Neutralité et institutions
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2 octobre 2026
ITEN
Accords bilatéraux III, double majorité et eau : que signifie l'accord sur l'électricité pour le Tessin ?
Sintesi della ricerca Nel dicembre 2025 avevo formulato alcune riflessioni critiche sull’accordo sull’energia elettrica tra Svizzera e Unione europea. Dieci mesi dopo il quadro è cambiato su tre fronti. Il primo è il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026. Il secondo è la decisione del Consiglio degli Stati di sottoporre il pacchetto centrale alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Il terzo è la siccità dell’estate 2026, che ha portato il Lago Maggiore oltre 46 centimetri sotto lo zero idrometrico. Che cosa si ridimensiona. Concessioni, canoni d’acqua, diritto di riversione e proprietà pubblica degli impianti restano fuori dall’accordo, e l’UE condivide questa lettura. Il timore di una messa a gara delle concessioni non trova riscontro nel testo. Il servizio universale a prezzi regolamentati protegge le economie domestiche. Che cosa si conferma. Restano la ripresa dinamica del diritto UE, la disciplina degli aiuti di Stato, che restringe la politica energetica cantonale, e un onere regolatorio sproporzionato per i piccoli distributori. L’accordo conviene invece ai grandi produttori come AET, perché valorizza la flessibilità dei bacini sui mercati europei. Un diritto in movimento. La ripresa dinamica pesa di più perché il diritto europeo dell’energia non è stabile. L’UE semplifica la legislazione sui prodotti e accelera le procedure, ma rende più densa proprio la disciplina del mercato elettrico, come mostra la proposta dell’agosto 2026 sulle tariffe di rete. La Svizzera potrà contribuire a preparare questi sviluppi, non co-deciderli. Il Consiglio federale replica che la ripresa non è automatica: ogni sviluppo passa dal comitato misto e dalle procedure interne, referendum compreso. Il nodo istituzionale L’accordo elettrico è oggetto di un decreto federale distinto e il Consiglio degli Stati non lo ha ancora esaminato. Non può però entrare in vigore senza il pacchetto centrale. Il peso dei Cantoni nella doppia maggioranza si estende quindi, di fatto, anche all’elettricità. Il pacchetto, inoltre, non tocca i Cantoni allo stesso modo: secondo stime di Ticinus, per i Cantoni di frontiera come il Ticino l’incidenza può raggiungere il 60% del PIL cantonale, contro circa il 15% per quelli interni. La doppia maggioranza non pesa i Cantoni secondo la loro esposizione, ma garantisce che ciascuno si esprima come tale. Il nuovo fronte: l’acqua. Sui bacini alpini convergono tre pressioni: il mercato europeo, che vuole l’acqua trattenuta per l’inverno; l’Italia, che la chiede d’estate per l’irrigazione della pianura padana; gli ecosistemi, che richiedono deflussi minimi. L’estate 2026 ne ha dato la misura: tra maggio e luglio la produzione idroelettrica di AET è stata inferiore del 40–70% alla media, e uno studio del Politecnico di Milano e del CMCC colloca la Svizzera tra le economie europee più colpite dalle siccità pluriennali. A luglio il Piemonte ha chiesto al Ticino più acqua per il Verbano. Il Consiglio di Stato ha risposto con un «nì»: le riserve erano ai minimi e gran parte dell’acqua è vincolata da concessioni di cui il Cantone non dispone liberamente. La Regione Lombardia ha già collegato navigazione lacuale e «gestione comune degli invasi alpini». Il Lago Maggiore, a differenza del Ceresio e del Lemano, non ha un’intesa internazionale paritaria sulla regolazione. La Confederazione intende avviarne l’elaborazione nel 2027. Gli strumenti giuridici Ogni riduzione di una concessione richiede piena indennità (art. 43 cpv. 2 LUFI). Sulle acque internazionali la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati e tiene conto degli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono (art. 76 cpv. 5 e 6 Cost.). I Cantoni partecipano inoltre al processo decisionale federale e alla politica estera che tocca i loro interessi (art. 45 e 55 Cost.). La Convenzione di Helsinki obbliga gli Stati rivieraschi a concludere accordi dove ancora non esistono. La proposta La ricerca propone un’intesa idrica sul bacino Ticino-Verbano-Ceresio, parallela ai Bilaterali III e coordinata con il negoziato del 2027. L’intesa dovrebbe fissare regole preventive per i rilasci in caso di siccità e compensare il servizio idrico reso dai bacini. Dovrebbe coordinare i livelli dei laghi con il riempimento dei bacini e coinvolgere le aziende produttrici e gli enti concedenti. Dovrebbe infine abbracciare l’intero sistema alpino che alimenta il Verbano, compresi gli invasi italiani dell’Ossola, così che i rilasci non gravino soltanto sul versante svizzero. A questo si aggiunge una strategia cantonale per accumulo e idrogeno, oggi assente anche dopo il ridimensionamento del PECC. Le condizioni del consenso Nella prospettiva della doppia maggioranza, i Cantoni alpini possono condizionare il proprio consenso a garanzie concrete su quattro fronti: la gestione dell’acqua dell’intero bacino, la compensazione dei servizi idrici transfrontalieri, una strategia per accumulo e idrogeno e una partecipazione effettiva dei Cantoni alla preparazione degli sviluppi futuri del diritto UE ripreso. Il Ticino dovrebbe arrivare al voto con un’agenda chiara, non limitarsi a un sì o a un no.
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27 septembre 2026
ITEN
Neutralité, quo vadis ?
