Diritto / Diritto internazionale
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15 ottobre 2026
IT
Il soldato del futuro: droni, neutralità e interfacce cervello-macchina
Pfister a Lugano: «Senza mezzi supplementari l'esercito non può proteggere il Paese» Il capo del DDPS ospite dell'ARMSI al LAC. Dalla difesa aerea alle interfacce cervello-macchina, una serata sul soldato del futuro Lugano, 13 ottobre 2026 – Sala gremita al LAC di Lugano per la conferenza annuale dell'Associazione per la Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (ARMSI). Ospite d'onore il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che ha parlato interamente in italiano del «soldato del futuro». Ad aprire la serata è stato il consigliere di Stato Norman Gobbi. Ha definito il Ticino una cerniera e non una periferia del sistema di difesa, e ha ricordato la richiesta del Consiglio di Stato di valorizzare il Centro di competenza sui droni di Lodrino. Pfister ha articolato il suo intervento in tre punti: i bisogni del soldato, il soldato come vettore di tecnologie e la trasparenza. Con una franchezza poco consueta ha riconosciuto che oggi l'esercito non dispone dei mezzi necessari per difendere la popolazione e per equipaggiare in modo moderno i soldati. Tra le novità ha citato il centro di competenza per droni e robotica, la scuola reclute per i droni dal 2027 e un battaglione di droni dal 2028. Nel colloquio con Giancarlo Dillena, già direttore del Corriere del Ticino, il consigliere federale ha osservato che la sicurezza svizzera dipende anche dalla NATO e dall'Europa. Sulla difesa aerea ha spiegato che il sistema a strati è in fase di completamento e che i Patriot sono in ritardo. Ha poi invitato a sostenere, il 29 novembre, la modifica della legge sul materiale bellico. Nella seconda parte una tavola rotonda ha riunito il magg. Luca Tenzi, il dr. Quentin Ladetto (armasuisse) e il cap. Patrik Ghion (polizia di Ginevra). Al centro del dibattito le interfacce cervello-macchina e il passaggio «dalla cibersicurezza alla neurosicurezza», con interrogativi sulla prova penale, sull'equo processo e sulla tutela della libertà cognitiva. In chiusura il col SMG Marco Netzer, presidente dell'ARMSI, si è rallegrato della numerosa partecipazione, in particolare di donne e giovani.
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10 ottobre 2026
ITEN
Di chi è la cassa pubblica?
Executive summary del rapporto «Analisi storica, comparata e filosofica: la carica come rendita è un segno di declino?» e delle «Proposte operative» Il punto di partenza Nell'autunno 2026 la pubblicazione dei compensi del consiglio di amministrazione della principale azienda municipalizzata del Cantone ha riaperto il dibattito sulle cariche negli enti pubblici. Il rapporto non si occupa di persone, ma di cariche, tipologie e tendenze, e pone una domanda antica: di chi è la cassa pubblica, e chi ne vive? La tesi La tendenza a massimizzare il reddito da carica non è ancora un declino delle istituzioni ticinesi e svizzere, ma ne è un indizio precoce, nel senso di Machiavelli: segnala che il criterio di scelta si sposta dalla funzione al beneficio. Le istituzioni non cadono quando nasce un abuso, ma quando l'abuso diventa normale e le forme continuano a coprire una sostanza mutata. Che cosa emerge 1. Le forme cambiano, il controllo si allontana. Le aziende pubbliche diventano società anonime ed enti autonomi e generano a loro volta società figlie. Decisioni e compensi escono dal bilancio votato e dal referendum finanziario. 2. I compensi restano opachi. Di regola si conosce al massimo il totale versato al consiglio, non quanto riceve ciascun amministratore nell'intero gruppo. 3. I seggi seguono le quote di partito. Il rapporto individua otto tipologie ticinesi: dal municipale-amministratore all'approdo di fine carriera, fino al sindaco e all'amministratore di servizio, che regge la milizia e rischia l'esaurimento. 4. Il circolo tra seggi e voti. Le cariche producono consenso e il consenso produce cariche: la spartizione si autoalimenta, premia chi è già insediato e rende ogni riforma più difficile. 5. Dopo il mandato, nessuna regola. In Ticino un consigliere di Stato non può, durante il mandato, sedere neppure gratuitamente negli organi di un'impresa a scopo di lucro; il giorno dopo non vige alcun periodo di attesa. A livello federale il periodo di attesa per i funzionari è soltanto facoltativo, per i consiglieri federali non esiste. 6. Il terzo potere. In Ticino è il Consiglio di Stato ad autorizzare i magistrati a fungere da arbitri, senza pubblicità né regole sui compensi. 7. Lo sguardo esterno. Il GRECO rimprovera alla Svizzera di affidarsi all'autocontrollo. Nell'indice di Transparency International la Svizzera è sesta, ma ha perso sei punti in dieci anni. L'Italia mostra il rovescio: molte regole, risultati parziali. 8. La milizia sotto pressione. Gli esecutivi comunali svolgono un lavoro sempre più vicino al tempo pieno con onorari pensati per un impegno accessorio. Il reddito si sposta così sulle cariche derivate, e il segretario comunale, primo presidio della legalità, non ha un mandato di legalità scritto nella legge. Le proposte principali Il rapporto è accompagnato da 23 proposte operative, organizzate in sei principi. Tra le principali: • Riversamento dei compensi: i compensi dei rappresentanti comunali negli enti vanno al Comune, come avviene a Locarno dal 2010. • Trasparenza: pubblicazione annuale dei compensi per persona, estesa all'intero gruppo e alle società figlie. • Nomine per competenza: profilo pubblicato, candidature pubbliche, preavviso di esperti indipendenti, limiti di cumulo e di durata, separazione tra direzione di partito e designazioni. • Dopo la carica: periodo di attesa di dodici mesi, diciotto per i consiglieri di Stato, con indennità transitoria e parere pubblico di un organo indipendente. • Gruppi e concorrenza: approvazione del legislativo per le nuove società figlie, rapporto annuale sulle partecipazioni, neutralità concorrenziale. • Controllo: un'Autorità cantonale per l'integrità, con sanzioni e una strategia anticorruzione per Cantone e Comuni. • Milizia: onorari dei sindaci in base al grado di occupazione effettivo e un nuovo statuto del segretario comunale. • Giustizia e Confederazione: autorizzazione all'arbitrato da parte del Consiglio della magistratura e un'iniziativa cantonale verso Berna. Il calendario Subito, i Comuni possono pubblicare i compensi e adottare regolamenti sul riversamento. Entro un anno vanno modificate la legge organica comunale, la legge sul Gran Consiglio e la legge sull'organizzazione giudiziaria. Entro due anni vanno adottate una legge cantonale sull'integrità delle cariche pubbliche e l'iniziativa cantonale. La milizia non finisce quando si paga il lavoro: finisce quando il lavoro si paga di nascosto.
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2 ottobre 2026
ITEN
Bilaterali III, doppia maggioranza e acqua: che cosa significa l’accordo elettrico per il Ticino
Sintesi della ricerca Nel dicembre 2025 avevo formulato alcune riflessioni critiche sull’accordo sull’energia elettrica tra Svizzera e Unione europea. Dieci mesi dopo il quadro è cambiato su tre fronti. Il primo è il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026. Il secondo è la decisione del Consiglio degli Stati di sottoporre il pacchetto centrale alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Il terzo è la siccità dell’estate 2026, che ha portato il Lago Maggiore oltre 46 centimetri sotto lo zero idrometrico. Che cosa si ridimensiona. Concessioni, canoni d’acqua, diritto di riversione e proprietà pubblica degli impianti restano fuori dall’accordo, e l’UE condivide questa lettura. Il timore di una messa a gara delle concessioni non trova riscontro nel testo. Il servizio universale a prezzi regolamentati protegge le economie domestiche. Che cosa si conferma. Restano la ripresa dinamica del diritto UE, la disciplina degli aiuti di Stato, che restringe la politica energetica cantonale, e un onere regolatorio sproporzionato per i piccoli distributori. L’accordo conviene invece ai grandi produttori come AET, perché valorizza la flessibilità dei bacini sui mercati europei. Un diritto in movimento. La ripresa dinamica pesa di più perché il diritto europeo dell’energia non è stabile. L’UE semplifica la legislazione sui prodotti e accelera le procedure, ma rende più densa proprio la disciplina del mercato elettrico, come mostra la proposta dell’agosto 2026 sulle tariffe di rete. La Svizzera potrà contribuire a preparare questi sviluppi, non co-deciderli. Il Consiglio federale replica che la ripresa non è automatica: ogni sviluppo passa dal comitato misto e dalle procedure interne, referendum compreso. Il nodo istituzionale L’accordo elettrico è oggetto di un decreto federale distinto e il Consiglio degli Stati non lo ha ancora esaminato. Non può però entrare in vigore senza il pacchetto centrale. Il peso dei Cantoni nella doppia maggioranza si estende quindi, di fatto, anche all’elettricità. Il pacchetto, inoltre, non tocca i Cantoni allo stesso modo: secondo stime di Ticinus, per i Cantoni di frontiera come il Ticino l’incidenza può raggiungere il 60% del PIL cantonale, contro circa il 15% per quelli interni. La doppia maggioranza non pesa i Cantoni secondo la loro esposizione, ma garantisce che ciascuno si esprima come tale. Il nuovo fronte: l’acqua. Sui bacini alpini convergono tre pressioni: il mercato europeo, che vuole l’acqua trattenuta per l’inverno; l’Italia, che la chiede d’estate per l’irrigazione della pianura padana; gli ecosistemi, che richiedono deflussi minimi. L’estate 2026 ne ha dato la misura: tra maggio e luglio la produzione idroelettrica di AET è stata inferiore del 40–70% alla media, e uno studio del Politecnico di Milano e del CMCC colloca la Svizzera tra le economie europee più colpite dalle siccità pluriennali. A luglio il Piemonte ha chiesto al Ticino più acqua per il Verbano. Il Consiglio di Stato ha risposto con un «nì»: le riserve erano ai minimi e gran parte dell’acqua è vincolata da concessioni di cui il Cantone non dispone liberamente. La Regione Lombardia ha già collegato navigazione lacuale e «gestione comune degli invasi alpini». Il Lago Maggiore, a differenza del Ceresio e del Lemano, non ha un’intesa internazionale paritaria sulla regolazione. La Confederazione intende avviarne l’elaborazione nel 2027. Gli strumenti giuridici Ogni riduzione di una concessione richiede piena indennità (art. 43 cpv. 2 LUFI). Sulle acque internazionali la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati e tiene conto degli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono (art. 76 cpv. 5 e 6 Cost.). I Cantoni partecipano inoltre al processo decisionale federale e alla politica estera che tocca i loro interessi (art. 45 e 55 Cost.). La Convenzione di Helsinki obbliga gli Stati rivieraschi a concludere accordi dove ancora non esistono. La proposta La ricerca propone un’intesa idrica sul bacino Ticino-Verbano-Ceresio, parallela ai Bilaterali III e coordinata con il negoziato del 2027. L’intesa dovrebbe fissare regole preventive per i rilasci in caso di siccità e compensare il servizio idrico reso dai bacini. Dovrebbe coordinare i livelli dei laghi con il riempimento dei bacini e coinvolgere le aziende produttrici e gli enti concedenti. Dovrebbe infine abbracciare l’intero sistema alpino che alimenta il Verbano, compresi gli invasi italiani dell’Ossola, così che i rilasci non gravino soltanto sul versante svizzero. A questo si aggiunge una strategia cantonale per accumulo e idrogeno, oggi assente anche dopo il ridimensionamento del PECC. Le condizioni del consenso Nella prospettiva della doppia maggioranza, i Cantoni alpini possono condizionare il proprio consenso a garanzie concrete su quattro fronti: la gestione dell’acqua dell’intero bacino, la compensazione dei servizi idrici transfrontalieri, una strategia per accumulo e idrogeno e una partecipazione effettiva dei Cantoni alla preparazione degli sviluppi futuri del diritto UE ripreso. Il Ticino dovrebbe arrivare al voto con un’agenda chiara, non limitarsi a un sì o a un no.
