynamique du droit. Réglementations européennes concernées : 150-200 actes principaux, jusqu'à 350 avec les actes délégués, soit 1 800-2 000 pages — 1 à 1,5 % de l'acquis communautaire (170 000-180 000 pages, 23 000-25 000 actes en vigueur). Législation suisse concernée : 80-100 lois fédérales sur 600-650 (12-16 %) et 200-250 ordonnances fédérales sur environ 2 000 ; on estime à 6 000-7 000 pages la législation fédérale concernée, soit environ 20 % du corpus total. Niveau cantonal et communal : 30-50 lois par canton (14-18 % au Tessin) ; 15-25 règlements communaux (18-25 %), avec un impact disproportionné sur les communes frontalières comme Chiasso, Mendrisio et Lugano, et sur les centres moyens-grands comme Bellinzone et Locarno. Impact économique : environ 40 % du PIB fédéral (énergie, transports, marché du travail, sécurité alimentaire, recherche) et 60 % du PIB tessinois, en raison de la forte intégration transfrontalière et des 80 000 frontaliers (environ 20 % du total national, plus de 35 % de la population active cantonale) seraient hypothétiquement concernés. L'exposé précise en annexe que ces pourcentages sont des estimations reconstructives, non des données officielles confirmées. Coûts financiers directs : plus de 2 milliards de CHF (2 005,08 millions) pour la cohésion économique et sociale de l'UE sur la période 2030-2036, plus 1 013,7 millions d'engagements financiers supplémentaires, auxquels s'ajoutent des contributions annuelles pour Horizon Europe, Erasmus+ et les programmes spatiaux GNSS. Vote cantonal : 21 cantons favorables ; opposés : Schwytz, Nidwald, Schaffhouse et le Tessin (Obwald s'étant abstenu). Le Tessin a justifié son vote négatif par des réserves sur la clause de sauvegarde, sur les compensations financières et sur les incertitudes de l'accord sur l'électricité. Dix cantons, dont le Tessin, demandent le référendum obligatoire. L'analyse Souveraineté monnayée. L'exposé compare les contributions à l'UE (plus de 2 milliards de CHF) aux 200 milliards de dollars (~176 milliards de CHF) d'investissements convenus avec les États-Unis pour éviter des droits de douane punitifs. Puisque l'UE absorbe 48-50 % des exportations suisses contre 16-18 % pour les États-Unis, en appliquant les mêmes paramètres, la Suisse devrait verser à l'UE entre 540 et 600 milliards de CHF. Le montant effectif, bien plus faible, est interprété comme le signe d'un échange asymétrique : en payant moins sur le plan financier, la Suisse accepte la reprise dynamique obligatoire du droit, des contraintes sur les aides d'État cantonales et la perte de compétences stratégiques dans le domaine de l'énergie, dans des secteurs qui pèsent 40 % du PIB fédéral. Mécanismes institutionnels clés. Reprise dynamique obligatoire (mais non automatique, avec un alignement requis dans un délai de deux ans et un report possible uniquement par référendum) ; decision shaping sans droit de vote ; Comité mixte statuant par consensus ; tribunal arbitral mixte lié par les avis préjudiciels de la Cour de justice de l'UE (CJUE) sur les questions de droit européen ; mesures compensatoires avec possibilité de cross-retaliation (rétorsion pouvant toucher des secteurs étrangers à la violation spécifique). Érosion constitutionnelle. L'exposé cite le prof. Glaser (la souveraineté législative devient un coût économique plutôt qu'une option réelle) et le prof. Richli (modification matérielle de l'art. 3 Cst. sur la souveraineté des cantons, de l'art. 163 sur la forme des lois, de l'art. 189 sur le rôle du Tribunal fédéral et de l'art. 34 sur les droits politiques). Comparaison avec d'autres modèles. L'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) reprend environ 5 000 directives, mais avec un droit de consultation et une représentation permanente à Bruxelles. Le Royaume-Uni post-Brexit a refusé à la fois la reprise dynamique du droit et la juridiction de la CJUE, restant hors de la clause de défense mutuelle de l'UE (art. 42.7 TUE). Les États en phase de préadhésion (Ukraine, Moldavie, Géorgie, Serbie) harmonisent progressivement leur droit mais savent qu'ils obtiendront une voix décisionnelle une fois membres. La Suisse, selon l'exposé, atteindrait avec les Bilatérales III un niveau d'intégration supérieur à celui du Royaume-Uni post-Brexit et comparable à