Neutralità, quo vadis? - Il voto del 27 settembre 2026: una battaglia vinta, una guerra ancora aperta Il 27 settembre 2026 popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» con il 70,15% di no e senza alcun Cantone favorevole. L’analisi parte dai numeri. A livello nazionale il sì (29,85%) coincide quasi esattamente con il peso elettorale del blocco sovranista (30,2%), anche se i sondaggi indicano travasi in entrambe le direzioni. Il Ticino fa eccezione: 48,25% di sì, 45 Comuni su 100 favorevoli, circa venti punti oltre il perimetro UDC-Lega. È il segno di una fedeltà di partito in calo e di un voto giudicato più sul merito che sul proponente. Sul piano giuridico il voto non modifica il diritto della neutralità, codificato nelle Convenzioni dell’Aia del 1907, ma ne orienta la politica: respingendo il divieto, il sovrano ha avallato un’interpretazione di fatto della neutralità. Per la prima volta le sanzioni riprese dall’Unione europea ricevono una conferma popolare, sia pure indiretta: ciò che era una scelta dell’esecutivo diventa una scelta, e una responsabilità, del Paese. Ne derivano conseguenze sul piano internazionale: una prassi più difficile da invertire, un peso sul diritto consuetudinario della neutralità, buoni uffici che dipendono dal consenso di chi li deve accettare. L’articolo esamina poi le prospettive: la votazione sul materiale bellico del 29 novembre, i Bilaterali III e le loro disposizioni a doppio uso, l’avvicinamento alla NATO. Ricorda il precedente della neutralità «differenziale» degli anni 1920–1938 e i dati ETH sul valore identitario della neutralità. Ogni passo, preso da solo, è compatibile con la neutralità; la questione è la loro somma. Infine la sicurezza. Il messaggio ufficiale è che nulla cambia: la neutralità continuerà a essere applicata come finora, con l’obiettivo della sicurezza del Paese. È corretto, ma non basta. Per un piccolo Stato neutrale la sicurezza può poggiare sulla credibilità, cioè il non essere percepito come parte, o sull’integrazione in un sistema di difesa più grande. Tra le due si innesca un meccanismo circolare, e la scelta tra l’una e l’altra è una decisione politica di fondo che merita di essere dichiarata come tale. La partita, conclude l’autore, è tutt’altro che chiusa.
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22 septembre 2026
ITEN
Administration, pas confiscation L'affaire Nestlé et le prix de l'appartenance à un camp pour la Suisse
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
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17 septembre 2026
ITEN
La Suisse a-t-elle levé le voile ? Notes sur le langage de la neutralité, de 1939 à nos jours
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi Nel settembre 1939, alla vigilia della guerra, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. Il linguaggio dice più di molti commenti: nessun aggressore nominato, nessun belligerante citato, solo una «tensione internazionale» senza soggetto. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che la riconoscono «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera»: una funzione che l'Europa aveva attribuito alla Svizzera, sopra le parti. E l'apparato che la sosteneva — ordinanza sul mantenimento della neutralità del 14 aprile 1939, economia di guerra già pronta dal dicembre 1938 — era stato costruito con mesi d'anticipo e innescato al momento esatto. Non una reazione: un meccanismo. Tengo davanti a questi documenti l'intervista del capo del Servizio informazioni militare, brigadiere Stefano Trojani, che ha definito «regime» il governo russo. Sul piano tecnico la parola è difendibile. Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa: si riserva a chi si vuole segnalare come avversario, mai a partner o alleati con tratti analoghi. Nessun funzionario svizzero direbbe «il regime saudita» o «il regime egiziano». La scelta non segue una griglia politologica coerente: segue l'allineamento del momento. E nel servizio andato in onda la cornice visiva — la portaerei americana, «i mezzi americani», «l'industria dell'armamento occidentale» — colloca la Svizzera dentro un campo, non sopra i campi. Qui il metro di giudizio corretto non è la neutralità dello Stato — che alla RSI non si applica — ma l'obbligo di pertinenza dell'art. 4 cpv. 2 LRTV: pareri e commenti devono essere riconoscibili come tali. Buona parte di ciò che è andato in onda è legittimo: la parola è di un intervistato, e il Tribunale federale ammette che le singole posizioni siano unilaterali (DTF 139 II 519, nata proprio dall'esame della copertura di una votazione). Ma due punti mordono: una qualificazione come «regime» entrata nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto di giudizio; e soprattutto l'insieme delle trasmissioni (art. 4 cpv. 4) — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — che converge sullo stesso registro, a ridosso di un voto sul tema. Non è un episodio isolato: è una linea che attraversa il cambio di comando. La domanda, a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, non è se sia stata usata la parola giusta. È se la Svizzera percepisca ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale — o come un'etichetta da maneggiare con disinvoltura, perché il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come nel 1939.
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10 septembre 2026
ITEN
Pourquoi « l'objectif de Moscou » : une analyse juridique et institutionnelle
Il capo dell'esercito Benedikt Roos ha definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale. Questo report ribalta la prospettiva: il problema non è l'ostilità russa in sé, ma il fatto che la Svizzera non goda più della protezione che derivava dal suo status di potenza neutrale. Il diritto della neutralità, codificato nella V Convenzione dell'Aia del 1907, poggia su due obblighi: non fornire materiale bellico ai belligeranti (art. 7) e trattarli con imparzialità (art. 9). Negli ultimi anni una serie di decisioni ha eroso nella sostanza quell'equilibrio: la presenza di sistemi d'arma di matrice svizzera destinati all'Ucraina per vie indirette, l'apertura delle esportazioni a 25 Paesi quasi tutti occidentali (modifica di legge del dicembre 2025, sospesa da referendum riuscito), l'adesione al programma di munizioni della NATO, l'agevolazione del transito militare prevista dalla Strategia di sicurezza 2026 e l'allineamento delle sanzioni a quelle dell'UE contro la sola Russia — per la prima volta contro una potenza nucleare titolare del diritto di veto all'ONU. Sul piano formale la posizione del Consiglio federale è difendibile: gli obblighi dell'Aia riguardano le forniture statali, non il commercio privato di materiale bellico, che il diritto di neutralità non obbliga a vietare. Il report ne mostra però il limite: la parità di trattamento non si misura sulla singola norma, bensì sull'effetto complessivo di un dispositivo che agevola sistematicamente un solo campo La neutralità permanente non è un catalogo di divieti tecnici, ma un'equidistanza credibile; ed è quella postura, non la lettera degli articoli, a proteggere. Su questo si innesta la replica a due tesi opposte. A chi sostiene, con la professoressa Odile Ammann, che una neutralità credibile serva «l'interesse comune» e implichi le sanzioni, il report obietta che una neutralità che sceglie sempre la stessa parte non è più equidistanza ma giudizio selettivo, coincidente con quello dell'UE. A chi ricorda, con lo storico Thomas Maissen, che non fu la neutralità a salvarci nel 1939-45, risponde che proprio quell'episodio prova il punto: la Svizzera fu risparmiata per puro calcolo di convenienza — occuparla costava più di quanto rendesse, con il Ridotto a minacciare le linee alpine vitali per l'Asse. È lo stesso calcolo che lo schieramento odierno rischia di rovesciare: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva l'articolo 5 e non obbliga nessuno a reagire. La conclusione è che il pericolo evocato da Roos è in larga parte autoprodotto da una scelta politica: compiuta dal Consiglio federale, ratificata dal Parlamento e, il 27 settembre, rimessa al popolo con l'iniziativa sulla neutralità. Se l'iniziativa non passa, la responsabilità di questa deriva ricadrà anche sui cittadini — quello stesso popolo che, secondo Roos, non percepisce il pericolo, perché ancora convinto di essere protetto.