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27 settembre 2026
ITEN
Neutralità, quo vadis?
Neutralità, quo vadis? - Il voto del 27 settembre 2026: una battaglia vinta, una guerra ancora aperta Il 27 settembre 2026 popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa «Salvaguardia della neutralità svizzera» con il 70,15% di no e senza alcun Cantone favorevole. L’analisi parte dai numeri. A livello nazionale il sì (29,85%) coincide quasi esattamente con il peso elettorale del blocco sovranista (30,2%), anche se i sondaggi indicano travasi in entrambe le direzioni. Il Ticino fa eccezione: 48,25% di sì, 45 Comuni su 100 favorevoli, circa venti punti oltre il perimetro UDC-Lega. È il segno di una fedeltà di partito in calo e di un voto giudicato più sul merito che sul proponente. Sul piano giuridico il voto non modifica il diritto della neutralità, codificato nelle Convenzioni dell’Aia del 1907, ma ne orienta la politica: respingendo il divieto, il sovrano ha avallato un’interpretazione di fatto della neutralità. Per la prima volta le sanzioni riprese dall’Unione europea ricevono una conferma popolare, sia pure indiretta: ciò che era una scelta dell’esecutivo diventa una scelta, e una responsabilità, del Paese. Ne derivano conseguenze sul piano internazionale: una prassi più difficile da invertire, un peso sul diritto consuetudinario della neutralità, buoni uffici che dipendono dal consenso di chi li deve accettare. L’articolo esamina poi le prospettive: la votazione sul materiale bellico del 29 novembre, i Bilaterali III e le loro disposizioni a doppio uso, l’avvicinamento alla NATO. Ricorda il precedente della neutralità «differenziale» degli anni 1920–1938 e i dati ETH sul valore identitario della neutralità. Ogni passo, preso da solo, è compatibile con la neutralità; la questione è la loro somma. Infine la sicurezza. Il messaggio ufficiale è che nulla cambia: la neutralità continuerà a essere applicata come finora, con l’obiettivo della sicurezza del Paese. È corretto, ma non basta. Per un piccolo Stato neutrale la sicurezza può poggiare sulla credibilità, cioè il non essere percepito come parte, o sull’integrazione in un sistema di difesa più grande. Tra le due si innesca un meccanismo circolare, e la scelta tra l’una e l’altra è una decisione politica di fondo che merita di essere dichiarata come tale. La partita, conclude l’autore, è tutt’altro che chiusa.
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22 settembre 2026
ITEN
Amministrazione, non confisca Il caso Nestlé e il prezzo dell’appartenenza di campo per la Svizzera
Il criterio non è la condotta, è l'elenco Il 17 settembre Mosca ha posto sotto amministrazione esterna temporanea le due società russe di Nestlé, insieme ad Auchan e ad altri gruppi francesi: sedici imprese in tutto. Non è una confisca, ma il meccanismo — collaudato su Danone e Carlsberg — conduce di regola alla vendita forzata. L'analisi ricostruisce l'atto da cui tutto discende, l'ordinanza governativa n. 430-r del 5 marzo 2022, riprodotta in facsimile con traduzione italiana a fianco: un elenco di ventidue voci, nato come allegato tecnico a una disciplina del pagamento dei debiti verso creditori esteri e poi divenuto il classificatore generale delle controsanzioni. La Svizzera vi figura per nome, quinta dal fondo, cinque giorni dopo la decisione del Consiglio federale di riprendere le sanzioni europee — mentre l'Italia, la Germania e la Francia vi sono iscritte per rinvio, nella voce collettiva «Stati membri dell'Unione europea». Una differenza che non è formale: gli Stati membri sono «non amici» per appartenenza, la Confederazione per una valutazione individuale della propria condotta. Il contributo mette poi a confronto due vicende ravvicinate — il decreto russo contro un'impresa svizzera e l'iscrizione, nel dicembre 2025, del cittadino svizzero Jacques Baud nelle liste dell'Unione europea — e osserva che per la propria multinazionale Berna ha parlato pubblicamente entro ventiquattr'ore, per il proprio cittadino ha scelto la riservatezza. Resta un titolo di diritto internazionale: l'accordo svizzero-sovietico del 1990 sulla tutela degli investimenti, con la sua clausola arbitrale, cui si aggiunge — per la quota della socia tedesca — il trattato germano-sovietico del 1989. Nestlé ha un foro; Baud non ne ha uno equivalente. Il contributo si chiude su un’ipotesi: nel 1972 Edward Lorenz chiese se il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse scatenare un tornado in Texas, non per sostenere che le farfalle provochino tornadi, ma perché in un sistema instabile la catena fra una causa minima e un effetto enorme è troppo lunga perché la si possa ricostruire. Le decisioni che espongono la Svizzera hanno spesso quella dimensione — una sanzione recepita per inerzia, un passo riservato preferito a una posizione pubblica — e il loro effetto non è una ritorsione mirata, ma un argomento regalato alla controparte. È il prezzo di chi ha lasciato uno statuto giuridico senza acquisirne un altro: non controlla più la catena degli effetti delle proprie scelte.
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18 settembre 2026
ITDE
Il gran banchetto degli F-35: sei miliardi, mille pagine e nessuno che assaggi il menù
Sei miliardi di franchi, un contratto di almeno mille pagine e una sola persona che l'ha letto per intero. La saga dell'acquisto dei 36 caccia F-35 è, secondo il rapporto della Commissione della gestione, la storia di un "prezzo fisso" che fisso non era — e di un vertice politico e amministrativo che si è fidato senza verificare. In una cronaca semiseria ma documentata, il testo ricostruisce come la Confederazione abbia comprato la sua flotta di jet "senza che quasi nessuno leggesse il conto", tra proverbi popolari, la legge di Parkinson e il monito di Reagan a Gorbaciov: fidati, ma verifica.
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17 settembre 2026
ITEN
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi
La Svizzera ha tolto la maschera? Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi Nel settembre 1939, alla vigilia della guerra, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. Il linguaggio dice più di molti commenti: nessun aggressore nominato, nessun belligerante citato, solo una «tensione internazionale» senza soggetto. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che la riconoscono «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera»: una funzione che l'Europa aveva attribuito alla Svizzera, sopra le parti. E l'apparato che la sosteneva — ordinanza sul mantenimento della neutralità del 14 aprile 1939, economia di guerra già pronta dal dicembre 1938 — era stato costruito con mesi d'anticipo e innescato al momento esatto. Non una reazione: un meccanismo. Tengo davanti a questi documenti l'intervista del capo del Servizio informazioni militare, brigadiere Stefano Trojani, che ha definito «regime» il governo russo. Sul piano tecnico la parola è difendibile. Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa: si riserva a chi si vuole segnalare come avversario, mai a partner o alleati con tratti analoghi. Nessun funzionario svizzero direbbe «il regime saudita» o «il regime egiziano». La scelta non segue una griglia politologica coerente: segue l'allineamento del momento. E nel servizio andato in onda la cornice visiva — la portaerei americana, «i mezzi americani», «l'industria dell'armamento occidentale» — colloca la Svizzera dentro un campo, non sopra i campi. Qui il metro di giudizio corretto non è la neutralità dello Stato — che alla RSI non si applica — ma l'obbligo di pertinenza dell'art. 4 cpv. 2 LRTV: pareri e commenti devono essere riconoscibili come tali. Buona parte di ciò che è andato in onda è legittimo: la parola è di un intervistato, e il Tribunale federale ammette che le singole posizioni siano unilaterali (DTF 139 II 519, nata proprio dall'esame della copertura di una votazione). Ma due punti mordono: una qualificazione come «regime» entrata nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto di giudizio; e soprattutto l'insieme delle trasmissioni (art. 4 cpv. 4) — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — che converge sullo stesso registro, a ridosso di un voto sul tema. Non è un episodio isolato: è una linea che attraversa il cambio di comando. La domanda, a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, non è se sia stata usata la parola giusta. È se la Svizzera percepisca ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale — o come un'etichetta da maneggiare con disinvoltura, perché il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come nel 1939.
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10 settembre 2026
ITEN
Perché «obiettivo di Mosca»: una lettura giuridico-istituzionale
Il capo dell'esercito Benedikt Roos ha definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale. Questo report ribalta la prospettiva: il problema non è l'ostilità russa in sé, ma il fatto che la Svizzera non goda più della protezione che derivava dal suo status di potenza neutrale. Il diritto della neutralità, codificato nella V Convenzione dell'Aia del 1907, poggia su due obblighi: non fornire materiale bellico ai belligeranti (art. 7) e trattarli con imparzialità (art. 9). Negli ultimi anni una serie di decisioni ha eroso nella sostanza quell'equilibrio: la presenza di sistemi d'arma di matrice svizzera destinati all'Ucraina per vie indirette, l'apertura delle esportazioni a 25 Paesi quasi tutti occidentali (modifica di legge del dicembre 2025, sospesa da referendum riuscito), l'adesione al programma di munizioni della NATO, l'agevolazione del transito militare prevista dalla Strategia di sicurezza 2026 e l'allineamento delle sanzioni a quelle dell'UE contro la sola Russia — per la prima volta contro una potenza nucleare titolare del diritto di veto all'ONU. Sul piano formale la posizione del Consiglio federale è difendibile: gli obblighi dell'Aia riguardano le forniture statali, non il commercio privato di materiale bellico, che il diritto di neutralità non obbliga a vietare. Il report ne mostra però il limite: la parità di trattamento non si misura sulla singola norma, bensì sull'effetto complessivo di un dispositivo che agevola sistematicamente un solo campo La neutralità permanente non è un catalogo di divieti tecnici, ma un'equidistanza credibile; ed è quella postura, non la lettera degli articoli, a proteggere. Su questo si innesta la replica a due tesi opposte. A chi sostiene, con la professoressa Odile Ammann, che una neutralità credibile serva «l'interesse comune» e implichi le sanzioni, il report obietta che una neutralità che sceglie sempre la stessa parte non è più equidistanza ma giudizio selettivo, coincidente con quello dell'UE. A chi ricorda, con lo storico Thomas Maissen, che non fu la neutralità a salvarci nel 1939-45, risponde che proprio quell'episodio prova il punto: la Svizzera fu risparmiata per puro calcolo di convenienza — occuparla costava più di quanto rendesse, con il Ridotto a minacciare le linee alpine vitali per l'Asse. È lo stesso calcolo che lo schieramento odierno rischia di rovesciare: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva l'articolo 5 e non obbliga nessuno a reagire. La conclusione è che il pericolo evocato da Roos è in larga parte autoprodotto da una scelta politica: compiuta dal Consiglio federale, ratificata dal Parlamento e, il 27 settembre, rimessa al popolo con l'iniziativa sulla neutralità. Se l'iniziativa non passa, la responsabilità di questa deriva ricadrà anche sui cittadini — quello stesso popolo che, secondo Roos, non percepisce il pericolo, perché ancora convinto di essere protetto.