celui des États en préadhésion, mais sans droit de vote dans aucun scénario — qualifiée d'« anomalie organisée » sans véritable équivalent international. La métaphore du bernard-l'hermite et de l'anémone. L'exposé propose la symbiose entre le bernard-l'hermite et l'anémone de mer comme lecture de la position suisse : protection réciproque tant que les eaux restent calmes, mais risque d'être « entraînée dans les mêmes courants » si l'UE s'engage dans des sanctions, des positions proches de l'OTAN ou des conflits commerciaux que la Suisse ne partage pas. La formule de Hersch Lauterpacht (1936) est rappelée : « la sécurité collective et la neutralité s'excluent mutuellement ». Conclusion et proposition L'exposé qualifie le choix du gouvernement de ne pas soumettre les Bilatérales III au référendum obligatoire comme le signe d'une rupture préoccupante entre les institutions fédérales et la souveraineté populaire, argument repris par la Lega et l'UDC et reflété dans le vote négatif du canton du Tessin. La proposition centrale, en novembre 2025, était sans ambiguïté : seul le référendum obligatoire, avec un vote du peuple et des cantons, peut garantir qu'une modification d'une telle portée constitutionnelle respecte la volonté fédérale — invoquant la Suisse comme une « Willensnation » capable de régénérer sans cesse son consentement, plutôt que de se réduire à une « réactivité induite » par les normes européennes. Neuf mois plus tard, la décision du Conseil fédéral du 12 août 2026 de rejeter l'initiative de la CIP-CE en faveur du référendum obligatoire tranche, pour l'instant, ce point en défaveur de la ligne défendue à Bellinzone : le Gouvernement maintient sa proposition de référendum facultatif, laissant au Parlement le dernier mot sur le type de procédure (fiche d'information du DFAE sur les aspects juridiques). La question reste donc ouvertement politique et se prolongera dans les prochaines semaines de débat parlementaire et, très probablement, dans la campagne référendaire de 2027-2028. Exposé original : Niccolò Salvioni, «Bilaterali CH-UE III: le sfide istituzionali per la democrazia svizzera» (Bilatérales CH-UE III : les défis institutionnels pour la démocratie suisse), Bellinzone, 23 novembre 2025.
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25 août 2025
IT
Svizzera 2025 Ricerca Innovazione e Sviluppo tra Europa, Stati Uniti e Territori – Ambiente ed energia
Svizzera 2025: Ricerca, Innovazione e Sviluppo tra Europa, Stati Uniti e Territori – Ambiente ed energia Presentazione della ricerca Questa ricerca, redatta nell’agosto 2025, nasceva in un contesto segnato da una duplice tensione per la Svizzera: da una parte il parziale indebolimento dei rapporti con l’Unione europea in materia di ricerca e mobilità accademica dopo il 2021; dall’altra l’impatto dei dazi statunitensi su comparti industriali, tecnologici e farmaceutici svizzeri, con effetti potenzialmente rilevanti anche sulla capacità di investimento in ricerca e sviluppo. L’analisi si collocava quindi nel solco delle riflessioni sul posizionamento della Svizzera nel nuovo quadro geopolitico della conoscenza, interrogandosi su come la pressione commerciale esterna potesse riflettersi sulla competitività scientifica, sull’attrattività dei poli universitari e sulla tenuta del sistema dell’innovazione. In questo scenario, il rapporto attribuiva particolare importanza alla prospettiva dei nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea, allora letti come possibile leva di normalizzazione per il ritorno pieno ai programmi europei di ricerca, cooperazione scientifica e mobilità come Horizon Europe ed Erasmus+. Il testo concentrava poi l’attenzione sul Cantone Ticino, considerato non come periferia, ma come laboratorio avanzato di cooperazione tra livello cantonale, federale, macroregionale e transfrontaliero. La ricerca ricostruiva infatti la rete degli attori che sostengono innovazione e sviluppo: strumenti federali come Innosuisse, FNS/SNF, SECO e Switzerland Innovation; strutture cantonali e territoriali come Fondazione Agire, Tecnopolo Ticino, USI, SUPSI, Switzerland Innovation Park Ticino SA; programmi europei e macroregionali come Interreg ed EUSALP; fino agli enti locali, ai manager economici territoriali e alle piattaforme urbane di sperimentazione come