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3 septembre 2026
IT
Neutre, mais pas indifférent
Risposta all’editoriale di Orazio Martinetti “Neutrali ma non ignavi” (La Regione, 27 agosto 2026), che criticava l’iniziativa Pro Svizzera come “neutralismo” ingenuo. L’articolo contesta le tesi punto per punto: la neutralità non è un’opinione morale sulla guerra ma uno statuto giuridico (Convenzioni dell’Aja 1907) fondato su doveri precisi — parità di trattamento, vigilanza armata, assistenza umanitaria imparziale — che la Svizzera ha smarrito dal 28 febbraio 2022 con l’adesione alle sanzioni UE contro la Russia. Testo apparso in forma ridotta il 2 settembre 2026 su LaRegione.
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23 août 2026
ITDEFREN
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard
Communauté de destin ou neutralité « à la carte » ? Singapour et la Suisse en regard Partant d'un discours de Lee Kuan Yew de 1988 — à la fois avertissement et acte fondateur du récit national singapourien — cette analyse construit une comparaison systématique entre deux petits États exposés et situés aux antipodes, Singapour et la Suisse. C'est la distance qui les sépare, plus qu'une prétendue ressemblance, qui rend l'exercice fécond : elle permet de distinguer ce qui, dans la survie d'un petit État, relève de la nécessité structurelle de ce qui n'est que contingent ou fruit de choix politiques. La comparaison se déploie sur plusieurs plans. Du côté des convergences : la centralité de la continuité institutionnelle ; la doctrine de la vulnérabilité érigée en fondement identitaire ; la gestion stratégique des réserves nationales (fonds souverains et secret à Singapour, réserves de la Banque nationale en Suisse) ; la défense « en hérisson », fondée sur une armée de milice et la conscription universelle ; et la condition commune de sociétés plurilingues et pluriconfessionnelles, où la cohésion doit être fabriquée plutôt qu'héritée. Du côté des divergences de méthode : l'ingénierie sociale par le haut de Singapour — méritocratie rigoureuse, haute administration rémunérée comme le privé, quotas ethniques imposés dans le logement public, anglais comme langue véhiculaire neutre — face au modèle suisse de milice, d'autonomie territoriale et de parité des langues nationales. Le nœud central est la neutralité. Sur le plan des principes, Berne et la cité-État divergent radicalement : l'une neutre par identité, l'autre ouvertement non alignée. Mais sur le terrain concret de la politique de sécurité, l'écart se réduit presque à néant : alignement de facto sur l'architecture de défense occidentale, mêmes systèmes d'armes, sanctions contre la Russie adoptées en rompant avec une pratique établie. L'analyse examine en outre la nature juridique de la neutralité suisse — définie par aucune loi, gérée « à la carte » par l'exécutif — et le débat ouvert par l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre 2026. Il en résulte un paradoxe : pour un petit État exposé, l’étiquette juridique compte bien moins que la logique matérielle de la survie. La neutralité se révèle ainsi moins une condition de droit qu’un mode de gestion du risque. Un post-scriptum mène la réflexion à son terme : la neutralité étant un institut intrinsèquement lié à la guerre, et l’exposition géographique de la Suisse à un conflit entre grandes puissances étant bien plus aiguë que celle de Singapour, la Confédération érode précisément l’instrument que sa position rend le plus nécessaire — et sa convergence avec la cité-État se révèle dès lors moins rassurante qu’il n’y paraît.
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17 août 2026
ITDEFREN
Le droit suisse de la neutralité — II : scénarios d'évolution après l'adoption de la modification constitutionnelle du 27 septembre
Si le premier volume dressait un état des lieux du droit en vigueur, ce deuxième volume franchit une étape supplémentaire : il tente de le projeter dans l'avenir. Après avoir examiné le cadre réglementaire en vigueur et la manière dont le gouvernement et le Parlement s’y rapportent, l’étude simule ce qui pourrait se passer si l’initiative sur la neutralité était acceptée le 27 septembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’une prévision, mais d’une simulation raisonnée, menée à partir des éléments constatés dans le premier volume et des précédents historiques disponibles. Le point de départ est le pouvoir constituant de l’initiative populaire, illustré par deux précédents opposés : la Lex Weber de 2012, acceptée à la surprise générale et appliquée avec une rapidité fulgurante ; et l’initiative sur l’immigration de masse de 2014, dont la mise en œuvre s’est enlisée pendant des années face aux obligations européennes, jusqu’à un compromis qui en a vidé la portée. Ce sont ces deux modèles — l’un rapide, l’autre conflictuel — qui permettent de situer les effets possibles du nouvel article 54a. L’étude passe ensuite en revue, dans une perspective d’avenir, les thèmes du premier volume, et aborde certains chapitres spécifiques : l’effet du passage d’une neutralité flexible à une neutralité rigide sur la crédibilité humanitaire et sur le rôle du CICR ; les conséquences sur la place financière face aux régimes de sanctions occidentaux ; le réexamen que le SECO devrait mener sur les sanctions, avec le sort des quelque 7,4 milliards d’avoirs bloqués et le changement probable de fonction de l’autorité, appelée à passer du contrôle des entités sanctionnées à celui des flux financiers ; les mesures de réaction autonomes de la Suisse et, en parallèle, celles que les partenaires occidentaux pourraient adopter face à un désalignement helvétique. Un chapitre particulièrement intéressant concerne la justiciabilité : une neutralité inscrite dans la Constitution sous la forme d’une interdiction précise pourrait — à l’instar de la Lex Weber, que le Tribunal fédéral a déclarée directement applicable — transformer la neutralité, d’acte gouvernemental incontestable, en un contrôle de légalité pouvant être invoqué, de manière indirecte, par ceux qui en subissent les effets. Un contrôle juridictionnel qui, aujourd’hui, compte tenu du caractère insusceptible de recours des actes de politique étrangère, n’existe tout simplement pas. L’étude ne dissocie pas la question de son contexte. Elle met en lumière les deux points sensibles qui animent le débat de ces dernières semaines : l’argument de la sécurité, soulevé par les opposants à l’initiative, selon lequel une neutralité rigide affaiblirait la coopération en matière de défense au moment même où le contexte européen devient instable ; et la convergence avec l’initiative parallèle « Bussola », qui aborde la même question de la transposition dynamique du droit européen. Au fond, tant la neutralité que les Accords bilatéraux III tournent autour de la même question : quelle part de souveraineté la Suisse est-elle prête à céder ? Enfin, l’étude examine le scénario d’un rejet de l’initiative et celui, plus grave, d’un conflit ouvert entre la Russie et les partenaires occidentaux de la Confédération. Le fil conducteur des conclusions est que l’enjeu réel du 27 septembre n’est pas le choix entre avoir ou ne pas avoir la neutralité — la Suisse restera neutre dans les deux cas —, mais le choix entre deux façons de l’être : une neutralité flexible, qui préserve à la politique la marge de manœuvre nécessaire pour s’aligner de manière sélective, et une neutralité rigide, qui sacrifie cette marge en échange d’une position prédéfinie et cohérente. Un choix qui, comme le montrent la question des accords bilatéraux III et l’initiative «Boussole», n’est que le premier acte d’une redéfinition plus large des rapports entre souveraineté, démocratie directe et intégration européenne.