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3 settembre 2026
IT
Neutrali, non indifferenti
Risposta all’editoriale di Orazio Martinetti “Neutrali ma non ignavi” (La Regione, 27 agosto 2026), che criticava l’iniziativa Pro Svizzera come “neutralismo” ingenuo. L’articolo contesta le tesi punto per punto: la neutralità non è un’opinione morale sulla guerra ma uno statuto giuridico (Convenzioni dell’Aja 1907) fondato su doveri precisi — parità di trattamento, vigilanza armata, assistenza umanitaria imparziale — che la Svizzera ha smarrito dal 28 febbraio 2022 con l’adesione alle sanzioni UE contro la Russia. Testo apparso in forma ridotta il 2 settembre 2026 su LaRegione.
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29 agosto 2026
IT
Nove anni non bastano?
Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha respinto la mozione Storni (26.4014), che chiedeva di avviare trattative con l’Italia per una convenzione internazionale sulla regolazione del Lago Maggiore, sostenendo che le richieste sono «già in fase di attuazione». Questa mostra che dietro quella formula si nascondono due silenzi. Il primo è temporale: l’elaborazione dell’accordo vincolante comincerà solo nel 2027, a nove anni dall’avvio dei lavori preparatori del 2016, mentre l’estate 2026 ha portato il Verbano a uno dei livelli più bassi dal 1943 e la risposta è arrivata, ancora una volta, a crisi già avviata. Il secondo, più grave, è giuridico: nulla si dice sulla natura del futuro organismo, che rischia di restare un tavolo consultivo senza potere vincolante. L’analisi ripercorre gli strumenti disponibili — dall’Accordo di Carlsruhe al Terzo Protocollo di Madrid fino ai trattati bilaterali diretti — per concludere che non è la forma del trattato a garantire il potere, ma il contenuto del mandato con cui la Svizzera si presenterà al tavolo del 2027.
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26 agosto 2026
IT
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia
Navigazione sul Verbano: chi possiede il lago, chi ne governa l’economia L’analisi muove dall’interpellanza urgente del deputato Tiziano Galeazzi e affronta un nodo giuridico decisivo: il Cantone ha titolo per sostituire SNL con le FART sulla linea Locarno-Tenero-Magadino dal dicembre 2026? La risposta poggia sulla Convenzione italo-svizzera del 1992, che riserva l’esercizio di linea a un’impresa italiana concessionaria (GGNL) e vincola la Svizzera a rilasciare la concessione per il proprio bacino. Dentro questa cornice — Consorzio dei Laghi 2018, accordo quadro 2023, contratto di gestione 2024 — il Cantone può definanziare SNL, ma non “nominare” un nuovo gestore, restando terzo rispetto a un rapporto concessorio internazionale. Il contributo porta però in primo piano un dato trascurato: ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 1986, la parte svizzera del Verbano è proprietà dello Stato ticinese. Da qui la domanda di fondo — perché il proprietario demaniale resta in posizione subalterna nella definizione dell’uso economico delle proprie acque? L’analisi identifica un quintuplice deficit: un proprietario che non valorizza l’economia del proprio bene; un consorzio bilaterale opaco; una Commissione Consultiva Mista prevista dal trattato (art. 18) ma di fatto inesistente sul lato svizzero; un Progetto cantonale mai legittimato dal Parlamento; una decisione di cambio operatore priva di dibattito pubblico e di pubblicazione documentale.
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23 agosto 2026
ITDEFREN
Comunità di destino o neutralità “à la carte”? Singapore e la Svizzera a confronto
Comunità di destino o neutralità "à la carte"? Singapore e la Svizzera a confronto Muovendo da un discorso di Lee Kuan Yew del 1988 — insieme monito e atto fondativo del racconto nazionale singaporiano — l'analisi costruisce un confronto sistematico tra due piccoli Stati esposti e agli antipodi, Singapore e la Svizzera. La distanza fra i due, più che una presunta somiglianza, è ciò che rende l'esercizio fecondo: permette di isolare ciò che nella sopravvivenza di un piccolo Stato è strutturalmente necessario da ciò che è invece contingente o frutto di scelte politiche. Il confronto si sviluppa su più piani. Sul versante delle convergenze: la centralità della continuità istituzionale; la dottrina della vulnerabilità elevata a fondamento identitario; la gestione strategica delle riserve nazionali (fondi sovrani e segretezza a Singapore, riserve della Banca nazionale in Svizzera); la difesa "a istrice", con l'esercito di milizia e la coscrizione universale; e la condizione comune di società multilingui e multiconfessionali, in cui la coesione va fabbricata anziché ereditata. Sul versante delle divergenze di metodo: l'ingegneria sociale dall'alto di Singapore — meritocrazia rigorosa, alta amministrazione retribuita come il privato, quote etniche imposte nell'edilizia pubblica, inglese come lingua veicolare neutra — contro il modello svizzero di milizia, autonomia territoriale e parità delle lingue nazionali. Il nodo centrale è la neutralità. Sul piano dei principi Berna e la città-Stato divergono radicalmente: l'una neutrale per identità, l'altra dichiaratamente non-allineata. Ma sul terreno concreto della politica di sicurezza la distanza si assottiglia fino quasi a scomparire: allineamento de facto all'architettura di difesa occidentale, medesimi sistemi d'arma, sanzioni contro la Russia adottate rompendo una consuetudine consolidata. L'analisi si sofferma inoltre sulla natura giuridica della neutralità svizzera — non definita da alcuna legge, gestita "à la carte" dall'esecutivo — e sul dibattito aperto dall'Iniziativa in votazione il 27 settembre 2026. Ne scaturisce un paradosso: per un piccolo Stato esposto, l’etichetta giuridica conta meno della logica materiale della sopravvivenza. La neutralità si rivela così meno una condizione di diritto che una modalità di gestione del rischio. Un poscritto porta la riflessione a compimento: poiché la neutralità è un istituto intrinsecamente bellico e l’esposizione geografica della Svizzera a un conflitto tra grandi potenze è assai più acuta di quella di Singapore, la Confederazione sta erodendo proprio lo strumento che la sua posizione rende più necessario — e la convergenza con la città-Stato si rivela, così, meno rassicurante di quanto appaia.
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20 agosto 2026
IT
Indagini su un decesso e garanzie di terzietà
L’oggetto. Questa nota non riguarda una vicenda specifica, ma un metodo: quali garanzie di terzietà debbano circondare l’accertamento di un decesso quando la persona deceduta risulti, per ragioni antecedenti e indipendenti dalla morte, pubblicamente collegata a un procedimento penale o a una vicenda istituzionale. Prosegue la riflessione avviata con la ricerca sul procuratore straordinario, estendendola dal momento della designazione all’intera filiera dell’accertamento. Ciò che questo testo non fa. Non deduce alcun nesso causale, non ipotizza responsabilità, non mette in dubbio l’operato di magistrati, polizia o medici legali. La presunzione d’innocenza opera integralmente. Nessuna persona è nominata. La terzietà come catena. L’imparzialità non si esaurisce nella figura del giudice. Attraversa chi interviene sul luogo dei fatti, chi compie i rilievi medico-legali, chi dirige l’istruzione, chi controlla e chi giudica. Ogni funzione conosce una forma diversa di indipendenza richiesta: massima per il giudice del merito (art. 30 Cost., art. 6 CEDU), diversa per il procuratore, cui si applica il dovere di obiettività dell’art. 3 CPP, esteso al perito per il rinvio dell’art. 183 cpv. 3 CPP. L’indipendenza dell’organo giudicante non corregge un deficit sorto nella fase di rilevamento: la prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili. Il precedente ticinese. Nella causa Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (2006), relativa a un decesso avvenuto a Bellinzona dopo un intervento di polizia, la Corte europea non accertò una violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU, ma ne riscontrò una nel versante procedurale: la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell’intervento. Il principio operativo che ne discende non impone il trasferimento di ogni inchiesta a un’autorità esterna, ma obbliga a verificare se le garanzie ordinarie bastino a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli. Misure graduabili, non sanzioni. Un supporto esterno non è sfiducia verso le autorità locali e non deve assumere un’unica forma. Può essere calibrato sulla funzione: affiancamento investigativo per i rilievi, perizia affidata a un istituto esterno, pluralità di periti, ricusazione individuale, diversa composizione del collegio. La prima domanda non è se trasferire l’inchiesta, ma se esista un motivo di ricusazione, se una riassegnazione interna basti, e quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente. Identificazione e comunicazione. L’art. 74 CPP pone per le vittime una soglia più alta: fuori da un procedimento pubblico, l’identità può essere divulgata solo se la collaborazione della popolazione è necessaria all’accertamento o con il consenso, dopo la morte esprimibile dai congiunti. La particolare importanza pubblica del caso, da sola, non basta. La trasparenza non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che le autorità conoscono. Ciò che va tenuto distinto. La competenza federale non nasce dalla sensibilità politica di un caso, ma dalle fattispecie degli artt. 23 e seguenti CPP. E la presenza di elementi oltrefrontiera non federalizza l’inchiesta: apre semmai la via dell’assistenza giudiziaria, che richiede fatti concreti e non può trasformarsi in ricerca esplorativa. La conclusione. In un caso esposto a intensa attenzione pubblica la domanda corretta non è se l’autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d’indagine sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall’esterno, l’indipendenza richiesta dallo Stato di diritto. Nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi; ma lo stesso rigore può imporre, nei casi realmente sensibili, che l’autorità valuti e motivi misure ulteriori.