Lugano Living Lab, Plan ₿ e USI Startup Centre. Uno degli elementi centrali dell’analisi era l’idea che i dazi americani non costituissero soltanto un problema commerciale, ma anche un segnale di vulnerabilità sistemica. Se si riducono margini, export e investimenti privati, si restringono anche le risorse disponibili per innovazione applicata, trasferimento tecnologico e sostegno ai centri di ricerca. Da qui la conclusione che la Svizzera fosse chiamata a rafforzare la diversificazione dei mercati e, parallelamente, a consolidare le proprie connessioni scientifiche e istituzionali con l’Europa. Nel caso ticinese, la ricerca evidenziava come questa resilienza potesse tradursi in una strategia concreta: più integrazione tra università, imprese, enti di promozione economica e programmi europei; maggiore capacità di attrarre investimenti e competenze; sviluppo di poli specializzati nei settori life sciences, droni, digitalizzazione, blockchain, ambiente ed energia. Il Ticino veniva così descritto come una piattaforma di frontiera capace di connettere reti svizzere e italiane, trasformando la propria posizione geografica in un vantaggio competitivo. Dalle conclusioni del testo emergeva inoltre un messaggio più ampio: la forza del modello svizzero non risiede in un unico attore, ma nella sua governance multi-livello, cioè nella capacità di coordinare Confederazione, Cantoni, comuni, università, parchi dell’innovazione, fondazioni, imprese e reti internazionali. In questa prospettiva, il Ticino appariva come uno degli spazi più interessanti per osservare come la cooperazione territoriale, la flessibilità istituzionale e il cofinanziamento pubblico-privato possano sostenere uno sviluppo innovativo diffuso. La parte finale della ricerca insisteva poi su un punto che oggi appare ancora molto attuale: l’innovazione non va letta solo in chiave tecnologica o industriale, ma sempre più anche in relazione ad ambiente, energia e sostenibilità. Il documento sottolineava infatti la crescita di filiere legate alla green innovation, alla digitalizzazione energetica, al monitoraggio ambientale, alle smart cities e all’economia circolare, indicando nel Ticino un possibile punto di convergenza tra eccellenza scientifica, sperimentazione territoriale e transizione ecologica. Nel suo insieme, questa ricerca può quindi essere letta come una fotografia ragionata di un momento di svolta. A un anno di distanza, conserva interesse non solo come documento di scenario, ma anche come tentativo di mettere in relazione shock esterni, dinamiche europee e specificità territoriali, mostrando come proprio nei territori di confine — e in particolare nel Ticino — possano maturare risposte originali alle trasformazioni dell’economia della conoscenza
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10 avril 2024
ITEN
CEDU e Clima tramite Svizzera - un segnale globale
Nota introduttiva alla pubblicazione Autore: Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera Data di redazione originale: 10 aprile 2024 — il giorno successivo alla sentenza Collocazione temporale: l’articolo costituisce una delle prime analisi in lingua italiana della sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, redatta a caldo, quando la decisione della Grande Camera della CEDU (pronunciata il 9 aprile 2024) non era ancora stata commentata dalla dottrina né recepita nel dibattito politico-istituzionale ticinese e federale. Va quindi letto come una testimonianza diretta e coeva dell’impatto della sentenza, precedente sia al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025, sia alla successiva risoluzione dell’Assemblea Generale ONU del 2026 che ne ha rafforzato la portata politica — sviluppi che confermano, con oltre due anni di distanza, la lettura anticipatoria proposta nell’articolo, in particolare sul possibile “effetto domino” internazionale. Sintesi del contenuto L’articolo ricostruisce in modo analitico la sentenza con cui, il 9 aprile 2024, la Grande Camera della CEDU ha condannato la Confederazione Svizzera a versare 80’000 euro all’associazione delle Anziane per il Clima di Zurigo, per violazione degli articoli 8 (vita privata e familiare) e 6 (equo processo) della Convenzione. Cronistoria del contenzioso — Il testo ripercorre l’iter durato otto anni: dalla richiesta