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11 août 2026
IT
Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»
Scheda di sintesi — «Chi ha davvero interesse a parlare di «disinformazione russa»?» Analisi indipendente di Niccolò Salvioni, 11 agosto 2026. Voto federale del 27 settembre sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata» (nuovo art. 54a Cost.). Documento di lavoro interno: mappa completa dell'articolo, sezione per sezione. Tesi e taglio Analisi che non prende posizione per il Sì o per il No: isola il meccanismo comunicativo con cui entrambi i fronti sostituiscono l'argomento con il sospetto, e riporta il dibattito sul merito costituzionale. La simmetria isolata è di metodo comunicativo, non di solidità istituzionale — che resta invece asimmetrica (v. sotto). 1. Il meccanismo: sospetto al posto dell'argomento Il comitato del Sì (UDC, Pro Svizzera) evita il tema che ha originato l'iniziativa — la guerra in Ucraina, «l'elefante nella stanza». Il fronte del No la bolla come «Pro-Putin-Initiative». Un testo che non nomina alcuno Stato viene tradotto in un giudizio di lealtà. Slogan dei due fronti: «Kein Krieg» (Sì) contro «gioco di Putin» / «Pas d'affaires sanglantes avec Poutine» (No). Nessuno dei due schieramenti è compatto come gli slogan suggeriscono. 2. La sostanza: art. 1 LEmb, veto ONU, portata L'art. 1 della Legge sugli embarghi (dal 2003) consente sanzioni su base ONU, OSCE o dei principali partner commerciali (l'UE). L'iniziativa vorrebbe indirettamente abrogare questa facoltà, limitando la Svizzera alle sole misure ONU — dove la Russia ha il veto: un regime «solo ONU» non avrebbe mai potuto colpire Mosca. Recidere la clausola toglierebbe due ancoraggi (partner commerciali e OSCE), non uno. Portata oltre l'Ucraina: sanzioni verso RDC, Haiti, Libia, Sudan, e -forse- Venezuela. 3. Memoria storica usata a rovescio La memoria della Commissione Bergier (oro Reichsbank, timbro «J», politica dei rifugiati) è arruolata con segno opposto: Zakharova (31 luglio) la usa per dire che Berna si è «solo spostata di bersaglio» — da Berlino a Kiev/Bruxelles; Blocher la usa citando il 1938 come modello di «neutralità integrale» da recuperare. Stesse fonti, direzioni politiche opposte. Il parallelo Svizzera-Germania nazista/UE si spezza dove conta: differenza categorica, non di grado — nessuna fonte formula l'equivalenza; è continuità di metodo (neutralità come prassi negoziata col potere dominante), non equivalenza morale. 4. L'asimmetria istituzionale (argomento centrale) Fronte del No: interpartitico — conferenza stampa comune 17 agosto di PLR, Centro, Verdi liberali, PS, Verdi (inclusa la ticinese Greta Gysin), coerente col voto delle Camere che avevano respinto l'iniziativa. Vi si aggiunge il Consiglio federale: Cassis avverte oggi che l'iniziativa «indebolirebbe la Svizzera». Fronte del Sì: sostanzialmente monopartitico (solo l'UDC tra i grandi partiti). Alla conferenza di lancio (4 agosto) la guerra in Ucraina è stata trattata come «l'elefante nella stanza» — perché i sondaggi mostrano ampio sostegno alle sanzioni (64% le ritiene compatibili con la neutralità; sostegno 77% nel 2022, 71% nel 2026). 5. Sondaggi elettorali (quadro aperto) YouGov (fine luglio): Sì 40 / No 38, indecisi 22%. Leewas (fine giugno, per Tamedia/20 Minuten): No 54 / Sì 34. La divergenza segnala esito non deciso. 6. Il precedente Venezuela 3 gennaio 2026: operazione militare USA unilaterale in Venezuela, senza mandato ONU, con cattura di Maduro. 48 ore dopo il Consiglio federale blocca i beni svizzeri di Maduro e di altre 35 persone, con la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (strumento distinto dalla LEmb, ma stessa discrezionalità). Nessun allarme sulla neutralità: prova che l'obiezione «neutralità» è applicata selettivamente. 7. Il «contrappeso involontario» (Jorio) Lo storico Marco Jorio, intervistato dal Der Bund nello stesso pezzo che descrive l'iniziativa come «dirottata» da Russia Today, definisce «esagerazione smisurata» (masslose Übertreibung) la tesi di un nesso stretto tra neutralità svizzera e interessi russi. La fonte scelta dal giornale per legittimare la tesi la corregge al ribasso. 8. Doppio standard sull'«ingerenza» La voce russa da RT (propaganda esplicita) è segnalata come disinformazione; la stessa voce da una portavoce ministeriale (Zakharova) è ospitata per intero dalla NZZ (6 agosto) quasi senza filtro. Per contro, due voci tedesche contro l'iniziativa non producono titoli su «ingerenza»: Constanze Stelzenmüller (Brookings, giurista tedesca) testimonia alla Commissione degli Stati (audizione 20 gennaio 2025); l'ambasciatore Markus Potzel critica in un'intervista NZZ (27 gennaio 2026) l'allentamento dell'export di armi. L'etichetta «disinformazione» è applicata a doppio standard secondo chi parla. 9. Il caso Baud e il debanking Jacques Baud (cittadino svizzero, ex colonnello) inserito il 15 dicembre 2025 nella lista UE (Decisione PESC 2025/2572) come «portavoce della propaganda filorussa», senza processo. La Svizzera non ha recepito la sanzione. Il 22 febbraio 2026 UBS blocca conti e carte senza obbligo giuridico svizzero (la SECO ricorda che le banche possono farlo autonomamente); UBS non ha reso note le motivazioni. Debanking preventivo, onere della prova rovesciato. Profili di diritti fondamentali: sul piano della sanzione UE, precedenti di Strasburgo sull'accesso a un giudice (Al-Dulimi c. Svizzera 2016; Nada c. Svizzera 2012, per libertà di movimento e vita privata); il gesto della banca privata resta fuori dalla Convenzione e va misurato sul diritto svizzero della personalità. Rinvio a un possibile futuro pezzo sulla piazza finanziaria (risoluzioni forzate di conti quadruplicate 2019-2024). 10. Dimensione ticinese Fronte del Sì ticinese (UDC + Lega) formalmente compatto ma organizzativamente indebolito. Voti di minoranza di Chiesa (agli Stati) e Quadri (al Nazionale). Crisi Lega: il consigliere di Stato Claudio Zali — inchiesta penale del Ministero pubblico per abuso di autorità e tentata coazione (distinta dagli audio), presunzione d'innocenza — si dimette dal 30 settembre, tre giorni dopo il voto; il seggio va all'UDC Marchesi. Il nesso tra crisi Zali e disimpegno leghista è ipotesi analitica, non fatto accertato. Il Gran Consiglio non ha ruolo formale (iniziativa federale). Conclusione dell'articolo Il modo più efficace per neutralizzare un'iniziativa costituzionale scomoda non è confutarla nel merito, ma renderla sospetta per associazione — uso asimmetrico dell'etichetta «disinformazione», memoria storica arruolata a rovescio, slogan che riducono un dibattito sulla discrezionalità del Consiglio federale a un test di lealtà, partiti non compatti. Il rischio: un serio dibattito costituzionale di merito sulla neutralità scompare dietro tutto questo.