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17 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — II: ipotesi evolutive post accettazione della modifica costituzionale del 27 settembre
Se il primo volume fotografava il diritto esistente, questo secondo compie il passo successivo: prova a proiettarlo in avanti. Dopo aver esaminato il quadro normativo vigente e il modo in cui vi si rapportano Governo e Parlamento, lo studio simula che cosa potrebbe accadere qualora l’iniziativa sulla neutralità venisse accolta il 27 settembre 2026. Non una previsione, dunque, ma una simulazione ragionata, condotta a partire dagli elementi accertati nel primo volume e dai precedenti storici disponibili. Il punto di partenza è il potere costituente dell’iniziativa popolare, illustrato attraverso due precedenti opposti: la Lex Weber del 2012, accolta a sorpresa e applicata con rapidità dirompente; e l’iniziativa sull’immigrazione di massa del 2014, la cui attuazione si arenò per anni contro gli obblighi europei, fino a un compromesso che ne svuotò la portata. Sono i due modelli — l’uno rapido, l’altro conflittuale — entro cui collocare gli effetti possibili del nuovo articolo 54a. Lo studio passa poi in rassegna, in prospettiva, i temi del primo volume, e affronta alcuni capitoli specifici: l’effetto del passaggio da una neutralità flessibile a una rigida sulla credibilità umanitaria e sul ruolo del CICR; le conseguenze sulla piazza finanziaria di fronte ai regimi sanzionatori occidentali; il riesame che la SECO dovrebbe condurre sulle sanzioni, con la sorte dei circa 7,4 miliardi di averi bloccati e il probabile mutamento di funzione dell’autorità, chiamata a passare dal controllo dei soggetti sanzionati a quello dei flussi finanziari; le misure di reazione autonoma della Svizzera e, specularmente, quelle che i partner occidentali potrebbero adottare contro un disallineamento elvetico. Un capitolo di particolare interesse riguarda la giustiziabilità: una neutralità costituzionalizzata in un divieto preciso potrebbe — sul modello della Lex Weber, che il Tribunale federale dichiarò direttamente applicabile — trasformare la neutralità da atto di governo insindacabile in un controllo di legittimità azionabile, in via indiretta, da chi ne subisca gli effetti. Un sindacato giudiziario che oggi, data l'insindacabilità degli atti di politica estera, semplicemente non esiste. Lo studio non isola il quesito dal suo contesto. Ne mette in luce i due nervi scoperti che animano il dibattito di queste settimane: l'argomento della sicurezza, sollevato dal fronte contrario all'iniziativa, secondo cui una neutralità rigida indebolirebbe la cooperazione difensiva proprio quando il contesto europeo si fa instabile; e la convergenza con la parallela iniziativa «Bussola», che investe il medesimo nodo del recepimento dinamico del diritto europeo. Sia la neutralità sia i Bilaterali III, in fondo, ruotano attorno alla stessa domanda: quanta sovranità la Svizzera sia disposta a cedere. Vengono infine esaminati lo scenario di un rifiuto dell'iniziativa e quello, più grave, di un conflitto aperto tra la Russia e i partner occidentali della Confederazione. Il filo conduttore delle conclusioni è che la vera posta del 27 settembre non è la scelta fra avere o non avere una neutralità — la Svizzera resterà neutrale in entrambi i casi — bensì la scelta fra due modi di esserlo: una neutralità flessibile, che conserva alla politica il margine di allinearsi selettivamente, e una neutralità rigida, che quel margine sacrifica in cambio di una posizione predefinita e coerente. Una scelta che, come mostrano il nodo dei Bilaterali III e l'iniziativa «Bussola», è solo il primo atto di una più ampia ridefinizione dei rapporti fra sovranità, democrazia diretta e integrazione europea.
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16 agosto 2026
ITDEFREN
Il diritto svizzero della neutralità — I : quadro sistematico completo
Il diritto svizzero della neutralità — I: quadro sistematico completo A poche settimane dalla votazione federale del 27 settembre 2026 sull’iniziativa popolare per la neutralità, questo studio propone una ricognizione sistematica di ciò che il diritto svizzero, oggi, effettivamente dispone in materia. La domanda di partenza è tanto semplice quanto poco frequentata: quali sono, allo stato, tutte le norme — di rango costituzionale, legislativo, regolamentare e internazionale — che disciplinano, direttamente o indirettamente, la neutralità della Confederazione? L’esito della ricerca è per più versi sorprendente. La Costituzione federale nomina la neutralità in due sole disposizioni (articoli 173 e 185), e lo fa non per definirne il contenuto, ma per attribuirne la salvaguardia alla competenza di Assemblea federale e Consiglio federale. La legislazione che più da vicino tocca la materia — la legge sugli embarghi, quella sul materiale bellico, il controllo dei beni a duplice impiego — non menziona mai la neutralità, operando invece attraverso clausole generali di rispetto del diritto internazionale. Ne discende il nodo centrale del dibattito odierno: nel diritto vigente la neutralità è una competenza discrezionale, non un principio materiale dotato di contenuto vincolante. Il silenzio del Tribunale federale, che la tratta come atto di governo sottratto al sindacato giudiziario, ne è la conferma. È precisamente questa architettura che l’iniziativa in votazione vorrebbe modificare, trasformando un margine di manovra politico in un vincolo costituzionale di contenuto. Lo studio esamina inoltre, quali casi di studio, le sanzioni del 2022 contro la Russia e il loro rapporto con lo statuto di neutralità, i Bilaterali III e l’assenza in essi di ogni clausola sulla neutralità, la revisione della legge sul materiale bellico, e i precedenti storici in cui la Svizzera adottò una neutralità più rigida (dalla Società delle Nazioni alla Rhodesia). La ricerca costituisce il primo di due volumi. Il secondo, dedicato alle ipotesi evolutive nell’eventualità di un accoglimento dell’iniziativa, seguirà a breve quale sequel. Si tratta di una ricerca vasta, che cerca di tracciare la moltitudine di aspetti direttamente o indirettamente influenzati dalla neutralità, quale meccanismo multi-sfaccettato del diritto internazionale pubblico. Ho cercato di essere il più preciso possibile e di verificare accuratamente le fonti poste a fondamento del lavoro. Qualora emergessero errori od omissioni, sarò lieto di correggerli o di integrare nuovi elementi in una successiva versione.
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20 gennaio 2026
ITEN
ACCORDI BILATERALI III CH - UE: QUESTIONI ISTITUZIONALI E LORO IRRADIAZIONI
Contestualizzazione Traccia della relazione tenuta a Mendrisio (Filanda) il 17 gennaio 2026, in occasione della conferenza sui Bilaterali III organizzata dal gruppo NO UE, NO NATO. L'intervento di Niccolò Salvioni ha aperto i lavori delineando le coordinate istituzionali di sfondo, seguito dai contributi di Graziano Pestoni (accordo sull'energia elettrica), Leonardo Schmidt (libera circolazione delle persone) e Alberto Togni (rapporti UE–NATO e neutralità). Il testo è stato rielaborato e ampliato dopo la conferenza, con integrazioni successive sulla cybersecurity e la dimensione informativa europea. Pubblicato il 20 gennaio 2026. Indice ragionato Premessa — Il mandato della relazione: quattro domande costituzionali eluse dal Consiglio federale nelle 896 pagine del rapporto esplicativo (13 giugno 2025). Blocco 1 — La portata numerica. L'effetto amplificatore: l'1–1,5% dell'acquis UE si traduce nel 12–16% della legislazione federale svizzera, con irradiazione cantonale (14–18 leggi ticinesi) e comunali. Blocco 2 — La trasformazione del sistema. Dal modello statico dei Bilaterali I–II (1999–2021) al recepimento dinamico vincolante (dal 2025); la velocità anomala dei negoziati (197 riunioni in 9 mesi contro i 7 anni dei Bilaterali I). Blocco 3 — I sei pilastri istituzionali critici. Giurisdizione vincolante CGUE; decision shaping (partecipazione senza rappresentanza, con il confronto tra il veto norvegese ex art. 102 SEE e la "dilazione illusoria" svizzera); misure compensative incrociate (cross-retaliation); asimmetria dell'immunità dei funzionari UE; status ibrido della Svizzera come "microstato"; marginalizzazione di Parlamento e popolo. Blocco 4 — La dimensione dual-use militare-civile. Il silenzio del Consiglio federale sulla valenza strategico-militare; la riforma mid-term della coesione UE (COM(2025) 163, obiettivo RSO 3.3); gli excursus su cooperazione cyber Svizzera–UE–NATO e sul rischio per l'indipendenza mediatica (DSA, EMFA, Digital Europe Programme); gli accordi critici (energia, trasporti terrestri, trasporto aereo); la neutralità dalla libertà commerciale al vincolo infrastrutturale, con i precedenti storici del Gottardo 1914–1918 e della Svizzera 1939–1945. Blocco 5 — Il paradosso cronologico. La coincidenza tra l'avvio del "pacchetto" (23 febbraio 2022) e l'invasione dell'Ucraina (24 febbraio); l'adozione delle sanzioni entro quattro giorni; lo scenario bellico ipotetico "Estate 2028". Blocco 6 — Impatto PIL e irreversibilità. Il 40% del PIL federale coinvolto; il contributo di coesione (oltre 3 miliardi CHF, 2030–2036); l'irreversibilità strategica. Blocco 7 — Federalismo e uguaglianza dei cantoni (art. 3, 43, 46 Cost.). L'asimmetria d'impatto tra cantoni di frontiera (Ticino 60% PIL) e cantoni interni (15%), con il paradosso repubblicano del voto maggioritario. Conclusione — Le quattro domande senza risposta: referendum obbligatorio (art. 140), compatibilità con la neutralità, irreversibilità strategica, compatibilità federalista. Sintesi Il saggio esamina i Bilaterali III non dal versante economico o settoriale, ma da quello istituzionale e costituzionale. La tesi centrale è che il passaggio da un sistema statico a un sistema di recepimento dinamico vincolante trasformi tra il 12 e il 16% della legislazione federale, sottoponga le controversie alla giurisdizione vincolante della CGUE e introduca sanzioni incrociate tra accordi, configurando di fatto — pur senza dichiararlo — un'adesione a una comunità sovranazionale che dovrebbe attivare il referendum obbligatorio dell'art. 140 Cost. L'autore sviluppa due filoni particolarmente originali. Il primo è il confronto con Norvegia e Regno Unito: entrambi gli Stati, benché membri NATO o legati all'UE da partnership di difesa, conservano maggiore sovranità normativa della Svizzera "neutrale", che accetta vincoli infrastrutturali analoghi a quelli di un alleato atlantico senza disporre né del veto norvegese (art. 102 SEE) né della facoltà britannica di rifiutare impegni automatici. Ne deriva il "paradosso triangolare" di una neutralità solo de jure a fronte di uno schieramento de facto. Il secondo filone è la lacuna dual-use: nelle 896 pagine del rapporto non figura alcuna analisi della compatibilità tra l'integrazione delle infrastrutture critiche (energia via ENTSO-E/ACER, corridoi alpini, spazio aereo) e gli obblighi di neutralità delle Convenzioni dell'Aia del 1907. L'autore argomenta, con l'ausilio dei precedenti del Gottardo, che la neutralità non vieta il commercio ma esige il controllo sovrano sulle infrastrutture strategiche — controllo che l'integrazione vincolante compromette. A ciò si aggiunge l'estensione della problematica alla sfera informativa, con il rischio di una "eterodirezione soft" del servizio pubblico attraverso DSA, EMFA e algoritmi co-finanziati. Chiude l'analisi la questione federalista: l'impatto asimmetrico tra cantoni (fino al 60% del PIL ticinese contro il 15% dei cantoni interni) non trova alcuna considerazione nel rapporto, benché il voto referendario attribuisca pari peso a cantoni con esposizione radicalmente diversa. Il messaggio finale, rivolto al Ticino, rivendica come minimo garanzia repubblicana il referendum obbligatorio per decisioni che modificano il 60% dell'economia cantonale.