del 2016 alle autorità federali (Consiglio federale, DATEC, UFAM, UFE), passando per il rigetto del Tribunale amministrativo federale (2018) e del Tribunale federale (2020), fino al ricorso a Strasburgo nel 2020 e alla decisione finale nel 2024. Il merito della decisione — Vengono evidenziati i passaggi chiave della sentenza (286 pagine): la Corte riconosce che il cambiamento climatico minaccia concretamente i diritti garantiti dalla Convenzione, ma delimita con cura la propria giurisdizione rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Riconosce inoltre le specificità del danno climatico rispetto al danno ambientale “classico” (fonte diffusa e non localizzabile, effetti imprevedibili, natura sistemica) e da qui deriva l’obbligo positivo per gli Stati di adottare un quadro normativo vincolante orientato alla neutralità carbonica, con obiettivi intermedi verificabili (§§544-550). I limiti critici individuati dall’autore — Il pezzo non si limita alla cronaca giuridica ma sviluppa una lettura critica indipendente su quattro piani: • La sproporzione tra la gravità del tema e la modestia della condanna pecuniaria (80’000 euro), interrogandosi sulla reale capacità deterrente delle sanzioni CEDU. • La limitata implementabilità della sentenza, riconosciuta dalla stessa Corte in base all’articolo 46 CEDU, che rimette al Comitato dei Ministri e allo Stato convenuto la scelta delle misure attuative. • Il paradosso “Svizzera piccola Stato, condanna grande”: un paese di dimensioni contenute viene sanzionato mentre le grandi potenze emittenti restano fuori da meccanismi di responsabilità analoghi. • Il rischio di frizione con il principio di separazione dei poteri, con possibili contestazioni di legittimità e il precedente del ritiro russo dalla Convenzione come monito. Una proiezione originale — L’articolo si chiude con un’ipotesi di sviluppo dottrinale personale dell’autore: l’estensione del ragionamento della Corte (artt. 6 e 8 CEDU) alle azioni o omissioni belliche che causano danno ambientale grave, aprendo alla possibile qualificazione giuridica dell’“ecocidio” bellico come violazione convenzionale — un’anticipazione che dialoga direttamente con il dibattito internazionale successivo su crimini ambientali e conflitti armati. Rilevanza per il lettore di oggi A oltre due anni dalla sentenza, l’articolo resta un utile punto di riferimento per misurare la distanza tra l’affermazione teorica del diritto alla protezione climatica e la sua effettiva implementazione normativa in Svizzera, tema che rimane oggi al centro del dibattito — rafforzato, ma non risolto, dal successivo parere dell’Aja.
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3 mars 2024
IT
Réflexion entre macro et micro, depuis la Suisse : guerres, environnement et CO₂
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202
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19 juin 2022
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Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione, navigazione interna nel Bacino del fiume Po e rapporti Italo Svizzeri:
Cambiamenti climatici, siccità, desertificazione e navigazione interna nel bacino del Po: i rapporti italo-svizzeri alla prova della crisi idrica La siccità del 2022 aveva già rivelato l'urgenza di aggiornare la Convenzione italo-svizzera del 1992 su acque e navigazione del Lago Maggiore Testo ripreso l'8 agosto 2026 su Ticinus Sintesi Nel giugno 2022, in piena crisi idrica del bacino del Po — la peggiore da settant'anni, con una riduzione di portata del 30% e un livello del fiume di -2,7 m rispetto allo zero altimetrico normale — il Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli, presentava un quadro allarmante in occasione della giornata mondiale della siccità e della desertificazione a Roma (Radio Radicale, 17 giugno 2022). L'analisi qui ripresa, pubblicata il 19 giugno 2022, collega quella crisi a un tema più ampio: l'inadeguatezza del quadro istituzionale italo-svizzero — in particolare la Convenzione del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici sull'intero sistema idrico Alpi-Lago Maggiore-Po-Adriatico. Il quadro della siccità 2022 Sei episodi di siccità prolungata si erano registrati nei vent'anni precedenti, ma quello del 2022 veniva definito il più severo degli