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8 février 2026
ITEN
La neutralité suisse prise au piège : puissances protectrices, alignement atlantique et paradoxe de la sécurité auto-générée
Neutralità in trappola: la sicurezza che la Svizzera si è costruita da sola Sintesi storico-politica del saggio "Neutralità svizzera in trappola: potenze protettrici, allineamento atlantico e paradosso della sicurezza autoprodotta" (Niccolò Salvioni, 8 febbraio 2026) Il 27 gennaio 2026 il consigliere federale Martin Pfister aveva chiesto ai cittadini svizzeri un aumento permanente dell'IVA dello 0,8% — 31 miliardi di franchi in dieci anni — perché la Confederazione «non sarebbe più in grado di difendersi da sola». È un annuncio che, letto in controluce, rivela un paradosso storico di prima grandezza: buona parte delle minacce per cui oggi si chiede di pagare discende dalle scelte politiche compiute dal Consiglio federale stesso a partire dal 2022, quando Berna decise di aderire alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia, abbandonando di fatto — pur senza mai dichiararlo — due secoli di neutralità armata. Mosca reagì inserendo immediatamente la Svizzera nella lista dei "Paesi ostili". Il conto di quella svolta politica, mai sottoposta a referendum, viene ora presentato ai contribuenti sotto forma di imposta sui consumi. Da Vienna 1815 a oggi: una neutralità sempre reinterpretata La neutralità svizzera nasce come istituto di diritto internazionale con il Congresso di Vienna del maggio 1815 e viene ratificata dal Trattato di Parigi del 20 novembre dello stesso anno, quando Russia, Inghilterra, Prussia, Austria e Francia riconobbero la neutralità "perpetua" della Confederazione, dichiarando che la sua inviolabilità era "nell'interesse di tutta l'Europa". Da allora la dottrina distingue cinque caratteri: volontaria, permanente, armata, internazionalmente riconosciuta e attiva (orientata ai buoni uffici e all'aiuto umanitario). Nella pratica, però, la neutralità elvetica non è mai stata un blocco rigido, ma un principio negoziato con la storia: - Prima guerra mondiale (1914-1918): neutralità integrale, difesa con mobilitazioni fino a 450.000 uomini, ma percorsa da forti tensioni linguistiche interne tra simpatie opposte per le Potenze Centrali e per l'Intesa. - Seconda guerra mondiale (1939-1945): apice della credibilità militare — il "ridotto alpino" rese l'invasione troppo costosa per la Wehrmacht — ma anche il punto più basso sul piano morale ed economico, con l'industria bellica svizzera (Bührle in testa) che riforniva il Reich e la Banca nazionale che acquistava oro tedesco di provenienza incerta, mentre i profughi ebrei venivano respinti alla frontiera. - Guerra fredda (1945-1989): la formula del consigliere federale Max Petitpierre, "neutralità e solidarietà" (1953), descrive una Svizzera formalmente equidistante ma culturalmente ed economicamente ancorata all'Occidente. - Dal 1990 a oggi: la Confederazione accetta sanzioni ONU (Golfo, 1991), entra nel Partenariato per la pace della NATO (1996), invia contingenti non armati in Kosovo (1999). Ma la svolta del 28 febbraio 2022 — l'adesione alle sanzioni UE contro la Russia — è di natura diversa: per la prima volta dal 1815 la Svizzera si schiera in un conflitto tra grandi potenze senza un mandato ONU universale, e lo fa per scelta autonoma, non per obbligo di appartenenza come nel caso di Irlanda o Austria, vincolate invece dalla politica estera comune dell'UE. Il crollo silenzioso delle potenze protettrici Meno nota al grande pubblico, ma centrale nel saggio, è la parabola dell'istituto della potenza protettrice: lo Stato neutrale che, su mandato di un belligerante, ne rappresenta gli interessi presso un altro Stato con cui le relazioni diplomatiche sono interrotte, funzione codificata dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, di cui la Svizzera è depositaria. Durante la Seconda guerra mondiale Berna gestiva 219 mandati di questo tipo, l'apice assoluto della propria influenza diplomatica. Oggi ne restano otto. Il più noto — la rappresentanza degli interessi americani in Iran dal 1980, all'indomani della crisi degli ostaggi — è anche il più emblematico del paradosso attuale: la Svizzera rappresenta Washington a Teheran, ma applica contemporaneamente sanzioni contro l'Iran su pressione occidentale, un conflitto di interessi strutturale che Teheran non può che percepire come schieramento, non come equidistanza. Lo stesso meccanismo si è riprodotto, in scala maggiore, con l'adesione alle sanzioni anti-russe: un mandato di potenza protettrice reciproca tra Berna e Mosca, sul modello di quello attivato dopo il conflitto russo-georgiano del 2008, è oggi politicamente impensabile. Svezia e Finlandia, che nella Seconda guerra mondiale gestivano rispettivamente 114 e diversi mandati propri, hanno chiuso il cerchio aderendo formalmente alla NATO nel 2023-2024, riconoscendo l'abbandono della neutralità. La Svizzera, invece, resta in una posizione ibrida: troppo schierata per essere creduta imparziale, troppo formalmente neutrale per godere delle garanzie di difesa collettiva. Un esercito che non sa spendere: il conto dei 19 miliardi Il paradosso della "sicurezza autoprodotta" ha anche un volto squisitamente gestionale. Una commissione parlamentare ha certificato, a fine 2024, che sette progetti militari e informatici del Dipartimento della difesa — per un valore complessivo di 19 miliardi di franchi — presentano «gravi problemi e grandi rischi»: i sovracosti dei caccia F-35A (fino a 1,8 miliardi), i droni israeliani ADS-15 in ritardo di sette anni, il sistema di difesa