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12 gennaio 2026
IT
Il ruolo cruciale e le responsabilità disattese dei media di servizio pubblico nella formazione dell'opinione democratica
Media di servizio pubblico e democrazia: perché l'8 marzo 2026 non si vota su 135 franchi Sintesi del saggio di Niccolò Salvioni (12 gennaio 2026) Il saggio muove da una tesi centrale: l'iniziativa "200 franchi bastano!", in votazione l'8 marzo 2026, non riguarda un risparmio di 135 franchi all'anno, ma la tenuta stessa dell'infrastruttura informativa su cui poggia la democrazia diretta svizzera. La riduzione del canone da 335 a 200 franchi è letta non come misura di risparmio, ma come smantellamento economico mascherato. Il punto di partenza è un precedente ticinese. Le votazioni cantonali del 24 novembre 2025 sulle casse malati hanno approvato — contro il parere di tutti i partiti principali, degli esperti e del Consiglio di Stato — due iniziative con maggioranze del 65,5% e 69,4%. Salvioni vi legge il modello del "voto emotivo": decisioni complesse prese come reazione al disagio economico, senza valutazione delle conseguenze né alcun piano B. È lo stesso schema psicologico e politico, sostiene, che minaccia il voto sulla SSR. Il cuore analitico è il calcolo dell'ammanco. Con il canone a 200 franchi, gli introiti Serafe scenderebbero da 1.387 a circa 828 milioni annui (−40,3%); la quota SSR passerebbe da 1.290 a circa 712 milioni, con un buco di 578 milioni — il 37% del bilancio SSR 2024. Il saggio demolisce l'illusione del "Piano B" federale: il testo dell'iniziativa fissa il canone in Costituzione (art. 93 cpv. 6), per cui ogni integrazione richiederebbe una nuova modifica costituzionale; e in un contesto di tagli federali per 5 miliardi entro il 2027, stanziare mezzo miliardo permanente è irrealistico. A sostegno, il precedente francese: l'abolizione del canone nel 2022 promessa da Macron non ha ancora trovato una compensazione stabile per i 3,2 miliardi mancanti. Segue la dimostrazione dell'insostituibilità della RSI per la Svizzera italiana. Il sistema di perequazione trasferisce circa 370 milioni dalla Svizzera tedesca alle regioni periferiche: è l'unico meccanismo che garantisce informazione di qualità nella lingua minoritaria. Nessun operatore privato ticinese può colmare quel vuoto — TeleTicino opera con 10-12 milioni contro i 140 della RSI, 40-50 dipendenti contro 640, senza corrispondenti a Berna né copertura internazionale; sommando tutti i media locali non si raggiunge il 30% delle capacità RSI. Da qui il paradosso delle radio locali, danneggiate anch'esse dal taglio, e il rischio di un "doppio impoverimento". Il saggio affronta poi il versante critico, con equidistanza: attraverso i casi Baud, Yamb, del Tribunale Speciale e la copertura delle sanzioni UE, mostra i limiti della RSI — cronaca senza contesto costituzionale, una "neutralità selettiva" che rischia di trasformarsi in allineamento narrativo. Ma la conclusione ne rovescia il senso: il problema non è quanto paghiamo, bensì quanto controllo democratico esercitiamo. La risposta non è ridurre il finanziamento, ma rafforzare la vigilanza. L'iniziativa, argomenta Salvioni, mette a rischio simultaneamente i tre pilastri della Confederazione: la democrazia diretta informata, il federalismo paritario e la coesione nazionale nel pluralismo. La scelta dell'8 marzo non è tra "SSR perfetta" e "SSR riformata", ma tra smantellare l'ecosistema informativo o preservarlo rafforzandone i controlli. La vera infrastruttura critica del Paese non sono solo strade, ferrovie e reti elettriche, ma l'ecosistema che consente alla democrazia diretta di funzionare. Indebolendolo, "la democrazia non si spegne di colpo: semplicemente, comincia a votare al buio".
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29 novembre 2024
IT
Sanzioni Svizzere quale Arma Economica nei Confronti della Russia: Analisi Giuridica, Tecnologica e Storica
Sanzioni come arma economica: la lezione di Giuseppe Motta a un secolo di distanza Una sintesi storica e istituzionale in vista del voto sulla neutralità del 27 settembre 2026 Il 26 settembre 1921, alla tribuna dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra, il consigliere federale ticinese Giuseppe Motta pronunciò uno dei discorsi più lucidi mai dedicati a quella che allora si chiamava «l'arme économique»: la sanzione economica come strumento di pressione tra Stati. Un secolo dopo, mentre la Svizzera applica il più esteso regime sanzionatorio della sua storia contro la Russia e si prepara a votare, il 27 settembre 2026, sull'iniziativa per una neutralità «permanente e armata», quel discorso torna a essere sorprendentemente attuale. È il filo conduttore di un recente studio giuridico e storico del 29 dicembre 2024, che si può ripercorrere per votare con più consapevolezza. Il regime sanzionatorio svizzero, oggi Dal 4 marzo 2022 la Svizzera applica contro la Russia un pacchetto di sanzioni recepito quasi integralmente da quello dell'Unione Europea, tramite l'Ordinanza sulla situazione in Ucraina (OUcr). La base giuridica non è una legge discussa in Parlamento, ma un'ordinanza del Consiglio federale fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla Legge sugli embarghi del 2002. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) riportati nello studio, a fine 2024 risultavano sanzionate oltre 3'200 persone fisiche e giuridiche russe. Lo studio si sofferma su un caso concreto che tocca da vicino la professione notarile: il divieto di fornire «consulenza giuridica» a entità russe, introdotto con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE, aveva sollevato il dubbio se includesse anche l'autenticazione notarile di un atto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, con sentenza del 5 settembre 2024, che il notaio esercita una funzione pubblica imparziale — non una rappresentanza di parte — e che l'autenticazione resta lecita (CGUE, causa C-109/23). Il punto critico sollevato dall'autore è che questa interpretazione non risulta mai stata comunicata in modo sistematico al mercato notarile svizzero, un silenzio istituzionale che rischia di apparire come una presa di posizione implicita in una materia dove la Svizzera dovrebbe invece proiettare imparzialità. Il precedente di Ginevra: i sette principi di Motta È qui che lo studio si volge alla storia. Nel suo discorso del 1921, Motta enunciò una serie di principi che avrebbero dovuto governare il ricorso all'arma economica nell'ambito del Patto della Società delle Nazioni: gli Stati hanno un dovere morale, non un obbligo automatico, di applicare sanzioni contro chi viola il Patto, restando giudici sovrani della propria decisione; le sanzioni sono legittime solo se le condizioni dell'articolo 16 del Patto sono pienamente realizzate; violare il Patto costituisce un atto ostile verso tutti i membri, ma questo non obbliga gli altri Stati a dichiarare guerra; il blocco economico opera da Stato a Stato, senza penetrare all'interno dei singoli territori; i legami umanitari e diplomatici devono comunque sopravvivere al blocco. Il settimo principio, quello che Motta considerava decisivo, è l'universalità: un blocco economico privo della partecipazione delle grandi potenze — Motta citava esplicitamente gli Stati Uniti, mai entrati nella Società delle Nazioni — perde gran parte della sua efficacia, colpendo i civili senza realmente costringere i governi responsabili a cambiare rotta (discorso riprodotto in Testimonia Temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931). Il primo vero banco di prova di questi principi arrivò pochi anni dopo, con l'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935. La Società delle Nazioni deliberò sanzioni contro Roma — ribattezzate dalla propaganda fascista «inique sanzioni» — ma la Svizzera scelse un'adesione parziale e prudente: mantenne alcune forniture strategiche verso l'Italia, limitò l'impatto sulla propria economia e preservò i canali umanitari e diplomatici, bilanciando l'obbligo di solidarietà internazionale con la propria neutralità permanente (Wikipedia, Sanzioni economiche all'Italia fascista). È una traiettoria che si ripete: la Società delle Nazioni si sciolse nel 1946 e la Svizzera restò fuori dalle Nazioni Unite per oltre mezzo secolo, aderendovi solo nel 2002 dopo un referendum popolare (54,6% dei voti favorevoli) accompagnato da una Dichiarazione di Neutralità Permanente — sì alle sanzioni economiche decise dall'ONU, no a missioni militari coercitive. Perché conta per il voto del 27 settembre 2026 L'iniziativa propone di sancire nella Costituzione una neutralità «permanente e armata», vietando l'adesione ad alleanze militari (salvo aggressione diretta) e il ricorso a misure coercitive non militari verso Stati belligeranti — con un'eccezione esplicita per le sanzioni decise dall'ONU e le misure anti-elusione. È difficile non vedere, in questa formulazione, un'eco quasi letterale del settimo principio di Motta: vincolare la Svizzera alle sole sanzioni realmente universali, quelle con mandato delle Nazioni Unite, respingendo l'allineamento automatico a regimi sanzionatori regionali — come quello UE/G7 attuale, dal quale restano fuori Cina, India e gran parte del cosiddetto Sud globale. Lo studio non si limita a rilevare questa continuità storica: la usa per criticare la modalità con cui la Svizzera ha adottato le sanzioni attuali. A differenza della legge COVID-19, che fu formalizzata dal Parlamento e confermata da un referendum popolare nel giugno 2021, il regime sanzionatorio contro la Russia poggia interamente su ordinanze del Consiglio federale, senza un dibattito legislativo paragonabile. È un argomento istituzionale — sulla forma, non necessariamente sul merito — che ha una sua autonomia rispetto all'esito del voto di settembre. Una lettura equilibrata Va detto con altrettanta chiarezza che il parallelo storico non risolve da solo la domanda referendaria. Il Consiglio federale difende la prassi attuale proprio in nome della flessibilità: una regola costituzionale rigida, sostiene l'esecutivo, toglierebbe alla Svizzera margine di manovra diplomatico. L'iniziativa, inoltre, introduce un elemento assente nel modello di Motta — l'eccezione per l'autodifesa in caso di aggressione preparatoria, che apre a una lettura meno pacifista di quanto il termine «neutralità armata» lasci intendere. E ciò che ha funzionato — o non ha funzionato — nel sistema multipolare degli anni Venti non garantisce risultati identici nel contesto geopolitico odierno, assai più frammentato. Resta però un dato difficile da contestare: la tensione tra universalità e selettività delle sanzioni non è un'invenzione del dibattito politico contemporaneo, ma una questione che la diplomazia svizzera — attraverso la voce di un ministro ticinese — aveva già inquadrato con precisione un secolo fa. Conoscere quella storia non dice a nessuno come votare il 27 settembre, ma permette di misurare quanto la posta in gioco affondi le radici in una tradizione istituzionale ben più lunga della crisi ucraina.