ultimi settant'anni. Interi Comuni si trovavano già senza acqua, riforniti tramite autobotti, mentre il cuneo salino risaliva di 20 km dal delta del Po, minacciando le colture della «Valle del Po» — che garantisce il 20% della produzione ortofrutticola italiana — e salinizzando i pozzi. La scarsità idrica colpiva anche il segmento a monte del fiume, in Lombardia e Piemonte, e rendeva difficoltosa la navigazione non solo sul Ticino sub-lacuale e sui Navigli lombardi, ma sull'intero corso del Po. L'interconnessione alpina e la funzione del Lago Maggiore L'analisi sottolinea come il Lago Maggiore Svizzero, con il suo 20% di superficie lacustre e il 51% di bacino imbrifero alpino, rappresenti un anello cruciale dell'intera catena idrica che dalle Alpi scende fino all'Adriatico. La riduzione della portata incide inoltre sulle falde freatiche e sulla capacità di approvvigionamento idrico civile, mentre la crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino — con il connesso rischio di blackout, aggravato dal fabbisogno di energia per il raffreddamento estivo e per il pompaggio irriguo — rende ancora più critica la gestione della risorsa idroelettrica del bacino. Una Convenzione del 1992 silente su energia e clima Un punto centrale dell'analisi riguarda la Convenzione italo-svizzera del 1992 sulla navigazione dei laghi Maggiore e di Lugano — che nel suo tempo aveva sostituito quella del 1923, risalente all'epoca dei piroscafi a caldaia a carbone — la quale non tiene ancora conto della transizione energetica: sul Lago Maggiore mancano tuttora stazioni di rifornimento GPL per la nautica (presenti invece sul Lago di Costanza, dove è stato varato il piroscafo Lodi a propulsione GPL) così come reti di colonnine di ricarica elettrica nautica interoperabili a livello internazionale, mentre gasolio e benzina restano i vettori energetici dominanti. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l'incertezza sulle future limitazioni ai motori nautici previste dal pacchetto europeo "Fit for 55". Il confronto con la Convenzione di Helsinki e i grandi fiumi europei L'analisi richiama la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che impegna le Parti rivierasche a cooperare "su una base di uguaglianza e di reciprocità... in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate". A differenza del Reno e del Danubio, dove tale convenzione ha portato all'istituzione di commissioni internazionali dedicate alla protezione del bacino, nel caso del Lago Maggiore e dei corsi d'acqua collegati al Po una simile struttura di cooperazione non è mai stata creata. Le iniziative in corso e le proposte Il documento segnala la convocazione, per la settimana successiva, dell'Osservatorio permanente sugli indirizzi idrici del distretto del fiume Po, tavolo di cooperazione coordinato dall'Autorità di Bacino a cui erano attesi anche rappresentanti svizzero-ticinesi per discutere un possibile afflusso coordinato di acqua nel Lago Maggiore dai bacini idroelettrici elvetici. Viene inoltre richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite di Parigi del 1994 sulla lotta alla desertificazione, ratificata da entrambi i Paesi, che prevede consultazione e cooperazione tra le Parti colpite per l'elaborazione di programmi d'azione armonizzati. L'analisi propone, sul modello delle esercitazioni interforze transfrontaliere "Odescalchi" già condotte tra Ticino, Lombardia e Piemonte in materia di sicurezza, che una cooperazione altrettanto strutturata venga sviluppata anche per la gestione delle acque interne, coinvolgendo gli enti regionali, provinciali, sovraregionali e centrali italiani assieme al Cantone Ticino e alla Confederazione. Conclusioni La crisi idrica del 2022 aveva già dimostrato che la gestione dell'acqua del bacino del Po — comune anche alla Svizzera per oltre la metà del suo apporto imbrifero — è un interesse condiviso la cui rarefazione rischia di compromettere non solo l'agricoltura e la produzione energetica, ma anche le prospettive di sviluppo della navigazione interna. Una rivisitazione della Convenzione italo-svizzera del 1992, che integri i principi di cooperazione della Convenzione di Helsinki e tenga conto della transizione energetica e dei rischi climatici, appare va già allora quanto mai opportuna in tale momento storico.