terra-aria sospeso dal 2016 senza sostituto, il sistema informatico FIS Heer naufragato dopo quasi un miliardo investito, le telecomunicazioni militari mobili in ritardo di anni. Nessun dirigente è stato rimosso, nessuna responsabilità politica assunta. Il confronto internazionale, spiega il saggio, mostra che l'unico modo per conciliare neutralità armata e credibilità industriale è quello svedese — Saab e il caccia Gripen —, che però costa quasi cinque volte quanto la Svizzera spende oggi in proporzione al PIL (0,72% contro il 3,5% verso cui la Svezia si sta orientando). Oltre l'80% degli acquisti militari recenti elvetici proviene ormai da un solo Paese, gli Stati Uniti, o dai suoi alleati stretti come Israele: l'esatto contrario dell'autonomia industriale che la stessa Strategia in materia di politica d'armamento del giugno 2025 dichiara di voler perseguire. Chi paga il conto: la regressività dell'IVA L'aumento dell'IVA proposto per finanziare il riarmo — dall'8,1% all'8,9%, per riportare la spesa militare all'1% del PIL entro il 2032, contro l'attuale 0,72% e la media storica 1960-2024 pari all'1,43% — è, per sua natura, una scelta fiscalmente regressiva: colpisce proporzionalmente di più chi consuma quasi tutto il proprio reddito (famiglie a basso reddito, pensionati con rendite fisse) rispetto a chi può risparmiare o investire una quota consistente delle proprie entrate. Secondo le stime richiamate nel saggio, una famiglia con reddito annuo di 30.000 franchi vedrebbe un aggravio pari allo 0,72% del proprio reddito, contro lo 0,60% di una famiglia con reddito mediano. Il Consiglio federale avrebbe potuto scegliere strumenti progressivi — un'aliquota marginale più alta dell'imposta federale diretta sopra i 250.000 franchi, o un prelievo straordinario sugli utili delle multinazionali che beneficiano dell'accordo di novembre 2025 con l'amministrazione Trump (200 miliardi di dollari di investimenti vincolati agli Stati Uniti) — ma non lo ha fatto: nessuna di queste alternative è mai stata discussa pubblicamente. Horizon Europe e i Bilaterali III: la neutralità ipotecata Un intero capitolo del saggio è dedicato a una contraddizione poco discussa: dal luglio 2025 la Commissione europea ha aperto per la prima volta in oltre quarant'anni il programma di ricerca Horizon Europe (2028-2034, budget quasi raddoppiato a 175 miliardi di euro) a progetti dual-use, cioè con applicazioni sia civili sia militari — droni, intelligenza artificiale per sistemi d'arma, tecnologie quantistiche, sorveglianza satellitare. Attraverso i Bilaterali III e l'Accordo sui programmi UE (EUPA), in vigore dal 1° gennaio 2025, la Svizzera vi partecipa come "Paese associato", contribuendo con centinaia di milioni di franchi l'anno senza alcuna clausola di salvaguardia, diritto di opt-out o audit indipendente sull'uso finale delle tecnologie finanziate. L'articolo 4 dell'EUPA impone di recepire dinamicamente tutte le regole future dei programmi europei: l'unica via d'uscita sarebbe la denuncia dell'intero accordo. A ciò si somma l'integrazione infrastrutturale prevista dagli stessi Bilaterali III in materia di energia (ENTSO-E) e trasporti, che in caso di conflitto tra l'UE e uno Stato terzo obbligherebbe la Confederazione a scelte discriminatorie verso uno dei belligeranti — una violazione automatica del principio di parità di trattamento sancito dalle Convenzioni dell'Aja del 1907, e con essa la fine, di fatto, della possibilità stessa di restare neutrali in senso giuridico. Dall'equidistanza alla subordinazione economica Il quadro si completa con l'accordo commerciale del novembre 2025 con l'amministrazione Trump — 200 miliardi di dollari di investimenti privati svizzeri vincolati agli Stati Uniti entro il 2028 — e con un episodio sintomatico del clima politico: nel gennaio 2026 il Municipio di Muralto ha revocato l'autorizzazione a una proiezione del documentario "Maidan: la strada verso la guerra", organizzata dalla sezione ticinese degli Amici della Costituzione, un caso di censura preventiva che il saggio colloca nello stesso solco dell'allineamento retorico e politico al blocco atlantico. Le domande aperte per i cittadini Il saggio si conclude con una lettura costituzionale: l'articolo 185 della Costituzione federale affida al Consiglio federale il compito di "vegliare sulla neutralità", ma l'adesione alle sanzioni contro la Russia non è mai stata ratificata dal Parlamento su base giuridica ordinaria, e i Bilaterali III sono destinati a un referendum solo facoltativo, non obbligatorio come previsto dall'articolo 140 per i trattati che comportano un'integrazione sovranazionale. È in corso, ricorda l'autore, una raccolta firme per un'iniziativa che vorrebbe ancorare in Costituzione l'obbligo di un referendum a doppia maggioranza per questo tipo di accordi. Nell'ultimo capitolo, una postfazione dedicata agli scenari di minaccia del XXI secolo, l'autore valuta come estremamente improbabile un'invasione convenzionale del territorio svizzero, mentre giudica alta la probabilità di minacce ibride — cyber-attacchi, disinformazione, pressioni economiche — contro cui caccia F-35 e sistemi corazzati sono sostanzialmente inutili. La sua conclusione è che, tra le quattro strade percorribili — neutralità armata piena sul modello 1960-1990, integrazione atlantica esplicita nella NATO, neutralità leggera "alla irlandese" o una neutralità leggera rafforzata da elementi selettivi del modello classico (servizio militare obbligatorio, riserve strategiche, cyber-difesa) — quest'ultima opzione offrirebbe il miglior rapporto tra costi, efficacia contro le minacce reali e compatibilità con i valori della popolazione, a condizione però di rinunciare proprio a quei Bilaterali III che, integrando la Svizzera nelle strutture energetiche, digitali e di ricerca europee, renderebbero comunque quella stessa autonomia solo parziale. Resta, come nota conclusiva dell'autore, una domanda che nessun documento ufficiale ha ancora posto direttamente ai cittadini: quale Svizzera vogliamo per il XXI secolo — neutrale e coerente, alleata e dichiarata, o ancora intrappolata in un ibrido che finora ha accumulato i costi di tutte le opzioni senza i benefici di nessuna? Niccolò Salvioni, Locarno