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2 luglio 2024
IT
Ricostruzione delle Aree Colpite e Miglioramento delle Risorse di Intervento: nuovo ruolo della confederazione
Premessa di collocamento temporale Il testo è stato redatto il 2/5 luglio 2024, all'indomani delle devastazioni alluvionali in Val Mesolcina/Moesa e in Vallemaggia dello stesso anno — eventi che l'articolo cita esplicitamente come innesco della riflessione. Si tratta quindi di un contributo di analisi e proposta personale (non di un resoconto di dibattito istituzionale già in corso), maturato "a caldo" nei giorni immediatamente successivi alle catastrofi, e riletto oggi con circa due anni di distanza — un periodo in cui, come mostrano gli articoli più recenti su Ticinus (sulla siccità e sul Lago Maggiore), il tema della gestione federale delle emergenze climatiche è rimasto centrale. Sintesi dei contenuti Il quadro attuale (sezione A). In Svizzera la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche dopo eventi climatici estremi resta governata dal principio di sussidiarietà: Cantoni e Comuni sono i primi responsabili di gestione e finanziamento, mentre la Confederazione interviene solo in via sussidiaria nei casi più gravi — un impianto confermato dallo stesso Consigliere federale Ignazio Cassis. L'articolo cita anche criticamente un'osservazione del Consigliere federale Albert Rösti sui 160 milioni di CHF/anno investiti in protezione dai nubifragi, ritenendola riduttiva rispetto alla scala del problema. Assicurazioni cantonali obbligatorie e fondi straordinari completano il quadro di finanziamento esistente. Le proposte di riforma (sezioni B-D — riflessione personale dell'autore). Il cuore del documento è un pacchetto di proposte non ancora presenti nel dibattito istituzionale corrente, che l'autore avanza come contributo di analisi indipendente: una modifica costituzionale che renda esplicita la competenza federale sul cambiamento climatico (richiamando gli artt. 2, 61, 73, 74, 76, 89, 102, 104, 118, 119 Cost. fed. come base derivata già esistente, ma insufficiente); l'istituzione di un Fondo Nazionale per le Emergenze Climatiche, finanziato da contributi federali, tasse ambientali e sanzioni CO2; l'integrazione del rischio climatico nella Legge sulla protezione della popolazione e della protezione civile (LPPC); un rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la gestione delle acque, ispirato alla Convenzione di Helsinki (1992) sui corsi d'acqua transfrontalieri, alla direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE) e — come analogia extraeuropea — al Great Lakes Water Quality Agreement tra USA e Canada; l'istituzione di un Centro Federale per la Gestione delle Emergenze Climatiche (CFGEC) e di accordi di mutuo soccorso intercantonali/internazionali; l'estensione a tutto il Lago Maggiore dei segnali luminosi di allerta tempesta già previsti dalla Convenzione italo-svizzera di navigazione — proposta tecnica specifica e originale dell'autore. Il ruolo dell'esercito (sezioni C-E). L'articolo propone di ampliare per via legislativa (modifica della Legge militare) la possibilità di mobilitare le Forze Armate svizzere per trasporto, ripristino delle telecomunicazioni e logistica d'emergenza nelle primissime ore-giorni dopo un disastro climatico, citando modelli esteri (U.S. Army Reserve, USNORTHCOM, Nepal Army, Forze Armate filippine, SDF giapponesi, NATO EADRCC, Australian Defence Force). Affronta esplicitamente il rischio di distorsione della concorrenza che un intervento militare in attività di ricostruzione potrebbe generare (asimmetria di risorse, accesso preferenziale, costi operativi inferiori), proponendo come contrappeso supervisione parlamentare, trasparenza e limitazione temporale rigorosa dell'intervento alle situazioni di emergenza conclamata. Conclusioni. L'articolo richiama i dati Copernicus sul 2024 come anno di temperature record e collega esplicitamente gli eventi di Moesa/Vallemaggia ad altri episodi regionali — la grandinata sul Locarnese (oltre 1 miliardo di danni) e il naufragio per vento discendente presso Sesto Calende — sostenendo la tesi che l'attuale assetto sussidiario federale-cantonale non sia più adeguato alla frequenza e intensità di questi fenomeni.
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3 marzo 2024
IT
Riflessione tra macro – micro, dalla Svizzera Guerre, ambiente e CO2
Guerre, ambiente e CO2 Nota di accompagnamento e aggiornamento all'articolo di Niccolò Salvioni (Locarno, 3 marzo 2024) — Ticinus, agosto 2026 Contesto storico al momento della stesura (marzo 2024) L'articolo originale fu scritto da Niccolò Salvioni il 3 marzo 2024, in un momento in cui la crisi del Mar Rosso era ancora agli esordi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi yemeniti contro il naviglio commerciale erano iniziati nel novembre 2023, in solidarietà dichiarata con Gaza dopo l'escalation del conflitto israelo-palestinese avviata il 7 ottobre 2023, e si erano intensificati nei mesi successivi al punto da spingere i principali vettori marittimi (Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen) e compagnie energetiche come BP ed Equinor a sospendere o deviare il transito attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Canale di Suez. In quello stesso periodo era in corso anche l'operazione militare statunitense-britannica "Poseidon Archer" contro le postazioni Houthi (dal gennaio 2024). L'articolo si colloca dunque a ridosso dell'inizio della crisi, quando le stime sui suoi effetti ambientali e climatici erano ancora preliminari; la guerra russo-ucraina era già al suo terzo anno, mentre la crisi dello Stretto di Hormuz, richiamata più avanti in questa nota, sarebbe esplosa solo due anni dopo, nel febbraio 2026. Questa nota di accompagnamento colloca quindi l'analisi originale nel suo momento storico e ne aggiorna gli sviluppi successivi. Indice 1. Premessa editoriale – perché un analista politico istituzionale si occupa di guerra e clima; l'approccio "macro-micro" dalla Svizzera. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso – deviazione delle rotte, aumento del consumo di carburante, stima di ~31,2 Mt di CO2 aggiuntive/anno. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2. 4. La dimensione strutturale: il "carbon footprint" militare globale. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica – ENMOD, Protocollo I, ecocidio. 7. Filosofia della crisi: "apocalisse climatica" e "apocalisse di guerra". 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale – mediazione, hub finanziario, diplomazia climatica. 9. Conclusioni e domande aperte, con l'aggravamento Hormuz/Iran come verifica empirica della tesi. 1. Premessa editoriale L'articolo di Niccolò Salvioni, pubblicato su Ticinus nel marzo 2024, propone una riflessione che parte da un caso circoscritto — il conflitto yemenita e le sue ripercussioni sul traffico marittimo nel Mar Rosso — per risalire a una domanda di portata generale: quale incidenza hanno i conflitti armati sull'apporto globale di CO2, e quale responsabilità può assumersi uno Stato neutrale come la Svizzera in questo intreccio tra sicurezza, commercio e clima? Questa nota accompagna la pubblicazione dell'articolo con una contestualizzazione storica dei precedenti guerra-clima, una stima aggiornata della dimensione strutturale del "carbon footprint" militare globale, un aggiornamento sul dibattito giuridico sull'ecocidio e un'osservazione conclusiva sull'aggravarsi della crisi dei colli di bottiglia marittimi, con il caso più recente dello Stretto di Hormuz. 2. Il caso di studio: Yemen e Mar Rosso L'articolo originale stima che la deviazione di circa 9.500 navi all'anno dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso, comporti un consumo aggiuntivo di carburante di circa 9,9 milioni di tonnellate annue, equivalenti a circa 31,2 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntive — una cifra superiore al consumo annuo di derivati del petrolio dell'intera Svizzera (8 milioni di tonnellate nel 2022). Questo calcolo, per quanto volutamente approssimativo, coglie un punto analiticamente solido: gli effetti climatici indiretti dei conflitti, legati alla logistica e non al combattimento in sé, possono superare per magnitudine gli effetti diretti delle operazioni militari. 3. Precedenti storici del nesso guerra-CO2 L'intuizione dell'articolo trova conferma in precedenti storici ben documentati. Guerra del Golfo, 1991. L'incendio doloso di oltre 600 pozzi petroliferi kuwaitiani da parte delle forze irachene in ritirata produsse tra 130 e 140 milioni di tonnellate di CO2, pari a circa l'1,5-2% delle emissioni globali annue da combustibili fossili di quell'anno — un episodio spesso citato come primo caso di "ecocidio" bellico su scala industriale. Guerra Russia-Ucraina, dal 2022. Le stime del consorzio guidato dal Ministero ucraino dell'Ambiente collocano le emissioni dirette dei primi sette mesi di conflitto attorno a 100 MtCO2e; valutazioni successive, che includono incendi forestali (circa un quarto del totale) e le perdite di metano dai gasdotti Nord Stream danneggiati, arrivano fino a 150-175 MtCO2e annui, con la ricostruzione post-bellica destinata a pesare fino al 50% del totale cumulato nei prossimi anni. Questo permette di collocare il caso Yemen dell'articolo (31 Mt/anno) in una scala comparativa: meno del Golfo 1991, ma dello stesso ordine di grandezza della sola componente "carburanti e munizioni" del conflitto ucraino, a conferma che anche conflitti "periferici" e indiretti (blocco di uno stretto, non un teatro di battaglia diretto) generano impatti climatici comparabili a guerre convenzionali di grande intensità. 4. La dimensione strutturale: il carbon footprint militare globale Al di là dei singoli conflitti, la letteratura più recente permette una stima sistemica. Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS), in collaborazione con Scientists for Global , stima che il settore militare mondiale (spese operative dirette più filiera industriale-logistica) sia responsabile di circa 2.750 MtCO2e l'anno, pari al 5,5% delle emissioni serra globali — se gli eserciti del mondo fossero uno Stato, sarebbero il quarto emettitore mondiale, dopo Cina, USA e India. Di questa quota, circa 500 MtCO2e (1% globale) deriva dalle sole emissioni operative dirette (carburanti per mezzi e armamenti); il resto proviene dalla produzione industriale bellica e dalle basi. Un limite strutturale rilevante, che l'articolo Ticinus tocca solo indirettamente: nessuno Stato è obbligato a riportare le emissioni militari all'UNFCCC, per cui i dati ufficiali restano frammentari o assenti — una lacuna di trasparenza che una Svizzera depositaria del diritto umanitario potrebbe contribuire a colmare proponendo standard internazionali di rendicontazione. 5. Micro vs macro: il paradosso delle scelte individuali L'articolo originale sviluppa con efficacia il confronto tra l'impatto marginale delle scelte individuali sostenibili (camminare o pedalare per recarsi al lavoro, con un risparmio stimato di appena 70 tonnellate di petrolio a livello planetario se il 30% della popolazione mondiale adottasse questa pratica) e l'impatto di 9,9 milioni di tonnellate determinato dalla sola deviazione delle rotte nel Mar Rosso. La sproporzione — di quasi sei ordini di grandezza — non svaluta l'azione individuale, ma impone di riconoscere che la governance dei grandi sistemi di trasporto e sicurezza resta il livello decisivo su cui intervenire per una reale mitigazione climatica. 