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19 mars 2022
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LAGO MAGGIORE, REGOLAZIONE ARTIFICIALE DI QUOTA E DIRITTO INTERNAZIONALE, QUALCHE RIFLESSIONE IN PROSPETTIVA SVIZZERA
Lago Maggiore, regolazione artificiale di quota e diritto internazionale: qualche riflessione in prospettiva svizzera Il sopralzo sperimentale a +1,50 m deciso dall'Autorità di Bacino del Po rivela la fragilità del quadro istituzionale italo-svizzero sulla gestione delle acque 8 agosto 2026 Sintesi Nel dicembre 2021 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) ha deliberato la prosecuzione, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione di regolazione estiva del Lago Maggiore, portando il limite massimo dagli attuali +1,25 m fino a un possibile +1,50 m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (Deliberazione n. 7/2021 ADBPO). La decisione, che riguarda un lago alimentato per il 51% da un bacino imbrifero svizzero e per il 49% da uno italiano, è stata assunta da una Conferenza Istituzionale Permanente di cui la Confederazione elvetica non fa parte. Questo caso concreto — qui ripreso nella sua analisi del marzo 2022 — offre l'occasione per una riflessione più ampia sul quadro giuridico internazionale, storicamente fermo da decenni, che regola i rapporti italo-svizzeri in materia di acque e navigazione sul Verbano. Parte I — Il Lago Maggiore e la diga della Miorina Il bacino imbrifero del Lago Maggiore si estende su circa 6.599 km², ripartiti quasi a metà tra Italia (3.229 km², 49%) e Svizzera (3.370 km², 51%), mentre lo specchio lacustre di 212 km² si trova per l'80% in territorio italiano e per il 20% in territorio svizzero. Unico emissario è il fiume Ticino sub-lacuale, il cui contributo determina dal 20% al 50% della portata del Po. La regolazione del livello è affidata dal 1942 alla diga traversa della Miorina a Golasecca, gestita dal Consorzio del Ticino (ente pubblico con sede a Milano, istituito nel 1928), entro i limiti fissati dal Disciplinare di Concessione del 24 gennaio 1940 tra +150 cm e -50 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (posto convenzionalmente a 193,016 m/slm), come richiamato dalla scheda del Dipartimento federale dell'ambiente (BAFU) sulla regolazione dei livelli lacuali. Parte II — La decisione dell'Autorità di Bacino del Po L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po — ente pubblico italiano con sede a Parma, sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, istituito dalla legge 221/2015 — ha comunicato il 22 dicembre 2021 la propria decisione di proseguire e ampliare la sperimentazione di sopralzo estivo del lago, dal precedente tetto di +1,25 m (raggiunto anche a +1,35 m nel 2019) fino a un possibile +1,50 m, per l'intero quinquennio 2022-2026, motivandola con l'esigenza di costituire una «scorta idrica strategica» per l'intero distretto del Po, specie nei periodi di siccità. La decisione è stata assunta dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità — composta dai Ministri italiani competenti e dai Presidenti delle Regioni del distretto — organo a cui la Svizzera non partecipa, nonostante il coinvolgimento diretto della porzione elvetica del bacino. Parte III — Un organismo bilaterale senza base giuridica formale Elemento di particolare interesse è il ruolo attribuito, nella stessa delibera, all'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, riattivato con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente italiano, composto — secondo il parere allegato alla delibera — da tre membri di designazione svizzera e quattro di designazione italiana. Come rilevato nell'analisi, questo organismo non risulta fondato su alcuna convenzione internazionale in vigore: non può infatti richiamarsi alla Convenzione italo-svizzera del 1956 sulla regolazione del Lago di Lugano, che riguarda esclusivamente il Ceresio e prevede una diversa "Commissione di Sorveglianza" di sei membri paritetici. Nondimeno, è proprio dal parere favorevole (ma condizionato a "ulteriori approfondimenti") di questo organismo privo di base legale formale che la delibera ADBPO fa dipendere l'eventuale entrata in vigore del nuovo tetto di +1,50 m. Parte IV — Le tre Commissioni convenzionali esistenti Il documento ricostruisce inoltre lo stato delle tre commissioni bilaterali effettivamente fondate su trattati in vigore, nessuna delle quali ha però competenza