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20 janvier 2026
ITEN
Accords bilatéraux III entre la Suisse et l'UE – Questions institutionnelles et leurs répercussions
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
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12 janvier 2026
IT
le rôle crucial et les responsabilités bafouées des médias de service public dans la formation de l'opinion démocratique
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
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29 novembre 2024
IT
Les sanctions suisses comme arme économique à l'encontre de la Russie : analyse juridique, technologique et historique
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
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3 mars 2024
IT
Réflexion entre macro et micro, depuis la Suisse : guerres, environnement et CO₂
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202
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8 mai 2022
ITDEFREN
Sanctions prononcées par le Département fédéral de l'économie, ainsi que gel et restitution des avoirs illicites détenus par des personnes étrangères exposées politiquement
La réponse suisse à double voie face aux avoirs illicites et aux États sanctionnés La Suisse traite les sanctions et la restitution des avoirs d’origine illicite au moyen de deux instruments juridiques distincts, reflet de son architecture fédérale à plusieurs niveaux. Les sanctions commerciales et financières visant des États, entités et personnes étrangers — en application des mesures de l’ONU, de l’OSCE ou des principaux partenaires commerciaux — relèvent de la loi sur les embargos (LEmb), appliquée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Ces sanctions gèlent les fonds et ressources économiques des personnes visées et restreignent le commerce de biens, de services et de capitaux. Un instrument distinct, la loi de 2015 sur le blocage et la restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP), traite un problème plus ciblé mais politiquement sensible : les avoirs détenus en Suisse par d’anciens chefs d’État ou hauts fonctionnaires étrangers soupçonnés de corruption, généralement après un changement de régime. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ordonne le blocage initial — souvent quelques jours après un changement de régime, comme dans les cas de Ben Ali (Tunisie), Moubarak (Égypte) et Ianoukovitch (Ukraine) — afin de préserver les avoirs pendant que l’État étranger engage une procédure d’entraide judiciaire. Si cet État ne peut mener à terme la procédure en raison d’un système judiciaire défaillant, le Département fédéral des finances (DFF) peut saisir le Tribunal administratif fédéral d’une action en confiscation, en s’appuyant sur une présomption légale selon laquelle un enrichissement disproportionné et inexpliqué survenu sous un régime corrompu est présumé d’origine illicite. Les fonds confisqués ne retournent pas directement au trésor de l’État concerné, mais financent des programmes d’intérêt public bénéficiant à la population, sous la supervision du DFAE. Cette distinction est importante : les sanctions relevant de la LEmb constituent un outil de politique étrangère et commerciale lié à la coordination internationale, tandis que le mécanisme de la LVP est une procédure ciblée de lutte contre la corruption et de recouvrement d’avoirs, propre à l’intégrité de la place financière suisse, à la croisée de la politique étrangère, du droit pénal et de l’entraide internationale.
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24 avril 2022
IT
Neutralità svizzera e sanzioni
NEUTRALITÀ SVIZZERA E SANZIONI Sintesi del documento di Niccolò Salvioni del 24 aprile 2022 · Edizione Ticinus, 11 agosto 2026 OGGETTO Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio federale decise a sorpresa di riprendere le sanzioni economiche dell’Unione europea contro la Russia. Il documento — introduzione e conclusioni di uno studio di 33 pagine — è la prima presa di posizione pubblica dell’autore sul tema e chiede se quella scelta sia compatibile con la neutralità perpetua svizzera. TESI CENTRALE La ripresa delle sanzioni UE — e non di misure ONU, precluse dal veto russo — configura, secondo l’autore, un’adesione unilaterale che tratta in modo impari i due belligeranti e svilisce il ruolo della neutralità, subordinandola all’allineamento con Bruxelles. LE QUATTRO DIMENSIONI COLPITE ● Politica — offuscamento della capacità di autodeterminazione della Svizzera come Stato neutrale sovrano. ● Armata — esposizione della sicurezza nazionale verso una superpotenza nucleare con cui la Svizzera non può competere; il principio di parità di trattamento tra belligeranti andrebbe applicato in modo estensivo. ● Economica — disaccoppiamento repentino dalla Russia senza uno analogo verso l’Ucraina; rottura della «corrente normale degli affari» con entrambi i belligeranti. ● Attiva — indebolimento del ruolo di Potenza protettrice e mediatrice, e della credibilità delle istituzioni umanitarie con sede in Svizzera, a partire dal CICR. ANCORAGGI GIURIDICI ● Art. 1 LEmb: consente sanzioni su base ONU o dei principali partner commerciali (UE); il veto russo all’ONU rende inoperante la via multilaterale. ● Art. 185 cpv. 1 Cost.: affida al Consiglio federale i provvedimenti a tutela della neutralità — qui, secondo l’autore, non rispettato nel principio di parità. ● Art. 33 Conv. Ginevra: le misure di massa (SWIFT, soglia 100 000 fr.) sfiorano il divieto di pene collettive. IL DATO CHE HA RETTO La stima di ~7,5 miliardi di franchi di beni russi bloccati indicata nell’aprile 2022 è rimasta nello stesso ordine di grandezza: alla fine di marzo 2025 la SECO contava 7,4 miliardi di averi privati bloccati e circa 7,45 miliardi di riserve della banca centrale russa immobilizzate. La previsione dell’autore — una lunga «contesa giudiziaria planetaria» sui beni — resta aperta. PERCHÉ RILEVA OGGI La domanda del 2022 — se la Svizzera sappia ritrovare l’equilibrio tra politica estera e neutralità — è la stessa che gli elettori affrontano nella votazione federale del 27 settembre 2026. Questo testo è il punto di partenza della linea di ricerca Ticinus sul tema.