6. Diritto internazionale, diritti umani e giustizia climatica L'articolo richiama la Convenzione ENMOD e il Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che vietano metodi di guerra intesi a causare danni ambientali estesi, duraturi e gravi, segnalando che l'ecocidio non è ancora un reato internazionale codificato. Da allora il dossier si è mosso concretamente e merita un aggiornamento. Il 9 settembre 2024 Vanuatu, Figi e Samoa hanno presentato formalmente al Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti dell'Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale una proposta di emendamento allo Statuto di Roma per introdurre l'ecocidio come quinto crimine internazionale, tramite un nuovo Articolo 8 ter, definendolo come "atti illegali o arbitrari commessi con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente". La proposta è stata co-sponsorizzata dalla Repubblica Democratica del Congo e sostenuta da una risoluzione dell'IUCN nel 2025; nel frattempo la Scozia ha presentato un proprio disegno di legge nazionale sull'ecocidio, segno di un movimento che procede anche a livello di singoli Stati mentre l'emendamento internazionale resta bloccato dalla complessa procedura di ratifica dello Statuto di Roma. Nel dicembre 2025 la Procura della CPI ha comunque adottato una "Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute", un quadro operativo che permette di perseguire il danno ambientale grave nell'ambito dei crimini già esistenti (crimini di guerra, crimini contro l'umanità), senza attendere la formale creazione del quinto crimine. Questo aggiornamento rafforza l'argomento dell'articolo: anche in assenza di un reato di ecocidio pienamente codificato, gli strumenti giuridici per collegare distruzione ambientale bellica e responsabilità penale internazionale si stanno consolidando — un terreno su cui la diplomazia svizzera, forte della sua tradizione di depositaria del diritto umanitario e di sede di numerosi fori multilaterali a Ginevra, potrebbe esercitare un'influenza costruttiva. 7. Filosofia della crisi: apocalisse climatica e apocalisse di guerra La sezione filosofica dell'articolo originale, che intreccia etica ambientale, antropocentrismo/ecocentrismo e teoria critica, resta pienamente valida e viene qui confermata senza modifiche: la crisi climatica e la crisi bellica pongono entrambe interrogativi sulla responsabilità intergenerazionale e sui limiti del modello di crescita illimitata. 8. Il possibile ruolo della Svizzera neutrale L'articolo propone un ruolo della Svizzera come catalizzatore di soluzioni pacifiche e sostenibili, sfruttando la sua neutralità storica, l'apertura commerciale e la funzione di hub finanziario e diplomatico. Questa nota conferma la validità dell'impianto, sottolineando che l'urgenza di tale ruolo è cresciuta, non diminuita, alla luce degli sviluppi più recenti descritti nella sezione conclusiva. 9. Conclusioni e domande aperte: dopo il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz Quanto ipotizzato nell'articolo originale sul Mar Rosso si è drammaticamente confermato e superato nel 2026. Dopo la crisi Houthi-Mar Rosso (dal novembre 2023), che aveva già fatto crollare il traffico nel Canale di Suez ben al di sotto della quota storica del 12% del traffico marittimo mondiale, con punte di calo del 90% nel trasporto container su quella rotta, la situazione si è ulteriormente acutizzata con la crisi dello Stretto di Hormuz, apertasi il 28 febbraio 2026 a seguito dell'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto dichiarando lo stretto "chiuso" al traffico commerciale non autorizzato: il transito giornaliero, che oscillava normalmente tra 130 e 140 navi, è crollato fino al 94%, con punte di sole 6 navi al giorno registrate ad agosto 2026, e migliaia di petroliere e gasiere bloccate nel Golfo Persico. Negoziati tecnici tra Iran, Oman e Qatar per la creazione di corridoi sicuri sono tuttora in corso, con esiti incerti. Lo Stretto di Hormuz veicola normalmente circa il 20% del petrolio mondiale e un quinto del GNL globale: il suo blocco parziale, protratto per mesi, comporta — secondo la stessa logica di deviazione di rotta illustrata nell'articolo per il caso yemenita — un aumento drastico delle distanze percorse, tempi di attesa prolungati e un incremento dei premi assicurativi fino a 4-6 volte i livelli ordinari, con un conseguente aumento del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 associate al trasporto marittimo ed energetico globale, che si somma e potenzialmente supera l'impatto già calcolato per il Mar Rosso. Il caso Hormuz dimostra empiricamente, a distanza di pochi mesi dalla stesura dell'articolo, che i conflitti nei "colli di bottiglia" marittimi globali — Bab-el-Mandeb ieri, Hormuz oggi — non sono episodi isolati ma un pattern geopolitico ricorrente, con un conto climatico cumulativo crescente. Questo aggrava ulteriormente l'urgenza dell'appello dell'articolo per un ruolo attivo della diplomazia svizzera nella mediazione e nella promozione di una giustizia climatica strutturalmente legata al diritto dei conflitti armati. Restano aperte, per il dibattito pubblico ticinese e federale, alcune domande: la Svizzera dispone ancora della credibilità e delle capacità diplomatiche per offrire i propri buoni uffici in crisi di questa portata? È ipotizzabile un meccanismo di rendicontazione internazionale delle emissioni militari e da deviazione logistica bellica, promosso da Ginevra? E infine: può la nozione di ecocidio, ancora in gestazione giuridica, essere applicata retroattivamente a episodi come Hormuz e Mar Rosso, o resterà uno strumento simbolico più che operativo? Fonti principali utilizzate per l'aggiornamento • IIASA, The Environmental Impacts of the Gulf War 1991 (Linden et al., 2004). • CEOBS / Scientists for Global Responsibility, Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions (novembre 2022) e Climate and Militaries Policy Briefing Note 2/25. • Tesi Ambrosi G., Conflitto russo-ucraino: analisi dell'impatto climatico e ambientale, Università di Padova. • Proposta di emendamento allo Statuto di Roma sull'ecocidio, Vanuatu/Figi/Samoa, settembre 2024; Stop Ecocide International, aggiornamenti 2025. • Corriere della Sera, Euronews, Il Giornale, ANSA/Adnkronos, Il Fatto Quotidiano, CdT — cronache sulla crisi dello Stretto di Hormuz, febbraio–agosto 2026. • Coface, Analisi sugli attacchi Houthi nel Mar Rosso e impatto sul commercio marittimo. A cura di Ticinus — nota redazionale di accompagnamento, agosto 202
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24 novembre 2023
ITEN
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno - Milano - Venezia e pianificazione
Il trasporto internazionale di passeggeri e merci sul Lago Maggiore e sull’idrovia Locarno-Milano-Venezia Sintesi per il repertorio Ticinus Autore: Niccolò Salvioni, Locarno — Data: 24 novembre 2023 — Estensione: 72 pagine (19 cartine allegate) Sottotitolo: Pianificazione dei trasporti e del territorio in Svizzera e Cantone Ticino: progetti d’interesse nazionale e di pianificazione territoriale e dei trasporti svizzeri e ticinesi per i prossimi 30 anni (tesi e documenti) --- Oggetto e finalità Il documento è un aggiornamento e ampliamento di una ricerca del gennaio 2021 (pubblicata su LinkedIn e Academia.edu) sulla navigazione interna Svizzera-Italia. Raccoglie ed esamina sistematicamente le basi normative federali, cantonali e internazionali rilevanti per la navigazione sul Lago Maggiore svizzero e per la sua ipotetica estensione, tramite l’idrovia Ticino sub-lacuale, i Navigli lombardi e il Po, fino a Milano e Venezia. Quattro sezioni (6, 9, 10, 11) sono state sviluppate con il supporto di IA generativa, poi rielaborate dall’autore. Struttura e fonti esaminate Il lavoro ripercorre in 17 capitoli: • le basi costituzionali federali in materia di trasporto (concessione di monopolio per il trasporto regolare di persone; assenza di monopolio per le merci); • i piani federali settoriali dei trasporti del 2006, 2009 e 2015, che non menzionano mai il Lago Maggiore o l’idrovia Locarno-Milano-Venezia come rete navigabile di importanza nazionale o all’estero; • il Piano federale strategico dei trasporti e territorio svizzero al 2050 (2021) e la strategia energetica 2025, di cui l’autore estrae principi generali applicabili, per analogia, alla navigazione interna; • la politica regionale elvetica e la strategia marittima federale del 2 luglio 2023; • un confronto tra finanziamento pubblico di strada, ferrovia e navigazione in Svizzera e Italia; • l’ipotesi di una linea crocieristica fluviomarittima Locarno-Milano-Venezia e il suo rapporto con i corridoi TEN-T e la DG REGIO europea; • i criteri svizzeri per qualificare una via d’acqua come “di interesse nazionale” o “all’estero”; • disposizioni bilaterali CH-UE e della Convenzione delle Alpi applicabili al traffico e al turismo alpino; • la Scheda di piano P7 “Laghi e Rive lacustri” del Piano Direttore ticinese (19.01.2022); • la mozione federale Storni-tipo del 30.11.2021 per una nuova convenzione con l’Italia sulla navigazione dei laghi Maggiore e Lugano, e l’interpellanza cantonale dell’11.02.2022 sulla stessa materia. Sintesi dei documenti esaminati (cap. 16) La Convenzione italo-svizzera del 1992 affida la navigazione sul Lago di Lugano a una concessionaria svizzera e quella sul Lago Maggiore a una concessionaria italiana (Navilaghi, riunita dal 2018 nel “Consorzio dei laghi”). I successivi piani federali (2006-2021) non hanno mai incluso il Lago Maggiore o il progetto Locarno-Milano-Venezia tra le reti navigabili nazionali o estere, rinviando la materia ai Cantoni. Le disposizioni bilaterali CH-UE e la Convenzione delle Alpi offrono principi di sostenibilità, non discriminazione e sviluppo turistico applicabili per analogia, ma senza riferimento diretto alla navigazione interna sub-alpina. Il Piano Direttore ticinese (scheda P7) prevede pianificazione di porti, punti di imbarco e navigazione pubblica, ma resta limitato alla sola sponda svizzera. Sia il Consiglio federale (in risposta alla mozione del 2021) sia il Consiglio di Stato ticinese (in risposta all’interpellanza del 2022) auspicano una soluzione condivisa con l’Italia, senza però assumere iniziative concrete. Conclusioni e riflessioni finali (cap. 17) L’autore rileva un vuoto pianificatorio pluridecennale: nonostante 60 km di acque libere tra Locarno e Sesto Calende, il trasporto internazionale di persone resta bloccato dal regime di monopolio duale (Navilaghi/Società di navigazione del Lago di Lugano) fissato dalla Convenzione del 1992, che non consente servizi non di linea (taxi boat, NCC) tra i due Paesi. L’associazione Locarno-Milano-Venezia, non essendo armatrice, non può colmare questo vuoto. Mancano inoltre: un ingegnere navale cantonale, dati aggiornati sui flussi di traffico, infrastrutture portuali (a differenza di Basilea), un organismo bilaterale paragonabile alle commissioni Reno/Danubio, e un coordinamento dei deflussi minimi degli invasi idroelettrici alpini che alimentano il 51% del bacino imbrifero svizzero del Verbano. Segnali di apertura vengono individuati nel recente riconoscimento italiano del “trasporto fluviomarittimo” da parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) e nel possibile ruolo di Locarno come capolinea di una rotta crocieristica verso Venezia. L’autore propone, tra l’altro, un confronto con il modello tripolistico (con diritto di cabotaggio) del Lago di Costanza, e ipotizza sinergie con il progetto “valle dell’idrogeno” dell’aeroporto di Malpensa, situato a soli 400 metri dalla desueta conca di Vizzola Ticino. La conclusione centrale: senza un quadro normativo condiviso tra Confederazione, Cantone e Italia, l’economia della navigazione interna resta strutturalmente atrofica. Allegati 19 cartine tematiche: piani settoriali federali dei trasporti (2006), scheda di piano P7 cantonale, cartografie del progetto Interreg SlowMove (bacini di utenza, nodi di interscambio, flussi turistici in Piemonte, Lombardia e Ticino), perimetri della Convenzione delle Alpi ed EUSALP, aree protette del Parco del Ticino (Piemonte e Lombardia), Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Ticino Valgrande Verbano”, e mappe dell’idrovia Lo-Mi-Ve nel suo perimetro ticinese-lombardo-piemontese-emiliano-veneto.