sulla quota del Lago Maggiore: - la Commissione internazionale per la regolazione del Verbano e del Ceresio, fondata sulla Convenzione italo-svizzera del 17 settembre 1955 (fedlex), non si riunisce più da anni e riguardava comunque solo il Lago di Lugano, non il Lago Maggiore; - la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS), basata sulla Convenzione del 20 aprile 1972 sulla protezione dall'inquinamento (cipais.org), non ha competenze decisionali sui livelli o le portate; - la Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), fondata sulla Convenzione del 19 marzo 1986 (fedlex), riguarda unicamente la fauna ittica. Parte V — Le criticità del sopralzo L'analisi elenca una serie di effetti potenzialmente avversi di un innalzamento permanente a +1,50 m: assenza di un modello di svaso preventivo in caso di piene estreme; erosione di rive, sponde e canneti; perdita di spiagge e strutture turistiche lacuali; difficoltà di accesso a pontili, attracchi e darsene; interferenze con zone umide protette (tra cui il sito Ramsar delle Bolle di Magadino) e con la riproduzione della fauna ittica e dell'avifauna; possibile sviluppo di alghe, schiume e zanzare; allungamento dei tempi di transito nella conca di navigazione della Miorina verso Milano. Parte VI — Un quadro convenzionale internazionale fermo da decenni Pur in assenza di un'appartenenza svizzera all'Unione Europea — situazione che l'analisi paragona a quella di uno «Stato europeo ai confini del territorio europeo», come Finlandia e Russia — esiste una fitta rete di strumenti internazionali applicabili ai rapporti italo-svizzeri in materia di acque: dalla Convenzione di Barcellona del 1921 sulla libertà di transito, alla Convenzione di Ramsar del 1971, alla Convenzione italo-svizzera sulla protezione delle acque del 1972, alla Convenzione di Helsinki del 1992 sui corsi d'acqua transfrontalieri (fedlex), fino alla Convenzione di Aarhus del 1998 sulla partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali. Nonostante questi impulsi, il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore non è stato aggiornato dal 1992. A titolo di paragone, il bacino del Reno dispone dal 1999 di una Convenzione per la protezione del fiume con sede a Coblenza, e il Danubio di una propria Convenzione del 1994 con sede a Vienna — entrambe nate proprio in attuazione della Convenzione di Helsinki. Parte VII — Il nodo della navigazione interna Un capitolo a parte riguarda la navigazione: la Convenzione italo-svizzera del 1992 sui laghi Maggiore e di Lugano resta un caso atipico in Europa, poiché la Svizzera vi ha conferito l'esclusiva del servizio di linea sul proprio specchio d'acqua a un'impresa italiana di diritto pubblico, la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL). A differenza dei bacini del Reno (Commissione centrale del Reno, Convenzione di Mannheim del 1868) e del Danubio (Danube Commission, 1948), il sistema Lago Maggiore-Ticino-Po resta privo di una "cabina di regia" internazionale che ne coordini stabilmente la regolazione e la navigabilità, nonostante l'Accordo di Ginevra del 1996 sulle grandi idrovie e il potenziale collegamento — attraverso il Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e l'idrovia europea E 91 — fino al Po e all'Adriatico. Conclusioni Il quadro istituzionale bilaterale italo-svizzero sulle acque del Lago Maggiore, invariato da decenni nonostante l'evoluzione del diritto internazionale ambientale, mostra oggi tutta la propria fragilità di fronte a decisioni — come quella sul sopralzo sperimentale a +1,50 m — che producono effetti transfrontalieri diretti su una popolazione di oltre 670.000 abitanti dell'arco alpino e prealpino, senza che i portatori d'interesse svizzeri e ticinesi, né i Comuni rivieraschi italiani del Verbano-Cusio-Ossola e di Varese, risultino essere stati previamente consultati, in apparente contrasto con gli obblighi di informazione e partecipazione pubblica previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla direttiva europea 2007/60/CE. Anche la Convenzione di navigazione del 1992 andrebbe rivista, aggiornata ed estesa ai comparti fluviali del Ticino sub-lacuale e dei Navigli lombardi, per connettere realmente il Verbano al Po e, da lì, a Venezia. Il caso della quota del lago si aggiunge così, quale ulteriore tassello, al più ampio bisogno di un tavolo bilaterale italo-svizzero permanente sulla gestione integrata del bacino.