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2 mars 2022
ITDEFREN
Switzerland and neutrality towards belligerents - a system of conflict limitation
Mars 2022 : la première fissure dans la neutralité suisse Synthèse et mise en contexte historique de l'article « Switzerland and neutrality towards belligerents: a system of conflict limitation » de Niccolò Salvioni, publié sur LinkedIn et Academia.edu le 2 mars 2022 Le contexte : deux jours après le tournant de Berne Cet article – le premier d’une série de réflexions sur la neutralité que l’auteur mène depuis des années – a été rédigé dans l’immédiateté, à peine deux jours après un événement qui, avec le recul, peut aujourd’hui être considéré comme un tournant dans la politique étrangère suisse contemporaine. Le lundi 28 février 2022, quatre jours après l’invasion russe de l’Ukraine, le Conseil fédéral annonce lors d’une conférence de presse extraordinaire l’adoption des sanctions économiques déjà décidées par l’Union européenne à l’encontre de la Russie, gelant les avoirs de Poutine, Lavrov, Michoustine et de tous les députés de la Douma ayant voté la reconnaissance des régions séparatistes ukrainiennes. Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, déclare que « se ranger du côté de l’agresseur n’est pas compatible avec notre neutralité » – une phrase qui, à elle seule, bouleverse deux siècles de doctrine d’équidistance. Le même jour, le Conseil national adopte une résolution condamnant la guerre : pour la première fois, les pouvoirs exécutif et législatif prennent simultanément parti pour l’une des parties belligérantes contre l’autre. Le quotidien russe Novaya Gazeta commente laconiquement que « la Suisse a violé, pour la première fois depuis 1815, la neutralité qu’elle avait maintenue même pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ». C’est une période où tout est encore incertain : Moscou n’a pas réagi officiellement, Lavrov ne parvient pas à se rendre à Genève en raison de la fermeture de l’espace aérien, et la Chine – comme le note Salvioni lui-même – propose justement sa médiation à ce moment-là, comme pour reprendre un rôle que la Suisse laissait vacant. Le contenu : une question qui reste ouverte Le texte analyse cette décision à la lumière de la doctrine classique : la neutralité permanente de la Suisse – reconnue par le Congrès de Vienne et le Traité de Paris de 1815, et encore aujourd’hui inscrite aux articles 183 et 185 de la Constitution fédérale – impose un devoir de non-participation et d’impartialité envers tous les belligérants, non pas l’obligation d’une équidistance schématique, mais l’interdiction d’un traitement discriminatoire non justifié. Citant la définition classique de Vitzthum et Proelss, l’auteur rappelle que le régime des droits et devoirs des neutres est « un instrument important de limitation des conflits » : en distinguant les États neutres des États belligérants, le droit international empêche la propagation du conflit. La question centrale de l’ouvrage – « la position adoptée par le Conseil fédéral et le Conseil national est-elle compatible avec le statut de neutralité perpétuelle de la Suisse ? » – ne reçoit, délibérément, pas de réponse définitive. Le texte observe que cette décision, bien que prise de bonne foi et à des fins humanitaires envers l’Ukraine, a de fait privé la Suisse de son rôle de médiateur impartial entre les parties, éloignant encore davantage la Russie non seulement de Berne, mais aussi de l’Europe elle-même. Seul l’avenir, écrit-il, pourra dire si la Suisse continuera d’être considérée comme perpétuellement neutre. Rétrospective : une prédiction qui s’est réalisée Plus de quatre ans plus tard, ce premier article se lit comme le prélude d’un raisonnement que l’auteur allait ensuite développer dans des dizaines d’interventions ultérieures. Le 25 avril 2022 – moins de deux mois plus tard –, l’auteur publie une deuxième analyse approfondie (« Neutralité suisse et sanctions ») qui chiffre à 7,5 milliards de francs les avoirs déjà gelés et formalise la thèse d’une violation du principe du « courant normal ». À partir de là, la trajectoire s’élargit progressivement : l’adhésion de la Suisse à l’European Sky Shield Initiative en octobre 2024, la participation au Tribunal spécial du Conseil de l’Europe sur l’agression russe, le gel de plus de 13 milliards de francs d’actifs russes, jusqu’à la déclaration du Conseil national du 6 mars 2025 sur une « politique de sécurité européenne indépendante » et à un référendum constitutionnel désormais fixé au 27 septembre 2026 sur l’initiative « Sauvegarde de la neutralité suisse ». Même le dernier chapitre de cette escalade – les droits de douane américains de 39 % imposés à la Suisse en août 2025, supérieurs à ceux réservés à l’UE et à l’OTAN – confirme, selon l’auteur, que l’autonomie neutre, loin d’être protégée, est aujourd’hui perçue par les grandes puissances comme une anomalie à corriger. Relire ce texte du 2 mars 2022 revient donc à revenir au moment précis où la question « La Suisse est-elle encore neutre ? » a commencé à se poser avec une urgence institutionnelle – une question à laquelle le prochain référendum du 27 septembre 2026 est peut-être appelé à apporter une réponse définitive.