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30 ottobre 2023
ITEN
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni
La menzione del trust a registro fondiario: il notaio ticinese tra trust, diritti reali e successioni Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, Locarno. Ricerca, v2, ottobre 2023 Il testo nasce come relazione al pomeriggio di studio del Comitato dei notariati lombardo e ticinese (USI, Lugano, 13 ottobre 2023). È stato poi rivisto e presentato in inglese all'Euro American Lawyers Group (Istanbul, 27 ottobre 2023). Il contributo prende spunto dalla procedura di menzione del rapporto di trust su un immobile (art. 12 CA Trust, art. 149d LDIP, art. 58 e 128 ORF). Da lì esplora un terreno poco battuto dalla letteratura svizzera: l'interazione pratica tra il trust di common law, i diritti reali e il diritto successorio elvetico. Il punto di partenza è storico-territoriale. Il Ticino è stato il Cantone con la più forte emigrazione dell'Ottocento e del primo Novecento, in larga parte verso California, Regno Unito e Australia. Per questo è verosimilmente il Cantone con la maggiore incidenza di immobili, spesso rurali e di valle, coinvolti in successioni estere e trust. Quando un anello della catena si inceppa, all'estero o in Ticino, il trapasso di proprietà si blocca e nascono i "terreni silenti", privi di proprietari noti. L'analisi distingue due situazioni: • Trust in vita: qui il notaio si muove soprattutto nei diritti reali, con una complessità "alla seconda potenza". • Trust mortis causa, testamentario o con pour-over disposition: entrano in gioco anche successioni estere, probate e nonprobate assets, e la complessità sale "alla terza potenza". Sul fronte degli strumenti, il testo esamina il ruolo istruttorio che l'art. 67 ORF affida al notaio. Considera anche la competenza ancillare del foro del luogo di situazione (art. 88 LDIP, Trattato CH-USA del 1850) e il certificato di esecutore testamentario limitato alla Svizzera come chiave per sbloccare i trasferimenti al trustee. Propone infine una lettura restrittiva del divieto di "successione universale" delle Istruzioni federali del 2007, limitata ai soli trasferimenti inter vivos. Completano il lavoro: • l'esame della revisione della LDIP in materia successoria; • la tecnica del testamento separato per i beni situati in Svizzera; • la struttura in otto passaggi del rogito finalizzato alla menzione; • un glossario inglese-italiano; • diagrammi di flusso in formato A3. Più che conclusioni definitive, il testo offre spunti di riflessione, con l'auspicio che i terreni silenti possano ritrovare i propri legami e tornare a vivere. Nota di aggiornamento (settembre 2026). Il testo riflette lo stato dei lavori parlamentari a settembre 2023. La revisione del capitolo 6 LDIP è stata adottata dalle Camere federali il 22 dicembre 2023, e il Consiglio federale l'ha posta in vigore il 1° gennaio 2025. Tre esiti toccano da vicino l'analisi: • Art. 88 cpv. 1. È prevalsa la versione del Consiglio degli Stati. La competenza sussidiaria del foro del luogo di situazione resta, purché lo Stato di domicilio non si occupi della successione. Tuttavia i tribunali svizzeri non subordinano più la propria competenza all'inoperosità di altri Stati: possono invece declinarla se se ne occupano lo Stato di origine estero o quello dell'ultima dimora abituale. • Art. 91 cpv. 1. La versione restrittiva del Consiglio degli Stati non è passata. Si è imposto il compromesso proposto dal Consiglio nazionale: gli svizzeri con più cittadinanze possono sottoporre la successione al diritto di uno dei loro Stati di origine, nel rispetto delle norme svizzere sulla porzione disponibile e sulla legittima. La professio iuris verso ordinamenti che conoscono il trust testamentario resta quindi possibile. Il limite della legittima pesa però soprattutto sui doppi cittadini di Stati di common law come Regno Unito e Stati Uniti, dove le quote riservate sono basse o inesistenti, e l'ammissibilità del trust testamentario rimane controversa nel diritto svizzero. • Art. 92 cpv. 2. È entrato in vigore nella formulazione del Consiglio federale. I diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore, e la sua facoltà di disporne, sono quindi retti dal diritto dello Stato dell'apertura. Proprio da quest'ultima norma discende un ulteriore sviluppo. Il 26 agosto 2026 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ORF sull'attestazione del titolo giuridico nelle questioni successorie e relative ai trust, con termine al 27 novembre 2026. L'avamprogetto cambia paradigma: il personal representative nominato all'estero non sarebbe più considerato proprietario ai fini del registro fondiario, ma menzionato come rappresentante legale ai sensi dell'art. 962a n. 2 CC, con iscrizione della comunione ereditaria. L'art. 67 ORF verrebbe ridotto ai trapassi estranei alla successione: costituzione del trust, cambio di trustee e trasferimento al beneficiario. Successioni, divisioni e legati a favore di un trust confluirebbero invece negli art. 64 e 65. Per le divisioni ereditarie estere basterebbe il documento previsto dal diritto successorio applicabile, per esempio il deed of assent, al posto del contratto per atto pubblico oggi richiesto dall'art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2. Se adottata, la revisione imporrà di rileggere il percorso descritto nel testo, che passa dal certificato di esecutore testamentario all'atto pubblico ex art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 ORF.
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5 agosto 2023
IT
Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?
Nota preliminare: il contesto in cui è stato scritto Il testo originale — “Un dazio dinamico per passare il San Gottardo con automobili private durante i periodi di forte traffico allo scopo di scaglionare il traffico autostradale?”, di Niccolò Salvioni — è stato redatto a Locarno tra il 23 e il 25 agosto 2023. Va letto tenendo presente il momento preciso in cui nasce, perché diversi elementi che oggi diamo per acquisiti erano allora ancora aperti o recentissimi: • Erano trascorse solo due settimane dal deragliamento del 10 agosto 2023 nella galleria di base ferroviaria del San Gottardo, causato dalla rottura di una ruota di un treno merci: l’infrastruttura ferroviaria era inagibile e il testo ne tiene conto come fattore che avrebbe aumentato, nell’immediato, la pressione di traffico sulla strada. • La seconda canna autostradale del San Gottardo era appena entrata nella fase preparatoria (gli scavi principali non erano ancora iniziati) e l’orizzonte di apertura allora ipotizzato era il 2029. • Il dossier federale del Mobility Pricing era in fase di studio di fattibilità dal 2021, senza alcuna decisione del Consiglio federale. • Come dato di contesto sulla crescita post-pandemica della mobilità, l’autore richiama il record di Flightradar24 del 13 luglio 2023 (205’468 voli tracciati in 24 ore). In questo quadro — pre-riapertura della galleria di base, pre-avvio degli scavi principali della seconda canna, dossier Mobility Pricing ancora tutto da scrivere — l’autore esamina un’ipotesi allora puramente dottrinale, mai tradotta in un progetto legislativo: un dazio “dinamico”, applicabile solo nei periodi di punta, per scaglionare il traffico privato al Gottardo. Il contenuto del testo Il ragionamento si sviluppa attraverso quattro ordini di limiti giuridici, seguiti da una valutazione d’insieme. I limiti costituzionali. L’art. 82 Cost. sancisce la gratuità dell’uso delle strade pubbliche, ammettendo eccezioni solo su autorizzazione dell’Assemblea federale: l’unica finora concessa riguarda il tunnel del Gran San Bernardo, gestito in condominio con l’Italia dal 1958. L’art. 84 Cost. affida invece alla Confederazione il compito di proteggere la regione alpina dagli effetti nocivi del traffico di transito — una base di legittimazione finalistica, non però una base per riscuotere un dazio. I limiti di mercato interno. La legge federale sul mercato interno del 1995 garantisce l’accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio svizzero. Le restrizioni sono ammesse solo se si applicano ugualmente a residenti e non residenti, sono indispensabili per interessi pubblici preponderanti e rispettano la proporzionalità: un dazio che colpisse selettivamente i transiti da e verso il Ticino rischierebbe di scontrarsi con questo principio. Il ruolo dell’USTRA e la legge sulle strade nazionali. Dal 1960 le vie di collegamento di interesse generale sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale; dal 2008 la loro gestione operativa è passata dai Cantoni alla Confederazione, con l’USTRA responsabile del coordinamento strategico (Direttiva generale VM-NS, ASTRA 15003). Un eventuale dazio dinamico rientrerebbe presumibilmente tra le sue competenze sistemiche, ma richiederebbe comunque una base legale ad hoc. I vincoli internazionali. L’accordo del 1999 tra Svizzera e Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e ferrovia impone non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nella tariffazione del traffico transalpino. La Convenzione delle Alpi, nei suoi protocolli su trasporti (2000) e turismo (1998), spinge verso il trasferimento modale su rotaia e la riduzione degli effetti negativi del traffico intralpino, senza però vietare di per sé una tariffazione del traffico privato, purché non discriminatoria e concordata con i paesi vicini. La valutazione conclusiva del 2023. Il diritto internazionale, conclude l’autore, non esclude in linea di principio una tariffazione del traffico privato transalpino; l’ostacolo principale è interno e costituzionale — il divieto federale di dazi interni, posto a tutela di un mercato nazionale omogeneo, Ticino compreso. Un dazio non potrebbe legalmente esentare ticinesi e urani senza violare il divieto internazionale di discriminazione, il che renderebbe la misura politicamente delicata per il Cantone più esposto ai suoi effetti. Il testo segnala inoltre rischi pratici concreti: la deviazione del traffico verso altri valichi (con il precedente del traffico merci “deviato” verso il Brennero dopo l’Iniziativa delle Alpi del 1994), l’eventuale spostamento della pressione sul San Bernardino, la complessità tecnica di un sistema di riscossione multi-tecnologico e multilingue, e il rischio che un dazio sostenibile sul piano politico risulti troppo basso per essere davvero dissuasivo. Vengono infine indicate alternative allora — e tuttora — poco esplorate dalla pianificazione federale: treni navetta per auto attraverso la vecchia galleria, treni notte internazionali, e una maggiore integrazione della navigazione interna (Lago Maggiore, pontile di Maroggia) nella rete di trasporto pubblico regionale. Cosa è cambiato da allora Alcuni fatti citati o ipotizzati nel testo originale hanno oggi un esito verificabile: • La galleria di base ferroviaria è tornata pienamente operativa il 2 settembre 2024, dopo lavori di ripristino stimati in circa 150 milioni di franchi a seguito del deragliamento dell’agosto 2023 (SBB News; rapporto finale SISI, swissinfo). • La seconda canna autostradale è oggi in piena fase di scavo; l’apertura al traffico, inizialmente ipotizzata per il 2029, è ora ufficialmente fissata al 2030, con successivo risanamento della prima canna fino al 2033: solo da allora entrambe le gallerie saranno disponibili contemporaneamente (galleriasangottardo.ch – USTRA). • Il Mobility Pricing non è stato né adottato né accantonato: l’USTRA ha condotto quattro studi di fattibilità (Turgovia, Ginevra, un progetto FFS sul trasporto pubblico e un progetto a partecipazione volontaria con Argovia e Zugo) e sta elaborando un rapporto di sintesi che, insieme agli esiti della consultazione, dovrà orientare la decisione del Consiglio federale sul futuro dello strumento (USTRA, Il Mobility Pricing). È un dato tecnico rilevante non affrontato esplicitamente nel testo del 2023: i progetti di mobility pricing esaminati finora si basano su un rilevamento chilometrico satellitare (GNSS), sul modello già in uso per la tassa sul traffico pesante (TTPCP/LSVA), e non sulla lettura ottica delle targhe — una distinzione tecnologica che inciderebbe direttamente sulle implicazioni in materia di protezione dei dati di un eventuale dazio dinamico. • Il traffico stagionale al portale nord del San Gottardo resta un fenomeno strutturale, con code chilometriche ricorrenti nei periodi di punta anche nell’estate 2026. • Nessuna iniziativa legislativa federale ha finora ripreso, in modo specifico, l’ipotesi di un dazio dinamico riservato al traffico privato al Gottardo: l’analisi del 2023 resta, ad oggi, un contributo dottrinale piuttosto che la descrizione di un processo in corso.